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75.046 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un emendamento della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Del 7 maggio 1975)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi un disegno di decreto federale che approva il protocollo del 16 ottobre 1974 emendante l'articolo 50 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

La 21a assemblea plenaria dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI), svoltasi a Montreal dal 24 settembre al 16 ottobre 1974, ha approvato un disegno di emendamento dell'articolo 50 capoverso a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale. Secondo il protocollo del 16 ottobre 1974, il numero degli Stati rappresentati nel Consiglio dell'OACI deve essere portato da 30 a 33. Una risoluzione separata raccomanda agli Stati contraenti di ratificare il protocollo il più presto possibile. L'Assemblea ha stabilito a 86 il numero degli Stati contraenti la cui ratificazione è necessaria per l'entrata in vigore del detto emendamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 94 della convenzione. Il protocollo è riprodotto in allegato al presente messaggio.

II

II 6 febbraio 1947 la Svizzera ha aderito alla Convenzione relativa all' aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (RU 1971 1299). La Convenzione di Chicago costituisce oggi il fondamento del diritto aereo internazionale pubblico. L'OACI, istituita con questa convenzione, è incaricata di elaborare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale e di garantirne in tutto il mondo uno sviluppo ordinato 1975 -- 277

1830 e sicuro. I suoi organi più importanti sono l'Assemblea dei rappresentanti degli Stati contraenti, il Consiglio e la Commissione di navigazione aerea.

Il Consiglio è un organo permanente, responsabile davanti all'Assemblea.

La Convenzione gli conferisce attribuzioni e responsabilità assai estese. Pertinenti sedute si svolgono durante la maggior parte dell'anno. Una delle principali funzioni del Consiglio è di adottare norme internazionali in forma di allegati alla Convenzione.

Per l'elezione dei membri del Consiglio, l'articolo 50 prescrive che l'Assemblea deve accordare una rappresentanza adeguata dapprima agli Stati più importanti in materia di trasporti aerei, in secondo luogo agli Stati che contribuiscono maggiormente in materia di impianti e servizi di navigazione aerea civile internazionale e, in terzo luogo agli Stati la cui designazione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le principali regioni geografiche del mondo.

Al momento dell'istituzione dell'OACI, che contava 50 Stati membri, il Consiglio comprendeva 21 Stati. D'allora in poi, il numero degli Stati contraenti è costantemente aumentato. Nel 1961, il numero dei seggi nel Consiglio è stato portato a 27 e, nel 1971, a 30. Oggi l'OACI comprende 129 Stati membri.

La 21a Assemblea plenaria, svoltasi a Montreal dal 24 settembre al 16 ottobre 1974, ha approvato all'unanimità meno un voto l'emendamento seguente della Convenzione di Chicago: Nella seconda frase del capoverso a) dell'articolo 50, al numero «30» è sostituito il numero «33». La frase ha dunque il tenore seguente: «ed è composto di 33 Stati contraenti eletti dall'Assemblea stessa».

L'OACI segue così l'esempio di altre organizzazioni internazionali che, quando il numero degli Stati membri si era fortemente accresciuto, hanno pure aumentato gli effettivi dei loro organi esecutivi.

III

Tra i motivi più importanti a sostegno dell'aumento del numero dei membri del Consiglio occorre citare in primo luogo l'aumento costante del numero degli Stati contraenti e in secondo luogo lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale. In oltre, parecchi Stati desideravano poter partecipare attivamente al Consiglio dell'OACI. Portando il numero dei seggi a 33 e non a 36 come da alcuni proposto, l'Assemblea ha scelto una soluzione di compromesso. Si è fatto osservare che il Consiglio dell'OACI annoverava meno membri degli organi direttori della maggior parte degli organismi delle Nazioni Unite e che l'ammissione della Repubblica popolare di Cina giustificava un leggero aumento del numero dei membri. Con aumento siffatto si vuoi tener conto degli Stati che maggiormente contribuiscono ad agevolare

1831 la navigazione aerea civile internazionale e di quelli la cui designazione garantisce la rappresentanza di tutte le principali regioni del mondo. L'aumento del numero dei membri del Consiglio non provocherà notevoli spese suppletive per l'OACI.

