Foglio Federale Berna, 29 settembre 1975

Anno LVIII

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Volume II

N° 39 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 37 (semestrale fr. 22, .estero fr. 53) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge federale sulle materie esplodenti (Legge sugli esplosivi) (Del 20 agosto 1975)

Onorevoli presidente e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi un disegno di legge federale sulle materie esplodenti (Legge sugli esplosivi).

1 In generale L'elaborazione del disegno fa seguito a un postulato del consigliere nazionale Hans Rudolf Meyer, presentato il 18 settembre 1962 (n. 8567) e accettato dal Consiglio federale, a un'interpellanza dello stesso deputato del 2 dicembre 1971 (n. 11102) e a una mozione del consigliere nazionale Nauer del 1° dicembre 1972 (n. 11096), trasformata successivamente in postulato.

Tali interventi, sollevati dopo diversi attentati all'esplosivo, chiedevano che la Confederazione prendesse provvedimenti contro siffatti atti. Si reclamava segnatamente che il «libero accesso» agli esplosivi fosse impedito insistendo sulla necessità di instaurare un disciplinamento più severo in materia di commercio legale con esplosivi come anche insistendo su provvedimenti di protezione validi per il trasporto e il deposito di esplosivi onde siano evitati i furti e altre incursioni. Dando seguito a tali desideri, il disegno di legge tende a porre sotto controllo l'insieme del commercio civile degli esplosivi. Pur inserendosi le finalità d'ordine poliziesco in primo piano, non si è neppure tra1975 -- 549 Foglio federale 1975, Vol. Il

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1262 scurata la prevenzione degli infortuni all'atto dell'elaborazione del disegno in quanto, anche in questo campo, si è profittato dell'occasione per introdurre prescrizioni efficaci e adeguate alle moderne circostanze.

La prima sezione concerne il campo d'applicazione del disegno e definisce diverse nozioni cui si riferisce (art. 1 a 7). Facciamo notare che il disegno non concerne unicamente gli ordigni esplosivi (esplosivi e mezzi d'innesco) ma anche i pezzi pirotecnici.

La seconda e la terza sezione riguardano le disposizioni circa il diritto di esercitare il commercio con esplosivi (art. 8 a 15) e le norme di protezione e di sicurezza (art. 16 a 20) che costituiscono la parte essenziale del disegno.

D'ora in poi non saranno più sottoposti all'autorizzazione o al permesso soltanto la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di ordigni esplosivi, disciplinati dalla legge sul materiale bellico, bensì anche il commercio sul territorio svizzero, l'acquisto e l'utilizzazione di tali ordigni.

Inoltre, chiunque eserciti un'attività attinente a questo campo dovrà osservare determinati provvedimenti di protezione e di sicurezza. Sono previste agevolazioni per i pezzi pirotecnici, e rimane riservato ai Cantoni il disciplinamento circa l'acquisto e l'impiego dei fuochi d'artificio.

La quarta sezione disciplina la vigilanza sul commercio interno di ordigni esplosivi e pezzi pirotecnici (art. 27 a 34), vigilanza che incombe per norma ai Cantoni.

La quinta e la sesta sezione trattano rispettivamente le decisioni amministrative e i rimedi di diritto (art. 35 e 36) e le disposizioni penali (art. 37 a 41), mentre che la settima sezione concerne le disposizioni finali (art. 42 a 46). L'applicazione della legge richiede dei disposti d'esecuzione che saranno emanati dal Consiglio federale.

2 Parte generale 21 Lavori preparatori II postulato Meyer già menzionato all'inizio, ha indotto il Ministero pubblico della Confederazione ad allestire, durante gli anni 1963/64 uno stato delle leggi e ordinanze che disciplinavano allora la materia in Svizzera.

Tali ricerche rivelarono che sia sul piano federale sia su quello cantonale non esisteva prescrizione alcuna che permettesse di prevenire efficacemente i furti di esplosivi e gli attentati commessi con quest'ultimi. La Sviz/.era in questo campo
si distingue da un gran numero di Stati europei i quali, mediante legislazione speciale, hanno severamente disciplinato il commercio degli esplosivi. Nel 1970, su domanda del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Ministero pubblico chiese il parere dei dicasteri cantonali di giustizia circa l'opportunità di un disciplinamento federale concernente l'insieme della materia. La maggior parte dei Cantoni si è pronunciata favorevole

1263 a una legge federale speciale; soltanto due Cantoni avrebbero preferito completare gli articoli 224 e seguenti del Codice penale.

Il 31 ottobre 1972, il Dipartimento federale di giustizia e polizia conferì al signor Hermann Imboden, avvocato di Losanna, il mandato di elaborare un disegno preliminare per una legge sugli esplosivi. Un primo avamprogetto, redatto in collaborazione con il Ministero pubblico e con l'aiuto di uno specialista di esplosivi, cui si erano aggiunti i rappresentanti del Dipartimento militare federale e dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, è stato anzitutto presentato alle cerehie interessate dell' amministrazione federale. Nel marzo 1974, il progetto preliminare emendato fu consegnato per parere ai Cantoni e alle organizzazioni dei professionisti e specialisti della materia. Soltanto un semicantone non rispose alla consultazione. Eccettuato il Cantone di Argovia, che auspicava una semplificazione senza nondimeno avanzare proposte concrete, il disegno preliminare fu accolto favorevolmente presso i Cantoni. Pure le organizzazioni professionali consultate riconobbero la necessità di un disciplinamento unico.

L'Associazione svizzera d'economia forestale è stata la sola a dichiarare che siffatta legge non s'imponeva per quanto concerne la silvicultura. La Società svizzera degli impresari edili, dal canto suo, ha detto di non opporsi al progetto di legge ma che esso in ogni caso non avrebbe dovuto frenare l'evoluzione tecnica nel campo degli esplosivi segnatamente che nell'allestimento dei disposti esecutivi fosse tenuto conto dell'esperienza pratica. Taluni Cantoni e talune associazioni hanno ampiamente usato della possibilità loro offerta di esprimersi su punti determinati del disegno preliminare. Il presente disegno non soltanto tien conto di questi suggerimenti e proposte ma anche, in ampia misura, delle riserve espresse.

22 Elementi principali del disegno II disegno preliminare che è servito di base alla procedura di consultazione era ancora intitolato «legge federale sugli esplosivi e i mezzi d'innesco». Diversi Cantoni e la Società svizzera degli impresari edili fecero tosto notare che non bisogna perdere l'occasione per elaborare un disciplinamento uniforme concernente anche i pezzi pirotecnici. Orbene, tali pezzi sono ora inclusi
nel progetto; ciononostante, per diversi punti essi devono forzatamente essere assoggettati a un disciplinamento meno stringato di quello valido per gli esplosivi. In virtù di ciò, il titolo del disegno è stato reso più generico parlando di «materie esplodenti» come d'altronde ha fatto la Repubblica federale di Germania con la sua nuova legge del 1969.

