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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (Del 9 aprile 1975)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi un disegno di decreto federale che approva la convenzione di Nuova York sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, del 20 giugno 1956, e autorizza il Consiglio federalle ad aderirvi.

1 Cenni preliminari La suddetta convenzione è stata approvata il 20 giugno 1956 da una conferenza delle Nazioni Unite riunita a Nuova York. Questo strumento consolida le due convenzioni internazionali dell'Aia del 1956 e del 1958 relative alle obbligazioni alimentari verso i figli, entrate in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1965 (RU 1964 1319, 1323) e agevola l'esazione delle prestazioni alimentari qualora il creditore e il debitore si trovino in Paesi differenti. Le complicazioni generate da una procedura all'estero dovrebbero essere eliminate in ampia misura mercé l'intervento di un'autorità speditrice nello Stato di domicilio del creditore e di un'istituzione intermediaria nello Stato di domicilio del debitore, incaricate di trattare le domande.

Presentemente, la convenzione è stata ratificata da 39 Stati: Algeria, Alto Volta, Argentina, Austria, Barbados, Belgio, Brasile, Cecoslovacchia, Ceylon, Cile, Cina, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Israele, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Marocco, Monaco, Niger, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Repubblica Centroafricana, Repubblica federale di Germania, Santa Sede, Spagna, Svezia, Turchia, Tunisia. Per motivi d'esecuzione pratica nel nostro Stato federativo e a causa della sua dubbia efficacia, abbiamo finora esitato a sottoporvi per approvazione questo strumento di grande importanza a livello 1975 -- 205

1558 umanitario e sociale. Inchieste svolte in Paesi europei partecipi della convenzione hanno tuttavia dimostrato che la convenzione si è rivelata giudiziosa; fondandoci sul risultato della procedura di consultazione presso i Cantoni e le organizzazioni interessate, siamo oggi convinti che la struttura federalistica del Paese non è di ostacolo all'applicazione della convenzione di Nuova York. Ci sembra dunque venuto il momento di proporvene l'approvazione.

2 Cenni storici e importanza della convenzione 21 Elaborazione della convenzione Sin dal 1926 la Società delle Nazioni ha affrontato il problema dell' esazione delle prestazioni alimentari all'estero, il Servizio sociale internazionale, allora conosciuto sotto il nome di Servizio internazionale per l'aiuto agli emigranti, ha sostenuto questi sforzi. Su sua iniziativa, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, a Roma, ha elaborato nel 1929 un rapporto sugli obblighi alimentari. Le crisi economiche, le restrizioni imposte dalle leggi d'immigrazione e i torbidi della guerra hanno contribuito ad aumentare il numero delle famiglie separate. È capitato frequentemente che il sostegno legale all'estero abbia presto o tardi dimenticato la famiglia rimasta nel Paese; per il suo isolamento all'estero, formava a volte nuovi legami, talché la moglie rimaneva sola a sopportare tutti gli oneri familiari. L'angustia in cui si trovavano le donne abbandonate dai mariti e i figli dimenticati dai padri ha potuto essere attenuata soltanto con difficoltà nei casi in cui il sostegno familiare viveva all'estero e non versava alcuna prestazione alimentare. I gravami conseguenti all'esazione delle prestazioni alimentari all'estero sarebbero stati sproporzionati al risultato atteso.

Con decisione del 9 agosto 1951, il Consiglio economico e sociale ha dunque invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite a elaborare un disegno di convenzione in materia di obblighi alimentari. Un comitato peritale di 7 membri si è riunito a Ginevra dal 18 al 28 agosto 1952. 1 lavori sono sfociati nell'elaborazione di due strumenti. Il primo concerneva la possibilità di far valere all'estero le pretese alimentari, l'altro l'esecuzione all estero degli obblighi alimentari. Nei rapporti del 13 febbraio 1953 e del 2 aprile 1954, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha evidenziato l'importanza dei progetti proposti. Infine, il 29 maggio 1956, si è aperta a Nuova York la Conferenza delle Nazioni Unite sull'esazione delle prestazioni alimentari, terminata il 20 giugno 1956 con Paccettazione della convenzione di cui si tratta.

