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Foglio Federale Berna, 27 gennaio 1975

Anno LVIII

Volume I

N° 3 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 37 (semestrale fr. 22, estero fr. 53) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale) 6500 Bellinzona Telefono 092/25 1« 71 - 25 '1.8 72 -- Ccp 65-690

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente gli Atti firmati al XVII Congresso postale universale di Losanna (Del 20 novembre 1974)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, ci pregiamo sottoporvi con il presente messaggio un disegno di decreto federale concernente gli Atti adottati dal XVII Congresso postale universale.

1 Cenni generali 11 13 febbraio 1974, il Consiglio federale ha deciso di farsi rappresentare al XVII Congresso dell'Unione postale universale, che si è tenuto a Losanna dal 22 maggio al 4 luglio 1974. La delegazione svizzera era autorizzata a firmare gli Atti finali, con riserva di ratificazione. Questi Atti sono i seguenti: -- Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale; -- Regolamento generale; -- Convenzione postale universale; -- Sette Accordi concernenti diversi servizi postali.

Prima di essere ratificati dal Consiglio federale, i nuovi Atti devono essere approvati dalle Camere, conformemente all'articolo 85 cifra 5 della Costituzione.

Dopo una breve introduzione, il messaggio cita le decisioni più importanti prese dal Congresso di Losanna. Al capitolo 3 sono elencate le principali modificazioni apportate agli Atti dell'UPU. L'applicazione dei nuovi Atti non cagionerà spese suppletive alla Confederazione.

1974 -- 756 Foglio federale 1975. Voi. I

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II disegno di decreto federale prevede inoltre che il Consiglio federale fissa, come finora, le tasse del servizio postale internazionale entro i limiti stabiliti negli Atti dell'UPU.

2 Parte generale 21 Introduzione Conformemente alla decisione presa dal Congresso- di Tokyo nel 1969, spettava alla Svizzera organizzare il Congresso del 1974 dell'Unione postale universale, la quale commemorava quest'anno il centenario di fondazione.

Il XVII Congresso dell'UPU si è tenuto a Losanna dal 22 maggio al 4 luglio. Dei 151 Stati membri che contava l'Unione postale universale all'apertura del Congresso, 141 si fecero rappresentare. Dieci nuovi membri erano stati ammessi dalla fine del Congresso precedente. L'organizzazione delle Nazioni Unite, parecchie istituzioni specializzate e la maggior parte delle Unioni ristrette, in particolare la Conferenza europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT) erano rappresentate da osservatori, conformemente alla Costituzione dell'Unione postale universale.

Nella sua qualità di Paese ospitante, la Svizzera è stata invitata ad assumere la presidenza del Congresso, che venne affidata al signor Dott. Markus Redli, presidente della Direzione generale delle PTT. Il signor Fritz Bourquin, direttore generale delle PTT e capo del dicastero della posta, assunse la 'direzione della delegazione svizzera, la quale era composta di funzionari della direzione generale delle PTT e di due rappresentanti del Dipartimento politico federale.

Per esaminare le circa 900 proposte presentate dagli Stati membri, il Congresso ha istituito 10 commissioni; alcune questioni di portata generale sono invece state 'trattate in seduta plenaria.

Una sola modificazione è stata apportata alla Costituzione, Atto fondamentale e permanente dell'Unione postale universale. Essa è stata l'oggetto di un protocollo addizionale contenente parimenti le disposizioni transitorie. Gli altri Atti dell'Unione sono stati parzialmente riveduti e approvati di nuovo nel loro insieme. Sono: -- il Regolamento generale, vincolante per tutti gli Stati membri, che contiene le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione; -- la Convenzione postale universale, pure vincolante per tutti gli Stati membri, che comprende le prescrizioni d'ordine generale applicabili ai servizi postali e alla posta-lettere;

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-- otto Accordi facoltativi concernenti i diversi servizi postali, eccetto la posta-lettere, vale a dire: a. l'Accordo concernente le lettere con valore dichiarato; b. l'Accordo concernente i pacchi postali; e. l'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio; d. l'Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali; e. l'Accordo concernente gli invii contro rimborso; /. l'Accordo concernente le riscossioni; g. l'Accordo concernente il servizio internazionale del risparmio; h. L'Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici.

Altri miglioramenti relativi soprattutto all'esecuzione del servizio sono stati apportati ai -regolamenti d'esecuzione che accompagnano la Convenzione e gli Accordi. Giusta l'articolo 22 paragrafo 5 della Costituzione dell' Unione postale universale, questi regolamenti d'esecuzione vengono conchiusi dalle Amministrazioni postali. Essi non sono quindi soggetti all'approvazione dell'Assemblea federale.

La delegazione elvetica ha firmato tutti i nuovi Atti, ad eccezione dell'Accordo concernente il servizio internazionale del risparmio (prescrizioni che regolano i conti di risparmio degli utenti presso la posta), al quale la Svizzera non può aderire perché non ha la cassa di risparmio postale.

Questi testi entreranno in vigore il 1° gennaio 1976. Nel frattempo dovrebbero essere ratificati conformemente alla legislazione di ogni Stato membro.

La Svizzera si è sempre sforzata di ratificarli prima della loro- entrata in vigore.

22 Decisioni di portata generale Come in occasione dei due Congressi precedenti, i primi giorni furono consacrati all'esame di problemi di carattere politico. Questa volta tuttavia i dibattiti si sono svolti in uno spirito di buona volontà e di reciproca comprensione. Il mutamento di regime intervenuto in Portogallo, pochi giorni prima dell'apertura del Congresso, è stato a questo merito d'importanza capitale. Così, in seguito a una dichiarazione solenne del delegato del Portogallo sulla nuova politica del suo governo, i progetti di risoluzione che condannavano il Portogallo furono lasciati in sospeso. Inoltre, il Congresso ha deciso di rispondere favorevolmente alle domande d'ammissione come Stati membri della Repubblica di Guinea Bissau e della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Queste domande erano state
deposte precedentemente, presso il governo svizzero e il Dipartimento politico federale le aveva sottoposte a una procédural di consultazione conformemente alla Costituzione dell'UPU. Infine, alla stessa stregua di altre organizzazioni internazionali, il Congresso ha accordato lo statuto d'osservatore all'Organiz-

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zazione dell'Unità Africana (OUA), ai movimenti di liberazione riconosciuti dall'OUA e alla Lega Araba. D'altra parte, esso ha pronunciato nuovamente l'espulsione dell'Africa del Sud dal XVIÏ Congresso e dagli altri Congressi dell'UPU. Questo Paese, che aveva d'altronde rinunciato a farsi rappresentare, rimane tuttavia membro dell'Unione e continua a pagare le quote.

L'Unione postale universale conserva il francese come sola lingua ufficiale. Il Congresso ha tuttavia allentato il sistema linguistico mettendo a carico dell'Unione le spese di pubblicazione dei documenti non solo in lingua francese come finora, ma anche nelle lingue inglese, araba e spagnola.

Attualmente, le spese di pubblicazione nelle lingue diverse dal francese sono sopportate dagli Stati interessati.

Per la loro partecipazione alle spese dell'Unione, gli Stati membri erano raggruppati in 7 classi di contribuzione che andavano da 1 a 25 unità. Ogni nuovo membro poteva scegliere la classe di contribuzione al momento della sua entrata nell'UPU. In seguito, ogni cambiamento di classe doveva essere approvato dal Congresso. È stato deciso d'introdurre il sistema della libera scelta della classe di contribuzione e di istituire una nuova classe di 50 unità.

Gli Stati membri sono stati invitati a rivedere il loro contributo in funzione delle decisioni prese. Questo nuovo sistema ha lo scopo di assicurare una ripartizione degli oneri meglio corrispondente alle possibilità finanziarie di ogni Stato membro.

Al fine di evitare in avvenire le difficoltà risultanti dalla parità che lega il franco svizzero, moneta di conteggio, e il franco oro, il Congresso ha deciso di fissare l'importo massimo delle spese in franchi svizzeri e non più in franchi oro. In seguito alla tendenza inflazionistica generale, ha ammesso un aumento del 5 per cento l'anno, a partire dal 1976, delle spese, escluse quelle relative al personale. Il massimo delle spese è fissato tra 11 720900 franchi svizzeri per il 1976 e 14883900 franchi svizzeri per M 1980, tenuto conto dell'incidenza finanziaria delle decisioni prese dal Congresso.

Dando seguito a un suggerimento del governo svizzero nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Ufficio internazionale, il Congresso ha adottato il principio di trasferire la competenza d'approvare il conto di previsione dell'Unione
postale universale dall'autorità di vigilanza al Consiglio esecutivo. Esso ha pure espresso ufficialmente al governo della Confederazione Svizzera la sua riconoscenza per l'aiuto generoso che da all' Unione fornendo gli anticipi necessari e assumendo il controllo dei conti dell'Ufficio internazionale. Ha inoltre espresso la speranza che questa collaborazione potrà essere mantenuta anche in avvenire.

Finora, il direttore generale dell'Ufficio internazionale era eletto dal Consiglio esecutivo su proposta del governo svizzero. Il vicedirettore gene-

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raie era nominato dal direttore generale, ma la nomina doveva essere approvata dal Consiglio esecutivo.

Il Congresso ha deciso, con effetto immediato, di eleggere esso stesso i due più alti funzionari dell'Ufficio internazionale. Ritirandosi i titolari attuali, signori A.H. Ridge (Gran Bretagna) e Z. Caha (Cecoslovacchia) alla fine del 1974, il Congresso ha eletto, per il periodo che va dal 1° gennaio 1975 al 1° gennaio dell'anno che segue il prossimo Congresso, -- il signor M.I. Sobhi, Egitto, quale direttore generale, e -- il signor T. Scott, Gran Bretagna, quale vicedirettore generale.

Il Consiglio esecutivo (CE), che è l'organo permanente incaricato di assicurare la continuità dei lavori dell'Unione tra due Congressi, ha visto il numero dei suoi membri portato da 31 a 40. I nove seggi nuovi sono stati attribuiti all'America (2), all'Europa orientale (1), all'Europa occidentale (1), all'Asia (2) e all'Africa (2); un seggio è d'ora innanzi riservato allo Stato che ospita il Congresso, il quale assume inoltre la presidenza del Consiglio esecutivo. È quindi la Svizzera che esercita ora questa funzione fino- al prossimo Congresso.

Il numero dei membri del Consiglio consultivo degli studi postali (CCEP), organo permanente incaricato di effettuare studi e di emettere pareri su questioni tecniche, economiche e dell'esercizio, è stato portato da 30 a 35. Questo aumento permette ai Paesi in via di sviluppo di essere meglio rappresentati. In occasione dell'elezione dei membri del CCEP, la Svizzera: ha ottenuto il maggior numero di suffragi. La presidenza di quest' organo è stata conferita di nuovo al Belgio.

Il Congresso ha prestato un'attenzione tutta particolare ai problemi relativi alla cooperazione tecnica. L'accento è stato messo sull'insegnamento, con la creazione nelle regioni in via di sviluppo di mezzi di formazione postale fino al livello dei quadri superiori, e sul finanziamento delle attività della cooperazione tecnica in materia postale.

Le principali! decisioni prese dal Congresso concernono: -- i principi d'azione dell'UPU in materia d'assistenza tecnica; -- una maggior partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alla preparazione e all'esecuzione dei programmi d'assistenza tecnica; -- il reclutamento di esperti UPU; -- Ja messa in cantiere di un programma d'azione speciale in favore
delle amministrazioni postali dei Paesi meno progrediti; -- l'organizzazione di un insegnamento postale per corrispondenza; -- il finanziamento delle attività d'assistenza tecnica dell'UPU.

Infine, il Congresso ha accolto la richiesta del Brasile di tenere le sue prossime assise in questo Paese nel 1979.

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3 Parte speciale Principali modificazioni apportate agli Atti dell'UPU 30 Protocollo addizionale alla Costituzione dell'UPU Come è stato menzionato alla cifra 21 qui sopra, il protocollo addizionale adottato dal Congresso di Losanna contiene la modificazione apportata alla Costituzione e le disposizioni transitorie.

Articolo I (art. 21 della Costituzione): spese dell'Unione. Contributo degli Stati membri II paragrafo 3 fissa il principio della libera scelta della classe di contribuzione nella quale ogni Stato membro intende essere classificato.

Articolo II II Congresso ha deciso che il principio della libera scelta della classe di contribuzione doveva essere applicabile immediatamente, cioè prima della data d'entrata in vigore dei nuovi Atti.

31 Regolamento generale Articolo 102: Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio esecutivo Oltre all'aumento del numero dei membri del Consiglio esecutivo, 1' articolo 102 instaura il principio secondo cui la presidenza del Consiglio esecutivo spetta di diritto allo Stato che ospita il Congresso.

Articolo 104: Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio consultivo degli studi postali I membri del Consiglio consultivo degli studi postali, il numero dei quali è portato a 35, sono eletti per principio sulla base di una ripartizione geografica la più larga possibile. Il rappresentante di ognuno degli Stati meno sviluppati economicamente, segnalati dall'ONU, ha diritto d'ora innanzi alla rifusione delle spese di viaggio.

Articolo 107: Lingue utilizzate per la pubblicazione di documenti, per le deliberazioni e per la corrispondenza di servizio Le lingue inglese, araba e spagnola sono introdotte come lingue utilizzate per 'la pubblicazione dei documenti; le relative spese sono a carico dell'insieme dell'UPU.

Articolo 108: Direttore generale e vicediretore generale dell'Ufficio internazionale

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II direttore generale e il vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale sono d'ora innanzi eletti dal Congresso per una durata di cinque anni.

Il 'loro mandato è rinnovabile una sola volta. L'articolo 108 fissa pure la procedura applicabile in caso di vacanza.

Inoltre, la competenza d'approvare il bilancio di previsione dell'UPU è trasferita dall'autorità di sorveglianza al Consiglio esecutivo.

Articolo 122: Determinazione e pagamento delle spese delTUPU L'importo massimo delle spese è fissato1 in franchi svizzeri e non più in franchi oro. Esso è determinato in funzione delle decisioni prese dal Congresso.

Articolo 123: Classe di contribuzione Prevede una nuova classe di 50 unità; regola inoltre la procedura applicabile per il cambiamento della classe di contribuzione.

32 Convenzione postale universale Articolo 3: Transito territoriale senza partecipazione dei servizi dello Stato attraversato Gli Stati possono ammettere che il corriere postale estero sia trasportato attraverso il loro territorio senza la partecipazione del loro servizio. Il corriere così avviato non è soggetto alle spese di transito (art. 52).

Articolo 19: Tasse e condizioni generali Le tasse di base delle lettere, dei pacchetti e delle stampe della prima graduazione di peso sono state maggiorate del 66,6 per cento. Le tasse delle stampe di un peso superiore a 20 g sono state aumentate del 100 per cento e più. Le tasse di base così fissate possono essere maggiorate del 70 per cento o ridotte del 50 per cento al massimo dalle amministrazioni. D'altra 'parte, gli Stati che applicano alle cartoline postali le stesse tasse delle lettere nel loro servizio interno, possono agire alla stessa stregua nel servizio intemazionale. Essi possono inoltre applicare alle stampe un. aumento superiore a quello che è applicato alle lettere.

Articolo 21: Tasse speciali L'importo massimo della maggior parte delle tasse speciali è maggiorato per tener conto dell'aumento dei prezzi di costo.

Inoltre, il calcolo della tassa da riscuotere in caso di affrancazione mancante o insufficiente è modificato. Questa tassa non è più uguale all' importo doppio, bensì a quello semplice dell'affrancazione mancante, cui è

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aggiunta una tassa di trattamento di 60 centesimi oro al massimo oppure la tassa prevista dalla legislazione interna.

Articolo 52: Spese di transito Le aliquote di rimunerazione per le spese di transito territoriale della posta-lettere (rimunerazione per il trasporto del corriere estero attraverso il territorio degli Stati membri dell'UPU) sono aumentati dal 45,5 al 72,9 per cento secondo le distanze. Per le spese di transito marittimo, l'aumento va fino al 33,3 per cento.

Articolo 53: Spese terminali Finora, solo il corriere trasportato per via di superficie poteva essere sottoposto alle spese terminali (indennità versate a ogni amministrazione il cui volume del corriere internazionale d'arrivo è superiore a quello di partenza).

Questa possibilità è estesa al corriere trasportato per la via aerea. Così, tutti gli invii della posta-lettere possono essere soggetti a spese terminali.

L'aliquota di rimunerazione di queste spese è portata da 50 centesimi oro a franchi oro 1,50 per ogni chilogrammo.

Articolo 71: Aliquote di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai dispacci chiusi Mette conto di rilevare che le aliquote di base (valori che gli Stati membri dell'UPU devono applicare per calcolare le loro rimunerazioni) applicabili al trasporto aereo del corriere sono mantenute al loro livello attuale.

33 Accordo concernente le lettere con valore dichiarato La categoria delle scatole con valore dichiarato è soppressa. Gli invii di questo genere sono ammessi in quella delle lettere con valore dichiarato.

Le tasse sono aumentate per meglio tener conto dei costi cagionati dalle misure speciali prese per garantire la sicurezza delle lettere con valore dichiarato.

34 Accordo concernente i pacchi postali La categoria dei pacchi urgenti è soppressa, perché quest'ultimi hanno perduto la loro ragione d'essere in seguito allo sviluppo del trasporto aereo.

Articolo 14: Tariffe L'aliquota massima della maggior parte delle tasse supplementari viene maggiorata per tener conto dell'aumento dei prezzi di costo.

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Articolo 39: Principio e estensione della responsabilità delle amministrazioni postali Le indennità versate agli utenti in caso di perdita, di manomissione o di avaria di pacchi fino a 5 kg sono portate uniformemente a 40 franchi oro. L'unità di conto nelle relazioni postali internazionali è il franco oro che corrisponde attualmente a fr. 1,33425. Finora era previsto un importo di 15 franchi oro per i pacchi fino a 1 kg e 25 franchi oro per quelli fino a 3 kg.

A rticolo 46: Quota parte territoriale di partenza e di arrivo Le quote parti territoriali di partenza e di arrivo (parti della tassa postale che spetta alle amministrazioni speditrici e di destinazione) per i pacchi postali sono aumentati nel modo seguente: fino a 1 kg aumento del 100% oltre 1 kg fino a 3 kg aumento del 92% oltre 3 kg fino a 5 kg aumento del 77% oltre 5 kg fino a 10 kg aumento del 21% oltre 10 kg fino a 15 kg nessun aumento oltre 15 kg fino a 20 kg aumento dell'I,5 % Articolo 47: Quota parte territoriale di transito Le quote parti territoriali di transito dei pacchi postali (parte della tassa postale che spettai a ogni Stato di transito per il suo contributo al trasporto dei pacchi per via di terra) sono aumentate dallo O all'86 per cento secondo' la distanza e il peso.

Articolo 49: Quota parte marittima Le quote parti marittime dei pacchi postali (quota parte spettante ali' amministrazione d'imbarco a titolo di rimunerazione per il trasporto de', pacchi per mezzo di navi) sono aumentate dal 20 al 30 per cento circa.

Protocollo finde Un centinaio di Stati si sono riservati il diritto, mediante un'osservazione nel protocollo finale, di aumentare le loro quote parti d'arrivo' e di transito oltre le aliquote massime fissate nell'Accordo.

35 Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio Articolo 4: Importo massimo d'emissione L'importo massimo di un vaglia postale è portato da 2000 a 3000 franchi oro.

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Articolo 6: Tasse D'ora innanzi, l'amministrazione d'emissione stabilisce liberamente la tassa da riscuotere all'atto dell'emissione.

Articolo 28: Assegnazione delle tasse II modo di calcolo della quota parte della tassa spettante all'amministrazione pagatrice è modificato. Ne risulterà per la Svizzera una diminuzione delle tasse dei vaglia di un importo elevato.

36 Accordo concernente il servìzio dei conti correnti postali II Congresso ha adottato un nuovo accordo concernente il servizio dei conti correnti postali, che sostituisce l'attuale accordo concernente le girate postali. Le caratteristiche essenziali del nuovo accordo sono> le seguenti: a. L'istituzione di conti correnti di collegamento che permettono la soppressione dei conti periodici delle girate postali e 'la semplificazione delle condizioni di liquidazione delle girate respinte (conto corrente postale aperto al nome di un'amministrazione presso un'amministrazione estera per liquidare i debiti e i crediti reciproci risultanti dagli scambi effettuati nell'ambito del servizio dei conti correnti postali).

b. L'introduzione di chèques d'assegnazione (assegno postale con mandato . di pagamento a un destinatario all'estero).

e. L'istituzione di assegni di pagamento garantiti, cioè 'il rilascio di divise ai viaggiatori a debito del loro conto corrente postale.

37 Accordo concernente gli invii contro rimborso Articolo 2: Invii ammessi Gli invii della posta-lettere non raccomandati possono parimenti essere spediti contro rimborso a condizione che l'importo non sia superiore a 50 franchi oro. Attualmente solo gli invii raccomandati possono essere spediti contro rimborso.

Articolo 7: Tasse Come per i vaglia, l'amministrazione speditrice stabilisce ora liberamente la tassa da riscuotere al momento dell'impostazione. Il modo di calcolo della quota parte della tassa spettante all'amministrazione che procede all'incasso è parimenti modificata.

59 38 Accordo concernente le riscossioni L'accordo concernente le riscossioni non subisce modificazioni. La Svizzera non ha d'altra parte l'intenzione di ripristinare questo servizio.

39 Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici L'accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici non ha subito modificazioni.

4 Conseguenze finanziarie e sul personale L'applicazione dei nuovi atti non occasionerà spese suppletive alla Confederazione; parimenti non cagionerà un aumento dell'effettivo del personale.

Siccome le poste sono di dominio federale (Cost. art. 36), l'esecuzione del decreto .allegato non causerà nessun onere nuovo ai Cantoni e ai Comuni. Spetterà al Consiglio federale fissare 'le tasse postali del servizio internazionale entro i limiti definiti dagli Atti.

Il nuovo sistema finanziario dell'UPU (v. cifra 22 del messaggio) non modifica che 'in minima parte i costi a carico della Svizzera. Quest'ultima rimane nella classe di contribuzione di 15 unità. La partecipazione della Svizzera è stata per il 1972 di 116 655 franchi e, per il 1973, di 128 100 franchi. Secondo le previsioni dell'Ufficio internazionale dell'UPU, essa sarà per il 1974, di 155 295 franchi, e, per il 1975 cioè sotto il nuovo regime finanziario, di 166 245 franchi.

5 Costituzionalità L'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero.

La Costituzione e il Regolamento generale dell'Unione postale universale, la Convenzione postale universale e i diversi Accordi sono conchiusi per una durata indeterminata. Possono tuttavia essere denunciati in ogni momento, mediante preavviso di un anno (art. 12 e 28 della Costituzione dell'UPU). Il decreto federale concernente la loro approvazione non è perciò sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 numero 4 della Costituzione federale.

Diverse migliorie riguardanti soprattutto l'esecuzione del servizio sono state apportate ai regolamenti che accompagnano la Convenzione e gli Ac-

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cordi. Giusta l'articolo 22 numero 5 della Costituzione dell'UPU, tali regolamenti sono conchiusi dalle Amministrazioni postali. Essi non sono quindi soggetti all'approvazione dell'Assemblea federale.

6 Proposta Visto quanto precede, vi proponiamo di approvare il disegno di decreto allegato.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 novembre 1974 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Brugger

II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale concernente gli Atti conchiusi al XVII Congresso postale universale di Losanna L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 19741;, decreta: Art. l

Sono approvati i seguenti accordi internazionali, firmati il 5 luglio 1974 in occasione del Congresso postale universale di Losanna, e il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli: 1. il secondo Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale; 2. il Regolamento generale dell'Unione postale universale, con il relativo Protocollo finale; 3. la Convenzione postale universale, con il relativo Protocollo finale; 4. l'Accordo concernente le lettere con valore dichiarato, con il relativo Protocollo finale; 5. l'Accordo concernente i pacchi postali, con il relativo Protocollo finale; 6. l'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio; 7. l'Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali; 8. l'Accordo concernente gli invii contro rimborso; 9. l'Accordo concernente le riscossioni; 10. l'Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici.

Art. 2 II Consiglio federale fissa le tasse previste dagli accordi sopra menzionati, nei limiti ivi indicati.

Art. 3 II presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

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Secondo Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale I Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione postale universale, riuniti in Congresso a Losanna, visto l'articolo 30 paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratificazione, le modificazioni seguenti alla citata Costituzione.

Articolo I (Art. 21 modificato) Spese dell'Unione. Contributi degli Stati membri 1. Ogni Congresso stabilisce l'importo massimo che possono raggiungere: a) annualmente le spese dell'Unione; b) le spese relative alla riunione del prossimo Congresso.

2. L'importo massimo delle spese previsto al paragrafo 1 può essere superato se le circostanze lo esigono, purché siano osservate le relative disposizioni del Regolamento generale.

3. Le spese dell'Unione, ivi comprese eventualmente quelle giusta il paragrafo 2, sono sopportate in comune dagli Stati membri dell'Unione. A tale effetto, ogni Stato membro sceglie la classe di contribuzione nella quale intende essere classificata. Le classi di contribuzione sono fissate nel Regolamento generale.

4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione in virtù dell'articolo 11, il Governo della Confederazione Svizzera determina, di comune accordo con il Governo dello Stato interessato, la classe di contribuzione alla quale questo deve essere assegnato ai fini della ripartizione delle spese dell'Unione.

Articolo U Scelta della classe di contribuzione L'articolo I paragrafo 3 è applicabile prima della messa in vigore del presente Protocollo addizionale.

63 Articolo III Adesione al protocollo addizionale e agli altri Atti dell'Unione 1. Gli Stati membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi in ogni momento.

2. Gli Stati membri partecipi, ma non ancora firmatari, degli Atti rinnovati dal Congresso, sono tenuti ad aderirvi entro il più breve tempo possibile.

3. Gli strumenti d'adesione relativi ai casi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indirizzati per via diplomatica al Governo dello Stato sede, che notifica tale deposito agli Stati membri.

Articolo IV Messa in esecuzione e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale II presente Protocollo addizionale sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e resterà in vigore per un tempo indeterminato.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale, che avrà la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo della Costituzione, e lo hanno firmato in un esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne rimetterà una copia a ognuna delle parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

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Regolamento generale dell'Unione postale universale I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stabilito nel presente Regolamento generale, di comune accordo e con riserva dell'articolo 25 paragrafo 3 di detta Costituzione, le disposizioni seguenti che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione.

Capitolo I Funzionamento degli organi dell'Unione Articolo 101

Organizzazione e riunione dei Congressi, Congressi straordinari, Conferenze amministrative e Commissioni speciali 1. I rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in Congresso al più tardi cinque anni dopo la data dell'entrata in vigore degli Atti del Congresso precedente.

2. Ogni Stato membro si fa rappresentare al Congresso da uno o più plenipotenziari, m'uniti dal loro Governo dei necessari poteri. Può, all'oc correnza, farsi rappresentare dalla delegazione di un altro Stato membro.

Tuttavia, resta inteso che una delegazione può rappresentare un solo Stato membro, oltre il proprio.

3. Nelle deliberazioni, ciascuno Stato membro dispone di un solo voto.

4. Per principio, ogni Congresso designa lo Stato nel quale avrà luogo il Congresso successivo. Se questa designazione si rivela inapplicabile o inoperante, spetta al Consiglio esecutivo di designare lo Stato in cui il Congresso terrà le sue assise, previo accordo con quest'ultimo Stato.

5. Previa intesa con l'Ufficio internazionale, il Governo invitante fissa la data definitiva e il luogo esatto del Congresso. Per principio, un anno prima di questa data, il Governo invitante trasmette un invito al Governo di ogni Stato membro. Tale invito può essere trasmesso sia direttamente,

65 sia per il tramite di un altro Governo, sia per mezzo del Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo invitante è anche incaricato di notificare a tutti i Governi degli Stati membri le decisioni prese dal Congresso.

6. Quando un Congresso deve essere riunito senza che ci sia un Governo invitante, l'Ufficio internazionale, con il consenso del Consiglio esecutivo e previa intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare il Congresso nello Stato sede dell'Unione. In questo caso, l'Ufficio internazionale esercita le funzioni del Governo invitante.

7. Il luogo di riunione di un Congresso straordinario è fissato, previa intesa con l'Ufficio internazionale, dagli Stati membri che hanno preso l'iniziativa di tale Congresso.

8. I paragrafi 2 a 6 sono applicabili per analogia ai Congressi straordinari.

9. Il luogo di riunione di una Conferenza amministrativa è fissato, previa intesa con l'Ufficio internazionale, dalle Amministrazioni postali che hanno preso l'iniziativa della Conferenza. Le convocazioni sono diramate dall'Amministrazione postale dello Stato sede della Conferenza.

10. Le Commissioni speciali sono convocate dall'Ufficio internazionale, previa intesa, se del caso, con l'Amministrazione postale dello Stato membro in cui tali Commissioni speciali devono riunirsi.

Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio esecutivo 1. Il Consiglio esecutivo si compone di un Presidente e di trentanove membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che intercorre tra due Congressi successivi.

2. La presidenza spetta di diritto allo Stato che ospita il Congresso. Se questo Stato rinuncia, diventa membro di diritto e, di conseguenza, la zona geografica alla quale esso appartiene dispone di un seggio suppletivo cui le restrizioni del paragrafo 3 non sono applicabili. In questo caso, il Consiglio esecutivo elegge alla presidenza uno dei membri appartenenti alla zona geografica della quale fa parte lo Stato che ospita il Congresso.

3. I trentanove membri del Consiglio esecutivo sono eletti dal Congresso sulla base di un'equa ripartizione geografica. La metà almeno' dei membri è rinnovata in occasione di ogni Congresso; nessun Stato membro può essere prescelto da tre Congressi consecutivi.

4. Il
rappresentante di ciascun membro del Consiglio esecutivo è designato dall'Amministrazione postale dello Stato interessato. Tale rappreFoglio federale 1975, Vol. l

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sentante deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale.

5. Le funzioni di membro del Consiglio esecutivo sono gratuite. Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico dell'Unione.

6. Il Consiglio esecutivo coordina e controlla tutte le attività dell'Unione con le seguenti attribuzioni: a) mantenere i contatti più stretti con le Amministrazioni postali degli Stati membri allo scopo di perfezionare il servizio postale internazionale; b) favorire, coordinare e controllare tutte le forme d'assistenza tecnica postale nel quadro della cooperazione tecnica internazionale; e) studiare i problemi di carattere amministrativo, legislativo e giuridico che riguardano il servizio postale internazionale e comunicare il risultato di tali studi alle Amministrazioni postali; d) designare lo Stato sede del prossimo Congresso nel caso di cui all'articolo 101 paragrafo 4; e) sottoporre temi di studio all'esame del Consiglio consultivo degli studi postali, conformemente all'articolo 104 paragrafo 9 lettera f); f) esaminare il rapporto annuale compilato dal Consiglio consultivo degli studi postali e, se del caso, le proposte formulate da quest'ultimo; g) prendere i necessari contatti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i consigli e le commissioni di tale organizzazione, come pure con le istituzioni specializzate e con altri organismi internazionali, per gli studi e la preparazione dei rapporti da sottoporre all'approvazione delle Amministrazioni postali degli Stati membri. Inviare, se del caso, rappresentanti dell'Unione per partecipare, in nome di questa, alle sedute di detti organismi internazionali. Designare, in tempo utile, le organizzazioni internazionali intergovernative che devono essere invitate a farsi rappresentare a un Congresso e incaricare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di spedire gli inviti necessari; h) formulare, se del caso, proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia delle Amministrazioni postali degli Stati membri giusta gli articoli 31 paragrafo 1 della Costituzione, e 119 del presente Regolamento, sia del Congresso, allorché queste proposte riguardano studi affidati dal Congresso stesso al Consiglia esecutivo o che risultino dalle attività del Consiglio esecutivo medesimo, stabilite dal presente articolo; i) esaminare, a richiesta
dell'Amministrazione postale di uno Stato membro, ogni proposta che questa Amministrazione trasmette all'Ufficio internazionale giusta l'articolo 118, prepararne il commento e incaricare l'Ufficio d'allegare quest'ultimo alla proposta suddetta, prima di sottoporla all'approvazione delle Amministrazioni postali degli Stati membri;

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j) conformemente alle disposizioni in vigore: 1° assicurare il controllo dell'attività dell'Ufficio internazionale; 2° esaminare e approvare il conto di previsione annuale dell'Unione; 3° approvare, su proposta del Direttore generale dell'Ufficio internazionale, le nomine dei funzionari dei gradi D 2, D 1 e P 5, previo esame dei titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali degli Stati membri di cui essi hanno la nazionalità, tenendo conto' di un'equa ripartizione geografica continentale e delle lingue, come pure di tutte le altre considerazioni relative, pur rispettando il sistema interno di promozioni dell'Ufficio; 4° approvare il rapporto annuale redatto dall'Ufficio internazionale sulle attività dall'Unione e presentare, se del caso, dei commenti al riguardo; 5° autorizzare, se le circostanze lo richiedono, il sorpasso del massimo delle spese conformemente all'articolo 122 paragrafi 3 e 4.

7. Per approvare la nomina dei funzionari dei gradi D 2, D 1 e P 5, il Consiglio' esecutivo fa in modo che, per principio, i titolari di questi posti provengano dai diversi Stati membri dell'Unione.

8. Nella sua prima riunione, ohe viene convocata dal Presidente del Congresso, il Consiglio esecutivo elegge, tra i suoi membri, quattro vicepresidenti e stabilisce il suo regolamento interno.

9. Su convocazione del Presidente, il Consiglio; esecutivo si riunisce, di regola una volta all'anno, presso la sede dell'Unione.

10. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo partecipante alle sessioni di questo organo, ad eccezione delle riunioni, che hanno luogo durante il Congresso, ha diritto alla rifusione del prezzo d'un biglietto d'aereo di andata e ritorno in, classe economica o di un biglietto ferroviario di l a classe, oppure del costo del viaggio con qualsiasi altro mezzo a condizione che questo importo non superi il prezzo del biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica.

11. Il Presidente del Consiglio consultivo degli studi postali rappresenta quest'ultimo alle sedute del Consiglio esecutivo al cui ordine del giorno figurano questioni relative all'organo che dirige.

12. Al fine di assicurare un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il presidente e il vicepresidente del Consiglio consultivo degli studi postali
possono, se ne esprimono il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio esecutivo in qualità di osservatori.

13. L'Amministrazione postale dello Stato dove il Consiglio esecutivo si riunisce è invitata a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore, in quanto tale Stato non sia già membro del Consiglio esecutivo.

68 14. Il Consiglio esecutivo può invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, qualsiasi organismo internazionale o qualsiasi persona qualificata, che desidera associare ai propri lavori. Esso può ugualmente invitare, alle stesse condizioni, una o più Amministrazioni postali degli Stati membri interessate a questioni previste dal suo ordine del giorno.

Articolo 103 Rapporti sulle attività del Consiglio esecutivo 1. Dopo ogni sessione, il Consiglio esecutivo invia, per informazione, alle Amministrazioni postali degli Stati membri dell'Unione e alle Unioni ristrette: a) un resoconto analitico; b) i «Documenti del Consiglio esecutivo» contenenti i rapporti, le deliberazioni, il resoconto analitico come anche le risoluzioni e le decisioni.

2. Il Consiglio esecutivo presenta al Congresso una relazione sull'insieme della propria attività e la trasmette alle Amministrazioni postali almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.

Articolo 104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio consultivo degli studi postali 1. Il Consiglio consultivo degli studi postali si compone di trentacinque membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che separa due Congressi successivi.

2. I membri del Consiglio consultivo sono eletti dal Congresso, per principio sulla base di una ripartizione geografica la più larga possibile.

3. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio consultivo è designato dall'Amministrazione postale del suo Stato. Questo rappresentante deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale.

4. Le spese di funzionamento del Consiglio consultivo sono a carico dell'Unione. I suoi membri non ricevono alcuna rimunerazione. Le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti al Consiglio consultivo sono a carico delle Amministrazioni stesse.

Tuttavia, il rappresentante di ognuno degli Stati relativamente meno sviluppati economicamente, segnalati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha diritto, salvo per le riunioni che hanno luogo durante il Congresso, alla rifusione del prezzo d'un biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di l a classe, oppure del costo del viaggio con qualsiasi altro mezzo a condizione che questo importo non superi il prezzo del biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica.

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5. Alla sua prima riunione, che è convocata e aperta dal presidente del Congresso, il Consiglio consultivo sceglie, tra i suoi membri, un Presidente e dei Vicepresidenti.

6. Il Consiglio consultivo stabilisce il suo> Regolamento interno.

7. Il Consiglio consultivo si riunisce, per principio, ogni anno alla sede dell'Unione. La data e il luogo della riunione sono fissati dal suo Presidente, previo accordo con il Presidente del Consiglio esecutivo e il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

8. Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio consultivo formano il Comitato direttore. Questo Comitato prepara e dirige i lavori di ogni sessione del Consiglio consultivo e assume tutti i compiti che quest'ultimo decide di affidargli.

9. Le attribuzioni del Consiglio consultivo sono le seguenti: a) organizzare lo studio dei problemi tecnici, dell'esercizio, economici e della cooperazione tecnica più importanti, che presentano un certo interesse per le Amministrazioni postali di tutti gli Stati membri dell' Unione, ed elaborare informazioni e pareri al riguardo; b) procedere allo studio di problemi d'insegnamento e di formazione professionale interessanti gli Stati nuovi e in via di sviluppo; e) prendere le misure necessario al fine di studiare e di diffondere le esperienze e i progressi fatti da certi Stati nel campo della tecnica, dell'esercizio, dell'economia e della formazione professionale, interessanti i servizi postali; d) studiare la situazione attuale e i bisogni dei servizi postali negli Stati nuovi e in via di sviluppo e elaborare raccomandazioni adeguate sul modo e sui mezzi atti a migliorare i servizi postali in tali Stati; e) prendere, previo accordo con il Consiglio esecutivo, le misure appropriate nel campo della cooperazione tecnica con tutti gli Stati membri dell' Unione, in particolare con gli Stati nuovi e in via di sviluppo; f) esaminare tutte le altre questioni che gli sono sottoposte da un membro del Consiglio consultivo, dal Consiglio esecutivo o da qualsiasi altra Amministrazione di uno Stato membro.

10. I membri del Consiglio consultivo partecipano effettivamente alle attività di tale Consiglio. Gli Stati membri che non appartengono al Consiglio consultivo possono, a domanda, collaborare agli studi intrapresi.

11. Il Consiglio consultivo formula, se del caso, proposte
all'intenzione del Congresso derivanti direttamente dalle sue attività definite nel presente articolo. Tali proposte sono sottoposte dal Consiglio consultivo stesso, tuttavia previo accordo con il Consiglio esecutivo qualora si tratti di questioni che sono di competenza di quest'ultimo.

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12. Nel corso della sessione che precede il Congresso, il Consiglio consultivo stabilisce il progetto di programma di lavoro del prossimo Consiglio, da sottoporre al Congresso, tenuto conto delle domande degli Stati membri dell'Unione come anche del Consiglio esecutivo.

13. Al fine di, stabilire un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio esecutivo possono, se ne esprimono il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio consultivo degli studi postali in qualità di osservatori.

14. Il Consiglio consultivo può invitare alle sue riunioni senza diritto di voto: a) ogni organismo internazionale oppure ogni persona qualificata, che desidera associare ai suoi lavori; b) le Amministrazioni postali di Stati membri non appartenenti al Consiglio consultivo.

Articolo 105 Documentazione sulle attività del Consiglio consultivo degli studi postali 1. Dopo ogni sessione, .il Consiglio consultivo degli studi postali trasmette, per informazione, alle Amministrazioni postali degli Stati membri e alle Unioni ristrette: a) un resoconto analitico; b) i «Documenti del Consiglio consultivo degli studi postali» contenenti i rapporti, le deliberazioni e il resoconto analitico.

2. Il Consiglio consultivo compila, all'intenzione del Consiglio esecutivo, un rapporto annuale sulle sue attività.

3. Il Consiglio consultivo compila, all'intenzione del Congresso, un rapporto sull'insieme della sua attività e lo trasmette alle Amministrazioni postali degli Stati membri almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.

Articolo 106 Regolamento interno dei Congressi, delle Conferenze amministrative e dette Commissioni speciali 1. Per l'organizzazione dei,suoi lavori e la condotta delle sue deliberazioni, il Congresso applica il Regolamento interno dei Congressi che è allegato al presente Regolamento generale.

2. Ogni Congresso può modificare questo Regolamento alle condizioni fissate nel Regolamento interno stesso.

3. Ogni Conferenza amministrativa e ogni Commissione speciale fissano il loro Regolamento interno. Fintantoché questo Regolamento non è

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stato adottato, valgono, per quanto concerne le deliberazioni, le disposizioni del Regolamento interno dei Congressi allegato al presente Regolamento generale.

Articolo 107 Lingue utilizzate per la pubblicazione di documenti, per le deliberazioni e per la corrispondenza di servizio LI Per i documenti dell'Unione, sono utilizzate le lingue francese, inglese, araba e spagnola. Altre lingue sono parimenti utilizzate a condizione che non ne risulti un aumento delle spese a carico dell'Unione giusta il paragrafo 6.

2. Lo Stato o gli Stati membri che hanno chiesto una lingua diversa da quella ufficiale costituiscono un gruppo linguistico. Rispetto agli Stati che non fanno una domanda espressa, si presume che abbiano chiesto la lingua ufficiale.

3. 1 documenti sono pubblicati dall'Ufficio internazionale nella lingua ufficiale e nelle lingue dei gruppi 'linguistici costituiti, sia direttamente, sia per il tramite di uffici regionali di tali gruppi, conformemente alle modalità convenute con l'Ufficio internazionale. La pubblicazione nelle differenti lingue è fatta secondo lo stesso modello.

4. I documenti pubblicati direttamente dall'Ufficio internazionale sono distribuiti simultaneamente nelle diverse lingue domandate.

5. Le corrispondenze tra le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale e tra quest'ultimo e terzi possono essere scambiate in qualsiasi 'lingua per la quale l'Ufficio internazionale dispone di un servizio di traduzione.

6. Le spese di traduzione in una lingua diversa da quella ufficiale, comprese quelle risultanti dall'applicazione del paragrafo 5, sono sopportate dai gruppi linguistici che hanno domandato tale lingua. Sono sopportate dall' Unione le spese di traduzione nella lingua ufficiale dei documenti e delle corrispondenze ricevute in lingua inglese, araba o> spagnola, come pure tutte le altre spese inerenti alla fornitura dei documenti.

7. Le spese a carico di un gruppo linguistico sono ripartite fra loro in proporzione al loro contributo alle spese dell'Unione. Tali spese possono essere ripartite tra li membri del gruppo linguistico secondo un'altra chiave di ripartizione, a condizione che gli interessati si accordino al riguardo e notifichino la loro decisione all'Ufficio internazionale per il tramite del portavoce del gruppo.

8. L'Ufficio internazionale da seguito a ogni cambiamento della lingua scelta, domandato da uno Stato membro, dopo un termine che non deve essere superiore a due anni.

72 9. Per le deliberazioni delle riunioni degli organi dell'Unione, sono ammesse le lingue francese, inglese, spagnola e russa, mediante un sistema d'interpretazione -- con o senza impianto elettronico -- la cui scelta è lasciata al giudizio degli organizzatori della riunione, previa consultazione con il Direttore generale dell'Ufficio internazionale e gli Stati membri interessati.

10. È ugualmente autorizzato l'uso di altre lingue per le deliberazioni e le riunioni indicate al paragrafo 9.

11. Le delegazioni che si servono di altre lingue assicurano l'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 9, sia con il sistema indicato nello stesso paragrafo, quando possono esservi apportate le necessarie modificazioni di ordine tecnico, sia con interpreti particolari.

12. Le spese dei servizi d'interpretazione sono ripartite tra gli Stati membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione ai loro contributi alle spese dell'Unione. Tuttavia, le spese d'installazione e di manutenzione dell'impianto tecnico sono a carico dell'Unione.

13. Le Amministrazioni postali possono accordarsi in merito alla lingua da usare, per la corrispondenza di servizio, nelle loro relazioni reciproche. In mancanza di tale intesa, deve essere usata la lingua francese.

Capitolo U Ufficio internazionale Articolo 108 Direttore generale e Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale 1. Il Direttore generale e il Vicedirettore generale dell'Ufficio intemazionale sono eletti dal Congresso per il periodo che separa due Congressi successivi; la durata minima del loro mandato è di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Salvo decisione contraria del Congresso, la data della loro entrata in funzione è fissata al 1° gennaio dell' anno che segue il Congresso.

