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Traduzione

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova Concluso a Schaan, Liechtenstein, il 27 giugno 2023 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (Stati dell'AELS), e la Repubblica di Moldova, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti», riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra le Parti e di instaurare a tale scopo relazioni strette e durature; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione degli scambi commerciali tra le Parti nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e conformemente al diritto internazionale; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema multilaterale degli scambi basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio1 (di seguito denominato «Accordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite2 e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; con l'obiettivo di creare nuovi impieghi, di migliorare il tenore di vita e di garantire un alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

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RS 0.632.20 RS 0.120

2024-0483

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riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente mediante un'oculata gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatari e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro, compresi i principi stabiliti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro3 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatari; riconoscendo l'importanza di garantire condizioni di prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti; riaffermando il loro impegno a promuovere una crescita economica inclusiva garantendo pari opportunità per tutti; affermando il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e a promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, come le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, i principi dell'OCSE sul governo societario e il Patto mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le relazioni tra le Parti nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti, hanno convenuto, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1.1

Obiettivi

1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali tra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile.

2. Gli obiettivi del presente Accordo sono:

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RS 0.820.1

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(a) liberalizzare gli scambi di merci conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19944 (di seguito denominato «GATT 1994»); (b) liberalizzare gli scambi di servizi conformemente all'articolo V dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi5 (di seguito denominato «GATS»); (c) aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento; (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici agli scambi e inutili misure sanitarie e fitosanitarie; (e) promuovere la concorrenza nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche; (f) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; (g) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali; (h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e (i)

contribuire in tal modo allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.2

Campo d'applicazione geografico

1. Salvo altrimenti disposto dall'allegato I (Regole d'origine e cooperazione amministrativa), il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro territori, conformemente al diritto internazionale; e (b) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale delle Parti, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, salvo per gli scambi di merci.

Art. 1.3

Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli Stati dell'AELS, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro. Non si applica invece alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

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RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1B

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2. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19236 concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.4

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo, di cui sono firmatarie, e da ogni altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni con tale altra Parte. La Parte che conclude un tale accordo offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di consultazione.

Art. 1.5

Adempimento degli obblighi

1. Ogni Parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

2. Ogni Parte provvede affinché i propri governi e le autorità centrali, regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, rispettino tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.6

Trasparenza

1. Ogni Parte pubblica o rende altrimenti accessibili al pubblico le sue leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possano incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni su questioni di cui al paragrafo 1.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

4. In caso di incompatibilità tra il presente articolo e le disposizioni sulla trasparenza contenute in altre parti del presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all'incompatibilità.

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RS 0.631.112.514

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Capitolo 2: Scambi di merci Art. 2.1

Portata e campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica agli scambi di merci tra le Parti.

Art. 2.2

Dazi all'importazione

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, ogni Parte applica i dazi all'importazione per le merci originarie di un'altra Parte conformemente all'allegato I (Regole d'origine e cooperazione amministrativa) e agli allegati II­V (Elenchi degli impegni tariffari).

2. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, nessuna Parte introduce nuovi dazi all'importazione o aumenta quelli già applicati alle merci originarie di un'altra Parte conformemente al proprio elenco di impegni tariffari.

3. Ai fini del presente Accordo, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi, le tasse o gli oneri applicati in relazione all'importazione di merci, fatta eccezione per quelli imposti conformemente: (a) all'articolo III del GATT 19947, comprese le relative note interpretative; (b) agli articoli 2.14 (Sovvenzioni e misure compensative), 2.15 (Antidumping), 2.16 (Misure di salvaguardia globali) o 2.17 (Misure di salvaguardia bilaterali); (c) all'articolo VIII del GATT 1994, comprese le relative note interpretative.

Art. 2.3

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci scambiate tra le Parti è quella stabilita dal Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di seguito denominato «Sistema armonizzato» o «SA». A seguito di modifiche della nomenclatura SA o di altre modifiche tecniche alla tariffa doganale di una Parte, le Parti modificano l'allegato I (Regole d'origine e cooperazione amministrativa) e gli allegati II­V (Elenchi degli impegni tariffari).

Art. 2.4

Dazi all'esportazione

Nessuna Parte adotta o mantiene dazi, tasse od oneri diversi dagli oneri nazionali applicati conformemente all'articolo 2.10 (Trattamento nazionale) in relazione all'esportazione di merci verso un'altra Parte.

Art. 2.5

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Le regole d'origine e la cooperazione amministrativa sono specificate nell'allegato I (Regole d'origine e cooperazione amministrativa).

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RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.6

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Valutazione in dogana8

Si applicano l'articolo VII del GATT 19949 e la Parte I dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 199410, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.7

Licenze d'importazione

Le Parti confermano i propri diritti e obblighi derivanti dell'Accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione11, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

Art. 2.8

Restrizioni quantitative

1. Si applica l'articolo XI del GATT 199412, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. La Parte che introduce una misura conformemente all'articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994 lo notifica prontamente al Comitato misto AELS-Repubblica di Moldova (di seguito denominato «Comitato misto»). Una notifica effettuata da una Parte conformemente all'articolo XI del GATT 1994 è equiparata a una notifica ai sensi del presente Accordo.

3. Le misure applicate conformemente al presente articolo sono di durata limitata, non discriminatorie, trasparenti e non possono oltrepassare lo stretto necessario per rimediare alle circostanze descritte all'articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994 né creare inutili ostacoli al commercio tra le Parti.

Art. 2.9

Spese e formalità

Fatto salvo l'articolo 7 (Spese e oneri) dell'allegato VI (Agevolazione degli scambi), si applica l'articolo VIII del GATT 199413, comprese le relative note interpretative, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.10

Trattamento nazionale

Ogni Parte accorda alle merci di un'altra Parte un trattamento nazionale conformemente all'articolo III del GATT 199414 e delle relative note interpretative. A tal fine si applicano l'articolo III del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

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La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che ad valorem.

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.9 RS 0.632.20, allegato 1A.12 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.11

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Regolamenti tecnici

1. Ai regolamenti tecnici, alle norme e alle valutazioni della conformità si applica l'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi15 (di seguito denominato «Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati.

3. Se una Parte reputa che un'altra Parte abbia adottato regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che sono suscettibili di creare o hanno creato un ostacolo agli scambi, essa può chiedere di avviare consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Tali consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e possono svolgersi secondo ogni modalità convenuta dalle Parti che vi partecipano. Il Comitato misto ne è informato.

4. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono senza indebiti ritardi di estendere alle altre Parti il trattamento in materia di regolamenti tecnici, norme o valutazioni della conformità che tutte le Parti hanno concordato con l'Unione europea (UE).

5. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto per il presente articolo al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.12

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie si applica l'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie16 (di seguito denominato «Accordo SPS»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati.

3. Se una Parte reputa che una misura sanitaria o fitosanitaria di un'altra Parte sia suscettibile di creare o abbia creato un ostacolo agli scambi o che un'altra Parte non abbia adempiuto i suoi obblighi derivanti dal presente articolo, essa può chiedere di avviare consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Tali consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e possono svolgersi secondo ogni modalità convenuta dalle Parti che vi partecipano. In caso di merci deperibili o di un'emergenza per la salute animale o vegetale, le autorità competenti si consultano senza indebiti ritardi. Il Comitato misto ne è informato.

4. L'applicazione delle procedure di controllo, ispezione e approvazione per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale è effettuata in conformità con l'Accordo SPS e con le norme, le linee

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RS 0.632.20, allegato 1A.6 RS 0.632.20, allegato 1A.4

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guida e le raccomandazioni stabilite dalle organizzazioni internazionali competenti dell'Accordo SPS.

5. Il modello di certificato o documento ufficiale, se richiesto dalla Parte importatrice, deve essere concordato tra le Parti e corrispondere agli standard internazionali.

