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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 25 gennaio 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015, del 7 dicembre 2016, del 19 marzo 2019, dell'11 marzo 2020, del 17 dicembre 2020, del 7 dicembre 2021, del 20 giugno 2022 e dell'11 maggio 20231, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 37, 37.3 37.3

(Conto di risparmio per il pensionamento anticipato)

Il datore di lavoro e il lavoratore alimentano il conto di risparmio nella maniera seguente: a) versamento obbligatorio pari all'1,1 % del salario annuo AVS lordo da parte del datore di lavoro; b) versamento obbligatorio pari all'1,1 % del salario annuo AVS lordo da parte del lavoratore; c) oltre a ciò, il lavoratore può effettuare versamenti facoltativi sul proprio conto di risparmio personale, p. es. relativi alle ore di straordinario conformemente all'articolo 28.6 lettera c) CCL.

Il datore di lavoro deduce il contributo obbligatorio del lavoratore dal suo salario e versa ogni mese l'intero importo contributivo (quello del datore di lavoro e quello del lavoratore, per un totale del 2,2 %) sul conto di risparmio, conformemente alle istruzioni della Spida Sozialversicherungen.

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FF 2014 3127; 2015 2137; 2016 8001; 2019 2561; 2020 1977, 8861; 2021 2883; 2022 1684; 2023 1223

2024-0231

FF 2024 241

FF 2024 241

Art. 46, 46.2 lett. a) 46.2

(Rimborso delle spese per lavoro fuori sede)

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti: a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell'azienda del datore di lavoro: 18 franchi 340 franchi

per giorno di lavoro, oppure al mese (12x) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all'esterno.

Appendice 10

Art. 1

Orario di lavoro

In virtù dell'articolo 28.3 CCL la durata annuale lorda del lavoro 2024 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è di 2096 ore.

Art. 2

Adeguamento dei salari effettivi

Aumento generale dei salari effettivi dell'1,7 % per tutti i dipendenti assoggettati ... il cui salario lordo attuale è inferiore o uguale a 5950 franchi.

...

La restante parte dell'appendice rimane invariata.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del CCL.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2024.

25 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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