2. L'elezione del Direttore generale e quella del Vicedirettore generale hanno luogo a scrutinio segreto: la prima elezione concerne il posto di Direttore generale. Le candidature devono essere presentate dai Governi degli Stati membri, per il tramite del Governo della Confederazione Svizzera. I candidati devono essere cittadini degli Stati membri che li presentano.

3. In caso di vacanza del posto di Direttore generale, il Vicedirettore generale assume le funzioni di Direttore generale sino alla fine del mandato previsto per quest'ultimo.

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4. In caso' di vacanza simultanea dei posti di Direttore generale e di Vicedirettore generale, il Consiglio esecutivo elegge, sulla base delle candidature ricevute in seguito a un bando di concorso, un Vicedirettore generale per il periodo che va fino al prossimo Congresso. Per la presentazione delle candidature, il paragrafo 2 è applicabile per analogia.

5. Le funzioni e i poteri del Direttore generale sono quelli che gli sono espressamente riservati dagli Atti, quelli che derivano dai compiti attribuiti all'Ufficio internazionale da tali Atti, come anche quelli che gli sono conferiti dalle decisioni degli organi competenti dell'Unione. Egli può delegare le sue competenze.

6. Il Direttore generale organizza, amministra e dirige l'Ufficio internazionale, del quale è il responsabile legale.

7. Il Direttore generale prepara il progetto del bilancio di previsione annuale al livello più basso possibile compatibile con i bisogni dell'Unione e lo sottomette al momento opportuno e simultaneamente all'esame del Consiglio esecutivo e dell'Autorità di sorveglianza. Egli comunica il bilancio di previsione agli Stati membri dell'Unione dopo l'approvazione del Consiglio esecutivo.

8. Il Direttore generale fa da intermediario nelle relazioni tra: -- l'UPU e le Unioni ristrette; -- l'UPU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite; -- l'UPU e gli organismi intemazionali le cui attività presentano un interesse per l'Unione.

9. Il Direttore generale assume la funzione di Segretario generale degli organi dell'Unione. A tale titolo, e tenuto conto delle disposizioni speciali del presente Regolamento, egli vigila segnatamente: -- su la preparazione e l'organizzazione dei lavori degli organi dell'Unione; -- su l'elaborazione, la produzione e la distribuzione dei documenti, rapporti e verbali; -- sul funzionamento della segreteria durante le riunioni degli organi dell' Unione.

10. Il Direttore generale assiste alle sedute degli organi dell'Unione e prende parte ai dibattiti senza diritto di voto. Egli può farsi rappresentare.

11. Il Direttore generale è responsabile della sua gestione davanti al Consiglio esecutivo. Il Vicedirettore generale assiste il Direttore generale ed è responsabile davanti a questi; in caso d'assenza o d'impedimento del Direttore generale, egli esercita i poteri di quest'ultimo.

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Articolo 109 Segreterìa e organi dell'Unione La segreteria degli organi dell'Unione è assicurata dall'Ufficio internazionale sotto la responsabilità del Direttore generale. Essa invia tutti i documenti pubblicati in occasione di ogni sessione alle Amministrazioni postali dei membri dell'organo, alle Amministrazioni postali degli Stati che, senza essere membri dell'organo, collaborano agli studi intrapresi, alle Unioni ristrette e alle altre Amministrazioni postali degli Stati membri che ne fanno domanda.

Articolo 110 Elenco degli Stati membri L'Ufficio internazionale allestisce e tiene a giorno l'elenco degli Stati membri dell'Unione, con l'indicazione della loro classe di contribuzione, del loro gruppo geografico e della loro situazione in rapporto agli Atti dell' Unione.

Articolo 111 Informazioni. Pareri. Domande d'interpretazione e di modificazione degli Atti. Inchieste. Intervento nella liquidazione dei conti 1. L'Ufficio internazionale si tiene costantemente a disposizione del Consiglio esecutivo, del Consiglio consultivo degli studi postali e delle Amministrazioni postali per fornire loro tutte le informazioni utili sulle questioni relative al servizio.

2. Esso è incaricato particolarmente di riunire, coordinare, pubblicare e diffondere le informazioni di ogni specie interessanti il servizio postale internazionale; di emettere, a richiesta delle parti interessate, un parere sulle questioni controverse; di dar seguito alle domande di interpretazione e di modificazione degli Atti dell'Unione e, in generale, di provvedere agli studi e ai lavori di redazione o di documentazione che tali atti gli attribuiscono o che gli fossero richiesti nell'interesse dell'Unione.

3. Esso procede ugualmente, a domanda delle Amministrazioni postali, alle inchieste intese a conoscere l'opinione delle altre Amministrazioni su un determinato argomento. Il risultato di un'inchiesta non riveste il carattere di voto e non è formalmente impegnativo.

4. Esso interessa, per il seguito del caso, il Presidente del Consiglio consultivo degli studi postali sulle questioni che rientrano nella competenza di tale organo.

5. Esso interviene, quale ufficio di compensazione, nella liquidazione dèi conti di ogni specie relativi al servizio postale internazionale tra le Amministrazioni postali che chiedono tale intervento.

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Articolo 112 Cooperazione tecnica L'Ufficio internazionale è incaricato, nell'ambito della cooperazione tecnica internazionale, di sviluppare l'assistenza tecnica postale in tutte le sue forme.

Articolo 113 Moduli forniti dall'Ufficio internazionale L'Ufficio internazionale è incaricato di far allestire le tessere postali di riconoscimento, le cedole-risposta internazionali, i buoni postali di viaggio e le copertine dei libretti di buoni e di fornirli, al prezzo di costo, alle Amministrazioni postali che ne fanno richiesta.

Articolo 114 Atti delle Unioni ristrette e Accordi speciali 1. Due esemplari degli Atti delle Unioni ristrette e degli Accordi speciali conchiusi in applicazione dell'articolo 8 della Costituzione devono essere trasmessi all'Ufficio internazionale dagli uffici di tali Unioni o, in mancanza di essi, da una delle parti contraenti.

2. L'Ufficio internazionale vigila affinchè gli Atti delle Unioni ristrette e gli Accordi speciali non contengano condizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti dell'Unione, e informa le Amministrazioni postali dell'esistenza delle Unioni e degli Accordi precitati. Esso segnala al Consiglio esecutivo ogni irregolarità costatata in virtù della presente disposizione.

Articolo 115 Rivista dell'Unione L'Ufficio internazionale redige, sulla base dei documenti che sono messi a sua disposizione, una rivista in lingua tedesca, inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.

Articolo 116 Rapporto annuale sull'attività dell'Unione L'Ufficio internazionale redige un rapporto annuale sull'attività dell'Unione, che viene comunicato, dopo l'approvazione del Consiglio esecutivo, alle Amministrazioni postali, alle Unioni ristrette e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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Capitolo III Procedura d'introduzione ed esame delle proposte Articolo 117 Procedura di presentazione delle proposte al Congresso 1. Con riserva delle eccezioni previste al paragrafo 3, la seguente procedura regola l'introduzione delle proposte di ogni genere da sottoporre al Congresso da parte delle Amministrazioni postali degli Stati membri: a) sono ammesse le proposte che giungono all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima della data stabilita per l'apertura del Congresso; b) nessuna proposta di carattere redazionale è ammessa durante il periodo di sei mesi che precede la data dell'apertura del Congresso; e) le proposte di fondo che giungono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra sei e quattro mesi prima della data stabilita per l'apertura del Congresso sono ammesse solo se sono appoggiate da almeno due Amministrazioni; d) le proposte di fondo che giungono all'Ufficio internazionale durante il periodo di quattro mesi che precede la data stabilita per l'apertura del Congresso sono ammesse soltanto se sono appoggiate da almeno otto Amministrazioni; e) le dichiarazioni d'appoggio devono giungere all'Ufficio internazionale entro lo stesso termine delle proposte alle quali si riferiscono.

2. Le proposte di carattere redazionale devono recare, in alto, l'indicazione «Proposta di carattere redazionale», apposta dalle Amministrazioni che le presentano, e vengono pubblicate dall'Ufficio internazionale con un numero seguito dalla lettera R. Le proposte non recanti tale indicazione ma che, secondo l'avviso dell'Ufficio internazionale, riguardano soltanto la redazione, sono pubblicate con una opportuna annotazione; l'Ufficio internazionale campila un elenco di tali proposte ad uso del Congresso.

3. La procedura prescritta dai paragrafi 1 e 2 non si applica né alle proposte concernenti il Regolamento interno dei Congressi né agli emendamenti riguardanti proposte già fatte.

Articolo 118 Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi 1. Per essere presa in considerazione, ogni proposta concernente la Convenzione o gli Accordi e presentata da una Amministrazione postale tra due Congressi deve essere appoggiata da almeno due altre Amministra-

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zioni. Tali proposte non hanno seguito qualora l'Ufficio internazionale non riceva, in pari tempo, le dichiarazioni d'appoggio necessarie.

2. Tali proposte sono trasmesse alle altre Amministrazioni postali per il tramite dell'Ufficio internazionale.

Articolo 119 Esame delle proposte tra due Congressi

1. Ogni proposta è soggetta alla seguente procedura: è lasciato alle Amministrazioni postali degli Stati membri un termine di due mesi per esaminare la proposta notificata, mediante circolare, dall'Ufficio internazionale e per far pervenire, eventualmente, le loro osservazioni al detto Ufficio. Non sono ammessi emendamenti. Le risposte sono riunite a cura dell'Ufficio internazionale e comunicate alle Amministrazioni postali con l'invito di pronunciarsi prò o contro la proposta. Quelle che non hanno fatto pervenire il loro voto entro un termine di due mesi vengono considerate come astenute. I termini di cui sopra decorrono dalla data delle circolari dell'Ufficio internazionale.

2. Se la proposta concerne un Accordo, il suo Regolamento o i relativi Protocolli finali, possono prendere parte alle operazioni indicate nel paragrafo 1 solo le Amministrazioni postali degli Stati membri che sono partecipi di tale Accordo.

Articolo 120 Notificazione delle decisioni adottate tra due Congressi

1. Le modificazioni apportate alla Convenzione, agli Accordi e ai Protocolli finali di tali Atti sono consacrate da una dichiarazione diplomatica che il Governo della Confederazione Svizzera è incaricato di formulare e di trasmettere, a richiesta dell'Ufficio internazionale, ai Governi degli Stati membri.

2. Le modificazioni apportate ai Regolamenti e ai loro Protocolli finali sono rilevate e notificate alle Amministrazioni postali dall'Ufficio internazionale. Lo stesso dicasi delle interpretazioni di cui all'articolo 77 paragrafo 2 lettera e) punto 2° della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti degli Accordi.

Articolo 121 Esecuzione delle decisioni adottate tra due Congressi

Qualsiasi decisione adottata diventa esecutiva soltanto dopo tre mesi almeno dalla sua notificazione.

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Capitolo IV Finanze Articolo 122 Determinazione e pagamento delle spese dell'Unione 1. Con riserva dei paragrafi 2 a 5, le spese annuali relative all'attività degli organi dell'Unione non devono eccedere gli importi indicati qui appresso per gli anni 1976 e seguenti: 11 720900 franchi svizzeri per il 1976; 13 574 800 franchi svizzeri per il 1977; 14 058 900 franchi svizzeri per il 1978; 14 467 500 franchi svizzeri per il 1979; 14 883 900 franchi svizzeri per il 1980.

Per gli anni posteriori al 1980, in caso d'aggiornamento del Congresso previsto per il 1979, i bilanci di previsione annuali non devono eccedere, ogni anno, il 5 per cento dell'importo fissato per l'anno precedente.

2. Le spese relative alla riunione del prossimo Congresso (trasferimento della segreteria, spese di trasporto, spese per le installazioni tecniche d'interpretazione simultanea, spese per la riproduzione dei documenti durante il Congresso, ecc.) non devono eccedere il limite di 2 135 200 franchi svizzeri.

3. Il Consiglio esecutivo è autorizzato a sorpassare i limiti fissati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto degli aumenti delle scale di stipendio, dei contributi versati a titolo di pensioni o di indennità, comprese le indennità di funzione, ammesse dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in funzione a Ginevra.

4. Il Consiglio esecutivo è autorizzato a sorpassare i limiti fissati al paragrafo 1 per tener conto della ristampa della Nomenclatura internazionale degli uffici postali e dell'installazione di una caffetteria nell'Ufficio internazionale. Gli importi totali dei sorpassi autorizzati a tale effetto non devono eccedere: -- 870 000 franchi svizzeri per la ristampa della Nomenclatura internazionale degli uffici postali; -- 100000 franchi svizzeri per l'installazione di una caffetteria nell'Ufficio internazionale.

5. Se i crediti previsti dai paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti per assicurare il buon funzionamento dell'Unione, questi limiti possono essere sorpassati soltanto con l'approvazione della maggioranza degli Stati membri dell'Unione. Ogni consultazione deve comportare una esposizione completa dei fatti che giustificano una tale domanda.

79 6. Gli Stati che aderiscono all'Unione o che sono ammessi in qualità di membri dell'Unione come pure quelli che escono dall'Unione devono pagare i loro contributi per l'anno intero nel corso del quale la loro ammissione o la loro uscita diventa effettiva.

7. Il Governo della Confederazione Svizzera fa le anticipazioni necessarie e sorveglia la tenuta dei conti finanziari come pure la contabilità dell'Ufficio internazionale entro il limite del credito fissato dal Congresso.

8. Le somme anticipate dal Governo della Confederazione Svizzera, in base al paragrafo 7, devono essere rimborsate dalle Amministrazioni postali debitrici nel più breve termine possibile, e, al più tardi, prima del 31 dicembre dell'anno in cui viene trasmesso il conto. Trascorso tale termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore di detto Governo, in ragione del 5 per conto all'anno, a contare dal giorno di scadenza di detto termine.

Articolo 123 Classi di contribuzione 1. Gli Stati membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione cui appartengono. Queste classi sono le seguenti: classe di 50imita; classe di 10 unità; classe di 25 unità; classe di 5 unità; classe di 20 unità; classe di 3 unità; classe di 15 unità; classe di 1 unità.

2. Gli Stati membri sono ripartiti in una delle classi di contribuzione precitate, al momento della loro ammissione o della loro adesione all'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 21 paragrafo 4 della Costituzione.

3. Gli Stati membri possono cambiare ulteriormente di classe di contribuzione a condizione che tale cambiamento sia notificato all'Ufficio' internazionale prima dell'apertura del Congresso. Questa notificazione, che è portata a conoscenza del Congresso, prende effetto alla data della messa in vigore delle disposizioni finanziarie stabilite dal Congresso.

4. Gli Stati membri non possono esigere di essere declassati di più di una classe alla volta. Gli Stati membri che non fanno conoscere il loro desiderio di cambiare classe d'i contribuzione prima dell'apertura del Congresso, sono mantenuti nella classe alla quale appartenevano fino a quel momento.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, il passaggio a una classe superiore non è soggetto ad alcuna restrizione.

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Articolo 124 Pagamento delle forniture dell'Ufficio internazionale Le forniture effettuate dall'Ufficio internazionale alle Amministrazioni postali, a titolo oneroso, devono essere pagate nel più breve termine possibile, e al più tardi entro sei mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'invio del conto da parte del detto Ufficio. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore del Governo della Confederazione Svizzera che le ha anticipate, in ragione del 5% all'anno, a contare dal giorno in cui spira tale termine.

Capitolo V Arbitrati Articolo 125 Procedura d'arbitrato 1. In caso di controversie da risolvere con giudizio arbitrale, ciascuna delle Amministrazioni postali in causa sceglie un'Amministrazione postale di uno Stato membro che non è direttamente interessata nella vertenza.

Quando più Amministrazioni fanno causa comune, esse contano, per l'applicazione di questa disposizione, per una sola.

2. Nel caso in cui una delle Amministrazioni in causa non dia seguito a una proposta di arbitrato nel termine di sei mesi, l'Ufficio internazionale, se richiesto, sollecita a sua volta la designazione di un arbitro da parte dell'Amministrazione in difetto, oppure ne designa esso stesso uno d'ufficio.

3. Le parti in causa possono accordarsi per designare un arbitro unico, che può essere l'Ufficio internazionale.

4. La decisione degli arbitri è presa a maggioranza dei voti.

5. In caso di parità di voti, gli arbitri scelgono, per comporre la controversia, un'altra Amministrazione postale ugualmente non interessata nella vertenza. In mancanza di un accordo sulla scelta, questa Amministrazione è designata dall'Ufficio internazionale fra le Amministrazioni non proposte dagli arbitri.

6. Se si tratta di una controversia riguardante uno degli Accordi, gli arbitri non possono essere designati al di fuori delle Amministrazioni che sono partecipi di tale accordo.

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Capitolo VI Disposizioni finali Articolo 126 Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il Regolamento generale Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Regolamento generale devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri rappresentati al Congresso. I due terzi almeno degli Stati membri dell'Unione devono essere presenti al momento del voto.

Articolo 127 Proposte concernenti gli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le condizioni d'approvazione di cui all'articolo 126 si applicano ugualmente alle proposte tendenti a modificare gli Accordi conclusi tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella misura in cui tali Accordi.non prevedono le condizioni di modificazione delle disposizioni che contengono.

Articolo 128 Messa in esecuzione e durata del Regolamento generale 11 presente Regolamento generale sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e resterà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne rimetterà una copia a ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

Foglio federale 1975, Voi. I

82

Protocollo finale del Regolamento generale dell'Unione postale universale

Al momento di procedere alla firma del Regolamento generale della Unione postale universale conchiuso in data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Consiglio esecutivo e Consiglio consultivo degli studi postali Le disposizioni del Regolamento generale relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali sono applicabili prima della messa in esecuzione del presente Regolamento.

Articolo II Spese dell'Unione 1. In deroga all'articolo 128, un importo di 100000 franchi svizzeri è aggiunto al limite delle speso annuali riferentisi alle attività degli organi dell'Unione per il 1975 a motivo delle spese inerenti all'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 1975, del nuovo sistema di contabilità delle cedolerisposta internazionali.

2. In deroga all'articolo 122 paragrafo 1, il Consiglio esecutivo, o in caso di estrema urgenza il Direttore generale, può autorizzare un sorpasso dei limiti fissati per far fronte alle riparazioni importanti e impreviste dell' edificio dell'Ufficio internazionale, senza tuttavia che l'ammontare del sorpasso ecceda 65 000 franchi svizzeri all'anno.

Articolo III Classi di contribuzione L'articolo 123 paragrafo 1 è applicabile prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

83

In fede di che, i Plenipotenziari sotto indicati hanno redatto il presente Protocollo, che avrà la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo del Regolamento generale, e l'hanno firmato in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Il Governo dello Stato sede dell'Unione ne rimetterà una copia a ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

84

Convenzione postale universale I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune accordo e riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le norme comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni concernenti i servizi della postalettere.

Parte prima Norme comuni applicabili al servizio postale internazionale Capitolo I Disposizioni generali Articolo 1 Libertà di transito 1. La libertà di transito, il cui principio è enunciato nell'articolo 1 della Costituzione, comporta l'obbligo, per ogni Amministrazione postale di inoltrare sempre per la via più breve, che essa impiega per i suoi invii, i dispacci chiusi e gli invii della posta-lettere allo scoperto che le vengono rimessi da un'altra Amministrazione. Questo obbligo si applica egualmente alle corrispondenze aeree, indipendentemente dal fatto che le Amministrazioni intermediarie si occupino o no del loro avviamento successivo.

2. Gli Stati membri che non prendono parte allo scambio delle lettere contenenti materie biologiche deperibili o sostanze radioattive, hanno la facoltà di non ammettere tali invii in transito allo scoperto attraverso il loro territorio. Lo stesso dicasi degli invii di cui all'articolo 33 paragrafo 6.

3. Gli Stati membri che non assicurano il servizio delle lettere con valore dichiarato o che non accettano la responsabilità dei valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei non possono tuttavia opporsi al transito in dispacci chiusi attraverso il loro territorio o al trasporto degli invii di cui si tratta sulle loro linee marittime o aeree,

85

ma la responsabilità di questi Stati è limitata a quella prevista per gli invii raccomandati.

4. La libertà di transito dei pacchi postali da trasportare per via terrestre e marittima è limitata al territorio degli Stati che partecipano a tale servizio.

5. La libertà di transito dei pacchi aerei è garantita in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri che non hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali non possono essere obbligati a prendere parte all'inoltro dei pacchi aerei per via di superficie.

6. Gli Stati membri che hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali, ma che non garantiscono il servizio dei pacchi postali con valore dichiarato o non accettano la responsabilità dei valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei, non possono opporsi al transito, in dispacci chiusi, attraverso il loro territorio o al trasporto dei pacchi di cui si tratta sulle loro linee marittime o aeree. La responsabilità di detti Stati è limitata a quella prevista per i pacchi dello stesso peso senza valore dichiarato.

Articolo 2 Inosservanza della libertà di transito Quando uno Stato membro non osserva le disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione e dell'articolo 1 della Convenzione, concernenti la libertà di transito, le Amministrazioni postali degli altri Stati membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con detto Stato. Esse devono dare preventivo avviso di tale provvedimento con telegramma alle Amministrazioni interessate e comunicare il fatto all'Ufficio internazionale.

Articolo 3 Transito territoriale senza partecipazione dei servizi dello Stato attraversato II transito di corriere attraverso uno Stato, senza che vi partecipino i servizi di questo Stato, è subordinato all'autorizzazione preventiva dello Stato attraversato. Questa forma di transito non impegna la responsabilità di quest'ultimo Stato.

Articolo 4 Sospensione temporanea e ripresa di servizi Allorché, in conseguenza di circostanze straordinarie, un'Amministrazione postale è obbligata a sospendere temporaneamente e in modo generale o parziale l'esecuzione di servizi, essa è tenuta a darne immediatamente avviso, se necessario per telegrafo, all'Amministrazione o alle Amministra-

86 zioni interessate. Essa ha lo stesso obbligo in occasione della ripresa di servizi sospesi. L'Ufficio internazionale deve essere avvisato anch'esso della sospensione e della ripresa di servizi, se si reputa necessaria una notificazione generale.

Articolo 5 Appartenenza degli invii postali Ogni invio postale appartiene al mittente fintantoché non è stato distribuito al destinatario, a meno che tale invio non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione dello Stato di destinazione.

Articolo 6 Creazione di un nuovo servizio Le Amministrazioni possono creare, di comune accordo, un nuovo servizio non previsto esplicitamente dalla Convenzione. L'Amministrazione interessata fissa le tasse relative al nuovo servizio, tenendo conto delle spese d'esecuzione del servizio.

Articolo 7 Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite dalla Convenzione e dagli Accordi.

2. È vietato riscuotere tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste dalla Convenzione e dagli Accordi.

Articolo 8 Equivalenti In ogni Stato membro, le tasse sono stabilite secondo un'equivalenza corrispondente, il più esattamente possibile, al valore del franco oro nella moneta dello Stato stesso.

Articolo 9 Francobolli Solamente le Amministrazioni postali emettono i francobolli destinati all'affrancazione.

Articolo 10 Moduli 1. I testi, i colori e le dimensioni dei moduli devono essere quelli prescritti dai Regolamenti della Convenzione e degli Accordi.

87

2. I moduli usati dalle Amministrazioni nelle loro relazioni reciproche devono essere redatti in lingua francese, con o senza traduzione interlineare, a meno che le Amministrazioni interessate non dispongano diversamente con intesa diretta.

3. I moduli ad uso del pubblico devono recare una traduzione interlineare in lingua francese, qualora non siano stampati in detta lingua.

Articolo 11 Tessere postali di riconoscimento 1. Ogni Amministrazione postale può rilasciare, alle persone che ne fanno richiesta, tessere postali di riconoscimento valide come documenti giustificativi per tutte le operazioni postali effettuate negli Stati membri che non abbiano notificato il loro rifiuto ad ammetterle.

2. L'Amministrazione che fa rilasciare una tessera è autorizzata a riscuotere, a tale titolo, una tassa che non può essere superiore a 2 franchi.

3. Le Amministrazioni sono sciolte da qualsiasi responsabilità quando è accertato che la distribuzione di un invio postale o il pagamento di una somma di denaro ha avuto luogo su presentazione di una tessera regolare.

Esse non sono neppure responsabili delle conseguenze che possono derivare dalla perdita, dalla sottrazione o dall'impiego doloso di una tessera regolare.

4. La tessera è valida per la durata di cinque anni a contare dal giorno dell'emissione. Essa perde tuttavia la sua validità qualora: a) la fisionomia del titolare si modificasse in modo tale da non più concordare con la fotografia o con i connotati che figurano sulla tessera; b) fosse danneggiata in modo che non sia più possibile verificare un determinato dato concernente il detentore; e) presentasse tracce di falsificazione.

Articolo 12 Regolamenti dei conti I regolamenti, tra le Amministrazioni postali, dei conti internazionali relativi al traffico postale possono essere considerati come normali transazioni ed effettuati in conformità delle ordinarie obbligazioni internazionali degli Stati membri interessati, quando esistono accordi in proposito.

In mancanza di tali accordi, detti regolamenti di conti sono effettuati conformemente alle disposizioni del Regolamento.

88

Articolo 13 Impegni relativi alle misure di carattere penale I Governi degli Stati membri s'impegnano a prendere, o a proporre ai loro rispettivi poteri legislativi, le misure necessarie a) per punire la contraffazione di francobolli, anche se fuori corso, delle cedole-risposta internazionali e delle tessere postali di riconoscimento; b) per punire l'uso o la messa in circolazione 1° di francobolli contraffatti (anche se fuori corso) o già adoperati, come pure d'impronte contraffatte o già adoperate di macchine affrancatrici o di macchine tipografiche; 2° di cedole-risposta internazionali contraffatte; 3° di tessere postali di riconoscimento contraffatte; e) per punire l'uso doloso delle tessere postali di riconoscimento regolari; d) per vietare e reprimere qualsiasi operazione dolosa di fabbricazione e di messa in circolazione di vignette e francobolli in uso nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con le vignette e i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno degli Stati membri; e) per impedire e, eventualmente, punire l'inclusione, negli invii postali, di oppio, morfina, cocaina, o altri stupefacenti, come pure di materie esplosive o facilmente infiammabili in invii postali per i quali tale inclusione non fosse espressamente autorizzata dalla Convenzione e dagli Accordi.

Capitolo n Franchigie postali Articolo 14 Franchigia postale I casi di franchigia postale sono espressamente previsti nella Convenzione e negli Accordi.

Articola 15 Franchigia postale concernente gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale Riservato l'articolo 60 paragrafo 4, sono esenti da qualsiasi tassa postale gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale, se sono: a) spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici;

89 b) scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette o tra gli organi di queste Unioni oppure spediti da detti organi alle Amministrazioni postali o ai loro uffici.

Articolo 16 Franchigia postale a favore degli invii relativi ai prigionieri di guerra e agli internati civili 1. Riservato l'articolo 60 paragrafo 2, gli invii della posta-lettere, le lettere con valore dichiarato, i pacchi postali e gli invii di denaro indirizzati ai prigionieri di guerra, o da essi spediti, sia direttamente sia per il tramite degli Uffici d'informazioni previsti dall'articolo 122 della Convenzione di Ginevra, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949, e dell'Agenzia centrale d'informazioni sui prigionieri di guerra di cui all'articolo' 123 della stessa Convenzione, sono esenti da qualsiasi tassa. I belligeranti raccolti e internati in uno Stato neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni che precedono.

2. Il paragrafo 1 si applica ugualmente agli invii della posta-lettere, alle lettere con valore dichiarato, ai pacchi postali e gli invii di denaro, provenienti da altri Stati, indirizzati agli internati civili di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 concernente la protezione dei civili in tempo di guerra, o da essi spediti, sia direttamente sia per mezzo degli uffici d'informazioni previsti dall'articolo 136, e dell'Agenzia centrale d'informazioni, prevista dall'articolo 140 della stessa Convenzione.

3. Gli Uffici nazionali d'informazioni e le Agenzie centrali d'informazioni di cui sopra godono ugualmente della franchigia postale per gli invii della posta-lettere, le lettere con valore dichiarato, i pacchi postali e gli invii di denaro riguardanti le persone menzionate nei paragrafi 1 e 2, da essi spediti o ricevuti, sia direttamente sia come intermediari, nelle condizioni stabilite dai detti paragrafi.

4. I pacchi sono ammessi in franchigia fino al peso di 5 chilogrammi.

Il limite di peso è elevato a 10 chilogrammi per gli invii il cui contenuto è indivisibile e per quelli indirizzati a un campo o al personale di fiducia del campo per essere distribuiti ai prigionieri.

Articolo 17 Franchigia postale per i cecogrammi Riservato l'articolo 60 paragrafo1 2, i cecogrammi sono esenti dalla tassa di affrancazione, dalle tasse speciali elencate all'articolo 21 e dalla tassa sul rimborso.

90 Parte seconda Disposizioni concernenti la posta-lettere

Capitolo I Disposizioni generali Articolo 18 Invìi della posta-lettere Gli invii della posta-lettere comprendono le lettere, le cartoline postali, le stampe, i cecogrammi e i pacchetti.

Articolo 19 Tasse e condizioni generali 1. Le tasse d'affrancazione per il trasporto degli invii della posta-lettere in tutta l'estensione dell'Unione sono stabilite in conformità delle colonne da 1 a 3 del prospetto qui appresso. Esse possono essere aumentate del 70 per cento (col. 4) o ridotte del 50 per cento (col. 5) al massimo. Salvo l'eccezione prevista dall'articolo 22 paragrafo 4, tali tasse comprendono il recapito degli invii al domicilio dei destinatari, quando negli Stati di destinazione esiste il servizio di distribuzione per gli invii di cui trattasi.

Oggetti

Graduazioni di peso

Lettere oltre oltre oltre oltre oltre oltre oltre Cartoline postali Stampe oltre oltre

Cecogrammi Pacchetti

Tasse di base

fino a 20 g 20 fino a 50 g 50 fino a 100 g oppure 20 fino a 100 fino a 250 fino a 500 fino a 1000 fino a

100 250 500 1000 2000

] (graduazioni > di peso j facoltative)

g g g g g

fino a 20 g 20 fino a 50 g 50 fino a 100 g

oppure oltre 20 fino a 100 g oltre 100 fino a 250 g oltre 250 fino a 500 g oltre 500 fino a 1000 g oltre 1000 fino a 2000 g oltre 2000, in più, per ogni graduazione di peso di 1000 g supplementare vedi art. 17 fino a 100 g oltre 100 fino a 250 g oltre 250 fino a 500 g oltre 500 fino a 1000 g

et.

50 90 120

.

} (graduazioni di peso J facoltative)

Limiti superiori delle tasse (aumento del 70%) 4 et.

85 153 204

Limiti inferiori delle tasse (diminuzione del 50%) 5 et.

25 45 60

120 240 460 800 1300 35 25 40 55

204 408 782 1360 2210 59,5 42,5 68 93,5

60 120 230 400 650 17,5 12,5 20 27,5

55 100 180 300 420

93,5 170 306 510 714

27,5 50 90 150 210

210

357

105

55 100 180 300

93,5 170 306 510

27,5 50 ' 9 0 150

92 2. A titolo eccezionale, gli Stati membri che hanno soppresso, nel loro servizio interno, la cartolina postale quale categoria d'invii della postalettere a sé stante, hanno la facoltà di applicare alle cartoline postali del servizio internazionale la tassa delle lettere.

3. In deroga al paragrafo 1, le Amministrazioni postali hanno la facoltà di applicare alle stampe una prima graduazione di peso di 50 g.

4. Le tasse scelte nei limiti stabiliti al paragrafo 1 devono, per quanto possibile, stare tra loro nelle medesime proporzioni delle tasse di base. Ogni Amministrazione postale ha la facoltà di arrotondare per eccesso o per difetto le sue tasse, a seconda delle necessità e delle particolarità del suo sistema monetario. Quest'ultima regola è pure applicabile a tutte le tasse che non siano quelle d'affrancazione. A titolo eccezionale e nei limiti prescritti al paragrafo 1, ogni Amministrazione postale è libera di applicare alle tasse delle stampe o dei pacchetti un tasso d'aumento superiore a quello che è applicato alle tasse delle lettere.

5. In occasione di una o di parecchie rivalutazioni o svalutazioni successive della loro moneta nazionale, le Amministrazioni postali non sono tenute a modificare in conseguenza gli equivalenti delle tasse previste nella Convenzione e negli Accordi o i prezzi di vendita delle cedole-risposta internazionali, finché le rivalutazioni o le svalutazioni non superano il 15 per cento in totale.

6. I limiti di peso e di dimensioni degli invii della posta-lettere sono stabiliti conformemente alla tabella qui appresso: Oggetti

1

Limiti di peso 2

Lettere Stampe

2 kg 2 kg (se si tratta di libri o di opuscoli, 5 kg; questo limite può essere elevato fino a 10 kg previa intesa tra le Amministrazioni interessate)

Cecogrammi Pacchetti Cartoline postali

7 kg Ikg

di dimensioni 3

Massimi: lunghezza, larghezza e spessore addizionati: 900 mm, senza che la dimensione maggiore possa sorpassare 600 mm. In rotoli: lunghezza più due volte il diametro: 1040 mm, senza che la dimensione maggiore possa sorpassare 900 mm.

Minimi: avere una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a 90 X 140 mm, con una tolleranza di 2 mm.

In rotoli: lunghezza più due volte il diametro, 170 mm, senza che la dimensione maggiore sia inferiore a 100 mm.

Massimi: 105 X 148 mm con una tolleranza di 2 mm.

Minimi: 90 X 140 mm co una tolleranza di 2 mm.

93

7. Le Amministrazioni postali possono applicare agli invii della postalettere impostati nel loro Paese il limite di peso massimo prescritto nel loro servizio interno per gli invii dello stesso genere, purché gli invii non sorpassino il limite di peso menzionato al paragrafo 6.

8. Sono considerati tipificati, nei limiti di quanto prevede il paragrafo 6, gli invii di forma rettangolare, la cui lunghezza non è inferiore alla larghezza moltiplicata per y' 2 (valore approssimativo 1,4) e che secondo la loro presentazione rispondono alle condizioni seguenti: a) invii in buste: 1° invii in buste ordinarie: dimensioni minime: 90 X140 mm con una tolleranza di 2 mm; dimensioni massime: 120X235 mm con una tolleranza di 2 mm; peso massimo: 20 g; spessore massimo: 5 mm; inoltre, l'indirizzo dev'essere scritto sulla faccia intera della busta, quella non provvista della chiudenda, e nella zona rettangolare situata a una distanza minima di: 40 mm dal margine superiore della busta (tolleranza 2 mm); 15 mm dal margine laterale destro; 15 mm dal margine inferiore; e a una distanza massima di 140 mm dal margine laterale destro; 2° invii in buste con riquadro trasparente: dimensioni, peso e spessore degli invii spediti in buste ordinarie; oltre che alle condizioni generali d'ammissione fissate all'articolo 122 del Regolamento, questi invii devono soddisfare alle condizioni seguenti: il riquadro trasparente deve trovarsi a una distanza minima di: 40 mm dal margine superiore della busta (tolleranza 2 mm); 15 mm dal margine laterale destro; 15 mm dal margine laterale sinistro; 15 mm dal margine inferiore; il riquadro non può essere delimitato con una striscia o con una cornice colorata; 3° tutti gli invii spediti in buste: l'indirizzo del mittente deve trovarsi, quando figura sul recto della busta, nell'angolo superiore sinistro; quest'angolino deve inoltre essere riservato alle indicazioni e ai cartellini di servizio, che vanno applicati all'occorrenza di sotto all'indirizzo del mittente; b) invii in forma di cartolina: dimensioni e consistenza come quelle delle cartoline postali;

94

e) invii menzionati alle lettere a e b: dal lato dell'indirizzo che dev'essere apposto nel senso della lunghezza: una zona rettangolare di 40 mm (-- 2 mm) di altezza a partire dal margine superiore e di 74 mm di lunghezza a partire dal margine destro dev'essere riservata per l'applicazione dell'affrancazione e delle impronte obliteratrici. All'interno di questa zona, i francobolli postali o le impronte affrancatrici devono essere apposte nell'angolo superiore destro.

Non sono considerati invii tipificati: --· gli invii che non rispondono alle condizioni menzionate qui sopra; --- le cartoline piegate; -- gli invii chiusi con fermagli, occhielli metallici o grappette piegate; -- le schede perforate spedite allo scoperto (senza busta).

9. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di applicare alle lettere e alle stampe in busta non tipificate della prima graduazione di peso e alle lettere in forma di cartolina che non adempiono alle condizioni elencate al paragrafo 8 capoverso 1 e lettera b, una tassa che non può essere superiore a quella relativa agli invii della seconda graduazione di peso.

10. Gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale di cui è cenno all'articolo 15 non sono soggetti ai limiti di peso stabiliti al paragrafo 6.

Essi non devono tuttavia superare il peso massimo di 30 chilogrammi per invio.

11. Le stampe all'indirizzo dello stesso destinatario e per la medesima destinazione, spedite in un sacco speciale non sono soggette ai limiti di peso stabiliti dal paragrafo 6. Tuttavia, il sacco che le contiene non deve superare il peso massimo di 30 chilogrammi. La tassa applicabile a questi invii è calcolata per graduazione di peso di 1 chilogrammo fino a concorrenza dei peso totale del sacco. Ogni Amministrazione ha la facoltà di concedere, per le stampe spedite in sacchi speciali, una riduzione che può andare fino al 10 per cento.

12. Le materie biologiche deperibili, condizionate e imballate secondo le disposizioni del .Regolamento, sono sottoposte alla tariffa delle lettere e alla tassa di raccomandazione; esse sono avviate per la via più rapida, di solito quella aerea, previo pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti.

Esse possono essere scambiate soltanto tra laboratori qualificati, ufficialmente riconosciuti. Inoltre, tale scambio è limitato alle relazioni
tra gli Stati membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo di accettare detti invii, sia nelle relazioni reciproche, sia in un solo senso.

13. Le sostanze radioattive, condizionate e imballate secondo le disposizioni del Regolamento, sono soggette alla tariffa delle lettere e alla tassa di raccomandazione; esse sono avviate per la via più rapida, normalmente

95

quella aerea, previo pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. Esse possono essere spedite soltanto da mittenti specialmente autorizzati. Tale scambio è inoltre limitato alle relazioni tra gli Stati membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo di accettare simili invii, sia nelle relazioni reciproche, sia in un solo senso.

14. Ogni Amministrazione ha la facoltà di concedere, per i giornali e le pubblicazioni periodiche pubblicati nel proprio Stato, una riduzione che non può oltrepassare il 50 per cento della tariffa delle stampe, pur riservandosi il diritto di limitare questa riduzione ai giornali e alle altre pubblicazioni periodiche che rispondono alle condizioni richieste dal regolamento interno, per circolare alla tariffa dei giornali. Sono escluse dalla riduzione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, le stampe commerciali, come cataloghi, prospetti, listini di prezzi, ecc.; lo stesso dicasi degli annunci pubblicitari stampati su fogli uniti ai giornali e alle pubblicazioni periodiche.

15. Le Amministrazioni possono altresì concedere la stessa riduzione per la spedizione di libri e opuscoli, spartiti musicali e carte geografiche che non contengono alcuna pubblicità o réclame oltre quella che figura sulla copertina o sui fogli di protezione di tali invii.

16. Gli invii diversi dalle lettere raccomandate in busta chiusa non possono contenere monete, biglietti di banca, carta-moneta o qualsiasi titolo al portatore, chèques di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o no, pietre preziose, gioielli e altri oggetti preziosi.

17. Le Amministrazioni degli Stati d'origine e di destinazione hanno la facoltà di trattare secondo la propria legislazione interna le lettere che contengono documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale, scambiati tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o dalle persone che abitano con essi.

18. Salvo le eccezioni previste dal Regolamento, le stampe, i cecogrammi e i pacchetti a) non possono recare alcuna annotazione né contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale; b) non possono contenere francobolli, moduli d'affrancazione, obliterati o no, carte rappresentative di un valore.

19. La riunione in un solo invio di oggetti soggetti a tasse differenti è consentita
a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria con la tariffa più elevata. La tassa applicabile al peso totale dell'invio è quella della categoria con la tariffa più elevata.

96 20. Salvo le eccezioni previste dalla Convenzione e dal suo Regolamento, non si da corso agli invii che non soddisfano alle condizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento. Gli invii ammessi indebitamente devono essere rimandati all'Amministrazione d'origine. Tuttavia, l'Amministrazione di destinazione ha la facoltà di recapitarli ai destinatari.

In tal caso, essa applica, ove occorra, a tali invii le tasse previste per la categoria di invii della posta-lettere in cui essi rientrano per il loro sistema di chiusura, il loro contenuto, il loro peso e le loro dimensioni. Quanto agli invii che superano i limiti massimi di peso stabiliti al paragrafo 6, essi possono essere tassati in base al loro peso effettivo.

Articolo 20 Impostazione d'invii della posta-lettere all'estero Nessun Stato membro è tenuto ad avviare oltre o a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che mittenti qualsiasi, domiciliati sul suo territorio, impostano o fanno impostare, in uno Stato estero, nell'intento di beneficiare delle tasse più basse che vi sono stabilite; lo stesso principio vale anche per gli invii di detto genere impostati in grandi quantità, indipendentemente dal fatto che tale impostazione sia effettuata o no in vista di beneficiare di tasse meno elevate. La regola precedente è applicabile senza distinzione tanto agli invii preparati nello Stato in cui abita il mittente e trasportati in seguito al di là della frontiera, quanto agli invii confezionati in uno Stato estero. L'Amministrazione interessata ha il diritto di rimandare gli invii all'origine e di gravarli delle sue tasse interne. Nel secondo caso, essa può disporre degli invii in conformità della sua legislazione interna, se il mittente rifiuta di pagare queste tasse.

Articolo 21 Tasse speciali Le tasse previste nella Convenzione e riscosse in più delle tasse d'affrancazione menzionate all'articolo 19 sono chiamate «tasse speciali». Il loro importo è fissato in conformità delle indicazioni della tabella seguente.

Designazione della tassa

Importo

Osservazioni

!>

2

3

a) tassa addizionale per l'impostazione d'invii all'ultima ora (articolo 22 paragrafo 1) b) tassa d'impostazione fuori delle ore generali d'apertura degli sportelli (articolo 22 paragrafo 2)

stessa tassa come nel servizio interno stessa tassa come nel servizio interno

97

Designazione della tassa 1

Importo 2

e) tassa di fermo posta (articolo 22 paragrafo 3) d) tassa per il recapito di un pacchetto che pesa più di 500 g, al destinatario (articolo 22 paragrafo 4) e) tassa di magazzinaggio (articolo 23)

stessa tassa come nel ·servizio interno 60 centesimi al massimo

f) tassa in caso di mancanza o di insufficienza di affrancazione degli invii ordinari (articolo 27 paragrafo 1)

g) tassa d'espresso (articolo 29 paragrafi 2, 3 e 6)

Foglio federale 1975. Voi. I

tassa riscossa all'aliquota fissata dalla legislazione interna, per tutti gli invii della posta-lettere, di peso superiore a 500 g, eccettuati i cecogrammi tassa ottenuta moltiplicando la tassa della prima graduazione di peso delle lettere, adottata dallo Stato di distribuzione, per una frazione il cui numeratore è l'importo dell'affrancazione mancante e il denominatore la stessa tassa adottata dallo Stato d'origine; a questa tassa si aggiunge la tassa di trattamento di 60 centesimi al massimo o la tassa fissata dalla legislazione interna tassa che ascende al minimo all'importo dell' affrancazione di una lettera ordinaria di porto semplice e al massimo a f r. l ,60

Osservazioni 3

questa tassa può essere aumentata di 30 centesimi al massimo in caso di distribuzione a domicilio

nei casi previsti all'articolo 137 paragrafi 3, 4 e 5 del Regolamento non è riscossa la tassa di trattamento

per ogni sacco contenente gli invii contemplati all'articolo 19 paragrafo 11, le Amministrazioni riscuotono al posto della tassa unitaria, una tassa globale che non può superare di cinque volte la tassa unitaria. ;Se la rimessa per espresso cagiona spese speciali, una tassa complementare può essere riscossa secondo le disposizioni relative agli invii dello stesso genere del .servizio interno. Se il destinatario chiede che un invio gli sia distribuito per espresso si può riscuotere la tassa del servizio interno

98 Designazione della tassa 1

Importo 2

h) tassa per le domande di ritiro o di modificazione d'indirizzo (articolo 30 paragrafo 2) i) tassa per le domande di rispedizione (articolo 31 paragrafo 3) j) tassa di rispedizione o di rinvio (articolo 31 paragrafo 4, e articolo 32 paragrafo 7) k) tassa di presentazione alla dogana (articolo 35)

3 franchi al massimo

tassa riscossa per il recapito d'un invio franco di tasse e di diritti (articolo 37 paragrafi 1, 3 e 4)

m) tassa per reclami (articolo 39 paragrafo 4) n) tassa di raccomandazione (articolo 41 paragrafi 1 lettera b) e 2)

Osservazioni 3

stessa tassa come nel servizio interno stessa tassa come nel servizio interno

5 franchi al massimo

1° tassa per bollettino d'affrancazione di 2 franchi al massimo, riscossa a profitto dell'Amministrazione di destinazione 2° tassa di 3 franchi al massimo per domanda formulata dopo l'impostazione, riscossa dall'Amministrazione d'origine 3° a titolo facoltativo, tassa supplementare di 2 franchi al massimo, riscossa dall' Amministrazione d'origine 90 centesimi al massimo 2 franchi al massimo

per ogni sacco contenente gli invii contemplati all'articolo 19 paragrafo 11, le Amministrazioni riscuotono al posto della tassa unitaria, una tassa globale di 8 franchi al massimo

1° per ogni sacco contenente gli invii contemplati all'articolo 19 paragrafo 11, le Amministrazioni riscuotono al posto della tassa unitaria, una tassa globale che non può superare di cinque volte la tassa unitaria

99 Designazione della tassa

Importo

Osservazioni

1

2

3

2° oltre la tassa fissa o la tassa globale, le Amministrazioni possono riscuotere presso i mittenti o i destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione. interna per le misure eccezionali di sicurezza prese nei confronti degli invii raccomandati o) tassa per rischi di forza maggiore (articolo 41 paragrafo 3) p) tassa per l'avviso di ricevimento (articolo 42 paragrafo 1) q) tassa di rimessa in mani proprie di un invio raccomandato (articolo 43 paragrafo 1)

40 centesimi al massimo per ogni invio raccomandato 80 centesimi al massimo

50 centesimi al massimo

Articolo 22 Tassa per l'impostazione d'invii all'ultima ora. Tassa d'impostazione fuori delle ore generali d'apertura degli sportelli. Tassa di fermo posta.