6. La Parte importatrice ha il diritto di effettuare una valutazione di tutto o di parte del sistema di controllo dell'autorità competente della Parte esportatrice per approvare le importazioni di una specifica categoria di prodotti di origine animale. Le Parti concordano di utilizzare come metodo di valutazione preferito gli audit di sistema, che si basano sull'esame di un campione di procedure, documenti o registrazioni e, se necessario, su ispezioni in loco delle strutture che rientrano nell'ambito dell'audit. I costi risultanti dallo svolgimento degli audit sono a carico della Parte importatrice.

7. Se la Parte importatrice mantiene un elenco di stabilimenti autorizzati per l'importazione di prodotti di origine animale, la Parte esportatrice dimostra alla Parte importatrice, con garanzie sanitarie attendibili, che gli stabilimenti soddisfano i requisiti pertinenti della Parte importatrice, e redige e mette a disposizione della Parte importatrice gli elenchi degli stabilimenti autorizzati.

8. Su richiesta di una Parte, le Parti si accordano reciprocamente, senza indebiti ritardi, il trattamento relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie che ogni Parte ha concesso o concordato con l'UE.

9. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto con competenze in materia sanitaria e fitosanitaria al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.13

Agevolazione degli scambi

Le disposizioni sull'agevolazione degli scambi sono stabilite nell'allegato VI (Agevolazione degli scambi).

Art. 2.14

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199417 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative18, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Prima di avviare un'inchiesta intesa a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in un'altra Parte ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per scritto la Parte le cui merci sono oggetto dell'inchiesta, accordandole un periodo di 45 giorni per avviare consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si tengono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti disposto dalla Parte richiedente e dalla Parte cui è rivolta la richiesta.

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RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.13

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Art. 2.15

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Antidumping

1. Nessuna Parte applica misure antidumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 199419 e dell'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 199420 in merito ai prodotti originari di un'altra Parte.

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti possono esaminare in seno al Comitato misto il funzionamento del paragrafo 1. Successivamente possono riesaminare la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.16

Misure di salvaguardia globali

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall'articolo XIX del GATT 199421 e dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia22. Nell'adottare misure secondo queste disposizioni dell'OMC, le Parti rinunciano, conformemente ai loro obblighi derivanti dagli Accordi dell'OMC, ad applicarle alle importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.

2. La Parte che intende adottare misure di salvaguardia globali definitive nei confronti di una o più Parti ne informa queste Parti e offre consultazioni. Prima di adottare qualsiasi misura di salvaguardia globale definitiva accorda un periodo di 45 giorni dalla data dell'offerta di consultazioni.

3. La Parte che adotta misure di salvaguardia globali le applica in modo tale che incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali.

Art. 2.17

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da causare o rischiare di causare un grave danno all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente ai paragrafi 2­10.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia23, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di 19 20 21 22 23

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.8 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.14 RS 0.632.20, allegato 1A.14

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adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluse le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Alla Parte che può essere interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in termini di importazioni provenienti da detta Parte.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare misure che consistano nel portare l'aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (a) l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (di seguito denominata «NPF») nel momento in cui la misura di salvaguardia bilaterale è adottata; o (b) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non è applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a una tale misura.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi del paragrafo 4 per ovviare al problema e, in assenza di una compensazione reciprocamente convenuta, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente notificate alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. La Parte che adotta la misura applica la misura compensativa
soltanto per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, soltanto finché è applicata la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4.

7. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota di dazio che sarebbe stata applicata in assenza della misura.

8. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno all'industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono avviate le procedure previste nei paragrafi 2­6, comprese quelle relative alle misure compensative. Ogni compensazione si basa sul periodo complessivo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.

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9. Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di salvaguardia bilaterale di cui ai paragrafi 4 e 5. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall'inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

10. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti riesaminano la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di loro. Dopo questo riesame possono decidere se applicare ancora il presente articolo. Se dopo il primo riesame le Parti decidono di mantenere tale possibilità, gli esami successivi si svolgono a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

Art. 2.18

Accordo sull'agricoltura dell'OMC

Le Parti confermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'Accordo sull'agricoltura dell'OMC24, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

Art. 2.19

Imprese commerciali di Stato

Si applicano l'articolo XVII del GATT 199425 e l'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199426, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.20

Eccezioni generali

Ai fini del presente capitolo si applicano l'articolo XX del GATT 199427 e le sue note interpretative, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.21

Eccezioni in materia di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano l'articolo XXI del GATT 199428 e le sue note interpretative, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.22

Bilancia dei pagamenti

1. Se una Parte si trova o corre l'imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, essa può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 199429 e nell'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti

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RS 0.632.20, allegato 1A.3 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1b RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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del GATT 199430, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 2.23

Utilizzo delle preferenze

1. Per monitorare il funzionamento del presente Accordo e calcolare i tassi di utilizzo delle preferenze, le Parti si scambiano annualmente le statistiche sulle importazioni e le aliquote tariffarie preferenziali previste dal presente Accordo nonché le aliquote tariffarie applicate alla NPF.

2. Le statistiche sulle importazioni scambiate si riferiscono ai più recenti tre anni disponibili e comprendono tutte le importazioni dalla Parte interessata, compresi i valori e i volumi commerciali elencati alle sottovoci nazionali. Le Parti si scambiano statistiche separate per le importazioni che beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo, per le importazioni che beneficiano di un trattamento preferenziale diverso da quello previsto dal presente Accordo e per quelle che non hanno beneficiato di alcun trattamento preferenziale (trattamento NPF). Le aliquote tariffarie preferenziali e le aliquote tariffarie NPF scambiate si riferiscono allo stesso anno delle statistiche sulle importazioni. Su richiesta, le Parti si scambiano ulteriori informazioni e spiegazioni in inglese.

3. Lo scambio di statistiche sulle importazioni, di aliquote tariffarie preferenziali e di aliquote tariffarie NPF inizia un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

4. In deroga al paragrafo 2, nessuna Parte è tenuta a scambiare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi e regolamentazioni nazionali.

Art. 2.24

Sottocomitato per gli scambi di merci

1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci.

2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell'allegato VII (Mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci).

Capitolo 3: Scambi di servizi Art. 3.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi.

30

RS 0.632.20, allegato 1A.1c

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2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'allegato del GATS31 sui servizi di trasporto aereo. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

3. Gli articoli 3.4 (Trattamento della nazione più favorita), 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale) non si applicano alle leggi e regolamentazioni nazionali che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non per una rivendita commerciale o una prestazione di servizi per una vendita commerciale.

Art. 3.2

Inserimento delle disposizioni del GATS

Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del GATS32 sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue: (a) per «membro» si intende Parte; (b) per «elenco» si intende un elenco di cui all'articolo 3.18 (Elenchi di impegni specifici) e contenuto nell'allegato VIII (Elenchi di impegni specifici); e (c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 3.18 (Elenchi di impegni specifici).

Art. 3.3

Definizioni

1. Le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS33 sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (a) «scambi di servizi»; (b) «servizi»; e (c) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi».

2. Ai fini del presente capitolo: (a) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio34;

31 32 33 34

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B Se il servizio non è fornito o non si intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non deve essere necessariamente esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

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(b) per «persona fisica di un'altra Parte» si intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione di tale altra Parte, è: (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC, o (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della prestazione di servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; (c) per «persona giuridica di un'altra Parte» si intende una persona giuridica: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di: (aa) una Parte, o (bb) un qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui alla lettera (c)(i)(aa), o (ii) nel caso della prestazione di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (aa) una persona fisica di tale altra Parte, o (bb) persone giuridiche di tale altra Parte di cui alla lettera (c)(i).

3. Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS35 sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (a) «misura»; (b) «prestazione di un servizio»; (c) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»; (d) «presenza commerciale»; (e) «settore di un servizio»; (f) «servizio fornito da un altro membro»; (g) «prestatore monopolista di un servizio»; (h) «consumatore di servizi»; (i)

«persona»;

(j)

«persona giuridica»;

(k) «posseduto», «controllato e «affiliato»; e (l)

35

«imposte dirette».

RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.4

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Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS36 e le disposizioni previste nei rispettivi elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato IX (Elenco di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente all'articolo V o all'articolo Vbis del GATS.

3. Se una Parte conclude o modifica un accordo notificato conformemente all'articolo V o all'articolo Vbis del GATS, essa offre a qualsiasi Parte che lo richieda adeguate possibilità di negoziare i vantaggi ivi previsti.

4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente alle zone contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.

Art. 3.5

Accesso al mercato

Al presente capitolo si applica l'articolo XVI del GATS37, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 3.6

Trattamento nazionale

Al presente capitolo si applica l'articolo XVII del GATS38, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 3.7

Impegni aggiuntivi

Al presente capitolo si applica l'articolo XVIII del GATS39, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 3.8

Regolamentazione nazionale

1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative 36 37 38 39

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.

3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all'OMC conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS40. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.

6. Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che: (a) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; o (b) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla prestazione del servizio.

7. Nel determinare se una Parte si attiene
agli obblighi di cui al paragrafo 6, si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti41 applicate da tale Parte.

8. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.9

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri pertinenti per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debita40 41

RS 0.632.20, allegato 1B Per «organizzazioni internazionali rilevanti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi competenti di almeno tutte le Parti.

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mente conto delle richieste di un'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di Paesi terzi, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS42.

Art. 3.10

Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla prestazione di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico43.

Art. 3.11

Trasparenza

Al presente capitolo si applicano l'articolo III paragrafi 1 e 2 e l'articolo IIIbis del GATS44, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

42 43 44

RS 0.632.20, allegato 1B Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.12

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Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Al presente capitolo si applicano l'articolo VIII paragrafi 1, 2 e 5 del GATS45, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 3.13

Pratiche commerciali

Al presente capitolo si applica l'articolo IX del GATS46, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 3.14

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), nessuna Parte applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale47(FMI), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli dello Statuto del FMI, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del FMI.

Art. 3.15

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Al presente capitolo si applicano l'articolo XII paragrafi 1­3 del GATS48, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 3.16

Sovvenzioni

1. Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un'altra Parte può chiedere consultazioni ad hoc con l'altra Parte al riguardo. La Parte interpellata avvia tali consultazioni.

2. Le Parti riesaminano le disposizioni convenute ai sensi dell'articolo XV del GATS49 con l'intento di integrarle nel presente Accordo.

45 46 47 48 49

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.979.1 RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.17

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Eccezioni

Al presente capitolo si applicano l'articolo XIV e l'articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS50, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 3.18

Elenchi di impegni specifici

1. Ogni Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.5 (Accesso al mercato), 3.6 (Trattamento nazionale) e 3.7 (Impegni aggiuntivi).

Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano: (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato; (b) le condizioni e le qualifiche riguardanti il trattamento nazionale; (c) gli obblighi relativi agli impegni aggiuntivi di cui all'articolo 3.7 (Impegni aggiuntivi); e (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale) sono soggette all'articolo XX paragrafo 2 del GATS51.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato VIII (Elenchi di impegni specifici).

Art. 3.19

Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni.

La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 10.1 (Comitato misto) e 12.2 (Emendamenti).

Art. 3.20

Riesame

Per liberalizzare ulteriormente i reciproci scambi di servizi, le Parti riesaminano periodicamente i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni applicate alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso in seno all'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

50 51

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.21

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Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: (a) allegato VIII (Elenchi di impegni specifici); (b) allegato IX (Elenco di esenzioni alla NPF); (c) allegato X (Servizi finanziari); (d) allegato XI (Servizi di telecomunicazione); (e) allegato XII (Circolazione di persone fisiche); e (f) allegato XIII (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi).

Capitolo 4: Stabilimenti commerciali Art. 4.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle presenze commerciali in tutti i settori, fatti salvi quelli dei servizi, come disposto dall'articolo 3.1 (Portata e campo d'applicazione)52.

2. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi internazionali in materia di investimenti o imposizione fiscale dei quali uno o più Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova sono firmatari.

Art. 4.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni nazionali di una Parte, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (b) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni nazionali di una Parte e impegnata in operazioni commerciali sostanziali nel territorio di questa Parte; (c) per «persona fisica» si intende un cittadino o un residente permanente di una Parte conformemente alle sue leggi e regolamentazioni nazionali; (d) per «presenza commerciale» si intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o

52

Resta inteso che i servizi espressamente esclusi dal campo d'applicazione del capitolo 3 (Scambi di servizi) non rientrano in quello del presente capitolo.

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(ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di un'altra Parte al fine di svolgervi un'attività economica.

Art. 4.3

Trattamento nazionale

Fatti salvi l'articolo 4.4 (Riserve) e le riserve stabilite nell'allegato XIV (Elenco di riserve), ogni Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un'altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello riservato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presenze commerciali.

Art. 4.4

Riserve

1. L'articolo 4.3 (Trattamento nazionale) non si applica: (a) alle riserve elencate all'allegato XIV (Elenco di riserve); (b) agli emendamenti a una riserva di cui alla lettera (a), nella misura in cui tali emendamenti non rendono la riserva meno conforme all'articolo 4.3 (Trattamento nazionale); e (c) a ogni nuova riserva adottata da una Parte e inserita nell'allegato XIV (Elenco di riserve) che non compromette il livello generale degli impegni contratti da tale Parte mediante il presente Accordo, nella misura in cui tali riserve sono incompatibili con l'articolo 4.3 (Trattamento nazionale).

2. Nell'ambito del riesame di cui all'articolo 4.12 (Riesame), le Parti si impegnano a riesaminare almeno ogni tre anni le riserve previste dall'allegato XIV (Elenco di riserve) al fine di ridurle o eliminarle.

3. Una Parte può in qualsiasi momento, su richiesta di un'altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le proprie riserve stabilite nell'allegato XIV (Elenco di riserve) o una parte di esse mediante notifica scritta alle altre Parti.

4. Una Parte può in qualsiasi momento introdurre una nuova riserva nell'allegato XIV (Elenco di riserve) conformemente al paragrafo 1 lettera (c) mediante notifica scritta alle altre Parti. Ricevuta tale notifica scritta, le altre Parti possono richiedere consultazioni in merito alla riserva. In presenza di una tale richiesta, la Parte che ha introdotto la nuova riserva si consulta con la Parte richiedente.

Art. 4.5

Personale in posizioni chiave

1. Conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche delle altre Parti e al personale in posizioni chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche delle altre Parti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio per esercitarvi attività connesse alla presenza commerciale, comprese la fornitura di consulenza o di servizi tecnici fondamentali.

2. Conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente alle persone fisiche o giuridiche delle altre Parti e alla loro presenza commer21 / 50

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ciale di impiegare, in relazione alla presenza commerciale, il personale chiave scelto dalla persona fisica o giuridica, indipendentemente da nazionalità e cittadinanza, a condizione che tale personale sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare nel suo territorio e che l'impiego in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo che gli sono stati accordati.

3. Conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo e fornisce la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni della persona fisica cui sono stati accordati l'ingresso, il soggiorno temporaneo e il permesso di lavoro conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni sono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

Art. 4.6

Diritto di regolamentare

1. Conformemente al presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all'interesse pubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all'ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.

2. Nessuna Parte rinuncia o deroga in altro modo, né offre di rinunciare o di derogare in altro modo, a misure relative alla salute, alla sicurezza o all'ambiente al fine di incoraggiare l'insediamento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un'altra Parte o di un Paese terzo.

