FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

24.032 Messaggio sull'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova del 21 febbraio 2024

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

2024-0480

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Compendio L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova è stato firmato il 27 giugno 2023 a Schaan, nel Principato del Liechtenstein. Corrisponde in ampia misura ai nuovi accordi di libero scambio svizzeri e ha un campo d'applicazione settoriale molto ampio. Contiene disposizioni in materia di scambi di merci, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, regole d'origine, agevolazione degli scambi, scambi di servizi, investimenti, protezione della proprietà intellettuale, appalti pubblici, concorrenza, composizione delle controversie nonché commercio e sviluppo sostenibile. Con la Moldova gli Stati dell'AELS hanno inoltre negoziato per la prima volta un capitolo sul commercio elettronico.

L'Accordo migliora in generale la certezza del diritto e la prevedibilità delle relazioni commerciali bilaterali e rafforza la collaborazione tra le autorità. Viene inoltre istituito un Comitato misto incaricato di sorvegliarne l'attuazione.

Situazione iniziale Per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato all'esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di nuovi accordi di libero scambio e l'aggiornamento di quelli esistenti con partner commerciali al di fuori dell'UE rappresentano ­ unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE ­ un importante strumento della propria politica economica esterna, volto a migliorare l'accesso ai mercati internazionali. Gli accordi contribuiscono a prevenire o eliminare discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti.

L'Accordo di libero scambio con la Moldova estende la rete di libero scambio della Svizzera e mira a rafforzare la competitività dell'economia elvetica sul mercato moldavo e ridurre il più possibile il potenziale di discriminazione rispetto all'UE e al Regno Unito, che già dispongono di un accordo di libero scambio con il Paese dell'Europa sudorientale.

L'Accordo in questione assume anche una rilevanza politica sullo sfondo dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina e della difficile situazione politica interna in cui versa il Paese (divisa in un campo filo-occidentale e uno filo-russo).

Contenuto del progetto Con l'entrata in vigore
dell'Accordo, il 98,5 per cento delle attuali esportazioni svizzere verso la Moldova sarà esentato dai dazi doganali. Tutti i dazi sui prodotti industriali, sul pesce e sugli altri prodotti del mare saranno completamente aboliti una volta che l'Accordo sarà entrato in vigore. Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie, l'obiettivo è ridurre le barriere non tariffarie. Quanto agli scambi di servizi, l'Accordo con la Moldova riprende, con alcune modifiche, il campo d'applicazione, le definizioni e i principi più importanti dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). Il relativo capitolo è integrato da alcuni allegati settoriali contenenti norme specifiche che travalicano quelle del GATS. La Moldova è anche il primo partner di libero scambio con cui i 2 / 46

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Paesi dell'AELS hanno negoziato un intero capitolo sul commercio elettronico basato sul testo modello dell'AELS, adottato nel 2021. L'Accordo migliora inoltre la certezza del diritto per gli investitori. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, le Parti hanno confermato di voler applicare l'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici e concordato una serie di disposizioni che si spingono più in là.

L'Accordo prevede un'attuazione coerente, orientata ai principi delle relazioni internazionali e all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il preambolo enuncia pertanto i valori e i principi fondamentali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le altre disposizioni concernono gli aspetti ambientali rilevanti per il commercio e le norme sul lavoro. A livello istituzionale sarà istituito un Comitato misto per monitorare l'applicazione dell'Accordo e il suo ulteriore sviluppo e per organizzare eventuali consultazioni. Per le controversie che non possono essere risolte mediante tali consultazioni, l'Accordo prevede una procedura di arbitrato vincolante.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Contesto di politica estera 1.2 Situazione politico-economica e politica estera della Moldova 1.3 Relazioni e accordi bilaterali tra Svizzera e Moldova 1.4 Commercio e investimenti tra la Svizzera e la Moldova 1.5 Alternative esaminate 1.6 Svolgimento e risultato dei negoziati 1.7 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

6 6 7 8 9 9 10

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Procedura preliminare

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Contenuto e valutazione dell'Accordo 3.1 Versioni linguistiche 3.2 Punti essenziali dell'Accordo

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Commento ai singoli articoli 4.1 Preambolo 4.2 Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1.1­1.6) 4.3 Capitolo 2: Scambi di merci (art. 2.1­2.24) 4.3.1 Allegato I sulle regole d'origine 4.3.2 Allegato VI sulle agevolazioni degli scambi 4.4 Capitolo 3: Scambi di merci (art. 3.1­3.21) 4.4.1 Impegni specifici (art. 3.18 e allegato XIII) 4.4.2 Allegato X sui servizi finanziari 4.4.3 Allegato XI sui servizi di telecomunicazione 4.4.4 Allegato XII sulla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi 4.4.5 Allegato XIII sui servizi di navigazione marittima 4.5 Capitolo 4: Stabilimenti commerciali 4.5.1 Disposizioni del capitolo (art. 4.1­4.12) 4.5.2 Impegni specifici (art. 4.4 e allegato XIV) 4.6 Capitolo 5: Commercio elettronico (art 5.1­5.17) 4.7 Capitolo 6: Proprietà intellettuale 4.7.1 Disposizioni del capitolo (art. 6.1) 4.7.2 Disposizioni dell'allegato XV 4.8 Capitolo 7: Appalti pubblici 4.8.1 Disposizioni del capitolo (art. 7.1­7.5) 4.8.2 Disposizioni dell'allegato XVI 4.9 Capitolo 8: Concorrenza (art. 8.1­8.4) 4.10 Capitolo 9: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 9.1­9.17)

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4.11 Capitolo 10: Disposizioni istituzionali (art. 10.1) 4.12 Capitolo 11: Disposizioni finali (art. 11.1­11.11) 4.13 Capitolo 12: Disposizioni finali (art. 12.1­12.6)

40 41 42

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione 5.1.1 Ripercussioni finanziarie 5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 5.3 Ripercussioni sull'economia 5.4 Ripercussioni sulla società e sull'ambiente

43 43 43 43

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 6.3 Validità per il Liechtenstein 6.4 Forma dell'atto 6.5 Entrata in vigore

45 45 45 46 46 46

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Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova (Disegno)

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Contesto di politica estera

Il compito principale della politica economica estera della Svizzera consiste nel creare condizioni d'accesso stabili, prevedibili e non discriminatorie al maggior numero possibile di mercati esteri. Per migliorare l'accesso degli esportatori svizzeri ai mercati esteri, la conclusione di accordi di libero scambio (ALS) con Paesi al di fuori dell'UE è uno dei tre principali pilastri della nostra politica commerciale estera, insieme all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE. Questo approccio è più che mai importante alla luce delle tendenze protezionistiche nel commercio globale, che rappresentano una grande sfida per la politica estera del nostro Paese. Oltre all'Accordo del 22 luglio 19721 con l'UE e alla Convenzione del 4 gennaio 19602 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), la Svizzera dispone attualmente di 33 ALS con 43 partner: ai 29 ALS conclusi nel quadro dell'AELS3 si aggiungono i quattro accordi bilaterali con le Isole Fær Øer4, il Giappone5, la Cina6 e il Regno Unito7.

La conclusione dell'ALS AELS­Moldova rafforzerà la competitività dell'economia elvetica sul mercato moldavo e ridurrà al minimo il potenziale di discriminazione nei confronti dell'UE e del Regno Unito, che dispongono già di un ALS con questo Paese.

L'Accordo garantisce un ampio accesso al mercato e migliora le condizioni quadro giuridiche per gli operatori economici svizzeri. Ha anche una rilevanza politica sullo sfondo dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina e della difficile situazione po1 2 3

4 5 6 7

RS 0.632.401 RS 0.632.31 Oltre all'Accordo con la Moldova, si tratta degli ALS con: Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Bosnia ed Erzegovina (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait Oman, Qatar RS 0.632.311.491), Ecuador (RS 0.632.313.271), Filippine (RS 0.632.316.451), Georgia (RS 0.632.313.601), Hong Kong, Cina (RS 0.632.314.161), Indonesia (RS 0.632.314.271), Israele (RS 0.632.314.491), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Regno Hascemita di Giordania (RS 0.632.314.671), Regno del Marocco (RS 0.632.315.491), Repubblica araba d'Egitto (RS 0.632.313.211), Repubblica del Cile (RS 0.632.312.451), Repubblica del Guatemala (protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015, FF 2016 873), Repubblica del Libano (RS 0.632.314.891), Repubblica del Perù (RS 0.632.316.411), Repubblica di Albania (RS 0.632.311.231), Repubblica di Colombia (RS 0.632.312.631), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Repubblica di Serbia (RS 0.632.316.821), Repubblica di Singapore (RS 0.632.316.891.1), Repubblica Tunisina (RS 0.632.317.581), Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama, RS 0.632.312.851), Stati Uniti del Messico (RS 0.632.315.631.1), Turchia (RS 0.632.317.631), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland, RS 0.632.311.181).

Accordo del 12 gennaio 1994 tra la Svizzera da una parte e la Danimarca e le Isole Fær Øer dall'altra (RS 0.946.293.142).

Accordo del 19 febbraio 2009 tra la Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632).

Accordo del 6 luglio 2013 tra la Svizzera e Cina (RS 0.946.292.492).

Accordo dell'11 febbraio 2019 tra la Svizzera e il Regno Unito (RS 0.946.293.671).

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litica interna in cui versa il Paese, che è diviso in un campo filo-occidentale e uno filorusso.

1.2

Situazione politico-economica e politica estera della Moldova

La Moldova ha una popolazione di quasi 2,6 milioni di abitanti e una superficie di 33 843 chilometri quadrati. Dal 2020 questo Paese dell'Europa sudorientale è presieduto da Maia Sandu, esponente del partito filoeuropeo di Azione e Solidarietà (PAS), che dal 2021 detiene la maggioranza dei voti in parlamento ed è quindi in grado di formare un proprio governo. Questo ha permesso alla presidente Sandu di portare avanti negli ultimi anni ambiziosi piani di riforma con il pieno appoggio del parlamento e del governo. Tuttavia, nel Paese esistono ancora profonde spaccature tra le posizioni politiche dei vari partiti. La politica interna è pervasa da discussioni sull'orientamento di fondo della politica estera moldava. Mentre alcuni partiti politici (soprattutto quelli di impostazione socialista) sono favorevoli a un maggior allineamento del Paese alla Russia, i partiti liberali propendono per un'adesione all'UE o perlomeno per un avvicinamento. Un'altra importante questione di politica interna è il conflitto in Transnistria, che è sorto con il crollo dell'Unione Sovietica e che ha subito assunto un nuovo significato all'indomani dell'aggressione russa contro l'Ucraina, il 24 febbraio 2022.

Con un reddito pro capite medio stimato a circa 5700 dollari nel 2022, la Moldova è uno dei Paesi più poveri d'Europa. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nel 2022 il prodotto interno lordo nominale del Paese si è aggirato attorno ai 14,4 miliardi di dollari8. Il settore economico più importante è quello dei servizi (55 %), che impiega anche il maggior numero di persone (oltre il 65 %). La disoccupazione è generalmente molto bassa, sui livelli svizzeri. Nel 2022 gli effetti dell'aggressione militare contro l'Ucraina, unitamente all'elevata inflazione (soprattutto nel settore energetico) e all'indebolimento della produzione agricola, hanno comportato un drastico calo temporaneo dell'economia. Tuttavia, la più vigorosa domanda interna e la politica proattiva della Banca nazionale moldava hanno innescato una forte ripresa già nel 2023, tant'è che per il 2024 si prevede una crescita economica del 4,3 per cento. Gli sviluppi dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina e i rischi per la sicurezza energetica presentano però un certo margine d'incertezza, motivo per cui la politica interna del PAS è
tuttora alle prese con le conseguenze socio-economiche dell'aggressione militare e dello shock energetico. Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha concesso alla Moldova lo status di Paese candidato all'UE9, ma già prima la Commissione europea aveva esplicitamente riconosciuto l'impegno speso dalle autorità moldave nella lotta alla corruzione e nella riforma del sistema giudiziario e della

8 9

www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases > WEO Data: April 2023 Edition.

www.consilium.europa.eu > Stampa > Comunicati stampa > Conclusioni del Consiglio europeo, 23/24 giugno 2022.

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pubblica amministrazione. Il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con la Repubblica di Moldova10.

Le priorità di politica interna del governo guidato da Sandu sono la lotta alla corruzione, le riforme giudiziarie, il rafforzamento delle istituzioni, la risoluzione dei problemi sociali ed economici più impellenti e la lotta alle conseguenze del cambiamento climatico. Anche il processo di pace in Transnistria rimane prioritario, con la presidente che cerca di ritagliarsi un maggiore margine di manovra nei confronti della Russia. Gli orientamenti fondamentali della politica estera sono il perseguimento di una graduale integrazione in Europa e la neutralità del Paese, sancita anche dalla sua Costituzione, il che implica che la Moldova ­ pur essendo membro della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e dell'Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico (GUAM) ­ non partecipa alle componenti militari di queste organizzazioni.

La Moldova è anche membro del Partenariato per la pace della NATO.

La politica commerciale estera del Paese punta a una maggiore integrazione della Moldova nel tessuto commerciale internazionale e a una diversificazione delle relazioni commerciali, in particolare per ridurre le dipendenze economiche vigenti, soprattutto nei confronti della Russia. Le relazioni con l'UE sono dunque particolarmente importanti. Nel 2010 la Moldova e l'UE hanno avviato negoziati per un accordo di associazione e di libero scambio, poi entrato formalmente in vigore il 1° luglio 2016. Come parte dell'accordo di associazione con l'UE è stata convenuta l'istituzione di un'area di libero scambio globale e approfondita (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA), che sarà introdotta gradualmente in concomitanza ai progressi delle riforme in Moldova. Questa zona di libero scambio prevede la graduale armonizzazione della legislazione moldava con quella dell'UE e consente di allacciare stretti legami con il mercato comunitario. Nel frattempo l'UE è diventata il principale partner commerciale della Moldova.

Ad oggi la Moldova dispone di ALS con l'Armenia (in vigore dal 1995), gli Stati balcanici (CEFTA, in vigore dal 2007), il GUAM (in vigore dal 2003), il CSI (in vigore dal 2012), il Kirghizistan (in vigore dal 1996), la Turchia (in vigore dal 2016), l'Ucraina (in vigore dal 2005) e il Regno Unito (in vigore dal 2021). È inoltre in fase di negoziazione un accordo con la Cina11.