Tassa per il recapito dì pacchetti 1. Le Amministrazioni hanno la facoltà di percepire dal mittente una tassa addizionale, secondo le disposizioni della loro legislazione, sugli invii consegnati all'ultima ora ai loro servizi di spedizione.

2. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere presso il mittente una tassa addizionale, giusta la loro legislazione, per gli invii impostati allo sportello fuori delle ore generali d'apertura.

3. Gli invii indirizzati fermi in posta possono essere gravati dalle Amministrazioni degli Stati di destinazione della tassa speciale eventualmente prevista dalla propria legislazione per gli invii della stessa natura del servizio interno.

4. Le Amministrazioni degli Stati di destinazione hanno la facoltà di riscuotere per ogni pacchetto di più di 500 grammi, recapitato al destinatario, la tassa speciale prevista dall'articolo 21 lettera d).

100

Articolo 23 Tassa di magazzinaggio L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a percepire, conformemente alla sua legislazione, una tassa di magazzinaggio per ogni invio della posta-lettere che supera il peso di 500 grammi, quando il destinatario non lo abbia ritirato nel termine durante il quale è tenuto a sua disposizione senza spese. Questa tassa non può essere applicata ai cecogrammi.

Articolo 24 Affrancazione 1. Di regola, tutti gli invii indicati nell'articolo 18, ad eccezione di quelli di cui agli articoli da 15 a 17, devono essere interamente affrancati dal mittente.

2. Non si da corso agli invii non o insufficientemente affrancati diversi dalle lettere e dalle cartoline postali.

3. Quando le lettere o le cartoline postali non o insufficientemente affrancate sono impostate in grandi quantità, l'Amministrazione dello Stato d'origine ha la facoltà di restituirle al mittente.

Articolo 25 Modalità per l'affrancazione 1. L'affrancazione si effettua sia mediante francobolli, stampati o incollati sugli invii e validi nello Stato d'origine, sia mediante impronte di macchine affrancatrici adottate ufficialmente e funzionanti sotto il controllo immediato dell'Amministrazione postale, sia mediante impronte ottenute con macchine tipografiche o con altro procedimento di stampa o di bollatura, quando tale sistema è autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione d'origine.

2. L'affrancazione delle stampe all'indirizzo dello stesso destinatario e per la medesima destinazione, spedite in un sacco speciale, viene effettuata mediante uno dei mezzi indicati al paragrafo 1 ed è coperta per l'importo totale sulla targhetta esterna del sacco.

3. Sono considerati debitamente affrancati: gli invii regolarmente affrancati per il loro primitivo percorso e per i quali il complemento di tassa fu pagato prima della rispedizione, come pure i giornali o mazzi di giornali e altre pubblicazioni periodiche la cui soprascritta reca l'indicazione «Abonnement-poste» e che sono spediti in virtù dell'Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici. L'indicazione «Abonnement-poste»

101 è seguita dall'osservazione «Taxe perçue» (T.P.) o «Port payé» (P.P.) in quanto questi invii non siano affrancati secondo una delle modalità previste al paragrafo 1.

Articolo 26 Affrancazione degli invii della posta-lettere a bordo delle navi 1. Gli invii impostati a bordo di una nave durante la fermata nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi, devono essere affrancati mediante francobolli e secondo la tariffa dello Stato nelle cui acque si trova la nave.

2. Se l'impostazione ha luogo in alto mare, gli invii possono essere affrancati, salvo accordo speciale tra le Amministrazioni interessate, mediante francobolli e in base alla tariffa dello Stato al quale appartiene o da cui dipende la nave. Gli invii affrancati in queste condizioni vanno rimessi all'ufficio postale dello scalo, il più presto possibile dopo l'arrivo della nave.

Articolo 27 Tassa in caso di mancanza o di insufficienza di affrancazione 1. In caso di mancanza o di insufficienza di affrancazione, le lettere e le cartoline postali sono passibili, a carico del destinatario o, quando si tratta di invii non recapitabili, del mittente, della tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera /;.

2. Lo stesso trattamento può essere applicato, nei casi sopra citati, agli altri invii della p osta-lettere che fossero stati inoltrati erroneamente allo Stato di destinazione.

3. Gli invii raccomandati sono considerati all'arrivo, debitamente affrancati.

Articolo 28 Cedole-risposta internazionali 1. Negli Stati membri sono messi in vendita cedole-risposta internazionali emesse dall'Ufficio internazionale.

2. Il valore delle cedole-risposta è di 1 franco e il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non può essere inferiore a questo valore.

3. Le cedole-risposta sono cambiabili, in qualsiasi Stato membro, con uno o più francobolli rappresentanti l'affrancazione minima di una lettera ordinaria spedita all'estero per via di superficie. Se i regolamenti dell'Amministrazione dello Stato di scambio lo consentono, le cedole-risposta si possono pure cambiare in interi postali. Su presentazione di un numero

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sufficiente di cedole-risposta le Amministrazioni devono fornire i francobolli necessari per l'affrancazione minima di una lettera ordinaria da spedire per via aerea come invio soggetto alla soprattassa aerea.

4. L'Amministrazione di uno Stato membro può inoltre riservarsi la facoltà di esigere la rimessa simultanea delle cedole-risposta e degli invii da affrancare in cambio di dette cedole.

5. In deroga al paragrafo 1, le Amministrazioni postali hanno la facoltà di non incaricarsi dello spaccio di cedole-risposta o di limitarne la vendita.

Articolo 29 Invii espressi 1. A richiesta dei mittenti, gli invii della posta-lettere sono recapitati il più celermente possibile, dopo il loro arrivo all'ufficio di distribuzione, da un messo speciale, negli Stati le cui Amministrazioni s'incaricano di effettuare tale servizio.

2. Tali invii, qualificati «espressi», sono sottoposti, oltre all'affrancazione ordinaria, alla tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera g). Tale tassa deve essere corrisposta per intero e anticipatamente.

3. Se la distribuzione per espresso cagiona spese speciali all'Amministrazione di destinazione sia per l'ubicazione del domicilio del destinatario sia per il giorno o l'ora dell'arrivo all'ufficio di destinazione, il recapito dell'invio e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolati dalle disposizioni applicabili agli invii dello stesso genere del servizio interno.

4. Gli invii espressi non completamente affrancati per l'importo totale delle tasse da pagare in anticipo vengono distribuiti con i mezzi ordinari, a meno che non siano stati trattati come espressi dall'Ufficio d'origine. In quest'ultimo caso, gli invia sono tassati conformemente all'articolo 27.

5. È consentito alle Amministrazioni di limitarsi a un solo tentativo di recapito per espresso. Se questo tentativo è infruttuoso, l'oggetto può essere trattato come un invio ordinario.

6. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione che gli invii ad essi indirizzati, siano recapitati loro per espressoi al momento dell'arrivo.

In questo caso, l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere, all'atto della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.

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Articolo 30 Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo a richiesta del mittente 1. Il mittente di un invio della posta-lettere può farlo ritirare dal servizio o farne modificare l'indirizzo fintantoché l'invio: a) non sia stato consegnato al destinatario; b) non sia stato confiscato o distrutto dall'autorità competente per infrazione all'articolo 33; e) non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione interna dello Stato di destinazione.

2. La domanda da formulare a tale scopo viene trasmessa per via postale o telegrafica, a spese del mittente, il quale deve pagare, per ogni domanda, la tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera h). Se la domanda dev'essere trasmessa per la via aerea o telegrafica, il mittente deve inoltre pagare la soprattassa aerea o la tassa telegrafica corrispondente]. Se l'invio si trova ancorai nello Stato d'origine, la domanda di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo è trattata in conformità della legislazione di questo Stato.

3. Ogni Amministrazione è tenuta ad accettare le domande di ritiro o di modificazione d'indirizzo concernenti qualsiasi invio della posta-lettere impostato nei servizi di altre Amministrazioni, se la sua legislazione lo permette.

4. Se il mittente desidera essere informato, per via aerea o telegrafica, del seguito dato dall'ufficio di destinazione alla sua domanda di ritiro o di modificazione dell'indirizzo, egli deve pagare, a tale effetto, la soprattassa aerea o la tassa telegrafica corrispondente.

5. Per ogni domanda di ritiro o di modificazione d'indirizzo concernente più invii consegnati simultaneamente allo stesso ufficio dal medesimo mittente, all'indirizzo dello stesso destinatario, le tasse o soprattasse previste dal paragrafo 2, si riscuotono una sola volta.

6. M mittente può chiedere direttamente all'ufficio di destinazione una semplice correzione dell'indirizzo (esclusa però ogni modificazione del nome o della qualità del destinatario) senza adempiere formalità e senza pagare la tassa prevista al paragrafo 2.

7. Il rinvioì all'origine di un invio, in seguito a una domanda di ritiro, ha luogo per la via aerea se il mittente si impegna a pagare la soprattassa aerea corrispondente. Allorché un invio è rispedito per via aerea 'in seguito a una domanda di modificazione dell'indirizzo, la soprattassa aerea corrispondente al nuovo percorso è riscossa presso il destinatario e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice.

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Articolo 31 Rispedizione 1. In caso di cambiamento di residenza del destinatario, gli invii della posta-lettere sono rispediti immediatamente alle condizioni prescritte nel servizio interno, a meno che il mittente non ne abbia vietata la rispedizione mediante un'adeguata annotazione apposta sul lato dell'indirizzo in una lingua conosciuta nello Stato di destinazione. Tuttavia, la rispedizione da uno Stato a un altro ha luogo soltanto se gli invii soddisfano alle condizioni richieste per il nuovo trasporto. Per quanto concerne la rispedizione per la via aerea, si applicano per analogia gli articoli 68 paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, e 183 del Regolamento.

2. Ogni Amministrazione ha la facoltà di fissare un termine di rispedizione conforme a quello che è in vigore nel suo servizio interno.

3. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa nel servizio internazionale.

4. La rispedizione degli invii della posta-lettere da Stato a Stato non da luogo ad alcuna riscossione di supplemento di tassa, salvo le eccezioni previste dal Regolamento1. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rispedizione nel loro servizio intemo sono nondimeno autorizzate a riscuotere questa tassa per gli invii della posta-lettere del servizio internazionale, rispediti all'interno del loro servizio.

5. Gli invii della posta-lettere rispediti sono consegnati ai destinatari previo pagamento delle tasse di cui sono gravati alla partenza, all'arrivo o durante il trasporto in seguito a rispedizione dopo il primo percorso, senza pregiudizio del rimborso dei diritti doganali o di altre spese speciali di cui lo Stato di destinazione non consente l'annullamento.

6. In caso di rispedizione in un ailtro Stato, la tassa di fermo posta, la tassa di presentazione alla dogana, la tassa di magazzinaggio, la tassa di commissione, la tassa complementare d'espresso e la tassa di recapito ai destinatari dei pacchetti sono annullate.

Articolo 32 Invii non recapitabili. Rinvio allo Stato d'orìgine 1. Sono considerati non recapitabili gli invii che per un motivo qualsiasi non si possono distribuire al destinatario.

2. Gli invii non recapitabili vanno rimandati immediatamente allo Stato d'origine.

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3. Il termine di custodia degli invii tenuti in giacenza a disposizione dei destinatari o indirizzati fermi in posta è fissato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione. Tuttavia, questo termine non può superare di regola un mese, eccetto nei casi particolari in cui l'Amministrazione di destinazione giudica necessario di prolungarlo a due mesi al massimo. Il rinvio allo Stato d'origine deve essere effettuato entro un termine più breve se il mittente l'ha chiesto apponendo, in una lingua nota nello Stato di destinazione, una notizia appropriata sul lato dell'invio, provvisto dell'indirizzo.

4. Le cartoline postali prive dell'indirizzo del mittente non sono rimandate all'origine. Le cartoline postali raccomandate devono comunque sempre essere rimandate.

5. Il rinvio all'origine delle stampe non recapitabili non è obbligatorio, salvo che il mittente le abbia chieste di ritorno con una notizia posta sull'invio in una lingua nota nello Stato di destinazione. Le stampe raccomandate e i libri devono sempre essere rimandati.

6. In caso di rinvio all'origine per la via aerea, si applicano gli articoli 69 della Convenzione e 183 del Regolamento.

7. Gli invii della posta-lettere non recapitabili, rimandati allo Stato d'origine, sono rimessi ai mittenti alle condizioni fissate all'articolo 31 paragrafo 5. Questi invii non danno luogo 'alla riscossione di nessun supplemento di tassa, ferme restando però le eccezioni previste dal Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rinvio nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii della posta-lettere del servizio internazionale, che ricevono di ritorno.

Articolo 33 Divieti 1. Non son O' ammessi gli invii della posta-lettere che, per il loro imballaggio, possono rappresentare un pericolo per gli agenti, insudiciare o deteriorare gli altri invii o gl'impianti postali. I fermagli metallici che servono per chiudere gli invii non devono essere taglienti; essi non devono nemmeno intralciare l'esecuzione del servizio postale.

2. L'inclusione degli oggetti elencati qui sotto negli invii della postalettere è vietata: a) gli oggetti che, per la loro natura, possono presentare i pericoli o provocare le deteriorazioni citate al paragrafo 1 ; b) l'oppio, la morfina, la cocaina e gli altri stupefacenti; e) gli animali vivi, ad eccezione: 1° delle api, delle sanguisughe e dei bachi da seta;

106 2° dei parassiti e dei distruttori d'insetti nocivi destinati al controllo di tali insetti e scambiati tra gli Istituti ufficialmente riconosciuti; d) le materie esplosive, infiammabili o qualsiasi altra materia pericolosa; tuttavia, non cadono sotto le disposizioni del presente divieto le materie biologiche deperibili e le sostanze radioattive di cui all'articolo 19 paragrafi 12 e 13; e) gli oggetti osceni o immorali; f) gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nello Stato di destinazione.

3. Gli invii che contengono gli oggetti indicati nel paragrafo 2 e che sono stati ammessi erroneamente alla spedizione sono trattati secondo la legislazione dello Stato la cui Amministrazione ne ha costatata la presenza.

4. Tuttavia, gli invii che contengono gli oggetti indicati nel paragrafo 2 lettere b), d) ed e) non vengono in alcun caso né inoltrati a destinazione, né recapitati ai destinatari, né rimandati all'origine. L'Amministrazione di destinazione può distribuire al destinatario la parte del contenuto che non è colpita da interdizione.

5. Nel caso in cui gli invii erroneamente spediti non fossero né rimandati all'origine né recapitati ai destinatari, l'Amministrazione di origine deve essere informata, in modo preciso, del trattamento fatto a tali invii.

6. È d'altra parte riservato a tutti gli Stati membri i] diritto di non effettuare, sul proprio territorio, il trasporto in transito allo scoperto degli invii della posta-lettere diversi dalle lettere e cartoline postali, per i quali non siano state osservate le disposizioni legali che regolano le condizioni della loro pubblicazione o circolazione in detti Stati. Tali invii devono essere rimandati ali'Amministrazione d'origine.

Articolo 34 Controllo doganale L'Amministrazione postale dello Stato d'origine e quella dello Stato di destinazione hanno la facoltà di sottoporre a controllo doganale, giusta la legislazione di questi Stati, gli invii della posta-lettere e, se del caso, di aprirli d'ufficio.

Articolo 35 Tassa di presentazione alla dogana Gli invii sottoposti a controllo doganale nello Stato d'origine o di destinazione possono essere gravati, secondo il caso e a titolo postale, sia per la rimessa alla dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la rimessa alla dogana, della tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera k).

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Articolo 36 Diritti doganali e altri diritti Le Amministrazioni postali hanno la facoltà di riscuotere, secondo il caso, dai mittenti o dai destinatari degli invii i diritti doganali e tutti gli altri eventuali diritti.

Articolo 37 Invii franchi di tasse e di diritti 1. Nelle relazioni tra gli Stati membri le cui Amministrazioni postali si sono accordate aì riguardo, i mittenti possono, previa dichiarazione fatta all'ufficio d'origine, assumersi l'onere di tutte le tasse e di tutti i diritti di cui gli invii sono gravati al recapito. Finché un invio non è stato distribuito al destinatario, il mittente può, dopo l'impostazione e mediante il pagamento della tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera /) punto 2°, chiedere che l'invio sia recapitato franco di tasse e di diritti. Se il mittente desidera che la domanda venga trasmessa per via aerea o per via telegrafica, deve pagare inoltre la soprattassa aerea o la tassa del telegramma.

2. Nei casi previsti dal paragrafo 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione e, se del caso, versare un congruo deposito cauzionale.

3. L'Amministrazione di destinazione ha la facoltà di riscuotere per ogni invio, la tassa per il bollettino d'affrancazione prevista all'articolo 21 lettera I) punto 1°. Tale tassa è indipendente da quella prevista dall'articolo 35.

4. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di percepire dal mittente la tassa supplementare prevista dall'articolo 21 lettera I) punto 3° che essa tiene per sé quale rimunerazione dei servizi forniti nello Stato d'origine.

5. Ogni Amministrazione ha il diritto di limitare agli invii raccomandati il servizio degli invii franchi di tasse e di diritti.

Articolo 38 Annullamento dei diritti doganali e degli altri diritti Le Amministrazioni postali si impegnano a intervenire presso i servizi interessati del loro Stato, affinchè vengano annullati i diritti doganali e gli altri diritti sugli invii rimandati all'origine, distrutti a causa di completa avaria del contenuto o rispediti in un terzo Stato.

Articolo 39 Reclami 1. I reclami degli utenti sono ammessi nel termine di un anno a datare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio.

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2. Ogni Amministrazione è tenuta a trattare i reclami nel più breve termine possibile.

3. Ogni Amministrazione è tenuta ad accettare i reclami relativi a qualsiasi invio impostato nel territorio delle altre Amministrazioni.

4. Ogni reclamo può dar luogo alla riscossione della tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera m), a meno che il mittente non abbia già corrisposto la tassa per un avviso di ricevimento. Se è richiesta l'utilizzazione della via telegrafica, vengono riscossi, in aggiunta al diritto di reclamo, il costo del telegramma e, se del caso, quello della risposta.

5.' Se il reclamo concerne più invii impostati simultaneamente presso lo stesso ufficio, dallo stesso mittente, all'indirizzo del medesimo destinatario, la tassa viene riscossa una sola volta. Tuttavia, se si tratta di invii raccomandati che, a richiesta dei mittente, hanno dovuto essere inoltrati con mezzi diversi, viene riscossa una tassa per ciascuna delle vie utilizzate.

6. La tassa corrispondente viene rimborsata se il reclamo è stato motivato da un errore di servizio.

Capitolo II Invii raccomandati Articolo 40 Ammissione 1. Gli invii della posta-lettere indicati all'articolo 18 possono essere spediti in raccomandazione.

2. Al mittente di un invio raccomandato deve essere rilasciata gratuitamente una ricevuta all'atto dell'impostazione.

3. Le lettere raccomandate, spedite in buste chiuse, possono contenere gli oggetti menzionati all'articolo 19 paragrafo 16.

Articolo 41 Tasse 1. La tassa degli invii raccomandati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone: a) del porto ordinario dell'invio, secondo la sua categoria; b) della tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 21 lettera n).

109 2. Nei casi in cui sono necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere la tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera n) colonna 3 punto 2°.

3. Le Amministrazioni postali disposte ad addossarsi i rischi che possono risultare dal caso di forza maggiore sono autorizzate a percepire la tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera o).

Articolo 42 Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato può chiedere un avviso di ricevimento, pagando, all'atto dell'impostazione, la tassa prevista all'articolo 21 lettera p).

2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli è pervenuto nei termini normali, non vengono riscosse né una seconda tassa né la tassa prevista all'articolo 39 per i reclami.

Articolo 43 Recapito in mani proprie 1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso, gli invii raccomandati sono, a richiesta del mittente, recapitati nelle mani del destinatario. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questo modo di recapito solo per gli invii raccomandati accompagnati da un avviso di ricevimento. In ambedue i casi, il mittente paga la tassa speciale prevista all'articolo 21 lettera q).

2. Le Amministrazioni sono tenute a effettuare un secondo tentativo di recapito di tali invii solo se si può supporre che quest'ultimo è destinato a riuscire.

Capitolo III Responsabilità Articolo 44 Principio ed estensione della responsabilità dette Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali rispondono unicamente della perdita degli invii raccomandati. La loro responsabilità è coinvolta tanto per gli invii trasportati allo scoperto quanto per quelli avviati in dispacci chiusi.

2. Le Amministrazioni possono ammettere che la manomissione totale o l'avaria totale del contenuto degli invii raccomandati sia assimilata alla perdita, con la riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente per

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garantire con efficacia il contenuto contro i rischi accidentali di manomissione o di avaria e che queste irregolarità siano state costatate prima che l'invio sia stato preso in consegna dal destinatario o, ìn caso di rinvio ali' origine, dal mittente.

3. In caso di perdita di un invio raccomandato, il mittente ha diritto a un'indennità il cui ammontare è stabilito in 40 franchi per invio; tale importo è aumentato a 200 franchi per ogni sacco speciale contenente stampe di cui all'articolo 19 paragrafo 11.

4. Il mittente ha la facoltà di cedere questo diritto al destinatario. Il mittente o il destinatario può autorizzare una: terza persona a ricevere l'indennità, se la legislazione interna lo permette.

5. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un invio totalmente manomesso o avariato, allorché le Amministrazioni fanno uso della facoltà prevista al paragrafo 2. Egli può desistere dai suoi diritti a favore del mittente.

Articolo 45 Cessazione della responsabilità 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati di cui esse hanno effettuato il recapito sia nelle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione per gli invii della stessa specie, sia nelle condizioni previste all'articolo 11 paragrafo 3.

2. Esse non sono responsabili: 1° della perdita di invii raccomandati: a) in caso di forza maggiore. L'Amministrazione nel servizio della quale ha avuto luogo la perdita deve decidere, in base alla legislazione del suo Stato, se tale perdita sia dovuta a circostanze costituenti un caso di forza maggiore; tali circostanze sono comunicate all'Amministrazione dello Stato d'origine, se questa lo domanda. Tuttavia, la responsabilità permane nei confronti dell'Amministrazione dello Stato d'origine che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 41 paragrafo 3); b) quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilità, esse non possono render conto degli invii, in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore; e) quando si tratta di invii il contenuto dei quali cade sotto i divieti previsti agli articoli 19 paragrafi 16 e 18 lettera b) e 33 paragrafo 2 e in quanto tali invii siano stati confiscati o distrutti dall'autorità competente a cagione del loro contenuto;

Ili d) quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno previsto all'articolo 39 paragrafo 1; 2° degli invii raccomandati sequestrati in base alla legislazione dello Stato di destinazione; 3° degli invii raccomandati che hanno subito un'avaria cagionata dalla natura del contenuto dell'invio, quando si applica l'articolo 44 paragrafo 2.

3. Le Amministrazioni postali non si assumono nessuna responsabilità per quanto concerne le dichiarazioni doganali, qualunque sia la forma in cui esse furono compilate, né delle decisioni prese dai servizi doganali al momento della verificazione degli invii' della posta-lettere sottoposti a controllo doganale.

Articolo 46 Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un invio della posta-lettere è responsabile, nella stessa misura delle Amministrazioni, di tutti i danni derivati agli altri invii postali in seguito alla spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o alla inosservanza delle condizioni d'ammissione, in quanto non vi siano state né colpa né negligenza da parte delle Amministrazioni o delle imprese di trasporto.

2. L'accettazione di un invio del genere da parte dell'ufficio d'impostazione non libera il mittente dalla sua responsabilità.

3. L'Amministrazione che costata un danno imputabile a un errore del mittente, informa l'Amministrazione d'origine alla quale spetta, se del caso, d'intentare un'azione contro il mittente.

Articolo 47 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali Fino a prova contraria, la responsabilità per la perdita di un invio raccomandato incombe ali'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'invio senza sollevare obiezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari d'investigazione, non può stabilire né il recapito al destinatario, né, se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione.

2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione è, fino a prova contraria e con riserva di cui al paragrafo 3, liberata da ogni responsabilità: a) quando abbia osservato l'articolo 4 e le disposizioni sulla verificazione dei dispacci e la costatazione delle irregolarità; b) quando possa stabilire che essa ricevette il reclamo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, essendo scaduto il termine di conservazione previsto dall'articolo 108 del Regolamento; detta riserva non pregiudica i diritti del reclamante; e) quando in caso d'iscrizione individuale degli invii raccomandati, la ri-

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messa regolare dell'invio cercato non può' essere stabilita perché l'Amministrazione d'origine non ha osservato l'articolo 151 paragrafo 1 del Regolamento concernente l'iscrizione dettagliata degli invii raccomandati sul foglio d'avviso C 12 o sulle liste speciali C 13.

3. Tuttavia, se la perdita è avvenuta durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale Stato il fatto si sia verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali.

4. Quando un invio raccomandato è stato perduto in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione nel cui territorio o servizio è avvenuta la perdita ne è responsabile verso l'Amministrazione speditrice solo quando entrambi gli Stati assumono i rischi derivanti dal caso di forza maggiore.

5. I diritti doganali e altri diritti, di cui non sia stato possibile ottenere l'annullamento, restano a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita.

6. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità, subentra, fino a concorrenza dell'ammontare di tale indennità, nei diritti della persona che l'ha riscossa, per ogni eventuale azione di regresso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.

Articolo 48 Pagamento dell'indennità 1. Con riserva del diritto di regresso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennità incombe sia all'Amministrazione d'origine, sia all'Amministrazione di destinazione nel caso previsto all'articolo 44 paragrafo 4.

2. Tale pagamento deve essere effettuato il più presto possibile e non oltre il termine di sei mesi a datare dal giorno successivo a quello del reclamo.

3. Quando l'Amministrazione cui incombe il pagamento non accetta di assumersi i rischi derivanti dal caso di forza maggiore, e quando, alla scadenza del termine previsto dal paragrafo 2, ancora non sia stato possibile stabilire se la perdita sia dovuta a un caso della specie, essa può eccezionalmente differire la liquidazione dell'indennità oltre questo termine.

4. L'Amministrazione d'origine o di destinazione, a seconda del caso, ha la facoltà di indennizzare l'avente diritto per conto di quella Amministrazione, tra le partecipanti al trasporto, la quale, regolarmente richiesta, abbia lasciato trascorrere cinque mesi senza dare alcuna soluzione definitiva alla pratica o senza aver comunicato all'Amministrazione d'origine, rispettivamente di destinazione, che la perdita sembrava essere dovuta a forza maggiore.

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Articolo 49 Rimborso dell'indennità all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 1. L'Amministrazione responsabile, o per conto della quale viene effettuato il pagamento in conformità dell'articolo 48, è tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento, denominata Amministrazione pagatrice, l'importo dell'indennità effettivamente corrisposto all'avente diritto; tale versamento deve aver luogo entro un termine di quattro mesi dall'invio della notificazione del pagamento.

2. Se l'onere dell'indennità deve essere sopportato da più Amministrazioni in conformità dell'articolo 47, d'intera indennità dovuta deve essere versata all'Amministrazione pagatrice, nel termine indicato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione che, avendo debitamente ricevuto l'invio reclamato, non può stabilirne l'inoltro regolare al servizio corrispondente.

Spetta a tale Amministrazione di ricuperare dalle altre Amministrazioni responsabili la quota parte eventualmente dovuta da ciascuna di esse per il risarcimento dell'avente diritto.

3. In caso d'iscrizione globale ai sensi dell'articolo 151 paragrafo 2, del Regolamento, le Amministrazioni d'origine e di destinazione possono intendersi per lasciare totalmente il danno a carico di quella che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.

4. Il rimborso all'Amministrazione créditrice viene effettuato in base alle norme di pagamento previste dall'articolo 12.

5. Quando la responsabilità è stata riconosciuta, come pure nel caso previsto all'articolo 48 paragrafo 4 l'ammontare dell'indennità può essere ugualmente addebitato d'ufficio all'Amministrazione responsabile, per mezzo di un qualsiasi regolamento di conto, sia direttamente, sia per il tramite di un'Amministrazione che tiene regolari conteggi con l'Amministrazione responsabile.

6. Subito dopo aver pagato l'indennità, l'Amministrazione pagatrice deve comunicare la data e l'importo del pagamento effettuato all'Amministrazione responsabile. Il rimborso di questa indennità può reclamarlo soltanto nel termine di un anno a partire dalla data della notificazione del pagamento all'avente diritto.

7. L'Amministrazione, la cui responsabilità sia stata regolarmente accertata e che abbia in un primo tempo rifiutato il pagamento dell'indennità, deve sopportare tutte le spese accessorie risultanti dal ritardo non giustificato arrecato al pagamento.

Fucilo federali- 1975, Vol. l

7

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8. Le Amministrazioni possono accordarsi per liquidare periodicamente le indennità pagate agli aventi diritto e per le quali hanno dato il benestare.

9. Le Amministrazioni possono convenire tra loro che l'Amministrazione responsabile rinunci a rimborsare l'indennità all'Amministrazione pagatrice, fino all'ammontare fissato di comune accordo.

Articolo 50 Ricupero eventuale dell'indennità dal mittente o dal destinatario 1. Se dopo il pagamento dell'indennità, un invio raccomandato o una parte di esso, precedentemente considerato perduto, viene ritrovato, il destinatario e il mittente ne sono informati; quest'ultimo, oppure, in applicazione dell'articolo 44 paragrafo 4, il destinatario, è inoltre avvertito che può ritirare l'oggetto entro un periodo di tre mesi, verso restituzione dell'importo dell'indennità ricevuta. Se, entro tale termine, il mittente, rispettivamente il destinatario, non reclama l'invio, la stessa procedura viene seguita nei confronti del destinatario, rispettivamente del mittente.

2. Se il mittente o il destinatario ritirano l'invio verso rimborso dell'importo dell'indennità, tale importo viene restituito all'Amministrazione o, se del caso, alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno, nel termine di un anno a contare dalla data del rimborso.

3. Se il mittente e il destinatario rinunciano a rientrare in possesso dell'invio, quest'ultimo diventa proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno.

4. Quando la prova dell'avvenuto recapito è fornita dopo il termine di cinque mesi previsto all'articolo 48 paragrafo 4, l'indennità versata resta a carico dell'Amministrazione intermediaria o di destinazione se, per una ragione qualsiasi, la somma pagata non può essere ricuperata presso il mittente.

Capitolo IV Attribuzione delle tasse. Spese di transito e spese terminali Articolo 51 Attribuzione delle tasse Salvo i casi previsti dalla Convenzione e dagli Accordi, ciascuna Amministrazione postale trattiene per sé le tasse che ha riscosso.

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Articolo 52 Spese di transito 1. Con riserva dell'articolo 54,
Percorsi 1

Spese per kg lordo 2

1° Percorsi territoriali, espressi in chilometri Fino a 300 km Oltre 300 fino a 600 600 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3800 3800 4600 4600 5500 5500 6500 6500 7500 Inoltre, oltre 7500 per ogni 1000 km in più

0,16 0,28 0,41 0,57 0,74 0,91 1,08 1,29 1,55 1,82 2,11 2,42 0,30

2° Percorsi marittimi a) Espressi in miglia marine Fino a 300 miglia marine Oltre 300 fino a 600 600 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3500 3500 4000 4000 5000 5000 6000 6000 7000 7000 8000 8000 per ogni 1000 miglia marine in più

0,28 0,35 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,60 0,62 0,64 0,02

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b) Espressi in chilometri secondo la conversione 1 miglio marino = km 1,852 Fino a 556 km .

Oltre 556 fino a 1 111 1 111 1 852 1852 2778 2778 3 704 3704 4630 4630 5 556 5556 6482 6482 7408 7408 9260 9260 11 112 11 112 12 964 12964 14816 14816 per ogni 1852 km in più

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0,28 0,35 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,60 0,62 0,64 0,02

2. Se in virtù dell'articolo 3 uno Stato ammette che il suo territorio sia attraversato da un servizio di trasporto estero, senza che i suoi servizi vi partecipino, il corriere avviato in tal modo non sottosta alle spese di transito.

3. Sono considerati servizi terzi, salvo accordo speciale, i trasporti marittimi effettuati direttamente tra due Stati per mezzo di navi dipendenti da uno di essi.

4. Le distanze che servono a determinare le spese di transito giusta la tabella figurante al paragrafo 1 sono tolte dall'«Elenco delle distanze chilometriche relative ai percorsi territoriali dei dispacci in transito», previsto dall'articolo 111 paragrafo 2 lettera e), del Regolamento, per quanto concerne i percorsi territoriali, e dall'«Elenco delle linee di navigazione», di cui all'articolo 111 paragrafo 2 lettera d), del Regolamento, per quanto concerne i percorsi marittimi.

5. Il transito marittimo ha inizio dal momento in cui i dispacci sono posti sulla banchina alla quale è attraccata la nave nel porto di partenza e ha fine quando sono consegnati sulla banchina del porto di destinazione.

6. I dispacci che subiscono un disguido sono considerati, per quanto riguarda il pagamento delle spese di transito, come se avessero seguito la via normale; le Amministrazioni che partecipano al trasporto di tali dispacci non hanno quindi, a tale riguardo, alcun diritto ad abbuoni da parte delle Amministrazioni speditrici, ma queste ultime restano debitrici delle relative spese di transito verso gli Stati che servono loro regolarmente da intermediari.

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Articolo 53 Spese terminali 1. Riservato l'articolo 54 ogni Amministrazione che nei suoi scambi per le vie aerea e di superficie con un'altra riceve una quantità d'invii della postalettere superiore a quella che spedisce, ha il diritto di riscuotere dall'Amministrazione speditrice, a titolo di compensazione, una rimunerazione per le spese occasionatele dal corriere internazionale ricevuto in più.

2. La rimunerazione prevista al paragrafo 1 è di 1 franco e 50 per chilogrammo di corriere ricevuto in più.

3. Ogni Amministrazione può rinunciare totalmente o parzialmente alla rimunerazione prevista al paragrafo 1.

Articolo 54 Esenzione dalle spese di transito e dalle spese terminali Sono esenti da ogni spesa di transito territoriale o marittimo e da ogni spesa terminale gli invii in franchigia postale indicati agli articoli da 15 a 17 e gli invii di sacchi postali vuoti.

Articolo 55 Servizi straordinari Le spese di transito specificate all'articolo 52 non si applicano al trasporto effettuato per mezzo di servizi straordinari espressamente istituiti o mantenuti da un'Amministrazione postale, a richiesta di una o di parecchie altre Amministrazioni. Le condizioni di tale categoria di trasporti sono regolate di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.

Articolo 56 Conteggio delle spese di transito e delle spese terminali 1. Il conteggio generale delle spese di transito e delle spese terminali del corriere di superficie è compilato annualmente in base ai dati statistici rilevati, una volta ogni tre anni, durante un periodo di quattordici giorni.

Tale periodo è portato a ventotto giorni per i dispacci che vengono formati meno di cinque volte la settimana o che si valgono meno di cinque volte la settimana dei servizi dello stesso Stato intermedio. Il Regolamento stabilisce il periodo e la durata d'applicazione delle statistiche.

2. Le spese terminali concernenti le corrispondenze della posta aerea sono calcolate in base al peso reale.

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3. Nonostante i diversi metodi applicati per determinare le differenze di peso del corriere aereo e del corriere di superficie, trasportato con un mezzo qualsiasi, bisogna determinare la fondatezza di una domanda di pagamento di spese terminali prendendo in considerazione il peso totale di tutti gli invii della posta-lettere scambiati tra le Amministrazioni interessate.

4. Quando il saldo annuale tra due Amministrazioni non supera 25 franchi per le spese di transito e 2000 franchi per le spese terminali, l'Amministrazione débitrice è esonerata da ogni pagamento.

5. Previa intesa tra le Amministrazioni interessate, i dispacci straordinari possono essere esclusi dalle operazioni ordinarie di statistica. Il conteggio può essere eseguito in base al peso reale, sia che questi dispacci siano spediti durante il periodo preso in considerazione per la statistica sia che lo siano fuori da tale periodo.

6. Ogni Amministrazione ha la facoltà di sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati di una statistica che, a suo avviso, differissero troppo dalla realtà. Tale arbitrato è costituito nel modo previsto dall'articolo 125 del Regolamento generale.

7. Gli arbitri possono stabilire secondo equità l'importo delle spese di transito o delle spese terminali da pagare.

Articolo 57 Scambio di dispacci chiusi con unità militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con navi o aerei da guerra 1. Possono essere scambiati dispacci chiusi tra gli uffici postali di uno degli Stati membri e i comandanti delle unità militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e tra il comandante di una di queste unità e il comandante di un'altra unità militare messa a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per mezzo dei servizi territoriali, marittimi o aerei di altri Stati.

2. Lo scambio di dispacci chiusi può pure essere effettuato tra gli uffici postali di uno degli Stati membri e i comandanti di divisioni navali 0 aeree oppure di navi o aerei da guerra dello stesso Stato, stazionanti all'estero, o fra il comandante di una di queste divisioni navali o aeree oppure di navi o aerei da guerra e il comandante di un'altra divisione oppure nave o aereo da guerra dello stesso Stato, per mezzo dei servizi territoriali, marittimi o aerei di altri Stati.

3. Gli invii della posta-lettere compresi nei dispacci di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere esclusivamente indirizzati o provenire dai membri delle

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unità militari o dagli stati maggiori e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni d'inoltro ad essi applicabili sono stabilite, secondo la propria regolamentazione, dall'Amministrazione postale dello Stato che ha messo a disposizione l'unità militare o al quale appartengono le navi o gli aerei.

4. Salvo accordo speciale, l'Amministrazione dello Stato che ha messo a disposizione l'unità militare o dal quale dipendono le navi o gli aerei da guerra è débitrice, verso le Amministrazioni intermediarie, delle spese di transito dei dispacci, calcolate in conformità dell'articolo 52 e delle spese di trasporto aereo calcolate in conformità dell'articolo 71.

Parte terza Trasporto aereo degli invii della posta-lettere Capitolo I Disposizioni generali Articolo 58 Corrispondenze aeree Gli invii della posta-lettere trasportati per via aerea sono denominati «corrispondenze aeree».

Articolo 59 Aerogrammi \. Ogni Amministrazione ha la facoltà di ammettere gli aerogrammi, che sono corrispondenze aeree.

2. L'aerogramma è costituito da un foglio di carta convenientemente piegato e incollato su tutti i suoi lati, le cui dimensioni devono essere, in tale forma, le seguenti: a) dimensioni minime: identiche a quelle prescritte per le lettere; b) dimensioni massime: 110mm X 220 mm; e tali che la lunghezza sia uguale o superiore alla larghezza moltiplicata per j/2 (valore approssimativo: 1,4).

3. Il recto dell'aerogramma è riservato all'indirizzo, all'affrancazione e alle indicazioni o ai cartellini di servizio. Esso reca obbligatoriamente l'indi-

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cazione a stampa «Aérogramme» e, facoltativamente, una indicazione equivalente nella lingua dello Stato d'origine. L'aerogramma non deve contenere alcun oggetto. Esso può essere spedito in raccomandazione se la regolamentazione dello Stato d'origine lo permette.

4. Ogni Amministrazione stabilisce, entro i limiti fissati dal paragrafo 2, le condizioni per l'emissione, la fabbricazione e la vendita degli aerogrammi.

5. Le corrispondenze aeree impostate come aerogrammi ma che non soddisfano alle condizioni di cui sopra, sono trattate conformemente all'articolo 64. Tuttavia, le Amministrazioni hanno la facoltà di inoltrarle in ogni caso per la via di superficie.

Articolo 60 Corrispondenze aeree soprattassate e non soprattassate 1. Le corrispondenze aeree si suddividono, per quanto riguarda le tasse, in corrispondenze aeree soprattassate e in corrispondenze aeree non soprattassate.

2. In linea generale, le corrispondenze aeree sono soggette, oltre alle tasse autorizzate dalla Convenzione e dai vari Accordi, a soprattasse di trasporto aereo; gli invii postali di cui agli articoli 16 e 17 sono passibili delle stesse soprattasse. Tutte queste corrispondenze sono denominate corrispondenze aeree soprattassate.

3. Le Amministrazioni hanno la facoltà di non riscuotere alcuna soprattassa di trasporto aereo, con riserva d'informare le Amministrazioni degli Stati di destinazione; gli invii ammessi in tali condizioni sono denominati corrispondenze aeree non soprattassate. Questa denominazione non concerne le corrispondenze inserite nei dispacci del corriere ordinario di superficie trasportati per la via aerea, le quali sono oggetto di accordi particolari con le Amministrazioni che le ricevono agli aeroporti e trattano in seguito come invii ordinali di superficie.

4. Gli invii relativi al servizio postale, indicati all'articolo 15, ad eccezione di quelli emanati dagli organi dell'Unione postale universale e delle Unioni ristrette, non sono soggetti alle soprattasse aeree.

5. Gli aerogrammi, quali sono descritti all'articolo 59, sono soggetti a una tassa almeno uguale a quella applicabile, nello Stato d'origine, a una lettera non soprattassata della prima graduazione di peso.

Articolo 61 Soprattasse aeree 1. Le Amministrazioni stabiliscono le soprattasse aeree che devono essere percepite per l'avviamento. Per la determinazione delle soprattasse,

121 esse hanno la facoltà di adottare graduazioni di peso inferiori a quelle previste all'articolo 19.

2. Le soprattasse devono essere in stretta relazione con le spese del trasporto aereo. Di regola, l'insieme del prodotto delle soprattasse relative alle due categorie di corriere LC e AO non deve superare le spese da sostenere per tale trasporto.

3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso Stato di destinazione, qualunque sia l'avviamento seguito.

4. Le Amministrazioni hanno la facoltà di fissare soprattasse aeree medie, corrispondenti ciascuna a un gruppo di Stati di destinazione.

5. Le soprattasse devono essere corrisposte alla partenza.

6. Ogni Amministrazione è autorizzata a tener conto, per il calcolo della soprattassa applicabile a una corrispondenza aerea, del peso dei moduli ad uso del pubblico, eventualmente allegati. Il peso dell'avviso di ricevimento vien sempre preso in considerazione.

Articolo 62 Tasse combinate 1. In deroga all'articolo 61, le Amministrazioni possono stabilire tasse combinate per l'affrancazione delle corrispondenze aeree, soggette a soprattassa, tenendo conto: a) del costo delle loro prestazioni postali; b) delle spese da pagare per il trasporto aereo.