Sin dall'inizio dei lavori preparatori ci si è chiesti se dovevano sottostare alla nuova legge l'esercito o almeno, come previsto nel primo disegno, l'amministrazione militare e le sue regìe dirette. Un esame più approfondito ha nondimeno rivelato che tale assoggettamento avrebbe richiesto un eccessivo numero di riserve e di disposizioni d'esecuzione differenziate in quanto

1264 per diversi aspetti, il commercio civile e quello militare in materia di esplosivi non possono essere disciplinati uniformemente. Nell'esercito si cerca soprattutto, almeno in tempo di pace, di insegnare la tecnica dell'impiego degli esplosivi, d'attuare degli esercizi pratici e delle prove mentre che nel genio civile l'accento è posto sui lavori quotidiani di posa di mine e dei rispettivi preparativi. Per quanto concerne il commercio d'esplosivi, l'esercito non può essere scisso, sia sul piano del personale, sia su quello del materiale, delle amministrazioni militari e dalle loro regìe dirette in quanto quest'ultime collaborano strettamente e vi sono addirittura ampiamente incorporate in caso di mobilitazione. Aggiungasi che sul piano militare, esistono in numerosi campi parecchie prescrizioni fortemente particolareggiate, talune recentissime, che sono precipuamente forgiate secondo il fabbisogno dell'esercito e tengono conto degli interessi della difesa nazionale. L'esercito, le amministrazioni militari e le loro regìe dirette devono quindi sottostare alle disposizioni della nuova legge unicamente quando forniscono esplosivi e mezzi d'innesco a uffici civili o a privati (art. 2 cpv. 1). È nondimeno precisato (art. 2 cpv. 2 e 3) a titolo completivo, che il Consiglio federale, se non delega la competenza al Dipartimento militare e ai suoi servizi, emana le prescrizioni necessarie per l'esercito, le amministrazioni militari e le loro regìe dirette e che tali prescrizioni possono divergere da quelle del progetto soltanto quando è giustificato dagli interessi della difesa nazionale. Pure la nuova legge germanica sugli esplosivi non ha interferito nel campo militare.

Durante i lavori preparatori è risultato particolarmente spinoso il problema a sapere come disciplinare i rapporti esistenti tra il disegno proposto e le altre leggi federali che disciplinano parzialmente la stessa materia.

La legge federale del 30 aprile 1849 concernente il diritto regale della polvere da fuoco riguarda la fabbricazione, l'importazione e la vendita della polvere da fuoco, operazioni per cui occorre l'autorizzazione della Confederazione. Giusta l'articolo 1 capoverso 2 di detta legge riveduta nel 1974, è considerata polvere da fuoco qualsiasi prodotto che possa essere impiegato come agente propulsivo di proiettili,
senza distinzioni in merito alla composizione, segnatamente qualsiasi esplosivo che si presti a tale impiego. Poiché la polvere da fuoco rientra nella definizione di esplosivo, le disposizioni della precitata legge e del presente decreto potrebbero sovrapporsi. Inoltre, il disegno contiene una norma che attribuisce poziorità alla legge sugli esplosivi ogni qualvolta le sue prescrizioni si scostino da disposizioni concernenti la regalia delle polveri (art. 1 cpv. 3). Analogamente dicasi per la vendita della polvere da fuoco su territorio svizzero da parte di privati, per la quale il disegno prevede un'autorizzazione disciplinata dal diritto federale ma il cui rilascio è riservato ai Cantoni (art. 9 cpv. 1).

La legge federale del 30 giugno 1972 sul materiale bellico (RS 514.51) e la sua ordinanza d'esecuzione del 10 gennaio 1973 (RS 514.511) considerano gli esplosivi e i mezzi d'innesco come materiale da guerra indipendentemente dalla destinazione. Pertanto anche qui si manifesta il bisogno di un

1265 disciplinamento in rapporto con il presente progetto (art. 1 cpv. 3). Nella concezione del progetto, le disposizioni della legge sul materiale bellico concernente il diritto di fabbricare, importare, esportare e far transitare materie esplosive devono di massima rimanere in vigore il che significa segnatamente la necessità di un'autorizzazione federale per ogni genere di traffico (art. 8 cpv. 2). Per contro, le altre operazioni che concernono il commercio interno di ordigni esplosivi, soggiacciono di massima al disciplinamento del disegno. L'autorizzazione di vendita, notoriamente sinora rilasciata dalle autorità federali, potrà d'ora in poi essere accordata dai Cantoni (art. 9 cpv. 1 e 2). Nondimeno, le condizioni per il rilascio sono decretate nel progetto. La durata, l'estinzione e la revoca dell'autorizzazione saranno parimente disciplinate uniformemente nell'ordinanza da emanarsi.

Taluni esplosivi o pezzi pirotecnici devono inoltre essere collocati fra i veleni così come li definisce la legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni. Quindi, l'applicazione della legge disciplinante quest'ultima materia rimane riservata allo stesso titolo come gli altri testi di cui all' articolo 1 capoverso 3 a meno che la legislazione sugli esplosivi non contenga prescrizioni speciali. Intanto, il disegno che vi presentiamo non contiene alcuna norma di questo tipo. Per contro, vi è ancora possibilità di introdurla nelle disposizioni d'esecuzione se dovesse per esempio rivelarsi necessario di evitare una sovrapposizione delle due leggi.

La finalità primordiale del progetto consiste, per ragioni di polizia di sicurezza, nel porre sotto controllo l'insieme del commercio civile delle materie esplosive. Tale finalità deve anzitutto essere conseguita mediante un ordinamento d'autorizzazioni. Nel campo di siffatta ottica, il permesso d'acquisto di cui gli utilizzatori devono essere titolari, risulta essere un'importante innovazione. Esso è rilasciato a persone ed aziende che offrono ogni garanzia di fare un uso degli ordigni esplosivi lecito e conforme alle regole dell'arte. Le disposizioni concernenti la protezione degli ordigni esplosivi contro il furto e la manomissione da parte di terzi non autorizzati come anche le prescrizioni concernenti la vigilanza sul commercio degli esplosivi rivelano
ugualmente le preoccupazioni che dominano il progetto.

Inoltre, il progetto concerne anche la prevenzione degli infortuni. Nel nostro Paese sono quotidianamente fatte brillare da venti a trentamila cariche d'esplosivo. Numerosi infortuni intervengono per il fatto che tali esplosivi sono spesso manipolati da persone non sufficientemente competenti.

Pertanto, il disegno prevede l'introduzione di un permesso di uso, così come è già conosciuto in numerosi altri Paesi europei. Le mine potranno d'ora in poi essere preparate e fatte brillare unicamente da persone titolari di questo permesso oppure sotto la vigilanza di queste persone. In proposito, dovranno essere previste diverse categorie di permesso, secondo i lavori da eseguire e gli ordigni esplosivi utilizzati. La maggior parte delle prescrizioni di protezione di sicurezza recate nella sezione 3 sono parimente state inserite nel disegno per prevenire gli infortuni.

1266 II disegno inoltre tende a inasprire e a limitare le possibilità di commercio con ordigni esplosivi. Ciò evidentemente era già stato previsto nell' epoca in cui ebbero luogo gli interventi parlamentari che sono all'origine di questo testo. D'altronde si è dovuto badare di non interferire in quei punti del progetto in cui l'intervento non era necessario.

3 Parte speciale: Osservazioni concernenti le disposizioni del disegno 31 Campo d'applicazione e definizioni 311 Campo d'applicazione Articolo 1: Campo d'applicazione Nella sezione 1 è specificato che a prescindere da alcune eccezioni ben definite, il progetto mira all'insieme del commercio professionale e non professionale degli esplosivi e mezzi d'innesco nonché pezzi pirotecnici, a partire dalla fabbricazione fino all'utilizzazione. Cosa va inteso per «commercio» giusta il disegno è specificato all'articolo 3 capoverso 1.