Art. 4.7

Trasparenza

1. Le leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di portata generale adottate da una Parte nonché gli accordi in vigore tra le Parti su questioni contemplate nel presente capitolo sono pubblicati prontamente o altrimenti resi pubblici in modo da consentire alle Parti e alle loro persone fisiche e giuridiche di prenderne conoscenza.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

Art. 4.8

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 4.9 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), le Parti non applicano restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi ad attività legate alla presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti sanciti negli articoli dello Statuto del FMI53, compreso il ricorso a provvedimenti 53

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valutari conformi agli articoli di tale Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

Art. 4.9

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Ai fini del presente capitolo si applicano l'articolo XII paragrafi 1­3 del GATS54, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 4.10

Eccezioni generali

Ai fini del presente capitolo si applica l'articolo XIV del GATS55, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 4.11

Eccezioni in materia di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applica l'articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS56, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 4.12

Riesame

Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto in relazione alla possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

Capitolo 5: Commercio elettronico Art. 5.1

Definizioni

1. Ai fini del presente capitolo si applica l'articolo 3.3 (Definizioni).

2. Ai fini del presente capitolo: (a) per «firma elettronica» si intendono dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per l'autenticazione del firmatario; (b) per «trasmissioni elettroniche» si intendono le trasmissioni di dati elettronici tramite Internet;

54 55 56

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(c) per «servizio fiduciario elettronico» si intende un servizio elettronico che consiste nella: (i) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi, (ii) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti Internet, o (iii) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi; (d) per «utente finale» si intende un utente che non mette a disposizione reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica pubblicamente accessibili; (e) per «vigilanza del mercato» si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche per garantire che beni e servizi siano conformi alle leggi e alle regolamentazioni nazionali e non mettano a rischio la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione dell'interesse pubblico; (f) per «autorità di vigilanza del mercato» si intende un'autorità incaricata di effettuare la vigilanza del mercato; (g) per «dati personali» si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; (h) per «trattamento» dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; (i)

per «documenti amministrativi commerciali» si intendono documenti, moduli o altre informazioni, anche in formato elettronico, richiesti dalla legislazione nazionale di una Parte in materia di transazioni commerciali;

(j)

per «messaggi elettronici commerciali indesiderati» si intendono i messaggi elettronici a scopo commerciale inviati senza il consenso del destinatario o nonostante il suo esplicito rifiuto.

Art. 5.2

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sul commercio per via elettronica.

2. In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e l'allegato X (Servizi finanziari), quest'ultimo prevale nella misura dell'incompatibilità.

3. Il presente capitolo non si applica ai servizi audiovisivi.

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5.3

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Disposizioni generali

Le Parti riconoscono: (a) la crescita economica e le opportunità che il commercio elettronico di beni e servizi garantisce, in particolare alle imprese e ai consumatori, nonché il suo potenziale di rafforzamento del commercio internazionale; (b) l'importanza di evitare ostacoli all'uso e allo sviluppo del commercio elettronico di beni e servizi; e (c) la necessità di creare un ambiente di fiducia e sicurezza per il commercio elettronico, in particolare: (i) proteggendo la privacy delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, (ii) tutelando la confidenzialità dei registri e conti individuali e dei segreti commerciali, (iii) adottando misure atte a prevenire e contrastare le pratiche ingannevoli e fraudolente o ad affrontare gli effetti di un inadempimento contrattuale, e (iv) adottando misure atte a contrastare i messaggi elettronici commerciali indesiderati.

Art. 5.4

Diritto di legiferare

Le Parti ribadiscono il diritto di legiferare nel settore del commercio elettronico conformemente al presente capitolo per raggiungere obiettivi politici legittimi.

Art. 5.5

Dazi doganali57

1. Nessuna Parte impone dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche.

2. Per maggiore chiarezza, il paragrafo 1 non impedisce a una Parte di imporre imposte, tasse o altri oneri interni sulle trasmissioni elettroniche, purché questi siano imposti in modo compatibile con il presente Accordo.

Art. 5.6

Autenticazione elettronica, servizi fiduciari e stipula di contratti per via elettronica

1. Nessuna Parte nega gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziali di un documento elettronico, di una firma elettronica, di un sigillo elettronico, di una validazione temporale elettronica o di dati inviati e ricevuti tramite un servizio elettronico di recapito certificato per il solo motivo della sua forma elettronica.

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Resta inteso che per «dazi doganali» si intendono i dazi all'importazione e all'esportazione.

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2. Nessuna Parte adotta o mantiene misure che: (a) vietino alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; o (b) privino le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie o amministrative che il ricorso all'autenticazione elettronica o a un servizio fiduciario elettronico in tale transazione è conforme ai requisiti legali applicabili.

3. In deroga al paragrafo 2, ogni Parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni, il metodo di autenticazione elettronica o di servizio fiduciario elettronico sia certificato da un'autorità accreditata ai sensi della propria legislazione o soddisfi determinati standard di prestazione che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni in questione.

4. Salvo nella misura prevista dalle leggi e regolamentazioni nazionali delle Parti in relazione a determinati tipi di contratti, le Parti non negano che i contratti possano essere conclusi per via elettronica.

5. Ogni Parte garantisce che le proprie leggi e regolamentazioni nazionali non privino i contratti elettronici di efficacia e validità giuridica per il solo fatto che siano stati stipulati per via elettronica.

Art. 5.7

Teleamministrazione commerciale

1. Ogni Parte pubblica in formato elettronico tutti i documenti di amministrazione commerciale.

2. Ogni Parte accetta le versioni elettroniche dei documenti di amministrazione commerciale come equivalenti legali dei documenti cartacei, salvo nel caso in cui: (a) esista un requisito legale nazionale o internazionale che preveda il contrario; o (b) accettandole ridurrebbe l'efficacia del processo di amministrazione commerciale.

Art. 5.8

Accesso aperto a Internet

Fatte salve le leggi e regolamentazioni nazionali applicabili, ogni Parte adotta o mantiene misure adeguate per garantire che gli utenti finali nel proprio territorio siano in grado di: (a) distribuire, utilizzare e accedere a servizi e applicazioni di loro scelta disponibili su Internet, fatta salva una gestione ragionevole e non discriminatoria della rete; (b) collegare a Internet dispositivi di loro scelta, purché siano conformi ai requisiti del territorio in cui vengono utilizzati e non danneggino la rete; e (c) accedere a informazioni sulle pratiche di gestione della rete del loro fornitore di accesso a Internet.

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Art. 5.9

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Fiducia dei consumatori online

1. Ogni Parte adotta o mantiene misure volte a garantire l'effettiva tutela dei consumatori che effettuano transazioni di commercio elettronico, comprese, ma non solo, misure che: (a) vietino pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli; (b) richiedano ai fornitori di beni e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali corrette, anche vietando loro di addebitare ai consumatori beni e servizi non richiesti; (c) richiedano ai fornitori di beni e servizi di fornire ai consumatori informazioni chiare ed esaustive sulla loro identità e sui loro dati di contatto58, nonché informazioni sui beni e servizi, sulla transazione e sui diritti applicabili dei consumatori; e (d) garantiscono ai consumatori l'accesso ai rimedi giuridici per far valere i propri diritti, compresi i rimedi in caso di beni o servizi pagati, ma non consegnati o non forniti come concordato.

2. Le Parti riconoscono l'importanza di conferire ai propri enti per la tutela dei consumatori o ad altri organismi competenti adeguati poteri esecutivi, nonché l'importanza di una cooperazione tra i loro enti nel far valere le rispettive leggi e regolamentazioni nazionali sulla tutela dei consumatori e sulla fiducia dei consumatori online.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere quadri politici efficaci in materia di sicurezza dei beni di consumo.