Le Amministrazioni hanno la facoltà di ritenere costi delle loro prestazioni, giusta la lettera a) qui sopra, le tasse di base che esse hanno stabilito in conformità dell'articolo 19. Allorché le graduazioni di peso, adottate per stabilire le tasse combinate, sono inferiori a quelle previste all'articolo 19, le tasse di base possono essere ridotte nella medesima proporzione.

2. Eccettuati gli articoli 64 e 68, le disposizioni concernenti le soprattasse aeree sono applicabili per analogia alle tasse combinate.

Articolo 63 Modalità per

l'affrancazione

Oltre alle modalità di cui all'articolo 25, l'affrancazione delle corrispondenze aeree soprattassate può essere rappresentata dall'indicazione manoscritta, in cifre, della somma riscossa, espressa nella valuta dello Stato d'origine, per esempio nel modo seguente: «Taxe perçue: ... dollars ... cents».

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Tale indicazione può figurare su una stampiglia speciale oppure su una vignetta o un cartellino speciale oppure ancora può essere apposta semplicemente sulla soprascritta dell'invio, con un procedimento qualsiasi. In ogni caso, l'indicazione deve essere convalidata con il bollo a data dell'ufficio d'origine.

Articolo 64 Corrispondenze aeree soprattassate non o insufficientemente

affrancate

1. Le corrispondenze aeree soprattassate non o insufficientemente affrancate, la cui regolarizzazione da parte dei mittenti non è possibile, sono trattate nel modo seguente: a) in caso di mancanza totale dell'affrancazione, le corrispondenze aeree soprattassate vengono trattate conformemente agli articoli 24 e 27; gli invii la cui affrancazione non è obbligatoria alla partenza sono inoltrati con i mezzi di trasporto normalmente utilizzati per le corrispondenze non soggette a soprattassa; b) in caso di affrancazione insufficiente, le corrispondenze aeree soprattassate sono inoltrate per via aerea quando le tasse corrisposte rappresentano almeno l'importo della soprattassa aerea; tuttavia, l'Amministrazione d'origine ha la facoltà di spedire tali invii per via aerea quando le tasse pagate rappresentano almeno il 75 per cento della soprattassa o il 50 per cento della tassa combinata. Di sotto a questi limiti, gli invii sono trattati secondo l'articolo 24. Negli altri casi è applicabile l'articolo 27.

2. Se l'Amministrazione d'origine non ha indicato gli elementi necessari per calcolare l'ammontare della tassa da riscuotere, l'Amministrazione di destinazione ha la facoltà di recapitare senza riscossione di tassa, le corrispondenze aeree soprattassate insufficientemente affrancate, per le quali il mittente ha pagato tasse che rappresentano almeno l'affrancazione d'un invio non soprattassato dello stesso peso e della medesima categoria.

Articolo 65 Avviamento 1. Le Amministrazioni sono tenute ad avviare, con gli stessi mezzi di comunicazione aerei che utilizzano per il trasporto delle proprie corrispondenze aeree, le corrispondenze aeree che ad esse pervengono dalle altre Amministrazioni.

2. Le Amministrazioni degli Stati che non dispongono di un servizio aereo inoltrano le corrispondenze aeree per le vie più céleri utilizzate dalla posta. Lo stesso dicasi se, per un motivo qualsiasi, l'inoltro per via di superficie offre vantaggi rispetto all'utilizzazione delle linee aeree.

123 3. I dispacci aerei chiusi devono essere inoltrati per la via richiesta dall'Amministrazione dello Stato d'origine, purché tale via sia utilizzata dall'Amministrazione dello Stato di transito per l'inoltro dei propri dispacci.

Se ciò non è possibile, oppure se il tempo per il trasbordo non è sufficiente, l'Amministrazione dello Stato d'origine ne deve essere avvisata.

Articolo 66 Esecuzione delle operazioni negli aeroporti Le Amministrazioni adottano le misure necessarie al fine di assicurare, nelle migliori condizioni, il ricevimento e la rispedizione dei dispacci aerei negli aeroporti del loro Stato.

Articolo 67 Controllo doganale delle corrispondenze aeree Le Amministrazioni adottano tutte le misure opportune per accelerare le operazioni relative al controllo doganale delle corrispondenze aeree a destinazione del loro Stato.

Articolo 68 Rispedizione delle corrispondenze aeree 1. Di regola, tutte le corrispondenze aeree indirizzate a un destinatario che ha cambiato residenza, vengono rispedite alla nuova destinazione con i mezzi di trasporto normalmente utilizzati per la corrispondenza non soprattassata. A tale scopo è applicabile per analogia l'articolo 31 paragrafi da 1 a 3.

2. Su espressa richiesta del destinatario e sempre che egli s'impegni a pagare le soprattasse o le tasse combinate corrispondenti al nuovo percorso aereo, le corrispondenze di cui si tratta possono essere rispedite per via aerea; lo stesso dicasi se dette soprattasse o tasse combinate sono pagate ali' ufficio di rispedizione da una terza persona; nel primo caso, la soprattassa o la tassa combinata viene percepita, di regola, all'atto della rimessa e resta acquisita all'Amministrazione distributrice.

3. Le Amministrazioni che applicano tasse combinate possono stabilire tasse speciali per la rispedizione per la via aerea, nelle condizioni previste al paragrafo 2; esse non devono superare le tasse combinate.

4. Le corrispondenze, inoltrate per il loro primo percorso per la via di superficie, possono essere rispedite all'estero per via aerea alle condizioni previste al paragrafo 2. La rispedizione di tali invii per la via aerea all'interno dello Stato di destinazione è sottoposta alla regolamentazione interna di questo Stato.

124 5. Le buste speciali C 6 e i sacchi, adoperati per la rispedizione collettiva sono inoltrati alla nuova destinazione con i mezzi di trasporto normalmente utilizzati per le corrispondenze non soprattassate, a meno che le soprattasse, le tasse combinate o le tasse speciali previste al paragrafo 3 non siano corrisposte anticipatamente all'ufficio di rispedizione o che il destinatario non prenda a proprio carico le tasse corrispondenti al nuovo percorso aereo giusta il paragrafo 2.

Articolo 69 Rinvio all'origine delle corrispondenze aeree 1. Le corrispondenze aeree non recapitabili sono rimandate all'origine con i mezzi di trasporto adoperati normalmente per le corrispondenze non soprattassate.

2. L'articolo 68 paragrafi da 2 a 5, è applicabile per analogia quando il mittente chiede che le corrispondenze siano rimandate all'origine per la via aerea.

Capitolo II Spese di trasporto aereo Articolo 70 Principi generali 1. Le spese di trasporto per tutto il percorso aereo sono a carico a) dell'Amministrazione dello Stato d'origine, se si tratta di dispacci chiusi; b) dell'Amministrazione che rimette le corrispondenze a un'altra Amministrazione, se si tratta di corrispondenze aeree in transito allo scoperto, comprese quelle che sono mal istradate.

2. Le stesse norme si applicano ai dispacci aerei e alle corrispondenze aeree in transito allo scoperto esenti da spese di transito.

3. Le spese di trasporto devono, per uno stesso percorso, essere uniformi per tutte le Amministrazioni che fanno uso di tale percorso senza partecipare alle spese di esercizio del servizio o dei servizi aerei che lo servono.

4. Salvo accordo che preveda la gratuità, le spese di trasporto aereo all'interno dello Stato di destinazione devono essere uniformi per tutti i dispacci aerei provenienti dall'estero, poco importa che il corriere venga inoltrato o no per via aerea.

125 5. Salvo accordo speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 52 si applica alle corrispondenze aeree per i loro eventuali percorsi territoriali o marittimi; tuttavia, non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito: a) il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa città; b) il trasporto di tali dispacci fra l'aeroporto di una città e un deposito situato in quest'ultima e il ritorno di questi stessi dispacci per il loro riavviamento.

Articolo 71 Aliquote di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai dispacci chiusi 1. Le aliquote di base da applicare per il regolamento dei conti tra le Amministrazioni in materia di trasporti aerei sono fissati per ogni chilogrammo di peso lordo e per chilometro; tali aliquote specificate qui appresso, si applicano proporzionalmente alle frazioni di chilogrammo: a) per gli invii LC (lettere, aerogrammi, cartoline postali, vaglia postali, vaglia per rimborsi, vaglia di versamento, titoli da riscuotere, lettere con valore dichiarato, avvisi di pagamento, avvisi di allibramento, avvisi di ricevimento): 3 millesimi di franco al massimo; b) per gli invii AO (invii diversi da quelli LC): 1 millesimo di franco al massimo.

2. Le spese di trasporto'aereo, relative ai dispacci aerei, sono calcolate, da una parte, secondo le aliquote di base effettive (comprese nei limiti delle aliquote di base stabilite al paragrafo 1) e le distanze chilometriche indicate nell'«Elenco delle distanze aeropostali» e, dall'altra parte, in base al peso lordo di tali dispacci; non si tiene conto, se del caso, del peso dei sacchi collettori.

3. Le spese dovute a titolo di trasporto aereo all'interno dello Stato di destinazione sono, se del caso, stabilite sotto forma di prezzi unitari per ciascuna delle due categorie LC e AO. Tali prezzi sono calcolati sulla base delle aliquote previste al paragrafo 1 e secondo la distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete interna. La distanza media ponderata è determinata in funzione del peso lordo di tutti i dispacci aerei che giungono nello Stato di destinazione, compreso il corriere che non viene inoltrato per via aerea nell'interno di tale Stato.

4. Le spese dovute per trasportare con la via aerea, tra due aeroporti dello stesso Stato, dispacci
aerei in transito, possono pure essere stabilite in forma di prezzi unitari per ognuna delle categorie LC e AO. Questi prezzi sono calcolati in base alle aliquote previste al paragrafo 1 e alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete

126 aerea interna dello Stato di transito. La distanza media ponderata è determinata in funzione del peso lordo di tutti i dispacci aerei transitanti attraverso lo Stato intermedio.

5. L'importo delle spese di cui ai paragrafi 3 e 4 non può superare, nel suo insieme, l'ammontare di quelle che devono essere effettivamente pagate per il trasporto.

6. Le aliquote per il trasporto aereo interno e internazionale, ottenute moltiplicando l'aliquota di base effettiva per la distanza e che servono a calcolare le spese di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sono arrotondate al decimo superiore o inferiore, a seconda che il numero formato dalla cifra dei centesimi e da quella dei millesimi sia superiore o meno a 50.

Articolo 72 Calcolo e conteggio delle spese dì trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto 1. Le spese di trasporto aereo relative alle corrispondenze aeree in transito allo scoperto sono calcolate, di regola, come è indicato all'articolo 71 paragrafo 2, ma in base al peso netto delle corrispondenze. Esse sono stabilite sulla scorta di un certo numero di tariffe medie, che in tutto non possono superare il numero di 10; ognuna di queste tariffe deve corrispondere a un gruppo di Stati di destinazione ed essere determinata in funzione del tonnellaggio del corriere scaricato alle differenti destinazioni appartenenti ai singoli gruppi. L'importo di queste spese, che non possono superare quelle che si devono pagare per il trasporto, è maggiorato del 5 per cento.

2. Il regolamento di conto delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto ha luogo, per principio, in base ai dati delle rilevazioni statistiche determinati una volta all'anno durante un periodo di quattordici giorni.

3. Il conteggio si effettua in base al peso reale quando si tratta di corrispondenze male avviate, impostate a bordo di navi o trasmesse a frequenze irregolari o in quantità troppo variabili. Questo conteggio è però allestito solo se l'Amministrazione intermedia chiede di essere rimunerata per il trasporto di queste corrispondenze.

Articolo 73 Modificazioni alle aliquote delle spese di trasporto aereo all'interno dello Stato di destinazione e a quelle delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto Le modificazioni concernenti le aliquote delle spese di trasporto aereo, previste agli articoli 71 paragrafo 3 e 72, devono:

127

a) entrare in vigore esclusivamente il 1° gennaio o il 1° luglio, ad arbitrio dì ogni Amministrazione; b) essere notificate all'Ufficio internazionale almeno tre mesi prima; e) essere comunicate alle Amministrazioni almeno due mesi prima delle date fissate alla lettera a).

Articolo 74 Pagamento delle spese di trasporto aereo 1. Le spese di trasporto aereo relative ai dispacci aerei sono pagabili, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, all'Amministrazione dello Stato dal quale dipende il servizio aereo di cui ci si vale.

2. In deroga al paragrafo 1 : a) le spese di trasporto possono essere pagate all'Amministrazione dello Stato in cui si trova l'aeroporto nel quale i dispacci aerei sono stati presi in consegna dall'impresa di trasporto aereo, con riserva di un accordo tra tale Amministrazione e quella dello Stato da cui dipende il servizio aereo interessato; b) l'Amministrazione che rimette dispacci aerei a una impresa di trasporto aereo può conteggiare direttamente a tale impresa le spese di trasporto per una parte o per la totalità del percorso previo accordo con l'Amministrazione degli Stati dai quali dipendono i servizi aerei di cui ci si è serviti.

3. Le spese relative al trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto sono pagate all'Amministrazione che assicura la rispedizione di dette corrispondenze.

Articolo 75 Spese dì trasporto aereo dei dispacci o di socchi deviati o male avviati 1. L'Amministrazione d'origine di un dispaccio deviato lungo il percorso deve pagare le spese di trasporto di tale dispaccio fino all'aeroporto di scarico inizialmente previsto sulla distinta di rimessa AV 7.

2. Essa conteggia egualmente le spese di rispedizione relative ai percorsi ulteriori realmente seguiti dal dispaccio per giungere fino al suo luogo di destinazione.

3. Le spese suppletive risultanti dai percorsi ulteriori seguiti dal dispaccio deviato sono rimborsate alle condizioni seguenti: a) dall'Amministrazione i cui servizi hanno commesso l'errore d'avviamento;

128

b) dall'Amministrazione che ha percepito le spese di trasporto versate alla compagnia aerea che ha effettuato lo sbarco in un luogo diverso da quello indicato sulla distinta di rimessa AV 7.

4. I paragrafi da 1 a 3 sono applicabili per analogia allorché soltanto una parte di un dispaccio è scaricata in un aeroporto differente da quello indicato sulla distinta di rimessa AV 7.

5. L'Amministrazione d'origine di un dispaccio o di un sacco mal avviato a cagione di un errore di etichettatura, deve pagare le spese di trasporto per tutto il percorso aereo, in conformità dell'articolo 70 paragrafo 1 lettera a).

Articolo 76 Spese di trasporto aereo del corriere perduto o distrutto In caso di perdita o di distruzione del corriere in seguito a un incidente occorso all'aereo e per qualsiasi altra causa che impegni la responsabilità dell'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione d'origine è esonerata da ogni pagamento per il trasporto aereo del corriere perduto o distrutto, qualunque sia la parte percorsa della linea utilizzata.

Parte quarta Disposizioni finali Articolo 77 Condizioni per l'approvazione delle proposte concernenti la Convenzione e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative alla presente Convenzione e al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti. Almeno la metà degli Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.

2. Per diventare esecutive, le proposte fatte tra due Congressi e relative alla presente Convenzione e al suo Regolamento d'esecuzione devono ottenere: a) l'unanimità dei voti se si tratta di modificazioni agli articoli da 1 a 17 (Parte prima), 18, 19, 20, 21 lettere f), n), o) e p), 24, 27, 40, 41, 42, da 44 a 57 (Parte seconda), 77 e 78 (Parte quarta) della Convenzione, a tutti gli articoli del suo Protocollo finale e agli articoli da 102 a 104, 105 paragrafo 1, 125, 145, 146 paragrafi 1 e 3, 163, 174, 175 e 207 del suo Regolamento;

129 b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni sostanziali a disposizioni diverse da quelle indicate alla lettera a); e) la maggioranza dei voti, se si tratta: 1° di modificazioni di ordine redazionale alle disposizioni della Convenzione e del suo Regolamento diverse da quelle indicate nella lettera a); 2° dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione, del suo Protocollo finale e del suo Regolamento, tranne il caso di dissenso da sottoporsi all'arbitrato previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

Articolo 78 Entrata in vigore e durata della Convenzione La presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1976 e durerà fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne rimetterà una copia a ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

Foglio federale 1975, Vol. l

130

Protocollo finale della Convenzione postale universale

Al momento di procedere alla firma della Convenzione postale universale conchiusa in data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Appartenenza degli invii postali 1. L'articolo 5 non si applica alla Repubblica dell'Africa dei Sud, ali' Australia, allo Stato del Bahrein, al Barbados, al Bhutan, alla Repubblica di Botswana, al Canada, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica Araba d'Egitto, alle Pigi, al Ghana, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltremare le cui relazioni internazionali sono assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, alla Guiana, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenya, al Kuwait, al Regno del Lesotho, alla Malaisia, al Malawi, a Malta, a Maurizio, alla Repubblica di Nauru, alla Repubblica federale di Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, al Qatar, aHa Sierra Leone, a Singapore, al Regno dello Swaziland, alla Repubblica Unita di Tanzania, a Trinidad e Tobago, alla Repubblica Araba del Yemen, alla Repubblica Democratica Popolare del Yemen e alla Repubblica di Zambia.

2. Tale articolo non si applica nemmeno alla Danimarca, la cui legislazione non permette il ritiro o la modificazione dell'indirizzo degli invii della posta-lettere, -a. domanda del mittente, a partire dal momento in cui il destinatario è stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.

Articolo II Eccezioni alla franchigia postale per i cecogrammi 1. In deroga all'articolo 17, le Amministrazioni postali del Barbados, del Territorio d'oltremare di Saint Vincent, le cui relazioni internazionali sono assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, come pure quelle del Messico, delle Filippine, del Portogallo e

131 della Turchia, che non accordano, nel loro servizio interno, la franchigia postale ai cecogrammi, hanno la facoltà di riscuotere le tasse d'affrancazione e le tasse speciali di cui all'articolo 17, che non possono tuttavia essere superiori a quelle del loro servizio interno.

2. In deroga all'articolo 17, le Amministrazioni della Repubblica Federale di Germania, degli Stati Uniti d'America, del Canada, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e del Giappone hanno la facoltà di riscuotere le tasse speciali enumerate all'articolo 21 e la tassa di rimborso, che vengono applicate ai cecogrammi nel loro servi/io interno.

Articolo III Equivalenti. Limiti massimi A titolo eccezionale e in deroga all'articolo 19 paragrafo 1, gli Stati membri sono autorizzati a portare il tasso di maggiorazione dal 70 per cento al 100 per cento al massimo per le lottere fino a 100 grammi, le cartoline postali, le stampe fino a 100 grammi e i pacchetti fino a 100 grammi e ad applicare, di conseguenza, in questi casi i limiti superiori seguenti: Categorie d'invii 1 Lettere

Cartoline postali Stampe

Pacchetti

Graduazione di peso

Limiti «uperiori

2

3

fino oltre 20 fino oltre 50 fino oltre 20 fino

a a a a

20 50 100 100

K K S g

fino oltre 20 fino oltre 50 fino oltre 20 fino fino

a a a a a

20 50 100 100 100

K g Z R

\

}

et.

100 (graduazioni di peso 1 180 facoltative) 240 240

(graduazioni di peso facoltative)

g

(

70 50 80 110 110 110

Articolo IV Eccezioni all'applicazione della tariffa delle stampe A titolo eccezionale, gli Stati membri sono autorizzati a portare la tassa internazionale delle stampe fino alle aliquote previste dalla loro legislazione per gli invii della stessa specie del servizio interno.

132

Articolo V Oncia e libbra «avoirdupois» In deroga all'articolo 19 paragrafo 1, tabella, gli Stati membri i quali, a causa del loro ordinamento interno, non possono adottare il tipo di peso metrico decimale, hanno la facoltà di sostituire alle unità di peso previste all'articolo 19 paragrafo 1, gli equivalenti qui appresso: fino a 20 g l oncia; fino a 50 g 2 once; fino a 100 g 4 once; fino a 250 g 8 once; fino a 500 g l libbra; fino a 1000 g 2 libbre; ogni 1000 g in più 2 libbre.

Articolo VI Eccezione alle dimensioni degli invii spediti in buste Le Amministrazioni del Canada, degli Stati Uniti d'America, del Kenya, dell'Uganda e della Tanzania non sono tenute a sconsigliare l'impiego di buste il cui formato sorpassa le dimensioni raccomandate, quando tale tipo di buste è largamente adoperato nel loro Stato.

Articolo VII Pacchetti L'obbligo di partecipare allo scambio dei pacchetti di peso superiore a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni dell'Australia, della Birmania, della Bolivia, del Canada, del Cile, della Colombia e di Cuba, che sono nell'impossibilità di 'garantire tale servizio.

Articolo Vili Eccezione all'inclusione di valori nelle lettere raccomandate I . In deroga all'articolo 19 paragrafo 16, sono autorizzate a non ammettere nelle lettere raccomandate i valori indicati nel citato paragrafo 16, le Amministrazioni postali degli Stati seguenti: Regno dell'Arabia Saudita, Repubblica Argentina, Repubblica Popolare del Bangla Desh, Regno di Bhutan, Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, Repubblica di Bolivia, Repubblica Federativa del Brasile, Cile, Repubblica di Colombia, Repubblica di Costärica, Repubblica di Cuba, Repubblica Araba d'Egitto, Repubblica di El Salvador, Repubblica dell'Equatore, Repubblica dell'Honduras, Iran, Italia, Stati Uniti del Messico, Nepal, Pakistan, Repubblica di Panama, Re-

133 pubblica di Paraguay, Repubblica de! Perù, Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Repubblica di Venezuela.

2. In deroga all'articolo 19 paragrafo 16, le Amministrazioni postali della Repubblica Popolare di Cina, dell'India e della Repubblica Khmer sono autorizzate a non ammettere nelle lettere ordinarie o raccomandate i valori indicati nel citato paragrafo 16.

3. In deroga all'articolo' 19 paragrafo 16, le Amministrazioni postali della Repubblica dell'Afganistan e della Repubblica Araba del Yemen sono autorizzate a non ammettere l'inclusione di platino, oro e argento, lavorati o no, di pietre preziose e di gioielli nelle lettere raccomandate.

Articolo IX Cedole-risposta intemazionali 1. Indipendentemente dalla data di messa in vigore degli Atti di Losanna 1974, la cedola-risposta internazionale emessa in conformità dell'articolo 28 paragrafo 1, è messa in circolazione a partire dal 1° gennaio 1975.

2. Durante un periodo di quattro anni le cedole-risposta internazionali di un tipo anteriore, emesse prima del 1° gennaio 1975, vanno regolate direttamente tra le Amministrazioni interessate, conformemente alle disposizioni della Convenzione di Tokyo 1969. Non si possono più comprendere nel conteggio generale delle cedole-risposta internazionali, steso dall'Ufficio internazionale.

3. Dopo detto periodo transitorio, le cedole-risposta internazionali d'un tipo anteriore non danno più luogo a un regolamento tra Amministrazioni, salvo in caso d'intesa speciale.

Articolo X Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo L'articolo 30 non si applica alla Repubblica dell'Africa del Sud, al' Australia, al Commonwealth delle Bahama, allo Stato di Bahrein, al Barbados, al Regno del Bhutan, alla Repubblica Socialista dell'Unione di Birmania, alla Repubblica del Botswana, al Canada, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica dell'Equatore, alle Figi, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a quei Territori d'oltremare le cui relazioni internazionali sono assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, alla Guiana, all'Irlanda, alla Giamaica, alla Repubblica di Kenya, al Kuwait, al Regno del Lesotho, alla Ma'laisia, al Malawi, a Malta, a Maurizio, alla Repubblica di Nauru, alla Repubblica Federale di Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, allo Stato di Qatar, alla Repubblica di Sierra Leone, a Singapore, al Regno dello Swaziland, alla Repubblica

134

Unita di Tanzania, a Trinidad e Tobago, alla Repubblica Democratica Popolare del Yemen e alla Repubblica di Zambia, le cui legislazioni interne non consentono il ritiro o la modificazione dell'indirizzo degli invii della posta-lettere, a domanda del mittente.

Articolo XI Tasse speciali diverse dalle tasse di affrancazione 1. Gli Stati membri che nel loro servizio interno applicano alle tasse speciali che non siano le tasse d'affrancazione, previste all'articolo 19 aliquote superiori a quelle fissate all'articolo 21 sono autorizzate ad applicare queste stesse aliquote nel servizio internazionale.

Articolo XII Oggetti passibili di diritti doganali 1. Riferendosi all'articolo 33, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Repubblica dell'Afganistan, Repubblica Popolare d'Albania, Regno dell'Arabia Saudita, Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica Popolare di Bulgaria, Repubblica Centroafricana, Cile, Repubblica Popolare di Cina, Repubblica di Colombia, Repubblica di Cuba, Repubblica di El Salvador, Repubblica dell'Equatore, Etiopia, Italia, Repubblica Khmer, Nepal, Repubblica di Panama, Repubblica del Perù, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Socialista di Romania, Repubblica di San Marino, Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Repubblica di Venezuela, Repubblica Socialista Federativa di Yugoslavia.

2. Riferendosi all'articolo 33, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano le lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Repubblica di Costa d'Avorio, Repubblica del Dahomey, Repubblica dell'Alto Volta, Repubblica d'Indonesia, Repubblica del Mali, Repubblica Islamica di Mauritania, Repubblica del Niger, Sultanato d'Oman, Repubblica del Senegal, Repubblica Araba del Yemen.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli invii di sieri, di vaccini e gli invii di medicamenti d'urgente necessità che è difficile procurarsi, sono- ammessi in tutti i casi.

Articolo XIII Spese speciali di transito per la Transiberiana e il lago Nasser 1. L'Amministrazione postale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è autorizzata a riscuotere un supplemento di franchi 1,50 oltre

135

le spese di transito indicate all'articolo 52 paragrafo 1, 1° percorsi territoriali, per ogni chilogrammo di invii della posta-lettere trasportati in transito per mezzo della Transiberiana.

2. Le Amministrazioni postali della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica Democratica del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 50 centesimi sulle spese di transito indicate nell'articolo 52 paragrafo 1, per ogni sacco d'invii della) posta-lettere in transito attraverso il lago Nasser tra Sballai (Egitto) e Wadi Haifa (Sudan).

Articolo XIV Condizioni speciali di transito per l'Afganistan In deroga all'articolo 52 paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell' Afganistan è autorizzata, provvisoriamente, a motivo delle difficoltà particolari che essa incontra in fatto di mezzi di trasporto e di comunicazione, a effettuare il trasporto in transito dei dispacci chiusi e delle corrispondenze allo scoperto attraverso il proprio Stato, alle speciali condizioni da convenire tra essa e le Amministrazioni postali interessate.

Articolo XV Spese speciali di magazzinaggio ad Aden A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen ha la facoltà di riscuotere una tassa di 40 centesimi per sacco per tutti i dispacci depositati ad Aden, purché detta Amministrazione non riscuota alcuna rimunerazione a titolo di transito territoriale o marittimo per tali dispacci.

Articolo XVI Soprattassa aerea eccezionale A causa della speciale situazione geografica dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'Amministrazione postale di questo Stato si riserva il diritto di applicare una soprattassa uniforme su tutto il suo territorio, per tutti gli Stati del mondo. Tale soprattassa non supererà le spese reali occasionate dal trasporto, per via aerea, degli invii della posta-lettere.

Articolo XVII Avviamento obbligatorio indicato dallo Stato d'origine 1. La Repubblica Socialista Federativa di Yugoslavia riconoscerà soltanto le spese per il trasporto effettuato conformemente alla disposizione

136 relativa alla linea indicata sulle targhette dei sacchi (AV 8) del dispaccio aereo.

2. Le Amministrazioni postali della Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia, della Repubblica Socialista di Romania, della Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche riconosceranno soltanto le spese per il trasporto effettuato conformemente alla disposizione relativa alla linea indicata sulle targhette dei sacchi (AV 8) del dispaccio aereo, e sulle distinte di consegna AV 7.

Articolo XVIII Avviamenti} dei dispacci aerei chiusi Rispetto all'articolo XVII, le Amministrazioni postali della Grecia, dell' Italia e del Senegal assicureranno l'avviamento dei dispacci aerei chiusi solo nelle condizioni previste all'articolo 65 paragrafo 3.

Articolo XIX Condizioni d'approvazione delle proposte del Consiglio esecutivo concernenti le regole di pagamento In deroga all'articolo 77 paragrafo 2 lettera a), le proposte del Consiglio esecutivo tendenti ad adeguare l'articolo 103 del Regolamento della Convenzione a una modificazione fondamentale della pratica generale dei pagamenti internazionali devono riunire i due terzi dei voti, per diventare esecutorie.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoindicati hanno redatto il presente Protocollo, che avrà la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo della Convenzione, e l'hanno firmato in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo sede dell'Unione. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne rimetterà una copia a ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

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Accordo concernente le lettere con valore dichiarato

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, il seguente Accordo: Capitolo I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio delle lettere con valore dichiarato tra gli Stati contraenti.

Articolo 2 Lettere con valore dichiarato Le lettere contenenti cartevalori, documenti o oggetti di valore e denominate «lettere con valore dichiarato» possono essere scambiate con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente.

Articolo 3 Dichiarazione del valore 1. L'ammontare della dichiarazione del valore è per principio illimitato.

2. Ogni Amministrazione ha tuttavia la facoltà di limitare, per ciò che la concerne, la dichiarazione del valore a un importo che non può essere inferiore a 5 000 franchi o alla somma ammessa nel suo servizio interno, se questa somma è inferiore a 5 000 franchi.

138

3. Nelle relazioni tra gli Stati che hanno adottato massimi differenti, il limite più basso dev'essere rispettato da una parte e dall'altra.

4. La dichiarazione del valore non può oltrepassare il valore reale del contenuto dell'invio; è però permesso di dichiarare solo una parte di tale valore. L'importo della dichiarazione per i documenti che rappresentano un valore in ragione delle spese di allestimento, non può superare l'ammontare delle spese cagionate dalla loro sostituzione in caso di perdita.

5. Ogni dichiarazione di valore, superiore al valore reale del contenuto di un invio, fatta a scopo fraudolento, è perseguibile giudiziariamente secondo la legislazione dello Stato d'origine.

Capitolo II Condizioni d'ammissione Articolo 4 Condizioni di peso e di dimensioni Le lettere con valore dichiarato sono sottoposte alle condizioni di peso e di dimensioni applicabili alle lettere ordinarie. Quelle le cui dimensioni sono inferiori ai minimi fissati per le lettere all'articolo 19 paragrafo 6 della Convenzione, non sono ammesse.

Articolo 5 Interdizioni Gli oggetti elencati qui appresso non possono essere inclusi nelle lettere con valore dichiarato: a) gli oggetti che a cagione della loro natura o del loro imballaggio possono presentare un pericolo per gli agenti, imbrattare o deteriorare gli invii della posta-lettere o l'equipaggiamento postale; b) l'oppio, la morfina, la cocaina e altri stupefacenti: tuttavia, questo divieto non vale per le spedizioni effettuate per scopi terapeutici o scientifici a destinazione degli Stati che li ammettono a queste condizioni; e) gii animali vivi; d) le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; e) gli oggetti osceni o immorali; f) gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nello Stato di destinazione.

139

Articolo 6 Trattamento degli invii ammessi a torto 1. Qualsiasi lettera con valore dichiarato che non risponde alle disposizioni dell'articolo 4 e che è stata accettata a torto, deve essere rimandata all'Amministrazione d'origine; tuttavia, l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a recapitarla al destinatario, riscuotendo le tasse previste all'articolo 19 paragrafo 20 della Convenzione.

2. Ogni lettera con valore dichiarato, che contiene gli oggetti menzionati all'articolo 5 e che è stata ammessa a torto alla spedizione, deve essere trattata secondo la legislazione dello Stato la cui Amministrazione costata la presenza di tali oggetti; nondimeno quelle che contengono oggetti di cui alle lettere b), d), e) di detto articolo, non sono mai né avviate a destinazione, né recapitate ai destinatari, né rimandate all'origine.

3. Quando una lettera con valore dichiarato, ammessa a torto, non è né rimandata all'origine, né recapitata al destinatario, l'Amministrazione d'origine deve essere informata in modo preciso del trattamento a cui la lettera è stata sottoposta.

Capitolo m Tasse e diritti Articolo 7 Tasse 1. Per le lettere con valore dichiarato vengono riscosse, a carico del mittente, all'atto dell'impostazione, le tasse seguenti: a) la tassa d'affrancazione; b) la tassa fissa di raccomandazione; e) la tassa d'assicurazione.

2. L'ammontare di queste tasse è il seguente:

140

Tassa d'affrancazione l

Tassa fissa di raccomandazione 2

Tassa d'assicurazione

Tassa calcolata secondo l'articolo 19 della Convenzione, rispettivamente secondo l'articolo III del suo Protocollo finale

Tassa fissata all'articolo 21 lettera «) della Convenzione o tassa corrispondente del servizio interno se quest'ultima è più elevata o, eccezionalmente tassa di 3 franchi al massimo

Al massimo 1 franco per ogni 200 franchi o frazione di 200 franchi dichiarati, oppure Y-Ì per cento dell'unità di valore dichiarato, qualunque sia lo Stato di destinazione, anche negli Stati che si assumono i rischi che possono risultare da un caso di forza maggiore o al massimo la tassa del servizio interno se questa tassa è più elevata

3. Oltre le tasse previste al paragrafo 1, sulle lettere con valore dichiarato si possono riscuotere le tasse speciali indicate all'articolo 21 della Convenzione, nei casi in cui tali tasse sono loro applicabili.

4. Le Amministrazioni possono inoltre percepire dai mittenti o dai destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per le misure di sicurezza eccezionali prese per le lettere con valore dichiarato.

Articolo 8 Franchigia di porto Le lettere con valore dichiarato, riguardanti il servizio postale, che le Amministrazioni scambiano tra loro oppure con l'Ufficio internazionale, sono esenti da qualsiasi tassa postale.

Articolo 9 Condizioni d'esportazione e d'importazione, e diritti 1. Le lettere con valore dichiarato sono sottoposte alla legislazione dello Stato d'origine per quanto riguarda le condizioni e i diritti d'esportazione; esse sottostanno alla legislazione dello Stato di destinazione per ciò che concerne le condizioni e i diritti d'importazione come pure la dogana.

2. I diritti fiscali e le spese di saggio esigibili all'importazione sono riscossi all'atto del recapito presso il destinatario; se, per una causa qualsiasi, una lettera con valore dichiarato viene rispedita in un altro Stato partecipante al servizio o rimandata all'ufficio d'origine, i diritti o le spese non ricuperabili alla riesportazione sono ripresi sul destinatario o sul mittente.

141 Capitolo IV Responsabilità Articolo 10 Principio e estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali sono responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria delle lettere con valore dichiarato, salvo nei casi previsti all'articolo 11. La loro responsabilità è impegnata tanto per le lettere trasportate allo scoperto, quanto per quelle avviate in dispacci chiusi.

2. Il mittente ha diritto a un'indennità corrispondente per principio all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni indiretti o i benefici non conseguiti non sono tenuti in considerazione.

Tuttavia, l'indennità non può in alcun caso superare l'importo, espresso in franchi oro, del valore dichiarato. Se una lettera della posta aerea con valore dichiarato viene rispedita o rimandata al luogo d'origine per via di superficie, la responsabilità è limitata, per il secondo percorso, a quella applicabile agli invii inoltrati per questa via.

3. In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna una lettera con valore dichiarato, manomessa o avariata.

4. L'indennità è calcolata in base al prezzo corrente, convertito in franchi oro, applicato agli oggetti di valore della stessa natura nel luogo e alla data in cui l'invio fu accettato al trasporto; in mancanza di prezzo corrente, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti, valutato sugli stessi principi.

5. Se un'indennità è dovuta per la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale di una lettera con valore dichiarato, il mittente o, in applicazione del paragrafo 3, il destinatario, ru inoltre diritto alla restituzione delle tasse e dei diritti pagati, eccettuata In tassa d'assicurazione, che resta in ogni caso acquisita all'Amministrazione d'origine.

6. Il mittente ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti, previsti al paragrafo 2, a favore del destinatario. Nel senso inverso, il destinatario ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti, previsti al paragrafo 3, a favore del mittente. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità, se la legislazione interna lo permette.

Articolo 11 Non responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili delle lettere con valore dichiarato di cui hanno effettuato la distribuzione alle condizioni

142

prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii della stessa natura, oppure a quelle previste dall'articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione; la responsabilità è però mantenuta: a) quando la manomissione o l'avaria è costatata prima o al momento della distribuzione dell'invio oppure quando, ammesso che la regolamentazione interna lo permetta, il destinatario o, in caso di rinvio al luogo di origine, il mittente formuli riserve nell'accettare un invio manomesso o avariato; b) quando il destinatario o, in caso di rinvio al luogo d'origine, il mittente, benché abbia dato regolarmente quietanza, dichiari, senza dilazione, all'Amministrazione che gli ha recapitato l'invio di aver costatato un danno e adduca la prova che la manomissione o l'avaria non si è prodotta dopo il recapito.

2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 1° della perdita, della manomissione o dell'avaria delle lettere con valore dichiarato: a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta deve decidere, secondo la legislazione del suo Stato, se questa perdita, questa manomissione o questa avaria va attribuita a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste circostanze vengono rese note all'Amministrazione dello Stato d'origine se essa lo domanda. Tuttavia, la responsabilità sussiste per l'Amministrazione dello Stato mittente che ha accettato di coprire i rischi derivanti da casi di forza maggiore; b) quando, ammesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono rendere conto degli invii, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio cagionata da un caso di forza maggiore; e) quando il danno fu causato da colpa o negligenza del mittente oppure deriva dalla natura del contenuto dell'invio; d) quando si tratta d'invii il cui contenuto è colpito da uno dei divieti previsti all'articolo 5 e in quanto detti invii siano stati confiscati o distrutti dall'autorità competente a cagione del loro contenuto; e) quando si tratta d'invii di cui con intenzioni dolose fu dichiarato un valore superiore a quello reale del contenuto; j) quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine di un anno a contare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio; 2° delle
lettere con valore dichiarato confiscate in base alla legislazione dello Stato di destinazione; 3° in materia di trasporto marittimo o aereo, quand'esse hanno dichiarato di non poter assumersi la responsabilità per i valori caricati a bordo

143 delle navi o degli aerei che esse utilizzano per il trasporto; queste Amministrazioni si assumono nondimeno, per il transito di lettere con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per gli invii raccomandati.

3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità né per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dal modo in cui sono state compilate, né per le decisioni prese dai servizi della dogana in occasione della verificazione degli invii sottoposti al controllo doganale.

Articolo 12 Responsabilità del mittente 1. Il mittente di una lettera con valore dichiarato è responsabile, nella stessa misura delle Amministrazioni, di tutti i danni cagionati agli altri invii postali in seguito alla spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o all'inosservanza delle condizioni d'ammissione, in quanto non vi sian state né colpa, né negligenza delle Amministrazioni o delle imprese di trasporto.

2. L'accettazione di una simile lettera con valore dichiarato da parte dell'ufficio d'impostazione non svincola il mittente dalla sua responsabilità.

3. L'Amministrazione che costata un'avaria dovuta a errore del mittente, informa l'Amministrazione d'origine alla quale spetta d'intentare l'azione contro il mittente.

Articolo 13 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova del contrario, la responsabilità è addossata ali"Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'invio senza fare osservazioni e essendo stata messa in possesso di tutti gli elementi regolamentari d'investigazione, non può provare né la consegna al destinatario né, se del caso, la regolare trasmissione a un'altra Amministrazione.

2. Un'Amministrazione intermedia o destinataria è, fino a prova contraria e riservate le disposizioni dei paragrafi 5, 8 e 9, prosciolta da ogni responsabilità: a) se ha osservato le disposizioni dell'articolo 108 del Regolamento, riguardanti la verificazione singola delle lettere con valore dichiarato; b) se può provare che il reclamo le giunse soltanto dopo la distruzione dei documenti di servizio attinenti all'invio ricercato, effettuata perché il termine di conservazione previsto dall'articolo 108 del Regolamento di esecuzione della Convenzione era trascorso; questa riserva non pregiudica i diritti del reclamante.

3. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta nel servizio di un'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione dello Stato che riscuote

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le tasse di trasporto, giusta l'articolo 74 paragrafo 1 della Convenzione, è tenuta, riservato l'articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione e il paragrafo 6 del presente articolo, a rimborsare all'Amministrazione d'origine l'indennità pagata al mittente. Spetta a lei ricuperare questo importo presso l'impresa di trasporti aerei responsabili. L'Amministrazione d'origine che in virtù dell' articolo 74 paragrafo 2 della Convenzione regola direttamente le spese di trasporto con la compagnia aerea, deve chiedere essa stessa il rimborso dell' indennità a questa compagnia.

4. Fino a prova contraria, l'Amministrazione che ha trasmesso una lettera con valore dichiarato a un'altra Amministrazione è liberata da ogni responsabilità, se l'ufficio di scambio al quale l'invio fu consegnato non ha fatto pervenire all'Amministrazione speditrice, con il primo corriere utilizzabile dopo la verificazione, un verbale dal quale risulti la mancanza o l'alterazione, sia del pacco completo dei valori dichiarati, sia dell'invio stesso.

5. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire sul territorio o nel servizio di quale Stato il fatto è accaduto, le Amministrazioni messe in causa sopportano il danno in parti uguali; tuttavia, se la manomissione o l'avaria è stata costatata nello Stato di destinazione, oppure, in caso di rinvio al mittente, in quello d'origine, spetta all'Amministrazione di questo Stato provare: a) che né il pacco, né la busta o il sacco e la sua chiusura, né l'imballaggio e la chiusura dell'invio presentavano segni apparenti di manomissione o d'avaria; b) che il peso non differiva da quello determinato all'atto dell'impostazione.

Se una simile prova è fornita dall'Amministrazione di destinazione o, secondo il caso, dall'Amministrazione d'origine, nessuna delle altre Amministrazioni in causa può ricusare la sua parte di responsabilità, argomentando di aver rimesso l'invio all'Amministrazione seguente senza che questa abbia mosso obiezioni.

6. La responsabilità di un'Amministrazione verso le altre non va mai oltre il massimo di dichiarazione del valore da essa adottato.

7. Quando una lettera con valore dichiarato è stata persa, manomessa o avariata in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione nell'ambito della cui competenza territoriale
o dei cui servizi la perdita, la manomissione o l'avaria è accaduta, è responsabile verso l'Amministrazione d'origine soltanto se le due Amministrazioni si assumono i rischi che risultano dai casi di forza maggiore.

8. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è capitata sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia il cui Stato non è partecipe del presente Accordo o che ha adottato un massimo inferiore all'ammontare della perdita, l'Amministrazione d'origine sopporta il danno non coperto

145 dall'Amministrazione intermedia, giusta le disposizioni previste al paragrafo 6 del presente articolo e all'articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione.

9. La regola prevista al paragrafo 8 o pure applicata in caso di trasporto marittimo o aereo, se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta nel servizio di un'Amministrazione dipendente da uno Stato contraente che non accetta il principiio della responsabilità (articolo 11 paragrafo 2 punto 3°).

10. I diritti doganali e gli altri diritti di cui non si è potuto ottenere l'annullamento sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria.

11. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità, subentra, fino a concorrenza dell'importo di questa indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale regresso sia verso il destinatario, sia verso il mittente o terzi.

Articolo 14 Eventuale ricupero dell'indennità dal mittente o dal destinatario 1. L'articolo 50 della Convenzione è applicabile alle lettere con valore dichiarato.

2. Se si costata che il valore del contenuto di un invio, ritrovato ulteriormente, è inferiore all'ammontare dell'indennità pagata, il mittente deve rimborsare l'importo di detta indennità, dietro rimessa dell'invio, impregiudicate le conseguenze, derivanti dalla dichiarazione dolosa del valore, previste all'articolo 3 paragrafo 5.

Capitolo V Disposizioni varie e finali Articolo 15 Applicazione della Convenzione La Convenzione è applicabile, se del caso, per analogia, a tutto ciò che non è esplicitamente regolato dal presente Accordo. In deroga tuttavia all'articolo 29 della Convenzione appena citata, l'Amministrazione di destinazione ha la possibilità, se la sua regolamentazione lo prevede, di far distribuire per espresso un avviso d'arrivo e non l'invio stesso.

Articolo 16 Uffici partecipanti al servizio Le Amministrazioni prendono le misure adatte al fine di garantire, nei limiti del possibile, il servizio delle lettere con valore dichiarato in tutti gli uffici del loro Stato.

