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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 11 maggio 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015, del 7 dicembre 2016, del 19 marzo 2019, del 11 marzo 2020, del 17 dicembre 2020, del 7 dicembre 2021 e del 20 giugno 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

1

FF 2014 3127; 2015 2137; 2016 8001; 2019 2561; 2020 1977, 8861; 2021 2883; 2022 1684

2023-1405

FF 2023 1223

FF 2023 1223

Appendice 10 Salari minimi e modifica salariale Art. 1

Orario di lavoro

In virtù dell'articolo 28.3 CCL l'orario di lavoro annuo lordo nel 2023 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è di 2080 ore.

Art. 2

Adeguamento dei salari effettivi

Aumento generale dei salari effettivi dei lavoratori sottoposti ... il cui salario lordo attuale è inferiore o uguale a 5900 franchi al mese, di un importo di 130 franchi al mese (o 75 centesimi all'ora).

...

Art. 3

Salari minimi2 Ai sensi dell'articolo 41 del CCL, valgono i salari minimi seguenti ...: Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

a.

2

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Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato

Età*

all'ora Fr.

al mese Fr.

all'anno Fr.

20

24.81

4300.­

55 900.­

21

25.39

4400.­

57 200.­

22

25.68

4450.­

57 850.­

23

26.26

4550.­

59 150.­

24

27.12

4700.­

61 100.­

25

27.99

4850.­

63 050.­

26

28.56

4950.­

64 350.­

27

29.14

5050.­

65 650.­

28

29.72

5150.­

66 950.­

29

30.29

5250.­

68 250.­

30

30.87

5350.­

69 550.­

41

31.74

5500.­

71 500.­

Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

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b.

Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)

Età*

all'ora Fr.

al mese Fr.

all'anno Fr.

20

23.95

4150.­

53 950.­

21

24.52

4250.­

55 250.­

22

24.81

4300.­

55 900.­

23

25.39

4400.­

57 200.­

24

25.97

4500.­

58 500.­

25

26.54

4600.­

59 800.­

26

27.41

4750.­

61 750.­

27

27.99

4850.­

63 050.­

28

28.56

4950.­

64 350.­

29

29.14

5050.­

65 650.­

30

30.01

5200.­

67 600.­

41

30.29

5250.­

68 250.­

c.

lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio)

Età*

all'ora Fr.

al mese Fr.

all'anno Fr.

20

23.37

4050.­

52 650.­

21

23.37

4050.­

52 650.­

22

23.66

4100.­

53 300.­

23

23.95

4150.­

53 950.­

24

24.52

4250.­

55 250.­

25

25.39

4400.­

57 200.­

26

25.97

4500.­

58 500.­

27

26.54

4600.­

59 800.­

28

27.12

4700.­

61 100.­

29

27.70

4800.­

62 400.­

30

27.99

4850.­

63 050.­

41

28.85

5000.­

65 000.­

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Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo.

* Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

d.

Primo anno dopo l'apprendistato

Nel primo anno dopo la fine dell'apprendistato, il salario minimo ammonta a 4000 franchi al mese, per un massimo di 12 mesi. In seguito valgono le categorie per i salari minimi secondo l'art. 2 lit. a) e b) dell'appendice 10 CCL.

Indennità per gli apprendisti dall'inizio dell'apprendistato (a partire da luglio 2020) Anno di apprendistato

al mese

all'anno

1° anno

1000.­

13 000.­

2° anno

1350.­

17 550.­

3° anno

1850.­

24 050.­

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2024.

11 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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