Art. 5.10

Messaggi elettronici commerciali indesiderati

1. Per proteggere efficacemente gli utenti dai messaggi elettronici commerciali indesiderati ogni Parte adotta o mantiene misure che: (a) impongano ai fornitori di messaggi elettronici commerciali indesiderati di facilitare ai destinatari la possibilità di interrompere l'invio di tali messaggi; e (b) subordinino l'invio di tali messaggi, come specificato nelle leggi e regolamentazioni nazionali di ogni Parte, al consenso dei destinatari.

2. Ogni Parte garantisce l'accesso ai rimedi giuridici contro i fornitori di messaggi elettronici commerciali indesiderati che non si conformano alle misure attuate ai sensi del paragrafo 1.

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Nel caso dei fornitori di servizi intermedi ciò comprende anche l'identità e il recapito dell'effettivo fornitore di beni e servizi.

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Art. 5.11

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Flussi transfrontalieri di dati

1. Le Parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell'economia digitale. A tal fine i flussi transfrontalieri di dati tra le Parti non sono limitati da una Parte59: (a) prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della Parte per il trattamento dei dati, anche imponendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel suo territorio; (b) esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della Parte per l'archiviazione o il trattamento; (c) vietando la conservazione o il trattamento dei dati nel territorio dell'altra Parte; o (d) subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della Parte o a obblighi di localizzazione nel territorio della Parte.

2. Tra la Norvegia e la Repubblica di Moldova nessuna disposizione del presente articolo è interpretata come un divieto per la Norvegia o la Repubblica di Moldova di adottare misure ritenute necessarie per tutelare interessi essenziali in materia di sicurezza.

3. Le Parti riesaminano l'applicazione del presente articolo in seno al Comitato misto e ne valutano il funzionamento. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 5.12

Pagamenti e fatturazioni elettronici

1. Le Parti riconoscono l'importanza fondamentale dei pagamenti elettronici nel consentire il commercio elettronico e la rapida crescita dei pagamenti elettronici. Convengono di sostenere lo sviluppo di pagamenti elettronici transfrontalieri efficienti e sicuri favorendo l'adozione e l'utilizzo di standard accettati a livello internazionale, promuovendo l'interoperabilità e l'interconnessione delle infrastrutture di pagamento e incoraggiando un'innovazione e una concorrenza proficue all'interno dell'ecosistema dei pagamenti.

2. Le Parti riconoscono l'importanza di una fatturazione elettronica che aumenti l'efficienza, l'accuratezza e l'affidabilità delle transazioni commerciali e convengono di promuovere l'adozione di sistemi interoperabili per la fatturazione elettronica.

3. Le Parti sostengono e agevolano l'adozione della fatturazione elettronica da parte delle imprese. A tal fine si adoperano per: (a) promuovere l'esistenza di un'infrastruttura di base che supporti la fatturazione elettronica; e

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Per quanto riguarda i servizi finanziari, questa disposizione si applica fintanto che le autorità di vigilanza finanziaria hanno accesso ai dati necessari per svolgere i loro compiti di vigilanza.

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(b) sensibilizzare sul tema della fatturazione elettronica e sviluppare le necessarie capacità.

Art. 5.13

Protezione dei dati personali e della privacy

1. Le Parti riconoscono che la protezione dei dati personali e della privacy è un diritto fondamentale e che l'adozione di elevati standard pertinenti contribuisce allo sviluppo del commercio digitale e della fiducia nello stesso.

2. Ogni Parte adotta o mantiene le misure di salvaguardia che ritiene opportune per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e della privacy, anche attraverso l'adozione e l'applicazione di norme per il trasferimento transfrontaliero dei dati personali. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica la protezione dei dati personali e della privacy garantita attraverso le rispettive misure di salvaguardia delle Parti.

3. Le Parti si informano reciprocamente su tutte le misure di salvaguardia che adottano o mantengono conformemente al paragrafo 2.

Art. 5.14

Trasferimento o accesso al codice sorgente

1. Nessuna Parte richiede il trasferimento del codice sorgente, o l'accesso a quest'ultimo, di un programma informatico o parti di esso di proprietà di una persona fisica o giuridica di un'altra Parte.

2. Il presente articolo 2 non si applica: (a) alle prescrizioni di una corte o di un tribunale amministrativo; (b) ai diritti di proprietà intellettuale e alla loro protezione e applicazione; (c) al diritto della concorrenza e alla sua applicazione; (d) al diritto di una Parte di adottare misure conformemente al capitolo 7 (Appalti pubblici); (e) alle prescrizioni delle autorità di vigilanza del mercato per verificare la conformità di beni e servizi ai requisiti legali; o (f) al trasferimento volontario o alla concessione volontaria dell'accesso al codice sorgente su base commerciale da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte.

Art. 5.15

Cooperazione in materia di commercio elettronico

1. Le Parti possono avviare un dialogo su questioni normative sollevate in relazione al commercio elettronico che potrebbero tra l'altro riguardare i seguenti aspetti: (a) la responsabilità dei fornitori di servizi intermediari per quanto attiene alla trasmissione e alla conservazione dei dati; (b) il trattamento dei messaggi elettronici commerciali indesiderati;

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(c) l'interoperabilità delle infrastrutture, come l'autenticazione e i pagamenti elettronici sicuri; (d) la protezione dei consumatori; e (e) qualsiasi altra questione relativa allo sviluppo del commercio elettronico.

2. Un tale dialogo può comprendere lo scambio di informazioni sulle leggi e regolamentazioni nazionali pertinenti delle Parti nonché sull'applicazione di tali leggi e regolamentazioni nazionali.

Art. 5.16

Eccezioni generali

Ai fini del presente capitolo si applicano l'articolo XX del GATT 199460 e l'articolo XIV del GATS61, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 5.17

Eccezioni in materia di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano l'articolo XXI del GATT 199462 e l'articolo XIVbis del GATS63, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 6: Protezione della proprietà intellettuale Art. 6.1

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tutelare tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria, conformemente al presente capitolo, all'allegato XV (Protezione della proprietà intellettuale) e agli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a questo obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «Accordo TRIPS»)64.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di Paesi terzi. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo commerciale contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, notificato conformemente all'articolo XXIV del GATT 199465, ne 60 61 62 63 64 65

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1C RS 0.632.20, allegato 1A.1

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informa senza indugio le altre Parti e accorda loro un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. Su richiesta di un'altra Parte, la Parte che conclude tale accordo negozia l'inserimento nel presente Accordo di disposizioni dell'accordo che garantiscono un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte, il Comitato misto riesamina il presente capitolo e l'allegato XV (Protezione della proprietà intellettuale) al fine di migliorare i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni commerciali causate dagli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 7: Appalti pubblici Art. 7.1

Portata e campo d'applicazione

1. Si applica l'Accordo dell'OMC riveduto sugli appalti pubblici del 201266 (AAP 2012), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Ai fini del presente capitolo, per «appalti disciplinati» si intendono gli appalti conformi all'articolo II dell'AAP 2012 e, in aggiunta, le concessioni di lavori come definite nell'allegato XVI (Appalti pubblici).

3. Le Parti cooperano in seno al Comitato misto allo scopo di migliorare la comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici e di conseguire un'ulteriore liberalizzazione e apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici.

Art. 7.2

Scambio di informazioni

Per facilitare la comunicazione tra le Parti in materia di appalti pubblici, l'appendice 2 dell'Allegato XVI (Appalti pubblici) elenca gli organi di contatto che, su richiesta, forniscono informazioni su leggi, regolamentazioni e pratiche nazionali delle Parti in materia di appalti pubblici.

Art. 7.3

Appalti pubblici sostenibili

1. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere appalti pubblici sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale per contribuire al corretto funzionamento della concorrenza e a una crescita economica sostenibile.

2. Ogni Parte consente agli enti appaltanti di prendere in considerazione aspetti ambientali, lavorativi e sociali durante l'intera procedura di appalto, purché non siano discriminatori né applicati in modo discriminatorio.