Foglio federale 1975, Voi. I

9

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Articolo 17 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte, presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi dell'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se si tratta di nuove disposizioni o della modificazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 8, da 10 a 15, 17 e 18 del presente Accordo e dell'articolo 113 del suo Regolamento; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificare il contenuto delle disposizioni del presente Accordo, che non siano quelle degli articoli indicati alla lettera a), oppure delle disposizioni degli articoli 101 paragrafo 2, da 102 a 105, 106 paragrafi da 2 a 5, da 107 a 109 e 112 lettere f) e g) del suo Regolamento; e) la maggioranza dei voti, se si tratta della modificazione di altri articoli del Regolamento o dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

Articolo 18 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

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Protocollo finale dell'Accordo concernente le lettere con valore dichiarato

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo concernente le lettere con valore dichiarato, conchiuso in data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo unico Oggetti passibili di diritti doganali Riferendosi all'articolo 5, le Amministrazioni postali della Repubblica Popolare del Bangla Desh, della Repubblica Popolare di Cina, della Repubblica di El Salvador e della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non accettano le lettere con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoindicati hanno redatto il presente Protocollo, che avrà la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo stesso dell'Accordo al quale si riferiscono, e l'hanno firmato in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo sede dell'Unione. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne rimetterà una copia a ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

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Accordo concernente i pacchi postali

I sottoscritti, Plenipotenziarii dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune intesa e riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, stipulato l'Accordo seguente: Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio dei pacchi postali tra gli Stati contraenti.

Articolo 2 Pacchi postali 1. Invii denominati «pacchi postali», il cui peso unitario non può oltrepassare i 20 chilogrammi, possono essere scambiati sia direttamente, sia per il tramite di uno o di parecchi Stati.

2. Lo scambio di pacchi postali di peso superiore a 10 chilogrammi è facoltativo.

3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i pacchi concernenti il servizio postale, di cui si parla all'articolo 16, possono raggiungere il peso massimo di 30 chilogrammi.

4. L'abbreviazione «pacchi» si applica, nel presente Accordo, nel suo Protocollo finale e nel suo Regolamento d'esecuzione a tutti i pacchi postali.

Articolo 3 Esecuzione del servizio da parte di imprese di trasporto 1. Ogni Stato la cui Amministrazione postale non s'incarica del trasporto dei pacchi e che aderisce all'Accordo ha la facoltà di farne eseguire

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le clausole da imprese di trasporto. Esso può limitare, nello stesso tempo questo servizio ai pacchi in provenienza o a destinazione delle località servite da queste imprese.

2. L'Amministrazione postale di questo Stato deve intendersi con le imprese di trasporto, perché quest'ultime garantiscano l'esecuzione completa di tutte le clausole dell'Accordo e, soprattutto, organizzino il servizio di scambio. Essa fa da intermediario in tutte le loro relazioni con le Amministrazioni degli altri Stati contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Articolo 4 Categorie di pacchi 1. Il «pacco ordinario» è quello che non è sottoposto ad alcuna delle formalità speciali prescritte per le categorie definite ai paragrafi 2 e 3.

2. È denominato: a) «pacco con valore dichiarato», qualsiasi pacco che reca una dichiarazione di valore; b) «pacco franco di tasse e di diritti», qualsiasi pacco per il quale il mittente chiede di poter assumersi la totalità delle tasse postali e dei diritti che gravassero sul pacco al momento del recapito; questa domanda può essere presentata al momento dell'impostazione e anche dopo l'impostazione, fino al momento della distribuzione del pacco al destinatario, salvo negli Stati che non possono accettare questo procedimento; e) «pacco rimborso», qualsiasi pacco gravato di rimborso e di cui si parla nell'Accordo concernente gli invii contro rimborso; d) «pacco fragile», qualsiasi pacco contenente oggetti che possono rompersi facilmente e che deve essere trattato con particolare cura; e) «pacco ingombrante»; 1° qualsiasi pacco le cui dimensioni sorpassano i limiti fissati all'articolo 20 paragrafo 1, o quelli che le Amministrazioni possono fissare fra loro; 2° qualsiasi pacco che, a cagione della sua forma o della sua struttura, non può essere caricato facilmente con altri pacchi, oppure che richiede precauzioni speciali; 3° a titolo facoltativo, qualsiasi pacco conforme alle condizioni previste all'articolo 20 paragrafo 4; f) «pacco di servizio», qualsiasi pacco concernente il servizio postale scambiato alle condizioni previste all'articolo 16; g) «pacco di prigionieri di guerra e internati», qualsiasi pacco destinato o spedito dai prigionieri o dagli organi di cui si parla all'articolo 16 della Convenzione.

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3. È chiamato, secondo il modo d'avviamento o di distribuzione: a) «pacco aereo», qualsiasi pacco ammesso al trasporto aereo tra due Stati; b) «pacco espresso», qualsiasi pacco che, appena arrivato al luogo di destinazione, deve essere recapitato a domicilio da un messo speciale o che, negli Stati le cui Amministrazioni non s'incaricano della distribuzione a domicilio, è motivo di recapito, con messo speciale, di un avviso d'arrivo; tuttavia, se il domicilio del destinatario è situato fuori del raggio di distribuzione locale dell'ufficio d'arrivo, il recapito per mezzo di un messo speciale non è obbligatorio.

4. Lo scambio dei pacchi «con valore dichiarato», «franchi di tasse e di diritti», «rimborso», «fragili», «ingombranti», «aerei» e «espressi» richiede il previo consenso delle Amministrazioni d'origine e di destinazione.

5. Per lo scambio dei pacchi «con valore dichiarato» (trasportati allo scoperto), dei pacchi «fragili» e «ingombranti», le Amministrazioni intermediarie devono inoltre dichiararsi consenzienti per l'avviamento in transito.

Articolo 5 Graduazioni di peso 1. Per i pacchi designati all'articolo 4 sono fissate le graduazioni di peso seguenti: fino a 1 chilogrammo oltre 1 fino a 3 chilogrammi oltre 3 fino a 5 chilogrammi oltre 5 fino a 10 chilogrammi oltre 10 fino a 15 chilogrammi oltre 15 fino a 20 chilogrammi 2. Gli Stati che a cagione del loro ordinamento interno non possono adottare il sistema dei pesi metrici decimali hanno il diritto di sostituire alle graduazioni di peso, previste al paragrafo 1, gli equivalenti qui appresso, in libbre avoirdupois: oltre oltre oltre oltre oltre

1 3 5 10 15

fino fino fino fino fino fino

a a a a a a

1 3 5 10 15 20

kg kg kg kg kg kg

fino a 2 2- 7 7-11 11-22 22-33 33-44

Ib Ib Ib Ib Ib Ib

151 Titolo I Tasse e diritti Articolo 6 Composizione delle tasse e dei diritti 1. Le tasse e i diritti che le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere dai mittenti e dai destinatari di pacchi postali si compongono delle tasse principali fissate all'articolo 7, e eventualmente: a) delle soprattasse aeree previste all'articolo 8; b) delle tasse supplementari previste agli articoli da 9 a 14; e) delle tasse e diritti indicati agli articoli 29 paragrafo 3 e 31 paragrafo 6; d) dei diritti indicati all'articolo 15.

2. Le tasse spettano all'Amministrazione che le ha riscosse, salvo nei casi previsti dal presente Accordo.

Capitolo I Tasse principali e soprattasse aeree Articolo 7 Tasse principali 1. Le Amministrazioni fissano le tasse principali da riscuotere presso i mittenti.

2. Le tasse principali devono essere in stretto rapporto con le quote parti e di regola il loro provento non deve superare, nel complesso, le quote parti che le Amministrazioni sono autorizzate a reclamare e che sono previste agli articoli da 46 a 51 e 54.

Articolo 8 Soprattasse aeree 1. Le Amministrazioni fissano le soprattasse aeree che si devono riscuotere per avviare i pacchi per via aerea. Esse hanno la facoltà di adottare, per determinare le soprattasse, unità di peso inferiori alla prima graduazione di peso.

2. Le soprattasse devono essere in stretto rapporto con le spese di trasporto e, di regola, il loro provento non deve sorpassare, nel complesso, le spese da pagare per questo trasporto.

152 3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso Stato di destinazione, indipendentemente dall'avviamento utilizzato.

Capitolo II Tasse supplementari e diritti Sezione I .

Tasse applicabili a determinate categorie di pacchi Articolo 9 Pacchi espressi

1. I pacchi espressi sono passibili di una tassa supplementare, chiamata «tassa d'espresso». L'importo, fissato a franchi 1.60 al massimo, è pagato .interamente e in anticipo all'atto dell'impostazione, anche se solo l'avviso d'arrivo, e non il pacco stesso, vien distribuito da un messo speciale.

2. Se la distribuzione per espresso causa all'Amministrazione di destinazione obblighi speciali, dovuti alla situazione del domicilio del destinatario, al giorno o all'ora dell'arrivo all'ufficio di destinazione, la distribuzione del pacco e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolate dalle disposizioni relative ai pacchi dello stesso genere del regime interno. Questa tassa complementare è esigibile anche se il pacco è rimandato all'origine o rispedito.

3. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo permette, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione, riservato quanto previsto al paragrafo 1, che i pacchi giungenti per loro siano recapitati per espresso subito dopo il loro arrivo. In questo caso l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere, all'atto del recapito, la tassa applicabile nel suo servizio interno.

Articolo 10 Pacchi franchi di tasse e di diritti 1. I pacchi franchi di tasse e di diritti sono passibili di una tassa chiamata «tassa per la distribuzione in franchigia»; il suo importo massimo è fissato a 2 franchi per pacco. Questa tassa si aggiunge a quella di presentazione alla dogana indicata all'articolo 14 lettera b); essa è riscossa a titolo di commissione presso il mittente a profitto dell'Amministrazione di destinazione. Inoltre, l'Amministrazione d'origine ha la facoltà di percepire dal mittente una tassa supplementare di 2 franchi al massimo, che, essa tiene per sé come rimunerazione per i servizi forniti nello Stato d'origine.

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2. Se la distribuzione in franchigia è chiesta posticipatamente all'impostazione del pacco, una tassa per domanda di distribuzione in franchigia è riscossa presso il mittente al momento della presentazione della domanda.

Questa tassa, il cui importo massimo è fissato a 3 franchi, è riscossa a profitto dell'Amministrazione di origine e si aggiunge alla soprattassa aerea o alla tassa del telegramma, se il mittente ha espresso il desiderio che la sua domanda venga trasmessa per via aerea o per telegramma.

Articolo 11 Pacchi con valore dichiarato 1. Per i pacchi con valore dichiarato sono riscosse in anticipo presso il mittente le tasse seguenti: a) le tasse autori/zate nel presente titolo; b) a titolo facoltativo, la tassa di spedizione che non superi la tassa di raccomandazione fissata all'articolo 21 lettera n) della Convenzione o la tassa corrispondente del servizio interno se quest'ultima è più elevata oppure, eccezionalmente, la tassa di 3 franchi al massimo; e) la tassa ordinaria d'assicurazione di al massimo 1 franco per ogni 200 franchi o frazione di 200 franchi dichiarati o di % per cento della graduazione di valore dichiarato.

2. Inoltre, le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi derivanti dal caso di forza maggiore sono autorizzate a riscuotere una «tassa per rischi di forza maggiore», da fissare in modo che l'importo totale composto da questa tassa e dalla tassa ordinaria d'assicurazione non superi il massimo previsto al paragrafo 1 lettera e).

3. Le Amministrazioni possono inoltre percepire presso i mittenti o i destinatali le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per le misure di sicurezza eccezionali prese per i pacchi con valore dichiarato.

Articolo 12 Pacchi fragili. Pacchi ingombranti 1. I pacchi fragili e i pacchi ingombranti sono passibili di una tassa supplementare eguale al 50 per cento della tassa principale. La tassa supplementare appena menzionata è riscossa una sola volta, se il pacco è contemporaneamente fragile e ingombrante. Le soprattasse aeree concernenti questi pacchi non subiscono però alcun aumento.

2. La tassa totale è arrotondata, se necessario, al mezzo decimo superiore.

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Sezione II Tasse e diritti applicabili a tutte le categorìe di pacchi Articolo 13 Tasse supplementari Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere le tasse supplementari seguenti: a) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione d'origine; di regola la riscossione è effettuata all'atto dell'impostazione del pacco; b) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione, sia per la rimessa alla dogana e lo sdoganamento, sia per la sola rimessa alla dogana; salvo altro accordo, la riscossione avviene al momento del recapito del pacco al destinatario; se si tratta però di un pacco franco di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana è riscossa dall'Amministrazione d'origine a profitto dell'Amministrazione di destinazione; e) tassa di recapito; questa tassa può essere riscossa dall'Amministrazione destinataria tante volte quante il pacco è presentato al domicilio; per i pacchi espressi tuttavia, essa non può essere riscossa che per le presentazioni a domicilio successive alla prima; d) tassa di risposta a un avviso di giacenza, riscossa nelle condizioni fissate dall'articolo 28 paragrafo 3; e) tassa d'avviso d'arrivo, riscossa dall'Amministrazione di destinazione, obbligata ad esigerla dalla sua legislazione e quando quest'Amministrazione non si occupa del recapito a domicilio, per qualsiasi avviso (primo avviso o avvisi ulteriori) recapitato eventualmente al domicilio del destinatario, salvo che per il primo avviso dei pacchi espressi; f) tassa di ricomposizione (nuovo imballaggio), dovuta all'Amministrazione del primo Stato sul territorio del quale un pacco è stato imballato di nuovo per proteggerne il contenuto; essa è ripresa sul destinatario, o, se del caso, sul mittente; g) tassa di fermo in posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto del recapito di tutti i pacchi fermi in posta; h) tassa di magazzinaggio, riscossa per ogni pacco che non è stato ritirato nei termini prescritti, tanto se indirizzato fermo in posta, quanto al domicilio; questa tassa è percepita dall'Amministrazione che recapita il pacco, a favore di quelle Amministrazioni nei cui servizi i pacchi furono tenuti oltre i termini ammessi; i) tassa d'avviso di ricevimento, quando il mittente domanda un avviso di ricevimento in conformità dell'articolo 27;

155 j) tassa d'avviso d'imbarco, riscossa, nelle relazioni tra gli Stati le cui Amministrazioni accettano di garantire questo servizio, quando il mittente domanda che gli sia indirizzato un avviso d'imbarco; k) tassa di reclamo, di cui si parla all'articolo 38 paragrafo 3; I) tassa di domanda di ritiro o di modificazione d'indirizzo; m) tassa per rischio di forza maggiore, riscossa dalle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore.

Articolo 14 Tariffe La tariffa delle tasse supplementari, indicate all'articolo 13, è fissata in conformità delle disposizioni della tabella seguente: Designazione della tassa 1

Importo 2

a) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione d'origine b) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione e) tassa di recapito

1 franco al massimo per pacco

d) tassa di risposta a un avviso di giacenza

e) tassa d'avviso di arrivo

Osservazioni 3

6 franchi al massimo per pacco

La stessa tassa come nel servizio interno 60 centesimi al massimo

Al massimo, tassa eguale a quella di una lettera ordinaria della prima graduazione di peso del servizio interno 1 franco al massimo per pacco

f) tassa di ricomposizione (nuovo imballaggio) g) tassa di fermo in posta h) tassa di magazzinaggio

La me La me

i) tassa d'avviso di ricevimento

80 centesimi al massimo

medesima tassa conel servizio interno medesima tassa conel servizio interno

Se, in seguito alla rimessa dell'avviso di giacenza, nuove istruzioni devono essere inoltrate per la via telegrafica, il mittente o la terza persona deve pagare in più la tassa telegrafica

Questa tassa può essere riscossa una sola volta in corso di trasporto Al massimo 20 franchi o il massimo fissato dalla legislazione interna se è più elevato

156 Designazione della tassa 1

Importo 2

Osservazioni 3

j) tassa d'avviso di imbarco k) tassa di reclamo

1.10 franchi per pacco al massimo 90 centesimi al massimo

I) tassa di domanda di ritiro o di modificazione d'indirizzo

3 franchi al massimo

m) tassa per rischio di forza maggiore

a) importo previsto all'articolo 11 paragrafo 2 per ciò che riguarda i pacchi con valore dichiarato b) 60 centesimi al massimo per pacco, per ciò che riguarda i pacchi senza valore dichiarato

A questa tassa bisogna aggiungere la tassa telegrafica, se il mittente ha espresso il desiderio che la sua domanda sia trasmessa per la via telegrafica A questa tassa bisogna aggiungere: a) la soprattassa aerea corrispondente, se la domanda dev'essere trasmessa per la via aerea; b) la tassa telegrafica corrispondente, se la domanda dev'essere trasmessa per la via telegrafica

Articolo 15 Diritti

1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, segnatamente quelli doganali, che gravano gli invii nello Stato di destinazione.

2. Le Amministrazioni s'impegnano a intervenire presso le competenti autorità del loro Stato, affinchè i diritti (fra i quali quelli doganali) siano annullati quando riguardano un pacco che è: a) rimandato all'origine; b) rispedito in un terzo Stato; e) abbandonato dal mittente; d) perso nel loro servizio o distrutto a cagione di avaria completa del contenuto; e) manomesso o avariato nel loro servizio; in questo caso l'annullamento dei diritti è chiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.

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Sezione III Franchigia postale Articolo 16 Pacchi di servizio 1. Sono esenti da qualsiasi tassa i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra a) le Amministrazioni postali; b) le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale; e) gli uffici postali degli Stati membri; d) gli uffici postali e le Amministrazioni postali.

2. Per i pacchi aerei, eccettuati quelli provenienti dall'Ufficio internazionale, non si devono pagare le soprattasse aeree.

Articolo 17 Pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati sono esenti da qualsiasi tassa in virtù dell'articolo 16 della Convenzione. Nondimeno, per i pacchi aerei bisogna riscuotere le soprattasse aeree.

Titolo II Esecuzione del servizio Capitolo I Condizioni d'ammissione Sezione I Condizioni generali d'ammissione Articolo 18 Condizioni d'accettazione Sempre che il contenuto non sia colpito dai divieti indicati all'articolo 19, o dai divieti e dalle restrizioni applicabili sul territorio di una o di parecchie Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco, per essere ammesso alla spedizione, deve:

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a) appartenere a una categoria di pacchi ammessa ai sensi dell'articolo 4; b) essere imballato in modo adatto alla natura del contenuto e alle condizioni di trasporto; e) recare i nomi e gli indirizzi del destinatario e del mittente; d) soddisfare le condizioni di peso e di dimensioni fissate agli articoli 2 e 20; e) essere affrancato in modo che tutte le tasse esigibili dall'ufficio d'origine siano coperte per mezzo di francobolli postali o con qualsiasi altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione d'origine.

Articolo 19 Divieti L'inclusione degli oggetti indicati qui sotto è vietata: a) in tutte le categorie di pacchi: 1° gli oggetti che, a cagione della loro natura o del loro imballaggio possono rappresentare un pericolo per gli agenti, sporcare o deteriorare gli altri pacchi o le installazioni del servizio postale; 2° l'oppio, la morfina, la cocaina e gli altri stupefacenti; questo divieto non si applica tuttavia alle spedizioni effettuate a scopo terapeutico o scientifico a destinazione degli Stati che li ammettono a questa condizione; 3° i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale come pure le corrispondenze di qualsiasi natura scambiate tra persone che non siano il mittente e il destinatario o le persone dimoranti con loro, ad eccezione: -- di uno dei documenti indicati qui appresso, aperto, ridotto ai suoi elementi costitutivi e riferentesi esclusivamente alle merci trasportate: fattura, distinta o avviso di spedizione, buono di fornitura; -- dei dischi fonografici, dei nastri e dei fili sottoposti o non sottoposti a registrazione sonora o visiva, delle schede meccanografiche, dei nastri magnetici o dell'altro materiale simile e delle schede QSL, quando l'Amministrazione d'origine ritiene che non hanno un carattere di corrispondenza attuale e personale e quando sono scambiati tra il mittente e il destinatario del pacco o persone che abitano con loro; -- delle corrispondenze e dei documenti di qualsiasi genere, differenti da quelli che precedono, aventi carattere attuale e personale, scambiati tra il mittente e il destinatario del pacco o persone che abitano con loro, se la regolamentazione interna delle Amministrazioni interessate lo permette;

159 4° gli animali vivi, salvo che il loro trasporto per posta sia permesso dalla regolamentazione postale degli Stati interessati; 5° le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose. Le Amministrazioni possono tuttavia mettersi d'accordo per il trasporto di capsule e cartucce metalliche, cariche, per armi da fuoco portatili, di elementi non esplosivi per spolette d'artiglieria e di fiammiferi, film infiammabili, celluloide greggia o oggetti fabbricati con celluloide; 6° le sostanze radioattive. Tuttavia, le Amministrazioni possono intendersi per accettare i pacchi contenenti queste sostanze sia nelle loro relazioni reciproche sia in una sola direzione. In questo caso le sostanze radioattive sono condizionate e imballate secondo le disposizioni del Regolamento e sono avviate per la via più rapida, normalmente per quella aerea, con la riserva che vengano pagate le soprattasse aeree corrispondenti. Tali sostanze possono essere impostate solo da mittenti debitamente autorizzati; 7° gli oggetti osceni o immorali; 8° gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nello Stato di destinazione; b) nei pacchi senza valore dichiarato scambiati tra due Stati che ammettono la dichiarazione del valore: le monete, i biglietti di banca, la carta monetata, i valori di qualsiasi sorte al portatore, il platino, l'oro o l'argento, lavorati o no, le pietre preziose, i gioielli e altri oggetti preziosi.

Questa disposizione non è applicabile se lo scambio dei pacchi tra due Amministrazioni, che ammettono i pacchi con valore dichiarato, può essere effettuato soltanto in transito scoperto per il tramite di un'Amministrazione che non li ammette. Ogni Amministrazione ha la facoltà di vietare l'inclusione dell'oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato in provenienza o a destinazione del suo territorio, oppure trasmessi in transito scoperto attraverso il suo territorio, o di limitare il valore reale di simili invii.

Articolo 20 Limitazioni delle dimensioni 1. I pacchi trasportati per la via di superficie o per la via aerea non devono, eccetto che siano considerati pacchi ingombranti ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 lettera e), avere dimensioni che sorpassano 1 metro e 50 in un senso qualsiasi; la somma della lunghezza e del perimetro maggiore, misurato in un altro senso di quello
della lunghezza, non deve inoltre superare i 3 metri.

2. Le Amministrazioni che non sono in grado di ammettere, per tutti i pacchi o soltanto per i pacchi aerei, le dimensioni previste al paragrafo 1 possono adottare al loro posto le dimensioni seguenti: 1 metro e 05 in un

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senso qualsiasi, 2 metri per la somma della lunghezza e del perimetro maggiore, misurato in un altro senso di quello della lunghezza.

3. I pacchi, indipendentemente dal loro modo di trasporto, non devono presentare dimensioni inferiori a quelle minime previste per le lettere all'articolo 19 paragrafo 6 della Convenzione.

4. Le Amministrazioni che ammettono le dimensioni fissate al paragrafo 1 hanno la facoltà di riscuotere, per i pacchi le cui dimensioni oltrepassano i limiti indicati al paragrafo 2 senza che il loro peso raggiunga 10 chilogrammi, una tassa supplementare pari a quella prevista all'articolo 12.

Articolo 21 Trattamento dei pacchi accettati a torto 1. I pacchi contenenti oggetti elencati all'articolo 19 lettera a), che sono stati ammessi a torto alla spedizione, vanno trattati secondo la legislazione dello Stato la cui Amministrazione ne costata la presenza; tuttavia, i pacchi che contengono gli oggetti indicati alla lettera a) punti 2° e da 5° a 7° dell' articolo stesso non sono mai né avviati a destinazione, né recapitati ai destinatali, né rimandati all'origine.

2. Se si tratta dell'inserzione non autorizzata ai sensi dell'articolo 19 lettera a) punto 3°, di un solo oggetto di corrispondenza, tale oggetto è trattato nel modo prescritto dall'articolo 27 della Convenzione; per questo motivo, il pacco non può essere rimandato all'origine.

3. I pacchi senza valore dichiarato, scambiati fra due Stati che ammettono la dichiarazione del valore, e che contengono gli oggetti indicati all'articolo 19 lettera b), devono essere rimandati all'origine dall'Amministrazione di transito che costata l'errore. Se l'errore è costatato soltanto dopo il ricevimento dall'Amministrazione di destinazione, essa ha la facoltà di recapitare il pacco al destinatario alle condizioni fissate dalla sua regolamentazione. Nel caso in cui questa non permette la distribuzione, il pacco deve essere rinviato all'origine in base all'articolo 33.

4. Il paragrafo 3 è applicabile ai pacchi il cui peso o le cui dimensioni sorpassano notevolmente i limiti ammessi; questi pacchi tuttavia possono . essere se del caso recapitati al destinatario, se egli ha pagato in precedenza le tasse eventuali.

5. Quando un pacco accettato a torto, non è né distribuito al destinatario, né rinviato all'origine, l'Amministrazione d'origine deve essere informata in modo preciso del trattamento riservatogli.

161 Articolo 22 Istruzioni date dal mittente all'atto dell'impostazione 1. Al momento dell'impostazione, il mittente è tenuto a indicare il trattamento a cui il pacco dovrà essere sottoposto nel caso in cui non potrà essere distribuito.

2. Egli può dare soltanto una delle istruzioni seguenti: a) che gli sia trasmesso un avviso di giacenza; b) che un avviso di giacenza venga trasmesso a una terza persona dimorante nello Stato di destinazione; e) che il pacco gli sia subito rinviato per via aerea o per via di superficie; d) che il pacco gli sia rimandato per via di superficie o per via aerea, dopo trascorso un certo termine che non può superare il termine di custodia regolamentare previsto nello Stato di destinazione; e) che il pacco venga consegnato a un altro destinatario, se del caso, dopo rispedizione per via di superficie o per via aerea (e riservate le particolarità previste all'articolo 28 paragrafo 1 lettera e) punto 2°; f) che il pacco sia rispedito per via di superficie o per via aerea, affinchè possa essere recapitato al primitivo destinatario; g) che il pacco venga da lui abbandonato.

3. I pacchi possono essere rimandati senza avviso se il mittente non ha dato nessuna istruzione oppure se le istruzioni che egli ha dato sono contradditorie.

4. Le Amministrazioni hanno la facoltà di non permettere al mittente di dare le istruzioni previste al paragrafo 2 lettere a) e b) se la loro legislazione o regolamentazione le esclude.

Sezione II

Condizioni particolari d'ammissione

Articolo 23 Pacchi con valore dichiarato 1. La dichiarazione del valore dei pacchi con valore dichiarato è disciplinata dalle norme seguenti: a) per quanto riguarda le Amministrazioni postali: 1° facoltà per ogni Amministrazione di limitare la dichiarazione del valore, per ciò che la concerne, a un ammontare che non può essere inferiore a 1000 franchi o all'importo adottato nel suo servizio interno se questo è inferiore a 1000 franchi; Foglio federale 1975, Vol. l

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162 2° obbligo, nelle relazioni con Stati le cui Amministrazioni hanno adottato importi massimi differenti, di osservare, da una parte e dall'altra, il limite inferiore; b) per quanto riguarda i mittenti: 1° divieto di dichiarare un valore superiore al valore reale del contenuto del pacco; 2° facoltà di dichiarare soltanto una parte del valore reale del contenuto del pacco.

2. Ogni dichiarazione di valore superiore al valore reale del pacco, fatta a scopo fraudolento, è passibile dell'azione giudiziaria prevista dalla legislazione dello Stato d'origine.

3. Una ricevuta gratuita deve essere consegnata al mittente di un pacco con valore dichiarato, all'atto dell'impostazione.

Articolo 24 Pacchi franchi di tasse e di diritti ì. Un pacco, da recapitare franco di tasse e di diritti, può essere accettato unicamente se il mittente s'impegna a pagare l'importo totale che l'ufficio di destinazione sarebbe in diritto di reclamare dal destinatario, e la tassa per la distribuzione in franchigia prevista dall'articolo 10.

2. L'ufficio d'origine può esigere il versamento di una caparra sufficiente.

Capitolo II Condizioni di recapito e di rispedizione Sezione I Recapito Articolo 25 Norme generali di recapito. Termine di custodia 1. I pacchi sono di regola recapitati ai destinatari entro il più breve termine e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato di destinazione.

2. Tutti i pacchi il cui arrivo fu notificato al destinatario sono tenuti a sua disposizione durante quindici giorni o, al massimo, durante un mese a contare dal giorno che segue quello della trasmissione dell'avviso; questo

163 termine può essere eccezionalmente prolungato se la regolamentazione interna dell'Amministrazione di destinazione lo permette.

3. Quando l'avviso d'arrivo non ha potuto essere trasmesso, il termine di custodia è quello prescritto dalla regolamentazione dello Stato di destinazione; questo termine, applicabile anche ai pacchi indirizzati fermi in posta, non può, normalmente, sorpassare cinque mesi per gli Stati lontani (ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento della Convenzione) e tre mesi per gli altri; il rinvio del pacco all'ufficio d'origine deve essere effettuato entro un termine più breve, se il mittente l'ha chiesto in una lingua conosciuta nello Stato di destinazione.

4. I termini di custodia previsti ai paragrafi 2 e 3 sono applicabili, in caso di rispedizione, ai pacchi da distribuire dal nuovo ufficio di destinazione.

Articolo 26 Distribuzione dei pacchi espressi 1. Il tentativo di recapito di un pacco espresso o dell'avviso d'arrivo viene effettuato da parte di un messo speciale una sola volta.

2. Se questo tentativo non ha successo, il pacco non è più considerato espresso.

Articolo 27 Avviso di ricevimento II mittente di un pacco può chiedere un avviso di ricevimento alle condizioni fissate all'articolo 42 della Convenzione. Tuttavia, le Amministrazioni possono limitare questo servizio ai pacchi con valore dichiarato, se questa limitazione è prevista nel loro servizio interno.

Articolo 28 Mancato recapito al destinatario 1. Al ricevimento dell'avviso di giacenza, previsto all'articolo 22 paragrafo 2 lettere a) e b), spetta al mittente o alla terza persona menzionatavi dare le opportune istruzioni, che possono essere soltanto quelle permesse dall'articolo citato, paragrafo 2 lettere da e) a g), e, in più, una delle seguenti: a) avvisare nuovamente il destinatario; b) rettificare o completare l'indirizzo; e) se si tratta di un pacco contro rimborso: 1° recapitarlo a una persona diversa dal destinatario, contro rimborso della somma indicata;

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2° recapitarlo al destinatario primitivo o a un altro destinatario, senza rimborso o contro rimborso di una somma inferiore alla primitiva; d) consegnare il pacco franco di tasse e di diritti al destinatario primitivo oppure a un altro destinatario.

2. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata, fintantoché non abbia ricevuto istruzioni dal mittente o dalla terza persona, a recapitare il pacco al destinatario primitivamente designato o, eventualmente, a un altro destinatario ulteriormente indicato, oppure a rispedirlo a un nuovo indirizzo. Dopo il ricevimento delle nuove istruzioni, soltanto queste sono valide ed esecutorie. Esse possono essere trasmesse per la via più rapida (aerea o di superficie) oppure per telegrafo se il mittente o il terzo paga la tassa telegrafica corrispondente.

3. L'invio delle istruzioni di cui al paragrafo 1 da luogo alla riscossione, a carico sia del mittente sia del terzo, della tassa indicata all'articolo 13 lettera d); quando l'avviso riguarda più pacchi spediti simultaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente all'indirizzo del medesimo destinatario, tale tassa viene riscossa una sola volta.

Articolo 29 Rinvio dei pacchi non distribuiti all'ufficio d'origine 1. Qualsiasi pacco che non ha potuto essere recapitato, è rimandato all'ufficio d'origine: a) immediatamente se: 1° il mittente l'ha chiesto in applicazione dell'articolo 22 paragrafo 2 lettera e); 2° il mittente (o la terza persona prevista all'articolo 22 paragrafo 2 lettera b) ha formulato una domanda non autorizzata; 3° il mittente, o il terzo, si rifiuta di pagare le tasse autorizzate dall' articolo 28 paragrafo 3; 4° le istruzioni del mittente, o della terza persona, non hanno permesso di raggiungere il risultato voluto, indipendentemente dal fatto che queste istruzioni siano state date all'atto dell'impostazione o dopo il ricevimento dell'avviso di giacenza; b) immediatamente dopo la scadenza: 1° dell'eventuale termine fissato dal mittente, in applicazione dell'articolo 22 paragrafo 2 lettera d); 2° del termine di custodia previsto all'articolo 25, se il mittente non ha osservato l'articolo 22; tuttavia, in questo caso, gli si possono chiedere istruzioni;

165 3° di un termine di due mesi, calcolato a partire dalla spedizione dell'avviso di giacenza, se l'ufficio che ha compilato l'avviso non ha ricevuto istruzioni sufficienti dal mittente o dal terzo, oppure se queste istruzioni non sono giunte a questo ufficio.

2. Un pacco è rimandato, per quanto possibile, per la stessa via che esso ha seguito all'andata; si può rimandarlo per la via aerea soltanto se il mittente ha garantito il pagamento delle soprattasse aeree.

3. Qualsiasi pacco, rimandato all'ufficio d'origine in applicazione del presente articolo, è soggetto: a) alle quote parti richieste dalla nuova trasmissione all'ufficio d'origine; b) alle tasse e ai diritti non annullati, ai quali l'Amministrazione di destinazione ha ancora diritto all'atto del rinvio al luogo d'origine.

4. Queste quote parti, tasse e diritti sono riscossi presso il mittente.

Articolo 30 Abbandono di un pacco non distribuito, da parte del mittente II pacco, che il mittente dichiara di abbandonare perché non ha potuto essere recapitato al destinatario, è trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione.

Sezione II Rispedizione Articolo 31 Rispedizione in seguito a cambiamento di domicilio del destinatario o a modificazione dell'indirizzo 1. La rispedizione, dovuta al cambiamento di residenza del destinatario o alla modificazione dell'indirizzo, eseguita in applicazione dell'articolo 37, può essere effettuata sia all'interno dello Stato di destinazione, sia fuori di questo Stato.

2. La rispedizione nell'interno dello Stato di destinazione può avvenire per domanda del mittente oppure per domanda del destinatario o, se la regolamentazione dello Stato stesso lo permette, d'ufficio.

3. La rispedizione fuori dello Stato di destinazione può essere fatta solamente se il mittente o il destinatario lo domanda; in questo caso il pacco deve essere conforme alle condizioni richieste per la nuova trasmissione.

4. La rispedizione alle condizioni esposte qui sopra può anche essere effettuata per via aerea, se l'uso di questa via è chiesto dal mittente o dal

166 destinatario, ammesso che sia garantito il pagamento delle soprattasse aeree relative alla nuova trasmissione.

5. Il mittente ha il diritto di vietare qualunque rispedizione.

6. Per la prima rispedizione o per qualsiasi altra eventuale rispedizione di ogni pacco possono essere riscosse: a) le tasse permesse, per questa rispedizione, dalla regolamentazione dell' Amministrazione interessata, in caso di rispedizione nell'interno dello Stato di destinazione; b) le quote parti e le soprattasse aeree dovute per la nuova trasmissione in caso di rispedizioni fuori dello Stato di destinazione; e) le tasse e i diritti che le Amministrazioni di destinazione antecedenti non accettano di annullare.

7. Le quote parti, le tasse e i diritti menzionati al paragrafo 6 sono a carico del destinatario.

Articolo 32 Pacchi da rispedire perché avviati in modo errato 1. Tutti i pacchi, avviati in modo errato a cagione di un errore imputabile al mittente o all'Amministrazione d'origine, vengono rispediti al luogo di destinazione esatta per la via più diretta utilizzata dall'Amministrazione a cui il pacco è giunto.

2. Qualsiasi pacco aereo avviato erroneamente deve obbligatoriamente essere rispedito per la via aerea.

3. Ogni pacco, rispedito in applicazione del presente articolo, è soggetto alle quote parti che la trasmissione al luogo di destinazione effettiva richiede e alle tasse e ai diritti menzionati all'articolo 31 paragrafo 6 lettera e).

4. Queste quote parti, tasse e diritti sono riscossi presso l'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di scambio che ha avviato i pacchi nella direzione sbagliata. Quest'Amministrazione li incassa, se del caso, dal mittente.

Articolo 33 Rinvio dei pacchi accettati a torto, al luogo d'origine 1. I pacchi, accettati a torto e rimandati al luogo d'origine, sono soggetti alle quote parti, alle tasse e ai diritti previsti all'articolo 29 paragrafo 3.

2. Queste quote parti, tasse e diritti sono a carico a) del mittente, se il pacco è stato accettato a torto in seguito a uno sbaglio di quest'ultimo, o è colpito da uno dei divieti previsti all'articolo 19;

167 b) dell'Amministrazione responsabile dell'errore, se il pacco è stato accettato a torto in seguito a-uno sbaglio imputabile al servizio postale. In questo caso il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

3. Quando le quote parti, assegnate ali'Amministrazione che rimanda il pacco, non sono sufficienti per coprire le quote parti, tasse e diritti previsti al paragrafo 1, le spese dovute rimanenti sono riprese sull'Amministrazione d'origine.

4. Se v'è eccedenza, l'Amministrazione che rinvia il pacco restituisce all'Amministrazione d'origine il rimanente delle quote parti, perché le rimborsi al mittente.

Articolo 34 Rinvio al luogo d'origine in seguito alla sospensione del servizio II rinvio di un pacco al luogo d'origine in seguito alla sospensione del servizio è gratuito; le quote parti incassate per il percorso d'andata, non assegnate, vengono rimborsate al mittente.

Capitolo III Disposizioni particolari Articolo 35 Inosservanza delle'istruzioni date da parte di un'Amministrazione Se l'Amministrazione di destinazione, o un'Amministrazione intermediaria, non ha osservato le istruzioni date al momento dell'impostazione oppure posticipatamente, essa è tenuta ad assumersi le tasse di trasporto (andata e ritorno) e le altre tasse o diritti eventuali il cui annullamento non è stato effettuato; tuttavia, le spese pagate per l'andata rimangono a carico del mittente, se egli, all'atto dell'impostazione o posticipatamente, ha dichiarato che in caso di non recapito avrebbe abbandonato il pacco.

Articolo 36 Pacchi contenenti oggetti di cui si può temere un imminente deterioramento Gli oggetti contenuti in un pacco, di cui si teme prossimo il deterioramento o la putrefazione possono essere venduti immediatamente a beneficio dell'avente diritto, anche durante il trasporto, all'andata o al ritorno, senza avviso preventivo e senza formalità giudiziarie; se, per una ragione qualsiasi, la vendita è impossibile, gli oggetti deteriorati o putrefatti vengono distrutti.

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Articolo 37 Ritiro. Modificazione o rettificazione d'indirizzo 1. Il mittente di un pacco può, alle condizioni fissate dall'articolo 30 della Convenzione, domandarne il rinvio all'origine o farne modificare l'indirizzo, se garantisce di pagare gli importi esigibili per ogni nuova trasmissione, in virtù delle disposizioni degli articoli 29 paragrafo 3 e 31 paragrafo 6.

2. Tuttavia, le Amministrazioni hanno la facoltà di non ammettere le domande di cui al paragrafo 1, quand'esse non le accettano nemmeno nel loro servizio interno.

Articolo 38 Reclami 1. Ogni Amministrazione è obbligata ad accettare i reclami riguardanti i pacchi impostati nei servizi di altre Amministrazioni.

2. I reclami sono ammessi solamente nel termine di un anno a contare dal giorno che segue quello dell'impostazione del pacco.

3. Eccettuati i casi in cui il mittente ha pagato interamente la tassa di avviso di ricevimento prevista all'articolo 13 lettera i), per ogni reclamo o domanda d'informazione è riscossa una «tassa di reclamo» il cui importo è fissato all'articolo 14 lettera k).

4. I reclami o le domande d'informazióni concernenti i pacchi ordinali e i pacchi con valore dichiarato devono essere presentate separatamente.

Se il reclamo o la domanda d'informazioni concerne più pacchi della stessa categoria, impostati contemporaneamente allo stesso ufficio dal medesimo mittente all'indirizzo dello stesso destinatario e spediti per la stessa via, la tassa è riscossa una volta sola. La tassa di reclamo è restituita se il reclamo o la domanda d'informazioni è motivata da un errore di servizio.

5. La tassa per il reclamo è restituita se il reclamo è motivato da un errore di servizio.

Titolo III Responsabilità Articolo 39 Principio e estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Eccettuati i casi previsti dall'articolo 40, le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione e dell'avaria dei pacchi. La loro responsabilità è impegnata tanto per i pacchi trasportati allo scoperto quanto per quelli avviati in dispacci chiusi.

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2. Il mittente ha diritto a un'indennità eguale, di massima, all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni indiretti o gli utili non conseguiti non sono presi in considerazione. Quest'indennità non può tuttavia in alcun caso sorpassare: a) per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in franchi oro del valore dichiarato; se un pacco aereo con valore dichiarato vien rispedito o rimandato al luogo d'origine per via di superficie, la responsabilità è limitata per il secondo percorso a quella applicabile ai pacchi inoltrati per questa via; b) per gli altri pacchi gli importi indicati qui sotto: 40 franchi per un pacco fino a 5 kg; 60 franchi per un pacco di oltre 5 fino a 10 kg; 80 franchi per un pacco di oltre 10 fino a 15 kg; 100 franchi per un pacco di oltre 15 fino a 20 kg.

Le Amministrazioni possono convenire di applicare nelle loro relazioni reciproche l'importo massimo di 100 franchi per pacco, senza tener conto del suo peso.

3. L'indennità è calcolata in base al prezzo corrente, convertito in franchi oro, applicato alle merci della stessa natura, nel luogo e alla data in cui il pacco fu accettato al trasporto; in mancanza di prezzo corrente, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario della mercé, valutato sugli stessi principi.

4. Se l'indennità è dovuta per la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale di un pacco, il mittente o, in virtù del paragrafo 6, il destinatario ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse pagate, eccettuata la tassa d'assicurazione; la stessa norma vale per gli invii rifiutati dai destinatari a causa del loro cattivo stato, se questo è imputabile al servizio postale o impegna la sua responsabilità.

5. Nel caso in cui la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale risulta da un caso di forza maggiore per il quale non è concesso un risarcimento, il mittente ha diritto alla restituzione non solo delle quote parti territoriali e marittime e delle soprattasse aeree, corrispondenti al percorso non effettuato dal pacco, ma anche delle tasse di qualsiasi specie relative a una prestazione pagata in precedenza e non eseguita.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un pacco manomesso o avariato.

7. Il mittente ha la facoltà di desistere
dai suoi diritti, previsti al paragrafo 2, a favore del destinatario. Nel senso inverso, il destinatario ha la facoltà di desistere dai suoi diritti, previsti dal paragrafo 6, a favore del mittente. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità, se la legislazione interna lo permette.

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Articolo 40 Non responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili dei pacchi di cui hanno effettuato la distribuzione alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii della stessa natura, oppure a quelle previste all'articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione; la responsabilità è però mantenuta: a) quando la manomissione o l'avaria è costatata prima della distribuzione o al momento del recapito di un pacco oppure quando, ammesso che la regolamentazione interna lo permetta, il destinatario oppure, in caso di rinvio al luogo d'origine, il mittente formuli delle riserve all'atto dell'accettazione di un pacco manomesso o avariato; b) quando il destinatario o, in caso di rinvio al luogo d'origine, il mittente, benché abbia dato regolarmente quietanza, dichiari, senza dilazione, all'Amministrazione che gli ha recapitato il pacco, di aver costatato un danno e adduca la prova che la manomissione o l'avaria non si è prodotta dopo il recapito.

2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 1° della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi: a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta deve decidere, secondo la legislazione del suo Paese, se questa perdita, questa manomissione o questa avaria va attribuita a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste circostanze vengono rese note all'Amministrazione dello Stato d'origine se essa lo domanda. Tuttavia, la responsabilità sussiste per l'Amministrazione dello Stato mittente che ha accettato di coprire i rischi derivanti da casi di forza maggiore (articolo 11 paragrafo 2); b) quando, ammesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti esse non possono rendere conto dei pacchi, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio cagionata da un caso di forza maggiore; e) quando il danno fu causato da colpa o negligenza del mittente oppure deriva dalla natura del contenuto del pacco; d) quando si tratta di pacchi di cui con intenzioni dolose fu dichiarato un valore superiore a quello reale del contenuto; e) quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine previsto all'articolo 38 paragrafo 2; f) quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra o di internati; 2° dei pacchi confiscati in base alla legislazione dello Stato di destinazione;

171 3° dei pacchi confiscati o distrutti dall'autorità competente, quando si tratta di pacchi il cui contenuto è colpito dai divieti previsti all'articolo 19 lettera a) punti 2° e da 4° a 8° e lettera b); 4° in materia di trasporti marittimi e aerei, quand'esse hanno fatto sapere di non essere in grado di assumere la responsabilità per i pacchi con valore dichiarato, trasportati a bordo delle navi e degli aerei che esse utilizzano; esse assumono però, per il transito di pacchi con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per i pacchi senza valore dichiarato dello stesso peso.

