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Istruzioni della Cancelleria federale sulle prestazioni linguistiche (Istruzioni sulle prestazioni linguistiche) del 3 aprile 2023

La Cancelleria federale, visti gli articoli 8 capoverso 3 e 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 20121 sui servizi linguistici (OSLing) e l'articolo 2 capoverso 2 secondo periodo dell'ordinanza del 4 giugno 20102 sulle lingue (OLing), emana le seguenti istruzioni:

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Scopo, oggetto e campo di applicazione

1.1

Le presenti istruzioni intendono assicurare una pratica uniforme per le prestazioni linguistiche dell'Amministrazione federale.

1.2

A questo scopo, definiscono: a. le norme redazionali e formali applicabili alle pubblicazioni ufficiali e ad altri testi della Confederazione destinati al pubblico; b. le priorità e i criteri di scelta applicabili alle traduzioni e alle altre prestazioni linguistiche relative a testi che non sottostanno alla legislazione sulle lingue o a quella sulle pubblicazioni ufficiali; c. le regole per l'assegnazione dei mandati a esterni.

1.3

Le istruzioni si applicano alle unità dell'Amministrazione federale centrale e dell'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi degli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1.4

Le istruzioni si rivolgono segnatamente: a. ai servizi linguistici dell'Amministrazione federale; b. alle altre unità dell'Amministrazione federale, nella misura in cui producono esse stesse testi della Confederazione o assegnano prestazioni linguistiche a terzi;

1 2 3

RS 172.081 RS 441.11 RS 172.010.1

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Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

c.

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agli esterni incaricati dalla Confederazione di fornire prestazioni linguistiche.

Criteri di qualità redazionali e formali (art. 7 cpv. 2 OSLing, art. 2 cpv. 2 secondo periodo OLing)

2.1

La Cancelleria federale elabora e aggiorna costantemente norme redazionali4 applicabili alle tre lingue ufficiali, al romancio e all'inglese.

2.2

Queste norme sono vincolanti per le pubblicazioni ufficiali e per gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico, indipendentemente dall'autorità da cui essi emanano.

2.3

Sono vincolanti:

2.3.1

per il tedesco: a. Gesetzestechnische Richtlinien, b. Schreibweisungen. Weisungen der Bundeskanzlei zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des Bundes, c. Rechtschreibung. Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung, d. Botschaftsleitfaden. Leitfaden zum Verfassen von Botschaften des Bundesrates (Botschaftsschemas und Regeln für die formale Textgestaltung), e. Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren in deutschsprachigen Texten des Bundes;

2.3.2

per il francese: a. Directives de technique législative, b. Instructions de la Chancellerie fédérale sur la présentation des textes officiels en français, c. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral (schémas de message et règles applicables à la présentation formelle), d. Pour un usage inclusif du français dans les textes de la Confédération.

Guide de formulation;

2.3.3

per l'italiano: a. Direttive di tecnica legislativa, b. Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano, c. Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale (schemi per messaggi e regole formali), d. Linguaggio inclusivo di genere. Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione;

4

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Consultabili sul sito della Cancelleria federale all'indirizzo www.bk.admin.ch

Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

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2.3.4

per il romancio: a. Directivas per la redacziun e translaziun da texts rumantschs, b. Directivas per in diever inclusiv dal rumantsch en ils texts da la Confederaziun;

2.3.5

per l'inglese: Style Guide. A handbook for authors and translators in the Federal Administration.

2.4

La Cancelleria federale mette a disposizione dei traduttori e dei redattori altre guide e strumenti nelle varie lingue, segnatamente: a. sulla presentazione e formulazione degli atti normativi; b. sulle questioni riguardanti la terminologia plurilingue o generale.

3

Lingue (art. 8 cpv. 3 OSLing)

3.1

Le lingue nelle quali devono essere forniti i testi della Confederazione sono definite segnatamente nella legislazione sulle lingue e nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

3.2

Le lingue nelle quali devono essere forniti i testi relativi agli affari del Consiglio federale sono definite nel Raccoglitore rosso5.

3.3

Le direttive del Raccoglitore rosso si applicano per analogia ai testi di livello inferiore, segnatamente alle ordinanze dei dipartimenti, degli uffici e delle unità dell'Amministrazione federale decentralizzata che sono pubblicate nella Raccolta ufficiale, nonché alle istruzioni, circolari e direttive.

3.4

Le informazioni interne la cui comprensione è indispensabile per il personale dell'Amministrazione federale, segnatamente i documenti relativi al diritto del personale, sono fornite nelle tre lingue ufficiali.

3.5

I testi relativi al funzionamento interno dell'Amministrazione federale ai quali non si applicano i numeri da 3.1 a 3.4 non sono tradotti nella misura in cui almeno due delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a. sono destinati a una sola persona o a un gruppo di persone circoscritto; b. sono destinati ai quadri di livello medio o superiore; c. hanno un contenuto informale.

3.6

L'allegato riporta esempi di documenti la cui traduzione è facoltativa e lasciata al libero apprezzamento dei dipartimenti.

5

Pubblicate solo sull'Intranet della Cancelleria federale all'indirizzo intranet.bk.admin.ch

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Mandati affidati a esterni (art. 11 cpv. 3 OSLing)

4.1

Disposizioni generali

4.1.1

Il presente numero disciplina il ricorso a traduttori o altri specialisti esterni (mandatari) da parte delle unità amministrative competenti (mandanti).

4.1.2

Ai mandati affidati a esterni si applicano le disposizioni della legislazione sugli acquisti pubblici e quelle del codice di comportamento dell'Amministrazione federale del 15 agosto 20126.