66

RS 0.632.231.422

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3. Ogni Parte adotta misure adeguate per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e regolamentazioni in materia ambientale, sociale e del lavoro, comprese quelle stabilite dal Capitolo 9 (Commercio e sviluppo sostenibile).

Art. 7.4

Facilitazione della partecipazione di piccole e medie imprese

1. Le Parti riconoscono l'importante contributo delle piccole e medie imprese (PMI) alla crescita economica e all'occupazione e l'importanza di facilitare la loro partecipazione agli appalti pubblici.

2. Su richiesta di un'altra Parte, ogni Parte fornisce informazioni sulle proprie misure intese a promuovere, incoraggiare e facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, se disponibili.

3. Per agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, ogni Parte, nella misura del possibile e se opportuno: (a) condivide le informazioni e le migliori pratiche relative alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; (b) mette a disposizione gratuitamente tutta la documentazione di gara; e (c) intraprende attività intese a facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.

Art. 7.5

Negoziati futuri

Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a Paesi terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, essa accetta, su richiesta di un'altra Parte, di avviare negoziati per estendere questi vantaggi a tale altra Parte su base reciproca.

Capitolo 8: Concorrenza Art. 8.1

Regole di concorrenza

1. Le seguenti pratiche aziendali sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra le Parti: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche convenute tra imprese allo scopo o con l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; e (b) l'abuso ad opera di una o più imprese di una posizione dominante in tutto il territorio di una Parte o in un'area sostanziale dello stesso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle attività di imprese pubbliche e di imprese a cui le Parti accordano diritti speciali o esclusivi, purché l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati.

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3. Il presente capitolo non pregiudica l'autonomia delle Parti di sviluppare, mantenere e applicare le proprie leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza.

4. Il presente articolo non è interpretato come un obbligo diretto per le imprese.

Art. 8.2

Cooperazione

1. Le Parti interessate cooperano e si consultano sul modo in cui gestiscono le proprie pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 8.1 paragrafo 1 (Regole di concorrenza) per porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio.

2. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle sue leggi e regolamentazioni nazionali.

Art. 8.3

Consultazioni

1. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sul commercio ai sensi dell'articolo 8.1 paragrafo 1 (Regole di concorrenza), dopo la cooperazione o le consultazioni di cui all'articolo 8.2 (Cooperazione) può chiedere che si tengano consultazioni in seno al Comitato misto.

2. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutto il supporto e le informazioni disponibili per esaminare il caso e, se opportuno, eliminare la pratica contestata.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Comitato misto esamina le informazioni ricevute per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 8.4

Composizione delle controversie

Le Parti non ricorrono al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

Capitolo 9: Commercio e sviluppo sostenibile Art. 9.1

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, nella sua versione modificata del 2022, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, nella sua versione modificata del 2022, la Dichiarazione del centenario dell'OIL del 2019 sul futuro del lavoro, il Documento finale Rio+22 «Il futuro che vogliamo» del 2012 e l'Agenda 2030 da parte dei Paesi membri dell'ONU.

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2. Le Parti promuovono uno sviluppo sostenibile che comprenda tutte e tre le dimensioni, interdipendenti e di reciproco supporto, dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente. Sottolineano i vantaggi di una cooperazione sulle questioni ambientali e occupazionali relative al commercio e agli investimenti come parte di un approccio globale agli scambi e allo sviluppo sostenibile.

3. Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali e le loro relazioni economiche preferenziali in una maniera che sia vantaggiosa per tutti e che contribuisca allo sviluppo sostenibile.

Art. 9.2

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, politiche e pratiche pertinenti, ogni Parte si impegna a garantire che le proprie leggi, politiche e pratiche prevedano e promuovano elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, compatibilmente con le norme, i principi e gli accordi a cui il presente capitolo fa riferimento. Ogni Parte si impegna a sviluppare ulteriormente i livelli di protezione previsti da tali leggi, politiche e pratiche.

2. Nell'elaborare e attuare misure concernenti le condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l'importanza delle informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.

Art. 9.3

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni e norme

1. Nessuna Parte omette di attuare efficacemente le proprie leggi, regolamentazioni e norme ambientali e del lavoro in modo da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

2. Nessuna Parte indebolisce o riduce il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme al solo fine di ottenere un vantaggio competitivo commerciale per i produttori o i prestatori di servizi che operano nel suo territorio o di incoraggiare in altro modo il commercio o gli investimenti.

3. Nessuna Parte rinuncia o deroga in altro modo, né offre di rinunciare o di derogare in altro modo, a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o dei prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 9.4

Norme e convenzioni internazionali sul lavoro

1. Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali in modo da favorire un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

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2. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'OIL di rispettare, promuovere e realizzare i principi relativi ai diritti fondamentali, come risulta dalla Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, nella sua versione modificata del 2022, vale a dire: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione; e (e) un ambiente di lavoro sicuro e sano.

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL, i relativi protocolli, le convenzioni in materia di governance e le altre convenzioni classificate dall'OIL come «aggiornate».

4. Le Parti riconoscono l'importanza degli obiettivi strategici dell'Agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso come riportati nella Dichiarazione del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, nella sua versione modificata del 2022 (Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa).

5. Le Parti si impegnano a: (a) rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro; (b) sviluppare e potenziare misure di protezione sociale e condizioni di lavoro dignitose per tutti, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, la sicurezza e la salute sul lavoro, i salari e i guadagni, gli orari di lavoro e altre condizioni lavorative; (c) promuovere il dialogo sociale e il tripartitismo; e (d) istituire e mantenere sistemi di ispezione del lavoro efficaci.

6. Ogni Parte garantisce che i procedimenti amministrativi e giudiziari siano accessibili e disponibili in modo da permettere di agire efficacemente contro ogni violazione dei diritti del lavoro di cui al presente capitolo.

7. Le Parti riaffermano, come stabilito nella Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo, e che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 9.5

Sviluppo economico inclusivo e pari opportunità per tutti

1. Le Parti riconoscono l'importanza di introdurre una prospettiva di genere nella promozione di uno sviluppo economico inclusivo e che le politiche che rispondono alle esigenze di genere sono elementi chiave per migliorare la partecipazione di tutti 35 / 50

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all'economia e al commercio internazionale al fine di conseguire una crescita economica sostenibile.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare nelle proprie leggi, politiche e pratiche gli accordi internazionali sull'uguaglianza di genere o sulla non discriminazione di cui sono firmatarie.

Art. 9.6

Accordi ambientali multilaterali e governance ambientale internazionale

1. Le Parti riconoscono il valore degli accordi multilaterali e della governance internazionale in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche commerciali e ambientali.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno per un effettivo recepimento nelle proprie leggi, politiche e pratiche degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie, nonché la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 9.1 (Contesto e obiettivi).

Art. 9.7

Gestione sostenibile delle foreste e commercio associato

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e dei relativi ecosistemi con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità risultanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste e anche dall'uso del suolo e dai cambiamenti d'uso del suolo per attività agricole e di estrazione mineraria.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti si impegnano a: (a) garantire un'efficace applicazione delle leggi e della governance nel settore forestale; (b) promuovere il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e dai relativi ecosistemi; (c) attuare misure contro il disboscamento illegale e promuovere lo sviluppo e l'uso di strumenti di verifica della legalità del legname per garantire che tra le Parti sia scambiato soltanto legname ottenuto legalmente; (d) promuovere l'applicazione efficace della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)67 con particolare riguardo alle specie di legname; e (e) cooperare su questioni riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, delle mangrovie e delle torbiere nell'ambito degli accordi bilaterali esistenti, se opportuno, e dei forum multilaterali rilevanti a cui partecipano, tra cui l'iniziativa Riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+), come sollecitato dall'Accordo di Parigi68.

