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75.080 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di una modificazione della legge sulla Banca nazionale (Autorizzazione per operazioni di cambio a termine) (Del 10 settembre 1975)

Onorevoli presidente e consiglieri, Ci pregiamo con il presente messaggio presentarvi un disegno di modificazione della legge federale del 23 dicembre 1953 sulla Banca nazionale svizzera, che autorizza quest'ultima ad attuare operazioni di cambio a termine.

1 Riassunto L'attuale legge sulla Banca nazionale vieta all'istituto d'emissione l'acquisto o la vendita a termine di divise. Nondimeno, mediante decreto federale urgente del 25 giugno 1971, le operazioni di cambio a termine sono state autorizzate per la durata di un quinquennio, nell'intento di agevolare, in una situazione di corsi fissi, il riflusso di capitali verso l'estero.

Attualmente -- con la fluttuazione dei corsi -- la Banca nazionale può, mediante operazioni di cambio a termine, influire in determinata misura sul corso del franco svizzero. Vi proponiamo quindi l'integrazione nel diritto ordinario dell'autorizzazione di effettuare siffatte operazioni e di completare conseguentemente l'articolo 14 della legge sulla Banca nazionale svizzera.

2 Importanza trasformata delle operazioni di cambio a termine L'articolo 14 numero 3 della legge sulla Banca nazionale svizzera (RS 951.11) autorizza l'istituto d'emissione ad attuare la compera e vendita --· di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, con scadenza non superiore a tre mesi, 1975 -- 599

1404 -- di obbligazioni di Stati esteri facilmente realizzabili e con scadenza non superiore a tre mesi, -- di averi a vista sull'estero.

Siffatto disciplinamento vieta alla Banca nazionale di procedere a operazioni di cambio a termine perché l'acquisto a termine di divise corrisponde all'acquisto di un avere in conto registrato in valuta straniera e non ancora scaduto. Nondimeno, il 25 giugno 1971, ovverossia poco dopo la rivalutazione del franco svizzero, la Banca nazionale svizzera è stata autorizzata mediante decreto federale urgente e per un quinquennio, ossia fino al 25 giugno 1976, a effettuare operazioni di cambio a termine (decreto federale che autorizza la Banca nazionale svizzera ad effettuare operazioni di divise a termine - RS 951.111). L'articolo primo di detto decreto è del tenore seguente: «La Banca nazionale svizzera è autorizzata alla compera e alla vendita di averi sull'estero con scadenza non superiore a tre mesi».

Con questa estensione del campo d'attività della Banca nazionale il legislatore intendeva consentire a tale istituto, in un periodo di crescenti disordini monetari ma pur sempre sotto il regime dei corsi fissi, un agevolato riflusso dei capitali verso l'estero per il tramite di operazioni di cambio a termine. Infatti, quest'ultime consentono, negli investimenti a breve termine espressi in valuta estera, di premunirsi contro i rischi di cambio in quanto la somma in valuta estera prevista alla scadenza dell'investimento è venduta anticipatamente e quindi a termine a un corso fisso contro valuta del Paese 0 altra valuta ritenuta sicura. Se le spese inerenti a tale prevenzione contro 1 rischi di cambio (scostamento tra i corsi in contanti e i corsi a termine) di una determinata valuta risultano elevate in ragione dell'incerto avvenire per tale valuta, la Banca nazionale può promuovere investimenti a breve termine in valuta straniera ovverossia il riflusso di capitali verso l'estero attuando operazioni di cambio a termine a condizioni più favorevoli di quelle del mercato.

Tuttavia, a contare dal 23 gennaio 1973, il franco svizzero non ha più relazioni fisse con le altre monete (regime dei corsi fluttuanti). Orbene, anche in siffatto ordinamento è necessario che il decreto di cui sopra sia prorogato. Infatti, quando i corsi si formano liberamente sul mercato, la necessità
di premunirsi contro i rischi di cambio, finalità essenziale delle operazioni a termine in divise, non diminuisce, bensì aumenta in quanto le fluttuazioni dei corsi possono essere molto più pronunciate che non in un ordinamento di parità. Inoltre, i costi di tale prevenzione appaiono maggiorati. Conseguentemente, l'argomento avanzato a suo tempo, secondo cui la Banca nazionale deve poter agevolare il riflusso di capitali all'estero attuando operazioni di cambio a termine a condizioni favorevoli, permane sempre valido se vuoi essere evitata un'eccessiva rivalutazione del franco svizzero.