1559 22 Portata della convenzione Nel 1956 e nel 1958, si sono svolte all'Aia due conferenze in cui sono state discusse diverse questioni concernenti l'esazione degli obblighi alimentari. I lavori hanno portato alla conclusione di due convenzioni approvate dalla Svizzera nel 1964 ed entrate in vigore per il nostro Paese il 17 gennaio 1965.

La Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 (RU 1964 1319) verte sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli. Essa pone il principio che spetta alla legge dello Stato dove risiede abitualmente il figlio di determinare se, in qual misura e a chi il figlio può rivendicare gli alimenti.

La convenzione del 15 aprile 1958 (RU 1964 1323) disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere in materia di obbligazioni alimentari verso i figli. Essa prevede che, per principio, gli Stati contraenti non procedono a un riesame fondamentale delle decisioni dichiarate esecutorie.

Le transazioni in materia di paternità, frequentemente concluse nel nostro Paese in caso di libero riconoscimento della paternità, non ricadono sotto le disposizioni di questa convenzione.

La convenzione di Nuova York completa da un lato quelle dell'Aia, nel senso ch'essa contiene disposizioni d'ordine pratico inerenti alla procedura in materia d'esazione degli alimenti. D'altro lato, essa si sospinge più oltre delle convenzioni dell'Aia dacché verte sull'esazione non solo degli alimenti in favore dei minorenni ma anche di qualsiasi altra prestazione alimentare, dunque anche di quelle alla moglie e delle pretese di cui all articolo 328 del Codice civile svizzero. Inoltre, l'idea base della convenzione di Nuova York non è di designare il diritto applicabile ma di semplificare la procedura garantendo un'assistenza amministrativa. Essa poggia sul fatto che i sistemi giuridici dei diversi Paesi non divergono soltanto quanto al diritto applicabile ma anche quanto all'atteggiamento adottato riguardo a una sentenza estera. Così, secondo il diritto continentale (civil law countries), una sentenza estera può essere riconosciuta e resa esecutoria in un altro Paese a certe condizioni. Per contro, secondo il diritto anglosassone (common law), una sentenza estera è soltanto un mezzo di prova in base al quale potrà essere emanata una nuova sentenza. Questa diversità nelle
concezioni giuridiche ha impedito a taluni Stati di aderire alle convenzioni dell'Aia. La convenzione di Nuova York non interviene nella questione di diritto internazionale privato relativa alla legge applicabile né vuole modificare i codici procedurali nazionali a livello internazionale. Lo scopo prefisso è soltanto di facilitare, con provvedimenti d'ordine amministrativo, l'esazione delle prestazioni alimentari all'estero secondo il diritto nazionale, nel senso che le Parti contraenti incaricano un'autorità speditrice e una o più istituzioni intermediarie di ricevere le domande estere e di trasmettere le domande del proprio Paese. Disposizioni procedurali devono facilitare le relazioni tra questi organismi, nonché la trattazione delle domande in via bonale o giudiziaria.

1560 Per il nostro Paese, l'adesione alla convenzione di Nuova York avrà una certa importanza segnatamente per i parenti, rimasti in patria, dei lavoratori stranieri in Svizzera, ma anche per i figli illeggittimi dimoranti in Svizzera, di padri svizzeri o stranieri residenti all'estero.

3 Adesione della Svìzzera alla convenzione di Nuova York 31 Interrogazioni parlamentari II 1° ottobre 1963, il consigliere nazionale Schaffer depositò un'interrogazione in cui chiedeva al Consiglio federale schiarimenti circa l'adesione della Svizzera a detta convenzione. Il Consiglio federale rispose che stava esaminando il problema ma che diverse questioni, segnatamente quella inerente alla competenza in materia di procedura civile, dovevano ancora essere chiarite coi Cantoni.

L'8 ottobre 1964 il consigliere nazionale Eggenberger depositò un'interrogazione analoga. Il Consiglio federale dichiarò nuovamente di voler aderire alla convenzione in tempo opportuno. Nella stessa occasione, segnalò che l'inchiesta fatta all'estero non era stata molto indicativa e che l'esecuzione pratica della Convenzione si imbatteva in certe difficoltà.

