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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Abitazione dell'8 novembre 2022

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro Abitazione, conformemente al regolamento del 27 gennaio 20222 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

3 Può

essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

8 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2022-3665

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Obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Abitazione. DCF

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Allegato (art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale Abitazione

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione e organo responsabile

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «fondo per la formazione professionale Abitazione» (FFPA) un fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

1

Il fondo è gestito dall'Organizzazione del mondo del lavoro Abitazione (Oml Abitazione).

2

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua del settore svizzero dell'arredamento di interni.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prodotti artigianali oppure di design e servizi nel settore dell'abitazione e dell'arredamento di interni.

1

3

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Sono considerati prodotti o servizi secondo il capoverso 1: a.

la vendita, la produzione o il montaggio di sistemi di ombreggiamento per interni e di tende, nonché di decorazioni tessili;

b.

la vendita di prodotti tessili per la casa, come biancheria da letto, biancheria in generale e biancheria da tavola;

c.

la vendita e la produzione di rivestimenti industriali per sedute e mobili per la casa;

d.

la vendita e il rivestimento con materiali tessili di superfici di spazi abitativi e di lavoro a scopo decorativo o acustico;

e.

la vendita e la posa di rivestimenti tessili e la preparazione di sottofondi;

f.

la vendita e la fornitura di mobili per gli spazi abitativi e di lavoro;

g.

servizi di riparazione e restauro dei prodotti di cui al capoverso 1 lettere a­f;

h.

la pianificazione e l'esecuzione di progetti di arredamento per gli spazi abitativi e di lavoro.

Non sono soggetti al fondo le aziende o parti di aziende che si occupano esclusivamente della vendita di accessori per la casa e la decorazione.

2

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua: 1

a.

titoli della formazione professionale di base, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti: 1. tappezziera-decoratrice/tappezziere-decoratore AFC (n. 28420), 2. decoratrice d'interni/decoratore d'interni AFC (n. 28410), con gli indirizzi professionali: imbottitura, rivestimenti di pavimenti, montaggio, tende, selleria, tappezzeria, 3. cucitrice d'interni/cucitore d'interni CFP (n. 28503), 4. decoratrice tessile/decoratore tessile AFC (n. 28502), 5. impiegata del commercio al dettaglio/impiegato del commercio al dettaglio AFC (n. 71900), 6. assistente del commercio al dettaglio CFP (n. 71800), 7. imbottitrice di mobili/imbottitore di mobili AFC (n. 28404), 8. cucitrice per arredamenti interni/cucitore per arredamenti interni, 9. tappezziere posatrice di pavimenti/tappezziere posatore di pavimenti, 10. tappezziere-decoratrice/tappezziere-decoratore, 11. cucitrice di tappezzerie/cucitore di tappezzerie, 12. sellaia-tappezziere/sellaio-tappezziere, 3 / 10

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13. imbottitrice di mobili/imbottitore di mobili; b.

c.

titoli della formazione professionale superiore, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti: 1.

progettista d'interni con attestato professionale federale,

2.

decoratrice d'interni/decoratore d'interni con attestato professionale federale,

3.

decoratrice d'interni diplomata/decoratore d'interni diplomato,

4.

creatrice di tessuti d'arredamento/creatore di tessuti d'arredamento con attestato professionale federale,

5.

capo posatrice di pavimenti/capo posatore di pavimenti con attestato professionale federale,

6.

consigliera d'arredamento e vendita mobili/consigliere d'arredamento e vendita mobili con attestato professionale federale,

7.

imbottitrice di mobili specializzata/imbottitore di mobili specializzato con attestato professionale federale,

8.

cucitrice per arredamenti interni diplomata/cucitore per arredamenti interni diplomato;

titoli riconosciuti della formazione professionale continua: 1.

arredatrice/arredatore I + II (Lyss),

2.

arredatrice/arredatore (Selzach).

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 1

a.

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sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale con-

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tinua; detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling; b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative sostenute dall'Oml Abitazione, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

f.

partecipazione a campionati delle professioni nazionali e internazionali;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'associazione responsabile in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

La Commissione del fondo può decidere ulteriori contributi finanziari per le misure conformi alle finalità del fondo.

2

Sezione 4:

Finanziamento

Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

1

Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

Art. 9 1

Contributi

I contributi si suddividono in: a.

contributo di base per azienda o parte di azienda: 150 franchi all'anno;

b.

contributo per il personale: 50 centesimi all'anno per percentuale d'impiego.

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Le aziende individuali versano soltanto il contributo di base. Le aziende individuali con una percentuale d'impiego inferiore a 50 versano un contributo di base ridotto di 100 franchi all'anno.

2

Il contributo massimo da versare al fondo ammonta a 300 franchi all'anno per azienda.

3

4

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

5

I contributi devono essere versati ogni anno. È determinante il numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno civile precedente a quello in cui vengono riscossi i contributi.

6

I contributi sono considerati indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2019. La Commissione del fondo verifica ogni due anni i contributi e li adegua in funzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.

2

Le aziende che appartengono a più di un'associazione (al di fuori dell'associazione responsabile del fondo Abitazione) dichiarano nell'ambito della loro autodichiarazione a quale fondo per la formazione professionale sono affiliate.

3

Art. 11

Riscossione dei contributi

Per i membri dell'associazione responsabile i contributi vengono riscossi tramite le quote associative.

1

Le aziende non appartenenti all'associazione responsabile ricevono un conteggio annuo dei contributi direttamente dal servizio incaricato della riscossione.

2

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

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Sezione 5:

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

La Commissione del fondo

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La Commissione del fondo è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica. È composta da rappresentanti dell'associazione responsabile e si costituisce da sola.

1

2

La Commissione del fondo assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina dei membri del Comitato del fondo;

b.

costituzione della segreteria e designazione dell'organo di revisione;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo;

d.

decisione sui ricorsi contro la determinazione della base di calcolo;

e.

approvazione dei conti annuali e preparazione del bilancio preventivo;

f.

ridefinizione periodica dell'elenco delle prestazioni e dell'importo destinato alla costituzione di riserve.

Diritto di firma: le firme legalmente vincolanti sono apposte dal presidente o dal vicepresidente della Commissione del fondo congiuntamente o con un altro membro del Comitato direttivo o con un rappresentante della segreteria collettivamente a due.

Il Comitato direttivo può regolamentare in modo diverso i poteri di firma per la gestione degli affari quotidiani e delle questioni finanziarie e concedere anche poteri di firma individuali.

3

Art. 14

Comitato del fondo

Il Comitato del fondo è responsabile della gestione operativa del fondo. È composto da tre membri della Commissione del fondo e si costituisce da solo.

1

2

Il Comitato del fondo assolve in particolare i seguenti compiti: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo;

d.

supervisione dell'amministrazione del fondo.

Art. 15

Segreteria

La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

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Art. 16

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Presentazione dei conti, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo.

1

I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'associazione responsabile, da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni6.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento del fondo del 24 gennaio 2022 è stato approvato il 27 gennaio 2022 dall'assemblea generale dell'associazione Oml Abitazione.

Art. 19

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

1

La Commissione del fondo può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

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Art. 21

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Sostituzione di un altro regolamento

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del fondo per la formazione professionale interieursuisse (fondo per la formazione professionale «IN») del 2 dicembre 2003 al quale il Consiglio federale ha conferito carattere obbligatorio generale il 27 ottobre 20047.

27 gennaio 2022

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Oml Abitazione

FF 2004 5897; FF 2008 7962

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