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Traduzione

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama Concluso a Panama il 3 marzo 2023 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama, qui di seguito «le Parti», considerate le relazioni amichevoli e di cooperazione che uniscono le Parti; riconoscendo che la lotta contro la criminalità transnazionale è una responsabilità condivisa dalla comunità internazionale; consapevoli della necessità di rafforzare la cooperazione e in particolare l'assistenza giudiziarie per evitare l'aumento di attività criminali; nell'intento di prestarsi mutuamente la massima assistenza giudiziaria nella lotta contro la criminalità e di migliorare l'efficacia della collaborazione nel condurre le indagini, perseguire e punire i crimini; in ossequio alle disposizioni costituzionali, legali e regolamentari dei rispettivi Stati, nonché al diritto internazionale, segnatamente riguardo alla sovranità, all'integrità territoriale, alla non ingerenza e allo Stato di diritto; tenuto conto dei diritti sanciti dalle pertinenti convenzioni internazionali in particolare nell'ambito dei diritti umani, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale

Le Parti si impegnano a prestarsi mutuamente, secondo le disposizioni del presente Trattato, la massima assistenza giudiziaria in materia penale in tutte le indagini, i perseguimenti penali e le procedure concernenti reati la cui repressione, al momento in RS ...

1 FF 2023 2124; RU ...

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con Panama

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cui è richiesta l'assistenza giudiziaria, è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

Art. 2

Portata dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti adottati a sostegno di un procedimento penale nello Stato richiedente: 1

a.

l'assunzione di testimonianze e altre dichiarazioni;

b.

la consegna di oggetti, documenti, incartamenti e mezzi di prova;

c.

la consegna di oggetti e di valori patrimoniali per confisca o restituzione;

d.

lo scambio di informazioni;

e.

la perquisizione di persone e locali;

f.

l'individuazione e l'identificazione di persone e proprietà, compreso l'esame di oggetti e l'ispezione di luoghi;

g.

l'individuazione, il blocco, il sequestro e la confisca di proventi e strumenti di reati;

h.

la notifica di documenti;

i.

il trasferimento di detenuti per l'audizione;

j.

l'invito a testimoni e periti a comparire e a testimoniare nello Stato richiedente;

k.

qualsiasi altro provvedimento di assistenza giudiziaria compatibile con gli scopi del presente Trattato e accettabile per le Parti, a condizione che non violi il diritto dello Stato richiesto.

L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilità di una persona giuridica nello Stato richiedente.

2

Le Parti si prestano mutuamente, secondo il rispettivo diritto interno, la massima assistenza giudiziaria in materia penale in caso di reati fiscali.

3

Il presente Trattato è applicabile anche a domande di assistenza giudiziaria inerenti ad atti od omissioni punibili commessi prima della sua entrata in vigore.

4

Art. 3

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile nei casi seguenti: a.

l'arresto o la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente o la loro ricerca in vista dell'estradizione;

b.

l'esecuzione di sentenze penali;

c.

il trasferimento di persone condannate affinché scontino la loro pena;

d.

la delega del perseguimento penale.

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Art. 4 1

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Motivi di rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se: a.

la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi a reati politici;

b.

la domanda concerne reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;

c.

lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del Paese;

d.

la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita penalmente è stata definitivamente assolta, graziata o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente corrispondente, a condizione che la sanzione penale pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

e.

la domanda concerne fatti caduti in prescrizione;

f.

vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a cagione della sua razza, religione, nazionalità, etnia, sesso od opinioni politiche, o che dare seguito alla domanda aggraverebbe la situazione di tale persona per uno qualunque dei suddetti motivi;

g.

vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona penalmente perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, come ad esempio dal Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici o da qualsiasi altro strumento internazionale per la protezione dei diritti dell'uomo delle rispettive Parti.

Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria, se l'esecuzione della domanda potrebbe pregiudicare un procedimento penale pendente sul proprio territorio.

2

Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto: 3

2

a.

informa senza indugio lo Stato richiedente del motivo che lo induce a prendere in considerazione la possibilità di rifiutare o differire; e

b.

verifica se l'assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie; tali modalità e condizioni, se accettate, devono essere rispettate dallo Stato richiedente.