Il 16 marzo 1967, il. consigliere nazionale Bächtold-Losanna chiese informazioni sullo stato dei lavori preliminari. Il Consiglio federale ribadì la sua intenzione di aderire alla convenzione qualora le esperienze estere ne avessero confermato l'efficacia e qualora fosse stato certo che valeva la pena di intraprendere i lavori assai considerevoli in vista dell'adesione.

32 Esperienze degli Stati esteri nell'applicazione della convenzione Nel 1961 e nel 1967, sono state svolte all'estero alcune inchieste preliminari per raccogliere informazioni in merito all'esecuzione e agli effetti della convenzione di Nuova York. Una nuova consultazione è stata fatta nel mese di gennaio 1973 presso i più importanti Paesi europei partecipi della convenzione. Ancorché i primi rapporti ricevuti siano stati relativamente lacunosi e benché in certi casi la breve durata delle esperienze non abbia in genere permesso di giudicare gli effetti e il successo dell'adesione di altri Paesi alla convenzione, i risultati ottenuti possono essere considerati positivi. Il numero dei casi in cui il creditore ha ottenuto prestazioni alimentari in via bonale o in via giudiziaria mercé l'istituzione intermediaria estera oscilla tra il 20 e il 90 per cento. Tutte le procedure beneficiano praticamente dell'assistenza giudiziaria gratuita; questo fatto però non dovrebbe essere un motivo per non aderire alla convenzione, tenuto conto dell'

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importanza sociale e psicologica del pagamento d'alimenti agli aventi diritto. Il più delle volte non è stato necessario creare nuovi servizi per occuparsi di tali domande. Le domande sono per lo più trattate dai ministeri degli esteri o della giustizia e dalle autorità giudiziarie nei limiti della loro usuale attività. Soltanto la Francia ha istituito un servizio che si occupa esclusivamente di tali questioni.

33 Procedura di consultazione presso i Cantoni e le organizzazioni interessate; esecuzione della convenzione in Svìzzera Nel complesso, le risposte dei Cantoni sono positive; quelle delle organizzazioni sono favorevoli senza eccezione. L'Alleanza delle società femminili svizzere ha evidenziato che i servizi d'incasso delle organizzazioni affiliate dovrebbero essere chiamate a collaborare all'esecuzione della convenzione. Alcuni Cantoni (Zurigo, Berna, Basilea Città) hanno espresso taluni dubbi circa l'utilità pratica della convenzione per la Svizzera. I Cantoni di Zurigo e Sciaffusa propongono di attendere la revisione delle disposizioni sulla filiazione del Codice civile svizzero, visto che, secondo l'articolo 290 del disegno, un ufficio designato dal diritto cantonale dovrà aiutare adeguatamente e gratuitamente il genitore interessato ad ottenere l'esecuzione delle prestazioni alimentari. Tuttavia, questa disposizione concerne più specialmente l'aiuto in favore del figlio (messaggio del 5 giugno 1974, FF 1974 II 1); la convenzione verte per contro sugli alimenti nel senso ampio del termine, dunque anche su quelli in favore degli adulti e segnatamente delle donne, per esempio in caso di separazione o< di divorzio, quando il debitore degli alimenti emigra. Alcuni Cantoni (Zurigo, Berna, Sottoselva e Turgovia) hanno formulato riserve quanto alle spese e ai funzionari qualificati necessari per l'esecuzione della convenzione; inoltre, la designazione dei servizi cantonali incaricati di trattare le domande dovrebbe essere di competenza dei governi cantonali; le funzioni e le responsabilità delle autorità federali e cantonali dovrebbero poi essere chiaramente delimitate per evitare conflitti negativi o positivi di competenza. Ovvio che i governi cantonali dovrebbero designare i servizi incaricati di occuparsi delle domande trasmesse dall'istituzione intermediaria federale (Divisione della
polizia). Per altro, non è possibile risolvere anticipatamente tutte le questioni che potranno porsi in proposito. Importante è una collaborazione stretta e fruttuosa tra la: Divisione della polizia e i servizi competenti designati dai governi cantonali.