Il concetto di pezzi pirotecnici è definito nell'articolo 7. Il commercio di detti pezzi soggiace allo stringato disciplinamento applicabile soltanto nei casi oggettivamente giustificati. L'eccezione più importante è quella recata all'articolo 1 capoverso 2, dove i pezzi pirotecnici menzionati designano infatti i fuochi d'artificio. Per quest'ultimi, la legge è applicabile soltanto al fabbricante, all'importatore, al venditore nonché agli impiegati e agli ausiliari di quest'ultimi. L'acquisto e l'impiego di pezzi pirotecnici non sono stati inglobati nel progetto in quanto tale commercio sarà disciplinato dai Cantoni nella misura da essi ritenuta necessaria o opportuna (vedasi parimente art. 44).

Giusta il capoverso 4, le prescrizioni del diritto cantonale in materia di polizia del fuoco ed edilizia sono parimente riservate salvo se il progetto o un'ordinanza d'esecuzione fondata sul medesimo non contengano prescrizioni speciali. Si potrebbe d'altronde aggiungere che in materia di polizia del fuoco, soltanto alcuni Cantoni posseggono prescrizioni particolareggiate d'altronde in parte obsolete. Per il rimanente, la tecnica di sicurezza da applicare nella costruzione di magazzini e depositi d'esplosivi è ancora ai suoi inizi.

Articolo 2: Esercito e amministrazioni militari La locuzione «uffici civili» di cui al capoverso 1 mira gli uffici non militari; essa comprende dunque sia le FFS, le PTT, sia le autorità di polizia.

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312 Definizioni Articolo 3: Definizioni di commercio Nel testo tedesco, la parola «Verkehr» non significa unicamente traffico. Parimente nel testo italiano la parola «commercio» non designa unicamente l'attività di compravendita commerciale. Fare il commercio di esplosivi, me/zi d'innesco e pezzi pirotecnici significa piuttosto maneggiare tali prodotti o avere a che fare con essi. Quindi, la parola assume lo stesso significato come nella legge sui veleni. L'enumerazione recata al capoverso 1 non è limitativa e deve esser quindi completata per via d'interpretazione. La fabbricazione ad esempio non si estende unicamente alla produzione nel vero senso del termine bensì ingloba anche l'invenzione, la preparazione, la trasformazione (ad esempio di esplosivi propellenti o dirompenti) e il recupero di sostanze esplosive (ad esempio da munizioni).

Per quanto riguarda il trasporto, le materie esplosive appartengono alle «merci pericolose». Il loro trasporto per via postale, ferroviaria, stradale, aerea, lacustre e fluviale è già disciplinato in modo particolareggiato negli accordi internazionali o nelle pertinenti prescrizioni della legislazione federale 1) Il disegno evidentemente non intende modificare questi regolamenti in quanto imperniati nella maggior parte su convenzioni internazionali.

Conseguentemente l'articolo 3 capoverso 2 precisa che l'impiego dei mezzi di trasporto precitati non è considerato come commercio nel senso del disegno.

Articolo 5: Esplosivi .

Il concetto d'esplosivi deve tener conto dello sviluppo della tecnica.

L'articolo 5 capoverso 1 non contiene tuttavia una definizione scientifica; esso si limita a specificare le caratteristiche che rivestono importanza giuridica segnatamente le proprietà esplosive di una sostanza e il potere distruttivo che ne risulta. Può trattarsi di composti chimici puri (ad esempio acido di piombo Pb N6, nitroglicerina C3 H5 NO4, nitrato metilico CH3 NO3) oppure di miscele di tali composti (ad esempio nitrato di cellulosa, combinazioni clorate o a base di nitrato di sodio). È irrilevante che queste sostanze 1)

Cfr. in particolare: R internazionale (Svizzero) concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID/RSD; RU 1967 331, 1973 1303, Acc. europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RU 1972 1249, 1973 1339; R per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR; RU 1972 823, 2204); O concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RU 1972 2097, 2308, 1973 1279); R di trasporto aereo (RU 1963 699; art. Ï3 e 14), prescr. dell'IATA concernenti l'aerotrasporto di materie ammesse sotto condizione (RU 1963 704); disp. concernenti l'imballaggio e la spedizione degli invii postali (RU 1967 1468), come anche le pertinenti condizioni di trasporto (pubblicate nel Foglio ufficiale delle PTT n. 48 del 18 ottobre 1967).

1268 si presentino sotto forma solida, pastosa o liquida. Nella nuova legge del 1969, la Repubblica federale di Germania ha optato per degli elenchi di esplosivi che possono essere completati mediante definizione. Quindi ciò che va inteso per esplosivo risulta anzitutto dalle liste allegate alla legge. Queste liste sono regolarmente aggiornate da un ufficio di controllo talché la definizione generale riveste importanza unicamente per sostanze esplodibili appena messe a punto. Siffatta soluzione è stata scientemente eliminata in quanto comporta l'istituzione di un ufficio permanente di controllo. Pertanto, l'elenco menzionato nel progetto (art. 33) ha unicamente carattere informativo.

Esistono numerose sostanze rispondenti di per sé alla nozione di esplosivo ma che, vista la finalità del disegno, devono logicamente essere escluse (art. 5 cpv. 2). È il caso anzitutto per tutti i gas esplodenti e i vapori di combustibili liquidi nonché di tutte le altre sostanze che esplodono dopo esser state mescolate con l'aria. In questo aspetto si considerano sia le sostanze organiche, sia inorganiche (per esempio zucchero, farina, resine, alluminio, ferro e bronzo) che si presentano sotto forma di polvere durante il processo di fabbricazione praticato nell'industria o l'artigianato e possono reagire come gas esplodenti dopo essere stati accesi. Il disegno non vuole applicarsi e neppure deve essere applicato a siffatte miscele. Analogamente dicasi per quanto concerne gli additivi esplodenti utilizzati nella fabbricazione di prodotti chimici, nonché dei rispettivi prodotti intermedi in un processo di fabbricazione. L'importanza di quest'eccezione è rilevante soprattutto nel caso della fabbricazione di coloranti che divengono esplodenti durante il ciclo di produzione ma che perdono poi tale proprietà. Analogamente dicasi per quanto concerne numerosi preparati che suscettibili di esplodere in talune circostanze ma sono fabbricati e posti in commercio per altre finalità diverse dalle loro proprietà esplosive. Sono tali ad esempio le combinazioni clorate utilizzate per proteggere le piante o distruggere i parassiti, i composti nitrici per le preparazioni farmaceutiche, i perossidi che contengono i prodotti sbiancanti e le liscive, i clorati e i perclorati organici.

Questi additivi esplodenti, come anche i prodotti
che lo divengono in corso di preparazione e i preparati chimici, devono nondimeno essere considerati come esplosivi se in ragione del rischio d'esplosione che essi presentano di per sè oppure in combinazione con appropriati additivi, sono impiegati per far esplodere delle cariche.

Articolo 6: Mezzi d'innesco Per mezzi d'innesco s'intendono i dispositivi ausiliari direttamente destinati a provocare un'esplosione e contenenti essi stessi sostanze esplodenti.

Trattasi segnatamente di micce detonanti, detonatori, ritardatori di esplosione, micce elettriche, micce lente e pastiglie detonanti. I mezzi d'innesco indiretto come gli esploditori, gli ohmetri, i fili, ecc. che non contengono

1269 nessuna sostanza esplodente e quindi fanno parte degli accessori di innesco non interessano il progetto.

