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Codice penale svizzero

Disegno

(Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 novembre 20221, decreta: I Il Codice penale2 è modificato come segue: Art. 62c, titolo marginale Soppressione e modifica della misura

Art. 62d cpv. 2 Se l'autore ha commesso un reato di cui all'articolo 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto secondo l'articolo 56 capoverso 4. Se prende in considerazione la liberazione condizionale o la soppressione della misura e dubita della pericolosità dell'autore ai sensi dell'articolo 91b, si fonda anche sulla valutazione di una commissione di cui all'articolo 91a.

2

Art. 64a, titolo marginale Liberazione

Art. 64b cpv. 2, frase introduttiva e lett. c, nonché 3 2

Essa prende una decisione secondo il capoverso 1: c.

1 2

fondandosi sulla valutazione di una commissione di cui all'articolo 91a; e

FF 2022 2991 RS 311.0

2022-3548

FF 2022 2992

Codice penale (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

FF 2022 2992

Se ha rifiutato tre volte di seguito la liberazione condizionale dall'internamento (art. 64a cpv. 1) o la modifica dell'internamento in una misura terapeutica stazionaria (art. 65 cpv. 1), l'autorità competente la riesamina d'ufficio ogni tre anni.

3

Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 65a 6. Legittimazione a ricorrere dell'autorità d'esecuzione

L'autorità d'esecuzione può presentare ricorso contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive secondo il Codice di procedura penale3.

Art. 75a cpv. 1 e 3 Se prende in considerazione l'internamento in un istituto aperto o l'autorizzazione di un regime aperto, l'autorità competente chiede una valutazione a una commissione di cui all'articolo 91a qualora: 1

3

a.

l'autore ha commesso un reato di cui all'articolo 64 capoverso 1; e

b.

dubita della pericolosità dell'autore ai sensi dell'articolo 91b.

Abrogato

Art. 84 cpv. 6bis e 6ter Ai criminali internati non sono concessi congedi non accompagnati durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento, se questa è eseguita in un istituto chiuso.

6bis

Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento.

6ter

Art. 90 cpv. 1, 1bis, 4ter e 4quater Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59 ­ 61, 64 capoverso 1 e 64 capoverso 1bis il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto per i seguenti motivi: 1

a.

la tutela del collocato medesimo o di terzi;

b.

come sanzione disciplinare.

Nell'esecuzione di una misura terapeutica secondo gli articoli 59 ­ 61, il collocato può inoltre essere ininterrottamente separato per una breve durata dagli altri collocati se richiesto dalla misura.

1bis

3

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RS 312.0

Codice penale (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

FF 2022 2992

Durante l'esecuzione di un internamento secondo l'articolo 64 capoverso 4 in un'istituzione chiusa non sono concessi congedi non accompagnati.

4ter

Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.

4quater

Art. 91a Commissioni di valutazione della pericolosità

Le commissioni di valutazione della pericolosità sono composte almeno da rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché da esperti della psichiatria o psicologia.

1

I membri delle commissioni possiedono le conoscenze specialistiche necessarie per adempiere i loro compiti.

2

Essi si ricusano se hanno curato o assistito l'autore oppure hanno preso una decisione che lo riguarda o si sono occupati di lui in altra veste.

3

Art. 91b Pericolosità

La pericolosità è presunta quando vi è il pericolo che l'autore commetta un nuovo reato di cui all'articolo 64 capoverso 1 atto a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.

Art. 93 cpv. 2 2

Abrogato

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 8 1

Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: b.

4

ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: 8. l'autorità d'esecuzione in caso di decisioni concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché la soppressione, la modifica e la proroga di misure.

RS 173.110

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Codice penale (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

FF 2022 2992

2. Diritto penale minorile del 20 giugno 20035 Art. 28 cpv. 3 Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all'articolo 25 capoverso 2, l'autorità d'esecuzione decide in base alla valutazione di una commissione costituita secondo l'articolo 91a CP6.

3

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 311.1 RS 311.0