Visti i risultati della consultazione, possiamo in ogni caso far affidamento sulla collaborazione e sulla volontà dei Cantoni di garantire l'esecuzione della convenzione. La procedura che si dovrà seguire potrebbe praticamente essere la seguente: la Divisione federale della polizia è designata per la Svizzera come autorità speditrice e istituzione intermedia. Come isti-

1562 tuzione intermedia riceverà le domande provenienti dall'estero, le esaminerà dall'aspetto formale e le trasmetterà all'autorità competente designata dal governo cantonale, all'occorrenza con la raccomandazione che il creditore benefici dell'assistenza giudiziaria e dell'esenzione dalle spese. L'autorità cantonale tratta la domanda nel senso che, con un accordo in via bonale o con un'azione giudiziaria, cerca di ottenere le prestazioni alimentari dal debitore. Come autorità speditrice, la Divisione della polizia, conformemente all'articolo 3 della convenzione, riceve per il tramite di un'autorità cantonale le domande d'alimenti emananti da creditori trovantisi in Svizzera, le esamina e le trasmette, secondo l'articolo 4, all'istituzione intermediaria estera. L'autorità cantonale dovrebbe pure sottoporre eventuali proposte secondo il detto articolo 4 della convenzione poiché conosce meglio della Divisione della polizia la situazione del creditore; si tratta in particolare della possibilità di esprimere un'opinione sulla motivazione della domanda e di raccomandare che il creditore benefici dell'assistenza giudiziaria e dell'esenzione dalle spese. L'autorità federale è a disposizione delle autorità cantonali per cercare i mezzi di prova mancanti e per fornire informazioni di natura giuridica; se necessario, collabora con queste per preparare le domande. Tuttavia, anche in futuro non si dovrà rinunciare alla collaborazione delle organizzazioni private che si sono finora occupate di questa materia. Spetta ai servizi cantonali competenti di far eventualmente appello a tale collaborazione.

4 Commento alle singole disposizioni della convenzione L'articolo 1 stabilisce le peculiarità della convenzione la quale, mediante la designazione di un'istituzione intermediaria nello Stato del debitore e di un'autorità speditrice nello Stato di domicilio del creditore, intende creare una nuova procedura, complementare alle vie di diritto interno, per garantire l'esazione delle prestazioni alimentari all'estero. Come in quasi tutti gli altri Paesi, la funzione di istituzione intermediaria e di autorità speditrice sarebbe assunta da un'unica autorità. In caso di adesione alla convenzione, la Divisione federale della polizia sarebbe designata, secondo l'articolo 2, istituzione intermediaria e autorità speditrice. Per far fronte ai suoi compiti, essa dovrebbe poter far affidamento su una stretta collaborazione delle competenti autorità cantonali (autorità assistenziali, tutorie, giudiziarie), nonché della Divisione federale della giustizia.

Giusta l'articolo 3 ogni parte contraente deve informare il Segretario generale delle Nazioni Unite degli elementi di prova e delle condizioni richieste dalla sua legislazione in materia di prestazioni alimentari. Il Consiglio

1563 federale annuncerà al Segretario generale le disposizioni più importanti delle procedure civili cantonali. Come autorità speditrice, la Divisione della polizia si terrà al corrente sulle esigenze poste dallo Stato in cui si trova l'istituzione intermediaria e, conformemente all'articolo 4, sottoporrà ad esame formale, come anche ad esame materiale sommario, le domande inviatele da creditori domiciliati in Svizzera. Come già visto, essa potrà dare all'istituzione intermediaria estera la sua opinione circa la fondatezza della domanda e proporre la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalle spese.

I codici procedurali dei Cantoni prevedono soltanto l'esecuzione delle sentenze estere secondo la procedura dell'exequatur ma non mediante registrazione come accennato nell'articolo 5 capoverso 3.

"L'articolo 6 informa sulle funzioni dell'istituzione intermediaria. La Divisione della polizia non agirebbe da sè ma farebbe il necessario affinchè le autorità dichiarate competenti dai Cantoni intervengano e si sforzino di giungere a una composizione della vertenza mediante transazione o sentenza del giudice. Il capoverso 3 dispone che la legge dello Stato del debitore è determinante per le azioni e tutte le questioni connesse.