1.3

Relazioni e accordi bilaterali tra Svizzera e Moldova

Nel 1992, dopo il crollo dell'Unione sovietica, la Svizzera ha allacciato relazioni diplomatiche con la neocostituita Repubblica di Moldova. Dal punto di vista economico è stata creata una rete di trattati bilaterali che comprende un accordo sul commercio e la cooperazione economica (1996)12, un accordo sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (1996)13 e un accordo per evitare le doppie imposizioni 10

11 12 13

www.consilium.europa.eu > Stampa > Comunicati stampa > Conclusioni del Consiglio europeo, Conclusioni del Consiglio europeo su Ucraina, allargamento e riforme, 14 dicembre 2023.

https://rtais.wto.org > Search RTAs > Moldova, Republic of.

RS 0.946.295.651 RS 0.975.256.5

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(2000)14. A questi accordi si aggiunge ora un ALS, che contribuirà a rafforzare il quadro giuridico bilaterale e a intensificare ulteriormente le relazioni economiche.

Dal 2000 esiste a Chisinau un Ufficio di cooperazione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e ad aprile 2018 è stato lanciato ufficialmente il programma di cooperazione 2018­2021, poi prolungato fino al 2024. Questo programma verte su tre settori: «Salute» (31,9 mio. fr.), «Occupazione e sviluppo economico» (28,8 mio. fr.) e «Governance locale» (41,0 mio. fr.). Per attenuare l'impatto dell'aggressione russa contro l'Ucraina sulla Repubblica di Moldova in altre aree tematiche, la dotazione finanziaria del programma è stata aumentata di altri 31,9 milioni di franchi.

Il 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha emanato sanzioni mirate in relazione alla situazione in Moldova e ha adottato un'ordinanza corrispondente (ordinanza del 28 giugno 202315 concernente la Moldova). Su richiesta della Moldova, la Svizzera si unisce così alle misure adottate dall'UE. Tali misure sono una risposta ai sempre più frequenti tentativi di destabilizzazione della Moldova intrapresi dall'inizio dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina.

1.4

Commercio e investimenti tra la Svizzera e la Moldova

Gli scambi commerciali tra la Svizzera e la Moldova sono modesti. Visto il loro basso volume, ne risultano forti fluttuazioni. Nel 2022 le esportazioni elvetiche verso la Moldova hanno raggiunto i 51 milioni di franchi (2021: 45 mio. fr.) e le importazioni da questo Paese sono arrivate a 25 milioni (2021: 29 mio. fr.) Nel 2022 sono stati esportati in Moldova veicoli, prodotti chimici e farmaceutici (36 % ciascuno) e macchinari (18 %). Dalla Moldova sono stati importati soprattutto tessili (38 %), macchinari (36 %) e prodotti agricoli (21 %).

Secondo la Banca nazionale svizzera, alla fine del 2021 gli investimenti diretti svizzeri in Moldova sono ammontati a 62,5 milioni di franchi, il che ha permesso di creare 886 posti di lavoro nel Paese dell'Europa sudorientale.

1.5

Alternative esaminate

Secondo la clausola della nazione più favorita ­ sancita nell'articolo I dell'Accordo generale del 15 aprile 199416 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) ­ i Paesi membri non possono per principio discriminare i loro partner commerciali: qualsiasi vantaggio accordato a un Paese deve essere esteso a tutti gli altri membri dell'OMC. Tuttavia, l'articolo XXIV del GATT 1994 prevede un'eccezione che, a determinate condizioni, consente ai membri di derogare al principio della nazione più favorita istituendo un'unione doganale o una zona di libero scambio. Per la Svizzera 14 15 16

RS 0.672.956.51 RS 946.231.156.5 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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l'unico modo per beneficiare di condizioni concorrenziali paragonabili a quelle riservate ad altri partner preferenziali della Moldova è quello di concludere un ALS.

L'alternativa sarebbe stata quella di rinunciare a un Accordo come questo, nel qual caso si sarebbe protratta la situazione di un trattamento tariffario discriminatorio delle merci svizzere importate in Moldova rispetto a quelle di altri partner commerciali, come l'UE e il Regno Unito, che beneficiano di concessioni preferenziali. La non conclusione di questo ALS avrebbe inoltre significato rinunciare a una maggiore certezza del diritto per gli operatori economici svizzeri e al rafforzamento della cooperazione tra le autorità negli organismi previsti a tale scopo. Per la Moldova, infine, l'Accordo assume un significato anche politico (cfr. n. 1.1).

1.6

Svolgimento e risultato dei negoziati

In occasione di un incontro bilaterale tra il vice primo ministro e ministro dell'Economia moldavo Octavian Calmic e il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, tenutosi a Berna il 24 marzo 2017, la Moldova si è detta interessata ad avviare negoziati di libero scambio con l'AELS. Dopo ulteriori contatti bilaterali con altri Stati dell'AELS, nel maggio 2017 la Moldova ha espresso il desiderio di siglare una dichiarazione di cooperazione, poi firmata il 24 novembre 2017 a margine della conferenza ministeriale dell'AELS a Ginevra.

Alla Conferenza ministeriale dell'AELS tenutasi a Ginevra il 23 novembre 2018, tutti gli Stati dell'AELS si sono dichiarati favorevoli all'avvio di negoziati di libero scambio con la Moldova non appena avrebbero avuto le capacità e i mandati negoziali corrispondenti.

In Svizzera i lavori per l'ottenimento di un tale mandato si sono conclusi a giugno 2020. Dopo una riunione virtuale dei capi negoziatori a dicembre 2020, il primo ciclo negoziale si è svolto dal 23 al 25 marzo 2021. Ci sono voluti in tutto cinque cicli negoziali e diversi colloqui tra una sessione e l'altra prima di risolvere gli ultimi punti in sospeso in una riunione virtuale, il 24 marzo 2023. L'Accordo è stato firmato il 27 giugno 2023 a margine della Conferenza ministeriale dell'AELS a Schaan.

Le trattative sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli si sono rivelate particolarmente ardue. Dopo che nella fase iniziale si era ipotizzata una soluzione relativamente rapida anche in questo settore, alla ripresa dei colloqui dopo una pausa prolungata (tra il luglio 2021 e il giugno 2022) le mutate circostanze indotte soprattutto dall'aggressione russa contro l'Ucraina hanno fatto emergere ulteriori richieste da parte della Moldova. Il Paese dell'Europa sudorientale ha avanzato richieste di gran lunga più esigenti di quanto la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS erano disposti a offrire nel settore agricolo. Allo stesso tempo la Moldova si è dimostrata a lungo riluttante a fare concessioni alla Svizzera su importanti interessi d'esportazione nel medesimo settore.

Alla fine, tuttavia, entrambe le Parti sono riuscite a raggiungere un compromesso anche in questo settore.

Negli altri ambiti le trattative sono avanzate senza grosse difficoltà. Va sottolineato che in tempi molto brevi l'AELS è riuscita a convincere la Moldova, come primo

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partner di libero scambio, dell'importanza delle nuove disposizioni modello in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

1.7

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

I negoziati su accordi corrispondenti sono stati annunciati nel messaggio del 21 gennaio 202017 sul programma di legislatura 2019­2023 e l'approvazione dei relativi messaggi nel decreto federale del 21 settembre 202018 sul programma di legislatura 2019­2023. L'ALS con la Moldova è quindi in linea con gli obiettivi del programma di legislatura e con la strategia di politica economica esterna definita dal Consiglio federale negli anni 200419, 201120 e 202121.

2

Procedura preliminare

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200522 sulla consultazione (LCo), occorre indire una consultazione per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum. Nel presente caso, conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, si è però deciso di rinunciare alla consultazione perché non c'erano da attendersi nuove informazioni. L'attuazione dell'Accordo non richiede adeguamenti della legislazione e le posizioni delle cerchie interessate erano note. Il mandato del 15 gennaio 2020 relativo ai negoziati con la Moldova è stato sottoposto per consultazione alle Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) e del Consiglio degli Stati (CPE-S) conformemente all'articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 200223 (LParl). Entrambe le CPE hanno preso atto e approvato il disegno di mandato del Consiglio federale, la CPE-S il 14 maggio 2020 e la CPE-N il 26 maggio 2020.

Gli attori interessati della società civile (p. es. organizzazioni non governative e associazioni) sono stati informati regolarmente dello stato di avanzamento dei negoziati, in particolare nell'ambito del Gruppo di collegamento commercio estero­ONG/ONGRoundtable, che si riunisce due volte all'anno, e della Trade-and-SustainabilityRoundtable. Hanno quindi avuto modo di porre domande ai negoziatori e di esprimere le proprie posizioni. Prima e dopo ogni ciclo negoziale i Cantoni sono stati informati a voce o per iscritto sullo stato delle trattative. Anche i parlamentari sono stati infor17 18 19 20 21 22 23

FF 2020 1565, n. 4.1.4 FF 2020 7365 Rapporto del Consiglio federale del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949).

Rapporto del Consiglio federale dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623).

Rapporto del Consiglio federale del 26 gennaio 2022 sulla politica economica esterna 2021, n. 1 (FF 2022 655).

RS 172.061 RS 171.10

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mati sullo stato dei negoziati durante le riunioni delle CPE. Questi canali hanno permesso di far confluire i pareri dei Cantoni e della società civile nella posizione assunta dalla Svizzera durante i negoziati.

3

Contenuto e valutazione dell'Accordo

3.1

Versioni linguistiche

La versione originale del presente ALS è in inglese. Concluderlo in questa lingua è in linea con la prassi pluriennale della Svizzera ed è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201024 sulle lingue e alle relative note esplicative. L'inglese è anche la lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. La negoziazione, la preparazione e la revisione delle versioni originali dell'ALS in tutte le lingue ufficiali delle Parti avrebbe assorbito risorse sproporzionate vista la lunghezza dei rispettivi testi.

Non essendo scritto in una delle nostre lingue ufficiali, l'ALS deve essere tradotto in queste lingue ai fini della sua pubblicazione, salvo gli allegati e le appendici, che contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di carattere tecnico. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b e l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200425 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb, il Consiglio federale può decidere di non far tradurre i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti se gli interessati usano tali testi esclusivamente nella lingua originale. Gli allegati e i relativi protocolli d'intesa si rivolgono soprattutto agli esperti in materia di importexport. Gli allegati, disponibili soltanto in inglese, possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali26, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS27. Le traduzioni degli allegati che riguardano le regole d'origine e le procedure doganali sono inoltre pubblicate in formato elettronico dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) come servizio a favore degli operatori economici interessati28.

3.2

Punti essenziali dell'Accordo

L'Accordo, unitamente ai suoi 16 allegati, corrisponde in ampia misura ai nuovi ALS svizzeri e ha un campo d'applicazione settoriale molto vasto. Contiene disposizioni in materia di scambi di merci, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, regole d'origine, agevolazione degli scambi, scambi di servizi, investimenti, commercio elettronico (e-commerce), protezione della proprietà intellettuale, appalti pub24 25 26 27 28

RS 441.11 RS 170.512 www.pubblicazionifederali.admin.ch www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Moldau.

www.bazg.admin.ch

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blici, concorrenza, composizione delle controversie nonché commercio e sviluppo sostenibile.

In diversi settori l'ALS con la Moldova, in quanto accordo preferenziale, oltrepassa gli accordi dell'OMC per quanto riguarda l'accesso al mercato e la certezza del diritto.

Quanto agli interessi prioritari della Svizzera relativi agli scambi di merci, l'Accordo pone fine alla discriminazione del nostro Paese rispetto ad altri Stati che beneficiano già di un ALS con la Moldova (p. es. l'UE). A loro volta le imprese svizzere avranno un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che non dispongono di un ALS con la Moldova.

L'ALS contribuisce a rafforzare la certezza del diritto, ad esempio per quanto riguarda la proprietà intellettuale. La Moldova è anche il primo partner con cui l'AELS ha negoziato un capitolo completo sul commercio elettronico nonché il suo capitolo modello sul commercio e lo sviluppo sostenibile. L'ALS in questione crea un quadro istituzionale per la cooperazione tra le autorità, affinché queste possano sorvegliarne l'applicazione, svilupparlo e risolvere gli eventuali problemi che potrebbero sorgere.

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'ALS. Le Parti riaffermano il loro impegno per i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti fondamentali e i principi del diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite29, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i principi delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­ la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché le pari opportunità per tutti. Il preambolo menziona inoltre la liberalizzazione del commercio di merci e servizi, la promozione degli investimenti e della concorrenza conformemente alle norme dell'OMC, la protezione della proprietà intellettuale e l'espansione del commercio mondiale. Le Parti ribadiscono inoltre il loro sostegno ai principi del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'OCSE o delle Nazioni Unite, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU30. Ribadiscono infine l'intenzione di promuovere la trasparenza e di lottare contro la corruzione.

29 30

RS 0.120 Il Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact) è un'alleanza volontaria tra imprese e organizzazioni non governative che si impegnano a svolgere le loro attività in base a dieci principi universalmente accettati nell'ambito di diritti dell'uomo, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.

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4.2

Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1.1­1.6)

L'articolo 1.1 definisce gli obiettivi dell'Accordo: istituire una zona di libero scambio per liberalizzare gli scambi di merci e servizi, aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento, prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici al commercio e inutili misure sanitarie e fitosanitarie, promuovere la concorrenza, garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, liberalizzare ulteriormente i mercati degli appalti pubblici e sviluppare il commercio internazionale tenendo conto dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1.2 disciplina il campo d'applicazione geografico dell'ALS, che è il territorio delle Parti contraenti conformemente al diritto internazionale.

L'articolo 1.3 concerne le relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo e specifica che questo non intacca i diritti e gli obblighi che reggono le relazioni economiche e commerciali tra gli Stati dell'AELS. Queste ultime sono disciplinate dalla Convenzione dell'AELS. Inoltre, in virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192331 tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera applica anche per il Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci.

L'articolo 1.4 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. Sostanzialmente garantisce che le Parti rispettino anche i loro obblighi sul piano internazionale.

L'articolo 1.5 stabilisce che le Parti adempiano gli obblighi derivanti dall'ALS e che li applichino a tutti i livelli statali.

L'articolo 1.6, sulla trasparenza, disciplina gli obblighi d'informazione delle Parti.

Da un lato, queste devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i loro accordi internazionali che possono incidere sull'attuazione dell'Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e rispondere a domande riguardanti misure che possono influire sull'applicazione dell'Accordo. Le Parti non sono obbligate a rivelare informazioni considerate confidenziali secondo la legislazione nazionale, la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'applicazione della legge, essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un operatore economico qualsiasi.

