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Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune

Disegno

(Legge sul trasporto di merci, LTM) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81a, 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 20242, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

il trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune;

b.

la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti di trasbordo e di carico.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

1 2

a.

traffico a carro completo isolato (TCCI): trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in gruppi di carri con almeno un movimento di manovra nel traffico interno, d'importazione e d'esportazione;

b.

traffico combinato (TC): il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi e strutture amovibili, purché il trasbordo fra il trasporto su strada o il trasporto sul Reno e il trasporto per ferrovia avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da impianti e attrezzature speciali;

RS 101 FF 2024 300

2024-0114

FF 2024 301

Legge sul trasporto di merci

c.

impianti di trasbordo e di carico: 1. binari di raccordo: binari, compresi i pertinenti impianti, che allacciano un edificio o un'area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ma non appartengono né all'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr) né alle ferrovie, 2. impianti di trasbordo TC: impianti fissi e attrezzature di trasbordo, veicoli compresi, utilizzati per il trasbordo di contenitori da un vettore all'altro, 3. impianti di carico e scarico: impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, comprese le gru e altre attrezzature di trasbordo;

d.

dispositivi di raccordo: installazioni che servono a raccordare un binario di raccordo all'infrastruttura ferroviaria, quali scambi di raccordo, scambi di protezione, apparecchi di sviamento, impianti delle linee di contatto, per la corrente di trazione e per la messa a terra, e i segnali, compreso il loro collegamento all'impianto di sicurezza.

Art. 3 1

FF 2024 301

Obiettivi e principio

La presente legge si prefigge: a.

lo sviluppo sostenibile del trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune, orientato in particolare alla riduzione di gas serra e inquinanti atmosferici;

b.

la garanzia di un'infrastruttura portuale efficace per il trasporto di merci sul Reno;

c.

l'interazione efficiente tra i differenti vettori di trasporto;

d.

la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo e di carico adeguati e il loro collegamento ottimale all'infrastruttura ferroviaria, stradale e portuale;

e.

l'accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC e all'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.

Le offerte del trasporto di merci per ferrovia e idrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia: 2

a.

partecipare alle ordinazioni di offerte effettuate dai Cantoni;

b.

concludere convenzioni sulle prestazioni per offerte del TCCI;

c.

erogare contributi forfettari per il carico di merci su ferrovia e il trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto.

Il Consiglio federale può disciplinare, conformemente alle norme internazionali riconosciute, i requisiti di qualità per il traffico merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

3

3

RS 742.101

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Legge sul trasporto di merci

Art. 4

FF 2024 301

Concezione del trasporto di merci

Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

1

2

In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo: a.

delle stazioni di smistamento e degli altri impianti di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e Lferr5;

b.

degli impianti di carico e scarico di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera f Lferr;

c.

degli impianti di trasbordo e di carico;

d.

dell'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno;

e.

del raccordo degli impianti di trasbordo e di carico, delle infrastrutture portuali e di altri impianti importanti per il trasporto di merci per ferrovia alla rete stradale.

Coordina la concezione con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviaria, stradale e portuale come pure degli impianti a fune e di quelli del trasporto di merci sotterraneo, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.

3

Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i soggetti interessati nell'elaborazione della concezione.

4

5

I Cantoni tengono conto della concezione nei loro piani direttori.

Art. 5

Direttive comuni per il trasporto di merci per ferrovia

Gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia elaborano di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Le direttive possono vertere in particolare su: 1

2

a.

innovazioni tecniche;

b.

misure di miglioramento dell'efficienza nei processi di produzione;

c.

misure di miglioramento dell'integrazione del settore del trasporto di merci per ferrovia nel settore logistico;

d.

lo sviluppo del TCCI.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) sostiene l'elaborazione delle direttive.

Art. 6

Espropriazione

Per la costruzione di impianti di trasbordo e di carico può essere esercitato il diritto d'espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19306 sull'espropriazione.

4 5 6

RS 700 RS 742.101 RS 711

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Legge sul trasporto di merci

Art. 7

FF 2024 301

Trasporto di merci pericolose

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, tenendo in considerazione le norme internazionali.

