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Termine di referendum: 18 gennaio 2024
Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione) Modifica del 29 settembre 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 20221; visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 20222, decreta: I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 262 K. Sublocazione
Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso scritto del locatore.
1
Sempreché le parti non abbiano pattuito altrimenti per scritto, il conduttore presenta al locatore una richiesta scritta di sublocazione; la richiesta contiene: 2
a.
i nomi dei subconduttori;
b.
le condizioni contrattuali, in particolare l'oggetto sublocato, lo scopo d'uso, la pigione dovuta e la durata della sublocazione.
Il conduttore informa il locatore riguardo a ogni modifica delle indicazioni di cui al capoverso 2 intervenuta durante la sublocazione.
3
4
Il locatore può negare il consenso in particolare se: a.
1 2 3
il conduttore rifiuta di comunicargli le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3;
FF 2022 2081 FF 2022 2622 RS 220
2023-2768
FF 2023 2288
Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione)
FF 2023 2288
b.
le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del contratto principale di locazione, sono abusive;
c.
la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale;
d.
la durata prevista della sublocazione supera due anni.
Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.
5
Se il conduttore ha sublocato la cosa senza il consenso scritto del locatore, ha fornito indicazioni false o non ha informato il locatore riguardo a una modifica conformemente al capoverso 3, dopo diffida scritta infruttuosa il locatore può dare la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni.
6
Art. 291 H. Subaffitto
L'affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore. La locazione necessita del consenso scritto del locatore.
1
L'affittuario presenta al locatore una richiesta scritta di locazione; la richiesta contiene: 2
a.
i nomi dei conduttori;
b.
le condizioni contrattuali, in particolare l'oggetto locato, lo scopo d'uso, la pigione dovuta e la durata della locazione.
L'affittuario informa il locatore riguardo a ogni modifica delle indicazioni di cui al capoverso 2 intervenuta durante la locazione.
3
Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa in particolare se: 4
a.
l'affittuario rifiuta di comunicargli le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3;
b.
le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d'affitto, sono abusive;
c.
la locazione gli causa un pregiudizio essenziale;
d.
la durata prevista della locazione supera due anni.
L'affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all'affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.
5
Se l'affittuario ha locato la cosa senza il consenso scritto del locatore, ha fornito indicazioni false o non ha informato il locatore riguardo a una modifica conformemente al capoverso 3, dopo diffida scritta infruttuosa il locatore può dare la disdetta con preavviso di almeno sei mesi per una scadenza qualsiasi.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023 Termine di referendum: 18 gennaio 2024
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