67 68

RS 0.453 RS 0.814.012

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Art. 9.8

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Commercio e cambiamenti climatici

1. Le Parti riconoscono l'importanza di perseguire gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)69 e dell'Accordo di Parigi70 al fine di affrontare l'imminente minaccia del cambiamento climatico e il ruolo del commercio e degli investimenti per la realizzazione di questi obiettivi.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti si impegnano: (a) ad attuare efficacemente l'UNFCCC e l'Accordo di Parigi; (b) a promuovere il contributo del commercio e degli investimenti alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e a uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici; e (c) a cooperare, ove necessario, bilateralmente, regionalmente e nell'ambito di forum internazionali, su questioni riguardanti il cambiamento climatico attinenti al commercio.

Art. 9.9

Commercio e biodiversità

1. Le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità nonché il ruolo del commercio per la realizzazione di questi obiettivi.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti si impegnano a: (a) promuovere l'iscrizione nelle appendici della CITES71 delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione o suscettibili di diventarlo; (b) attuare misure efficaci per combattere i reati contro le specie selvatiche organizzati a livello transnazionale lungo l'intera catena del valore, anche nei confronti di Paesi terzi; (c) incrementare gli sforzi per prevenire o controllare l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive in relazione ad attività commerciali; e (d) cooperare, ove necessario, su questioni riguardanti il commercio, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, ivi comprese iniziative intese a ridurre la domanda di prodotti provenienti dal commercio illegale di specie selvatiche.

Art. 9.10

Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse marine viventi e degli ecosistemi marini nonché il ruolo del commercio per la realizzazione di questi obiettivi.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti si impegnano a:

69 70 71

RS 0.814.01 RS 0.814.012 RS 0.453

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(a) attuare politiche e misure globali, efficaci e trasparenti di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e mirano a prevenire che i prodotti INN siano immessi nei flussi commerciali; (b) promuovere l'utilizzo di linee guida e accordi internazionali pertinenti, comprese le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sui sistemi di documentazione delle catture; (c) cooperare a livello bilaterale e nei forum internazionali rilevanti per la lotta contro la pesca INN, facilitando tra l'altro lo scambio di informazioni riguardanti le attività di pesca INN; (d) conseguire gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in materia di sussidi alla pesca, anche vietando determinate forme di sovvenzioni alla pesca suscettibili di favorire le sovraccapacità e la pesca eccessiva ed eliminando le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca INN; e (e) promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile.

Art. 9.11

Commercio e sistemi agricoli e alimentari sostenibili

1. Le Parti riconoscono l'importanza dell'agricoltura e dei sistemi alimentari sostenibili e il ruolo del commercio per la realizzazione di questo obiettivo. Ribadiscono il loro impegno comune a realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti si impegnano a: (a) promuovere un'agricoltura sostenibile, comprese e le relative attività commerciali; (b) promuovere un sistema alimentare sostenibile; e (c) cooperare, se del caso, su questioni riguardanti il commercio e l'agricoltura e i sistemi alimentari sostenibili, anche attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, conducendo un dialogo sulle rispettive priorità e riferendo dei progressi compiuti nel realizzare sistemi agricoli e alimentari sostenibili.

Art. 9.12

Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti riconoscono l'importante ruolo del commercio e degli investimenti nella promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti si impegnano a: (a) promuovere e agevolare gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi quelli che rientrano in programmi di commercio ecologico, equo o etico;

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(b) promuovere lo sviluppo e l'uso di sistemi di certificazione della sostenibilità che migliorino la trasparenza e la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento; (c) far fronte alla questione degli ostacoli non tariffari al commercio di beni e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile; (d) promuovere il contributo del commercio e degli investimenti a un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse; (e) promuovere pratiche di approvvigionamento sostenibili; e (f) incoraggiare la cooperazione tra le imprese in relazione a beni, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Art. 9.13

Condotta aziendale responsabile

Le Parti si impegnano a promuovere una condotta aziendale responsabile, anche incoraggiando pratiche pertinenti come la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento da parte delle imprese. A questo proposito, le Parti riconoscono l'importanza di principi e linee guida riconosciuti a livello internazionale, come le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale, il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Art. 9.14

Cooperazione

1. Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione, sia a livello bilaterale sia nei forum internazionali a cui partecipano, sulle questioni ambientali e occupazionali di reciproco interesse relative al commercio e agli investimenti trattate nel presente capitolo.

2. Ogni Parte può, se necessario, invitare le parti sociali o altri portatori d'interesse rilevanti a proporre eventuali settori di cooperazione.

Art. 9.15

Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano gli organi di contatto ai fini del presente capitolo.

2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni con qualsiasi altra Parte su qualsiasi questione relativa al presente capitolo. Le consultazioni hanno luogo in seno al Comitato misto. Le Parti interessate si adoperano per risolvere la questione in modo reciprocamente soddisfacente e possono richiedere il parere di organizzazioni, organismi o esperti competenti.

3. Le Parti possono ricorrere agli articoli 11.2 (Buoni uffici, conciliazione o mediazione) e 11.3 (Consultazioni) del capitolo 11 (Composizione delle controversie).

4. Le Parti non ricorrono alla composizione delle controversie di cui al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

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5. Le Parti offrono ai loro portatori d'interesse la possibilità di condividere osservazioni e formulare raccomandazioni in merito all'attuazione del presente capitolo.

Art. 9.16

Gruppo di esperti

1. Se attraverso le consultazioni di cui all'articolo 11.3 (Consultazioni) le Parti interessate non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente di una questione attinente al presente capitolo, una di esse può chiedere l'istituzione di un gruppo di esperti. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, gli articoli 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e 11.5 (Procedure del tribunale arbitrale) si applicano, mutatis mutandis.

2. I membri del gruppo di esperti devono possedere competenze pertinenti, anche in materia di diritto commerciale internazionale, diritto del lavoro internazionale o diritto ambientale. Sono indipendenti, operano a titolo individuale e non prendono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo per quanto riguarda le questioni relative alla controversia, né sono collegati al governo di una Parte.

3. Il gruppo di esperti può chiedere informazioni o consulenze alle organizzazioni o agli organismi internazionali competenti. Tutte le informazioni ottenute sono sottoposte per un parere alle Parti interessate.

4. Il gruppo di esperti presenta alle Parti interessate un rapporto iniziale contenente le sue conclusioni e raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti. Le parti interessate possono sottoporre al gruppo di esperti commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Dopo aver considerato tali commenti scritti, il gruppo di esperti può modificare il rapporto iniziale ed effettuare qualsiasi ulteriore esame che ritenga opportuno. Di norma il gruppo di esperti presenta alle Parti interessate un rapporto finale entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto iniziale. Il rapporto finale è pubblicato.

5. Le Parti interessate discutono le misure appropriate per attuare il rapporto finale del gruppo di esperti. Tali misure sono comunicate alle altre Parti entro tre mesi dalla data di emissione del rapporto finale e sono monitorate dal Comitato misto.

6. Qualsiasi periodo definito ai fini del presente articolo può essere modificato di comune intesa tra le Parti interessate.

7. Se il gruppo di esperti ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo impostogli ai fini del presente articolo, ne informa per scritto le Parti interessate e a indicare il
periodo supplementare che considera necessario. Il periodo di tempo supplementare non deve superare i 30 giorni.

8. Le spese del gruppo di esperti sono sostenute in parti uguali dalle Parti interessate.

Ognuna di esse si assume le proprie spese legali e altre spese sostenute in relazione al gruppo di esperti. Quest'ultimo può decidere di ripartire i costi in modo diverso, tenendo conto delle particolari circostanze del caso.

9. Qualora sorga una questione procedurale, il gruppo di esperti può adottare una procedura appropriata, previa consultazione delle Parti interessate.