4.3

Capitolo 2: Scambi di merci (art. 2.1­2.24)

L'articolo 2.1 definisce la portata e il campo d'applicazione di questo capitolo sugli scambi di tutte le merci, ossia prodotti industriali, agricoli e della pesca.

L'articolo 2.2 disciplina il regime tariffario preferenziale stabilito dalle Parti per quanto riguarda i dazi all'importazione. L'articolo specifica inoltre il concetto di «dazi all'importazione»: si tratta di tutti i dazi relativi all'importazione di merci, salvo quelli consentiti in virtù di altre disposizioni dell'Accordo o dai suddetti articoli dell'Accordo generale del 15 aprile 1994 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994; par. 3).

31

RS 0.631.112.514

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Il trattamento preferenziale che le Parti si accordano reciprocamente è definito negli allegati da II a V: le concessioni doganali della Moldova nell'allegato II, quelle della Svizzera nell'allegato V32. Le Parti si impegnano a non aumentare i dazi preferenziali fissati in questi allegati. Nel caso della Svizzera fanno eccezione i prodotti ai quali viene applicato il meccanismo di compensazione dei prezzi e quelli che sono oggetto di una riduzione fissa della normale aliquota di dazio. Le concessioni della Svizzera alla Moldova sostituiscono quelle accordate unilateralmente in virtù del Sistema di preferenze generalizzate (SPG).

Gli allegati III e IV elencano le concessioni accordate alla Moldova dall'Islanda e dalla Norvegia. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati dell'AELS e la Moldova eliminano completamente i loro dazi sui prodotti industriali, sul pesce e sugli altri prodotti del mare.

Nel settore agricolo la Svizzera e la Moldova si accordano concessioni tariffarie su determinati prodotti (trasformati e non) per i quali il Paese partner ha fatto valere un interesse particolare. La Svizzera ottiene dalla Moldova un accesso in franchigia doganale per tutti i prodotti agricoli di base, ad eccezione del vino. È inoltre stato convenuto il libero scambio reciproco per il formaggio. Per i latticini e le sigarette la Moldova concede al nostro Paese contingenti tariffari bilaterali esenti da dazi di molto superiori alle esportazioni attuali. Nel settore dei prodotti agricoli trasformati, la Svizzera beneficerà di un accesso al mercato moldavo in esenzione da dazi a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, tra l'altro per il cioccolato, i prodotti di pasticceria, il caffè, le bevande dolcificate (bevande energetiche), gli alimenti per bambini e diversi preparati alimentari.

Le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Moldova nel settore agricolo sono ampiamente paragonabili a quelle già accordate in passato ad altri partner di libero scambio e compatibili con gli obiettivi della sua politica agricola. Sui prodotti sensibili per la Svizzera la protezione tariffaria verrà mantenuta o sarà oggetto di una riduzione controllata, cosicché le conseguenze per la politica agricola dovrebbero risultare irrilevanti. Ove possibile, la Svizzera ha concesso una riduzione fissa su questi
prodotti, come ad esempio per alcuni prodotti ortofrutticoli essiccati o congelati. Per i prodotti sensibili le concessioni svizzere consistono in una riduzione o eliminazione dei dazi, ove possibile nei limiti dei contingenti doganali fissati dall'OMC e delle restrizioni stagionali. Questo concerne ad esempio alcuni succhi di frutta o verdure.

La Svizzera concede alla Moldova l'accesso al mercato in esenzione da dazi per prodotti non sensibili come noci, funghi e succhi di frutta selezionati.

Per i prodotti agricoli trasformati che contengono materie prime sensibili per l'agricoltura svizzera e che beneficiano di una compensazione di prezzo, la Svizzera concede uno sconto equivalente all'elemento di protezione industriale. I tassi preferenziali che ne risultano corrispondono in ampia misura alle concessioni accordate agli altri partner di libero scambio. Per alcune confetture, come ad esempio le marmellate di frutti tropicali, sono state concesse riduzioni tariffarie superiori al livello normalmente concordato negli ALS con i Paesi terzi. Queste concessioni di più ampia portata si basano sugli approcci adottati nei confronti dell'UE. Per altri prodotti agricoli tra32

Gli allegati III e IV riguardano le concessioni accordate alla Moldova da, rispettivamente, l'Islanda e la Norvegia.

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sformati (p. es. caffè, cacao o determinate bevande distillate) che non contengono materie prime sensibili per l'agricoltura, la Svizzera accorderà alla Moldova la franchigia doganale, come è il caso per l'UE e altri partner di libero scambio.

All'articolo 2.3, sulla classificazione delle merci, le Parti si impegnano ad adeguare l'allegato I (Regole d'origine) e gli allegati da II a V (Elenchi di concessioni tariffarie) nell'eventualità di un aggiornamento della nomenclatura (Sistema Armonizzato, SA) del Consiglio Mondiale delle Dogane (OMD).

L'articolo 2.4 richiama le Parti a non adottare né mantenere dazi all'esportazione.

Dato che né la Svizzera né la Moldova ne applicano, questa disposizione non crea nuovi obblighi per i due Paesi.

All'articolo 2.5 le Parti contraenti definiscono le regole d'origine che le merci devono soddisfare per poter beneficiare dei dazi preferenziali previsti dall'Accordo. Le disposizioni più dettagliate enunciate nell'allegato I stabiliscono in particolare quali merci sono considerate originarie, quale prova d'origine è richiesta per beneficiare del trattamento preferenziale e in che modo le amministrazioni coinvolte devono cooperare tra di loro.

Agli articoli 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 e da 2.18­2.21 l'Accordo integra i diritti e gli obblighi pertinenti nell'ambito dell'OMC per quanto riguarda la valutazione in dogana (art. 2.6), le licenze d'importazione (art. 2.7), le spese e formalità (art. 2.9), il trattamento nazionale per le imposte e i regolamenti interni (art. 2.10), l'Accordo sull'agricoltura dell'OMC33 (art. 2.18), le imprese commerciali statali (art. 2.19) nonché le eccezioni generali, in particolare per proteggere l'ordine pubblico e la salute (art. 2.20), e le eccezioni in materia di sicurezza del Paese (art. 2.21).

L'articolo 2.8 (Restrizioni quantitative) riprende i diritti e gli obblighi delle pertinenti disposizioni dell'OMC. Precisa inoltre che queste restrizioni possono essere adottate solo per un periodo limitato, non più a lungo del necessario e che non possono essere introdotte per ostacolare inutilmente il commercio bilaterale.

All'articolo 2.11 (Regolamenti tecnici) le Parti si impegnano ad applicare le disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT)34, integrato nell'ALS (par. 1), a rafforzare la cooperazione
(par. 2) nel settore dei regolamenti tecnici, delle norme e delle valutazioni di conformità nell'ottica di migliorare la comprensione dei rispettivi sistemi e di facilitare così l'accesso ai loro mercati. La cooperazione tra le autorità è un fattore chiave per rispondere in modo pragmatico ai problemi specifici degli esportatori. L'ALS prevede anche il diritto delle Parti di avviare consultazioni (par. 3) in presenza di eventuali nuovi ostacoli al commercio. Il testo prevede quindi la possibilità di entrare direttamente e rapidamente in contatto con gli specialisti dei Paesi interessati in presenza di ostacoli tecnici al commercio o per risolvere congiuntamente gli eventuali problemi delle imprese nell'applicare i regolamenti tecnici. Al paragrafo 4 le Parti si accordano reciprocamente ­ mediante una clausola di revisione ­ un trattamento analogo a quello concesso all'UE nel campo degli OTC. Poiché la Moldova sta adeguando la propria legislazione su molti prodotti industriali a quella dell'UE, cosa che i Paesi dell'AELS hanno già fatto (spazio eco33 34

RS 0.632.20, allegato 1A.3 RS 0.632.20, allegato 1A.6

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nomico europeo SEE, accordi bilaterali Svizzera­UE), un accordo tra l'UE e la Moldova consentirebbe, se necessario, di concludere una convenzione analoga tra l'AELS e la Moldova e di evitare così qualsiasi discriminazione tra i prodotti dell'AELS e quelli dell'UE. Le Parti decidono infine di istituire degli organi di contatto (par. 5) per promuovere in generale lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

L'articolo 2.12 concerne le misure sanitarie e fitosanitarie, ossia le misure volte a proteggere la salute e la vita di persone e animali e a tutelare l'ambiente. l'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS)35 è integrato nell'ALS (par. 1). Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione in questo settore (par. 2) per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e facilitare così gli scambi commerciali. La cooperazione tra le autorità è un fattore chiave per rispondere in modo pragmatico a problemi specifici che gli esportatori possono incontrare. Le Parti si riservano inoltre il diritto di consultarsi entro un periodo di 30 giorni (par. 3) per affrontare rapidamente e ufficialmente qualsiasi misura suscettibile di creare un nuovo ostacolo al commercio. In caso di merci deperibili o di un'emergenza per la salute animale o vegetale si impegnano a farlo senza indugio. Ai paragrafi 4 e 5 le Parti si impegnano a svolgere le procedure di controllo, ispezione e approvazione per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale in conformità all'Accordo SPS e alle norme delle organizzazioni internazionali competenti, anche per quanto riguarda i certificati sanitari che una parte importatrice può richiedere. Le Parti convengono inoltre che il metodo di valutazione standard per autorizzare le importazioni di prodotti di origine animale è quello di effettuare un audit del sistema SPS dell'altra Parte (par. 6). I costi che ne risultano sono a carico della Parte importatrice. L'obiettivo è limitare le ispezioni aziendali in loco, che generano elevati costi sia per gli esportatori che per l'amministrazione svizzera. Inoltre, se la Parte importatrice tiene un elenco di stabilimenti autorizzati a importare prodotti di origine animale, la Parte esportatrice garantisce che tali
stabilimenti soddisfino i requisiti pertinenti della Parte importatrice (par. 7). Per quanto concerne le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, il paragrafo 8 autorizza le Parti a esigere un trattamento equivalente a quello concesso all'UE, se più favorevole.

Poiché la Moldova sta adeguando la propria legislazione a quella dell'UE, questa disposizione consentirà di evitare eventuali discriminazioni tra i prodotti dell'AELS e quelli dell'UE. Le Parti hanno infine convenuto di istituire degli organi di contatto (par. 9) per agevolare lo scambio di informazioni tra gli esperti delle autorità competenti.

L'articolo 2.13 contiene misure di agevolazione degli scambi. Queste obbligano le Parti in particolare a pubblicare su Internet leggi, ordinanze e tasse rilevanti e a rispettare le norme internazionali nella definizione delle procedure doganali. Gli esportatori possono inoltre presentare le loro dichiarazioni doganali per via elettronica. Queste disposizioni sono definite in dettaglio nell'allegato VI (n. 4.3.2).

Gli articoli 2.14­2.17 contengono norme di salvaguardia commerciali. L'articolo 2.14 concerne le sovvenzioni e le misure compensative. Istituisce una procedura di consultazione conforme alla legislazione dell'OMC e fissa un termine di 45 giorni per svolgere le consultazioni.

35

RS 0.632.20, allegato 1A.4

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L'articolo 2.15 stabilisce che le Parti non adottano misure antidumping in merito ai prodotti originari di un'altra Parte e che riesaminano questa non adozione dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 2.16 sulle misure di salvaguardia globali si riferisce ai diritti e agli obblighi delle Parti risultanti dalla loro appartenenza all'OMC. L'articolo stabilisce che le Parti rinuncino ad applicare le misure di salvaguardia generali dell'OMC sulle importazioni da altre Parti se di per sé tali importazioni non causano né minacciano di causare danni.

Le disposizioni relative alle misure di salvaguardia bilaterali (art. 2.17) consentono alle Parti, a determinate condizioni, di sospendere temporaneamente la riduzione dei dazi prevista dall'Accordo se questa causa o rischia di causare gravi perturbazioni del mercato. Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo le Parti esamineranno se sia ancora necessaria questa possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali.

Se convengono che non lo è più, sarà annullata.

L'articolo 2.22, sulla bilancia dei pagamenti, autorizza le Parti, in caso di difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti, ad adottare misure che siano conformi agli accordi pertinenti dell'OMC. Tali misure devono essere temporanee, non discriminatorie e non possono durare più di quanto necessario per rimediare ai problemi citati. Le Parti si impegnano a informare immediatamente le altre Parti sull'adozione di tali misure.

L'articolo 2.23 disciplina lo scambio di dati statistici sul commercio e di dati sull'utilizzo delle preferenze. In questo modo pone la base per un'analisi dettagliata dell'utilizzo e del funzionamento dell'Accordo.

L'articolo 2.24 istituisce un Sottocomitato per gli scambi di merci (allegato VII). Il suo compito è controllare e riesaminare le misure adottate e attuare gli impegni assunti dalle Parti. Il Sottocomitato è inoltre incaricato di disciplinare lo scambio di informazioni sulle questioni doganali e di preparare gli adeguamenti tecnici relativi alla circolazione delle merci, tra cui l'aggiornamento del sistema armonizzato (SA).

4.3.1

Allegato I sulle regole d'origine

Gli Stati dell'AELS hanno concordato con la Moldova di applicare nell'ambito del presente Accordo le regole d'origine della Convenzione regionale del 15 giugno 201136 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM).

L'articolo 1 dell'allegato I non elenca quindi tutte le regole, ma rimanda alle norme di origine applicabili della Convenzione PEM. Nell'ALS con la Moldova si applicano in particolare le regole d'origine (allegato I della Convenzione PEM) e le regole specifiche per ciascun prodotto (allegato II della Convenzione PEM), incluse quelle contenute in questi allegati. Le regole specifiche per ciascun prodotto corrispondono a quelle dell'Accordo del 1972 tra la Svizzera e la Comunità Economica Europea (CEE).

36

RS 0.946.31

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Come prova d'origine si utilizza il certificato di circolazione o la dichiarazione di origine. Fino all'entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta, l'articolo 2 stabilisce che si applicano le disposizioni transitorie. Essendo già state adottate dal Consiglio federale e dal Parlamento, non sono qui descritte in dettaglio (cfr. messaggio del 20 gennaio 202137 concernente la revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [Convenzione PEM], la sua applicazione bilaterale transitoria e la modifica della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli).

L'articolo 3 stabilisce che negli scambi tra le Parti non devono essere avvenute lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio doganale di una sola Parte. Possono essere considerate tutte le fasi di produzione effettuate nell'intera zona preferenziale (cumulo integrale). La regola del divieto di restituzione dei dazi (no drawback rule) prevista dalla Convenzione PEM attuale e rivista, sia quella vigente che quella riveduta non si applica al commercio bilaterale tra le Parti (art. 4).

