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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale per le professioni di piastrellista dell'8 novembre 2022

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle e della Fédération Romande du Carrelage conformemente al regolamento del 7 dicembre 20212 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

8 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2022-3663

FF 2022 2995

Obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale per le professioni di piastrellista. DCF

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Allegato (art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale per le professioni di piastrellista

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione e organi responsabili

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «fondo per la formazione professionale per le professioni di piastrellista» un fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

1

Il fondo è gestito sotto il patrocinio congiunto dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP) e della Fédération Romande du Carrelage (FeRC).

2

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua del settore svizzero delle piastrelle.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2:

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che eseguono i seguenti lavori di posa di piastrelle: 1

a.

3

2/8

lavori di posa di piastrelle in locali interni e ambienti esterni;

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Obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale per le professioni di piastrellista. DCF

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b.

lavorazione, posa e pulizia di rivestimenti in ceramica per pareti e pavimenti in locali interni e ambienti esterni;

c.

lavorazione, posa e pulizia di rivestimenti in mosaico, pietre naturali e artificiali in locali interni e ambienti esterni.

Sono esenti dall'obbligo di versare i contributi le aziende o parti di aziende che sono in maniera comprovata soggette a uno dei seguenti contratti4: 2

a.

al vigente contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile svizzeri;

b.

alla vigente «convention collective de travail pour l'artisanat et l'industrie de la pierre naturelle».

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore: 1

a.

titoli della formazione professionale di base, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti: 1. piastrellista AFC, 2. aiuto piastrellista CFP, 3. piastrellista qualificato;

b.

titoli della formazione professionale superiore: 1. capo piastrellista con attestato professionale federale, 2. maestra piastrellista/maestro piastrellista.

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

4

Consultabili su www.seco.admin.ch > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Contratti collettivi di lavoro > Contratti collettivi di lavoro Confederazione > Contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (admin.ch).

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Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 1

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione e controlling;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame e regolamenti per le offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative di base sostenute dalle Associazioni, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

misure di reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base;

f.

organizzazione di procedure di selezione delle nuove leve in Svizzera;

g.

preparazione e partecipazione a campionati delle professioni nazionali e internazionali;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo legate al fondo.

Il Comitato del fondo può concedere ulteriori contributi finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1.

2

Il finanziamento dei provvedimenti è applicato in modo mirato, su una media di sei anni, in tutte le regioni linguistiche nella stessa proporzione dei ricavi.

3

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che vi svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5. È determinante il numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno civile precedente.

1

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Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

Le aziende nei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese e Vaud sono escluse dal calcolo in base all'autodichiarazione. Per le aziende di questi Cantoni si applica la disposizione di cui all'articolo 10 capoverso 3.

3

La base di calcolo dei contributi per il fondo è la stessa per le aziende associate e non associate.

4

Art. 9

Contributi

Per le aziende con dipendenti, il contributo annuo è di 150 franchi più 0,05 per cento del salario assicurato dall'AVS del personale dipendente o a prestito, compresi i capicantiere e i capisquadra, ad eccezione dei dipendenti che lavorano esclusivamente nei reparti tecnici o commerciali dell'azienda.

1

2

Le imprese individuali pagano il contributo di base di 150 franchi.

3

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

I contributi vengono adeguati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo (31 dicembre 2020 = 100). Il Comitato rivede questi contributi ogni due anni e, se necessario, li adegua, per la prima volta nel 2022.

5

Art. 10 1

Riscossione dei contributi

I contributi vanno versati annualmente.

La riscossione dei contributi viene effettuata dall'ASP sulla base dell'autodichiarazione.

2

La riscossione dei contributi nei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese e Vaud è effettuata dalla rispettiva cassa professionale cantonale. Queste ultime trasferiscono annualmente gli importi raccolti all'Amministrazione del fondo, con una detrazione del 10 per cento per coprire i costi di riscossione.

3

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare una richiesta motivata alla segreteria.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

5 6

RS 831.40 RS 412.101

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Art. 12

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Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 13

Comitato

Il Comitato è composto da 3 a 5 membri. È l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Assolve in particolare i seguenti compiti: a.

costituzione di una segreteria;

b.

designazione di un organo di revisione;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo;

d.

ridefinizione periodica dell'elenco delle prestazioni e dell'importo destinato alla costituzione di riserve;

e.

decisione su ricorsi contro le decisioni della segreteria;

f.

approvazione di progetti su richiesta della segreteria;

g.

approvazione del bilancio preventivo e supervisione della segreteria.

Art. 14

Segreteria

La segreteria è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

2

3

Delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale.

La segreteria è responsabile: a.

dell'esecuzione del regolamento;

b.

della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

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Art. 15

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Presentazione dei conti, revisione e contabilità

La segreteria gestisce per il fondo un conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo .

1

I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti degli enti responsabili, da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei delegati dell'ASP il 21 giugno 2013 e dall'assemblea generale della FeRC il 13 novembre 2020. Il 7 dicembre 2021, l'ASP e la FeRC hanno firmato una dichiarazione d'intenti per creare congiuntamente il fondo.

Art. 18

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

1

Il Comitato può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

7

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7 dicembre 2021

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Associazione Svizzera delle Piastrelle: Konrad Imbach Presidente

Andreas Furgler Direttore

Fédération Romande du Carrelage: Laurent Cornu Presidente

8/8

Pierre-Alain Lietti Presidente della Commissione amministrativa

Patrick Loosli Direttore