FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata č quella determinante

Decreto federale concernente crediti d'impegno nel settore ambientale per il periodo 2025­2028

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 16a capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla sistemazione dei corsi d'acqua; visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; visto l'articolo 41 capoverso 1della legge federale del 4 ottobre 19915 sulle foreste; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20246, decreta:

Art. 1 Per finanziare compiti nel settore ambientale negli anni 2025­2028 sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: 1

Mio. fr.

1 2 3 4 5 6

a.

Animali selvatici e caccia

32

b.

Foresta

451

c.

Protezione contro i pericoli naturali

153

d.

Natura e paesaggio

384

e.

Protezione contro le piene

481

f.

Rivitalizzazione

146

RS 101 RS 451 RS 721.100 RS 814.20 RS 921.0 FF 2024 527

2024-0495

FF 2024 528

Crediti d'impegno nel settore ambientale per il periodo 2025­2028. DF

FF 2024 528

g.

Protezione contro l'inquinamento fonico

102

h.

Impianti di depurazione delle acque di scarico

450

i.

Risanamento dei deflussi residuali

8

L'Ufficio federale dell'ambiente č autorizzato a ripartire i fondi dei crediti d'impegno di cui al capoverso 1 a favore di accordi di programma e singoli progetti.

2

Art. 2 L'importo dei crediti d'impegno si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2023, pari a 106,2 punti (dicembre 2020: 100 punti), e sulle seguenti stime del rincaro: ­

2025: +1,2 per cento;

­

2026: +1,0 per cento;

­

2027: +1,0 per cento;

­

2028: +1,0 per cento.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

2/2