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Legge federale sul diritto penale minorile

Disegno

(Diritto penale minorile, DPMin) (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 novembre 20221, decreta: I Il diritto penale minorile del 20 giugno 20032 è modificato come segue: Art. 4, secondo periodo ... Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, va informata anche l'autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 4 Qualora i presupposti di cui agli articoli 25a capoverso 1 lettere a ­ c siano adempiuti, l'autorità competente ordina una perizia sul pericolo che il minore costituisce per terzi.

4

Art 10 cpv. 1, secondo periodo ... Se sono necessarie più misure protettive, l'autorità giudicante le può ordinare assieme.

1

Art. 12 cpv. 2 e 3 Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, la sorveglianza non può essere ordinata.

2

1 2

FF 2022 2991 RS 311.1

2022-3547

FF 2022 2993

Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

FF 2022 2993

Dopo il raggiungimento della maggiore età la sorveglianza può essere ordinata soltanto con il consenso del giovane adulto.

3

Art. 13 cpv. 3 e 4 Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, il sostegno esterno non può essere ordinato.

3

Dopo il raggiungimento della maggiore età il sostegno esterno può essere ordinato soltanto con il consenso del giovane adulto.

4

Art. 14 cpv. 2 2

Abrogato

Art. 15 cpv. 4 e 5 Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

4

Se il collocamento in un istituto chiuso è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, può essere protratto alle condizioni di cui all'articolo 19c sotto la forma di internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP.

5

Art. 19 cpv. 1bis, 3 e 4 Se il collocamento in un istituto chiuso è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, l'autorità d'esecuzione decide fondandosi sulla valutazione di una commissione costituita secondo l'articolo 91a CP.

1bis

3

Abrogato

4

Abrogato

Art. 19a

Misure successive a. Principi

Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per il minore o per il giovane adulto medesimi oppure o per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione di misure di protezione dei minori o degli adulti appropriate.

1

L'autorità d'esecuzione può chiedere una misura prevista dal CP3 in virtù degli articoli 19b e 19c soltanto se i presupposti per ordinare misure di protezione degli adulti non sono adempiuti o se tali misure non bastano per evitare gravi svantaggi per la sicurezza altrui.

2

3

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RS 311.0

Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

Art. 19b

FF 2022 2993

b. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo il CP

Qualora la soppressione di un'interdizione o di un divieto secondo l'articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede al giudice per gli adulti del domicilio del giovane adulto di ordinare un divieto secondo gli articoli 67 capoverso 2 o 67b capoverso 1 CP4.

1

Su richiesta dell'autorità d'esecuzione, il giudice per gli adulti può protrarre l'interdizione o il divieto in virtù degli articoli 67 capoverso 2bis e 67b capoverso 5 CP.

2

Su richiesta dell'autorità d'esecuzione, può estendere l'interdizione o il divieto oppure ordinare un'interdizione o un divieto aggiuntivi in virtù dell'articolo 67d capoverso 1 CP.

3

Art. 19c

c. Internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP dopo il collocamento in un istituto chiuso

L'autorità d'esecuzione chiede al giudice per gli adulti del domicilio del giovane adulto di ordinare un internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP prima della fine del collocamento in un istituto chiuso o di una privazione della libertà, che è eseguita dopo il collocamento in un istituto chiuso, se: 1

2

a.

il giovane adulto ha commesso un assassinio (art. 112 CP) dopo il compimento del 16° anno di età;

b.

a causa del reato è stato ordinato un collocamento che è stato eseguito in un istituto chiuso per evitare che il giovane adulto metta gravemente in pericolo terzi;

c.

in caso di soppressione del collocamento in un istituto chiuso o alla fine della privazione della libertà eseguita successivamente a questa misura, vi è seriamente da attendersi che il giovane adulto commetta nuovamente un assassinio (art. 112 CP); e

d.

il giovane adulto è maggiorenne.

L'autorità d'esecuzione formula la richiesta: a.

fondandosi sulla relazione della direzione dell'istituzione d'esecuzione;

b.

fondandosi su una perizia di un esperto indipendente secondo l'articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;

c.

fondandosi sulla valutazione di una commissione costituita secondo l'articolo 91a CP; e

d.

dopo aver sentito il giovane adulto.

Se il giudice per gli adulti ordina un internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP, sopprime il collocamento in un istituto chiuso ancora in corso.

3

4

RS 311.0

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Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

Art. 25a

FF 2022 2993

abis Riserva di internamento

Nella sentenza di riferimento, l'autorità penale giudicante per i minori riserva la pronuncia di un internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP per il periodo successivo al compimento del 18° anno di età del minore se: 1

a.

quest'ultimo ha commesso un assassinio (art. 112 CP);

b.

è stato condannato a una privazione della libertà di almeno tre anni per il reato commesso;

c.

non è stato ordinato un collocamento secondo l'articolo 15; e

d.

in base alle circostanze in cui è stato commesso il reato e alla personalità del minore al momento della pronuncia della sentenza di riferimento si deve presumere che quest'ultimo costituisca un grave pericolo per terzi.

Se, nel medesimo procedimento, il minore è stato condannato a una privazione della libertà per più reati, l'autorità giudicante stabilisce quale parte della pena è inflitta per assassinio. Tale parte della pena determina se il presupposto di cui al capoverso 1 lettera b è adempiuto.

2

La riserva si applica fino alla liberazione definitiva dalla privazione della libertà. Se, durante l'esecuzione di una sentenza con una riserva, è pronunciata una nuova sentenza in virtù della presente legge per un reato commesso dallo stesso minore, la riserva si applica fino alla fine dell'esecuzione della nuova sentenza.

3

L'autorità d'esecuzione sopprime la riserva se il minore non costituisce un grave pericolo per terzi. Verifica annualmente se la riserva può essere soppressa: 4

a.

fondandosi sulla relazione della direzione dell'istituzione d'esecuzione e su quella della persona che accompagna il minore;

b.

fondandosi su una perizia di un esperto indipendente;

c.

dopo aver sentito il minore, se s'intende mantenere la riserva.

Art. 27a

cbis Ordine dell'internamento oggetto di riserva

L'autorità d'esecuzione chiede al giudice per gli adulti del domicilio del minore condannato di ordinare un internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP prima della fine della privazione della libertà se: 1

2

a.

l'internamento è stato sottoposto a riserva in virtù dell'articolo 25a;

b.

alla fine della privazione della libertà vi è seriamente da attendersi che il minore condannato commetta nuovamente un assassinio (art. 112 CP);

c.

i presupposti per una misura di protezione degli adulti del diritto civile appropriata non sono adempiuti; e

d.

il minore condannato è maggiorenne al momento della liberazione.

L'autorità d'esecuzione formula la richiesta: a.

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fondandosi sulla relazione della direzione dell'istituzione d'esecuzione;

Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

FF 2022 2993

b.

fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente secondo l'articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;

c.

fondandosi sulla valutazione di una commissione costituita secondo l'articolo 91a CP; e

d.

dopo aver sentito il giovane adulto.

Art. 28 cpv. 3 Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all'articolo 25 capoverso 2, l'autorità d'esecuzione decide in base alla valutazione di una commissione costituita secondo l'articolo 91a CP.

3

Art. 32 cpv. 3, terzo periodo ... Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione della pena residua.

3

Art. 45 cpv. 2 Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, l'autorità d'esecuzione ne informa l'autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

2

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

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