RS 0.103.2

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Capitolo II: Domanda di assistenza giudiziaria Art. 5 1

Diritto applicabile

La domanda è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.

Se desidera che nell'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria sia applicata una procedura specifica, lo Stato richiedente ne fa espressa domanda e lo Stato richiesto vi dà seguito se il proprio diritto non vi si oppone.

2

Art. 6

Doppia punibilità e misure coercitive

Una domanda, la cui esecuzione implica misure coercitive, può essere respinta se la condotta imputata non costituisce alcun reato secondo il diritto dello Stato richiesto.

1

Nel giudicare se la condotta imputata costituisca un reato secondo il diritto di entrambe le Parti, è irrilevante se tale diritto attribuisca detta condotta alla stessa categoria di reati o se designi il reato allo stesso modo. I fatti indicati nella domanda devono presentare gli elementi oggettivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto.

2

3

4

Le misure coercitive comprendono: a.

la perquisizione di persone e locali;

b.

il sequestro di mezzi di prova, inclusi gli strumenti con i quali è stato commesso il reato, nonché degli oggetti e dei valori patrimoniali provento dei reati;

c.

qualsiasi misura che comporta la divulgazione di segreti protetti dal diritto penale dello Stato richiesto; e

d.

qualsiasi altra misura che implica l'impiego della coercizione e che è prevista in quanto tale nel diritto procedurale dello Stato richiesto.

La doppia punibilità è necessaria soltanto se la domanda implica misure coercitive.

Art. 7

Misure provvisorie

Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento oggetto della domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina senza indugio misure provvisorie al fine di mantenere la situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova. Le misure provvisorie possono essere attuate parzialmente o a determinate condizioni.

1

Se vi è pericolo nel ritardo e se esistono informazioni sufficienti per valutare le condizioni, lo Stato richiesto può ordinare tali misure non appena la domanda è stata annunciata per scritto. Le misure sono annullate se lo Stato richiedente non presenta la domanda entro i termini fissati.

2

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Art. 8

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Uso limitato di informazioni, documenti e oggetti

Senza il previo assenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto, lo Stato richiedente non può utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ricevuti nel quadro del presente Trattato per scopi diversi da quelli illustrati nella domanda.

1

2

L'assenso non è necessario se: a.

i fatti cui si riferisce la domanda costituiscono un altro reato per il quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria;

b.

il procedimento penale nello Stato richiedente è istituito contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato; o

c.

le informazioni, i documenti o gli oggetti sono utilizzati per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

Art. 9

Confidenzialità

Ogni Parte applica le disposizioni sulla confidenzialità previste dal proprio diritto interno.

Art. 10

Dati personali

I dati personali trasmessi sulla base di questo Trattato possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati trasmessi; il loro uso sottostà alle condizioni formulate dallo Stato che li trasmette. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 lettere a­c, l'uso dei dati personali per altri scopi richiede il previo assenso dello Stato che li trasmette.

1

Per la trasmissione e l'uso dei dati personali trasmessi nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato valgono le condizioni seguenti: 2

a.

all'autorità competente dello Stato richiedente sono trasmessi solamente i dati relativi alla domanda;

b.

su richiesta, la Parte che ha ricevuto i dati informa lo Stato che li ha trasmessi in merito all'uso di questi ultimi e ai risultati ottenuti;

c.

se lo Stato che trasmette i dati constata che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, avverte senza indugio lo Stato che li ha ricevuti e gli chiede di rettificarli o di rinviarli a seconda di quanto sia opportuno;

d.

le Parti registrano la trasmissione e il ricevimento dei dati in modo facilmente consultabile;

e.

l'inoltro di dati personali è permesso esclusivamente in conformità con il diritto interno e con il previo assenso dello Stato che li trasmette;

f.

i dati trasmessi che non sono più necessari per gli scopi autorizzati dal presente Trattato vanno distrutti senza indugio; eventualmente vanno adottate altre misure autorizzate dal diritto interno che tutelino allo stesso modo i diritti dell'interessato.

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Le Parti proteggono i dati personali da una perdita accidentale, da una distruzione o un'alterazione accidentali o non autorizzate, da un accesso, un utilizzo o una divulgazione non autorizzati nonché da altri abusi.

