FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale Disegno che proroga la partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale della NATO in Kosovo (KFOR) (dal 2024 al 2026) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66b capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20222, decreta:

Art. 1 La proroga dell'impiego dell'Esercito svizzero a sostegno della Forza multinazionale della NATO in Kosovo (KFOR) fino al 31 dicembre 2026 è approvata. L'effettivo massimo è di 195 militari.

Art. 2 Il Consiglio federale può rafforzare il contingente svizzero come segue: a.

con 50 militari per un periodo massimo di otto mesi per garantire la manutenzione a favore del contingente;

b.

con 20 militari per un periodo massimo di quattro mesi per rafforzare la sicurezza del contingente in caso di aggravamento della minaccia;

c.

con 30 militari per un periodo di durata indeterminata per rispondere a necessità supplementari della KFOR.

Art. 3 L'impiego può terminare in qualunque momento per decisione del Consiglio federale.

In tal caso il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere conformemente all'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

1 2 3

RS 510.10 FF 2022 2974 RS 171.10

2022-3816

FF 2022 2975

Proroga della partecipazione della Svizzera alla KFOR. DF

FF 2022 2975

Art. 4 Il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta un rapporto intermedio alle Commissioni della politica estera e alle Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

2/2