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Decreto federale concernente crediti d'impegno nel settore ambientale per il periodo 20252028
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 16a capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla sistemazione dei corsi d'acqua; visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; visto l'articolo 41 capoverso 1della legge federale del 4 ottobre 19915 sulle foreste; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20246, decreta:
Art. 1 Per finanziare compiti nel settore ambientale negli anni 20252028 sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: 1
Mio. fr.
1 2 3 4 5 6
a.
Animali selvatici e caccia
32
b.
Foresta
451
c.
Protezione contro i pericoli naturali
153
d.
Natura e paesaggio
384
e.
Protezione contro le piene
481
f.
Rivitalizzazione
146
RS 101 RS 451 RS 721.100 RS 814.20 RS 921.0 FF 2024 527
2024-0495
FF 2024 528
Crediti d'impegno nel settore ambientale per il periodo 20252028. DF
FF 2024 528
g.
Protezione contro l'inquinamento fonico
102
h.
Impianti di depurazione delle acque di scarico
450
i.
Risanamento dei deflussi residuali
8
L'Ufficio federale dell'ambiente č autorizzato a ripartire i fondi dei crediti d'impegno di cui al capoverso 1 a favore di accordi di programma e singoli progetti.
2
Art. 2 L'importo dei crediti d'impegno si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2023, pari a 106,2 punti (dicembre 2020: 100 punti), e sulle seguenti stime del rincaro:
2025: +1,2 per cento;
2026: +1,0 per cento;
2027: +1,0 per cento;
2028: +1,0 per cento.
Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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