3

Esse garantiscono il diritto legittimo dell'interessato dalla trasmissione dei dati secondo il presente Trattato all'accesso e alle informazioni sui dati che lo riguardano, alla loro rettifica o al loro rinvio oppure all'eventuale limitazione del loro trattamento nonché, su richiesta dell'interessato, a un rimedio giuridico efficace in relazione alla trasmissione o all'utilizzo delle informazioni.

4

Ogni Parte può limitare parzialmente o totalmente i diritti dell'interessato all'informazione e alla consultazione dei dati, comprese le informazioni sul diniego di rettificare o rinviare i dati personali oppure di limitarne il trattamento, se ciò costituisce una misura necessaria e proporzionata per tener conto di interessi legittimi, per tutelare la sicurezza pubblica e nazionale nonché i diritti e le libertà di terzi e per impedire che siano ostacolate inchieste, indagini o procedimenti e pregiudicati la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione della pena.

5

Capitolo III: Assistenza giudiziaria Art. 11

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su espressa richiesta dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone coinvolte possono presenziare all'esecuzione, se lo Stato richiesto acconsente.

Art. 12

Deposizione di testimoni nello Stato richiesto

I testimoni sono sentiti conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia possono rifiutarsi di testimoniare, se il diritto dello Stato richiedente lo consente.

1

Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasmette a quest'ultimo gli incartamenti per la decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

2

Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

3

Art. 13

Comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

Se ritiene necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie, lo Stato richiedente ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione e lo Stato richiesto invita il testimone o il perito a comparire sul territorio dello Stato richiedente.

1

Lo Stato richiesto comunica senza indugio e per scritto allo Stato richiedente la decisione del testimone o del perito riguardo all'invito a comparire.

2

3

Le indennità, le spese di viaggio e di soggiorno sono coperte dallo Stato richiedente.

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Il testimone o il perito è informato dell'importo delle indennità, delle spese di viaggio e di soggiorno cui ha diritto. Può esigere dallo Stato richiedente un anticipo delle indennità e delle spese di viaggio e di soggiorno. Le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno sono calcolate dal luogo di residenza del testimone o del perito secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nella Parte in cui si tiene il procedimento.

4

Art. 14

Mancata comparizione

Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire, di cui è stata richiesta la notifica, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva, anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente nel territorio dello Stato richiedente e lì sia regolarmente citato di nuovo.

Art. 15

Garanzie alla persona citata a comparire

Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, citato a comparire davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

1

Nessuna persona, di qualsiasi nazionalità, citata a comparire dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti di cui è accusata, può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altra limitazione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

2

In assenza di un consenso scritto, a nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere ingiunto di testimoniare nel quadro di un procedimento diverso da quello oggetto della domanda di assistenza giudiziaria.

3

Le garanzie previste nel presente articolo cessano quando la persona citata a comparire, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, rimane nondimeno su questo territorio per più di 15 giorni dopo che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

4

Una persona che acconsente a comparire secondo l'articolo 13 o 17 non può essere perseguita sulla base della sua deposizione tranne che per falsa testimonianza.

5

Art. 16

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

La persona citata che compare nello Stato richiedente può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova, salvo che il diritto di una delle due Parti le consenta di rifiutare.

1

2

Gli articoli 8 e 12 paragrafi 2 e 3 si applicano per analogia.

Art. 17

Trasferimento temporaneo di detenuti

Qualsiasi detenuto di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone è trasferito temporaneamente nel luogo in cui si deve tenere il 1

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procedimento, a condizione che sia ricondotto nello Stato richiesto entro il termine indicato da quest'ultimo; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 del presente Trattato per quanto applicabili.

2

Il trasferimento può essere rifiutato, se: a.

il detenuto non vi acconsente;

b.

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c.

detto trasferimento potrebbe prolungare la sua detenzione; o

d.

altri motivi preponderanti si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

La persona trasferita deve restare in carcere nel territorio dello Stato richiedente, a meno che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

3

Il periodo di detenzione durante il quale la persona trasferita si trovava in detenzione al di fuori del territorio dello Stato richiesto è considerato nel quadro della sua condanna.