IV

Riteniamo giustificato di approvare e ratificare il protocollo del 16 ottobre 1974. La Commissione federale della navigazione aerea ha preso atto dell'emendamento previsto e lo ha approvato.

L'Assemblea federale è competente per approvare questo emendamento in virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. La Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui vi proponiamo la modificazione, è una convenzione internazionale multilaterale conclusa per una durata indeterminata. Essa può essere disdetta in qualsiasi tempo con preavviso di un anno (art. 95). Il decreto federale di cui vi presentiamo il disegno non sottosta dunque al referendum.

Fondandoci su quanto precede, ci pregiamo proporvi l'accettazione dell'allegato disegno di decreto federale.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 maggio 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva un protocollo emendante la Convenzione relativa alla navigazione civile internazionale (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 19751), decreta: Articolo unico II protocollo del 16 ottobre 1974 emendante l'articolo 50 della Convenzione relativa alla navigazione civile internazionale è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3 II presente decreto non soggiace a referendum in materia di trattati internazionali.

1

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FF 1975 I 1829

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Traduzione dal testo originale francese

])

Protocollo emendante l'Artìcolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale Firmato a Montreal il 16 ottobre 1974

L'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, riunitasi a Montreal il 14 ottobre 1974 per la sua ventunesima sessione, preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di aumentare il numero dei membri del Consiglio, considerato giustificato di dotare il Consiglio di tre seggi supplementari e di portare così da trenta a trentatre il numero totale dei suoi membri, al fine di consentire una maggior rappresentanza degli Stati eletti in virtù della seconda e, in special modo, della terza parte dell'elezione, ritenuto necessario di emendare a tal fine la Convenzione relativa all' aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944, 1) Approva, conformemente alle disposizioni del capoverso a) dell'Articolo 94 della Convenzione, il disegno d'emendamento di detta Convenzione il cui testo è il seguente: Emendare la seconda frase del capoverso a) dell'articolo 50 della convenzione sostituendo al numero «trenta» il numero «trentatre».

2) Stabilisce a ottantasei il numero degli Stati contraenti la cui ratificazione è necessaria per l'entrata in vigore del detto emendamento, conformemente alle disposizioni del capoverso a) dell'Articolo 94 della Convenzione e, 3) Decide che il Segretario generale dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale allestirà nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, un Protocollo concernente l'emendamento suddetto e comprendente le disposizioni seguenti: a) II Protocollo sarà firmato dal Presidente e dal Segretario generale dell'Assemblea.

" II testo originale è pubblicato nel FF 1975 I, ediz. franc., a pag. 1923 Foglio federale 1975, Vol. l

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1834

b) II Protocollo sarà sottoposto alla ratificazione di qualsiasi Stato contraente che abbia ratificato la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi abbia aderito.

e) Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

d) II Protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito dell'ottantaseiesimo strumento di ratificazione riguardo agli Stati che l'avranno ratificato.

e) II Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ciascun strumento di ratifica/ione del Protocollo.

f) II Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati partecipi della detta Convenzione la data in cui il Protocollo entrerà in vigore.

g) II Protocollo entrerà in vigore, riguardo ad ogni Stato contraente che lo avrà ratificato dopo la data suddetta, appena questo Stato avrà depositato il proprio strumento di ratificazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

Conscguentemente, conformemente alla decisione summenzionata dell' Assemblea, 11 presente Protocollo è stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione;

In fede di che, il Presidente e il Segretario generale della ventunesima sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, autorizzati a tal fine dall'Assemblea, firmano il presente Protocollo.

Fatto a Montreal il sedici ottobre dell'anno millenovecentosettantaquattro, in un solo esemplare redatto nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente parimente fede. Il presente Protocollo rimarrà depositato negli archivi dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati partecipi della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944.

Il Presidente dell'Assemblea: Walter Binaghi

II Segretario generale: Assad Kotaite

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02.06.1975

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