3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilità né per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dal modo in cui sono state compilate, né per le decisioni prese dal servizio della dogana in occasione della verificazione dei pacchi sottoposti al controllo doganale.

Articolo 41 Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un pacco è responsabile, nella stessa misura delle Amministrazioni, di tutti i danni cagionati agli altri invii postali in seguito alla spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o all'inosservanza delle condizioni d'ammissione, in quanto non vi sian state né colpa, né negligenza delle Amministrazioni o delle imprese di trasporto.

2. L'accettazione di un simile pacco da parte dell'ufficio d'impostazione non svincola il mittente dalla sua responsabilità.

3. L'Amministrazione che costata un danno dovuto a un errore del mittente informa l'Amministrazione d'origine alla quale spetta intentare, se del caso, l'azione contro il mittente.

Articolo 42 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova del contrario, la responsabilità è addossata all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco senza fare osservazioni e essendo stata messa in possesso di tutti gli elementi regolamentari d'investigazione, non può provare né la consegna al destinatario né, se del caso, la regolare trasmissione a un'altra Amministrazione.

2. Un'Amministrazione intermediaria o destinataria è, fino a prova contraria e riservate le disposizioni del paragrafo 4, prosciolta da ogni responsabilità: a) se ha osservato le disposizioni relative alla verificazione dei dispacci e dei pacchi e alla costatazione delle irregolarità;

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b) se può provare che il reclamo le giunse solo dopo la distruzione dei documenti di servizio attinenti al pacco ricercato, effettuata perché il termine regolamentare di conservazione era trascorso; questa riserva non pregiudica i diritti del reclamante.

3. L'Amministrazione dello Stato che riceve i compensi per il trasporto giusta l'articolo 74 paragrafo 1 della Convenzione, è tenuta, riservate le disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione e del paragrafo 7 del presente articolo, a rimborsare all'Amministrazione d'origine l'indennità pagata dal mittente, se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta nel servizio di un'impresa di trasporto aereo. Spetta a lei ricuperare questo importo presso l'impresa di trasporti aerei responsabili. L'Amministrazione d'origine che in virtù dell'articolo 74 paragrafo 2 della Convenzione regola direttamente le spese di trasporto con la compagnia aerea, deve chiedere lei stessa il rimborso dell'indennità a questa compagnia.

4. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è capitata durante il trasporto e se non si può stabilire sul territorio o nel servizio di quale Stato il fatto è accaduto, le Amministrazioni messe in causa sopportano il danno in parti eguali; se si tratta però di un pacco ordinario danneggiato e l'importo dell'indennità non oltrepassa i 25 franchi, questa somma è a carico, in parti eguali, delle Amministrazioni di origine e di destinazione, escluse quindi quelle intermediarie. Quando la manomissione o l'avaria è stata costatata nello Stato di destinazione, oppure, in caso di rinvio al mittente, in quello d'origine, spetta all'Amministrazione di questo Stato provare: a) che né l'imballaggio, né la chiusura del pacco presentavano segni apparenti di manomissione o d'avaria; b) che, se si tratta di pacchi con valore dichiarato, il peso non differiva da quello determinato all'atto dell'impostazione; e) che, per i pacchi trasmessi in recipienti chiusi, questi ultimi e la loro chiusura erano intatti.

Quando simile prova è stata fornita dall'Amministrazione di destinazione o, secondo il caso, da quella d'origine, nessuna delle altre Amministrazioni in causa può ricusare la sua parte di responsabilità, argomentando di aver consegnato il pacco all'Amministrazione seguente, senza che essa abbia mosso obiezioni.

5. Nel caso d'invii
trasmessi sommariamente in applicazione dell'articolo 55 paragrafi 2 e 3, nessuna delle Amministrazioni in causa può arguire, nell'intento di declinare la sua parte di responsabilità, che il numero dei pacchi trovati nel dispaccio differisce da quello indicato sul foglio di via.

6. Sempre nei casi di trasmissione globale, le Amministrazioni interessate possono accordarsi affinchè la responsabilità sia equamente ripartita in

173 caso di perdita, di manomissione o d'avaria di pacchi di certe categorie, determinate di comune accordo.

7. La responsabilità di un'Amministrazione verso le altre non è mai coinvolta, riguardo ai pacchi con valore dichiarato, oltre il massimo della dichiarazione del valore da essa adottato.

8. Quando un pacco è stato perso, manomesso o avariato in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione sul territorio o nei servizi della quale la perdita, la manomissione o l'avaria si è prodotta è responsabile di fronte all'Amministrazione d'origine solamente se le due Amministrazioni rispondono dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore.

9. Se la perdita, la manomissione o l'avaria d'un pacco con valore dichiarato è avvenuta sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non ammette i pacchi con valore dichiarato o che ha adottato un massimo di dichiarazione del valore inferiore all'ammontare della perdita, il danno non coperto dall'amministrazione intermedia è sopportato dall'Amministrazione d'origine in virtù del paragrafo 7 del presente articolo e dell'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione.

10. La regolamentazione prevista al paragrafo 9 è pure applicata in caso di trasporto marittimo o aereo, se la perdita, la manomissione o l'avaria si è prodotta nel servizio di un'Amministrazione appartenente a uno Stato contraente che non accetta la responsabilità prevista per i pacchi con valore dichiarato (articolo 40 paragrafo 2 punto 4°).

11. I diritti doganali e gli altri diritti che non è stato possibile far annullare sono messi a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria.

12. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità, subentra, fino a concorrenza dell'importo di tale indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale regresso sia verso il destinatario sia verso il mittente o terzi.

Articolo 43 Pagamento dell'indennità 1. L'obbligo di pagare l'indennità e di restituire le tasse e i diritti spetta, riservato il diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile, all'Amministrazione d'origine oppure, nei casi contemplati dall'articolo 39 paragrafo 6, a quella di destinazione.

2. Questo pagamento va effettuato il più presto possibile, al più tardi tuttavia nel termine di sei mesi a contare dal giorno successivo a quello del reclamo.

174

3. Quando l'Amministrazione a cui spetta il pagamento non accetta di assumersi i rischi derivanti dal caso di forza maggiore e quando, trascorso il termine previsto al paragrafo 2, non si sia ancora deciso se la perdita, la manomissione o l'avaria è stata cagionata da un caso di questo genere, essa può, eccezionalmente, differire il pagamento dell'indennità oltre questo termine.

4. L'Amministrazione d'origine o, secondo il caso, quella di destinazione è autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto di quella tra le Amministrazioni partecipanti al trasporto che, regolarmente informata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza aver risolto definitivamente la vertenza, oppure senza aver segnalato all'Amministrazione d'origine o, secondo il caso, a quella di destinazione che la perdita, la manomissione o l'avaria sembravano dovute a un caso di forza maggiore.

Articolo 44 Rimborso dell'indennità all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 1. L'Amministrazione responsabile o per il conto della quale il pagamento è effettuato conformemente all'articolo 42, ha l'obbligo di rimborsare all'Amministrazione, che ha provveduto al pagamento in virtù dell'articolo 43 e che è chiamata «Amministrazione pagatrice», l'importo dell'indennità effettivamente corrisposta all'avente diritto; questo versamento deve essere eseguito nel termine di quattro mesi a contare dall'inoltro della notificazione del pagamento.

2. Se, in conformità dell'articolo 42, l'indennità è a carico di parecchie Amministrazioni, l'importo totale dell'indennità corrisposta deve essere versato, nel termine menzionato al paragrafo 1, all'Amministrazione pagatrice dalla prima Amministrazione che, avendo ricevuto regolarmente il pacco reclamato, non può stabilirne la regolare trasmissione al servizio corrispondente. Spetta a quest'Amministrazione ricuperare presso le altre responsabili la quota parte a carico di ciascuna, inerente al risarcimento dell' avente diritto.

3. Il rimborso all'Amministrazione créditrice viene effettuato in conformità delle regole di pagamento previste dall'articolo 12 della Convenzione.

4. Quando la responsabilità è stata riconosciuta e nel caso previsto all'articolo 43 paragrafo 4, l'ammontare dell'indennità può essere egualmente ricuperato d'ufficio mediante conteggio con l'Amministrazione responsabile,
sia direttamente, sia per il tramite della prima Amministrazione di transito, che a sua volta se ne accredita presso quella successiva: l'operazione è ripetuta fintantoché la somma pagata è addebitata all'Amministra-

175

zione responsabile; bisogna osservare, se del caso, !e disposizioni regolamentari concernenti l'allestimento dei conti.

5. Subito dopo aver pagato l'indennità, l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Essa può esigere il rimborso di tale indennità solo nel termine di un anno a contare dal giorno della spedizione della notificazione del pagamento o, eventualmente, dal giorno della scadenza del termine previsto dall'articolo 43 paragrafo 4.

6. L'Amministrazione la cui responsabilità è debitamente accertata e che ha dapprima ricusato il pagamento dell'indennità deve assumersi tutte le spese accessorie risultanti dall'ingiustificato ritardo nel pagamento.

Articolo 45 Ricupero eventuale dell'indennità corrisposta al mittente o al destinatario 1. Se, dopo il pagamento dell'indennità, un pacco o una sua parte, antecedentemente considerato perduto, viene ritrovato, il destinatario e il mittente ne sono avvisati; il primo o, se del caso, il secondo è inoltre informato che può prendere in consegna il pacco entro un termine di tre mesi, dietro rimborso dell'indennità di risarcimento precedentemente ricevuta.

Se il mittente o, eventualmente, il destinatario non ha reclamato il pacco entro questo termine, si effettua un intervento analogo presso l'altro interessato.

2. Se il mittente o il destinatario prende possesso del pacco o della parte del pacco ritrovato, verso restituzione dell'ammontare dell'indennità, l'importo è reso all'Amministrazione o, eventualmente, alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno, nel termine di un anno a contare dalla data del rimborso.

3. Il pacco diventa proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno, se il mittente e il destinatario rinunciano a prenderlo in consegna.

4. Se la prova della distribuzione è fornita dopo il termine di cinque mesi, previsto dall'articolo 43 paragrafo 4, l'ammontare dell'indennità versata resta a carico dell'Amministrazione intermedia o di destinazione, se l'importo pagato non può, per un motivo qualsiasi, essere ricuperato presso il mittente.

5. In caso di ritrovamento ulteriore di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto è riconosciuto di valore inferiore all'ammontare dell'indennità pagata,
il mittente o, quando è applicato l'articolo 39 paragrafo 6, il destinatario, deve rimborsare l'importo di tale indennità, dietro rimessa dell'invio, impregiudicate le conseguenze, derivanti dalla dichiarazione dolosa del valore, previste all'articolo 23 paragrafo 2.

176 Titolo IV Quote partì spettanti alle Amministrazioni.

Attribuzione delle quote parti Capitolo I Quote parti Articolo 46 Quota parte territoriale di partenza e di arrivo 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sottostanno alle quote parti territoriali di partenza e d'arrivo fissate nel modo seguente per ogni Stato e per ogni pacco.

Graduazioni di peso

Quota parte territoriale di partenza e d'arrivo 2

1

oltre oltre ^ oltre oltre oltre

fino 1 fino 3 fino 5 fino 10 fino 15 fino

a a a a a a

£r.

o

1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

' 50 3 4 5

650

Riguardo alle ultime due graduazioni di peso, le Amministrazioni d'origine e di destinazione hanno tuttavia la facoltà di fissare come credono le quote parti di partenza e di arrivo che spettano loro.

2. Le quote parti menzionate al paragrafo 1 sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo che le disposizioni del presente Accordo prevedano eccezioni a questo principio.

3. Le quote parti territoriali di partenza e d'arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ogni Stato.

Articolo 47 Quota parte territoriale di transito 1. I pacchi, scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso Stato per mezzo dei servizi terrestri di una o di più Amministrazioni, sottostanno a favore degli Stati o di quelli i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito seguenti:

177 Unità di distanza

Quota parte territoriale di transito fino a Ikg

1

oltre oltre oltre in

oltre 1 fino a 3 kg

oltre 3 oltre 5 fino a fino a 5 kg 10 kg 4 5

oltre 10 fino a 15 kg 6

oltre 15 fino a 20 kg 7 fr.

2

fino a 600 km . . .

600 fino a 1000 km . . .

1000 fino a 2000 km ...

2000 km, per ogni 1000 km più

ir.

fr.

fr.

fr.

fr.

0.30 0.40 0.70

0.60 L-- 1.70

1.--

1.80 3

1.80 3.30 5.30

2.90 5.30 8.60

4 7.40 11.90

0.30

0.80

1.40

2.60

4.20

5.80

2. Ogni Stato, nel senso del paragrafo 1, è autorizzato a reclamare per ogni pacco le quote parti territoriali di transito, relative all'unità di distanza corrispondente alla distanza media ponderata, percorsa sul suo territorio dai pacchi di cui garantisce il transito. Questa distanza è calcolata dall'Ufficio internazionale.

3. La rispedizione dei dispacci e dei pacchi trasportati allo scoperto, giungenti e partenti dallo stesso porto (transito senza percorso territoriale), effettuata, se del caso dopo immagazzinamento, da uno Stato intermedio, sottosta alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. La quota parte territoriale delle Amministrazioni intermedie è applicabile, se si tratta di pacchi aerei, soltanto allorché il pacco subisce un trasporto territoriale intermedio.

5. Se in virtù dell'articolo 3 della Convenzione, uno Stato ammette che il suo territorio sia attraversato da un servizio di trasporto estero, senza che i suoi servizi vi partecipino, i pacchi avviati in tal modo non danno luogo all'attribuzione della quota parte territoriale di transito all'Amministrazione postale in causa.

6. Le quote parti menzionate al paragrafo 1 sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo che le disposizioni del presente Accordo prevedano eccezioni a questo principio.

Articolo 48 Riduzione o aumento della quota parte territoriale di partenza o di arrivo 1. In deroga all'articolo 46 paragrafo 1, le Amministrazioni hanno la facoltà: a) di aumentare a loro piacimento le loro quote parti territoriali di partenza, purché queste siano in relazione con le spese del lóro servizio.

Esse possono pure ridurle a loro piacimento con la riserva che esse non siano inferiori alle loro quote parti territoriali d'arrivo; b) di ridurre o di aumentare le loro quote parti territoriali d'arrivo. L'aumento eventuale non può sorpassare, per le graduazioni di peso fino a 10 chilogrammi, la metà della quota parte territoriale d'arrivo fissata all'articolo 46 capoverso 1. La riduzione può essere fissata dalle Amministrazioni interessate, a loro piacimento.

Foglio federale 1975. Voi. I

11

178 2. Tali modificazioni o le modificazioni ulteriori alle quote parti territoriali d'arrivo, devono, per poter essere applicabili, a) entrare in vigore unicamente il 1° gennaio o il 1° luglio, a scelta di ogni Amministrazione; b) essere notificate almeno tre mesi prima all'Ufficio internazionale; le eventuali modificazioni, per le quali non si fossero rispettati questi termini, saranno prese in considerazione soltanto il 1° gennaio o il 1° luglio successivo; e) essere comunicate alle Amministrazioni interessate almeno due mesi prima delle date indicate alla lettera a); d) restare in vigore durante al minimo un anno.

Articolo 49 Quota parte marittima 1. Ogni Stato i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi è autorizzato a reclamare le quote parti marittime indicate nello specchietto che figura al paragrafo 2. Queste quote parti sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo che le disposizioni del presente Accordo prevedano eccezioni a questo principio.

2. La quota parte marittima è calcolata, per ogni servizio marittimo che si occupa del trasporto, conformemente alle indicazioni dello specchietto seguente: Unità di distanza

Graduazioni di peso

a) unità di distanza espresse in miglia marine

b) unità di distanza espresse in chilometri, dopo conversione sulla base di 1 miglio marino - km 1,852

1

2

finca 500 miglia marine oltre 500 fino a 1000 oltre 1000 fino a 2000 oltre 2000 fino a 3000 oltre 3000 fino a 4000 oltre 4000 fino a 5000 oltre 5000 fino a 6000 oltre 6000 fino a 7000 oltre 7000 fino a 8000 oltre 8000 per ogni 1000 miglia in più

fino a 926 km oltre 926 fino a 1852 oltre 1852 fino a 3704 oltre 3704 fino a 5556 oltre 5556 fino a 7408 oltre 7408 fino a 9260 oltre 9260 fino a11112 oltre 11112 fino a 12964 oltre 12964 fino a14816 oltre 14816 per ogni 1852km in più

fino a Ikg

oltre 1 oltre 3 fino a fino a 3 kg 5 kg

3

4

oltre 5 oltre 10 oltre 15 fino a fino a fino a 20 kg 10 ke 15 kg

5

6

7

g

0,20

0,60

1,00

1,80

3,00

4,10

0,30

0,70

1, 30

2,30

3,70

5,10

0,30

0,80

1, 50

2,60

4,30

5,90

0,40

0,90

'1, 70

2,90

4,80

6,60

0,40

1,00

1, 80

3,10

5,10

7,10

0,40

1,00

1,90

3,30

5,40

7,50

0,40

1,10

2,00

3,50

5,70

7,90

0,50

1,10

2, 10

3,60

5,90

8,20

0,50

1,20

2, 10

3,70

6,10

8,50

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

179 3. Se del caso, le unità di distanza che servono a stabilire l'importo della quota parte marittima da applicare tra due Stati, sono calcolate in base a una distanza media ponderata, determinata sulla scorta del tonnellaggio dei dispacci trasportati tra i porti rispettivi dei due Stati.

4. Il trasporto marittimo fra due parti di uno stesso Stato non autorizza a riscuotere la quota parte prevista al paragrafo 2, se l'Amministrazione di questo Stato riceve già, per i medesimi pacchi, il compenso relativo al trasporto territoriale.

5. Se si tratta di pacchi aerei, la quota parte marittima delle Amministrazioni o dei servizi intermedi è esigibile soltanto se il pacco usufruisce di un trasporto marittimo intermedio; qualsiasi servizio marittimo effettuato dallo Stato d'origine o di destinazione è considerato, a tale effetto, servizio intermedio.

Articolo 50 Riduzione o aumento della quota parte marittima 1. Le Amministrazioni hanno la possibilità di aumentare del 50 per cento al massimo la quota parte marittima fissata all'articolo 49 paragrafo 2.

Esse possono invece ridurla a loro beneplacito.

2. Questa possibilità è subordinata alle condizioni fissate all'articolo 48 paragrafo 2.

3. In caso di aumento, questo deve pure essere applicato ai pacchi provenienti dallo Stato da cui dipendono i servizi che eseguiscono il trasporto marittimo; questo obbligo, non si applica tuttavia né alle relazioni tra uno Stato e i territori di cui esso garantisce le relazioni internazionali né alle relazioni tra questi territori.

Articolo 51 Applicazione di quote parti nuove a cagione di modificazioni imprevedibili dell'avviamento L'Amministrazione che per motivi di forza maggiore o causa un avvenimento imprevedibile è costretta a utilizzare per il trasporto dei propri pacchi una nuova via d'avviamento che cagiona spese supplementari di trasporto territoriale o marittimo, è tenuta a informare immediatamente per telegrafo tutte le Amministrazioni i cui dispacci di pacchi o i cui pacchi trasportati allo scoperto sono avviati in transito attraverso il territorio del suo Stato. Dal quinto giorno, dopo quello della spedizione di questa informazione, l'Amministrazione intermedia è autorizzata a mettere in conto all'Amministrazione d'origine le quote parti territoriali e marittime che corrispondono al nuovo percorso.

180 Articolo 52 Saggio di base e calcolo delle spese per il trasporto aereo 1. Il saggio di base da applicare al regolamento di conto tra le Amministrazioni, riguardo ai trasporti aerei, è fissato a 1 millesimo di franco al massimo per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo saggio è applicato proporzionalmente alle frazioni di chilogrammo.

2. Le spese per il trasporto aereo, relative ai dispacci di pacchi aerei, sono calcolate, da una parte, secondo il saggio di base effettivo indicato al paragrafo 1 e le distanze chilometriche menzionate nell'«Elenco delle distanze aeropostali» previsto all'articolo 206 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento d'esecuzione della Convenzione, e, d'altra parte, secondo il peso lordo dei dispacci.

3. Le spese dovute all'Amministrazione intermedia per il trasporto aereo allo scoperto di pacchi aerei sono fissate per principio nel modo indicato al paragrafo 1, ma per mezzo chilogrammo per ogni Stato di destinazione. Tuttavia, quando il territorio dello Stato di destinazione di questi pacchi è servito da una sola o da parecchie linee che fanno più volte scalo su questo territorio, le spese di trasporto sono calcolate in base a un saggio medio ponderato, determinato in funzione del peso dei pacchi scaricati a ogni scalo. Le spese da pagare sono calcolate pacco per pacco; il peso di ognuno di essi è arrotondato per questo calcolo al mezzo chilogrammo immediatamente superiore.

4. Ogni Amministrazione di destinazione che garantisce il trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del territorio del proprio Stato ha diritto al rimborso delle spese cagionate da questo trasporto. Queste spese devono essere uniformi per tutti i dispacci provenienti dall'estero, poco importa che i pacchi aerei siano o no rispediti per via aerea.

5. Le spese menzionate al paragrafo 4 sono fissate in forma di un prezzo unitario, calcolato, per tutti i pacchi aerei a destinazione dello Stato, in base al saggio previsto al paragrafo 1 e secondo la distanza media ponderata dei percorsi effettuati dai pacchi aerei del servizio internazionale sulle linee aeree interne. La distanza media ponderata è determinata in funzione del peso lordo di tutti i dispacci di pacchi aerei giungenti nello Stato di destinazione, compresi i pacchi aerei che non sono rispediti per la via aerea ali' interno di
questo Stato.

6. Il diritto al rimborso delle spese previste al paragrafo 4 è subordinato alle condizioni fissate all'articolo 48 paragrafo 2.

7. Il trasbordo lungo il percorso, in un medesimo aeroporto, dei pacchi aerei che utilizzano successivamente parecchi servizi aerei distinti, è effettuato senza compenso.

181

8. Nessuna quota parte territoriale di transito è dovuta per a) il trasbordo di dispacci aerei tra due aeroporti che servono la stessa città; b) il trasporto di detti dispacci tra un aeroporto che serve una città e un deposito situato nella città stessa, come pure per il trasporto successivo dei medesimi dispacci all'aeroporto in vista di un loro ulteriore avviamento.

Articolo 53 Spese di trasporto aereo dei pacchi aerei persi o distrutti In caso di perdita o di distruzione dei pacchi aerei a cagione di un incidente capitato al velivolo o di un'altra causa qualsiasi di cui è responsabile l'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione d'origine è esonerata da ogni pagamento per il trasporto aereo dei pacchi aerei persi o distrutti, per qualsiasi parte del tragitto della linea utilizzata.

Articolo 54 Quota parte eccezionale d'arrivo Riservato l'articolo 48 paragrafo 2, ogni Amministrazione ha la possibilità di applicare a qualsiasi pacco a destinazione dei suoi uffici una quota parte d'arrivo eccezionale di 50 centesimi al massimo.

Capitolo n Attribuzione delle quote parti Articolo 55 Principio generale 1. L'attribuzione delle quote parti alle Amministrazioni interessate è effettuata, per principio, per pacco.

2. Nei casi di trasmissione con dispacci diretti, l'Amministrazione di origine può tuttavia accordarsi con quella di destinazione e, eventualmente, con quelle intermedie in vista di procedere all'attribuzione delle quote parti territoriali e marittime globalmente per graduazioni di peso.

3. L'Amministrazione d'origine può convenire, sempre nel caso di trasmissione con dispacci diretti, con quelle di destinazione e, se del caso, con quelle intermedie di accreditare loro gli importi, calcolati per pacco o per ogni chilogrammo di peso lordo dei dispacci, in base alle quote parti territoriali e marittime.

182

Articolo 56 Pacchi di servizio; pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati I pacchi di servizio e i pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati non danno diritto all'attribuzione di nessuna quota parte, ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.

Titolo V Disposizioni diverse Articolo 57 Applicazione della Convenzione La Convenzione è eventualmente applicabile, per analogia, a tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente Accordo.

Articolo 58 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte, presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi dell'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se esse hanno per oggetto di aggiungere nuove disposizioni o di modificare sostanzialmente articoli del presente Accordo, del suo Protocollo finale e dell'articolo 151 del suo Regolamento; b) i due terzi dei voti, se esse mirano a modificare sostanzialmente il Regolamento, eccettuato l'articolo 151; e) la maggioranza dei voti, se hanno per oggetto: 1° l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, del suo Protocollo finale e del suo Regolamento, eccettuato il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto dall'articolo 32 della Costituzione; 2° modificazioni di natura redazionale degli atti enumerati al punto 1°.

3. Quando uno Stato membro dell'Unione esprime, fuori dei Congressi, il desiderio di aderire al presente Accordo e chiede la facoltà di riscuotere

183

quote parti eccezionali d'arrivo a un'aliquota superiore a quella permessa dall'articolo 54, l'Ufficio internazionale sottopone la domanda a tutti gli Stati membri firmatari dell'Accordo; se, nel termine di sei mesi, più di un terzo di questi Stati membri non si dichiarano contrari alla domanda, essa è considerata ammessa.

Articolo 59 Pacchi a destinazione o in provenienza di Stati che non partecipano all'Accordo 1. Le Amministrazioni degli Stati partecipanti al presente Accordo, che intrattengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di Stati non partecipanti, ammettono, salvo opposizione di queste ultime, le Amministrazioni di tutti gli Stati partecipanti a usufruire di tali relazioni.

2. Per il transito usufruente dei servizi territoriali, marittimi e aerei degli Stati partecipanti all'Accordo, i pacchi a destinazione o provenienti da uno Stato non partecipante sono assimilati, riguardo all'ammontare delle quote parti territoriali e marittime e delle spese di trasporto aereo, ai pacchi scambiati tra gli Stati partecipanti. Lo stesso vale per ciò che concerne la responsabilità, ogni qualvolta è stabilito che il danno è accaduto nel servizio di uno degli Stati partecipanti e quando l'indennità dev'essere versata sia al mittente sia, in caso d'applicazione dell'articolo 39 paragrafo 6, al destinatario, in uno Stato partecipante.

Titolo VI Disposizioni finali Articolo 60 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

184

Protocollo finale dell'Accordo concernente i pacchi postali

Al momento di firmare l'Accordo concernente i pacchi postali conchiuso in data odierna, i sottoscritti, Plenipotenziari, hanno convenuto quanto segue.

Articolo I Transito In deroga all'articolo 1 della Convenzione, la facoltà di non eseguire il trasporto dei pacchi in transito attraverso il loro territorio è concessa provvisoriamente alle Province Portoghesi dell'Africa.

Articolo II Quote parti territoriali eccezionali A titolo provvisorio, le Amministrazioni indicate nelle tabelle 1 e 2 qui appresso sono autorizzate a riscuotere: a) le quote parti d'arrivo eccezionali indicate nella tabella 1, che sostituiscono la quota parte d'arrivo eccezionale permessa dall'articolo 54; b) le quote parti territoriali di transito eccezionali indicate nella tabella 2, che si aggiungono alle quote parti di transito contemplate dall'articolo 47 paragrafo 1.

1. Quote parti d'arrivo eccezionali N° d'ordine

Amministrazioni autorizzate

1

2

l

Afganistan

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4 fr.

1

1

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr.

2,00 2,50 3,25 5,00

185

l. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N" Amministrazioni d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

fr.

2

Albania

3

Algeria

2 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

Germania Rep. fed. ted.

5,00

Argentina

1,50

Australia

3 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

Bahama

4

Bahrein

6

Bangla Desh

10

1,00

Barbados

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 6 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

ir.

1,50 2,00 2,50 3,50 5,00

£r

2,10 2,40 3,55 5,35 fr 2,10 2,35 3,15 2,25 £r

1,00 2,00 3,50 4,50 fr

1,00 3,00 4,50

7

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr

2,10 2,35 3,15 2,25

186 l. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N° Amministrazioni d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

1

2

11

Belgio

8

12

Bielorussia

9

fr.

La quota parte può.raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

fr3,00 3,75 4,50 6,00 7,50 9,50

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: Parte Parto europea asiatica delt'URSS dell'URS'S fr.

ir.

pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 13

Birmania

0,75

14

Bolivia

io

0,90 1,65 2,40 4,80 7,20 9,60

3,30 5,25 7,20 14,40 21,60 28,80

10

Per i pacchi che provengono da o sono destinati a località, che non siano Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosi, SantaCruz, Sucre e Tarija la quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr.

3,00 7,00

14,00

11

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

15

Botswana

16

Brasile

3,00 12

17

Bulgaria

1,50

12

La quota parte può ascendere a franchi 4.-- per i pacchi destinati a certi uffici lontani.

*'· 3,00 4,00 5,50 6,50 8,00 10,00

187 l. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

Amministrazioni N" d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 ir.

18

Camerari

"

13 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

19

Centroafricana (Repubblica)

14

14

20

Cile

3,00

21

Cina (Rep. Pop.)

l5

22

Cipro

16

23

Colombia

lr

24

Congo (Rep. Popolare)

18

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

*'· 1,50 2,00 2,50 5,00 6,50 fr

2,25 4,50 6,00 9,75 13,50

15

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

Ì!

2,00 3,50 5,00 7,00 10,00 13,50

16

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr

3,00 4,00 5,50 6,50

17

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 20 kg 18 Per il percorso dei pacchi oltre gli uffici di scambio, viene riscossa una tassa di trasporto interno, che varia secondo la destinazione e che non può sorpassare la tariffa applicabile ai pacchi postali del servizio interno.

£r

3,00 5,00 10,00 11,00

188

l. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N° d'ordine

Amministrazioni autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

fr.

25

Costarica

26

Costa d'Avorio (Repubblica)

27

28 29 30 31

32

19 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 20 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 21 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

Dahomey

Domiaicana (Repubblica) Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti

Equatore

ff1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 6,50 to1,25 1,75 2,25 2,75 3,50 4,25 £··· 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00

1,25 5,00 2,50 22 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 23 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

2,50 3,00 3,50 5,00 7,00 9,00 fr.

1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 6,50

189

1. Quote parti d'arrivo eccezionali (coni:.)

N'1 Amministrazioni d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

L

2

33

Spagna

1,50

34

Etiopia

24

35

Pigi

26

36 37 38

3,00 Finlandia 5,50 Francia Territori rappre- 5,50 sentati dall'Ufficio francese delle poste e telecomunicazioni d'oltremare 20 Gabon

fr.

39

40

41

Ghana

Gran Bretagna e 28 Territori d'oltremare

24

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 1 5 fino a 20 kg .

25 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg . .

pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 ks

26 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 27 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 28 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

f,-.

1,35 1,85 2,45 3,75 5 55 755 fr.

200 250 300 4.00

fr.

0,95 2,10 3,60 4,00 5,50 8,00 fr.

2,00 2,50 3,00 4,00

5,80 7,20 9,00 10,55

190

1. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N° Amministrazioni d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

1

2

42

Grecia

3,00

43

Guatemala

0,75

44

Guiana

29

ti.

45

Haiti

0,50

46

Alto Volta

30

47

Honduras (Repubblica)

2,50

48

India

4,00

49

Indonesia

2,50

50

Iran

ai

51

Manda

53

Manda

30 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 1 5 fino a 20 ks

fr.

1,80 2,00 2,70 3 10 ->j * W

fr.

1,40

200 *«jW

3,20 6,40 10,20 13.20

31

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 32 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

Iraq

52

39 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

(r.

3,00 5,00 7,50 10,00 fr.

0,75 1,25 1,60

5,00 33

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr.

0,50 0,75 1,00

191

1. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N" d'ordine

Amministrazioni autorizzate

1

2

54

Israele

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4 fr.

55

Giamaica

56 57

Giappone Kenya

58 59 60 61

Laos Lesotho Madagascar Malaisia

62

63

Malawi

Mali

34

36

34

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr.

2,00 2,50 3,50 5,50

36

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr.

2,50 3,00 3,50 5,00

5,00 36

3e

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr.

2,50 300 3,50 4,50

4,00 5,00 5,00 37

38

39

37

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 3S La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 39 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

fr.

1,80 2,30 2,80 3,80 fr.

1,80 2,00 2,70 3,10 fr.

1,40 2,00 3,20 6,40 10,20 13,20

192 1. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N° Amministrazioni d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

I

2

64

Malta

65

Marocco

41

66

Maurizio

42

67

Mauritania

43

68 69 70

Nepal Nicaragua Niger

1,50

71

Nigeria

Ir.

40

40

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 41 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 4a La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg ia La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

fr

1,80 2,00 2,70 3,10 i'1,50 2,00 2,50 3,50 5,00 fr2,10 2,35 3,15 2,25 f '· 1,50 2,25 3,00 6,00 10,50 14,00

3,00 44

45

" La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : · pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 46 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

<'· 1,40 2,00 3,20 6,40 10,20 13,20 Ir

1,25 1,50 1,75 1,10

193

1. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

No

d'ordine

Amministrazioni autorizzato

72 73

Norvegia Nuova Zelanda

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

fr.

74

75

76

77 78 79 80 81

82

83

Oman

Uganda

5,00 46

47

48

Pakistan

49

Panama (Repubblica) Paraguay Perù Polonia (Rep. Pop.)

Province Portoghesi dell'Angola e del Mozambico

1,50

Foglio federale 1975, Voi. I

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 47 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 48 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg 49 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

to2,00 2,25 2,75 3,50 £r

2,50 3,00 3,50 5,00

ìr

2,50 3,00 3,50 4,50

to3,00 4,50

2,50 4,50 3,00 50

Qatar

Rep. Dem.

Tedesca

46

60

Una quota parte che non può sorpassare la tariffa applicabile ai pacchi del servizio interno è ammessa per il percorso dei pacchi oltre gli uffici di scambio.

61 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

ir.

1,80 2,00 2,70 3,10

2,50

12

194

l. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N° Amministrazioni d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

fr.

84

Senegal

52

85

Sierra Leone

53

86

87

Singapore

Sudan

6a

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

63

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

54

55

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

.

4,00

89

Svezia

5,00

90

Swaziland

Tanzania (Rep. Unita)

fr· 2,00 2,50 3,20 4,10

54

Sri Lanka (Ceylon)

91

ff0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25

tt.

1,80 2,30 2,80 3,80

55

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr1,50 2,50 4,00 7,00

60 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

1,80 2,00 2,70 3,10

67 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

2,50 3,00 3,50 4,50

fr.

fr.

195

l. Quote parti d'arrivo eccezionali (coni.)

Amministrazioni N» d'ordine autorizzate

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4 fr.

92

Ciad

93

Cecoslovacchia

2,50

94

Tailandia

3,00

95

Togo

TM

96

Trinidad e Tobago

97

Turchia

98

Ucraina

08 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

fr.

1,00 2,00 4,00 7,00 10,00

59 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

1,50 2,00 3,00 5,00 6,00 7,00

00 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

1,25 1,50 1,75 1,10

2,00 61 La quota parte può raggiungere gli importi sesuenti:

pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

Parte europe?.

deirURSS fr.

Parte asiatica dell'URSS fr.

0,90 1,65 2,40 4,80 7,20 9,60

3,30 5,25 7,20 14,40 21,60 28,80

196

1. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N» d'ordine

Amministrazioni autorizzate

99

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Ammon- Osservazioni tare per pacco 3 4

62 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti:

pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg 100

Uruguay

6a

101

Venezuela

2,00

102

Yemen (Rep. Araba)

103

104

Parte europea deirURS'S fr.

Parte asiatica deU'URS'S fr.

0,90 1,65 2,40 4,80 .7,20 9,60

3,30 5,25 7,20 14,40 21,60 28,80

8a

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

ff1,50 2,00 2,50 5,00 6,50

"* '

64 La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr3,00 5,00

Yemen (Rep. dem. pop.)

66

66

Zaire

ee

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti: pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg

fr

] ,80 2,00 2,70 3,10

66

La quota parte può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg pacchi di oltre 3 fino a 5 kg pacchi di oltre 5 fino a 10 kg pacchi di oltre 10 fino a 15 kg pacchi di oltre 15 fino a 20 kg

£r

0,30 0,90 ] ,50 3,00 4,50 6,00

197

1. Quote parti d'arrivo eccezionali (cont.)

N° Amministrazioni d'ordine autorizzate 1

2

105

Zambia

Ammon - Osservazioni tare per pacco 4 3 fr.

m

67 La quota par te può raggiungere gli importi seguenti : pacchi fino a 1 kg pacchi di oltre 1 fino a 3 kg ..

pacchi di oltre :3 fino a 5 kg . .

pacchi di oltre 5 fino a 1IO kg . .

fr.

3,00 4,00 5,50 6,50

2. Quote parti territoriali di transito eccezionali N« d'ordine

Amministrazioni autorizzate

1

2

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 76

Importo della quota parte territoriale per i pacchi delle graduazioni di peso indicate qui sotto fino a Ikg

Afganistan Argentina * Australia 1 ..

Baharna Bahrein Bangla Desh Barbados * ßirmania ..

Bolivia 3 Botswana ..

Brasile Centroafricana (Rep.).

Cile 2 Cipro Congo (Rep. pop.) . . .

Costa d'Avorio (Rep.)

Dahomey ..

Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti . .

Equatore Gran Bretagna e Territori d'oltremare 1 . . . .

Guiana 1 India ..

Iran Irao

3

oltre 1 fino a 3 kg 4

oltre 3 fino a 5 kg 5

oltre 5 fino a 10 k;; 6

oltre 10 oltre 15 fino a fino a 15 kg 20 UB 7 8 fr.

fr.

2,00

2,40

3,00 5,00 10,00 6,00

4,00 6,00 12,00 8,00

6,00 5,00 4,50 1,00 2,00 1,10 4,00

8,00 7,00 6,00 1,00 2,00 1,00 5,00

11,45

13,80

1,60 1,80 3.00

1,60 2,40 4.00

fr.

fr.

fr.

fr.

1,50 1,00 0,45 1,70 1,70 2,00 1,70 0,70 1,00 2,00 1,00 0,60 3,00 3,00 0,60 0,60 0,60 0,50 2,00 1,70 1,50

2,00 1,00 0,75 1,80 1,80 3,00 1,80 0,60 1,20 2,40 2,00 1,50 3,00 4,00 3,50 1,00 1,00 0,50 2,00 1,90 2,00

2,50 2,00 0,95 1,75 1,75 4,00 1,75 0,60 1,40 3,00 3,00 2,00 3,00 5,50 2,00 1,50 1,50 0,50 2,00 2,00 2,50

3,00 2,00 1,65 1,60 1,60 5,00 1,60 0,90 2,00 4,00 5,00 4,00 3,00 6,50 4,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,70 3,00

5,50 1,00 1,20 1,00 0.70

6,00 1,10 1,20 1,10 0.60

6,35 1,20 1,20 1,20 0.50

7,85 1,40 1,60 1,40 1,40

198 2. Quote parti territoriali di transito eccezionali (fine) N° d'ordine

Amministrazioni autorizzate

Importo della quota parte territoriale per i pacchi delle graduazioni di peso indicate qui sotto

3

oltre 1 fino a 3 kg 4

oltre 3 fino a 5 kg 5

oltre 5 fino a 10 kg 6

oltre 10 fino a 15 kg 7

olfre 15 fino a 20 kg g

Ir.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr,

1,80 3,00 1,00 1,00 1,00 1,70 1,00 1,70 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 2,00 1,50 3,00 1,50 1,00 2,00 0,70

2,00 3,50 1,10 1,10 1,10 1,80' 1,10 1,80 3,50 3,00 1,50 1,20 1,10 2,00 1,10 3,00 2,00 3,50 1,75 1,10 2,00 0,60

2,50 4,00 1,20 1,20 1,20 1,75 1,20 1,75 4,00 4,00 2,00 1,40 1,20 2,50 1,20 4,00 3,00 4,00 2,00 1,20 2,00 0,50

3,50 5,00 2,00 1,40 1,40 1,60 1,40 1,60 5,00 5,00 3,00 2,00 1,40 2,80 2,00 8,00 4,00 5,00 3,00 1,40 2,00 1,40

4,00 3,00

5,00 4,00

4,00

5,00

2,00 3,00

2,00 4,00

1,00 0,30 2,00

1,10 0,90 2,40

1,20 1,50 3,00

1,40 3,00 4,00

4,50

6,00

fino a Iks L

27 28 29 30 31 32 33 34 ·35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

2

Giamaica Kenya * '.

Malaisia ...

Malawi * Malta l Maurizio Nigeria Oman 1 Uganda . . . .

Pakistan Panama (Rep.) .

Perù Qatar Sierra Leone Singapore Sudan Sri Lanka (Ceylon) . .

Tanzania (Rep.unita) 1 Tailandia Trinidad e Tobago . . .

Turchia Venezuela Yemen (Repubblica democratica popolare)1 Zaire 1 Zambia ....

Osservazioni : Gli importi che figurano nella tabella devono essere considerati massimi.

Solo per i pacchi trasportati con la ferrovia transandina.

1 2

Articolo III Distanza media ponderata di trasporto dei pacchi in transito L'articolo 47 paragrafo 2 ultima frase, è applicabile agli Stati seguenti soltanto previa loro richiesta: Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia, Repubblica Popolare di Bulgaria, Repubblica di Cuba, Repubblica Popolare Ungherese, Repubblica Popolare di Mongolia, Repubblica Popolare di Polonia, Repubblica Socialista di Romania, Repubblica Socialista di Cecoslovacchia, Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

199 Articolo IV Quote parti marittime L'Australia, il Commonwealth delle Bahama, lo Stato di Bahrein, il Barbados, gli Emirati Arabi Uniti, la Francia, l'Insieme dei territori rappresentati dall'Ufficio francese delle poste e telecomunicazioni d'oltremare, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Trlanda del Nord, i territori d'oltremare le cui relazioni internazionali sono assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, la Guiana, l'India, l'Italia, la Giamaica, la Repubblica di Kenya, la Malaisia, la Repubblica Malgascia, Malta, Maurizio, la Repubblica Federale di Nigeria, il Sultanato d'Oman, l'Uganda, il Pakistan, lo Stato di Qatar, la Repubblica di Sierra Leone, Singapore, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica Democratica Popolare del Yemen e la Repubblica di Zambia sono autorizzati ad aumentare del 50% al massimo le quote parti marittime previste agli articoli 49 e 50.

Articolo V Quote parti supplementari 1. Ogni pacco, avviato per via di superficie o per via aerea a destinazione della Corsica e dei Dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione), sottosta a una quota parte territoriale d'arrivo uguale, al massimo, alla quota parte francese corrispondente. I pacchi del genere, avviati in transito attraverso la Francia continentale, sono inoltre sottoposti: a) pacchi trasportati per la via di superficie: 1° alla quota parte territoriale di transito francese; 2° alla quota parte marittima francese, corrispondente all'unità di distanza che separa la Francia continentale dal rispettivo Dipartimento; b) pacchi aerei: alle spese di trasporto aereo, corrispondenti alla distanza aeropostale che separa la Francia continentale dal rispettivo Dipartimento.

2. L'Amministrazione portoghese ha il diritto di riscuotere una quota parte di franchi 3,50 al massimo per pacco, per il trasporto tra il Portogallo continentale e le isole di Madera e Azzorre.

3. Ogni pacco che si avvale dei servizi automobilistici transdesertici tra l'Iraq e la Siria da luogo alla riscossione d'una quota parte supplementare speciale di:

200 Graduazioni di peso

Quote parti supplementari 2

Graduazioni di peso

kg

fr.

kg

fino a l oltre 1 fino a 3 oltre 3 fino a 5

0,50 1,50 2,50

oltre 5 fino a 10 oltre 10 fino a 15 oltre 15 fino a 20

Quote parti supplementari 2 fr.

5,00 7,50 10,00

4. Le Amministrazioni postali della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica Democratica del Sudan sono autorizzate a riscuotere una quota parte supplementare di 20 centesimi oltre le quote parti territoriali di transito previste all'articolo 47 paragrafo 1, per ogni pacco transitante attraverso il lago Nasser tra Sballai (Egitto) e Wadi Haifa (Sudan).

Articolo VI Tariffe speciali 1. Le Amministrazioni della Repubblica Popolare del Bangla Desh, del Pakistan e della Repubblica del Venezuela sono autorizzate a riscuotere la tassa applicabile ai pacchi di oltre 3 fino a 5 kg per i pacchi di oltre 1 fino a 3 kg.