All'articolo 5 le Parti convengono che le disposizioni del capitolo 11 sulla composizione delle controversie dell'ALS sono applicabili alla composizione delle controversie in caso di disaccordo sull'interpretazione dell'allegato I (Regole di origine) della Convenzione PEM e delle disposizioni transitorie. Le controversie tra le Parti possono così essere risolte direttamente.

L'articolo 6 disciplina la procedura in caso di recesso di una Parte dalla Convenzione PEM. In una tale circostanza si avviano immediatamente nuove trattative. Fino alla conclusione di queste nuove trattative continueranno a essere applicate su base bilaterale le regole di origine della Convenzione PEM.

In alternativa all'opzione cartacea, l'articolo 7 offre alle Parti la possibilità di utilizzare un certificato di circolazione rilasciato per via elettronica. Fino all'entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta, l'articolo 8 consente anche il rilascio semplificato di prove di origine per gli scambi tra le Parti ivi indicate.

4.3.2

Allegato VI sulle agevolazioni degli scambi

Per agevolare il commercio e promuoverne lo sviluppo, le Parti si impegnano, all'articolo 1 dell'allegato VI sui principi generali, a effettuare controlli efficaci e basati su analisi del rischio.

All'articolo 2 semplificano le procedure per il commercio di beni adottando le disposizioni dell'Accordo OMC sulla facilitazione degli scambi38.

All'articolo 3 le Parti promuovono la trasparenza impegnandosi a pubblicare in Internet ­ se possibile in inglese ­ le loro leggi, regolamentazioni e decisioni di applicazione generale.

L'articolo 4 contiene disposizioni sulla consultazione e l'informazione pubblica prima dell'entrata in vigore di prescrizioni applicabili al trasporto transfrontaliero. L'impe37 38

FF 2021 344 RS 0.632.20, allegato 1A.15

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gno delle Parti a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili al commercio transnazionale e la possibilità di chiedere informazioni vincolanti aumentano la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori economici.

All'articolo 5 le Parti si impegnano a fornire informazioni preliminari vincolanti sulle classificazioni tariffarie e sui dazi doganali applicabili, sul valore in dogana, sulle regole di origine applicabili e su altri requisiti per la circolazione transfrontaliera delle merci.

L'articolo 6 sulle procedure di ricorso sancisce la possibilità di contestare le decisioni delle autorità doganali davanti ad almeno un organo di ricorso amministrativo indipendente e un organo di ricorso giudiziario indipendente.

Le spese e le tasse legate all'importazione e all'esportazione (art. 7) saranno fissate in funzione del valore del servizio fornito e non di quello della merce.

Le tariffe devono essere pubblicate in Internet. In caso di reato, le sanzioni devono essere imposte in modo proporzionato e trasparente, conformemente all'articolo 8 sulle discipline penali.

All'articolo 9, relativo allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, le Parti stabiliscono di applicare procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, proporzionate e obiettive. La possibilità di fornire informazioni per via elettronica e in anticipo e di pagare i dazi per via elettronica dovrebbe accelerare il processo di tassazione.

Per i beni deperibili è inoltre previsto un trattamento preferenziale.

A norma dell'articolo 10, le Parti applicano un controllo dei rischi (art. 10) che semplifica lo sdoganamento delle merci poco pericolose. L'obiettivo è permettere a gran parte delle merci di passare rapidamente la frontiera, limitando al minimo i controlli.

All'articolo 11 le Parti si impegnano a semplificare le formalità concernenti le procedure commerciali internazionali, limitando allo stretto necessario i controlli, le formalità e i documenti richiesti. Per ridurre ulteriormente i costi ed evitare inutili ritardi negli scambi commerciali, le Parti applicano procedure efficaci e, se possibile, fondate su norme internazionali.

L'articolo 12 obbliga inoltre le Parti ad applicare procedure che consentano agli esportatori e agli importatori di espletare le formalità doganali senza dover ricorrere ad agenti
doganali.

Conformemente alle pertinenti norme internazionali, l'articolo 13 (Ammissione temporanea) disciplina le procedure doganali che consentono l'importazione temporanea e la riesportazione di merci, compreso il perfezionamento.

Secondo l'articolo 14, le competenze degli uffici doganali devono tenere debitamente conto delle esigenze degli operatori economici.

L'articolo 15 prevede la possibilità di concludere un accordo sul reciproco riconoscimento degli operatori economici autorizzati.

Secondo l'articolo 16, la Parte importatrice non può esigere che determinati documenti vengano legalizzati (p. es. certificato d'origine di una camera di commercio o autenticazione di fatture).

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L'articolo 17 sulla confidenzialità stabilisce che le informazioni fornite in applicazione del presente allegato devono essere trattate in modo confidenziale.

Inoltre, attraverso la cooperazione (art. 18) tra le autorità competenti delle Parti verranno osservati gli sviluppi internazionali. Sarà quindi possibile presentare al Sottocomitato per gli scambi di merci altre misure volte ad agevolare gli scambi, che andranno eventualmente a completare l'allegato.

4.4

Capitolo 3: Scambi di merci (art. 3.1­3.21)

Le disposizioni di fondo sugli scambi di servizi (in particolare le quattro modalità di fornitura, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) si basano sull'Accordo generale sul commercio dei servizi39 (GATS), benché alcune di loro siano state precisate e adattate al contesto bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 3 sono specificate più dettagliatamente negli allegati VIII­XIII (cfr. n. 4.4.1­4.4.6) e integrate da disposizioni settoriali. Questo riguarda gli obblighi specifici, le deroghe alla clausola della nazione più favorita, i servizi finanziari, i servizi di telecomunicazione, la circolazione di persone fisiche che forniscono servizi e i servizi di trasporto marittimo.

L'articolo 3.1 riguarda la portata e il campo d'applicazione, l'articolo 3.2 l'inserimento delle disposizioni del GATS e l'articolo 3.3 le definizioni. Il capitolo 3 rinvia direttamente al GATS, le cui disposizioni sono applicabili e dichiarate parte integrante del capitolo 3, salvo nel caso in cui le Parti abbiano precisato, semplificato o rafforzato una determinata disposizione. Quasi tutte le definizioni contenute nel GATS sono riprese nel capitolo 3, nella maggior parte dei casi con un rinvio corrispondente. Le definizioni di «persona fisica di un'altra Parte e di «persona giuridica di un'altra Parte» sono state adeguate. Oltre alle persone giuridiche e fisiche residenti e attive sul territorio di una Parte, sono ugualmente incluse le persone giuridiche domiciliate e professionalmente attive in qualsiasi Paese membro dell'OMC. A tale riguardo viene tuttavia premesso che la persona giuridica deve essere posseduta o controllata da una persona fisica o giuridica di una Parte. Questa clausola consente di evitare che entità di Paesi terzi beneficino dell'Accordo.

L'articolo 3.4 sul trattamento della nazione più favorita si allinea ampiamente alla corrispondente disposizione del GATS. L'allegato IX elenca i settori che escludono le Parti dall'obbligo di trattamento della nazione più favorita. Viene inoltre precisato che gli ALS con Paesi terzi notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo derivante dalla suddetta clausola. Ciò nonostante, le Parti si impegnano, su domanda di una di esse, a negoziare i vantaggi accordati da una Parte nel quadro di tali accordi.
Per quanto riguarda gli articoli 3.5 sull'accesso al mercato, 3.6 sul trattamento nazionale e 3.7 sugli impegni aggiuntivi, le corrispondenti disposizioni del GATS sono riprese e inserite tali e quali nell'ALS.

39

RS 0.632.20, allegato 1B

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La regolamentazione nazionale (domestic regulation) trattata dall'articolo 3.8 si basa sulle disposizioni pertinenti del GATS. Rispetto a quest'ultimo accordo, tuttavia, la loro portata è stata estesa. La maggior parte di esse non si applica unicamente ai settori in cui sono stati assunti impegni specifici, bensì a tutti i servizi contemplati dal capitolo 3.

Le disposizioni dell'articolo 3.9 sul riconoscimento, dell'articolo 3.10 sulla circolazione di persone fisiche, dell'articolo 3.11 sulla trasparenza, dell'articolo 3.12 sui monopoli e prestatori esclusivi di servizi e dell'articolo 3.13 sulle pratiche commerciali sono state riprese dal GATS; anche se l'articolo 3.12 è stato adattato al contesto bilaterale.

L'articolo 3.14 sui pagamenti e trasferimenti riprende in ampia misura le disposizioni del GATS. Le Parti rinunciano tuttavia a limitare i pagamenti e i trasferimenti non solo per le transazioni correnti connesse ai loro impegni specifici, ma per tutte le transazioni correnti con un'altra Parte, purché non compromettano la bilancia dei pagamenti.

L'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 3.15) prevede che tali restrizioni siano adottate o mantenute compatibilmente con l'articolo corrispondente del GATS.

L'articolo 3.16 sulle sovvenzioni si basa sul principio del GATS, ma è stato adattato al contesto bilaterale. L'articolo 3.17 sulle eccezioni è stato ripreso dal GATS e incorporato tale e quale nell'Accordo.

Gli articoli 3.18 (Elenchi di impegni specifici) e 3.19 (Modifica degli elenchi) riprendono i principi del GATS, anche se in forma adattata al contesto bilaterale. L'articolo sul riesame (art. 3.20) degli elenchi di impegni specifici prevede che le Parti, in vista di un'ulteriore liberalizzazione nello scambio di servizi, riesaminino periodicamente i loro elenchi di impegni specifici (allegato XIV) e l'elenco delle eccezioni alla clausola della nazione più favorita (allegato IX). L'articolo 3.21 sugli allegati elenca gli allegati appartenenti al presente capitolo (allegati VIII­XIII).

4.4.1

Impegni specifici (art. 3.18 e allegato XIII)

Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nel settore del commercio dei servizi figurano in elenchi stilati dalle singole Parti. Come nel caso del GATS, le Parti hanno assunto i loro impegni in base a elenchi positivi.

Secondo tale metodo, una Parte si impegna a non applicare restrizioni riguardanti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, nei sottosettori o nelle attività iscritti nell'elenco e per le modalità di fornitura dei servizi previste, tenendo conto delle condizioni e limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. La non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore nessun impegno in termini d'accesso al mercato e di trattamento.

Nel presente Accordo la Moldova ha esteso il suo livello di impegni rispetto a quelli vigenti nell'ambito del GATS. In diversi settori di servizi importanti per la Svizzera la Moldova ha assunto impegni sostanziali in questo Accordo. Ciò riguarda in parti22 / 46

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colare i servizi finanziari (compresa la riassicurazione e la gestione patrimoniale), i servizi di trasporto e logistica (compresi i servizi di supporto e assistenza nel settore dei trasporti), l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza, compresi gli aeroporti e gli aerei, nonché la possibilità per gli installatori e i fornitori di servizi di manutenzione di accedere a macchinari e impianti. Il livello generalmente elevato degli impegni garantisce che gli esportatori di servizi svizzeri non siano discriminati rispetto ai concorrenti di altri Paesi che hanno o stanno negoziando un accordo preferenziale con la Moldova.

Gli impegni d'accesso al mercato che la Svizzera ha assunto corrispondono largamente ai livelli d'accesso al mercato concessi da precedenti ALS, in particolare a quello tra gli Stati dell'AELS e la Georgia. Anche la Svizzera ha esteso i suoi impegni rispetto all'elenco in vigore nell'ambito del GATS. A titolo d'esempio, ha assunto obblighi aggiuntivi nei confronti delle persone che forniscono servizi di installazione e manutenzione di macchinari e impianti. Il presente Accordo contiene inoltre una clausola di riesame (art. 3.20), secondo cui le Parti devono riesaminare periodicamente gli elenchi degli impegni specifici concernenti l'accesso al mercato al fine di ottimizzare la liberalizzazione degli scambi.

4.4.2

Allegato X sui servizi finanziari

Per tenere debitamente conto delle specificità del settore finanziario, le disposizioni generali del capitolo 3 sono integrate da disposizioni specifiche, che figurano nell'allegato X.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione e definizioni) contiene le definizioni relative alle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e di investimento) e le eccezioni relative alla politica monetaria e al sistema di sicurezza sociale. Sono riprese dal corrispondente allegato del GATS.

L'articolo 2 sul trattamento nazionale si basa sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari («Memorandum»), che non è tuttavia vincolante per i membri dell'OMC. Le Parti del presente Accordo si impegnano dunque ad accettare in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale ai sistemi pubblici di pagamento e di compensazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi regolamentari autonomi, alle borse o ad altre organizzazioni o associazioni necessarie per la fornitura di servizi finanziari.

Inoltre, l'articolo 3 sulla trasparenza e l'articolo 4 sulle procedure di autorizzazione obbligano le Parti ad adottare ulteriori disposizioni in materia di trasparenza (art. 3) e di gestione delle procedure di autorizzazione (art. 4). In materia di trasparenza, ad esempio, le autorità competenti delle Parti sono tenute a fornire, su richiesta degli interessati, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e le procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. All'articolo 4 le Parti si impegnano a trattare rapidamente le domande di approvazione. Se tutti i requisiti sono soddisfatti devono accordare l'autorizzazione richiesta. Di norma una tale autorizzazione deve essere concessa entro dodici mesi dalla presentazione della domanda.

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Gli articoli 5 (Regolamentazione nazionale) e 6 (Misure prudenziali) disciplinano le misure prudenziali delle Parti. Rispetto alle disposizioni dell'allegato del GATS sui servizi finanziari, queste misure sono però più equilibrate, perché vanno applicate secondo il principio della proporzionalità e non possono limitare gli scambi di servizi né esplicare effetti discriminatori in quest'ambito.

In linea con quanto previsto dal Memorandum dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, l'articolo 7 (Scambio di informazioni) prevede che ai prestatori di servizi finanziari siano consentite la trasmissione ed elaborazione delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti ai fini della protezione dei dati personali.

4.4.3

Allegato XI sui servizi di telecomunicazione

Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, le norme specifiche, che completano le disposizioni generali del capitolo 3, sono contenute nell'allegato XI dell'Accordo. Queste norme supplementari si basano in ampia misura sul corrispondente documento di riferimento del GATS. L'allegato sui servizi di telecomunicazione fa già parte di precedenti ALS, ad esempio di quelli con la Georgia40 e la Turchia41.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione e definizioni) riprende una serie di definizioni fondamentali dal documento di riferimento del GATS.