Articolo 7: Pezzi pirotecnici I pezzi pirotecnici si distinguono dagli esplosivi per il fatto che il loro elemento esplodente o d'innesco non serve alla distruzione ma ad altre finalità. Essi possono essere divisi in due gruppi principali segnatamente quelli che servono allo spettacolo (fuochi d'artificio di qualsiasi specie) e quelli prodotti e utilizzati per finalità d'ordine economico, industriale o artigianale. Appartengono segnatamente a quest'ultimo gruppo i pezzi pirotecnici di segnaletica, le sostanze fumogene destinate alle economie agricole e forestali, le cartucce fumogene impiegate per combattere i parassiti, i razzi meteorologici, le cartucce per saldature, ecc. In favore del commercio di pezzi pirotecnici sono state previste agevolazioni in quei punti in cui le prescrizioni valide per le materie esplosive risultavano troppo pericolose. Trattasi delle disposizioni relative all'acquisto (art. 11 cpv. 6), all'imballaggio (art. 18 cpv. 4), al deposito (art. 20), al trasporto (art. 24 cpv. 3) e agli inventari (art. 28 cpv. 4).

Volendosi strettamente attenere alle severe prescrizioni emanate per le materie esplosive, l'impiego di pezzi pirotecnici a fini industriali sarebbe intralciato in misura non più gustificata dall'originale motivazione del progetto.

32 Diritto di praticare il commercio di ordigni esplosivi e di pezzi pirotecnici 321 Fabbricazione, importazione ed esportazione Articolo 8: Autorizzazione di fabbricare, importare ed esportare La fabbricazione, l'importazione e la vendita di polvere da fuoco da parte della Confederazione soggiacciono alle prescrizioni sulla regalia delle polveri (cpv. 1); la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di ordigni esplosivi soggiacciono alle disposizioni della legge sul materiale bellico (cpv. 2); la disposizione speciale di cui al capoverso 3 in favore del fabbricante del Paese è limitata alle materie esplosive destinate in Svizzera per uso civile. Il rilascio delle autorizzazioni richieste per importare e fabbricare pezzi pirotecnici è parimente riservata alla Confederazione (cpv.

4).

Riguardo alle autorizzazioni di fabbricazione, la Confederazione deve vigilare affinchè il Cantone in cui si trova l'azienda sia informato del rilascio della revoca o della scadenza dell'autorizzazione.

1270 322 Vendita Articoli 9 e 10: Autorizzazione di vendere sul territorio svizzero; limitazione e ripartizione dei punti di vendita Quale fase conclusiva dell'affare commerciale la vendita merita un' attenzione speciale in quanto è per il tramite di quest'ultima che gli ordigni esplosivi e i pezzi pirotecnici importati o fabbricati in Svizzera vengono a distribuirsi su tutto il territorio svizzero. La vendita è parimente vincolata ad autorizzazione disciplinata dal diritto federale ma rilasciata dal Cantone in cui il venditore esercita il proprio commercio (cpv. 1 e 2). Salvo un'eccezione ovverossia quella concernente il commercio al minuto di pezzi pirotecnici da spettacolo, l'autorizzazione è valida per tutta la Svizzera (cpv. 3).

Essa può essere accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono dei depositi prescritti e delle conoscenze tecniche richieste (cpv. 4).

L'importanza dei depositi è dovuta al fatto che dopo l'entrata in vigore della legge, il numero dei punti di vendita di ordigni esplosivi dovrà essere fortemente ridotto e il rimanente dovrà essere equamente ripartito all'insieme del territorio (art. 10 cpv. 1). La finalità cui mira tale disposizione è quella di agevolare mediante un sistema di vendita semplice e chiaro non soltanto il controllo e la vigilanza del commercio ma anche le altre fasi successive. Secondo indicazione dei fabbricanti, esistono in Svizzera oltre 400 punti di vendita ma ne basterebbero da 50 a 60. Se occorre, una sensibile riduzione dovrà già essere attuata per il fatto che numerosi venditori si associeranno sul piano regionale oppure cesseranno la propria attività.

323 Acquisto Articolo 11: Permesso d'acquisto D'ora in poi chi vuole acquistare esplosivi o mezzi d'innesco per proprio uso o per quello di un terzo deve essere titolare di un permesso d'acquisto (cpv. 1). L'acquirente deve dare informazioni su tutti i fatti che, dall'acquisto fino all'utilizzazione, possono essere importanti per la vigilanza e il controllo (cpv. 2). II fabbricante e l'importatore sottostanno alla stessa norma se utilizzano essi stessi le materie esplosive (cpv. 5). È stata pure avanzata l'idea di un permesso generale affinchè l'utilizzatore non sia obbligato a rivolgersi all'autorità ogni qualvolta desideri fare esplodere una
carica. Ma non vuoi essere questo il senso della presente disposizione. Se un utilizzatore può ad esempio valutare il proprio fabbisogno per un periodo di tre mesi è ammesso che si possa chiedere all'autorità di rilasciargli nel permesso l'autorizzazione d'acquisto della corrispondente quantità di esplosivi. Ciò non significa ovviamente che egli sia obbligato di procurarsi tale quantità in un'unica volta. Egli può acquistarla o farsela fornire man mano talché, tale modo

1271 di fornitura, risponde al senso e alla finalità attribuiti ai depositi dei venditori. Infatti è preferibile che gli ordigni esplosivi non siano prematuramente depositati nei magazzini degli utilizzatori poiché le esigenze tecniche di sicurezza per tali magazzini sono meno severe. Quindi nell'interesse della sicurezza, i depositi devono supplire ai magazzini pur offrendo all'utilizzatore garanzia circa la possibilità di rifornimento in caso di bisogno.

Il permesso d'acquisto è rilasciato dal Cantone in cui il richiedente ha eletto domicilio o vi ha stabilito la propria sede sociale. Nella maggior parte dei casi gli esplosivi saranno pure utilizzati in detto Cantone. Ove ciò non si avverasse, il Cantone dove gli esplosivi saranno impiegati dovrà essere avvertito mediante una copia del permesso d'acquisto (cpv. 3).

Secondo l'idea espressa nel progetto, la polizia è incaricata del rilascio del permesso d'acquisto in quanto essa può verificare senza alcuna difficoltà speciale le condizioni che devono essere adempiute. Essa nondimeno non è autorizzata a subordinare, come è stato preconizzato da taluni nella procedura di consultazione, il rilascio del permesso d'acquisto all'ottenimento di un permesso d'uso. Soprattutto ciò è impossibile in quanto quest'ultimo permesso non è obbligatorio per chiunque voglia far brillare una carica (art. 13 cpv. 1).

L'acquisto di pezzi pirotecnici utili all'economia, all'industria o ad altri settori professionali deve di norma sottostare a un disciplinamento identico a quello previsto per gli ordigni esplosivi. Ma anche in questo caso potrà essere adottato il sistema di forniture a tappe ancorché vincolate a un unico permesso. Nondimeno si impongono importanti agevolazioni in quanto, come ad esempio per il caso dei razzi contro la grandine, i razzi meteorologici e i mezzi di segnaletica impiegati dai servizi di salvataggio, devono pur sempre essere tenuti in riserva e il luogo d'uso non può essere predetto con precisione. Tale norma dovrebbe parimente applicarsi agli altri pezzi pirotecnici.

Articolo 12: Piccoli consumatori Oltre agli agricoltori, ai boscaioli e ai piccoli impresari, possono essere inglobati fra i piccoli utilizzatori anche organismi pubblici e privati. Trattasi segnatamente dei servizi che vigilano sulla sicurezza delle strade, delle ferrovie e
delle piste da sci esposte alle valanghe.