L'articolo 7 disciplina l'esecuzione delle commissioni rogatorie.

Secondo l'articolo 8 la procedura convenzionata è parimente applicabile alle modificazioni delle decisioni giudiziarie rese in materia d'obblighi alimentari.

L'articolo 9 prevede l'equiparazione dei creditori residenti all'estero alle persone residenti nel Paese dell'autorità richiesta per quanto concerne l'esenzione dalle spese. Essi non possono essere in particolare obbligati a prestare una cauzione «judicatum solvi». Le autorità speditrici e le istituzioni intermediarie non possono riscuotere emolumenti per la loro attività.

L'articolo 10 prevede la priorità a livello internazionale dei trasferimenti di fondi in materia.

L'articolo 11 permette agli Stati federativi come la Svizzera di aderire alla convenzione senza dover all'occorrenza ledere le competenze delle proprie unità costitutive. Secondo il diritto costituzionale svizzero, la Confederazione, nel campo dei trattati internazionali, non è d'altronde obbligata ad attenersi alla ripartizione federalistica delle competenze.

5 Conseguenze finanziarie e ripercussioni a livello del personale L'istituzione intermediaria e l'autorità speditrice non riscuotono alcun emolumento per i servizi resi conformemente alle disposizioni della convenzione. Nel caso in cui il pagamento non possa essere ottenuto in via bonale,

1564 il più delle volte occorrerà attenersi alla procedura dell'assistenza giudiziaria gratuita. È dunque importante osservare che l'adesione alla convenzione di Nuova York implicherà spese per la collettività. Presentemente, non è possibile dire con certezza in qual misura l'adesione implicherà un aumento di personale. Visto il grande numero di lavoratori stranieri nel nostro Paese, è probabile che parecchie domande d'alimenti saranno sottoposte alla Divisione della polizia come istituzione intermediaria. Numerose dovrebbero essere anche le richieste da trasmettere all'estero. Almeno uno, ma probabilmente due collaboratori qualificati supplementari saranno indubbiamente necessari.

L'adesione alla convenzione di Nuova York non dovrebbe implicare per la Confederazione altre conseguenze finanziarie. Tuttavia, l'adesione provocherà spese per i Cantoni avantutto in ragione dell'assistenza giudiziaria; secondo le esperienze fatte all'estero, esse dovrebbero però mantenersi in limiti sopportabili e ragionevoli tenuto conto dell'importanza umanitaria e sociale della convenzione.

6 Costituzionalità L'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

La convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Secondo l'articolo 15 può essere disdetta in qualsiasi tempo mediante notificazione al Segretario generale. Essa non sottosta dunque alle disposizioni dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

7 Conclusioni e proposta La convenzione trae importanza soprattutto dal fatto che le famiglie di parecchi lavoratori stranieri in Svizzera sono rimaste in patria. Mercé l'adesione si potranno però anche più facilmente risolvere le situazioni dei creditori di alimenti dimoranti in Svizzera che finora non hanno potuto far valere i loro crediti all'estero. Tenuto conto della portata sociale e umanitaria della convenzione e degli sforzi svolti per parecchi anni in vista dell' adesione, vi proponiamo d'approvare l'allegato disegno di decreto federale.

1565 Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 aprile 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva la convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1975 a) , decreta: Articolo unico La convenzione del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero è approvata.

2 II Consiglio federale designa l'autorità speditrice e l'istituzione intermediaria.

3 II Consiglio federale è autorizzato ad aderire alla convenzione.

4 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

1

"FF 1975 I 1557

1567

Traduzione dal testo originale francese

1)

Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero Conchiusa a Nuova York il 20 giugno 1956

Preambolo Considerata l'urgenza di risolvere il problema umanitario delle persone nel bisogno il cui sostegno legale si trova all'estero, Considerato che il procedimento in materia di azioni alimentari o l'esecuzione delle decisioni all'estero si imbatte in gravi difficoltà legali e pratiche, Decise a prevedere i mezzi che consentano di risolvere questi problemi e di superare queste difficoltà, Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto della Convenzione 1. La presente Convenzione ha lo scopo di agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente l'esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditaci e Istituzioni intermediarie.