4

Art. 18

Audizione mediante videoconferenza

Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere sentita in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, quest'ultima può chiedere che l'audizione si svolga mediante videoconferenza ai sensi dei paragrafi 2­ 6 qualora per la persona in questione sia inappropriato o impossibile comparire personalmente nel suo territorio.

1

Lo Stato richiesto acconsente all'audizione mediante videoconferenza a condizione che il suo impiego non sia contrario ai suoi principi fondamentali. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirglieli previo comune accordo.

2

3 L'autorità

giudiziaria dello Stato richiesto cita a comparire la persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

4

All'audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti: a.

all'audizione è presente un rappresentante dell'autorità competente dello Stato richiesto, se necessario assistito da un interprete. Il rappresentante provvede anche all'identificazione della persona da sentire e al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che durante l'audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'audizione proceda conformemente a tali principi;

b.

se necessario, le autorità competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto concordano misure per garantire la protezione della persona da sentire;

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c.

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione in conformità al suo diritto interno e ai principi fondamentali dello Stato richiesto;

d.

su domanda dello Stato richiedente o della persona da sentire, lo Stato richiesto provvede affinché detta persona sia, se necessario, assistita da un interprete;

e.

la persona da sentire può avvalersi del diritto di rifiutare la testimonianza previsto dal diritto dello Stato richiesto o dello Stato richiedente.

Fatte salve le misure convenute per la protezione della persona, dopo l'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, le generalità della persona sentita, le generalità e la funzione delle altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato richiesto, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l'audizione.

L'autorità competente dello Stato richiesto trasmette il verbale all'autorità competente dello Stato richiedente.

5

Ogni Parte adotta le misure necessarie affinché, nel caso in cui testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo si rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, sia applicabile il proprio diritto interno come se l'audizione fosse stata effettuata nel quadro di un procedimento nazionale.

6

Nei casi in cui apparisse opportuno e con l'assenso delle autorità giudiziarie competenti, le Parti possono applicare, se lo desiderano, le disposizioni del presente articolo alle audizioni mediante videoconferenza alle quali partecipano imputati o indiziati. In tal caso la decisione di svolgere la videoconferenza e le sue modalità sono oggetto di un accordo tra le Parti in conformità al loro diritto interno e agli strumenti internazionali in materia, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19663 relativo ai diritti civili e politici. Per le audizioni di imputati o indiziati è necessario il loro consenso.

7

Art. 19

Consegna di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova

Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente che ne fa domanda gli oggetti, i documenti, gli incartamenti o i mezzi di prova.

1

Lo Stato richiesto può trasmettere copie dei documenti, degli incartamenti o dei mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente chiede espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta nella misura del possibile.

2

Lo Stato richiedente restituisce appena possibile gli oggetti, i mezzi di prova e gli originali consegnatigli, al più tardi dopo la conclusione del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci esplicitamente.

3

I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova non ne impediscono la consegna allo Stato richiedente.

4

3

RS 0.103.2

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Art. 20

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Incartamenti dei tribunali, delle autorità istruttorie e di perseguimento penale

Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incartamenti dei tribunali, delle autorità istruttorie e di perseguimento penale, comprese sentenze e decisioni, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario.

1

I documenti, gli incartamenti e altri mezzi di prova sono consegnati solamente se si riferiscono a un procedimento archiviato. Se tale non è il caso, l'autorità competente dello Stato richiesto decide se accordare la consegna.

2

Art. 21

Casellario giudiziale e scambio di informazioni penali

Lo Stato richiesto trasmette gli estratti e le informazioni del casellario giudiziale chiesti dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente e necessari per un procedimento penale, nella misura ammessa dal proprio diritto interno.

1

Nei casi non previsti dal paragrafo 1, a tale domanda è dato seguito alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

2

Le Parti possono informarsi reciprocamente, conformemente al proprio diritto interno, sulle condanne penali e le misure successive iscritte nel casellario giudiziale che riguardano i cittadini dell'altra Parte.

3

Art. 22

Consegna di oggetti e valori patrimoniali

Gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati a scopo cautelativo che costituiscono il provento di un reato perseguito dallo Stato richiedente e gli strumenti sequestrati a scopo cautelativo con cui è stato commesso il reato oppure il loro valore sostitutivo devono essere consegnati quanto prima allo Stato richiedente in vista della loro confisca o consegna alla persona o allo Stato avente diritto, fatte salve le pretese su di essi avanzate in buona fede da terzi.