La proroga del termine trimestrale previsto al capoverso 2, proposta a sei mesi da taluni Cantoni e associazioni, rischia di compromettere la finalità stessa di questa disposizione che è quella di prevenire la costituzione di scorte in edifici abitati. Conseguentemente, tale suggerimento deve essere lasciato cadere.

Il disciplinamento del capoverso 3 corrisponde a una pratica già osservata in talune regioni del Paese; essa dovrebbe essere adottata senza difficoltà.

1272 324 Utilizzazione Articolo 13: Permesso d'uso Chiamati a pronunciarsi in merito alla norma recata al capo verso 1, i Cantoni e le associazioni hanno espresso pareri divergenti. Taluni chiedono infatti un permesso per qualsiasi persona che intenda usare esplosivi mentre gli altri auspicano la dispensa per i piccoli consumatori. Il disegno si sofferma su una soluzione di compromesso che tien conto delle necessità pratiche. Anzitutto non è dimostrato che il permesso d'acquisto sia sufficiente per far esplodere singole cariche. Se ciò fosse il caso, la responsabilità ricadrebbe sull'autorità rilasciante il permesso ancorché quest'ultima non possa affatto valutare le conoscenze tecniche e l'esperienza dell'utilizzatore.

In virtù del capoverso 3, il Consiglio federale una volta conosciuto il parere delle cerehie interessate, emana le prescrizioni concernenti le categorie di permesso e le esigenze richieste in materia di formazione e di esame.

L'agricoltura, l'economia forestale e l'industria delle costruzioni esigono complessivamente quattro permessi diversi i quali si graduano secondo i lavori da eseguire e le materie esplosive usate. Altri due permessi potrebbero entrare in considerazione, uno per provocare artificialmente le valanghe e l'altro per i pezzi pirotecnici utilizzati in talune operazioni (ad esempio cartucce per la saldatura o la tempera dei metalli) nonché per i mezzi di segnaletica e i razzi meteorologici.

Riguardo al capoverso 4, prevale l'opinione che l'organizzazione degli esami per il conseguimento del permesso debba essere affidata alle cerehie economiche le quali attualmente già danno i corsi necessari. Tale compito dovrebbe quindi incombere ai Cantoni soltanto per i permessi della categoria inferiore (ad esempio quelli destinati agli agricoltori) e soltanto nella misura in cui non sia disponibile nessuna associazione professionale per tale scopo.

325 Divieti e casi speciali Articolo 14: Divieti di fabbricare, importare, fornire e utilizzare II regime dell'autorizzazione inteso a porre sotto controllo il commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici è completato con alcuni divieti importanti intesi a prevenire gli abusi e i pericoli. Sono conseguentemente vietate l'importazione e la fabbricazione di ordigni esplosivi e di pezzi pirotecnici particolarmente sensibili o
instabili (cpv. 1). La vendita di tali articoli da parte di mercanti ambulanti e nelle fiere è parimente vietata (cpv. 2) come il fatto di fornirli a persone di età inferiore a diciotto anni (cpv. 3).

Per quanto concerne i pezzi pirotecnici da spettacolo, il divieto si limita ai fuochi d'artificio pericolosi tra i quali sono inclusi tutti i grossi fuochi

1273 d'artificio. Inoltre è vietato d'impiegare per spettacolo elementi esplosivi o mezzi d'innesco destinati ad altre finalità (cpv. 5).

Il capoverso 4 vieta unicamente la consegna di ordigni esplosivi a persone non autorizzate che, sui grandi cantieri, consente agli utilizzatori di aiutarsi vicendevolmente e ai piccoli utilizzatori di rifornirsi. Nondimeno deve essere osservata la norma generale riguardante il permesso d'acquisto (art.

11 cpv. 1).

Articolo 15: Casi speciali La disposizione tiene conto delle scuole medie superiori, degli istituti scientifici e dei corsi di formazione nei quali gli esplosivi sono spesso prodotti e utilizzati in quantità molto ristrette.

33 Protezione e sicurezza Articolo 16: Principio Una norma di diritto universalmente riconosciuta vuole che colui il quale istituisce o mantiene uno stato di fatto pericoloso deve prendere tutte le misure di protezione adeguate (DTF 66 II 117, 71 II 113, 79 II 69, 90 IV 250, 93 II 350 nonché la giurisprudenza menzionata). Tale principio concerne segnatamente il commercio con ordigni esplosivi. Non basta prendere unicamente i provvedimenti richiesti bensì devono essere presi anche tutti quelli determinati dalle circostanze. Infatti, come è rivelato in seguito agli infortuni, la negligenza è uno dei fattori determinanti nella pratica e nelle abitudini in questo ramo.

Il termine «ragionevolmente» va inteso nel senso che sono intese unicamente quelle misure che, tecnicamente o economicamente, non intralciano l'andamento di un'azienda e non ne compromettono la continuazione. Evidentemente, qualsiasi attività in rapporto con ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici comporta dei rischi, soprattutto nella fase di produzione; quest'ultimi, soprattutto per la natura stessa delle cose, sono inevitabili.

Articolo 17: Responsabilità nelle fabbriche L'esperienza insegna che dopo un infortunio, le persone in difetto cercano di accollare le responsabilità ad altri, i capi ai loro subordinati e viceversa. Per ovviare a siffatta situazione, le aziende che fabbricano materie esplosive o pezzi pirotecnici devono designare le persone responsabili di ogni settore in cui l'attività riguarda sostanze o prodotti esplodibili (cpv. 1).

Tale prescrizione è parimente applicata per analogia alle aziende che impiegano esplosivi e mezzi d'innesco per produrre munizioni (cpv. 2). È soltanto nel momento in cui le materie esplosive divengono parte integrante

1274 di una munizione che sono considerate come tali e quindi non sottostanno più al disegno di legge.

Articolo 18: Imballaggio Trattasi all'uopo di prescrizioni minimali concernenti l'imballaggio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici. Per il contenuto e la struttura, queste norme ricordano quelle della legge sul commercio dei veleni, il cui articolo 15 regola una materia assolutamente analoga.

Il capoverso 4 intende precisare che il problema dell'imballaggio non è disciplinato definitivamente nel disegno in quanto il Consiglio federale può emanare disposizioni completive e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici. Per numerosi di quest'ultimi, i riferimenti ai divieti (ad esempio: non devono essere consegnate a persone di età inferiore ai 18 anni! da utilizzare solo per lo scopo previsto!) nonché un modo d'uso, potrebbero rivelarsi almeno altrettanto importanti quanto l'etichettatura stessa.

Artìcolo 19: Deposito di materie explosive Le prescrizioni concernenti il deposito d'esplosivi fanno, distinzioni tra depositi dei fabbricanti, importatori e venditori da un canto e i magazzini dei consumatori d'altro canto. I primi devono soddisfare, in materia di sicurezza, ad esigenze tecniche accresciute in quanto i quantitativi depositati sono normalmente molto più importanti di quelli serbati nei magazzini dei consumatori. Orbene, siffatti depositi sono di poi tollerati soltanto fuori degli agglomerati; ne consegue che numerosi venditori se vogliono continuare l'attività dovranno costruire nuovi depositi. Essi hanno nondimeno la possibilità di associarsi sul piano regionale. Inoltre, è agevole abbinare questi depositi con quelli destinati al materiale edilizio.