2. Le vie di diritto previste nella presente Convenzione completano, senza sostituirla, qualsiasi altra via di diritto esistente secondo il diritto interno o internazionale.

Articolo 2 Designazione delle istituzioni 1. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, designa una o più autorità amministrative o giudiziarie che eserciteranno sul suo territorio le funzioni d'Autorità speditrici.

1)

II testo originale è pubblicato in FF 1975 I, ediz. franc., a pag. 1590

1568 2. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, designa un organismo pubblico o privato che eserciterà sul suo territorio le funzioni di Istituzione intermediaria.

3. Ogni Parte contraente comunica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite le designazioni fatte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e qualsiasi modificazione in riguardo.

4. Le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie possono mettersi direttamente in contatto con le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie delle altre Parti contraenti.

Articolo 3 Presentazione della domanda all'Autorità speditrice 1. Se un creditore si trova sul territorio di una Parte contraente, appresso Stato del creditore, e se il debitore si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente, appresso Stato del debitore, il primo può indirizzare una domanda a un'Autorità speditrice dello Stato in cui si trova per ottenere gli alimenti da parte del debitore.

2. Ogni Parte contraente informa il Segretario generale degli elementi di prova normalmente richiesti a sostegno delle domande alimentari della legge dello Stato dell'Istituzione intermediaria, delle condizioni in cui quest' ultimi devono essere prodotti per essere ricevibili e delle altre condizioni stabilite dalla legge in parola.

3. La domanda dev'essere corredata di tutti i documenti pertinenti e segnatamente, all'occorrenza, di una procedura autorizzante l'Istituzione intermediaria ad agire in nome del creditore o a designare una persona abilitata ad agire in nome del creditore; dev'essere pure allegata una fotografia del creditore e, se possibile, una del debitore.

4. L'Autorità speditrice prende tutti i provvedimenti possibili per garantire l'osservanza delle esigenze poste dalla legge dello Stato dell'Istituzione intermediaria; riservate le disposizioni di quest'ultima legge, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome e nomi, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e professione del creditore, come anche, all'occorrenza, cognome e indirizzo del suo rappresentante legale; b) cognome e nomi e, nella misura in cui il creditore ne è a conoscenza, indirizzi successivi durante gli ultimi cinque anni, data di nascita, cittadinanza e professione del debitore; e) una motivazione particolareggiata
della domanda, l'oggetto di quest' ultima e qualsiasi altra pertinente indicazione inerente segnatamente alle risorse e alle condizioni familiari del creditore e del debitore.

1569 Articolo 4 Trasmissione dell'inserto 1. L'Autorità speditrice trasmette l'inserto all'Istituzione intermediaria designata dallo Stato del debitore, salvo che consideri la domanda temeraria.

2. Prima di trasmettere l'inserto, l'Autorità speditrice accerta che i documenti da produrre siano in buona e debita forma secondo la legge dello Stato del creditore.

3. L'Autorità speditrice può comunicare all'Istituzione intermediaria la sua opinione quanto alla fondatezza della domanda e raccomandare che il creditore benefici dell'assistenza giudiziaria e dell'esenzione dalle spese.

Articolo 5 Trasmissione delle sentenze e di altri atti giudiziari 1. L'Autorità speditrice, a richiesta del creditore e conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, trasmette tutte le decisioni provvisorie o definitive o tutti gli altri atti giudiziari d'ordine alimentare intervenuti in favore del creditore da parte di un tribunale competente d'una Parte contraente e, se è necessario e possibile, il rendiconto dei dibattiti nel corso dei quali tale decisione è stata presa.

2. Le decisioni e gli atti giudiziari di cui al paragrafo precedente possono sostituire o completare i documenti menzionati nell'articolo 3.

3. La procedura prevista nell'articolo 6 può, secondo la legge dello Stato del debitore, essere sia una procedura d'exequatur o di registrazione, sia una nuova azione fondata sulla decisione trasmessa in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 6 Funzioni dell'Istituzione intermediaria 1. Operando nei limiti dei poteri conferitele dal creditore, l'Istituzione intermediaria prende, in nome del creditore, tutti i provvedimenti atti a garantire l'esazione degli alimenti. Segnatamente, essa transige e, ove sia necessario, intenta e prosegue un'azione alimentare e fa eseguire qualsiasi sentenza, ordinanza o altro atto giudiziario.