1

Disciplina in particolare la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose e la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.

2

Art. 8

Trasporti nell'ambito della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

Nell'ambito della collaborazione dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza di cui all'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19957, le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.

2

Art. 9

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b­40f Lferr8.

Sezione 2: Promovimento finanziario Art. 10

Contributi d'investimento per impianti di trasbordo e di carico

La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo e di carico.

1

La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo TC all'estero se l'investimento contribuisce, con grande probabilità, al trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante transalpino.

2

Il contributo della Confederazione ammonta almeno al 40 e al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all'80 per cento.

3

I costi computabili per elemento d'impianto possono essere determinati mediante importi forfettari.

4

Nel concedere e nel calcolare i contributi occorre considerare adeguatamente la concezione del trasporto di merci, gli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell'energia e della protezione dell'ambiente della Confederazione, la sicurezza, i criteri economici e i vantaggi per terzi.

5

7 8

RS 510.10 RS 742.101

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Legge sul trasporto di merci

FF 2024 301

La Confederazione, rappresentata dall'UFT, conclude con i gestori degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo convenzioni quadriennali, in cui sono convenuti gli investimenti dei gestori e gli importi massimi dei contributi della Confederazione.

6

Per gli impianti di trasbordo TC, i contributi d'investimento sono concessi soltanto se l'accesso a tali impianti è non discriminatorio.

7

Il Consiglio federale disciplina la concessione dei contributi d'investimento, in particolare le condizioni e le procedure per il finanziamento, e stabilisce l'ammontare degli importi forfettari per elemento d'impianto.

8

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

9

Art. 11

Promovimento dell'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno

La Confederazione può promuovere finanziariamente l'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.

1

La Confederazione, rappresentata dall'UFT, i Cantoni d'ubicazione e il gestore dell'infrastruttura portuale stabiliscono per contratto le superfici e gli impianti dell'infrastruttura portuale.

2

La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e il gestore dell'infrastruttura portuale concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni è anticipatamente convenuta l'offerta di prestazioni sulla scorta degli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei piani d'esercizio del gestore dell'infrastruttura portuale.

3

Il gestore dell'infrastruttura portuale concede l'accesso non discriminatorio alla stessa.

4

Se il gestore dell'infrastruttura portuale non è in grado di fornire l'offerta di prestazioni convenuta coprendone i costi, la Confederazione indennizza i costi non coperti d'intesa con i Cantoni d'ubicazione, per quanto sia necessario per mantenere l'infrastruttura in buono stato e nella misura convenuta.

5

La Confederazione può accordare contributi d'investimento per misure d'adeguamento alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica nonché per misure d'attuazione di imperativi della protezione dell'ambiente e del clima. Le misure e i contributi d'investimento devono essere stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.

6

La Confederazione può inoltre accordare contributi d'investimento, sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente, per la costruzione di infrastrutture portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali mutui ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

7

I mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie.

8

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Legge sul trasporto di merci

Art. 12

FF 2024 301

Indennità per i costi non coperti dell'offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia

Se un Cantone ordina un'offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all'ordinazione e alle indennità per i costi non coperti dell'offerta.

1

L'indennità della Confederazione non può superare l'importo del contributo cantonale.

2

Tale limitazione non si applica ai contributi d'esercizio destinati al trasporto di merci sulla rete a scartamento ridotto.

3

Art. 13

Promovimento del TCCI

La Confederazione può promuovere finanziariamente il TCCI sulla rete a scartamento normale e ridotto.

1

La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e gli operatori del TCCI sulla rete a scartamento normale o ridotto concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. Le prestazioni comprendono l'invio e il ritiro di carri e gruppi di carri su impianti di trasbordo e di carico.

2

Nella convenzione sulle prestazioni l'UFT e gli operatori convengono le prestazioni, le indennità e i contributi d'investimento, basandosi sugli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione e sulle direttive comuni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d. L'UFT stabilisce la procedura di presentazione e valutazione delle offerte.