1

La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.

2

Art. 23

Suddivisione dei valori patrimoniali confiscati

Le Parti si impegnano ad accordarsi la massima cooperazione nella suddivisione dei valori patrimoniali confiscati, conformemente al rispettivo diritto interno.

1

Per la suddivisione dei valori patrimoniali confiscati da una delle Parti con l'aiuto dell'altra, le Parti concludono per ogni singolo caso accordi o convenzioni specifici che stabiliscono le condizioni particolari di tale caso, quali le percentuali di suddivisione o le condizioni di trasferimento dei valori patrimoniali suddivisi.

2

Art. 24

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

Lo Stato richiesto provvede alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

1

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La decisione o l'atto può essere notificato dallo Stato richiesto per semplice trasmissione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste dal suo diritto interno per documenti analoghi o in una forma speciale compatibile con tale diritto.

2

La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante l'avvenuta notifica e riportante la rispettiva forma e data. Il corrispondente documento è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest'ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla propria legislazione. Se la notifica non può avere luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio per scritto i motivi allo Stato richiedente.

3

La domanda di notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita penalmente che si trova nello Stato richiesto deve pervenire all'Autorità centrale di detto Stato al più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione.

4

Art. 25

Squadre investigative comuni

Per facilitare le indagini e il perseguimento penale, le autorità competenti delle Parti possono permettere, previo consenso scritto, la costituzione e l'impiego di squadre investigative comuni (SIC) sui rispettivi territori per uno scopo determinato e una durata limitata, in conformità con gli accordi internazionali ratificati e con il loro diritto interno.

1

Le autorità competenti definiscono in uno specifico accordo SIC le procedure e le condizioni cui una SIC è assoggettata, ad esempio per quanto riguarda il suo scopo, la sua composizione, i suoi compiti, la sua durata, il luogo di intervento, la sua organizzazione oppure l'acquisizione e l'impiego di informazioni o di mezzi di prova nonché le condizioni di partecipazione dei membri di una SIC di una Parte a un'indagine svolta nel territorio dell'altra Parte.

2

Una copia dell'accordo SIC è trasmessa, in Svizzera, all'Ufficio federale di giustizia e, a Panama, all'Ufficio del Procuratore generale.

3

Capitolo IV: Procedura Art. 26

Autorità centrale

Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali sono, per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per la Repubblica di Panama, l'Ufficio di esecuzione dell'assistenza giudiziaria e della cooperazione internazionale in materia penale del Ministero del Governo.

1

Le Autorità centrali presentano le domande di assistenza giudiziaria in materia penale secondo il presente Trattato per conto delle rispettive autorità competenti e ricevono le domande dell'altra Parte.

2

L'Autorità centrale dello Stato richiesto dà seguito nel più breve tempo possibile alle domande di assistenza giudiziaria ed eventualmente le trasmette alle autorità compe3

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tenti in vista dell'esecuzione. Assicura il coordinamento dell'esecuzione di dette domande.

4

Le Autorità centrali delle Parti comunicano direttamente tra loro.

5

Le Autorità centrali delle Parti possono comunicare tra loro in inglese.

Ciascuna Parte può cambiare la propria Autorità centrale; il cambiamento è comunicato all'altra Parte per scritto e per via diplomatica.

6

Art. 27

Forma della domanda e vie di trasmissione

Le domande di assistenza giudiziaria sono presentate per scritto, o in qualsiasi altra forma che lasci una traccia scritta, in condizioni che permettano alle Parti di verificarne l'autenticità e la corretta trasmissione.

1

Le Autorità centrali concorderanno per scritto vie di trasmissione sicure e un mezzo per garantirne l'autenticità.

2

Non appena è stato trovato un tale accordo, le Parti danno la priorità agli scambi di domande di cooperazione giudiziaria internazionale, di allegati e di informazioni supplementari tra Autorità centrali per via elettronica.

3

In ogni caso, la parte interessata fornisce, su richiesta e in qualsiasi momento, gli originali dei documenti o copie autenticate.