4.2

Requisiti dei mandatari

4.2.1

I mandatari devono avere una qualifica sufficiente. Quest'ultima è reputata tale se il mandatario: a. è titolare di un diploma di scuola universitaria equivalente a quelli richiesti ai collaboratori dei servizi linguistici dell'Amministrazione federale; b. ha un'esperienza professionale equivalente o dispone di conoscenze particolari richieste dal grado di specializzazione di un testo.

4.2.2

Prima di iniziare la collaborazione, le unità amministrative competenti verificano se il mandatario soddisfa i requisiti richiesti.

4.2.3

Le unità amministrative competenti possono assegnare mandati privati a impiegati dell'Amministrazione federale solo se questi occupano un posto a tempo parziale. Gli impiegati comunicano ai propri superiori le loro occupazioni accessorie rimunerate.

4.3

Procedura

4.3.1

I contratti stipulati con i mandatari sono conclusi in linea di principio in forma scritta. Il mandante può decidere di rinunciare a un contratto scritto.

4.3.2

Per i testi delle pubblicazioni ufficiali di cui al numero 2.2, il mandante comunica in tempo utile ai servizi linguistici centrali della Cancelleria federale il nome del revisore interno e il nome del mandatario.

4.4

Obblighi e prestazioni del mandatario

4.4.1

Il subappalto è vietato.

4.4.2

Il mandatario deve garantire al mandante di comunicare direttamente con la persona effettivamente incaricata dell'esecuzione della prestazione e questo durante tutta la durata del mandato.

4.4.3

Salvo accordo contrario, il mandatario rinuncia ai diritti d'autore o diritti affini sulla prestazione fornita.

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Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

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4.4.4

Il mandatario è sottoposto all'obbligo di confidenzialità.

4.4.5

Nel caso particolare della traduzione, la prestazione del mandatario comprende: a. la traduzione propriamente detta; b. la verifica della traduzione; c. la comunicazione di qualsiasi informazione documentaria o terminologica utile ai fini del controllo di qualità.

4.5

Obblighi del mandante

4.5.1

Al momento di affidare un mandato a un esterno, il mandante indica: a. le caratteristiche del testo da trattare (titolo, volume e tipo di prestazione); b. il termine entro il quale il lavoro deve essere effettuato; c. il prezzo; d. le persone da contattare; e. l'esistenza delle presenti istruzioni e l'obbligo di conformarvisi.

4.5.2

Il mandante assicura la revisione interna dei testi affidati a un esterno e risponde della loro qualità.

4.6

Resoconto

All'inizio di ogni anno, le unità amministrative competenti comunicano ai servizi linguistici centrali della Cancelleria federale i dati relativi ai mandati affidati a esterni nell'anno precedente; i dati statistici, suddivisi per lingua, informano sulla tipologia e sul volume delle prestazioni linguistiche nonché sui prezzi pagati.

4.7

Prezzi delle traduzioni aggiudicate per incarico diretto e modalità di calcolo

4.7.1

Nell'aggiudicazione per incarico diretto delle traduzioni l'Amministrazione federale si basa sui prezzi di mercato.

4.7.2

Nell'interesse di una prassi uniforme e trasparente per la negoziazione dei prezzi e per il resoconto di cui al numero 4.6 devono essere considerate le modalità seguenti: a. i prezzi sono calcolati sulla base di pagine standard; una pagina standard è composta di 30 righe da 60 battute, per un totale di 1800 caratteri (spazi inclusi); determinante per il calcolo è il testo di partenza; b. può essere concesso un supplemento per l'urgenza che non può superare il 25 per cento del prezzo della pagina standard; il supplemento può essere versato soltanto se è stato convenuto preliminarmente per scritto dalle parti contraenti; 5/8

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c.

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ai mandati che non possono essere retribuiti in base al numero di pagine si applica una tariffa oraria o un'altra modalità di retribuzione previamente convenuta.

4.8

Inadempienze e controversie

4.8.1

Le contestazioni concernenti le prestazioni fornite devono essere segnalate per scritto dal mandante non appena è stata constatata un'inadempienza.

4.8.2

L'onorario è ridotto tenendo conto del lavoro supplementare e dei pregiudizi causati al mandante se il mandatario: a. non rispetta il termine convenuto; o b. non fornisce una prestazione della qualità auspicata dal mandante e non è in grado di apportare in tempo utile i necessari miglioramenti.

4.8.3

Per le controversie deferite all'autorità giudiziaria, il foro è Berna.

5

Disposizioni finali

5.1

Le Istruzioni del 27 marzo 20177 sulle prestazioni linguistiche sono abrogate.

5.2

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° maggio 2023.

3 aprile 2023

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

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Allegato (n. 3.6)

Esempi di documenti la cui traduzione è facoltativa 1.

La traduzione di determinati testi ad uso interno è facoltativa; è il caso segnatamente dei documenti seguenti, che accompagnano varie fasi della procedura (secondo il Raccoglitore rosso): ­ proposte al Consiglio federale; ­ dispositivi di decisione; ­ note di discussione; ­ note d'informazione; ­ fogli di accompagnamento degli affari; ­ e-mail di accompagnamento per la consultazione degli uffici.

2.

Rapporti dei gruppi di studio o di lavoro.

3.

Bollettini o periodici degli uffici.

4.

Note esplicative o di sintesi («note gialle») che accompagnano i dossier per il capo del dipartimento.

5.

Riassunti di rapporti.

6.

Documenti di lavoro non definitivi.

7.

Verbali interni.

8.

Note di discussione («speaking note») e documenti relativi alle sessioni parlamentari.

9.

Contributi di autori esterni all'Amministrazione federale per pubblicazioni interne dei dipartimenti o degli uffici.

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