3

4

Le indennità e i contributi d'investimento servono a: a.

garantire un'offerta stabile per la durata di validità della convenzione sulle prestazioni;

b.

consentire miglioramenti nella pianificazione, nella fornitura delle prestazioni e nel coordinamento dell'offerta tra gli operatori;

c.

consentire che la fornitura delle prestazioni convenute copra i costi.

Gli operatori concedono l'accesso non discriminatorio alle loro prestazioni di trasporto.

5

Gli operatori adottano i provvedimenti organizzativi necessari per evitare un finanziamento trasversale da parte del TCCI a favore dei settori aziendali non promossi e altre distorsioni della concorrenza. Le prestazioni fornite internamente all'impresa sono fatturate a condizioni di mercato.

6

Art. 14

Contributi di trasbordo e di carico

Nell'ambito del carico di merci su ferrovia e del trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto la Confederazione può erogare ai gestori degli impianti di trasbordo e di carico contributi forfettari per ogni veicolo ferroviario carico operato.

1

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FF 2024 301

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e definisce i contributi forfettari. Può stabilire un numero minimo e massimo di veicoli ferroviari promossi per impianto di trasbordo e di carico.

2

La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione degli importi forfettari nella convenzione di cui all'articolo 10 capoverso 6.

3

Art. 15

Contributi d'investimento per innovazioni tecniche

La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e idrovia.

1

La Confederazione promuove, con contributi a fondo perso forfettari, l'introduzione dell'accoppiamento automatico digitale per i veicoli impiegati per il trasporto di merci per ferrovia e il coordinamento dei lavori di conversione.

2

Il contributo d'investimento della Confederazione ammonta, considerato l'interesse del richiedente, al massimo al 60 per cento dei costi computabili.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.

4

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

5

Art. 16

Contributi d'investimento per veicoli rispettosi del clima

La Confederazione può promuovere investimenti in veicoli adibiti al trasporto di merci per ferrovia e idrovia che nell'effettuare i trasporti consentono una riduzione determinante di gas serra e inquinanti atmosferici.

1

La Confederazione può inoltre concedere contributi d'investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.

3

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

4

Sezione 3: Costruzione ed esercizio di binari di raccordo Art. 17

Allacciamento

Mediante misure di pianificazione del territorio, i Cantoni e i Comuni provvedono, per quanto possibile ed economicamente sostenibile, affinché le zone industriali e commerciali siano allacciate ai binari di raccordo.

1

2

I Cantoni definiscono queste misure nei loro piani direttori.

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Art. 18

FF 2024 301

Licenza di costruzione e autorizzazione d'esercizio

La costruzione e la modifica di binari di raccordo necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.

1

Prima di decidere, l'autorità cui compete il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all'UFT affinché verifichi il rispetto delle disposizioni del diritto ferroviario.

2

L'UFT chiede al gestore dell'infrastruttura un parere sotto il profilo del diritto ferroviario. Sulla base di quest'ultimo esprime il proprio parere; in esso precisa anche se occorra un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr9.

3

4

Il parere dell'UFT è vincolante per l'autorità direttiva.

L'autorità direttiva trasmette la licenza di costruzione all'UFT. Questi è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale.

5

Art. 19

Disposizioni del diritto ferroviario e prescrizioni d'esercizio

Le disposizioni tecniche e d'esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

1

2

I raccordati emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.

Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

3

Art. 20 1

Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se: a.

lo svolgimento sicuro dell'esercizio ferroviario rimane garantito;

b.

l'ampliamento futuro degli impianti ferroviari non è pregiudicato; e

c.

ne è comprovato il bisogno.

Il gestore dell'infrastruttura non può subordinare la concessione del raccordo a condizioni sproporzionate.

2

3

9

Il gestore dell'infrastruttura può adattare o smantellare i dispositivi di raccordo se: a.

modifiche della costruzione e dell'esercizio dell'infrastruttura lo richiedono;

b.

la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;

c.

il binario di raccordo non è più utilizzato da cinque anni e non verrà verosimilmente utilizzato in un prossimo futuro.