I capoversi 2 e 3 contengono direttive circa l'adozione delle disposizioni d'esecuzione. In tale occasione si tratta segnatamente d'adeguare alle modificazioni intervenute in seguito alla tecnica di sicurezza tutte le pertinenti prescrizioni dell'ordinanza del 24 dicembre 1954 concernente le misure di prevenzione nei lavori da minatore (RS 832.314.11) tuttora vigente.

Articolo 20: Deposito e conservazione di pezzi pirotecnici Per quanto concerne il deposito e la custodia dei pezzi pirotecnici, il criterio circa le agevolazioni, restrizioni e divieti è determinato segnatamente dal peso dell'elemento esplosivo o d'innesco nonché dalla
composizione.

Inoltre, agevolazioni sono giustificate per quei pezzi che resistono alla pressione e alla fragmentazione e anche per quelli che non sono sensibili agli urti, all'umidità e al calore ciò che ad esempio non può essere il caso per le cartucce da saldatura.

1275

Articolo 21: Misure di sicurezza Tale norma completa le prescrizioni concernenti il deposito e la custodia. L'enumerazione si limita ad alcune caratteristiche e quindi non è esaustiva. È fatta menzione speciale della manomissione da parte di terzi non autorizzati in quanto succede di frequente, soprattutto sui grandi cantieri, che gli operai prendano seco materie esplosive sino al domicilio con o senza il consenso dei loro capi.

La prescrizione concernente la sicurezza s'applica a tutte le fasi del commercio segnatamente anche a quelle che precedono o seguono i lavori di minature. La prescrizione deve essere inoltre osservata quando gli ordigni esplosivi sono destinati alla produzione di munizioni.

Articolo 22: Provvedimenti speciali di protezione Tale prescrizione completiva, intesa per la protezione dei lavoratori, è parallela all'articolo 17 della legge sui veleni.

Articolo 23: Assicurazione obbligatoria L'obbligo d'assicurarsi è fondato sulla minaccia costituita, per la vita e i beni altrui, dal deposito di materie esplosive e di pezzi pirotecnici. Tale obbligo costituisce un mezzo suppletivo per almeno rimediare all'incuria nel deposito di esplosivi in quanto deve essere ammesso che le compagnie di assicurazione si assumono la responsabilità soltanto se i proprietari di depositi si sono conformati alle nuove disposizioni.

L'obbligo d'assicurarsi si estende unicamente ai danni in seguito ad esplosione la cui causa può essere attribuita a pericoli inerenti al deposito.

Per contro, non sono coperti i danni che potessero sorgere, ad esempio in seguito a furto, con un'esplosione intervenuta fuori del deposito.

Articolo 24: Trasporto Poiché il progetto non concerne il trasporto di materie esplosive per il tramite di trasporti pubblici e sulle vie pubbliche (art. 3 cpv. 2) il campo d'applicazione di questa disposizione è alquanto limitato e concerne soprattutto il trasporto all'interno delle imprese, sui cantieri e sulle vie d'accesso di uso esclusivamente privato (cfr. art. 1 cpv. 2 OCT). Essa contiene segnatamente un'ingiunzione e un divieto che si rivolgono anzitutto al datore di lavoro e ai quadri.

Nei progetti preliminari, giusta il divieto, gli esplosivi e i mezzi d'innesco detonanti, potevano essere caricati sul medesimo veicolo soltanto a partire dal magazzino dell'utilizzatore. Quindi, il divieto risultava più severo delle norme emanate e concernenti il trasporto di merci pericolose per strada

1276 (art. 12 cpv. 3 SDR; RS 741.621). Il nuovo divieto corrisponde a quest' ultima prescrizione (cpv. 2).

Le agevolazioni prevedibili per il trasporto dei pezzi pirotecnici derivano da considerazioni analoghe a quelle sviluppate nelle osservazioni relative all'imballaggio e al deposito.

Articolo 25: Lavori di posa mine Le prescrizioni speciali da osservare riguardo alla protezione e alla sicurezza durante la preparazione e l'esecuzione di questi lavori devono essere emanate nelle disposizioni d'esecuzione. Trattasi anche in questo campo di riesaminare le prescrizioni esistenti e di adeguarle alle esigenze dell'attuale tecnica di sicurezza.

Articolo 26: Distruzione, restituzione La facoltà, prevista come seconda possibilità, di restituire gli ordigni esplosivi difettosi risponde, in materia di sicurezza, a una necessità cui il progetto si è parimente ispirato per norme analoghe (cfr. art. 12 cpv. 3, art.

43 cpv. 3 e 4).

34 Vigilanza sul commercio degli ordigni esplosivi e dei pezzi pirotecnici 341 Competenza Articolo 27: Competenza Spetta per norma ai Cantoni la vigilanza sul commercio degli ordigni esplosivi e dei pezzi pirotecnici per quanto concerne il loro territorio. La vigilanza sul commercio cui partecipa la Confederazione (cpv. 3) è riservata a quest'ultima. Sono inoltre riservati, senza che sia necessario di precisarlo manifestamente nel disegno, i controlli fondati su altre leggi federali. Trattasi ad esempio dei controlli che la Confederazione esercita, in virtù della legge sul materiale bellico, sulla fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di materie esplosive e dei controlli risultanti dalla legge sull'assicurazione in caso di malattia e d'infortunio. Nelle disposizioni di esecuzione e per il tramite di istruzioni di servizio, bisognerà badare che gli organi di controllo determinino i propri compiti di comune intesa ogni volta che ciò è giustificato oggettivamente.

I pezzi pirotecnici sono espressamente menzionati (cpv. 2) in quanto possono essere importati soltanto con l'autorizzazione della Confederazione e d'altronde la loro importazione non può nemmeno essere controllata in virtù della legge sul materiale bellico.

1277 342 Obblighi dei titolari d'autorizzazione Articoli 28 e 29: Inventori; obbligo di serbarli Per consentire alle autorità di vigilanza l'esercizio delle proprie competenze, i fabbricanti, gli importatori, i venditori e i grandi utilizzatori devono tenere degli inventari (art. 28 cpv. 1 a 3). Gli inventari prescritti servono sia alla polizia criminale sia alla polizia del commercio e dell'industria; l'interesse è evidente soprattutto per chiarire infrazioni. Poiché l'impiego di pezzi pirotecnici è meno assoggettato agli abusi, il Consiglio federale può allentare l'obbligo per quanto li concerne (cpv. 4).

L'obbligo della tenuta degli inventari è completato con quello di serbare tali documenti. La prescrizione corrisponde, a prescindere dal termine, a quella dell'articolo 962 del Codice delle obbligazioni i cui termini d'altronde devono essere parimente raccorciati.

Articolo 30: Perdita, infortuni Nell'ipotesi che degli ordigni esplosivi o dei pezzi pirotecnici vadano smarriti, la disposizione impone a colui che smarrisce sostanze pericolose l'obbligo di segnalarne la scomparsa (cpv. 1). Lo smarritore può essere il proprietario oppure un semplice detentore (ad esempio l'autista d'un veicolo). L'obbligo di dichiarazione deve consentire alle autorità competenti di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti.

L'obbligo analogo risultante dal capoverso 2 serve a finalità analoghe.

Nondimeno tale obbligo incombe soltanto ai capi responsabili dell'esercizio o di imprese la cui attività è in rapporto con gli ordigni esplosivi o i pezzi pirotecnici quando interviene un'esplosione comportante pregiudizi all'integrità fisica delle persone oppure importanti danni.

Articolo 31: Obbligo d'informare La prescrizione che impone un obbligo d'informazione alle persone che trafficano con ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici corrisponde segnatamente all'articolo 28 della legge sui veleni.

