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Termine di referendum: 4 luglio 2024

Legge federale sulle abitazioni secondarie (Legge sulle abitazioni secondarie, LASec) Modifica del 15 marzo 2024 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 20231; visto il parere del Consiglio federale del 16 agosto 20232, decreta: I La legge del 20 marzo 20153 sulle abitazioni secondarie è modificata come segue: Art. 11 cpv. 2, 3 e 4 Queste abitazioni possono essere rinnovate, trasformate nonché demolite e ricostruite senza limitazione d'uso secondo l'articolo 7 capoverso 1. All'interno delle zone edificabili la superficie utile principale può essere ampliata al massimo del 30 per cento della superficie utile principale che esisteva l'11 marzo 2012. Entro questi limiti è possibile realizzare abitazioni ed edifici supplementari.

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L'ampliamento di un'abitazione esistente che supera i limiti previsti al capoverso 2 secondo periodo è ammesso se l'abitazione è dichiarata come abitazione primaria secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a o come abitazione sfruttata a scopi turistici secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, e se sono soddisfatte le condizioni per la relativa autorizzazione. Nelle autorizzazioni edilizie, l'autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d'uso e, immediatamente dopo che l'autorizzazione edilizia è passata in giudicato, incarica l'ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d'uso riguardante il fondo in questione.

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FF 2023 1480 FF 2023 2025 RS 702

2024-0707

FF 2024 681

Legge sulle abitazioni secondarie

FF 2024 681

Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. Al di fuori delle zone edificabili l'ammissibilità delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 marzo 2024

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 26 marzo 2024 Termine di referendum: 4 luglio 2024

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