RS 742.101

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Art. 21

FF 2024 301

Rapporti di proprietà

Il binario di raccordo e il fondo sul quale è situato possono appartenere a proprietari diversi.

1

Il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.

2

I dispositivi di raccordo sono di proprietà del gestore dell'infrastruttura. Sono fatte salve diverse disposizioni contrattuali tra il raccordato diretto e il gestore dell'infrastruttura.

3

Art. 22

Disposizioni contrattuali

Il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo scritto.

1

Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che indica i fondi toccati dal binario di raccordo, il punto di raccordo e l'ubicazione delle installazioni importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà e riporta i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori relativi al binario di raccordo.

2

I raccordati regolano per scritto i loro rapporti con terzi interessati per quanto concerne il binario di raccordo.

3

Art. 23

Costi

Il raccordato assume i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, rinnovo, adattamento e smantellamento del binario di raccordo e delle relative installazioni.

1

Il raccordato è tenuto a mantenere il binario di raccordo in condizioni pronte per l'esercizio. I terzi autorizzati a raccordarsi al binario e a utilizzarlo devono partecipare ai costi che ne derivano nella misura corrispondente al loro interesse all'utilizzazione del binario di raccordo.

2

Il gestore dell'infrastruttura assume i costi di adattamento e ampliamento dei propri impianti causati dal binario di raccordo, compreso il dispositivo di raccordo.

3

Il gestore dell'infrastruttura assume anche i costi di smantellamento del dispositivo di raccordo. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni il gestore dell'infrastruttura può chiamare il raccordato a partecipare ai costi.

4

Art. 24

Obblighi reciproci fra raccordati

Se il raccordo alla rete ferroviaria non può essere effettuato altrimenti in modo più appropriato, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, il raccordo al proprio binario e la sua utilizzazione da parte di terzi.

1

Se le circostanze lo giustificano e lo si può ragionevolmente esigere, i binari di raccordo devono essere costruiti in modo che ulteriori raccordi rimangano possibili.

2

Il raccordato deve adattare, dietro indennizzo, il proprio binario di raccordo per consentire il transito di terzi. I vantaggi che il raccordato ne trae sono conteggiati. Il raccordato può esigere un anticipo sui costi.

3

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FF 2024 301

I raccordati sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Sezione 4: Costruzione e modifica di impianti di trasbordo TC Art. 25 La costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.

1

La costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sono rette dalla Lferr10.

2

Il Consiglio federale designa nella concezione del trasporto di merci gli impianti di trasbordo TC di importanza nazionale.

3

I Cantoni assicurano che nei loro piani direttori si tenga conto del fabbisogno di impianti di trasbordo TC aggiuntivi o da ampliare che risulta dalla concezione.

4

Sezione 5: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto Art. 26

Contratto d'utilizzazione di veicoli

Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari per l'esecuzione di trasporti secondo la presente legge.

1

Al contratto d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 199911 (COTIF).

2

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 27

Contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione e a consegnarla ivi al destinatario.

1

2

Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

Per il resto, al contratto di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B della COTIF12.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

10 11 12

RS 742.101 RS 0.742.403.12 RS 0.742.403.12

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FF 2024 301

Sezione 6: Vigilanza, tutela giurisdizionale e disposizioni penali Art. 28

Vigilanza sui binari di raccordo

L'UFT esercita la vigilanza in materia di diritto ferroviario sui binari di raccordo. Il Consiglio federale può delegarla a terzi.

1

L'UFT può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica al settore ferroviario del personale dei raccordati. Se necessario per garantire la sicurezza, l'UFT può esigere in ogni momento che i contratti di raccordo, i piani di situazione o le prescrizioni d'esercizio siano modificati. Tali modifiche non danno diritto a un indennizzo.

2

Per il resto, i binari di raccordo sottostanno alla vigilanza dell'autorità competente secondo il diritto cantonale.