Istituendo le adeguate condizioni sul mercato a termine, l'istituto d'emissione può parimente influire nel modo auspicato anche sui corsi in contanti.

1405 Le operazioni in divise a termine consentono inoltre alla Banca nazionale di preservare la Confederazione da eventuali rischi di cambio quando quest'ultima deve acquistare all'estero.

D'altro canto, mediante l'acquisto di averi a termine espressi in valuta straniera, la Banca può influire sui saggi d'interesse a breve termine applicati per il franco svizzero sull'euromereato e quindi anche sul corso della nostra valuta. La Banca nazionale svizzera fornisce alle banche che attuano tali operazioni franchi svizzeri nel momento in cui esse ne hanno bisogno, riducendone in tal modo la domanda sull'euromereato e frenando contemporaneamente la tendenza al rialzo della nostra valuta. Risulta quindi evidente che le operazioni in divise a termine della Banca nazionale assumono importanza considerevole nella politica dei corsi di cambio.

Infine, le operazioni di cambio a termine costituiscono un valido strumento per regolare le liquidità bancarie; acquistando in contanti contro franchi svizzeri le divise estere delle altre banche e rivendendole poi a termine (così dette operazioni «swaps»), la Banca nazionale mette temporanea: mente a disposizione delle banche valuta svizzera che consente loro per esempio di affrontare le scadenze stagionali in materia di pagamenti. In tal modo, garantendo da un lato le operazioni di pagamento, contribuisce dall'altro ad evitare un aumento dei saggi d'interesse a breve termine e una pressione sul rincaro del franco svizzero.

Per i suesposti motivi, proponiamo quindi di autorizzare la Banca nazionale all'acquisto e alla vendita di averi sull'estero di scadenza inferiore a tre mesi come sinora previsto nel decreto federale urgente del 25 giugno 1971.

3 Aspetti giuridici La costituzionalità del disegno appare indubbia. In virtù dell'articolo 39 della Costituzione federale, la Banca cui è affidato il monopolio delle banconote ha per compito principale quello di servire in Svizzera da regolatore del mercato monetario, da agevolatore delle operazioni di pagamento e da promotore, entro i limiti della legislazione federale, di una politica creditizia e monetaria al servizio degli interessi generali del Paese. La facoltà di attuare operazioni di cambio a termine che proponiamo di accordare alla Banca nazionale deve consentire a quest'ultima un migliore compimento del suo mandato nella situazione attuale. Tuttavia, questo nuovo mezzo d'azione non le conferisce alcun diritto d'intervento.

L'estensione del campo d'attività della Banca nazionale potrebbe essere attuato sia mediante proroga limitata del decreto federale del 25 giugno 1971, sia completando per durata indeterminata l'articolo 14 della legge sulla Banca nazionale che ne definisce l'attività. Visto che l'auspicata estensione è rispondente a un bisogno permanente e che non esistono problemi d'orFoglio federale 1975, Vol. U

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1406 dine costituzionale, riteniamo sia più opportuno completare l'articolo 14 della legge sulla Banca nazionale.

All'ultima riga dell'articolo 14 numero 3 della legge sulla Banca nazionale le parole «di averi a vista sull'estero» saranno sostituite con le seguenti: «di altri averi sull'estero con scadenza non superiore a tre mesi».

4 Proposta Fondandoci su quanto precede, vi invitiamo ad adottare il disegno di legge allegato che modifica la legge federale del 23 dicembre 1953 sulla Banca nazionale svizzera.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 10 settembre 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: il vicepresidente, Gnägi II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Legge federale sulla Banca nazionale svizzera Modificazione del

1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1975 1), decreta:

La legge federale del 23 dicembre 1953 2) sulla Banca nazionale svizzera è modificata come segue: Art. 14 n. 3 3. Compera e vendita di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, portanti due firme notoriamente solvibili e indipendenti l'una dall'altra e con scadenza non superiore a tre mesi; di obbligazioni di Stati esteri facilmente realizzabili e con scadenza non superiore a tre mesi; di altri averi sull'estero con scadenza non superiore a tre mesi.

II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il giorno dopo la scadenza del termine di referendum.

2

1( 2)

FF 1975 II 1403 RS 951.11

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06.10.1975

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