2. Le Amministrazioni belga e francese hanno la possibilità di riscuotere per i pacchi aerei il doppio delle quote parti territoriali e degli aumenti previsti agli articoli da 46 a 48 dell'Accordo e all'articolo II, tabella 1, numeri d'ordine 11 (Belgio) e 37 (Francia), del presente Protocollo finale.

Articolo VII Tasse supplementari Gli Stati firmatari le cui Amministrazioni riscuotono nel loro servizio interno tasse supplementari superiori a quelle che sono fissate nell'Accordo, sono autorizzati, quando conservano integralmente quest'ultime, a applicare, nel servizio internazionale, le aliquote del servizio interno.

Articolo Vili Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo In deroga all'articolo 37, la Repubblica del Salvador, la Repubblica dell'Equatore, la Repubblica di Panama e la Repubblica di Venezuela sono autorizzate a non rimandare i pacchi postali dopo che il destinatario ne abbia chiesto lo sdoganamento, poiché la loro legislazione doganale vi si oppone.

201

Articolo IX Eccezioni al principio della responsabilità In deroga alle disposizioni dell'articolo 39, la Repubblica d'Iraq, la Repubblica Democratica del Sudan, la Repubblica Democratica Popolare del Yemen e la Repubblica dello Zaire sono autorizzate a non pagare nessuna indennità per l'avaria dei pacchi provenienti da qualsiasi Stato a destinazione dell'Iraq, del Sudan, del Yemen (Rep. Dem. Pop.) o dello Zaire, che contengono liquidi e materie facilmente liquefattibili, oggetti di vetro e oggetti simili di natura fragile.

Articolo X Risarcimento In deroga all'articolo 39, l'Australia, il Commonwealth delle Bahama, il Barbados, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica del Botswana, gli Emirati Arabi Uniti, Pigi, quei Territori d'oltremare le cui relazioni internazionali sono assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la cui regolamentazione interna non permette il pagamento di un'indennità, la Guiana, la Repubblica di Kenya, il Regno del Lesotho, il Malawi, Malta, Maurizio, la Repubblica di Nauru, la Repubblica Federale di Nigeria, il Sultanato di Oman, l'Uganda, lo Stato di Qatar, la Repubblica Socialista di Romania, la Repubblica di Sierra Leone, il Regno dello Swaziland, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica Democratica Popolare del Yemen e la Repubblica di Zambia hanno il diritto di non pagare nessuna indennità di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato, persi, manomessi o avariati nei loro servizi.

Articolo XI Non responsabilità dell'Amministrazione postale L'Amministrazione postale del Nepal è autorizzata a non applicare l'articolo 40 paragrafo 1 lettera b).

In fede di che i sottoscritti, Plenipotenziari, hanno steso il presente Protocollo che avrà la stessa forza e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo medesimo dell'Accordo al quale si riferisce, e l'hanno firmato in un esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

202

Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25"paragrafo 3 della Costituzione, il seguente Accordo.

Titolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio dei vaglia postali, denominati in seguito «vaglia» e il servizio dei buoni postali di viaggio, che gli Stati firmatari convengono d'introdurre nelle loro relazioni reciproche.

Titolo II Vaglia Capitolo I Disposizioni generali Articolo 2 Modi di scambio 1. I vaglia possono essere scambiati sia per via postale, sia, se gli Stati interessati ammettono i telegrammi-vaglia, per via telegrafica.

203 2. Lo scambio per via postale può essere effettuato, a scelta delle Amministrazioni, mediante cartoline o liste. Nel primo caso, i titoli sono chiamati «vaglia del sistema cartoncino», nel secondo «vaglia del sistema delle liste».

3. Lo scambio per via telegrafica può avvenire per mezzo di vaglia telegrafico del sistema cartoncino o di vaglia telegrafico del sistema delle liste; i vaglia delle due categorie sono denominati «vaglia telegrafici».

Capitolo U Emissione dei vaglia Articolo 3 Moneta. Conversione 1. Salvo accordo speciale, ogni vaglia è emesso nella moneta dello Stato in cui sarà pagato.

2. L'Amministrazione d'emissione fissa il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di pagamento.

Articolo 4 Importo massimo d'emissione 1. L'importo d'un vaglia non può sorpassare l'equivalente di 3000 franchi. Ogni Amministrazione ha tuttavia il diritto di fissare un massimo inferiore.

2. I vaglia menzionati all'articolo 7 non sono eccezionalmente vincolati a nessun massimo.

Articolo 5 Versamento dell'importo. Ricevuta 1. Ogni Amministrazione determina la forma in cui il mittente di un vaglia deve versare gli importi da trasferire.

2. Una ricevuta gratuita, recante il nutnero del vaglia, vien consegnata al mittente all'atto del versamento dell'importo.

Articolo 6 Tasse 1. L'Amministrazione d'emissione determina liberamente la tassa da percepire al momento dell'emissione. L'importo di tale tassa non può eccedere 20 franchi.

204 2. A questa tassa principale essa aggiunge eventualmente le tasse che si riferiscono a servizi speciali (domanda d'avviso di pagamento, di pagamento per espresso, ecc.).

3. I vaglia scambiati per il tramite di uno Stato partecipante al presente Accordo, fra uno Stato contraente e uno non contraente possono essere sottoposti, dall'Amministrazione dello Stato intermedio, a una tassa supplementare prelevata sull'importo del titolo pari a % Per cento; tuttavia, essa non deve essere inferiore a 1 franco e non superiore a 2 franchi.

Questa tassa può però essere riscossa presso il mittente e assegnata all'Amministrazione dello Stato intermedio se le Amministrazioni interessate si son messe d'accordo in tal senso.

Articolo 7 Franchigia di tassa I vaglia relativi al servizio postale, scambiati nelle condizioni previste all'articolo 15 della Convenzione, sono esenti da qualsiasi tassa postale.

Articolo 8 Disposizioni particolari per l'emissione dei vaglia telegrafici 1. I vaglia telegrafici sono sottoposti alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.

2. Il mittente di un vaglia telegrafico paga, in più della tassa postale, la tassa del telegramma compresa, eventualmente, quella per una comunicazione particolare indirizzata ai beneficiario.

Capitolo III Particolarità relative a certi diritti concessi al pubblico Articolo 9 Avviso di pagamento. Recapito per espresso. Pagamento nelle proprie mani.

Avviamento per via aerea. Comunicazione per il beneficiario 1. Il mittente di un vaglia può chiedere di essere informato che il pagamento è stato effettuato. L'articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione è applicabile agli avvisi di pagamento.

2. Se il primo avviso di pagamento non gli è giunto nei termini normali, il mittente può impostarne un secondo pagando la tassa prevista. Allorché il vaglia è stato pagato prima dell'impostazione del secondo avviso di pagamento, la tassa riscossa è rimborsata al mittente.

205 3. Riservate le disposizioni dell'articolo 16, il mittente di un vaglia può chiedere che l'importo sia recapitato a domicilio per espresso, subito dopo l'arrivo del vaglia; in questo caso, è applicabile l'articolo 29 della Convenzione.

4. Nelle relazioni con gli Stati che ammettono il pagamento nelle proprie mani, il mittente di un vaglia può chiedere, mediante un'annotazione scritta sul modulo, che il pagamento venga fatto esclusivamente nelle mani del beneficiario e verso quietanza personale dello stesso. In tal caso, il mittente paga una tassa speciale eguale a quella prevista all'articolo 21 lettera q) della Convenzione.

5. Il mittente di un vaglia del sistema cartoncino o di un vaglia del sistema delle liste può chiederne la trasmissione per via aerea, pagando la soprattassa necessaria.

6. Il mittente può scrivere sul retro della cedola una comunicazione particolare per il beneficiario del vaglia. Per ciò che riguarda i vaglia del sistema delle liste, sono ammesse invece solo referenze.

Articolo 10 Ritiro. Modificazione d'indirizzo II mittente di un vaglia può, alle condizioni fissate dall'articolo 30 della Convenzione, farlo ritirare dal servizio o farne modificare l'indirizzo fino al momento in cui il titolo o l'importo non è stato rimesso al beneficiario.

Articolo 11 Rispedizione 1. Nel caso in cui il beneficiario ha cambiato di residenza e nei limiti entro i quali si svolge il servizio dei vaglia tra lo Stato rispeditore e quello della nuova destinazione, ogni vaglia può essere rispedito per via postale o telegrafica, in seguito a domanda del mittente o del beneficiario. In questo caso, l'articolo 31 paragrafi da 1 a 3, della Convenzione è applicabile per analogia.

2. La rispedizione per via postale dei vaglia postali o telegrafici del sistema cartoncino viene effettuata senza riscuotere tasse e senza emettere nuovi titoli, se lo Stato della nuova destinazione intrattiene con quello di emissione uno scambio di vaglia del sistema cartoncino sulla base del presente Accordo.

3. In tutti gli altri casi, la rispedizione è effettuata mediante un nuovo vaglia le cui tasse, comprese se del caso quelle telegrafiche, sono dedotte dall'importo del vaglia rispedito.

206 4. Per quanto concerne la tassa postale di fermo in posta e la tassa complementare d'espresso sono applicabili, in caso di rispedizione, le disposizioni dell'articolo 31 paragrafo 6 della Convenzione.

Articolo 12 Girata (Indossamente») Ogni Stato ha il diritto di dichiarare trasferibile, sul suo territorio, mediante girata (indossamento) la proprietà dei vaglia provenienti da un altro Stato.

Capitolo IV Pagamento dei vaglia Articolo 13 Durata della validità. Visto per il pagamento 1. Il periodo di validità dei vaglia si estende: a) di regola, fino allo scadere del primo mese che segue quello dell'emissione; b) previo accordo tra le Amministrazioni interessate, fino allo scadere del terzo mese che segue quello dell'emissione; e) nelle relazioni con Stati lontani, fino allo scadere del settimo mese che segue quello dell'emissione.

2. Trascorsi questi termini, i vaglia del sistema cartoncino possono essere pagati soltanto se sono provvisti del visto per il pagamento dato, a richiesta dall'ufficio di pagamento, dal servizio designato dall'Amministrazione d'emissione. I vaglia del sistema delle liste non possono fruire del visto per il pagamento.

3. Il visto per il pagamento conferisce al vaglia, a partire dal giorno in cui è dato, una nuova validità la cui durata è pari a quella che il vaglia avrebbe se fosse emesso lo stesso giorno.

4. Una tassa, detta «tassa di visto per il pagamento», eguale a quella prevista all'articolo 21 lettera m) della Convenzione, può essere riscossa, se il non avvenuto pagamento prima dello scadere del termine di validità non è dovuto a un errore di servizio.

Articolo 14 Importo massimo per il pagamento 1. Salvo accordo speciale, l'importo massimo ammesso dei vaglia pagabili in uno Stato è uguale a quello che è stato adottato, per l'emissione di vaglia, dall'Amministrazione di tale Stato.

207

2. Se il medesimo mittente ha fatto emettere lo stesso giorno a favore del medesimo beneficiario più vaglia il cui importo totale supera quello massimo adottato dall'Amministrazione di pagamento, questa è autorizzata a frazionare il pagamento dei vaglia in modo che la somma pagata al beneficiario lo stesso giorno non superi questo massimo.

Articolo 15 Norme generali per il pagamento dei vaglia 1. Il pagamento dei vaglia viene effettuato conformemente alla regolamentazione dello Stato di pagamento.

2. L'importo dei vaglia è pagato al beneficiario in moneta legale dello Stato di pagamento; esso può essere pagato in qualsiasi altra moneta in seguito a accordo particolare tra le Amministrazioni interessate.

3. Il pagamento può essere validamente effettuato mediante versamento a un conto corrente postale, secondo le norme in vigore per l'Amministrazione che effettua il pagamento.

4. Dopo aver avvisato le Amministrazioni interessate, l'Amministrazione di pagamento ha la facoltà, se la sua legislazione l'esige, sia di trascurare le frazioni d'unità monetaria, sia di arrotondare la somma all'unità monetaria più vicina, o al decimo d'unità più vicino.

Articolo 16 Recapito per espresso Se il mittente ha chiesto il pagamento per espresso, l'Amministrazione pagatrice ha la possibilità di far recapitare in questo modo sia il denaro, sia il titolo stesso, sia un avviso d'arrivo del vaglia, in conformità della sua regolamentazione.

Articolo 17

a) b) e) d)

Tasse riscosse eventualmente presso il beneficiario Possono essere riscosse presso il beneficiario: una tassa di recapito, quando il pagamento è effettuato a domicilio; la tassa per l'autorizzazione di pagamento contemplata all'articolo 20 paragrafo 5; eventualmente, la tassa di visto per il pagamento in conformità dell'articolo 13 paragrafo 4; la relativa soprattassa aerea, se le domande del visto per il pagamento e dell'autorizzazione di pagamento e i visti o le autorizzazioni che ne sono la conseguenza devono essere trasmessi, a domanda del beneficiario, per via aerea;

208

e) la tassa prevista all'articolo 21 lettera e) della Convenzione, quando il vaglia è indirizzato fermo in posta.

Articolo 18 Disposizioni particolari per il pagamento dei vaglia telegrafici 1. Il recapito dei vaglia telegrafici avviene sempre nel modo previsto dall'articolo 16.

2. Se il denaro è recapitato per espresso a domicilio, l'Amministrazione pagatrice può riscuotere per questo servizio, una tassa speciale, tenendo tuttavia conto della tassa d'espresso pagata dal mittente, se sul telegrammavaglia figura l'indicazione di servizio tassata XP.

3. Il recapito di un avviso d'arrivo o del titolo stesso non cagiona spese al beneficiario; se egli dimora però fuori del raggio di distribuzione locale dell'ufficio pagatore e se sul telegramma-vaglia non figura l'indicazione di servizio tassata XP, la tassa di recapito per espresso può essere riscossa presso il beneficiario.

Capitolo V Vaglia non pagati. Autorizzazione di pagamento Articolo 19 Vaglia non pagati 1. Qualsiasi vaglia rifiutato, qualsiasi vaglia il cui beneficiario è sconosciuto, partito senza lasciare indirizzo o partito per uno Stato a destinazione del quale la rispedizione non può essere eseguita, è rimandato immediatamente all'Amministrazione d'emissione.

2. Ogni vaglia il cui pagamento non è stato chiesto nel termine di validità, è rimandato subito dopo la scadenza dello stesso.

3. Ogni vaglia non pagato per un motivo qualsiasi è rimborsato al mittente.

4. L'articolo 31 paragrafo 6 della Convenzione è applicabile alla tassa di fermo in posta e alla tassa complementare d'espresso.

Articolo 20 Autorizzazione di pagamento 1. Ogni vaglia del sistema cartoncino smarrito, perso o distrutto prima del pagamento può, a domanda del mittente o del beneficiario, essere so-

209 stituito con un'autorizzazione di pagamento rilasciata dall'Amministrazione d'emissione.

2. Quando il mittente e il beneficiario domandano contemporaneamente l'uno il rimborso e l'altro il pagamento del vaglia, l'autorizzazione è stesa: a) a profitto del mittente se la domanda è formulata prima della consegna del vaglia o dell'avviso d'arrivo al beneficiario; b) a profitto del beneficiario se la domanda è formulata dopo la rimessa del mandato o dell'avviso d'arrivo.

3. Un'autorizzazione di pagamento è parimente rilasciata quando, a cagione di un errore di conversione imputabile all'ufficio d'emissione, è necessario un versamento complementare a favore del beneficiario.

4. La durata di validità di un'autorizzazione di pagamento corrisponde a quella di un vaglia emesso lo stesso giorno.

5. Se non è stato commesso nessun errore di servizio, si può riscuotere a carico del mittente o del beneficiario una tassa detta «d'autorizzazione di pagamento» eguale a quella prevista dall'articolo 21 lettera m) della Convenzione, eccetto se questa tassa fosse già stata riscossa per il reclamo o per l'avviso di pagamento.

Articolo 21 Vaglia caduti in prescrizione Le somme convertite in vaglia il cui ammontare non venne rivendicato prima della caduta in prescrizione sono definitivamente acquisite all'Amministrazione dello Stato d'emissione. Il termine di prescrizione è fissato dalla legislazione di tale Stato.

Capitolo VI Responsabilità Articolo 22 Principio ed estensione della responsabilità 1. Le Amministrazioni postali sono responsabili delle somme versate fino al momento in cui i vaglia vengono regolarmente pagati.

2. La responsabilità si estende agli errori di conversione e a quelli di trasmissione telegrafica.

3. Le Amministrazioni non si assumono nessuna responsabilità per i ritardi che possono sorgere durante la trasmissione o in occasione del pagamento dei vaglia.

Foglio federale 1975, Voi. I

13

210

Articolo 23 Eccezioni al principio della responsabilità Le Amministrazioni postali sono prosciolte da ogni responsabilità: a) quando, premesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono render conto del pagamento di un vaglia a cagione della distruzione dei documenti di servizio dovuta a un caso di forza maggiore; b) allo scadere del termine di prescrizione contemplato dall'articolo 21; cj se si tratta di una contestazione della regolarità del pagamento, alla scadenza del termine previsto dall'articolo 39 paragrafo 1 della Convenzione.

Articolo 24 Accertamento della responsabilità 1. Riservate le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 qui sotto, la responsabilità è addossata all'Amministrazione d'emissione.

2. La responsabilità è addossata all'Amministrazione che effettua il pagamento, se essa non è in grado di stabilire che il pagamento avvenne alle condizioni prescritte dalla sua regolamentazione.

3. La responsabilità è addossata all'Amministrazione postale dello Stato nel quale è stato commesso l'errore: a) se si tratta di un errore di servizio, compreso l'errore di conversione; b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commesso nell'interno dello Stato d'emissione o dello Stato di pagamento.

4. La responsabilità è addossata all'Amministrazione d'emissione e all'Amministrazione di pagamento, in parti uguali: a) se l'errore può essere attribuito alle due Amministrazioni o se è impossibile determinare in quale Stato venne commesso; b) se un errore di trasmissione telegrafica è stato commesso in uno Stato intermedio; e) se non è possibile stabilire in quale Stato l'errore di trasmissione è avvenuto.

5. Riservate le disposizioni del paragrafo 2, la responsabilità è addossata: a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione dello Stato sul cui territorio il vaglia è stato introdotto nel servizio; b) in caso di pagamento di un vaglia il cui importo è stato fraudolentemente accresciuto, all'Amministrazione dello Stato nel quale il vaglia è stato falsificato; il danno è tuttavia sopportato in parti uguali dalle

211 Amministrazioni d'emissione e di pagamento quando non è possibile fissare in che Stato la falsificazione fu commessa, oppure quando non si può ottenere riparazione di un falso commesso in uno Stato intermedio non partecipante al servizio del vaglia sulla base del presente Accordo.

Articolo 25 Pagamento delle somme dovute. Regresso 1. L'obbligo d'indennizzare il reclamante spetta all'Amministrazione di pagamento, se l'importo deve essere corrisposto al beneficiario; all'Amministrazione d'emissione invece se la somma deve essere rimborsata al mittente.

2. L'importo da restituire non può mai sorpassare quello che è stato versato, qualunque sia la causa del rimborso.

3. L'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante ha il diritto di rivalersi sull'Amministrazione responsabile del pagamento irregolare.

4. L'Amministrazione che per ultima ha sopportato il danno ha il diritto di rivalersi per l'ammontare della somma pagata, sul mittente, sul beneficiario o su terzi.

Articolo 26 Termine di pagamento 1. I reclamanti devono essere indennizzati con la massima sollecitudine, entro un termine di sei mesi a contare dal giorno che segue quello della presentazione del reclamo.

2. L'Amministrazione che, giusta l'articolo 25 paragrafo 1, deve indennizzare il reclamante, può, in via eccezionale, differire il rimborso oltre questo termine quando, nonostante tutta la diligenza messa nell'istruire l'affare, il termine stesso non è stato sufficiente per determinare la responsabilità.

3. L'Amministrazione alla quale è stato presentato il reclamo è autorizzata a indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione responsabile, se questa, benché regolarmente informata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza dare soluzione definitiva al reclamo.

Articolo 27 Rimborso all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 1. L'Amministrazione per conto della quale il reclamante è stato indennizzato è obbligata a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento le somme sborsate, nel termine di quattro mesi dall'invio della notificazione di pagamento.

212

2. Questo rimborso è effettuato senza spese per l'Amministrazione créditrice: a) mediante uno dei modi di pagamento previsti all'articolo 103 paragrafo 8 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione; b) previo accordo, mediante iscrizione nel conto dei vaglia, a credito dell'Amministrazione di questo Stato.

3. Trascorso il termine di quattro mesi, la somma dovuta all'Amministrazione créditrice produce interesse in ragione del 6 per cento l'anno, a decorrere dal giorno di scadenza del termine al quale si è appena accennato.

Capitolo VII Contabilità Articolo 28 Assegnazione delle tasse 1. L'Amministrazione d'emissione assegna a quella che effettua il pagamento una quota parte unitaria, prelevandola dall'ammontare delle tasse riscosse applicando l'articolo 6.

2. L'aliquota della quota parte è fissata in funzione dell'importo medio dei vaglia del sistema cartoncino compresi nello stesso conteggio mensile, a -- 0,80 franchi fino a 100 franchi; -- 1,00 franchi oltre 100 fino a 200 franchi; -- 1,20 franchi oltre 200 fino a 300 franchi; -- 1,50 franchi oltre 300 fino a 400 franchi; · -- 1,80 franchi oltre 400 fino a 500 franchi; -- 2,10 franchi oltre 500 franchi.

3. Le Amministrazioni interessate possono tuttavia convenire, a richiesta dell'Amministrazione di pagamento, una quota parte superiore a quella fissata al paragrafo 2, se la tassa riscossa all'atto dell'emissione è superiore all'importo della tassa combinata qui appresso: a) tassa fissa di -- 0,80 franchi per i vaglia del sistema cartoncino; -- 1,60 franchi per i vaglia del sistema delle liste; b) tassa proporzionale di % Per cento dell'importo versato.

4. Non viene effettuata nessuna assegnazione di tasse per i vaglia di versamento e per i vaglia emessi in franchigia.

213 5. All'Amministrazione di pagamento è assegnata, per i vaglia del sistema delle liste, una quota parte supplementare di 50 centesimi in più della quota parte unitaria prevista al paragrafo 2 del presente articolo.

3. In caso di rispedizione, l'Amministrazione dello Stato della nuova destinazione riceve, indipendentemente dalle tasse effettivamente riscosse dall'Amministrazione d'emissione, le quote parti che le sarebbero spettate se essa fosse stata l'Amministrazione dello Stato della prima destinazione.

Articolo 29 Allestimento dei conti 1. Ogni Amministrazione di pagamento compila, per ogni Amministrazione d'emissione, un conto mensile degli importi pagati per i vaglia del sistema cartoncino o un conto mensile dell'ammontare delle liste ricevute durante il mese, per i vaglia del sistema delle liste; i conti mensili sono compresi periodicamente in un conto generale, che serve come base per determinare il saldo.

2. Quando i vaglia vennero pagati in monete differenti, il credito minore è convertito nella moneta del credito maggiore: come base per eseguire la conversione si prende il corso medio ufficiale che era in vigore nello Stato dell'Amministrazione débitrice durante il periodo al quale il conto si riferisce; questo corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali.

3. I conti possono anche essere regolati sulla base dei conti mensili, senza compensazione.

Articolo 30 Liquidazione di conti 1. Il pagamento del saldo del conto generale o dell'ammontare dei conti mensili viene effettuato, salvo accordo speciale, nella moneta che l'Amministrazione créditrice impiega per il pagamento dei vaglia.

2. Ogni Amministrazione può depositare presso quella dello Stato con cui corrisponde un importo dal quale vengono prelevate le somme dovute.

3. Ogni Amministrazione, che si trova allo scoperto di fronte a un'altra Amministrazione per una somma che sorpassa i limiti fissati dal Regolamento, ha il diritto di esigere il versamento di un acconto.

4. Se il pagamento non viene effettuato nei termini fissati dal Regolamento, le somme dovute sono fruttifere d'interesse in ragione del 6 per cento all'anno, con decorrenza dal giorno della scadenza di tali termini e fino all'atto del pagamento.

214 5. Le disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento d'esecuzione, riguardanti l'allestimento e la liquidazione dei conti, non possono essere pregiudicate da alcun provvedimento unilaterale, come moratoria, divieto di trasferimento, ecc.

Capitolo Vili Disposizioni varie Articolo 31 Uffici partecipanti allo scambio Le Amministrazioni postali prendono tutti i provvedimenti necessari affinchè il pagamento dei vaglia sia possibilmente garantito in tutte le località del loro Stato.

Articolo 32 Partecipazione di organismi non postali 1. Gli Stati nei quali il servizio dei vaglia è svolto da istituzioni non postali possono partecipare allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo.

2. Spetta a queste istituzioni accordarsi con l'Amministrazione postale del rispettivo Stato, al fine di garantire l'esecuzione integrale di tutte le clausole dell'Accordo; l'Amministrazione postale serve Joro da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Stati contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Articolo 33 Divieto di applicare diritti fiscali o d'altra natura I vaglia e le quietanze rilasciate per i vaglia non possono essere sottoposti a nessuna tassa o diritto, ad eccezione di quelli permessi dal presente Accordo.

Titolo III Vaglia di versamento Articolo 34 Caratteristiche dei vaglia di versamento II mittente di un vaglia può chiedere che l'importo, anziché essere pagato in contanti, sia iscritto a credito del conto corrente postale del beneficiario, se la regolamentazione dello Stato di destinazione lo permette.

215

Articolo 35 Disposizioni generali Riservate le disposizioni degli articoli da 36 a 39, i vaglia di versamento sono sottoposti alle disposizioni valevoli per i vaglia postali, contenute nel presente Accordo.

Articolo 36 Importo massimo ammesso all'emissione L'importo dei vaglia di versamento è illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia il diritto di limitare l'importo dei vaglia di versamento che il singolo depositante può far emettere nel corso di una giornata o di un periodo determinato.

Articolo 37 Tasse 1. L'Amministrazione d'emissione determina liberamente la tassa da riscuotere al momento dell'emissione. Tale tassa deve essere inferiore a quella di un vaglia dello stesso importo.

2. A questa tassa principale essa aggiunge eventualmente le tasse che si riferiscono a servizi speciali (domanda d'avviso d'allibramento a credito del conto corrente postale del beneficiario, ecc.).

Articolo 38 Avviso d'allibramento Nelle relazioni tra gli Stati le cui Amministrazioni si sono accordate, il depositante può chiedere di ricevere un avviso d'allibramento a credito del conto del beneficiario. L'articolo 42 della Convenzione è applicabile agli avvisi d'allibramento.

Articolo 39 Divieti 1. La rispedizione di un vaglia di versamento a destinazione di un altro Stato non è ammessa.

2. In deroga all'articolo 12, la girata (indossamento) dei vaglia di versamento non è ammessa.

216 Titolo IV Buoni postali di viaggio Capitolo I Generalità ed emissione Articolo 40 Definizione. Libretti 1. I buoni postali di viaggio sono titoli che le Amministrazioni postali degli Stati contraenti possono emettere e pagare secondo i principi del presente Accordo.

2. Essi sono riuniti in libretti.

Articolo 41 Moneta. Importo massimo. Conversione 1. Ogni buono è emesso nella moneta dello Stato di pagamento, per un importo fisso, equivalente a circa 25, 50 o 100 franchi, determinato di comune accordo tra le Amministrazioni postali interessate.

2. I buoni possono essere compilati, in casi speciali, in una moneta diversa da quella dello Stato di pagamento o per un importo che si scosti notevolmente dall'uno o dall'altro degli equivalenti indicati al paragrafo 1.

3. L'Amministrazione d'emissione fissa il tasso di conversione della sua moneta in quella dello Stato di pagamento.

4. Il numero massimo di buoni che formano un libretto è di 10; ogni libretto può contenere buoni di importi differenti.

Articolo 42 Tassa La tassa da riscuotere per ogni buono è fissata dall'Amministrazione d'emissione; esso non può né sorpassare % per cento della somma versata, né essere inferiore a 10 centesimi.

Articolo 43 Prezzo di vendita L'Amministrazione d'emissione ha il diritto di riscuotere, in più del valore dei buoni e delle tasse, un importo corrispondente al costo dei buoni, della loro copertina e dei diversi lavori necessari per la composizione dei libretti.

217 Capitolo II

Pagamento dei buoni Articolo 44 Validità dei titoli. Pagamento degli importi 1. I buoni sono valevoli durante quattro mesi a decorrere dal giorno della loro emissione; i mesi si contano, senza badare al numero di giorni effettivi che li compongono, a partire da una data qualsiasi fino a quella corrispondente del mese successivo.

2. Il servizio pagatore, che non dispone di fondi sufficienti, può differire il pagamento dei buoni fino al momento in cui si sia procurato i mezzi di pagamento.

3. La proprietà dei libretti e dei buoni non è trasferibile né mediante girata (indossamento), né per mezzo di cessione; questi libretti e buoni non possono essere dati in pegno.

Articolo 45 Opposizione al pagamento Riservata l'applicazione della legislazione del loro Stato, le Amministrazioni non possono dar seguito alle domande d'opposizione al pagamento di buoni regolarmente emessi.

Capitolo in Reclami. Responsabilità. Contabilità Articolo 46 Reclami e responsabilità 1. Nessun reclamo può essere introdotto contro l'Amministrazione di emissione se non è corredato del libretto.

2. In caso di perdita d'un libretto o di buoni, il reclamante, per ottenere il rimborso delle somme corrispondenti, deve fornire all'Amministrazione d'emissione la prova di aver chiesto il rilascio di un libretto di buoni e di aver versato la somma totale relativa.

3. Quest'Amministrazione può rifondere la somma entro un termine che non può essere superiore di tre mesi al termine di validità, e dopo essersi accertata che i titoli dichiarati perduti non furono pagati; il termine di tre mesi è portato a sei mesi nelle relazioni con gli Stati lontani.

218 4. Le Amministrazioni non sono responsabili delle conseguenze che possono essere causate dalla perdita, sottrazione o impiego fraudolento di libretti o di buoni.

Articolo 47 Ripartizione delle tasse. Allestimento dei conti 1. L'Amministrazione d'emissione attribuisce all'Amministrazione che effettua il pagamento % per cento della somma dei buoni pagati.

2. Il conto delle somme pagate per i buoni è allestito mensilmente, contemporaneamente a quello delle somme pagate per i vaglia.

Titolo V Disposizioni finali Articolo 48 Applicazione del presente Accordo ai buoni postali dì viaggio Le disposizioni del titolo II del presente Accordo sono applicabili ai buoni postali di viaggio in tutto ciò che non è espressamente previsto al Titolo IV.

Articolo 49 Applicazione della Convenzione La Convenzione è applicabile, se del caso, per analogia, in tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente Accordo.

Articolo 50 Eccezioni all'applicazione della Costituzione L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

Articolo 51 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte, presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi dell'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

219 2. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni o della modificazione di quelle degli articoli da 1 a 10, 11 paragrafo 4, da 12 a 14, 15 paragrafi 1, 2 e 4, da 16 a 18, 19 paragrafo 4, 20 paragrafo 5, da 22 a 30, 33 e da 48 a 52, del presente Accordo, oppure da 102 a 106, 109, 116, da 119 a 121, 124, da 129 a 133, 136 paragrafo 1, e 157 del suo Regolamento; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni alle disposizioni del presente Accordo differenti da quelle menzionate alle lettere a) e e), degli articoli 107, 108, 110, 112, 115, 117, 118, 122, 123, 125, 127, 134, 137 e da 138 a 144 del suo Regolamento; e) la maggioranza dei voti, se si tratta della modificazione dell'articolo 20 paragrafo 3 dell'Accordo e degli altri articoli del Regolamento o dell' interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

Articolo 52 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

220

Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3, della Costituzione, il seguente Accordo.

Titolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola l'insieme delle prestazioni che il servizio dei conti correnti postali è in grado di offrire agli utenti dei conti correnti postali, e che gli Stati contraenti convengono d'introdurre nelle loro relazioni reciproche.

Articolo 2 Relazioni finanziarie tra le Amministrazioni partecipanti 1. Allorché le Amministrazioni dispongono di un'istituzione di conti correnti postali, ciascuna di esse si fa aprire al proprio nome, presso l'Amministrazione corrispondente, un conto corrente postale detto di collegamento, per mezzo del quale vengono liquidati i debiti e i crediti reciproci derivanti dagli scambi effettuati nel servizio dei conti correnti postali e, eventualmente, tutte le altre operazioni che le Amministrazioni avessero convenuto di regolare in tal modo.

2. L'Amministrazione d'emissione di chèques d'assegnazione corrisponde con quella di pagamento basandosi sugli articoli 29 e 30 dell'Accordo concernente i vaglia postali, allorché quest'ultima non dispone di un'istituzione di conti correnti postali.

221 Articolo 3 Alimentazione dei conti correnti postali di collegamento.

Interessi moratori 1. Ogni Amministrazione deposita presso l'Amministrazione dello Stato corrispondente una somma nella moneta di questo Stato, dalla quale sono prelevati gli importi dovuti. All'occorrenza gli importi trasferiti per costituire o alimentare detto avere sono accreditati al conto corrente postale di collegamento, aperto dall'Amministrazione di destinazione ai nome dell' Amministrazione d'origine.

2. In nessun caso tale avere può essere destinato a un altro scopo senza il consenso dell'Amministrazione che lo ha costituito.

3. Se l'avere in conto non basta a coprire gli ordini dati, le girate, i versamenti e i pagamenti vanno nondimeno eseguiti, riservati tuttavia i paragrafi 5 e 6 qui appresso.

4. L'Amministrazione créditrice ha il diritto di esigere in qualsiasi momento il pagamento delle somme dovute; essa fissa se del caso la data in cui dovrà essere effettuato il pagamento, tenendo conto dei termini di trasferimento.

5. Se lo scoperto è superiore a 100000 franchi, le somme da regolare diventano fruttifere d'interesse alla scadenza di un termine di quindici giorni, calcolato a contare dalla notificazione per via telegrafica dell'assenza della copertura. Il saggio di questo interesse non può eccedere il 5 per cento all'anno.

6. Se dopo l'applicazione del paragrafo 5, l'Amministrazione débitrice non procede al pagamento nei quindici giorni che seguono, l'Amministrazione créditrice può sospendere il servizio otto giorni dopo la spedizione di un preavviso telegrafico.

7. Nessun provvedimento unilaterale, come moratoria, interdizione di trasferimento, ecc., può pregiudicare il presente articolo.

Articolo 4 Uffici di scambio Lo scambio delle liste delle girate, dei versamenti o degli chèques d' assegnazione e gli eventuali regolamenti di qualsiasi natura ha luogo esclusivamente per il tramite degli uffici dei conti correnti, detti «uffici di scambio», designati dall'Amministrazione di ogni Stato contraente.

222 Articolo 5 Applicazione dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e del suo Regolamento d'esecuzione Riservate le disposizioni enunciate nel presente Accordo, gli scambi di versamenti e di pagamenti sono sottoposti alle disposizioni dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e del suo Regolamento d'esecuzione.

Titolo U Girate postali Capitolo I Condizioni d'ammissione ed esecuzione degli ordini di girata Articolo 6 Modi di scambio Le girate postali possono essere scambiate sia per via postale, sia con qualsiasi mezzo di telecomunicazione se i telegrammi-girate sono ammessi nelle relazioni tra gli Stati interessati.

Articolo 7 Moneta. Conversione 1. Salvo accordo speciale, l'importo delle girate è espresso nella moneta dello Stato di destinazione.

2. Ogni Amministrazione può tuttavia ammettere che il titolare del conto da addebitare indichi tale importo nella moneta dello Stato d'origine.

3. L'Amministrazione d'origine fissa il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di destinazione.

Articolo 8 Importo massimo Ogni Amministrazione ha la possibilità di limitare l'importo massimo delle girate che un correntista può ordinare nel corso della stessa giornata o di un periodo determinato.

Articolo 9 Tasse 1. L'Amministrazione d'emissione determina la tassa che essa esige dal traente di una girata postale e che tiene intera per sé.

223 2. L'accreditamento di una girata a un conto corrente postale non può essere sottoposto a una tassa superiore a quella eventualmente riscossa nel servizio interno per la stessa operazione.

Articolo 10 Franchigia di tassa Sono esenti da qualsiasi tassa le girate concernenti il servizio postale, scambiate alle condizioni previste dall'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 11 Cedola di girata 1. Ogni girata trasmessa per la via postale è l'oggetto di una cedola di girata allestita sia dal traente, sia dall'ufficio dei conti correnti postali che tiene il conto del traente.

2. Sul retro di questa cedola si può scrivere una comunicazione particolare destinata al beneficiario.

3. Le cedole di girata sono spedite ai beneficiari, senza spese, dopo che le somme girate vennero registrate a credito del loro conto.

Articolo 12 Disposizioni particolari riguardanti le girate telegrafiche

1. Le girate telegrafiche sono sottoposte alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.

2. Il traente di una girata telegrafica paga, in più della tassa prevista all'articolo 9, la tassa prevista per la trasmissione per la via delle telecomunicazioni, compresa, eventualmente, quella per una comunicazione particolare destinata al beneficiario e, inoltre, una tassa fissa che non può oltrepassare 1 franco.

3. L'ufficio dei conti correnti postali destinatario allestisce per ogni girata telegrafica un avviso d'arrivo e lo trasmette, senza spese, al beneficiario.

Articolo 13 Accreditamento al conto del beneficiario. Avviso d'allibramento 1. Dopo aver informato le Amministrazioni interessate, l'Amministrazione di destinazione può, al momento dell'accreditamento al conto del beneficiario e se la sua legislazione lo richiede, trascurare le frazioni d'unità monetaria, oppure arrotondare la somma all'unità monetaria più vicina o al decimo d'unità più vicino.

224 2. Nelle relazioni tra gli Stati le cui Amministrazioni si son messe d'accordo a questo riguardo, il traente può chiedere di essere informato dell'avvenuto allibramento a credito del conto del beneficiario. L'articolo 42 della Convenzione è applicabile agli avvisi d'allibramento.

3. Le tasse da riscuotere in conformità del paragrafo 2 sono prelevate sul conto del traente.

Articolo 14 Notificazione delle girate 1. Le girate sono notificate dall'Amministrazione di origine a quella di destinazione mediante liste.

2. Salvo accordo speciale, le somme da girare sono indicate, sulla lista, nella moneta dello Stato di destinazione.

Capitolo H Annullamento. Reclami Articolo 15 Annullamento delle girate II traente di una girata può farla annullare alle condizioni fissate dall'articolo 30 della Convenzione, fintantoché l'allibramento a favore del conto del beneficiario non è stato effettuato. Le domande d'annullamento devono essere presentate per iscritto e indirizzate all'Amministrazione alla quale il traente ha dato l'ordine di girata.

Articolo 16 Reclami 1. Qualsiasi reclamo concernente l'attuazione di una girata va indirizzato dal traente all'Amministrazione alla quale egli ha dato l'ordine di girata, eccetto se egli ha autorizzato il beneficiario a intendersi con l'Amministrazione che tiene il conto di quest'ultimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 39 della Convenzione sono applicabili ai reclami.

Articolo 17 Girate non accreditate al conto del beneficiario L'importo di una girata che, per un motivo qualsiasi, non ha potuto essere accreditato al conto del beneficiario, è iscritto di nuovo a favore del conto del traente.

225

Capitolo m Responsabilità Articolo 18 Principio ed estensione della responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili delle somme addebitate al conto del traente fino al momento in cui la girata è regolarmente effettuata.

2. Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni errate scritte dai loro servizi sulle liste delle girate o sulle girate telegrafiche. La responsabilità si estende agli errori di conversione e di trasmissione telegrafica.

3. Le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per i ritardi che possono sorgere durante la trasmissione e l'esecuzione degli ordini di girata.

Articolo 19 Eccezioni al principio della responsabilità Le Amministrazioni sono prosciolte da qualsiasi responsabilità a) quando, premesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono render conto dell'esecuzione d'una girata a cagione della distruzione dei documenti di servizio dovuta a un caso di forza maggiore; b) se il traente non ha presentato nessun reclamo nel termine previsto all' articolo 39 paragrafo 1 della Convenzione.

Articolo 20 Determinazione della responsabilità Riservate le disposizioni dell'articolo 24 paragrafi da 2 a 5, dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio, la responsabilità è addossata all'Amministrazione dello Stato nel quale l'errore fu commesso.

Articolo 21 Pagamento delle somme dovute. Regresso 1. L'obbligo di indennizzare il reclamante spetta all'Amministrazione a cui fu presentato il reclamo.

2. Qualunque sia la cagione del rimborso, la somma da rimborsare al traente di una girata non può sorpassare quella che è stata addebitata al suo conto.

3. L'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante ha il diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile.

Foglio federale 1975, Voi. I

14

226 4. L'Amministrazione che per ultima ebbe a sopportare il danno ha il diritto di regresso, per l'ammontare della somma pagata, verso la persona avvantaggiata da tale errore.

Articolo 22 Termine di pagamento 1. Il versamento dell'importo dovuto al reclamante deve essere effettuato non appena la responsabilità del servizio è stata stabilita, entro un termine limite di sei mesi a contare dal giorno che segue quello della presentazione del reclamo.

2. L'Amministrazione alla quale è stato presentato il reclamo è autorizzata a indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione presunta responsabile, se questa, benché regolarmente informata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza dare una soluzione definitiva al reclamo.

Articolo 23 Rimborso all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 1. L'Amministrazione responsabile è tenuta a soddisfare l'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante, entro un termine di quattro mesi a contare dal giorno dell'invio della notificazione del rimborso.

2. Trascorso tale termine, la somma dovuta all'Amministrazione che ha effettuato il rimborso diventa fruttifera d'interesse moratorio in ragione del 6 per cento all'anno.

Titolo III Versamenti sui conti correnti postali Articolo 24 Disposizioni generali 1. Ogni persona residente in uno degli Stati che assicurano il servizio dei versamenti postali, può ordinare versamenti a profitto di un conto corrente postale tenuto in un altro di tali Stati.

2. Riservate le disposizioni particolari seguenti, tutto quello che è esplicitamente previsto per le girate postali si applica anche ai versamenti.

3. L'Amministrazione d'emissione stabilisce la tassa che essa esige dal mittente di un versamento postale e che tiene intera per sé. Questa tassa non può essere superiore a quella riscossa per l'emissione di un vaglia postale.

4. Una ricevuta gratuita viene consegnata al depositante all'atto del versamento dei fondi.

227

5. Salvo accordo speciale, i versamenti sono notificati dall'Amministrazione d'origine a quella di destinazione per mezzo di liste.

Articolo 25 Modi di scambiare i versamenti 1. Gli scambi di versamenti a favore di conti correnti postali possono essere eseguiti alle condizioni previste all'articolo 6. Essi sono effettuati mediante avviso di versamento, vaglia di versamento del sistema cartoncino o vaglia di versamento del sistema delle liste.

2. Le Amministrazioni convengono di adottare, per lo scambio dei versamenti per la via postale, il tipo di modulo e la regolamentazione che si adattano meglio all'organizzazione del loro servizio. Esse possono in particolare convenire di adoperare, nelle loro relazioni reciproche, l'avviso di versamento del loro servizio interno.

3. Lo scambio per la via delle telecomunicazioni è effettuato in base alle eventuali disposizioni previste per i vaglia telegrafici.

4. Un'Amministrazione che non ha ancora creato il servizio dei conti correnti postali può partecipare all'emissione dei vaglia di versamento.

Titolo IV

Pagamenti effettuati mediante chèques d'assegnazione o vaglia postali

Capitolo I Disposizioni generali Articolo 26 Modalità d'esecuzione dei pagamenti 1. I pagamenti internazionali eseguiti mediante addebito ai conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di chèques di assegnazione, vaglia postali del sistema cartoncino o vaglia postali del sistema delle liste.

2. Le Amministrazioni convengono di adottare per il servizio dei pagamenti la regolamentazione che si adatta meglio all'organizzazione del loro servizio.

3. I vaglia postali del sistema cartoncino e i vaglia postali del sistema delle liste emessi per rappresentare le somme addebitate ai conti correnti postali sottostanno alle disposizioni dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e del suo Regolamento d'esecuzione.

228

Capitolo D Emissione degli chèques d'assegnazione Articolo 27 Moneta. Conversione L'articolo 7 si applica agli chèques d'assegnazione.

Articolo 28 Importo massimo all'atto dell'emissione L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di limitare l'importo massimo dei pagamenti che ogni traente può ordinare nel corso della stessa giornata o di un periodo determinato.

Articolo 29 Tassa da riscuotere dal traente L'Amministrazione d'origine determina la tassa che essa esige dal traente di uno chèque d'assegnazione.