2. L'Istituzione intermediaria tiene al corrente l'Autorità speditrice. Se non può agire, deve fornirne i motivi e rinviare l'inserto all'Autorità speditrice.

3. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, la legge disciplinante le dette azioni e qualsiasi questione connessa è quella Foglio federale 1975, -Voi. I

97

1570 dello Stato del debitore, segnatamente in materia di diritto internazionale privato.

Articolo 7 Commissioni rogatone Nel caso in cui la legge delle due Parti contraenti interessate ammetta commissioni rogatone, le disposizioni seguenti sono applicabili: a) II tribunale investito dell'azione alimentare può, per ottenere documenti o altre prove, domandare l'esecuzione di una commissione rogatoria sia al tribunale competente dell'altra Parte contraente sia a qualsiasi altra autorità o istituzione designata dalla Parte contraente in cui la commissione dev'essere eseguita.

b) Affinchè le Parti contraenti possano assistervi o farsi rappresentare, l'autorità richiesta è obbligata ad informare l'Autorità speditrice e l'Istituzione intermediaria interessate come anche il debitore della data e del luogo in cui si procederà al provvedimento sollecitato.

e) La commissione rogatoria deve essere eseguita con tutta la diligenza voluta; se non è eseguita entro quattro mesi a contare dal ricevimento della commissione da parte dell'autorità richiesta, l'autorità richiedente dovrà essere informata dei motivi della mancata esecuzione o del ritardo.

d) L'esecuzione della commissione rogatoria non può ingenerare rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura.

e) L'esecuzione della commissione rogatoria può essere negata soltanto: 1. se l'autenticità del documento non è accertata; 2. se la Parte contraente sul cui territorio doveva avvenire l'esecuzione la giudica tale da pregiudicare la sua sovranità o la sua sicurezza.

Articolo 8 Modificazione delle decisioni giudiziarie Le disposizioni della presente Convenzione sono parimenti applicabili alle domande intese alla modificazione delle decisioni giudiziarie rese in materia d'obbligazioni alimentari.

Articolo 9 Esenzioni e agevolazioni 1. Nei procedimenti retti dalla presente Convenzione, i creditori beneficiano del trattamento e delle esenzioni concessi ai creditori risiedenti nello Stato in cui l'azione è intentata o del quale sono cittadini.

1571 2. I creditori stranieri o non residenti non possono essere tenuti a prestare cauzione judicatum solvi né a far alcun altro pagamento o deposito.

3. Nessuna rimunerazione può essere percepita dalle Autorità spedi trici e dalle Istituzioni intermediarie per i servizi resi conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 10 Trasferimenti di fondi Le Parti contraenti la cui légge impone restrizioni ai trasferimenti di fondi all'estero concedono lai massima priorità ai trasferimenti di fondi destinati ad essere pagati come alimenti o a compensare le spese sopportate per qualsiasi azione in giustizia retta dalla presente Convenzione.

Articolo 11 Clausola federale Nel caso di uno Stato federativo o non unitario, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui attuazione ricade nella competenza dell'operato legislativo del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono, in questa misura, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federativi; b) Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione ricade nella competenza dell'operato legislativo dei singoli Stati, province o Cantoni costituenti, che non sono, in virtù del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere provvedimenti legislativi, il Governo federale deve, il più presto possibile e con il proprio parere favorevole, comunicare i detti articoli alle autorità competenti degli Stati, province o Cantoni; e) Uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione deve, a richiesta di qualsiasi altra Parte contraente trasmessagli dal Segretario generale, comunicare un esposto della legislazione e delle pratiche in vigore nella Federazione e nelle sue unità costituenti per quanto concerne tal o tal'altra disposizione della Convenzione indicante la misura in cui è stato dato effetto, con un'azione legislativa o d'altra natura, alla detta disposizione.

