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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 3 aprile 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari del 14 novembre 2022 Art. 1
Adeguamento dei salari
I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: 1
a)
aumento salariale generalizzato: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati in generale di 110 franchi al mese.
b)
aumento salariale individuale: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente di 40 franchi al mese. La ripartizione dell'aumento da concedere tra i singoli lavoratori spetta al datore di lavoro.
Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale possono essere computati.
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I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.
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FF 2023 880
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Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:
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Appendice I
Salari minimi Salario minimo Categorie di lavoratori secondo l'articolo 17 CCL
18o anno di età
19o anno di eté
1o anno di esperienza (20o anno di età)
2o anno di esperienza 21o anno di età)
3o anno di esperienza (22o anno di età)
4o anno di esperienza (23o anno di età)
Salario minimo (24o anno di età)
Fr./ mese
Fr./ ora
Fr./ mese
Fr./ ora
Fr./ mese
Fr./ ora
Fr./ mese
Fr./ ora
Fr./ mese
Fr./ ora
Fr./ mese
Fr./ ora
Fr./ mese
Fr./ ora
Lavoratore qualificato
4357
24.15
4557
25.25
4758
26.40
5009
27.80
5261
29.15
Montatore specializzato
4608
25.55
4821
26.75
5034
27.90
5301
29.40
5568
30.90
Montatore
4482
24.85
4689
26.00
4896
27.15
5156
28.60
5414
30.00
Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale
3664
20.35
3664
20.35
3664
20.35
3791
21.05
3959
22.00
4128
22.90
4296
23.85
Addetto alla pianificazione
5521
30.65
Montatore ausiliario
3700
20.55
3700
20.55
3700
20.55
3926
21.80
4151
23.05
4378
24.30
4603
25.60
Lavoratore ausiliario
3640
20.20
3640
20.20
3640
20.20
3717
20.65
3794
21.05
3871
21.50
4146
23.05
Lavoratore qualificato
Lavoratore non qualificato
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II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.
3 aprile 2023
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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