3

I raccordati mettono gratuitamente a disposizione delle autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari all'esercizio della vigilanza nel rispettivo settore di competenza e forniscono loro tutte le informazioni necessarie.

4

Art. 29

Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) giudica le controversie relative alla conclusione o all'applicazione delle convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 11 e 13.

1

Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere: 2

3

a.

la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.

Art. 30 1

Altre controversie

L'UFT giudica le controversie riguardanti: a.

l'obbligo di concedere il raccordo (art. 20) e le condizioni imposte al raccordato;

b.

l'applicazione della Lferr13, in particolare per quanto concerne la costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo, nonché il loro incrocio con strade e altri impianti e i veicoli;

c.

i requisiti di sicurezza per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo dei binari di raccordo.

La procedura dinanzi all'UFT è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

13

RS 742.101

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FF 2024 301

Le controversie patrimoniali sottostanno alla giurisdizione civile, sempre che non riguardino il promovimento finanziario di cui agli articoli 10­16.

3

Le controversie di cui all'articolo 40ater capoverso 1 Lferr sono giudicate dalla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr).

4

Tutte le altre controversie sono giudicate dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

5

Art. 31

Disposizioni penali

Chiunque contravviene a una delle disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 7 capoverso 1 o all'articolo 8 capoverso 2 la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

1

Chiunque commette un'infrazione che può mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di una persona è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, sempre che non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge.

2

3

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una multa fino a 50 000 franchi.

4

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 32 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

In particolare, può emanare disposizioni volte a impedire discriminazioni nel traffico merci.

2

I Cantoni eseguono nell'ambito dei loro piani direttori, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni che li obbligano a tener conto della concezione del trasporto di merci di cui agli articoli 4 e 25 capoverso 4 nonché le disposizioni in merito all'attuazione delle misure di pianificazione del territorio di cui all'articolo 17. Garantiscono inoltre l'attuazione delle disposizioni e delle misure nella pianificazione dell'utilizzazione dei Comuni.

3

Art. 33

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 34

Valutazione

Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge l'UFT redige all'attenzione del Consiglio federale un rapporto sull'efficacia delle misure di cui all'articolo 13, richiedendo al contempo la decisione in merito alla proroga della validità dell'articolo 13 secondo l'articolo 35 capoverso 3.

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Art. 35

FF 2024 301

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

L'articolo 13 ha effetto per otto anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale può prorogarne la validità di quattro anni.

3

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Allegato (art. 33)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 25 settembre 201514 sul trasporto di merci è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 19 dicembre 199715 sul traffico pesante Art. 4 cpv. 3 Abrogato

2. Legge federale del 22 marzo 198516 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo Art. 18 cpv. 1 e 4 Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente, la Confederazione può accordare contributi per i costi di costruzione, di ampliamento e di rinnovo di impianti di trasbordo e di carico secondo l'articolo 2 lettera c della legge del ...17 sul trasporto di merci (LTM), nonché contributi d'investimento e d'esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati.

1

4

Sono applicabili gli articoli 10, 11 e 12 LTM.

14 15 16 17

RU 2016 1845; 2020 1889, 3825; 2021 662 RS 641.81 RS 725.116.2 RS 742.41

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3. Legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie Art. 9c cpv. 3bis Per prestazioni di manovra nel traffico merci l'UFT può stabilire un prezzo di traccia inferiore ai costi marginali.

3bis

Art. 40ater cpv. 1 lett. d 1

La ComFerr giudica le controversie concernenti: d.

l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato cofinanziati dalla Confederazione e all'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno;

Art. 48a lett. b, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese Art. 48e cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese Art. 49 cpv. 1 Fatto salvo l'articolo 9c, la Confederazione assume l'onere principale del finanziamento dell'infrastruttura.

1

Art. 62 cpv. 1 lett. f e 2 lett. g L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare: 1

f.

gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico (impianti di carico e scarico);

L'infrastruttura può inoltre comprendere le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare: 2

g.

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Concerne soltanto il testo tedesco

RS 742.101

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Legge sul trasporto di merci

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FF 2024 301