343 Compiti degli organi di vigilanza e di controllo Articolo 32: Diritti e obblighi degli organi di controllo I diritti e gli obblighi degli organi di controllo corrispondono ai diritti dei titolari d'autorizzazione. Il disegno concede taluni poteri a questi organi affinchè possano adempiere al loro mandato ma li assoggetta d'altro canto all'obbligo di serbare il segreto sui fatti da loro accertati.

Foglio federale 1975, Voi. Il

81

1278 Articolo 33: Ufficio centrale, elenco degli esplosivi La disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero pubblico della Confederazione, di un ufficio centrale incaricato della repressione dei delitti commessi mediante esplosivi (furti e attentati). Una centrale di coordinamento e di esercizio funziona già a contare dal 1970 e riceve i rapporti delle polizie cantonali e informa periodicamente quest'ultime circa gli incidenti segnalati in Svizzera in questo campo (cpv. 1). Spetterà parimente al Ministero pubblico di allestire l'elenco degli esplosivi previsto nel progetto (cpv.

2).

35 Decisioni amministrative e rimedi di diritto Articolo 35: Decisioni La prescrizione corrisponde all'articolo 30 della legge sui veleni. Su domanda di diversi Cantoni, il capoverso 2 menziona alcuni esempi per chiarire il senso e la finalità della disposizione.

36 Disposizioni penali 361 Infrazioni Articoli 37 e 38: Delitti, contravvenzioni Sia per il contenuto sia per la struttura, le disposizioni penali del disegno seguono le corrispondenti prescrizioni della legge sul materiale bellico (art. 17 e 18) o della legge sui veleni (art. 32 e 33), che disciplinano entrambe fatti analoghi. Su proposta di diversi Cantoni, le pene previste sono state aggravate rispetto a quelle menzionate nell'avamprogetto; esse sono state inoltre semplificate mediante la soppressione dei massimi stabiliti per le multe. Il disegno considera delitti le infrazioni commesse intenzionalmente il che è giustificato già in ragione delle finalità cui si mira in materia di polizia di sicurezza.

La formula «chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della presente legge», usata nell'articolo 37, trova il suo complemento nelle disposizioni concernenti il diritto di darsi al commercio di ordigni esplosivi.

«Senza esservi autorizzato» significa senza autorizzazione, mentre che i divieti violati sono quelli menzionati negli articoli 12 e 14. Quindi, l'acquisto effettuato senza permesso è parimente punibile.

Oltre agli elementi costitutivi le due infrazioni specifiche, l'articolo 38 contiene una clausola generale che nella concezione s'apparenta al disciplinamento contenuto in numerose leggi federali rivedute nel 1974 in occasione dell'adozione della nuova legge sul diritto penale amministrativo. Ne risulta che una condanna per infrazione a una decisione speciale presuppone che l'autore sia stato avvertito circa le pene previste.

1279

Articolo 39: Infrazioni commesse in un'azienda da mandatari, ecc.

La disposizione è stata recepita dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

362 Norme di conflitto Articolo 40: Rapporto con altre disposizioni penali La disposizione disciplina i rapporti del progetto con altre leggi penali.

I più importanti di questi rapporti sono quelli che esistono tra il progetto e gli articoli 224 a 226 del Codice penale i quali sono espressamente riservati; il progetto deve infatti né affievolirli né indebolirne la portata. D'altronde, non basta una semplice riserva per enunciare tutti i rapporti che si creano tra disposizioni di leggi diverse. Per agevolare il compito del giudice, il legislatore deve stabilire i casi in cui l'applicazione di una legge esclude quella di un'altra e i casi in cui all'occorrenza; devono essere applicate entrambe. Pure la giurisprudenza ha recentemente sviluppato un criterio che è alla base del capo verso 1.

Per quanto concerne il diritto di fabbricazione, d'importazione, d'esportazione e di far transitare materie esplosive, l'articolo 8 del disegno riserva espressamente il disciplinamento instaurato con la legge sul materiale bellico. In virtù di tale disciplinamento, le infrazioni intese ad eludere il regime dell'autorizzazione saranno anch'esse represse in virtù di quest'ultima legge (cpv. 2).

Analogamente dicasi per quanto concerne il capoverso 3. Il disegno intende disciplinare il commercio interno delle materie esplosive possibilmente in modo uniforme e completo. In questo campo; le infrazioni devono essere esclusivamente sanzionate --· con riserva del capoverso 2 -- in virtù delle disposizioni penali del progetto.

Il progetto stabilisce infine i rapporti esistenti tra l'articolo 6 della legge federale sulla regalia delle polveri da fuoco e l'articolo 66 della legge sull'assicurazione in caso di malattia e d'infortunio (cpv. 4).

363 Perseguimento penale Articolo 41: Perseguimento penale II disegno affida il perseguimento penale ai Cantoni. L'esecuzione della legge è parimente affidata in ampia misura a quest'ultimi in quanto è a loro che incombe la vigilanza e il controllo sul commercio degli ordigni esplosivi e dei pezzi pirotecnici. Le disposizioni del Codice penale che sottopongono alla giurisdizione federale i delitti perpretati
mediante esplosivi (art. 340 n. l cpv. 1) non risulta affatto contrastante soprattutto perché la maggior parte di questi casi sono affidati ai Cantoni per l'istruttoria e il giudizio.

1280 37 Disposizioni finali Articolo 42: Esecuzione della legge La disposizione corrisponde nella materia agli articoli 21 e 22 della legge sui veleni. È specificato al capoverso 2 che i Cantoni devono unicamente designare le autorità d'esecuzione ed emanare le disposizioni parallele richieste dalla loro organizzazione.

Articolo 43: Disposizioni transitorie In seguito a numerose richieste, taluni termini stabiliti nelle disposizioni transitorie sono stati sensibilmente prolungati.

Il primo capoverso obbliga i-venditori che intendono continuare la loro attività a rivolgersi all'autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizzazioni entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge. In tale modo sarà possibile accertare se essi soddisfano o meno alle condizioni poste dalla nuova legislazione.

Il capoverso 2 persegue la finalità di garantire la costruzione dei depositi previsti nel nuovo diritto. Scaduto il termine, l'autorizzazione sarà revocata se il venditore non è in grado di provare di disporre dei depositi prescritti.

I piccoli consumatori dovranno restituire le loro riserve di''esplosivi se non ottengono un permesso d'acquisto prima che sia scaduto un termine di sei mesi (cpv. 3). I venditori che cessano l'attività o non ottengono più l'autorizzazione sottostanno parimente a questa norma (cpv. 4).

II termine impartito per l'istruzione delle persone aventi diritto di fare esplodere cariche è stabilito a tre anni per i piccoli consumatori (cpv. 5) e a cinque anni per i grandi consumatori (cpv. 6). Tale differenza deriva dal fatto che soprattutto nel secondo caso trattasi di formare specialisti in numero sufficiente la cui istruzione deve essere ripartita su un periodo alquanto lungo. I termini stabiliti presuppongono che il regolamento dei corsi e d'esami sarà già elaborato prima dell'entrata in vigore della legge quale parte integrante delle disposizioni d'esecuzione.

Articolo 44: Riserva in favore dei Cantoni Questa riserva concerne da una parte gli usi propri dei Cantoni e offre d'altra parte a quest'ultimi la possibilità di limitare temporaneamente il commercio al dettaglio dei pezzi d'artificio o di sottoporlo ad altre condizioni (cfr. art. 9 cpv. 3 seconda frase).