Articolo 12 Applicazione territoriale Le disposizioni della presente Convenzione si estendono o si applicano, nelle stesse condizioni, ai territori non autonomi, sotto tutela o a qualsiasi territorio di cui una Parte contraente assicura le relazioni inter-

1572 nazionali, salvo che "detta Parte contraente, ratificando la presente Convenzione o aderendovi, dichiari che la Convenzione non si applicherà a tale o tal altro dei suoi territori. Qualsiasi Parte contraente che avrà fatto tale dichiarazione potrà in qualsiasi momento, con notificazione indirizzata al Segretario generale, estendere l'applicazione della Convenzione ai territori così esclusi o a uno qualsiasi d'essi.

Articolo 13 Firma, ratificazione e adesione 1. La presente Convenzione è, fino al 31 dicembre 1956, aperta alla firma di qualsiasi Stato Membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, di qualsiasi Stato non membro partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia o membro di un'istituzione specializzata, come anche di qualsiasi altro Stato non membro invitato dal Consiglio economico e sociale a divenire Parte contraente.

2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale.

3. Qualsiasi Stato citato nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, aderire alla presente Convenzione. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 14 Entrata in vigore \. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

2. Riguardo ad ogni Stato che la ratificherà o vi avrà aderito dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratificazione o d'adesione.

Articolo 15 Disdetta 1. Qualsiasi Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione con notificazione indicizzata al Segretario generale. La disdetta potrà parimente applicarsi a uno qualsiasi o all'insieme dei territori citati nell'articolo 12.

2. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, restando inteso che essa non s'applicherà agli affari in corso nel momento in cui avrà effetto.

1573 Articolo 16 Composizione delle controversie Se fra due Parti contraenti sorga una controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e se tale controversia non sia stata altrimenti composta, essa sarà deferita alla Corte internazionale di Giustizia. Quest'ultima è adita sia con la notificazione di un accordo speciale sia con la richiesta di una delle Parti in causa.

Articolo 17 Riserve ì. Se al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione uno Stato fa una riserva a un articolo della presente Convenzione, il Segretario generale ne comunicherà il testo a tutti gli Stati partecipi della presente Convenzione e agli altri Stati menzionati nell'articolo 13. Qualsiasi Parte contraente che non accetti la detta riserva può, entro novanta giorni a contare da questa comunicazione, notificare al Segretario generale che essa non accetta la riserva e, in questo caso, la Convenzione non entrerà in vigore tra lo Stato che muove l'obiezione e quello che ha fatto la riserva.

Qualsiasi Stato che aderirà successivamente alla Convenzione potrà, al momento della sua adesione, procedere a una notificazione di tal genere.

2. Una Parte contraente può in qualsiasi momento ritirare una riserva fatta e deve notificare tale ritiro al Segretario generale.

Articolo 18 Reciprocità Una Parte contraente può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione contro altre Parti contraenti soltanto' nella misura in cui essa sia vincolata dalla presente Convenzione.

Articolo 19 Notificazioni da parte del Segretario generale 1. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri citati nell'articolo 13: a) le comunicazioni previste nel paragrafo 3 dell'articolo 2; b) le indicazioni fornite conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 ; e) le dichiarazioni e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

1574 d) le firme, ratificazioni e adesioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 13; e) la data d'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 14;

f) le disdette fatte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell' articolo 15; g) le riserve e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.

2. Il Segretario generale notifica pure a tutte le Parti contraenti le domande di revisione e le risposte fatte a queste domande in virtù dell'articolo 20.

Articolo 20 Revisione 1. Ogni Parte contraente può domandare in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Segretario generale, la revisione della presente Convenzione.

2. Il Segretario generale trasmette tale notificazione ad ogni Parte contraente invitandola a comunicargli entro quattro mesi se essa sia favorevole alla riunione di una Conferenza d'esame della revisione proposta. Se la maggioranza delle Parti contraenti risponde affermativamente, il Segretario generale convoca la conferenza.

Articolo 21 Deposito della Convenzione e lingue L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale che ne farà tenere copie certificate conformi a tutti gli Stati menzionati nell'articolo 13.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (Del 9 aprile 1975)

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1975

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Cahier Numero Geschäftsnummer

75.034

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05.05.1975

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1557-1574

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