L'articolo 2 (Clausole di salvaguardia volte a garantire la competitività) contiene disposizioni volte a evitare pratiche che limitano la concorrenza (p. es. sovvenzioni trasversali illecite).

L'articolo 3 comprende anche, per analogia con il documento di riferimento del GATS, norme minime per disciplinare l'interconnessione con i prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli operatori interessati non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a provvedere alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi di interconnessione appropriati.

L'articolo 4 contiene, come il documento di riferimento del GATS, disposizioni sul servizio universale in base alle quali ogni Parte definisce il tipo di servizio universale che intende mantenere. L'articolo dispone inoltre che le misure relative al servizio universale non devono incidere sulla concorrenza.

Agli articoli 5 (Procedure di approvazione) e 6 (Autorità di regolamentazione) le Parti si impegnano a garantire procedure trasparenti e non discriminatorie per quanto riguarda l'assegnazione di autorizzazioni e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

40 41

Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016 tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (RS 0.632.313.601).

Accordo di libero scambio del 25 giugno 2018 tra gli Stati dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631).

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L'articolo 7 dispone che le risorse limitate siano assegnate in modo non discriminatorio.

4.4.4

Allegato XII sulla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi

L'articolo 1 (Campo d'applicazione) definisce norme specifiche sulla circolazione dei prestatori di servizi le quali oltrepassano quelle dell'OMC. Queste disposizioni si applicano in relazione alle misure nazionali riguardanti le categorie di persone iscritte nell'elenco degli impegni.

L'articolo 2 (Principi generali) dispone che l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche siano agevolati compatibilmente con gli impegni specifici delle Parti.

L'articolo 3 (Flusso di informazioni) contiene disposizioni sulla messa a disposizione di informazioni (in particolare visti, permessi di lavoro, documentazione richiesta, requisiti, modalità di presentazione), sulle procedure e le autorizzazioni richieste per l'ingresso e il soggiorno temporaneo, i permessi di lavoro e il rinnovo delle autorizzazioni di soggiorno temporaneo.

L'articolo 4 disciplina le modalità delle procedure di domanda rapide volte a ottenere un'autorizzazione di ingresso o di soggiorno temporaneo (notifica al richiedente, rilascio di informazioni sullo stato della domanda, motivazione scritta dell'annullamento o del rifiuto dell'autorizzazione, tasse ecc.).

4.4.5

Allegato XIII sui servizi di navigazione marittima

L'Accordo stabilisce norme specifiche per i servizi del trasporto marittimo e i servizi ivi connessi che vanno oltre le norme vigenti dell'OMC. In questo allegato XIII la Svizzera non assume tuttavia alcun impegno in relazione all'articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato) e all'articolo 7 (Reclutamento e formazione).

L'articolo 1 (Campo d'applicazione) di questo allegato stabilisce le condizioni specifiche per le misure delle Parti relative al commercio e alle prestazioni di trasporto marittimo.

L'articolo 2 e la scheda allegata all'elenco degli impegni contengono le definizioni essenziali. Per quanto riguarda l'accesso al mercato sono determinanti le definizioni contenute nella scheda allegata.

L'articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato) prevede che le Parti si accordino un accesso reciproco illimitato al mercato per tutte e quattro le modalità di fornitura dei servizi di trasporto marittimo ai sensi dell'Accordo. Nel suo elenco di impegni la Svizzera ha inserito alcune riserve che tengono conto delle limitazioni all'accesso al mercato previste dalla sua legislazione (p. es. riguardo al diritto di bandiera). Con la sua riserva concernente l'articolo 3 dell'allegato il nostro Paese intende evitare che le riserve riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale, in particolare nelle modalità di fornitura 3 e 4, siano messe in discussione.

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L'articolo 4 (Applicabilità di leggi nazionali) precisa che le navi e i membri dell'equipaggio devono rispettare le leggi vigenti delle altre Parti.

L'articolo 5 (Riconoscimento di documenti di bordo) stabilisce che le Parti sono tenute a riconoscere i documenti di bordo delle navi delle altre Parti.

L'articolo 6 (Documenti d'identità, ingresso e transito dei membri dell'equipaggio) prevede che le Parti riconoscano i documenti validi del personale marittimo al fine di agevolare la fornitura di servizi internazionali di trasporto marittimo. Se sulle navi lavorano cittadini di una Parte terza, i documenti d'identità sono quelli rilasciati dall'autorità competente di tale Parte. Questo articolo stabilisce inoltre che ai membri dell'equipaggio della nave di un'altra Parte sia accordato il permesso d'ingresso temporaneo, ad esempio per scendere a terra, o d'ingresso a scopo d'imbarco. Le Parti possono comunque ancora riservarsi il diritto di rifiutare il permesso d'ingresso o di soggiorno alle persone indesiderate.

L'articolo 7 (Reclutamento e formazione) disciplina la possibilità di costituire agenzie per il collocamento di personale nel territorio di un'altra Parte nonché aspetti relativi al sostegno finanziario del personale marittimo a scopo di formazione. La Svizzera non si è impegnata a osservare questo articolo, perché ne deriverebbero concessioni inconciliabili con la legislazione nazionale sul collocamento di personale. Di conseguenza non assume impegni riguardanti l'accesso al mercato in questo settore.

L'articolo 8 prevede l'obbligo di fissare in corrispondenti contratti di lavoro le condizioni di lavoro e di assunzione del personale marittimo sulle navi di altre Parti nel rispetto delle convenzioni internazionali. Le Parti sono inoltre tenute a riconoscere le condizioni di lavoro del personale marittimo delle altre Parti.

Gli articoli 9 e 10 (Norme su conflitti del lavoro e assistenza giudiziaria in caso di reati commessi a bordo da membri dell'equipaggio) stabiliscono le procedure in caso di reati comprovati o presunti commessi sulle navi. Le Parti sono inoltre tenute a eseguire in modo rapido e adeguato eventuali indagini relative a simili avvenimenti.

4.5

Capitolo 4: Stabilimenti commerciali

4.5.1

Disposizioni del capitolo (art. 4.1­4.12)

A complemento del capitolo 3 sui servizi (cfr. n. 4.4), nei settori diversi da quello dei servizi il capitolo sugli stabilimenti commerciali autorizza gli investitori di una Parte a costituire o rilevare un'impresa nell'altra Parte alle medesime condizioni che valgono per gli investitori nazionali. Il capitolo mira ad aumentare la certezza del diritto e la trasparenza delle attività d'investimento internazionali, elencando tutte le riserve sul trattamento nazionale negli elenchi delle riserve (liste negative).

Le disposizioni sugli stabilimenti contenute nei capitoli 3 (Scambi di servizi) e 4 (Stabilimenti commerciali) completano l'Accordo bilaterale del 30 novembre 199542 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldova concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti. L'accordo di promozione e protezione 42

RS 0.975.256.5

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reciproca degli investimenti disciplina la fase successiva allo stabilimento (cosiddetta post-establishment). Insieme, l'ALS e l'Accordo bilaterale di protezione degli investimenti coprono l'intero ciclo di un investimento: dall'accesso al mercato, allo sfruttamento dell'investimento fino alla sua liquidazione.

L'articolo 4.1 (Portata e campo d'applicazione) stabilisce che le disposizioni del capitolo sugli stabilimenti si applicano alle presenze commerciali, vale a dire all'accesso al mercato per investimenti diretti (cosiddetto pre-establishment) in tutti i settori, salvo quello dei servizi. Gli investimenti in quest'ultimo settore sono disciplinati dalle diposizioni sulla modalità di fornitura «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. n. 5.4).

L'articolo 4.2 elenca le principiali definizioni, che si ispirano a quelle del GATS.

L'articolo 4.3 (Trattamento nazionale) dispone che gli investitori delle Parti abbiano il diritto di costituire o rilevare un'impresa in un'altra Parte alle stesse condizioni vigenti per gli investitori nazionali. Il principio del trattamento nazionale copre la costituzione, l'acquisizione e la gestione non soltanto di imprese con personalità giuridica, vale a dire persone giuridiche, ma anche di filiali o rappresentanze (cfr. art. 4.2). Il capitolo si applica a imprese che sono state costituite secondo la legislazione di una Parte e che esercitano un'attività economica sostanziale sul territorio di tale Parte.

L'articolo 4.4 disciplina le riserve al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento tra investitori nazionali e stranieri). Queste deroghe sono consentite solo per le misure e i settori economici che sono inclusi negli elenchi delle esenzioni delle Parti (liste negative) nell'allegato XIV dell'ALS. L'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo rimane possibile, a condizione tuttavia che il livello generale degli impegni assunti dalla Parte in questione non si riduca e che le altre Parti siano informate nonché, su loro richiesta, consultate (art. 4.4 par. 1 lett. c e par. 4). In seno al Comitato misto AELS ­ Repubblica di Moldova (Comitato misto) le Parti esaminano periodicamente le riserve in vista di una loro riduzione o eliminazione (art. 4.4 par. 2 e art. 4.12).

L'articolo 4.5 dispone che un investitore e
il suo personale in posizioni chiave (p. es.

dirigenti, consulenti ed esperti) possano entrare e soggiornare temporaneamente nel territorio di un'altra Parte. È espressamente fatta salva la legislazione nazionale delle Parti, per cui la Svizzera non contrae impegni che oltrepassino la sua legislazione.

Secondo l'articolo 4.6 (Diritto di regolamentare), lo Stato in cui viene effettuato un investimento ha la possibilità di adottare misure non discriminatorie di interesse pubblico, in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente, nonché altre misure di vigilanza. Le Parti non possono rinunciare né derogare a queste misure al solo fine di attirare investimenti esteri.

L'articolo 4.7 (Trasparenza) stabilisce che le Parti devono rendere pubblicamente accessibili le leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie, decisioni, nonché gli accordi vigenti tra di loro che possono essere di rilievo per gli investitori; non le obbliga tuttavia a pubblicare informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali adeguati di persone fisiche e giuridiche.

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L'articolo 4.8 (Pagamenti e trasferimenti) si riferisce alle presenze commerciali in settori diversi da quello dei servizi e prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4.9 sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. L'articolo 4.9 fa riferimento ai paragrafi 1­3 dell'articolo XII del GATS e incorpora nell'Accordo le disposizioni corrispondenti.

Gli articoli 4.10 (Eccezioni generali) e 4.11 (Eccezioni in materia di sicurezza) dispongono che per le consuete eccezioni finalizzate al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza si applicano gli articoli XIV e XIVbis del GATS.

L'articolo 4.12 stabilisce infine che il riesame regolare di questo capitolo viene effettuato nel quadro del Comitato misto e mira a sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

4.5.2

Impegni specifici (art. 4.4 e allegato XIV)

Gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti della Moldova corrispondono sostanzialmente al livello d'impegno già contratto in accordi precedenti. Le riserve del nostro Paese riguardano l'acquisto di fondi, le condizioni in materia di domiciliazione conformemente al diritto societario nonché determinate misure nel settore dell'energia. La Svizzera avanza inoltre una riserva per quanto concerne un meccanismo generale di notifica e controllo applicato agli investimenti esteri nel nostro Paese. Anche se in Svizzera non esiste al momento un meccanismo simile, la riserva consentirà di reagire con flessibilità a eventuali sviluppi futuri. Oltre a una riserva sull'acquisto di terreni agricoli e forestali, la Moldova non avanza riserve settoriali specifiche (p. es.

agricoltura e silvicoltura, industria mineraria, industria manifatturiera, energia). Il settore manifatturiero, particolarmente importante per gli investitori svizzeri, è quindi aperto agli investimenti. Nell'Accordo con l'AELS il Paese ha tuttavia espresso un'ulteriore riserva in merito alla notifica e all'esame degli investimenti in settori d'importanza strategica per la sicurezza dello Stato. Le disposizioni giuridiche a cui la riserva fa riferimento sono state emanate solo di recente e potrebbero essere ampliate. Sono state adottate in base al Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. L'elenco delle riserve moldave corrisponde quindi alla legislazione nazionale pertinente e, ad eccezione della riserva sulla notifica e l'esame degli investimenti, alle riserve contenute in altri accordi, ad esempio negli ALS con l'UE e con il Regno Unito.

4.6

Capitolo 5: Commercio elettronico (art 5.1­5.17)

La Moldova è il primo partner commerciale con cui sono state negoziate disposizioni sul commercio elettronico che si rifanno al rispettivo capitolo modello dell'AELS, finalizzato nel 2021. Il capitolo modello dell'AELS è completo e contiene tutte le disposizioni essenziali attualmente contenute negli accordi internazionali sul commer-

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cio elettronico e digitale. Il capitolo colma le lacune normative esistenti e incrementa così la certezza del diritto in questo settore relativamente nuovo.

L'articolo 5.1 contiene le definizioni rilevanti ai fini del capitolo, riprese in parte dal GATS.

L'articolo 5.2 circoscrive il campo d'applicazione, che comprende sia i servizi che i beni scambiati per via elettronica. I servizi audiovisivi sono esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione. L'articolo 5.2 contiene anche una regola di conflitto secondo cui, in caso di incompatibilità, prevalgono le disposizioni dell'allegato sui servizi finanziari (allegato X). In questo modo si garantisce che le misure di carattere prudenziale rimangano inalterate.

L'articolo 5.3 (Disposizioni generali) elenca i principi fondamentali, riconosciuti dalle Parti, tra cui le potenziali opportunità di scambio offerte dal commercio elettronico di beni e servizi. L'articolo sottolinea inoltre l'importanza del commercio elettronico in generale. In virtù dell'articolo 5.4, relativo al diritto di legiferare, le Parti si riservano il diritto di introdurre a posteriori norme che siano conformi al capitolo in questione se lo ritengono assolutamente necessario.

L'articolo 5.5 (Dazi doganali) sancisce l'obbligo della non imposizione di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche all'importazione e all'esportazione. Questo obbligo deriva dalla moratoria sul commercio elettronico dell'OMC, che deve essere regolarmente rinnovata, ma contiene una specifica aggiuntiva secondo la quale i prelievi interni rimangono consentiti (p. es. imposizione dell'IVA). L'iscrizione di quest'obbligo nell'ALS rappresenta un vantaggio significativo rispetto alla normativa esistente in seno all'OMC.