4

Art. 28 1

Contenuto della domanda

La domanda deve contenere: a.

il nome dell'autorità che conduce l'indagine, il perseguimento penale o il procedimento giudiziario cui si riferisce la domanda;

b.

l'oggetto e il motivo della domanda;

c.

una descrizione dettagliata dei mezzi di prova, delle informazioni e delle misure richiesti;

d.

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo attuale della persona oggetto del procedimento penale;

e.

il motivo principale per cui sono richiesti i mezzi di prova e le informazioni nonché una breve descrizione dei fatti principali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che hanno dato luogo al procedimento nello Stato richiedente, tranne se si tratta di una domanda di notifica secondo l'articolo 24;

f.

il nesso tra i fatti oggetto di indagine nello Stato richiedente e le misure che andrebbero adottate nello Stato richiesto;

g.

il tenore delle disposizioni legali oppure, se ciò non è possibile, l'indicazione del diritto applicabile;

h.

il livello di confidenzialità auspicato e il motivo di tale confidenzialità;

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i.

una data entro cui si auspica l'esecuzione della domanda; e

j.

altre informazioni o fatti necessari conformemente al diritto interno dello Stato richiedente o altrimenti necessari per la regolare esecuzione della domanda.

La domanda deve inoltre contenere: a.

in caso di applicazione del diritto dell'altra Parte in vista dell'esecuzione della domanda (art. 5 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della loro applicazione;

b.

in caso di partecipazione di altre persone al procedimento (art. 11), la designazione della persona che assiste all'esecuzione della domanda e il motivo della sua presenza;

c.

il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali provento di un reato o degli strumenti con i quali tale reato è stato commesso nonché il motivo principale per il quale si presume che tali oggetti e valori patrimoniali si trovino sul territorio dello Stato richiesto;

d.

in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 13 e 24), il nome e l'indirizzo del destinatario;

e.

in caso di citazione di testimoni o di periti (art. 13), una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, versa un anticipo;

f.

in caso di trasferimento temporaneo di detenuti (art. 17), il nome di questi ultimi e dei funzionari responsabili della custodia durante il trasferimento, il luogo dove il detenuto va trasferito nonché la presunta data del suo rientro;

g.

in caso di audizione mediante videoconferenza (art. 18), il motivo per cui non è opportuno o possibile al testimone o al perito comparire personalmente nonché il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione;

h.

in caso di deposizione di testimoni (art. 12, 13 e 17), l'oggetto su cui deve essere udita la persona, compreso, se occorre, l'elenco delle domande da porre e una descrizione dei documenti, degli incartamenti e dei mezzi di prova da presentare;

i.

in caso di consegna di oggetti o di valori patrimoniali da confiscare o consegnare alla persona o allo Stato avente diritto (art. 22), la sentenza definitiva, se disponibile, e una dichiarazione sullo stadio in cui si trova la decisione;

j.

tutte le altre informazioni, prove o documenti necessari o utili per l'esecuzione della domanda.

Se lo Stato richiesto ritiene le informazioni insufficienti per eseguire la domanda, può richiederne altre che ne consentano il trattamento.

3

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Art. 29

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Esecuzione della domanda

Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l'Autorità centrale dello Stato richiedente chiedendole di modificarla o completarla; è fatta salva l'adozione di misure provvisorie secondo l'articolo 7.

1

Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all'autorità competente per l'esecuzione.

2

Una volta eseguita la domanda, l'autorità competente la trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto insieme alle informazioni e ai mezzi di prova acquisiti.

L'Autorità centrale si accerta che la domanda sia completa e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

3

4

Il paragrafo 3 non impedisce un'esecuzione parziale della domanda.

Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente in merito alla sua decisione di respingere la domanda di assistenza giudiziaria o di accoglierla solo in parte e in merito alle circostanze che potrebbero ritardare sensibilmente la risposta alla domanda.

5

Art. 30

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altri mezzi di prova trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti dalla legalizzazione, dall'autenticazione o da altre formalità.

1

I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altri mezzi di prova trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come mezzi di prova senza altri requisiti formali o attestati di autenticazione.

2

Art. 31

Lingue

Le domande di assistenza giudiziaria e i documenti allegati presentati secondo il presente Trattato dalla Confederazione Svizzera sono tradotti in spagnolo. Le domande e i documenti allegati presentati secondo il presente Trattato dalla Repubblica di Panama sono tradotti in una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera (francese, tedesco o italiano), come può essere indicato caso per caso dall'Autorità centrale svizzera.

