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Decisione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA del 16 dicembre 2022

concernente l'annullamento dell'autorizzazione quale partecipante estero ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 56 della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1) e in applicazione dell'articolo 40 della Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi; RS 958.1) in combinato disposto con l'articolo 53 LFINMA e in combinato disposto con gli articoli 5 e 36 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021): (1) La competenza della FINMA è disciplinata dall'articolo 1 capoverso 1 lettera e e h, dall'articolo 3 lettera a e dall'articolo 6 LFINMA.

(2) Secondo l'articolo 40 LInFi la FINMA accorda l'autorizzazione a un partecipante estero che intende partecipare a una sede di negoziazione svizzera ma non dispone di una sede in Svizzera, se: a. esso sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; b. esso adempie obblighi in materia di comportamento, registrazione e comunicazione equivalenti a quelli previsti dalla regolamentazione svizzera; c. esso garantisce che la sua attività sia separata dall'attività di eventuali unità svizzere autorizzate; e d. le autorità di vigilanza estere competenti: 1. non sollevano obiezioni sulla sua attività in Svizzera, 2. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

(3) I seguenti partecipanti esteri (remote member) dispongono attualmente di un'autorizzazione accordata dalla FINMA ai sensi dell'articolo 40 LInFi, sebbene nessuno di essi partecipi più a una sede di negoziazione svizzera: i. GETCO Europe Limited, Londra ii. KCG Europe Limited, Londra iii. MF Global UK Limited, Londra iv. Morgan Capital Advisors LLP (MCA), Londra

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v. NeoNet Securities AB, Stoccolma vi. Ronin Trading Europe LLP, Londra vii. Sun Trading International Ltd., Londra La non partecipazione risulta dalle «Comunicazioni di SIX Swiss Exchange» pubblicate da SIX Swiss Exchange AG, Zurigo, in cui è stata resa pubblica la risoluzione del contratto tra SIX Swiss Exchange AG, Zurigo, e i partecipanti corrispondenti (concerne i. [Comunicazione SIX Swiss Exchange n. 36/2014], ii. [Comunicazione SIX Swiss Exchange n. 35/2018], iv. [Comunicazione SIX Swiss Exchange n. 28/2014], v. [Comunicazione SIX Swiss Exchange n. 20/2017], vi. [Comunicazione SIX Swiss Exchange n. 17/2020] e vii. [Comunicazione SIX Swiss Exchange n. 23/2016]), nonché dall'insolvenza di uno dei partecipanti (concerne iii. [cfr. informazioni divulgate da Company House (GOV.UK) in merito a n. 01600658]). I partecipanti non dispongono né di un rappresentante né di un recapito in Svizzera. Una presa di contatto tramite una modalità alternativa comporta un dispendio eccessivo e sproporzionato, pertanto è considerata superflua.

(4) In sintesi, le condizioni per l'autorizzazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 LInFi applicabili ai partecipanti esteri (remote member) di cui al punto 3 non risultano più adempiute, pertanto questi ultimi non sottostanno più alla LInFi e di conseguenza vengono stralciati dall'elenco dei partecipanti esteri autorizzati dalla FINMA (remote member).

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA dispone: 1.

Si constata che i partecipanti esteri (remote member) di cui al punto 3 non sottostanno più alla Legge sull'infrastruttura finanziaria in qualità di partecipanti esteri.

2.

I partecipanti esteri (remote member) di cui al punto 3 vengono immediatamente stralciati dall'elenco della FINMA.

3.

Non vengono riscosse spese procedurali.

Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo). L'atto di ricorso deve contenerne i motivi e essere depositato in doppia copia firmata entro il termine di 30 giorni. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

16 dicembre 2022

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Divisione Mercati Dr. Hans-Claas Bernhardt Dr. Philipp Ressnig

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