L'articolo 5.6 (Autenticazione elettronica, servizi fiduciari e stipula di contratti per via elettronica) contiene norme sul riconoscimento delle firme elettroniche e sull'equivalenza dei contratti conclusi elettronicamente rispetto a quelli firmati in modo convenzionale. Sono esclusi i contratti per i quali il diritto nazionale non ammette la forma elettronica, come ad esempio l'acquisto di una proprietà residenziale in Svizzera.

L'articolo 5.7 (Teleamministrazione commerciale) contiene disposizioni sulle transazioni commerciali elettroniche. La disposizione ha una portata più ampia rispetto
all'Accordo OMC sulla facilitazione degli scambi perché in questo ALS il concetto di teleamministrazione commerciale comprende anche i documenti di amministrazione commerciale (Trade Administration Documents). La nuova definizione non riguarda soltanto i documenti ufficiali per l'importazione, il transito e l'esportazione, ma anche i documenti generalmente associati alle transazioni commerciali.

L'articolo 5.8 sull'accesso aperto a Internet (neutralità di rete) è di fondamentale importanza per il commercio elettronico perché sancisce che l'accesso a Internet deve essere aperto e non discriminatorio. L'articolo stabilisce che l'accesso a Internet può essere fornito mediante dispositivi liberamente selezionabili, purché non siano considerati dannosi per la rete. L'articolo dispone infine che gli utenti debbano poter accedere a informazioni sulle pratiche di gestione della rete.

L'articolo 5.9 sulla fiducia dei consumatori online stabilisce che tali consumatori siano protetti da pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli attraverso leggi ade29 / 46

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guate. L'articolo contiene anche una disposizione sulla cooperazione tra le autorità per quanto riguarda la protezione dei consumatori online. All'articolo 5.10 le Parti disciplinano la gestione dei messaggi elettronici commerciali indesiderati («spam») per arginare così gli invii di massa e garantiscono che gli utenti possano accedere a rimedi giuridici adeguati.

All'articolo 5.11 sui flussi transfrontalieri di dati, le Parti si impegnano a garantire il libero flusso transfrontaliero di dati. Visti i severi requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati, l'articolo contiene alcune garanzie. In sostanza, la libera circolazione dei dati è subordinata alla presenza di un livello di protezione adeguato. La disposizione stabilisce inoltre che nessuna Parte ha il diritto di prescrivere il luogo di conservazione dei dati. Anche in questo caso è importante prevedere deroghe, perché in Svizzera esistono requisiti più severi per il luogo di conservazione dei dati sanitari. La disposizione stabilisce che il principio adottato sarà rivisto entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. La Norvegia è l'unica Parte ad aver avanzato una riserva per quanto riguarda le misure ritenute necessarie per tutelare interessi essenziali in materia di sicurezza.

L'articolo 5.12 sottolinea l'importanza di pagamenti e fatturazioni elettronici per il commercio elettronico. Le Parti si dichiarano disposte a sostenere e promuovere l'interoperabilità internazionale dei sistemi di pagamento. Per quanto concerne la fatturazione, concordano di promuovere la consapevolezza nei confronti dell'infrastruttura e dello sviluppo delle capacità.

L'articolo 5.13 stabilisce che le Parti possono adottare le misure necessarie per la protezione dei dati personali e della privacy. Sulle misure adottate si informano reciprocamente. L'articolo stabilisce inoltre che nessun'altra disposizione può compromettere i meccanismi di protezione della privacy ritenuti necessari dalle Parti. Con il suo forte impegno per la protezione dei dati personali e della privacy, questo articolo integra l'articolo 5.11.

L'articolo 5.14 sul trasferimento o accesso al codice sorgente stabilisce che nessuna persona fisica o giuridica è tenuta a divulgare i codici sorgente in relazione ad attività commerciali online. Tuttavia, l'articolo
prevede anche una serie di deroghe. Le indagini in materia di concorrenza, le prescrizioni dei tribunali o le questioni concernenti la proprietà intellettuale o gli appalti pubblici possono rendere necessaria la divulgazione dei codici sorgente.

Secondo l'articolo 5.15 sulla cooperazione in materia di commercio elettronico, le Parti possono avviare un dialogo su questioni normative relative al commercio elettronico. L'articolo elenca possibili settori di cooperazione.

Gli articoli 5.16 (Eccezioni generali) e 5.17 (Eccezioni per garantire la sicurezza) incorporano tali e quali le disposizioni corrispondenti del GATT e del GATS. Con l'adozione di queste eccezioni dell'OMC nei settori del commercio di beni e servizi, le Parti si riservano il diritto di ricorrere a eventuali deroghe nell'ambito del commercio elettronico.

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4.7

Capitolo 6: Proprietà intellettuale

4.7.1

Disposizioni del capitolo (art. 6.1)

All'articolo 6.1 le Parti si impegnano a garantire una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto alle norme minime multilaterali previste dall'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199443 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), l'ALS con la Moldova migliora determinati standard di protezione e aumenta la certezza del diritto e la visibilità delle clausole di salvaguardia. L'ALS rende più prevedibile la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e contribuisce quindi a migliorare le condizioni quadro per il commercio di prodotti e servizi innovativi.

L'articolo 6.1 conferma che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano anche nel quadro delle relazioni di libero scambio conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS. Ciò è rilevante soprattutto in vista dell'eventuale estensione dell'Accordo d'associazione dell'UE con la Moldova o di un futuro ALS tra questo Paese e gli Stati Uniti.

L'articolo prevede inoltre che le disposizioni dell'ALS sulla proprietà intellettuale possano essere esaminate e sviluppate in un secondo momento.

4.7.2

Disposizioni dell'allegato XV

Le disposizioni dell'allegato XV regolano tutti gli standard di protezione materiali relativi ai diversi settori della proprietà intellettuale (art. 1­10). In alcuni punti queste disposizioni oltrepassano il livello di protezione garantito dall'Accordo TRIPS. Vengono inoltre disciplinati gli standard minimi per le procedure di registrazione e concessione (art. 11) e i principi di esecuzione della legge per via amministrativa, civile e penale (art. 12­20). Viene infine concordata una cooperazione bilaterale nel settore della proprietà intellettuale (art. 21).

Secondo l'articolo 1 sulla definizione di proprietà intellettuale, nel presente ALS rientrano in particolare i seguenti diritti di proprietà intellettuale immateriali: i diritti d'autore, compresa la protezione dei programmi per computer e delle raccolte di dati, i diritti affini (diritti degli esecutori, dei produttori di fonogrammi / registrazioni sonore e degli organismi di radiodiffusione), i marchi di fabbrica e di servizio, le indicazioni geografiche (comprese le denominazioni d'origine) per i prodotti e le indicazioni di provenienza di prodotti e servizi, i disegni e i modelli, i brevetti, le varietà vegetali, i disegni di layout (topografie) dei circuiti integrati nonché le informazioni non divulgate.

All'articolo 2 (Accordi internazionali) le Parti confermano gli impegni assunti in virtù dei diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale a cui hanno già aderito: l'Accordo TRIPS dell'OMC, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, rivista a Stoccolma il 14 luglio 196744, la Convenzione di 43 44

RS 0.632.20, allegato 1C RS 0.232.04

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Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 197145, la Convenzione internazionale del 196146 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), l'Accordo di Nizza del 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Ginevra il 13 maggio 197747, il Trattato di Budapest del 197748 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, il Trattato di cooperazione del 197049 in materia di brevetti, il Protocollo del 198950 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, la Convenzione internazionale del 199151 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV), nonché l'Atto di Ginevra del 199952 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni materiali di alcuni accordi o ad aderirvi: Trattato OMPI del 199653 sul diritto d'autore (WCT), Trattato OMPI del 199654 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) e Trattato di Pechino del 201255 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

Su richiesta, le Parti intendono consultarsi per quanto riguarda i futuri sviluppi nel settore degli accordi internazionali o le rispettive relazioni bilaterali con Paesi terzi.

Rispetto alle disposizioni dell'allegato XV sono fatte salve la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e sulla salute pubblica e la modifica dell'Accordo TRIPS approvata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell'OMC.

Nell'articolo 3 (Risorse genetiche e conoscenze tradizionali) le Parti riaffermano i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i rispettivi diritti e obblighi derivanti da accordi internazionali (tra cui la Convenzione del 199256 sulla diversità biologica [CBD] e il Trattato internazionale del 200157 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura [ITPGRFA]). Attraverso una clausola di bestendeavour, le Parti si impegnano ad attuare in maniera reciprocamente vantaggiosa gli accordi internazionali sulla
proprietà intellettuale e sulle risorse genetiche.

Secondo l'articolo 4 (Diritti d'autore e diritti connessi), le Parti applicano per analogia alcuni obblighi di protezione del WPPT ai produttori di videogrammi. Disciplina inoltre i diritti degli organismi di diffusione, nonché i termini minimi di protezione per diversi diritti d'autore e diritti di protezione affini.

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.112.9 RS 0.232.145.1 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 RS 0.232.163 nella versione del 1991, salvo se una Parte ha già aderito a quella del 1978.

La Moldova ha aderito alla Convenzione UPOV (versione del 1991) il 28 ottobre 1998.

RS 0.232.121.4 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RS 0.231.174 RS 0.451.43 RS 0.910.6

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All'articolo 5 (Marchi) le Parti estendono ai marchi di forma la protezione dei marchi garantita dall'Accordo TRIPS. Per la protezione dei marchi famosi, definiscono criteri qualitativi in conformità con le disposizioni della legge del 28 agosto 199258 sulla protezione dei marchi (LPM) e rinviano alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione dei marchi notori. Le Parti si impegnano infine ad offrire ai titolari un rimedio giuridico per agire contro le iscrizioni dei loro marchi in dizionari, enciclopedie e opere simili.

Lo standard minimo di protezione enunciato all'articolo 6 (Brevetti) si basa, nei settori pertinenti, sulle disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco di Baviera il 29 novembre 200059. Le Parti riconoscono, tra l'altro, che l'importazione di prodotti brevettati equivale all'esercizio dei diritti brevettuali. Prevedono infine un certificato di protezione complementare per i prodotti farmaceutici e fitosanitari, al fine di compensare la parte del periodo di protezione di 20 anni che scade dopo il deposito del brevetto e che viene persa dal titolare del brevetto a causa dell'obbligo di sottoporre il prodotto a una procedura di omologazione.

In virtù dell'articolo 7 (Informazioni non divulgate), le autorità a cui vengono presentati i dati dei test durante la procedura di omologazione di prodotti farmaceutici, fitosanitari e biocidi devono trattare queste informazioni in modo riservato per 5 o 10 anni. Per i prodotti farmaceutici viene definito un ulteriore periodo di due anni di esclusiva di mercato durante il quale gli altri produttori possono sì fare riferimento a tali dati, ma senza poter lanciare sul mercato il loro prodotto. L'esclusiva di mercato può essere prorogata di almeno un altro anno se durante il periodo di protezione viene autorizzata una nuova applicazione terapeutica che presenta un vantaggio clinico rilevante. Questa regola oltrepassa gli standard minimi internazionali. Il periodo di protezione corrisponde a quello fissato nell'accordo tra l'UE e la Moldova.

Secondo l'articolo 8 (Design industriali) i design industriali coperti dal presente Accordo sono protetti per un periodo di almeno 25 anni. L'Accordo TRIPS prevede invece una protezione di soli dieci anni.

L'articolo 9 obbliga le Parti a garantire una protezione adeguata ed efficace
delle indicazioni geografiche. Nel presente ALS le Parti si impegnano a estendere ai prodotti agricoli e alimentari il più elevato livello di protezione che l'Accordo TRIPS riserva alle indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici. L'articolo fa riferimento all'appendice 1, che elenca le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza che la Moldova e la Svizzera riconoscono e sottopongono a un elevato livello di protezione. La Svizzera ha così ottenuto dalla Moldova una protezione delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti (p. es. «Tête de Moine» o «Swiss» per gli orologi), paragonabile a quella delle indicazioni geografiche nell'UE.

L'articolo 10 disciplina la protezione di semplici indicazioni di provenienza sia per i prodotti che per i servizi, di nomi di Paesi (p. es. «Svizzera», «Schweiz», «Swiss») e di nomi di regioni (p. es. nomi di Cantoni come «Lucerna») nonché degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi delle Parti. È anche prevista una protezione contro

58 59

RS 232.11 RS 0.232.142.2

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l'utilizzo abusivo, fuorviante o sleale di indicazioni di provenienza nei marchi e nei nomi di società.

Conformemente all'articolo 11 (Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale), le Parti si impegnano a prevedere apposite procedure affinché i diritti di proprietà intellettuale possano essere acquisiti, iscritti in un registro e mantenuti. Tali procedure devono soddisfare come minimo i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Gli articoli 12­14 stabiliscono che le misure di assistenza doganale, come il Blocco delle merci (art. 13), debbano essere previste sia per l'importazione che per l'esportazione di merci. Secondo l'articolo 12, le Parti devono garantire misure esecutive generali per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Secondo l'articolo 13, i titolari dei diritti devono poter presentare richieste di assistenza alle autorità doganali.

In presenza di un sospetto di contraffazione o pirateria, tuttavia, le autorità doganali delle Parti sono tenute a bloccare d'ufficio l'importazione o l'esportazione della merce in questione. Inoltre, le misure di assistenza doganale sono previste non solo per i diritti di marchio e d'autore, come nell'Accordo TRIPS, ma per tutti i diritti immateriali. L'articolo 13 contiene anche una disposizione derogatoria facoltativa per le piccole quantità di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. Secondo l'articolo 14 sul diritto d'ispezione, i richiedenti hanno il diritto di ispezionare ed esaminare le merci temporaneamente trattenute.

Le misure cautelari e superprovvisionali di cui all'articolo 15 hanno lo scopo di consentire ai titolari dei diritti di prevenire precocemente eventuali danni.

Secondo l'articolo 16 sul ritiro dal mercato, le autorità giudiziarie devono essere autorizzate a ordinare, su richiesta del titolare del diritto, il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti che vìolano i diritti di proprietà intellettuale e delle macchine utilizzate per la loro fabbricazione.

Nei procedimenti civili ordinari di cui all'articolo 17 le disposizioni dell'Accordo forniscono i criteri per il calcolo dei danni da risarcire al titolare del diritto.

Secondo l'articolo 18 devono essere previste misure e sanzioni penali almeno per la violazione commerciale intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale.

In virtù
dell'articolo 19, le Parti devono garantire che le loro autorità competenti possano chiedere ai richiedenti di fornire garanzie adeguate o assicurazioni equivalenti.

L'articolo 20 contiene disposizioni fondamentali per quanto riguarda le decisioni giudiziarie e amministrative definitive, tra cui il requisito che devono essere emesse per iscritto e rese pubblicamente accessibili.