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Art. 9.17

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Riesame

Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato, nel rispetto dei processi partecipativi e delle istituzioni delle Parti. Le Parti discutono i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare i settori in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 10: Disposizioni istituzionali Art. 10.1

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Repubblica di Moldova (di seguito denominato «Comitato misto») composto da rappresentanti di ogni Parte.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia ed esamina l'attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre misure restrittive degli scambi tra le Parti; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni, può formulare raccomandazioni.

5. Il Comitato misto può: (a) esaminare e raccomandare alle Parti eventuali modifiche al presente Accordo; e (b) decidere di modificare qualsiasi allegato o appendice del presente Accordo.

6. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo.

Può prendere decisioni e formulare raccomandazioni su questioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell'AELS, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

Il comune accordo deve essere raggiunto soltanto tra queste Parti, e la decisione o raccomandazione è applicabile soltanto ad esse.

7. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in 41 / 50

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vigore il giorno in cui l'ultima Parte notifica al Depositario l'adempimento dei propri requisiti nazionali, salvo altrimenti disposto. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno notificato al Depositario l'adempimento dei propri requisiti legali nazionali, a condizione che la Repubblica di Moldova figuri tra queste Parti.

8. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma di norma una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell'AELS e dalla Repubblica di Moldova.

9. Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

10. Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali.

Capitolo 11: Composizione delle controversie Art. 11.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alla composizione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

2. Le controversie che rientrano contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo OMC72 possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice73. Il foro scelto è esclusivo.

3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell'Accordo OMC se una Parte richiede l'istituzione di un tribunale arbitrale secondo l'articolo 6 dell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie74, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata una richiesta di arbitrato secondo l'articolo 11.4 paragrafo 1 (Istituzione di un tribunale arbitrale).

4. Prima che una Parte inizi una procedura di composizione delle controversie contro un'altra Parte nell'ambito dell'Accordo OMC, tale Parte notifica questa sua intenzione a tutte le altre Parti.

Art. 11.2

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontariamente su decisione concorde delle Parti in causa. Possono iniziare e, su richiesta di 72 73 74

RS 0.632.20 Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.

RS 0.632.20, allegato 2

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una Parte in causa, terminare in qualsiasi momento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa in nessun'altra procedura.

Art. 11.3

Consultazioni

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione insorta in relazione al presente articolo.

2. Ogni Parte può richiedere per scritto consultazioni con un'altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La Parte convenuta vi risponde entro dieci giorni dal suo ricevimento. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti convenuto dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.

3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale).

4. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa in nessun'altra altra procedura.

6. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni composizione consensuale.

Art. 11.4

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 11.3 (Consultazioni) non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni, o entro 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili, dal ricevimento della domanda di consultazioni da parte della Parte convenuta, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante domanda scritta della Parte attrice alla Parte convenuta.

Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.

2. La domanda di istituzione di un tribunale arbitrale identifica la misura specifica e fornisce una breve sintesi della base legale e oggettiva su cui si fonda il reclamo.

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3. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole della Corte permanente di arbitrato del 201275 (Regole di arbitrato CPA 2012), mutatis mutandis. La data dell'istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

4. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti: «Esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'attuazione della decisione».

5. Se più di una Parte chiede l'istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se la richiesta riguarda più di una Parte convenuta, è istituito, se possibile, un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.

6. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

7. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione di vantaggi) è composto dagli stessi giudici che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per l'arbitro originario.

Art. 11.5

Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale arbitrale sono rette dalle Regole di arbitrato CPA 201276, mutatis mutandis.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

3. La lingua usata nelle procedure è l'inglese. Le udienze del tribunale arbitrale si tengono all'Aia, nei Paesi Bassi, e sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa.

4. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

75 76

RS 0.193.212 RS 0.193.212

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5. Tutti i documenti e le informazioni che una Parte presenta al tribunale arbitrale sono nel contempo trasmessi da tale Parte all'altra Parte in causa. Una comunicazione, una richiesta, un avviso o un altro documento in forma scritta è considerato ricevuto se è stato consegnato al destinatario attraverso i canali diplomatici.

6. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Qualsiasi membro può esprimere pareri distinti su questioni non unanimemente condivise. Il tribunale arbitrale non rivela quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

Art. 11.6

Rapporti del tribunale arbitrale

1. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue conclusioni e decisioni. Una Parte in causa può sottoporre per scritto al tribunale arbitrale commenti relativi al rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data del suo ricevimento. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto iniziale.

2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione di vantaggi), è comunicato alle Parti. I rapporti sono resi pubblici, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.

3. Qualsiasi decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 11.7

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l'operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l'autorità dello stesso di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.

2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della presentazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo sulla stessa questione.

3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo informando congiuntamente per scritto il presidente del tribunale.

4. In qualsiasi fase della procedura che precede la presentazione del rapporto finale il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

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Art. 11.8

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Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale

1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del rapporto finale.

Nell'impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

2. La Parte convenuta notifica all'altra Parte in causa la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata di come tale misura sia conforme alla decisione, consentendo all'altra Parte di valutare la misura.

3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell'articolo 11.9 (Compensazione e sospensione di vantaggi). Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 11.9

Compensazione e sospensione di vantaggi

1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all'articolo 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi alla decisione del rapporto finale, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finalizzate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se tali consultazioni sono state richieste, ma non è raggiunta un'intesa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere la concessione di determinati vantaggi garantiti dal presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale.

2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere vantaggi in altri settori.

3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

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4. La compensazione e la sospensione di vantaggi sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice soltanto fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure attuative adottate dopo la sospensione di vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione di vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 11.10

Termini

1. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una di esse, dal tribunale arbitrale.

2. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, ne informa per scritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo di tempo supplementare non deve superare i 30 giorni.

Art. 11.11

Spese

Ogni Parte si assume le proprie spese legali e altre spese sostenute in relazione all'arbitrato. Le spese del tribunale arbitrale sono sostenute in parti uguali dalle Parti in causa. Il tribunale arbitrale può decidere di ripartire i costi in modo diverso, tenendo conto delle particolari circostanze del caso.

Capitolo 12: Disposizioni finali Art. 12.1

Allegati e appendici

Gli allegati del presente Accordo, incluse le relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo77.

Art. 12.2

Emendamenti

1. Ogni Parte può sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamento del presente Accordo.

77

Il contenuto dei presenti allegati e appendici è pubblicato nel FF soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2024/536 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

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2. Salvo altrimenti disposto dall'Articolo 10.1 (Comitato misto), gli emendamenti al presente Accordo sono soggetti a ratifica, accettazione o approvazione.

3. Salvo altrimenti convenuto, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e la Repubblica della Moldova hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell'AELS e la Repubblica di Moldova hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.

4. Gli emendamenti relativi a questioni concernenti soltanto uno o più Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova sono convenuti tra le Parti interessate.

5. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

6. Una Parte può applicare un emendamento provvisoriamente, fatti salvi i suoi requisiti legali nazionali. L'applicazione provvisoria di emendamenti è notificata al Depositario.

Art. 12.3

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diviene membro all'AELS può aderire al presente Accordo a condizioni e secondo modalità convenute dalle Parti e dallo Stato aderente.

2. Per lo Stato aderente il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l'ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.

Art. 12.4

Ritiro ed estinzione

1. Ogni Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. Se la Repubblica di Moldova si ritira, il presente Accordo si estingue quando il ritiro diventa effettivo.

3. Qualsiasi Stato dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio78 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Art. 12.5

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

78

RS 0.632.31

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2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e la Repubblica di Moldova hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell'AELS e la Repubblica di Moldova hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento.

4. Conformemente ai propri requisiti legali nazionali, ogni Parte può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L'applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.

Art. 12.6

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Schaan, Liechtenstein, il 27 giugno 2023 in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Depositario, il quale ne trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

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