Articolo 30 Utilizzazione della via delle telecomunicazioni per trasmettere gli chèques d'assegnazione 1. Gli chèques d'assegnazione possono essere trasmessi per la via delle telecomunicazioni tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione d'origine e l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, oppure tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione d'origine e l'ufficio postale incaricato del pagamento, allorché le Amministrazioni convengono di utilizzare tale modo di trasmissione.

2. Gli articoli 4 e 8 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio si applicano agli chèques d'assegnazione telegrafici.

Capitolo III Particolarità relative a certi diritti concessi al pubblico Articolo 31 A vviso di pagamento. Recapito per espresso.

Pagamento nelle proprie mani. Avviamento per la via aerea.

Comunicazioni destinate al beneficiario. Ritiro. Modificazione d'indirizzo.

Girata (indossamento) Gli articoli 9, 10 e 12 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio sono applicabili agli chèques d'assegnazione.

229 Articolo 32 Rispedizione 1. Lo chèque d'assegnazione non può essere rispedito fuori dei confini dello Stato di destinazione.

2. Quando il beneficiario ha stabilito la sua residenza fuori dello Stato della prima destinazione, lo chèque d'assegnazione è trattato come uno chèque non pagato. Se la regolamentazione interna dello Stato d'origine lo permette, il nuovo indirizzo del beneficiario è segnalato al traente.

Capitolo IV Pagamento degli chèques d'assegnazione Articolo 33 Disposizioni diverse 1. L'Amministrazione pagatrice non è tenuta ad assicurare il pagamento a domicilio degli chèques d'assegnazione il cui importo eccede quello dei vaglia postali abitualmente pagati a domicilio.

2. Per ciò che concerne la durata della validità, il visto per il pagamento, le regole generali di pagamento, il recapito per espresso, le tasse eventualmente riscosse presso il destinatario e le disposizioni particolari relative al pagamento telegrafico sono applicabili agli chèques d'assegnazione gli articoli da 13 a 18 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio, per quanto i regolamenti del servizio interno non vi si oppongano.

Capitolo V Chèques d'assegnazione non pagati. Autorizzazione di pagamento Articolo 34 Chèques d'assegnazione non pagati 1. L'importo di ogni chèque d'assegnazione che non ha potuto essere pagato per uno dei motivi indicati all'articolo 19 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio, è messo di nuovo a disposizione del servizio dei conti correnti postali dell'Amministrazione d'origine, per il tramite dell'ufficio di scambio dei conti correnti postali dell'Amministrazione di pagamento, affinchè sia riaccreditato al conto del traente.

230 2. L'articolo 31 paragrafo 6 della Convenzione è applicabile per ciò che concerne l'annullamento della tassa di fermo in posta e della tassa complementare d'espresso.

Articolo 35 Autorizzazione di pagamento 1. Ogni chèque d'assegnazione smarrito, perso o distrutto prima del pagamento può, a domanda del traente o del beneficiario, essere sostituito con un'autorizzazione di pagamento rilasciata dall'Amministrazione di pagamento.

2. Eccettuato il paragrafo 1, l'articolo 20 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio si applica alle autorizzazioni di pagamento stese in sostituzione di uno chèque d'assegnazione.

Articolo 36 Chèques d'assegnazione caduti in prescrizione L'articolo 21 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio è applicabile agli chèques d'assegnazione caduti in prescrizione.

Capitolo VI Responsabilità Articolo 37 Principio ed estensione della responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili delle somme addebitate al conto del traente fino al momento in cui lo chèque d'assegnazione è regolarmente pagato.

2. Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni errate scritte dal loro servizio sulle liste degli chèques d'assegnazione o sui documenti rimessi al servizio telegrafico per la trasmissione degli chèques d'assegnazione telegrafici. La responsabilità si estende agli errori di conversione e agli errori di trasmissione.

3. Le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per i ritardi che possono sorgere durante la trasmissione o il pagamento degli chèques d'assegnazione.

4. Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio si applicano agli chèques d'assegnazione.

231

Capitolo VII Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento Articolo 38 Assegnazione delle quote parti 1. L'Amministrazione d'emissione assegna a quella che effettua il pagamento una quota parte unitaria.

2. La quota parte è fissata in funzione dell'importo medio degli chèques d'assegnazione, compresi nella medesima lettera di spedizione, a -- 0,80 franchi fino a 100 franchi; -- 1,00 franchi oltre 100 fino a 200 franchi; -- 1,20 franchi oltre 200 fino a 300 franchi; -- 1,50 franchi oltre 300 fino a 400 franchi; -- 1,80 franchi oltre 400 fino a 500 franchi; - - 2,10 franchi oltre 500 franchi.

3. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire di assegnare al posto della tassa prevista al paragrafo 2, una quota parte uniforme indipendente dall'importo degli chèques d'assegnazione.

Titolo V Rimessa di divise ai viaggiatori Capitolo I Carte di pagamento garantito Articolo 39 Rimessa di carte di pagamento garantito 1. Ogni Amministrazione può rimettere ai titolari di conti correnti postali carte di pagamento garantito pagabili a vista agli sportelli degli uffici postali degli Stati contraenti che convengono d'istituire questo servizio nelle loro relazioni recìproche.

2. Le disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento d'esecuzione relative alla carta di pagamento garantito si applicano per analogia all'assegno garantito.

232 Articolo 40 Moneta. Saggio di conversione 1. La somma garantita è stampata a tergo di ogni carta o su un annesso nella moneta dei diversi Stati contraenti.

2. L'Amministrazione d'emissione stabilisce il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di pagamento.

Articolo 41 Importo massimo L'importo massimo che si può pagare con una carta di pagamento è stabilito di comune accordo dagli Stati contraenti.

Articolo 42 Durata della validità 1. La durata di validità delle carte di pagamento è fissata eventualmente dalle Amministrazioni d'emissione.

2. Essa è indicata sulla carta mediante l'impressione dell'ultima data di validità.

3. Se manca tale indicazione, la validità delle carte di pagamento è illimitata.

Articolo 43 Regole generali di pagamento 1. L'importo delle- carte di pagamento garantito è versato al beneficiario nella moneta legale dello Stato di pagamento. Tuttavia, se le Amministrazioni sono d'accordo, il pagamento può essere effettuato a una terza persona portatrice del titolo.

2. Le carte di pagamento non sono trasferibili mediante girata (indossamento).

Articolo 44 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento Le Amministrazioni che convengono di partecipare al servizio delle carte di pagamento fissano di comune accordo l'importo della rimunerazione che è assegnata all'Amministrazione di pagamento.

233 Articolo 45 Responsabilità L'Amministrazione di pagamento è liberata da ogni responsabilità allorché può stabilire che il pagamento è stato effettuato alle condizioni regolamentari.

Capitolo II Assegni postali di viaggio Articolo 46 Assegni postali di viaggio 1. Ad ogni titolare di un conto corrente postale tenuto in uno degli Stati che convengono di scambiare assegni postali di viaggio, possono essere forniti a sua richiesta assegni postali di viaggio pagabili in un altro di questi Stati.

2. Le condizioni d'ammissione e l'esecuzione dei pagamenti per mezzo di assegni postali di viaggio sono regolate dagli Stati che convengono di scambiarli.

Titolo VI Regolamento mediante girata dei titoli di credito domiciliati negli uffici dei conti correnti postali Articolo 47 Titoli domiciliati negli uffici dei conti correnti postali 1. Riservato l'accordo con l'Amministrazione dello Stato di domicilio dei titoli, gli uffici dei conti correnti postali che ricevono per incasso assegni bancari o effetti commerciali domiciliati in un ufficio estero dei conti correnti postali, li trasmettono all'ufficio di domicilio dei titoli, che effettua il pagamento mediante girata postale.

2. I titoli devono soddisfare alle condizioni di forma previste per i titoli da riscuotere.

3. Le Amministrazioni fissano di comune accordo le disposizioni necessarie per attuare le formalità di protesto e le condizioni alle quali possono essere accettati pagamenti parziali.

234 Articolo 48 Tassa L'ufficio dei conti correnti postali che riceve i titoli per l'incasso può far riscuotere, a favore dell'Amministrazione che li riceve, una tassa di 20 centesimi al massimo per effetto.

Articolo 49 Responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili degli importi dei titoli inscritti a debito dei conti.

2. Esse non assumono nessuna responsabilità per i ritardi: a) nella trasmissione o nella presentazione dei titoli; b) nella levata del protesto o nell'esercizio delle procedure giudiziarie di cui si fossero assunte l'incarico in applicazione delle disposizioni dell' articolo 47 paragrafo 3.

Titolo VII Disposizioni diverse Articolo 50 Domanda d'apertura di un conto corrente postale all'estero 1. Nei casi di domanda d'apertura d'un conto corrente postale in uno Stato con il quale quello in cui risiede il richiedente scambia girate postali, l'Amministrazione di questo Stato deve collaborare nella verificazione della domanda con l'Amministrazione incaricata di tenere il conto.

2. Le Amministrazioni s'impegnano a effettuare tale esame con tutta la cura e la diligenza desiderabili, senza però assumersi per questo nessuna responsabilità.

3. L'Amministrazione dello Stato di residenza interviene pure, in seguito a domanda dell'Amministrazione che tiene il conto, per verificare, in quanto possibile, le informazioni riguardanti qualsiasi cambiamento della capacità giuridica del correntista.

Articolo 51 Franchigia postale 1. Gli invii contenenti estratti di conti indirizzati dagli uffici dei conti correnti postali ai titolari di conti sono spediti per la via più rapida (aerea

235 o di superficie) e distribuiti in franchigia di porto in tutti gli Stati dell' Unione.

2. La rispedizione di questi invii in qualsiasi Stato dell'Unione non fa perdere loro, in nessun caso, il beneficio della franchigia.

Articolo 52 Elenco dei correntisti 1. I correntisti possono ottenere, per il tramite dell'Amministrazione che tiene i loro conti, gli elenchi dei titolari di conti correnti postali pubblicati dalle altre Amministrazioni, ai prezzi da esse fissati nel loro servizio interno.

2. Ogni Amministrazione fornisce gratuitamente a quelle degli altri Stati contraenti gli elenchi necessari all'esecuzione del servizio.

3. La responsabilità delle Amministrazioni non può essere chiamata in causa per errori figuranti nell'elenco dei correntisti.

Titolo Vili Disposizioni finali Articolo 53 Applicazione della Convenzione La Convenzione è applicabile, se del caso, per analogia, in tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente Accordo.

Articolo 54 Eccezioni all'applicazione della Costituzione L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

Articolo 55 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione \. Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che 'sono partecipi dell'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

236 2. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) i due terzi dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni o della modificazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento; b) la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione del presente Accordo e del suo Regolamento, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

Articolo 56 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato negli Archivi del Governo dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

237

Accordo concernente gli invii contro rimborso

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3, della Costituzione, il seguente Accordo.

Capitolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio degli invii contro rimborso che gli Stati contraenti hanno convenuto di istituire nelle loro relazioni reciproche.

Capitolo II Condizioni generali. Tasse. Trasferimento di somme Articolo 2 Invii ammessi 1. Possono essere spediti contro rimborso gli invii della posta-lettere non raccomandati il cui importo del rimborso non supera 50 franchi, gli invii della posta-lettere raccomandati, le lettere con valore dichiarato e i pacchi postali che soddisfano, a seconda del caso, alle condizioni previste dalla Convenzione, dall'Accordo concernente le lettere con valore dichiarato o dall'Accordo concernente i pacchi postali.

2. Le Amministrazioni hanno la facoltà di ammettere al servizio degli invii contro rimborso soltanto alcune delle categorie d'invii indicate qui sopra.

238 Articolo 3 Importo massimo Qualunque sia il modo di liquidazione, l'ammontare del rimborso non può sorpassare il massimo adottato, per l'emissione dei vaglia destinati allo Stato d'origine dell'invio, dallo Stato incaricato d'incassarlo, a meno che, di comune accordo, non sia stato convenuto un massimo più elevato.

Articolo 4 Moneta L'importo del rimborso è espresso, salvo accordo speciale, nella moneta dello Stato d'origine dell'invio; esso va tuttavia indicato nella moneta dello Stato d'incasso, quando l'importo del rimborso deve essere versato o girato a un conto corrente postale tenuto in questo Stato.

Articolo 5 Modi di regolamento di conto con il mittente Gli importi destinati al mittente degli invii gli sono spediti: a) con «vaglia per rimborsi», il cui ammontare può essere accreditato a un conto corrente postale tenuto nello Stato d'origine dell'invio se la regolamentazione dell'Amministrazione di questo Stato lo permette; b) nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettono questi procedimenti: mediante girata o versamento a un conto corrente postale tenuto sia nello Stato d'incasso, sia nello Stato d'origine dell'invio.

Articolo 6 Modi di scambio dei vaglia per rimborsi Lo scambio dei vaglia per rimborsi può avvenire, a scelta delle Amministrazioni, per mezzo di vaglia del sistema cartoncino o del sistema delle liste. Nel primo caso, i titoli sono chiamati «vaglia per rimborsi del sistema cartoncino» e nel secondo «vaglia per rimborsi del sistema delle liste».

Articolo 7 Tasse 1. L'Amministrazione d'origine dell'invio stabilisce liberamente la tassa che il mittente deve versare in più delle tasse postali applicabili alla categoria alla quale appartiene l'invio, allorché il regolamento è eseguito per mezzo di un vaglia postale per rimborsi o di un vaglia di versamento per rimborsi.

239 2. La tassa applicata a un invio contro rimborso liquidato per mezzo di un vaglia di versamento per rimborsi deve essere inferiore a quella che sarebbe applicata a un invio dello stesso importo liquidato per mezzo di un vaglia postale per rimborsi.

3. I vaglia per rimborsi sono spediti d'ufficio all'ufficio pagatore per la via più rapida (aerea o di superficie).

4. Se l'importo del rimborso deve essere girato o versato a un conto corrente postale nello Stato d'incasso o nello Stato d'origine dell'invio, si riscuote dal mittente una tassa fissa di 30 centesimi al massimo.

5. Inoltre, per le girate o i versamenti previsti al paragrafo 4, l'Amministrazione dello Stato in cui viene effettuato l'incasso detrae le tasse seguenti dall'importo del rimborso: a) una tassa fissa di 2 franchi al massimo; b) se del caso, la tassa interna applicabile alle girate o ai versamenti, se queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato d'incasso; c) la tassa applicabile alle girate o ai versamenti internazionali, quando queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato d'origine dell'invio.

Articolo 8 Annullamento o modificazione dell'importo del rimborso 1. Il mittente di un invio gravato di rimborso può chiedere, alle condizioni fissate dall'articolo 30 della Convenzione, sia l'annullamento totale o parziale, sia l'aumento dell'importo del rimborso.

2. In caso d'aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per l'aumento, la tassa prevista all'articolo 7 paragrafo 1; questa tassa non è riscossa se la liquidazione è eseguita mediante versamento o girata a un conto corrente postale.

Articolo 9 Vaglia per rimborsi 1. I vaglia per rimborsi sono ammessi per l'importo massimo adottato in virtù dell'articolo 3.

2. Riservate le direttive speciali previste nel Regolamento, i vaglia per rimborsi sono sottoposti alle disposizioni fissate dall'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio.

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Articolo 10 Pagamento dei vaglia per rimborsi riguardanti pacchi I vaglia per rimborsi concernenti pacchi contro rimborso sono pagati ai mittenti alle condizioni fissate dall'Amministrazione d'origine dell'invio.

Articolo 11 Importi che non si son potuti pagare al beneficiario 1. L'ammontare di un vaglia di rimborso che, per un motivo qualsiasi, non ha potuto essere pagato al beneficiario, è tenuto a sua disposizione dall'Amministrazione dello Stato d'origine dell'invio; esso è attribuito definitivamente a questa Amministrazione dopo spirato il termine legale di prescrizione in vigore in tale Stato.

2. Se il versamento o la girata a un conto corrente postale, chiesto giusta le disposizioni dell'articolo 5 lettera b, non può essere eseguito per una ragione qualsiasi, l'Amministrazione che ha incassato i fondi li versa per mezzo di un vaglia per rimborsi al mittente dell'invio.

Capitolo III Responsabilità Articolo 12 Principio ed estensione della responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili dei fondi incassati, fino al momento in cui il vaglia per rimborsi è regolarmente pagato o accreditato a un conto corrente postale.

2. Le Amministrazioni sono inoltre responsabili, fino all'ammontare dell'importo del rimborso, del recapito degli invii senza incassare gli importi o dietro riscossione di una somma inferiore a quella dell'ammontare del rimborso.

3. Le Amministrazioni non si assumono nessuna responsabilità per i ritardi nell'incasso o nella trasmissione dei fondi.

Articolo 13 Eccezioni Non vien versata nessuna indennità per l'importo del rimborso: a) quando il mancato incasso è cagionato da un errore o da una negligenza del mittente;

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b) quando l'invio non è stato recapitato perché colpito da uno dei divieti contemplati sia dalla Convenzione -- articoli 19 paragrafi 16 e 18 lettera b), e 33 paragrafo 1 --, sia dall'Accordo concernente le lettere con valore dichiarato -- articolo 3 paragrafi 4 e 5, e articolo 5 -- sia dall' Accordo concernente i pacchi postali -- articolo 19 lettera a) punti 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e lettera b), e articolo 23; e) quando non venne presentato alcun reclamo entro il termine fissato all'articolo 39 paragrafo 1 della Convenzione.

Articolo 14 Pagamento dell'indennità. Regresso. Termini 1. L'obbligo di pagare l'indennità spetta all'Amministrazione d'origine dell'invio; questa può esercitare il suo diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile, che è obbligata a rimborsarle, alle condizioni fissate dall'articolo 49 della Convenzione, le somme che furono anticipate per suo conto.

2. L'Amministrazione che per ultima ha pagato l'indennità, ha il diritto di rivalersi, fino a concorrenza dell'ammontare di quest'indennità, sul destinatario, sul mittente o su terzi.

3. L'articolo 48 della Convenzione concernente i termini di pagamento dell'indennità per la perdita di un invio raccomandato si applica, per tutte le categorie d'invii contro rimborso, al pagamento delle somme incassate o dell'indennità.

Articolo 15 Accertamento della responsabilità per le somme incassate 1. L'Amministrazione che ha effettuato l'incasso non è responsabile delle irregolarità commesse quando: a) può provare che l'errore è dovuto a l'inosservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione dello Stato d'origine; b) può stabilire che, al momento della trasmissione al suo servizio, l'invio e, se si tratta di un pacco postale, il relativo bollettino di spedizione non portavano le indicazioni regolamentari.

2. Se la responsabilità non può essere attribuita con esattezza a una delle due Amministrazioni, queste sopportano il danno in parti uguali.

Articolo 16 Restituzione al mittente di un invio recapitato al destinatario senza incassare l'importo del rimborso 1. Se il destinatario ha restituito un invio recapitatogli senza che l'importo del rimborso sia stato incassato, il mittente vien informato che può Foglio federale 1975, Vol. l

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prender possesso dell'invio entro un termine di tre mesi, alla condizione che egli rinunci ad esigere il pagamento dell'importo del rimborso o restituisca l'ammontare pagatogli in virtù dell'articolo 12 paragrafo 2.

2. Se il mittente prende possesso dell'invio, l'ammontare rimborsato è restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni che ebbero a sopportare il danno.

3. Se il mittente rinuncia a prendere in consegna l'invio, questo diventa proprietà dell'Amministrazione o delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno.

Capitolo IV Disposizioni diverse e finali Articolo 17 Attribuzione delle tasse quando l'importo del rimborso è liquidato mediante vaglia 1. L'Amministrazione d'origine dell'invio attribuisce all'Amministrazione d'incasso una quota parte unitaria il cui importo è fissato a 2 franchi, prelevandola sull'ammontare delle tasse che essa ha riscosso applicando l'articolo 7.

2. Gli invii contro rimborso liquidati per mezzo di un vaglia di versamento per rimborsi danno luogo all'attribuzione di una quota parte identica a quella che è assegnata allorché la liquidazione è effettuata mediante un vaglia postale per rimborsi.

Articolo 18 Applicazione della Convenzione e di certi Accordi La Convenzione, l'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio, l'Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali, l'Accordo concernente le lettere con valore dichiarato e l'Accordo concernente i pacchi postali sono applicabili, se del caso, per tutto ciò che non è contrario al presente Accordo.

Articolo 19 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte, sottoposte al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi del-

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l'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni o della modificazione di quelle degli articoli da 1 a 9, da 11 a 17, 19 e 20 del presente Accordo o dell'articolo 122 del suo Regolamento; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni a disposizioni differenti da quelle menzionate alla lettera a); e) la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

Articolo 20 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato negli Archivi dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Sì omettono le firme)

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Accordo concernente le riscossioni

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3, della Costituzione, il seguente Accordo.

Capitolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio degli effetti da riscuotere, che gli Stati contraenti convengono d'introdurre nelle loro relazioni reciproche.

Articolo 2 Effetti ammessi alla riscossione 1. Sono ammessi alla riscossione le quietanze, le fatture, i biglietti all'ordine, le tratte, le cedole d'interesse e di dividendo, i titoli ammortati e, in generale, tutti i valori commerciali o altri valori, pagabili senza spese.

2. Le Amministrazioni hanno la facoltà di ammettere alla riscossione solo alcune delle categorie di effetti da riscuotere menzionate al paragrafo 1.

Articolo 3 Protesti. Esecuzioni Le Amministrazioni possono assumersi l'incarico di far protestare gli effetti commerciali e di far procedere ad esecuzioni giudiziarie in materia di crediti. Esse stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie per tale servizio.

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Articolo 4 Moneta Salvo accordo speciale, l'importo degli effetti da riscuotere è indicato nella moneta dello Stato incaricato della riscossione.

Capitolo II Impostazione degli effetti da riscuotere Articolo 5 Forma e tassa dell'invio L'impostazione degli effetti da riscuotere vien fatta nella forma di lettera raccomandata debitamente affrancata, indirizzata direttamente dal mittente all'ufficio postale incaricato di riscuotere gli importi.

Articolo 6 Numero massimo degli effetti per ogni invio II numero di effetti che possono essere inclusi nello stesso invio non è limitato. Gli effetti possono essere incassati presso diversi debitori, a condizione che questi siano serviti dallo stesso ufficio postale e che le riscossioni siano eseguite a profitto e per conto d'una medesima persona. Gli effetti inseriti nello stesso invio devono inoltre poter essere riscossi a vista o alla stessa scadenza.

Articolo 7 Importo massimo L'importo totale da riscuotere non deve superare, per invio, il massimo ammesso dall'Amministrazione di riscossione per l'emissione dei vaglia postali destinati allo Stato d'origine dell'invio, a meno che, di comune intesa, non sia stato convenuto un massimo superiore.

Articolo 8 Divieti È proibito: a) apporre, sugli effetti, annotazioni non concernenti l'oggetto della riscossione; b) aggiungere, agli effetti, lettere o notizie che potessero essere considerate come corrispondenza tra il creditore e il debitore; e) fare, sulla distinta di spedizione, altre annotazioni di quelle richieste dal testo della distinta.

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Capitolo m Particolarità concernenti certe facoltà concesse al pubblico Articolo 9 Ritiro degli effetti. Rettificazione della distinta 11 mittente può, alle condizioni fissate all'articolo 30 della Convenzione, sia ritirare l'invio, sia ritirare tutti gli effetti o parti di essi, sia, in caso d'errore, far rettificare la distinta di spedizione.

Articolo 10 Rispedizione 1. Gli effetti possono essere rispediti soltanto nell'interno dello Stato di riscossione e nei seguenti casi: a) quando il debitore ha cambiato residenza; b) quando gli effetti sono indirizzati a persone dimoranti in un luogo della residenza servito da un altro ufficio postale; e) quando tutti i debitori sono serviti da un altro ufficio postale.

2. Nessuna tassa è percepita per la rispedizione.

Capitolo IV Riscossione degli effetti. Trasmissione degli importi incassati al mittente. Rinvio Articolo 11 Divieto di effettuare pagamenti parziali Ogni effetto deve essere pagato interamente e in una sola volta, perché altrimenti è considerato rifiutato.

Articolo 12 Modi di trasmettere le somme al mittente Le somme riferentisi allo stesso invio e destinate al mittente degli effetti gli sono trasmesse: .

a) sia con «vaglia per riscossioni»; b) sia, nel caso in cui le Amministrazioni interessate ammettono questi procedimenti, mediante versamento o girata a un conto corrente postale tenuto nello Stato di riscossione, oppure in quello d'origine degli effetti.

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Articolo 13 Vaglia per riscossioni 1. I vaglia per riscossioni sono ammessi fino all'importo massimo adottato in conformità dell'articolo 7.

2. Riservate le particolarità previste dal Regolamento, i vaglia per riscossioni sono sottoposti alle disposizioni dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio.

Articolo 14 Modi di scambio dei vaglia per riscossioni Lo scambio dei vaglia per riscossioni può essere effettuato, a scelta delle Amministrazioni, per mezzo di vaglia del sistema cartoncino o delle Uste.

Nel primo caso i titoli sono chiamati «vaglia per riscossioni del sistema cartoncino», nel secondo «vaglia per riscossioni del sistema delle Uste».

Articolo 15 Mancato pagamento al beneficiario L'articolo 11 paragrafo 2 dell'Accordo concernente gli invii contro rimborso sono applicabili ai vagüa per riscossioni, ai versamenti e alle girate degU importi dei valori riscossi a conti correnti postali.

Articolo 16 Tasse e diritti 1. Riservata l'applicazione del paragrafo 3, le tasse indicate qui sotto sono prelevate dall'ammontare degli effetti riscossi: a) una tassa fissa di 60 centesimi per ogni effetto riscosso, detta «tassa d'incasso»; b) una tassa fissa di 60 centesimi per ogni effetto non riscosso, detta «tassa di presentazione»; e) le tasse relative alla trasmissione degli importi, e cioè: 1° la tassa dei vaglia, se la trasmissione è eseguita mediante vaglia per riscossioni; 2° la tassa interna applicabile, eventualmente, ai versamenti e alle girate, se queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato di riscossione; 3° la tassa delle girate o dei versamenti internazionali, se queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato d'origine degli effetti; d) salvo accordo speciale e se il mittente chiede il rinvio dei documenti di liquidazione della riscossione per via aerea: la soprattassa aerea calcolata in base al peso; e) eventualmente, i diritti fiscali applicabili agli effetti.

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2. Gli effetti che non si son potuti riscuotere a cagione di un'irregolarità qualsiasi o d'un vizio d'indirizzo non sono sottoposti né alla tassa d'incasso, né a quella di presentazione.

3. Se nessuno degli effetti di un invio ha potuto essere riscosso, o se le somme riscosse sono insufficienti e non permettono quindi la deduzione integrale delle tasse di presentazione, queste tasse sono chieste al mittente dell'invio.

Articolo 17 Calcolo di certe tasse e determinazione delle somme da trasmettere 1. Le tasse previste all'articolo 16 paragrafo 1 lettera e), sono calcolate sulla base delle somme che restano dopo la deduzione delle tasse d'incasso e di presentazione, della soprattassa aerea contemplata dall'articolo 16 paragrafo 1 lettera d), e dei diritti fiscali.

2. L'ammontare della somma da spedire al mittente degli effetti risulta dalla differenza tra le somme incassate e le tasse e i diritti da dedurre.

Articolo 18 Rinvio degli effetti non pagati, non riscuotibili o mal indirizzati 1. Se non si possono rispedire giusta l'articolo 10 e se non devono essere consegnati a una terza persona designata, gli effetti non riscossi per una ragione qualsiasi sono rimandati al mittente per mezzo dell'ufficio d'origine.

2. Il rinvio viene effettuato in franchigia di porto, nel modo ed entro i termini fissati nel Regolamento.

3. L'Amministrazione incaricata della riscossione non è obbligata né a prendere misure conservative, né a fare alcun atto che stabilisca il mancato pagamento degli effetti.

Capitolo V Responsabilità Articolo 19 Principio ed estensione della responsabilità 1. Le Amministrazioni postali sono responsabili della perdita degli effetti dall'apertura del piego che li contengono, sia nello Stato d'incasso, sia, quando gli effetti non riscossi sono rimandati al mittente, nello Stato d'origine degli effetti.

2. L'Amministrazione dello Stato nel quale avvenne la perdita è tenuta a rimborsare al mittente l'importo reale del danno causato: quest'importo

249 non può sorpassare quello dell'indennità prevista dall'articolo 44 della Convenzione.

3. Le Amministrazioni postali non assumono nessuna responsabilità per ritardi: a) nella trasmissione o nella presentazione degli effetti da riscuotere; b) nel levare il protesto o nel procedimento d'esecuzione giudiziaria di cui esse si fossero incaricate in applicazione dell'articolo 3.

4. Riservate le disposizioni che precedono, gli articoli da 12 a 16 dell'Accordo concernente gli invii contro rimborso sono applicabili, per quanto riguarda la responsabilità delle Amministrazioni, al servizio delle riscossioni, fatta la debita sostituzione del concetto di rimborso con quello di riscossione.

Capitolo VI Disposizioni diverse e finali Articolo 20 Attribuzione delle tasse L'articolo 28 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio è applicabile per ciò che concerne le tasse da attribuire a certe Amministrazioni all'atto dell'emissione dei vaglia per riscossioni.

Articolo 21 Uffici partecipanti al servizio II servizio delle riscossioni deve essere garantito da tutti gli uffici postali incaricati di svolgere il servizio dei vaglia internazionali.

Articolo 22 Applicazione della Convenzione e di certi Accordi La Convenzione, l'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e l'Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali sono applicabili, se del caso, per analogia, in tutto quello che non è regolato esplicitamente dal presente Accordo.

Articolo 23 Eccezione all'applicazione della Costituzione L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

250 Articolo 24 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte, sottoposte al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi dell'Accordo. Almeno la metà-di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni o della modificazione di quelle degli articoli da 1 a 20 e da 22 a 25 del presente Accordo o degli articoli da 103 a 107, 110, 111, 113 paragrafi da 1 a 6, 114, 115 paragrafi 1, 2 e 4, e 123 del suo Regolamento; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni alle disposizioni del presente Accordo differenti da quelle menzionate alla lettera a) e degli articoli 108, 112, 113 paragrafo 7, e 115 paragrafo 3 del suo Regolamento; e) la maggioranza dei voti, se si tratta di modificazioni agli altri articoli del Regolamento o dell'interprelazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

Articolo 25 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato negli Archivi dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

251

Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici

I sottoscritti, Plenipotenziarii dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, il seguente Accordo.

Capitolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola il servizio degli abbonamenti ai giornali e ai periodici che gli Stati contraenti convengono d'istituire nelle loro relazioni reciproche.

Capitolo II Abbonamenti Articolo 2 Sottoscrizione degli abbonamenti 1. Gli uffici postali di ogni Stato ricevono le domande d'abbonamento ai giornali, pubblicati nei diversi Stati contraenti, i cui editori abbiano accettato l'intervento della posta nel servizio internazionale degli abbonamenti.

2. Essi possono anche accettare gli abbonamenti a giornali di qualsiasi altro Stato che le Amministrazioni postali fossero in grado di fornire.

3. In applicazione dell'articolo 33 della Convenzione, ogni Stato ha il diritto di non ammettere abbonamenti ai giornali che fossero esclusi, sul suo territorio, dal trasporto o dalla distribuzione.

252

Articolo 3 Periodi d'abbonamento. Abbonamenti chiesti in ritardo 1. Gli abbonamenti possono essere chiesti per periodi di tre, sei o dodici mesi. La loro validità incomincia il primo giorno del mese indicato dall'abbonato e può protrarsi, con il consenso degli editori, oltre la fine dell'anno in corso.

2. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere anche abbonamenti per uno o due mesi a condizione che il giornale sia pubblicato almeno quattro volte al mese.

3. Gli abbonati che non hanno presentato la loro domanda in tempo utile non hanno diritto ai numeri pubblicati dall'inizio del periodo d'abbonamento. Le Amministrazioni possono tuttavia prestare il loro concorso agli abbonati affinchè essi ottengano possibilmente anche questi numeri.

Articolo 4 Continuazione degli abbonamenti in caso di cessazione del servizio Se uno Stato cessa di partecipare all'Accordo, gli abbonamenti in corso devono essere eseguiti alle condizioni previste, fino allo spirare del termine per il quale furono richiesti.

Capitolo IH Tasse e prezzo. Versamento e trasmissione degli importi Articolo 5 Tasse 1. Le Amministrazioni fissano, per i giornali a destinazione degli Stati contraenti, il cui abbonamento è sottoscritto in conformità delle disposizioni del presente Accordo o raccolto dagli editori in un altro modo, una tassa speciale compresa nei limiti tra il 40 per cento e il 100 per cento della tassa ordinaria delle stampe.

2. Nei casi di sottoscrizione tardiva dell'abbonamento, secondo l'articolo 3 paragrafo 3, la tassa speciale prevista al paragrafo 1 è applicabile anche ai numeri usciti dall'inizio del periodo d'abbonamento.

3. Ogni Amministrazione ha la facoltà di fissare, rispettando i limiti della tassa prevista al paragrafo 1, graduazioni di peso speciali e di portare modificazioni al sistema tariffario, che le permettano di adattare la tassa internazionale al suo sistema interno di calcolo della tassa dei giornali.

253

Articolo 6 Prezzo di fornitura 1. Ogni Amministrazione pubblica i prezzi ai quali essa fornisce i giornali alle altre Amministrazioni, basandosi sui prezzi di fornitura indicati dagli editori, che comprendono già la tassa prevista all'articolo 5 paragrafo 1.

2. I prezzi di fornitura degli abbonamenti aerei possono essere pubblicati nello stesso modo.

3. I prezzi di fornitura devono essere indicati nella moneta in cui si esprimono gli importi, dei vaglia postali a destinazione dello Stato di pubblicazione del giornale.

Articolo 7 Tasso di conversione L'Amministrazione di destinazione converte il prezzo di fornitura nella moneta del proprio Stato al tasso applicabile ai vaglia postali.

Articolo 8 Prezzo d'abbonamento 1. L'Amministrazione di destinazione fissa il prezzo che l'abbonato deve pagare, aggiungendo al prezzo di fornitura: a) la tassa dei vaglia per abbonamenti, stabilita secondo il modo di liquidazione, in base agli articoli 6 o 37 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio; b) la tassa di commissione che essa reputa utile, che non deve però oltrepassare quella eventualmente riscossa per gli abbonamenti del servizio interno; e) il diritto di bollo eventualmente esigibile in forza della legislazione del proprio Stato.

2. Il prezzo d'abbonamento è esigibile al momento della sottoscrizione e per tutto il periodo d'abbonamento.

Articolo 9 Variazioni di prezzo 1. Le modificazioni dei prezzi di fornitura possono entrare in vigore soltanto il 1° di gennaio, il 1° di aprile, il 1° di luglio o il 1° di ottobre.

2. Per poter essere prese in considerazione, le variazioni di prezzo devono essere notificate all'Amministrazione centrale dello Stato destinatario o a un ufficio designato apposta, al più tardi il 20 novembre, il 20 febbraio, il 20 maggio o il 20 agosto.

254

Articolo 10 Stampe inserite 1. I listini di prezzi correnti, i prospetti, i fogli di pubblicità, ecc., inseriti in un giornale, ma che non formano parte integrante dello stesso, sono soggetti per principio alla tassa delle stampe del servizio internazionale.

Se non sono in contraddizione con le condizioni d'ammissione previste dalla regolamentazione per il servizio interno, tali inserti possono essere sottoposti a una tassa più bassa che non dev'essere inferiore alla tassa applicata alle stampe inserite nei giornali del servizio interno. Questa tassa può, a scelta dell'Amministrazione d'origine, essere conteggiata oppure coperta con uno dei procedimenti d'affrancazione previsti dalla Convenzione, sia sulla fascia o sull'involucro sia sulla stampa stessa.

2. I moduli di vaglia per abbonamenti, compilati o no, inseriti nei giornali, sono considerati parti integranti di questi ultimi.

Articolo 11 Modo di trasmettere gli importi all'editore Gl'importi spettanti all'editore gli sono versati per mezzo di vaglia postali per abbonamenti o di vaglia di versamento per abbonamenti. I moduli di ambedue le categorie sono chiamati «vaglia per abbonamenti».

Articolo 12 Vaglia per abbonamenti Tenuto conto delle riserve previste dal Regolamento, i vaglia per abbonamenti sottostanno alle disposizioni fissate dall'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio.

Capitolo IV Disposizioni diverse Articolo 13 Cambiamenti d'indirizzo 1. Gli abbonati possono, in caso di cambiamento di residenza e per una durata non superiore al termine dell'abbonamento, ottenere che il giornale sia spedito direttamente al loro nuovo indirizzo, sia nell'interno dello Stato della primitiva destinazione, sia in un altro Stato contraente, compreso quello della pubblicazione, sia in uno Stato non contraente.

2. La domanda dicambiamento d'indirizzo, stesa sul modulo previsto per questo scopo, è soggetta alla tassa delle cartoline postali. Tale tassa dev'essere pagata dal mittente. L'abbonato deve inoltre pagare la soprattassa

255

aerea corrispondente, se desidera che la domanda di cambiamento d'indirizzo sia spedita per la via aerea.

3. Il cambiamento d'indirizzo può essere effettuato, nelle condizioni previste al paragrafo 1, anche per i giornali il cui abbonamento è stato sottoscritto nello Stato di pubblicazione e che devono essere spediti a un nuovo indirizzo in un altro Stato. La tassa da riscuotere è fissata dall'Amministrazione dello Stato di pubblicazione, a proprio piacimento.

Articolo 14 Reclami Le Amministrazioni sono obbligate a trattare, senza spese per gli abbonati, qualunque reclamo fondato riguardante ritardi o irregolarità accaduti nel servizio degli abbonamenti.

Articolo 15 Responsabilità Le Amministrazioni postali non assumono nessuna responsabilità per gli oneri e gli obblighi che spettano agli editori. Esse non sono tenute ad alcun rimborso in caso di cessazione o d'interruzione della pubblicazione di un giornale durante il periodo d'abbonamento.

Articolo 16 Attribuzione delle tasse e dei diritti Le tasse e i diritti restano acquisiti all'Amministrazione che li ha riscossi, ad eccezione della tassa dei vaglia postali per abbonamenti, percepita in virtù dell'articolo 8 paragrafo 1 lettera a), che è ripartita in conformità dell'articolo 28 dell'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio.

Capitolo V Disposizioni finali Articolo 17 Applicazione della Convenzione e di certi Accordi La Convenzione e l'Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio sono applicabili, se del caso, per analogia, a tutto ciò che non è esplicitamente regolato dal presente Accordo.

Articolo 18 Eccezione all'applicazione della Costituzione L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

256 Articolo 19 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte, sottoposte al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi dell'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo fra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni o di modificazioni del contenuto degli articoli da 1 a 10 e da 14 a 20 del presente Accordo come pure degli articoli da 101 a 105 e 112 del suo Regolamento; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni al contenuto degli articoli 106,108, 109 e 111 del Regolamento; e) la maggioranza dei voti, se si tratta: 1° di modificazioni al contenuto degli altri articoli del presente Accordo e del suo Regolamento come anche dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione; 2° di modificazioni di carattere redazionale da portare a tutte le disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento.

Articolo 20 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1976 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che resterà depositato negli Archivi dello Stato sede dell'Unione. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Losanna, il 5 luglio 1974.

(Si omettono le firme)

257

Notificazione si notifica: Fondandosi sul processo verbale di contravvenzione steso contro di voi il 22 luglio 1974, la Direzione della Regìa federale degli alcool a Berna, in applicazione dell'articolo 53 della legge sull'alcool, vi ha condannato l'8 novembre 1974 ad una multa di franchi 750, ridotta a franchi 500 per aver firmato la dichiarazione di sottomissione.

Tale decisione penale vi è notificata con la presente pubblicazione.

Avete la possibilità di impugnare l'ammontare della multa presentando ricorso, entro 30 giorni a contare dalla data in cui la cosa sarà divenuta esecutoria, al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane a Berna.

111 22 luglio 1974 avete depositato in dogana la somma di franchi 600.

Dedotta la multa di franchi 500, resta un saldo a vostro favore di franchi 100. Tale somma è depositata a vostra disposizione presso la Direzione delle dogane di Coirà; essa potrà essere ritirata a contare da un mese dopo il ricevimento della presente comunicazione, dai voi stesso, oppure da una persona da voi incaricata che presenti una procura provvista della vostra firma.

Berna, 27 gennaio 1975 Direzione generale delle dogane

Procedura di consultazione Dipartimento di giustizia e polizia Revisione degli articoli 44 e 55, 4 Cost. sul Diritto di cittadinanza della famiglia (rapporto peritale per la revisione del Diritto di famiglia).

Data limite: 20 aprile 1975 Berna, 20 gennaio 1975 Cancelleria federale

258

Avvisi di concorso per lavori, forniture e impieghi e altri avvisi

Legge sul lavoro (LL) corredata delle ordinanze 1 e 2 Edizione 1974

La legge sul lavoro contiene -prescrizioni di 'diritto pubblico relative alla protezione dei lavoratori, segnatamente su l'igiene e la prevenzione degli infortuni, il periodo di lavoro e di riposo, la protezione dei giovani e delle dünne ed di regolamento aziendale. La legge viene pubblicata dall' Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sotto forma di fascicolo separato unitamente all'ordinanza generale (OLL I) ed alle disposizioni speciali relative al periodo di lavoro e di riposo per determinati gruppi di aziende e di lavoratori (OLL 2). In questa edizione si fa particolare riferimento ai rapporti esistenti Ira le singole prescrizioni legali.

I testi di legge vengono inoltre integrati da sette allegati. Questi informano circa l'organizzazione delle autorità cantonali d'esecuzione e di ricorso (I), i giorni festivi 'cantonali (II), la durata delle vacanze nei Cantoni (III), le prescrizioni particolari per le aziende industriali (V) e in merito alle prescrizioni in materia di conciliazione (VII); essi contengono inoltre un esempio di regolamento aziendale (VI) nonché grafici 'cromatici d'orari e di 'piani dei turni per il lavoro continuo (IV).

Prezzo fr. 9 -- (178 pagine) Ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

259

Igiene e prevenzione degli infortuni nelle aziende industriali Ordinanza 3 relativa alla legge sul lavoro (OLL 3) Edizione 1974

L'ordinanza 3 relativa alla legge sul lavoro contiene disposizioni concernenti l'igiene e la prevenzione degli 'infortuni nelle aziende industriali, segnatamente su la costruzione degli edifici, dei locali e dei 'passaggi, l'illuminazione, il clima dei locali, la protezione contro i rumori e le vibrazioni, i posti di lavoro e gli impianti d'esercizio, gli equipaggiamenti di protezione e gli abiti di lavoro, l'installazione di spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori e locali di soggiorno, il pronto soccorso, la manutenzione e la pulizia, la lotta contro l'incendio nonché disposizioni supplementari per aziende esposte a pericoli particolari. L'ordinanza è pubblicata dall'Ufficio federale dell' industria, delle arti e mestieri e del lavoro sotto forma d'un fascicolo separato. Esso contiene anche una direttiva con illustrazioni, nella quale vengono ampiamente spiegate le prescrizioni relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni. Un indice analitico facilita inoltre la ricerca di disposizioni relative all'ordinanza e le rispettive spiegazioni.

Il fascicolo è 'inoltre integrato da estratti della legge sul lavoro (LL) e dall'ordinanza generale (OLL I) nonché da cinque allegati. Questi contengono gli elenchi di altre leggi, ordinanze e decreti federali (II) applicabili, gli elenchi dalle direttive dell'INSAI (III), l'elenco delle norme, direttive e raccomandazioni emanate da organizzazioni professionali (IV) e le direttive per l'installazione di spogliatoi nei rifugi antiaerei (V); esse informano inoltre, con un estratto dalle direttive per le prescrizioni della polizia del fuoco (I), sui concetti tecnici relativi alla protezione contro gli incendi.

Prezzo fr. 9.-- (156 pagine) Ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

260

L'edizione italiana del Foglio federale è, a contare dal 1974, assolutamente completa; il suo contenuto è cioè strettamente parallelo a quello dell'edizione tedesca e dell'edizione francese.

I messaggi «minori» (concernenti sussidi, programmi di costruzioni ecc.)

che, prima del 1974, venivano pubblicati in sunto, sono ormai pubblicati nella versione italiana integrale.

In questa nuova forma, che comporta un notevole aumento del numero di pagine, il Foglio federale consente di seguire puntualmente l'attività delle autorità federali.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente gli Atti firmati al XVII Congresso postale universale di Losanna (Del 20 novembre 1974)

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1975

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