All'articolo 21, l'ultimo di questo capitolo, le Parti convengono di intensificare la cooperazione tecnica nel campo della proprietà intellettuale.

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4.8

Capitolo 7: Appalti pubblici

4.8.1

Disposizioni del capitolo (art. 7.1­7.5)

Sia gli Stati membri dell'AELS che la Moldova hanno aderito all'Accordo riveduto del 30 marzo 2012 sugli appalti pubblici dell'OMC60 (AAP). Per questo motivo l'AELS e la Moldova hanno concordato nell'ALS di confermare bilateralmente gli impegni assunti nell'ambito dell'AAP e di apportarvi dei miglioramenti specifici a livello testuale e d'accesso al mercato.

All'articolo 7.1 (Campo d'applicazione e portata) le Parti stabiliscono di integrare l'AAP, mutatis mutandis, nell'ALS (par. 1), di estendere l'ambito degli appalti coperti dall'AAP alle concessioni di lavori in conformità con l'allegato XVI (par. 2) e di cooperare in seno al Comitato misto per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalto e promuovere l'apertura reciproca di tali mercati.

L'articolo 7.2 sullo scambio di informazioni stabilisce i punti di contatto, elencati nell'allegato XVI (appendice 2), nell'ottica di facilitare lo scambio di informazioni.

L'articolo 7.3 sugli appalti pubblici sostenibili incluso per la prima volta in un ALS dell'AELS, consente alle Parti di includere considerazioni ambientali, sociali e lavorative nelle loro procedure di appalto, a condizione che non siano discriminatorie (par. 2).

All'articolo 7.4, sulla facilitazione della partecipazione di piccole e medie imprese, le Parti convengono di scambiarsi informazioni sulle misure in atto per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici (par. 2) e di condividere le migliori pratiche in questo settore (par. 3).

L'articolo 7.5 sui negoziati futuri stabilisce l'obbligo per le Parti di avviare negoziati, su richiesta di un'altra Parte, una volta concessi ulteriori vantaggi d'accesso al mercato a una parte terza. La disposizione mira a prevenire qualsiasi rischio di futura discriminazione dei fornitori svizzeri nei confronti dei fornitori di altri partner commerciali della Moldova.

4.8.2

Disposizioni dell'allegato XVI

L'allegato XVI sui mercati pubblici verte in via prioritaria su miglioramenti concernenti l'accesso al mercato. Nell'ambito dell'AAP l'AELS e la Moldova si accordano già il pieno accesso al mercato. Su questa base, le Parti hanno convenuto nell'appendice 1 dell'allegato XVI di estendere su base reciproca l'accesso al mercato alla concessione di lavori, analogamente a quanto già previsto dall'AELS in alcuni ALS, ad esempio con Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Una tale soluzione consente di allineare il livello d'accesso al mercato ottenuto dall'AELS a quello che la Moldova ha accordato all'UE e al Regno Unito negli ALS conclusi con questi due partner.

60

RS 0.632.231.422

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4.9

Capitolo 8: Concorrenza (art. 8.1­8.4)

La liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e degli investimenti all'estero può essere pregiudicata da pratiche anticoncorrenziali adottate da imprese. Per questo motivo l'ALS con la Moldova contiene disposizioni volte a proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche anticoncorrenziali. Tali disposizioni non mirano però ad armonizzare le politiche delle singole Parti in materia.

All'articolo 8.1 sulle regole di concorrenza le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese statali (par. 2). Queste norme non implicano tuttavia alcun obbligo diretto per le imprese (par. 4).

Per porre fine a tali comportamenti anticoncorrenziali, l'articolo 8.2 sulla cooperazione prevede la possibilità che le Parti si scambino informazioni pertinenti. Questo scambio di informazioni sottostà alle norme nazionali in materia di confidenzialità.

L'articolo 8.3 prevede inoltre la possibilità di tenere consultazioni in seno al Comitato misto qualora le pratiche anticoncorrenziali si protraggano. Dal ricevimento della richiesta di consultazioni il Comitato misto ha 30 giorni di tempo per esaminare le informazioni fornite dalle Parti al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.

L'articolo 8.4 esclude l'intero capitolo 8 dal meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 11.

4.10

Capitolo 9: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 9.1­9.17)

Nell'ambito di una politica estera coerente, la Svizzera si adopera per realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile anche nell'ambito della sua politica economica esterna. Il Consiglio federale intende promuovere una crescita che sia compatibile con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia in Svizzera che nei Paesi partner. Il concetto di «sviluppo sostenibile» comprende lo sviluppo socio-economico e la protezione dell'ambiente. Nel negoziare nuovi ALS la Svizzera si adopera quindi per inserirvi disposizioni commerciali connesse ad aspetti sociali e ambientali.

Tali disposizioni vanno a rafforzare le pertinenti norme materiali internazionali ­ quelle dell'ONU in materia di diritti dell'uomo, quelle dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro e quelle dell'Accordo multilaterale sull'ambiente (MEA) in materia, appunto, di ambiente ­ e permettono di definire un quadro di riferimento comune. Nelle loro relazioni economiche preferenziali, le Parti si impegnano a rispettare il quadro di riferimento così definito in modo da conciliare le finalità economiche perseguite con gli ALS e i loro obiettivi in materia di protezione dell'ambiente e diritti dei lavoratori.

Il capitolo 9 (Commercio e sviluppo sostenibile) tratta gli aspetti ambientali e lavorativi del commercio e degli investimenti. L'articolo 9.1 definisce il contesto e gli obiettivi del capitolo. Al paragrafo 2 gli Stati dell'AELS e la Moldova ribadiscono il loro 36 / 46

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impegno per uno sviluppo sostenibile che includa lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente: tre dimensioni interdipendenti e di reciproco supporto. Si impegnano a promuovere il commercio e gli investimenti internazionali nonché le loro relazioni economiche in una maniera che sia vantaggiosa per tutti e che contribuisca allo sviluppo sostenibile (par. 3). In questo contesto vengono richiamati anche l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e altri strumenti internazionali riguardanti la protezione ambientale e i diritti dei lavoratori (par. 1).

All'articolo 9.2 le Parti sanciscono i principi fondamentali del diritto di regolamentare e i livelli di protezione. Al paragrafo 1 riaffermano il loro diritto di legiferare autonomamente per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e il diritto del lavoro, sforzandosi però di raggiungere elevati livelli di protezione conformemente agli impegni assunti nei rispettivi accordi internazionali. Al paragrafo 2 dichiarano inoltre che per elaborare e attuare misure normative in campo ambientale e lavorativo occorre prendere in considerazione informazioni scientifiche, tecniche o di altro tipo nonché le norme internazionali pertinenti.

All'articolo 9.3, sul mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni e norme, le Parti si impegnano ad attuare efficacemente le rispettive legislazioni nazionali nei settori della protezione ambientale e dei diritti del lavoro (par. 1). Al paragrafo 2 convengono inoltre di non ridurre i livelli di protezione predefiniti al solo fine di attirare investimenti o di assicurarsi vantaggi competitivi sul piano commerciale e di non offrire alle imprese la possibilità di derogare alla legislazione vigente in materia di ambiente e lavoro. Infine, le Parti si impegnano a non offrire alle imprese la possibilità di derogare alla legislazione vigente in materia di standard ambientali e lavorativi (par. 3).

All'articolo 9.4 le Parti si impegnano a rispettare le norme e gli convenzioni internazionali sul lavoro per promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali e favorire così un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso (decent work) per tutti (par. 1). Al paragrafo 2 riaffermano i principi e i diritti fondamentali del
lavoro: libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato e minorile, parità di diritti e un ambiente di lavoro sicuro e sano. Ribadiscono il loro impegno ad attuare efficacemente le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e a fare il possibile per ratificare costantemente le convenzioni classificate dall'OIL come «aggiornate» (par. 3).

All'articolo 9.4 le Parti riconoscono l'importanza degli obiettivi strategici dell'Agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, come stabilito nella Dichiarazione del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, nella sua versione modificata del 2022) (par. 4). Al paragrafo 5 si impegnano inoltre a rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, a sviluppare e potenziare misure di protezione sociale e condizioni di lavoro dignitose per tutti, a promuovere il dialogo sociale e il tripartitismo e a istituire e mantenere sistemi di ispezione del lavoro efficaci. Il paragrafo 6 stabilisce inoltre che le Parti garantiscono l'esistenza di procedimenti amministrativi e giudiziari accessibili a livello nazionale per contrastare efficacemente eventuali violazioni dei diritti del lavoro. Al paragrafo 7, infine, le Parti ribadiscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro non deve essere invocata come un legittimo vantaggio competitivo e che le norme sul lavoro non devono essere utilizzate per scopi commerciali protezionistici.

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All'articolo 9.5 le Parti riconoscono l'importanza di introdurre una prospettiva di genere nel promuovere uno sviluppo economico inclusivo e pari opportunità per tutti (par. 1). Al paragrafo 2 ribadiscono inoltre il loro impegno ad attuare gli strumenti internazionali sull'uguaglianza di genere e sulla non discriminazione di cui sono firmatarie.

All'articolo 9.6 le Parti riconoscono che gli accordi ambientali multilaterali e la governance ambientale internazionale sono strumenti importanti per rispondere alle sfide ambientali globali e regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche commerciali e ambientali. Al paragrafo 2 le Parti riaffermano il loro impegno a recepire concretamente nelle loro legislazioni nazionali gli accordi ambientali multilaterali che hanno ratificato. Riaffermano inoltre di voler osservare i principi derivanti dagli strumenti ambientali di cui all'articolo 9.1.

All'articolo 9.7 le Parti riconoscono che la gestione sostenibile delle foreste e commercio associato è una misura importante per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per ovviare alla perdita di biodiversità risultanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste naturali e di ecosistemi simili (par. 1). Al paragrafo 2 le Parti si impegnano a garantire un'efficace applicazione delle leggi e della governance nel settore forestale, a promuovere il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e dai relativi ecosistemi, ad attuare e promuovere sistemi di verifica della legalità del legname (cosiddetti Timber Legality Assurance Systems), a promuovere l'applicazione efficace della Convenzione del 3 marzo 197361 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e a cooperare su questioni riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, delle mangrovie e delle torbiere soprattutto in relazione all'iniziativa dell'ONU sulla riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+), come sollecitato dall'Accordo di Parigi del 12 dicembre 201562 (par. 3).

All'articolo 9.8 (Commercio e cambiamenti climatici), le Parti sottolineano l'importanza di perseguire gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'Accordo
di Parigi nonché il ruolo del commercio e degli investimenti nel far fronte al cambiamento climatico (par. 1). Al paragrafo 2 le Parti si impegnano ad attuare efficacemente l'UNFCCC e l'Accordo di Parigi, a promuovere il contributo del commercio e degli investimenti alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e a cooperare sul piano internazionale a più livelli sulle questioni relative al cambiamento climatico legate al commercio.

All'articolo 9.9 (Commercio e biodiversità), le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità nonché il ruolo del commercio nel conseguimento di questi obiettivi (par. 1). Al paragrafo 2 le Parti si impegnano a promuovere l'iscrizione nella CITES delle specie di fauna e flora minacciate, ad attuare misure efficaci per combattere i reati contro le specie selvatiche organizzati a livello transnazionale lungo l'intera catena del valore, ad incrementare gli sforzi per prevenire o controllare l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive in

61 62

RS 0.453 RS 0.814.012

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relazione ad attività commerciali e a cooperare, ove necessario, su questioni riguardanti il commercio, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità.

All'articolo 9.10 (Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura), le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse marine e degli ecosistemi acquatici e il ruolo del commercio per la realizzazione di tali obiettivi (par. 1). Al paragrafo 2 le Parti si impegnano ad attuare politiche e misure globali, efficaci e trasparenti di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e a prevenire il commercio di prodotti INN, a promuovere l'utilizzo delle linee guida volontarie della FAO sui sistemi di documentazione delle catture, a cooperare a livello bilaterale e nei forum internazionali rilevanti per la lotta contro la pesca INN, a conseguire gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in materia di sussidi alla pesca e a promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile.

All'articolo 9.11 le Parti riconoscono l'importanza dei sistemi agricoli e alimentari sostenibili e il ruolo del commercio nel raggiungimento di questi obiettivi e ribadiscono il loro impegno comune per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 (par. 1). Al paragrafo 2 le Parti si impegnano a promuovere un'agricoltura sostenibile e le relative attività commerciali, a promuovere sistemi alimentari sostenibili nonché, se del caso, a cooperare e a scambiarsi informazioni su questi temi. Questo comprende anche l'istituzione di un dialogo sulle buone pratiche in cui le Parti contraenti si scambiano informazioni sui progressi compiuti.

All'articolo 9.12 le Parti riconoscono l'importanza del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile in tutte le loro dimensioni (par. 1). Al paragrafo 2 le Parti si impegnano a promuovere la diffusione di beni, servizi e tecnologie utili allo sviluppo sostenibile, tra cui anche quelli integrati in programmi o marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme sociali. Si impegnano inoltre a promuovere lo sviluppo e l'uso di sistemi di certificazione della sostenibilità, a far fronte alla questione degli ostacoli non tariffari al commercio di beni e servizi
che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, a promuovere il contributo del commercio e degli investimenti a un'economia circolare, a promuovere pratiche di approvvigionamento sostenibili e a incoraggiare la cooperazione tra le imprese in relazione a beni, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

All'articolo 9.13 le Parti si impegnano a promuovere una condotta aziendale responsabile e a gestire le catene di approvvigionamento in modo responsabile. A questo proposito, le Parti riconoscono gli strumenti internazionali pertinenti: le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale, il Global Compact delle Nazioni Unite e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Come sancito all'articolo 9.14, le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione (par. 1). In virtù del paragrafo 2 ogni Parte può invitare le parti sociali o altri portatori d'interesse a proporre eventuali settori di cooperazione.

Nell'eventualità di una controversia sull'interpretazione o applicazione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, le Parti possono richiedere consultazioni in conformità all'articolo 9.15 (Attuazione e consultazioni), o in seno al Comitato misto (par. 2) o in applicazione del capitolo sulla composizione delle controversie. Possono 39 / 46

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inoltre ricorrere ai buoni uffici, alla mediazione e alla conciliazione (par. 3). La procedura di composizione delle controversie prevista dall'ALS non è però applicabile a questo capitolo (par. 4).