1

La traduzione dei documenti allestiti o acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della domanda compete allo Stato richiedente.

2

3

Qualsiasi traduzione effettuata dalle Parti gode di uno status ufficiale.

In casi urgenti e se vi è un accordo tra le Autorità centrali in tal senso, è possibile trasmettere la domanda e i documenti di accompagnamento in inglese.

4

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Art. 32

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Spese d'esecuzione

Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa per l'esecuzione della domanda in questione unicamente le spese seguenti: 1

a.

indennità, spese di viaggio e di soggiorno di testimoni ed eventuali loro patrocinatori;

b.

spese relative al trasferimento di detenuti;

c.

onorari, spese di viaggio e di soggiorno dei periti;

d.

se le Parti non decidono altrimenti, i costi causati dalle audizioni mediante videoconferenza in virtù dell'articolo 18, vale a dire le spese per il collegamento video nello Stato richiesto, la retribuzione degli interpreti messi a disposizione da detto Stato, le indennità dei testimoni e dei periti nonché le loro spese di viaggio nello Stato richiesto;

e.

se le Parti non decidono altrimenti, i costi causati dalle misure di sorveglianza segreta.

Se l'esecuzione della domanda implica spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire le condizioni cui è subordinata l'assistenza giudiziaria sollecitata.

2

Capitolo V: Trasmissione spontanea e denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca Art. 33

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

Nei limiti del proprio diritto interno, un'autorità competente di una Parte può trasmettere, senza previa richiesta e per il tramite della sua Autorità centrale, all'Autorità centrale dell'altra Parte informazioni o mezzi di prova acquisiti nel corso delle proprie indagini o del perseguimento penale, se ritiene che tale trasmissione possa servire a: 1

a.

presentare una domanda ai sensi del presente Trattato;

b.

promuovere un procedimento penale o, se lo Stato che fornisce le informazioni non ne ha la competenza, indagare sui fatti e giudicarli; o

c.

facilitare un'indagine penale in corso.

L'autorità che fornisce le informazioni può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni per l'uso delle informazioni da parte dello Stato destinatario. Lo Stato destinatario deve rispettare tali condizioni.

2

Art. 34

Denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca

Qualsiasi denuncia trasmessa da una Parte a scopo di perseguimento penale dinnanzi ai tribunali dell'altra Parte o a scopo di confisca di proventi di reati è oggetto di comunicazione tra le Autorità centrali.

1

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L'Autorità centrale dello Stato richiesto comunica allo Stato richiedente le misure adottate in seguito a detta denuncia e, se del caso, trasmette copia della decisione presa.

2

Le disposizioni dell'articolo 31 paragrafo 1 si applicano alle denunce di cui al paragrafo 1.

3

Capitolo VI: Disposizioni finali Art. 35

Compatibilità con altri accordi e forme di cooperazione

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che le Parti hanno convenuto o potrebbero convenire in altre convenzioni o accordi o che potrebbe risultare dal loro diritto interno.

Art. 36

Scambio di opinioni

Quando lo ritengono opportuno, le Autorità centrali si consultano, verbalmente o per scritto, sull'applicazione o l'attuazione del presente Trattato in modo generale o in un caso particolare.

Art. 37

Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica se non possono essere composte dalle Autorità centrali.

Art. 38

Modifica del Trattato

Il presente Trattato può essere modificato dalle Parti di comune accordo in qualunque momento. Una tale modifica entra in vigore con la stessa procedura adottata per l'entrata in vigore del Trattato.

Art. 39

Entrata in vigore e denuncia

Le Parti s'informano reciprocamente per scritto quando sul piano interno le rispettive esigenze per l'entrata in vigore del presente Trattato sono adempiute. Il Trattato entra in vigore sessanta giorni dopo la ricezione dell'ultima comunicazione.

1

Ciascuna Parte può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta trasmessa per via diplomatica all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. Non pregiudica le domande di assistenza giudiziaria in corso.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Panama, il 3 marzo 2023, in due esemplari in lingua inglese, spagnola e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Panama:

Gabriele Derighetti

Janaina Tewaney Mencomo

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