Se un'eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile non può essere risolta attraverso le consultazioni, una delle Parti può chiedere l'istituzione di un gruppo di esperti conformemente all'articolo 9.16. L'articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e l'articolo 11.5 (Procedure del tribunale arbitrale) del capitolo sulla risoluzione delle controversie si applicano anche alle procedure del gruppo di esperti. Il gruppo di esperti è composto da tre membri, che devono vantare una comprovata esperienza nel settore in questione ed essere indipendenti dai governi delle Parti. Il gruppo di esperti ha il compito di redigere un rapporto con raccomandazioni su come risolvere la controversia. Il rapporto e le raccomandazioni vengono pubblicati. Le Parti concordano i passi necessari per attuare le raccomandazioni e il Comitato misto ne sorveglia l'attuazione.

L'articolo 9.17 stabilisce infine che l'attuazione di questo capitolo viene sottoposta a un riesame periodico. Il Comitato misto istituito dal presente ALS ha il compito di monitorare il rispetto delle disposizioni sulla sostenibilità. La società civile e gli operatori economici in Svizzera sono coinvolti in questo monitoraggio anche attraverso il Gruppo di collegamento commercio estero­ONG/ONG-Roundtable, un forum pubblicamente accessibile.

4.11

Capitolo 10: Disposizioni istituzionali (art. 10.1)

Per garantire il buon funzionamento dell'ALS e la corretta applicazione delle sue disposizioni, le Parti istituiscono il Comitato misto (art. 10.1). È composto da rappresentanti delle Parti e ha il compito in particolare di sorvegliare ed esaminare l'attuazione del presente Accordo (par. 2 lett. a), di considerare la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre misure restrittive degli scambi tra le Parti (par. 2 lett. b) e di avviare consultazioni in caso di controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo (par. 2 lett. e).

Al Comitato misto è inoltre conferita la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al sottocomitato per gli scambi di merci) che lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti (par. 3). Questi sottocomitati o gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto oppure, nel caso del sottocomitato appena citato, sulla base del mandato definito nell'allegato VII.

Il Comitato misto può inoltre raccomandare alle Parti eventuali modifiche al presente Accordo (par. 5 lett. a) e decidere di modificare qualsiasi allegato o appendice (par. 5 lett. b).

In quanto organo paritetico, il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo (par. 6). Per adottare decisioni vincolanti è dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti.

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4.12

Capitolo 11: Disposizioni finali (art. 11.1­11.11)

Il capitolo 11 prevede una procedura dettagliata di composizione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

In virtù dell'articolo 11.1 (Portata e campo d'applicazione), la Parte attrice può scegliere il foro che preferisce se una controversia rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione dell'ALS e dell'OMC (par. 2). Una volta scelto, il foro non può più essere cambiato.

Secondo l'articolo 11.2, le Parti in causa possono convenire di ricorrere alle procedure di conciliazione o di mediazione o ai buoni uffici, anche mentre è in corso una procedura di composizione delle controversie. La conciliazione, la mediazione e i buoni uffici possono essere richiesti in qualsiasi momento, sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nessun'altra procedura.

L'articolo 11.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono avviare dinanzi al Comitato misto prima di poter chiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede consultazioni (parte attrice) ne informa anche le Parti non coinvolte nella controversia (par. 2). Nel caso in cui si giunga a una soluzione consensuale, le Parti in causa ne informano le altre Parti (par. 6). Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per i casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto dall'Accordo (ovvero entro 15 giorni per le questioni urgenti, 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o ancora se la Parte cui è rivolta la richiesta non ha risposto entro dieci giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta, la Parte richiedente è abilitata a esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 11.4 par. 3). A determinate condizioni possono partecipare alla procedura arbitrale anche le Parti non coinvolte nella controversia (par. 6).

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri, uno dei quali nominato dalla Parte attrice e uno dalla Parte convenuta (par. 3).

Secondo l'articolo 11.5 (Procedure del tribunale arbitrale), l'istituzione del tribunale arbitrale è soggetta alle regole facoltative della Corte permanente di arbitrato (Permanent Court of Arbitration, PCA). Esse valgono anche per la procedura arbitrale.
Come previsto dall'articolo 11.6 (Rapporti del tribunale arbitrale), entro 90 giorni dalla sua costituzione il tribunale arbitrale deve presentare un rapporto iniziale alle Parti in causa. Queste possono sottoporre al tribunale le loro osservazioni entro 14 giorni (par. 1). Il tribunale arbitrale presenta il suo rapporto finale entro 30 giorni dalla data in cui le Parti hanno ricevuto il rapporto iniziale (par. 2). Ogni sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa (par. 3). Salvo altrimenti convenuto da queste ultime, il rapporto finale viene reso pubblico (par. 2).

L'articolo 11.7 enuncia le condizioni alle quali può avvenire una sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale.

Secondo l'articolo 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale), le Parti in causa devono adottare misure adeguate per conformarsi alla decisione del rapporto finale (par. 1). Nell'impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di un'intesa, ciascuna Parte può 41 / 46

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chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un termine (par. 1). In caso di disaccordo sull'adeguatezza di una misura, l'altra Parte in causa può rivolgersi al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza (par. 3).

L'articolo 11.9 (Compensazione e sospensione di vantaggi) stabilisce che la Parte attrice può sospendere temporaneamente i benefici concessi dall'Accordo alla Parte convenuta se non viene raggiunta un'intesa (par. 1). In tal caso, la sospensione delle concessioni garantite dall'ALS deve corrispondere alla portata dei vantaggi interessati dalle misure giudicate incompatibili con l'Accordo.

L'articolo 11.10 disciplina i termini del tribunale arbitrale e stabilisce che questi possono essere modificati di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una di esse, dal tribunale arbitrale (par. 1) e stabilisce come procedere se il tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel capitolo (par. 2).

L'articolo 11.11 (Spese) stabilisce che in caso di procedura di risoluzione delle controversie ogni Parte si assume le proprie spese e di altro tipo sostenute in relazione all'arbitrato e che le spese del tribunale arbitrale sono sostenute in parti uguali dalle Parti in causa.

4.13

Capitolo 12: Disposizioni finali (art. 12.1­12.6)

Il capitolo 12 disciplina l'entra in vigore dell'Accordo (art. 12.5), gli emendamenti (art. 12.2), il ritiro di una parte o l'estinzione dell'Accordo (art. 12.4) e l'adesione all'ALS di nuovi Stati dell'AELS (art. 12.3). Qualsiasi Stato che diviene membro dell'AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti.

L'articolo 12.1 stabilisce che gli allegati e le appendici dell'ALS ne costituiscono parte integrante.

Il governo norvegese agisce in qualità di Depositario dell'Accordo (art. 12.6).

Le Parti possono presentare al Comitato misto proposte di emendamenti alle disposizioni dell'ALS principale (esclusi gli allegati e le appendici, cfr. capoverso seguente) per esame e raccomandazione (par. 1). Gli emendamenti sono sottoposti per approvazione e ratifica alle rispettive procedure nazionali delle Parti (par. 2). Gli emendamenti all'ALS principale influenzano di regola gli obblighi fondamentali di diritto internazionale, per cui sottostanno in Svizzera all'approvazione dell'Assemblea federale, a meno che non abbiano una portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199763 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). In linea di massima il Comitato misto può decidere autonomamente di emendare gli allegati e le appendici dell'ALS (art. 10.1 par. 8). Questa regola di base serve a facilitare la procedura per gli emendamenti tecnici e, quindi, la gestione dell'Accordo.

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Anche questo tipo di emendamenti è però sottoposto per principio all'approvazione dell'Assemblea federale. In base all'articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia approvare in modo autonomo a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se queste hanno una portata limitata. La portata limitata delle decisioni del Comitato misto ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA si riflette, ad esempio, nei casi elencati all'articolo 7a capoverso 3 LOGA. Non deve inoltre sussistere una controeccezione di cui all'articolo 7a capoverso 4 LOGA. Tali condizioni sono esaminate caso per caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e relativi al sistema (p. es. in relazione alle regole d'origine preferenziali e all'agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli ALS conclusi dagli Stati dell'AELS vengono aggiornati regolarmente, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altri ALS dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sugli emendamenti approvati in virtù dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA).

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'ALS AELS­Moldova si limitano a una parziale perdita di entrate doganali sulle importazioni di prodotti agricoli dalla Moldova. Nel 2022 questa perdita, dovuta alle concessioni accordate nell'accordo, sarebbe ammontata a circa 480 000 franchi. Tuttavia, a causa dell'abolizione di tutti i dazi industriali a partire dal 1° gennaio 202464, solo la perdita parziale delle entrate doganali sulle importazioni agricole dalla Moldova avrà un'incidenza sul bilancio della Confederazione a partire dal 2024. Nel 2022 queste entrate si sono attestate a 20 450 franchi. Le possibili ripercussioni finanziarie sono dunque contenute e vanno rapportate agli effetti economici positivi che, per la Svizzera, deriveranno in particolare da una maggiore certezza del diritto e dal migliore accesso al mercato moldavo per i beni e i servizi elvetici.

5.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il presente Accordo può essere attuato con le attuali risorse della Segreteria di Stato dell'economia. Il crescente numero di ALS da attuare e sviluppare ulteriormente può avere ripercussioni sul personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per il periodo 2015­2024 le risorse necessarie sono già state stanziate. In questo periodo il presente Accordo non comporterà quindi un aumento del personale.

A tempo debito l'Esecutivo rivaluterà la situazione per determinare le risorse che saranno effettivamente necessarie dopo il 2024 per la negoziazione di nuovi accordi e l'attuazione e lo sviluppo di quelli esistenti.

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5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'Accordo non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni, delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Le ripercussioni economiche (cfr. n. 5.3) per principio andranno invece a beneficio dell'intera Svizzera.

5.3

Ripercussioni sull'economia

Migliorando l'accesso ai rispettivi mercati di beni e servizi e aumentando la certezza del diritto per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale e per gli scambi economici bilaterali in generale, l'ALS con la Moldova rafforza la piazza economica elvetica e ne aumenta la capacità di generare valore aggiunto e di creare e preservare posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica economica esterna della Svizzera, l'Accordo elimina o riduce vari ostacoli al commercio tariffari e non tariffari, che sono fonti d'inefficienza, tra la Svizzera e la Moldova. L'accesso agevolato di beni e servizi svizzeri al mercato moldavo promuove la competitività in questo Paese dell'Europa sudorientale. Nel contempo l'Accordo previene una possibile discriminazione nei confronti di altri partner di libero scambio della Moldova (cfr. n. 4.3­4.5 e 4.7). Il venir meno o la riduzione dei dazi e degli ostacoli non tariffari al commercio, unitamente all'agevolazione degli scambi di servizi, riducono i costi d'approvvigionamento delle aziende elvetiche, il che si ripercuote positivamente sui consumatori in Svizzera. Lo stesso dicasi per la Moldova.

5.4

Ripercussioni sulla società e sull'ambiente

Come gli altri ALS, l'ALS con la Moldova è innanzitutto un accordo economico teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici con questo Paese. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e moldova, nonché sulla capacità delle rispettive economie di creare e preservare posti di lavoro. Grazie al maggiore impegno bilaterale e multilaterale e a condizioni quadro economiche rette da norme di diritto internazionale favorevoli agli scambi, gli ALS promuovono in generale lo Stato di diritto e concorrono a incentivare lo sviluppo e il benessere economico, in particolare sostenendo il settore privato e il libero mercato.

Le attività economiche richiedono risorse e manodopera e hanno quindi un impatto sulla società e sull'ambiente. Ai fini della sostenibilità occorre rafforzare la capacità economica e aumentare il benessere badando però, sul lungo periodo, a portare a un livello ragionevole le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse e a garantire o migliorare la coesione sociale. Gli ALS contengono pertanto una serie di disposizioni che promuovono le relazioni economiche e commerciali bilaterali in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in particolare nell'ampio capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile (cfr. n. 4.9).

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Le nuove disposizioni modello dell'AELS sul commercio e lo sviluppo sostenibile (cap. 9) sono state negoziate per la prima volta con la Moldova in vista della conclusione del presente ALS. In un'altra disposizione dell'Accordo le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.4), in particolare da accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Ai fini della coerenza sono particolarmente rilevanti le disposizioni derogatorie contenute nei capitoli sugli scambi di merci e servizi (art. 2.20 e 3.17). Il presente Accordo non pregiudica le possibilità di limitare il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi, previste dalle regole dell'OMC e dagli accordi ambientali multilaterali. Anzi, le disposizioni dell'Accordo conferiscono esplicitamente alle Parti ­ in analogia alle regole dell'OMC ­ la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante) e per preservare le risorse naturali non rinnovabili. Le relative prescrizioni nazionali sui prodotti non vengono messe in discussione dall'Accordo. Le suddette disposizioni dell'ALS con la Moldova devono garantire che non siano violate né le legislazioni sull'ambiente e sul lavoro degli Stati partner né il diritto ambientale e sociale internazionale.

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Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

L'Accordo si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)65, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, fatti salvi i casi nei quali, ai sensi della legge o di un trattato internazionale, è competente il Consiglio federale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA).

6.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e la Moldova sono membri dell'OMC. Le Parti sono dell'avviso che il presente Accordo sia conforme agli impegni risultanti dall'appartenenza all'OMC. Gli ALS sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli nei confronti dell'UE, né tantomeno agli obiettivi della sua politica europea. In particolare, le disposizioni del presente Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la il nostro Paese e l'UE.

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6.3

Validità per il Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con la Moldova. Questo fatto è compatibile con il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192366 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. A norma di questo trattato, la Svizzera opera anche nell'interesse del Liechtenstein nei settori ivi contemplati. L'articolo 1.3 paragrafo 2 dell'Accordo stabilisce che in tali settori la Svizzera rappresenta il Liechtenstein.

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il presente Accordo contiene disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

(p. es. concessioni tariffarie e disposizioni sulla parità di trattamento). Le sue disposizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle convenute dalla Svizzera nell'ambito di altri accordi internazionali e presentano contenuti simili in termini giuridici, economici e politici. L'Accordo sottostà a referendum facoltativo.

Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (art. 12.4 ALS). Non sono previsti né l'adesione a un'organizzazione internazionale né l'adeguamento di una legge.

6.5

Entrata in vigore

A norma dell'articolo 12.5, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito presso il depositario dello strumento di ratifica da parte della Moldova e di almeno uno Stato dell'AELS. Per lo Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, questo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica (par. 3).

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RS 0.631.112.514

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