Articolo 46: Referendum ed entrata in vigore II problema dell'entrata in vigore sorgerà soltanto nel momento in cui saranno emanate le disposizioni d'esecuzione più importanti.

1281 4 Ripercussioni sulle finanze e sul personale L'articolo 33 del disegno che tratta il problema di un'ufficio centrale per la repressione delle infrazioni commesse mediante esplosivi non avrà alcuna ripercussione sulle finanze o sul personale della Confederazione in quanto il Ministero pubblico federale già svolge i compiti di cui si tratta.

Per contro è da prevedere che l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro dovrà assumere due o tre funzionari suppletivi per eseguire tutti i lavori inerenti alla sorveglianza, da parte della Confederazione, in materia di esami per il conseguimento dei diversi permessi d'uso (art. 13 cpv. 5, art. 36 cpv. 1). Attualmente, tale ufficio non dispone di nessuno specialista in materia d'esplosivi. Proponiamo tuttavia di porre in vigore l'articolo 13 del disegno, che costituisce la base legale per l'introduzione del permesso d'impiego, come anche l'articolo 36 capoverso 1 soltanto quando le attuali restrizioni in materia di personale potranno essere allentateoppure se risulta che un altro settore dell'amministrazione federale può economizzare un numero corrispondente di impieghi.

Per quanto concerne le ripercussioni del progetto sul personale e sulle finanze dei Cantoni, quest'ultimi si sono pronunciati diversificatamente. Le valutazioni sono discordanti soprattutto perché l'avamprogetto prevedeva ancora la consegna alla polizia di tutti gli esplosivi non utilizzati o difettosi il che avrebbe implicato per quest'ultima l'installazione di depositi adeguati.

Tale disciplinamento è stato nel frattempo sostituito con un altro che non impone alcun onere ai Cantoni. I compiti di quest'ultimi consisteranno in definitiva nel prendere le decisioni loro riservate in materia d'autorizzazioni di vendita (lavoro che, dopo il periodo introduttivo, diminuirà fortemente), nel rilascio dei permessi d'acquisto e nella vigilanza sul commercio degli esplosivi. Evidentemente risulteranno per i Cantoni talune spese in rapporto con il personale.

5 Basi costituzionali Nel preambolo il disegno si fonda anzitutto sull'articolo 31bis capoverso 2 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria ovverossia disposizioni di polizia del commercio e dell'industria.

Le prescrizioni concernenti la polizia di sicurezza sottostanno ugualmente a tale articolo (cfr. commento di Burckhardt, pag. 234, lett. a e 235; Giacometti, Bundesstaatsrecht, pag. 303; Marti, Handels- und Gewerbefreiheit, pag. 100/101, 147, n. 4; e numerose decisioni, DTF 94 I 600, 87 I 189, cons. 1 b). Nella misura in cui il progetto assoggetta a norme legali le attività'in rapporto con le materie esplosive o i pezzi pirotecnici, attività attinenti al commercio, all'industria, alle arti e mestieri, alla silvicoltura e

1282 all'agricoltura, può fondarsi sull'articolo 31 bis capoverso 2 della Costituzione.

L'articolo 69bis capoverso 1 lettera b della Costituzione è parimente menzionato nel preambolo del progetto affinchè il commercio non professionale delle materie esplodibili possa essere sottoposto alla legge. Secondo tale disposizione, la Confederazione ha il diritto di legiferare «sul commercio di altri articoli domestici o oggetti d'uso in quanto possono porre in pericolo la salute o la vita». Evidentemente i fuochi d'artificio non rientrano sotto questa nozione. Riguardo agli esplosivi, indubbiamente trattasi di ordigni atti a mettere in pericolo la vita o la salute delle persone. Trattasi ora di sapere se si tratta d'oggetti d'uso (Verbrauchsgegenstände) giusta la disposizione costituzionale precitata. Secondo Burckhardt (op. cit. pag. 619) si intendono per tali gli oggetti «che non sono utilizzati dalle persone del ramo nella loro professione ma che potrebbero esserlo da chiunque senza conoscenze pratiche speciali». Tempo fa era dato modo di dubitare legittimamente che siffatta condizione fosse applicabile agli esplosivi. Tuttavia, la situazione si presenta attualmente diversa. Anzitutto i nuovi esplosivi al plastico sono di facile manipolazione rispetto a quelli di tempo fa. Ma soprattutto la fabbricazione non professionale risulta attualmente ben più semplificata che nel passato. Ciò si spiega con il fatto che numerose sostanze poste In commercio sono come già detto suscettibili di essere trasformate in breve scadenza in esplosivi ' estremamente pericolosi mediante l'aggiunta di prodotti di uso corrente come lo zucchero, la benzina, ecc. La situazione attuale è quindi comparabile a quella che nel 1969 ha indotto la Confederazione a disciplinare il commercio professionale e non professionale dei veleni. L'articolo 59 bis della Costituzione fornisce quindi una base sufficiente per il diseiplinamento legale del commercio non professionale delle sostanze esplodibili.

Il preambolo del progetto si riferisce parimenti all'articolo 85 numero 7 della Costituzione secondo cui l'Assemblea federale è autorizzata ad adottare «provvedimenti per la sicurezza interna del Paese». Abbiamo sempre considerato che siffatta attribuzione offriva una base costituzionale sufficiente alla legislazione ordinaria.

Dopo aver
sostenuto per decenni la nostra opinione, le Camere se ne sono scostate negli anni cinquanta all'atto della discussione riguardante la legge federale sulla protezione civile. In quell'occasione esse si associarono all'opinione secondo cui l'articolo 85 numero 7 sottintendeva un pericolo eccezionale e apriva la via unicamente ad atti legislativi temporanei. Visto che gli attentati all'esplosivo si moltiplicano anche nel nostro Paese, il pericolo che ne risulta per la sicurezza interna della Svizzera può essere senz' altro qualificato come eccezionale. Dal canto nostro, noi ci atteniamo all'interpretazione secondo cui l'articolo 85 numero 7 può parimente servirò da fondamento a una legislazione di durata illimitata; pertanto riteniamo bene menzionare questa disposizione costituzionale nel preambolo.

1283 Per il rimanente, il disegno si fonda anche sugli articoli 20 capoverso 1, 32 capoverso 3, 34 t e r e 64bis della Costituzione. Questi articoli sono in rapporto con le prescrizioni riguardanti l'esercito e le amministrazioni militari, la collaborazione delle cerehie economiche, l'applicazione delle disposizioni d'esecuzione, le prescrizioni relative alla protezione dei lavoratori e la formazione professionale nonché le disposizioni penali.

6 Classificazioni di postulati Vi proponiamo di classificare i postulati P 8567, Provvedimenti di protezione contro gli attentati all'esplosiv (N 4 marzo 1964, Meyer, Lucerna) e P 11096, Esplosivi; Provvedimenti di sicurezza (N 29 novembre 1972, Nauer), menzionati nell'introduzione.

7 Proposta Fondandoci sulle considerazioni che precedono, vi proponiamo l'adozione del disegno di legge allegato.

Gradite, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 agosto 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

1284

(Disegno)

Legge federale sulle materie esplodenti (Legge sugli esplosivi) (Del

.

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 capo verso 1, 31 Ms capoverso 2, 32 capoverso 3, 34 , 64 Ms , 69bis e 85 numero 7 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 19751 >, ter

decreta: Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. l

Campo d'applicazione La presente legge disciplina il commercio di esplosivi, mezzi di innesco e pezzi pirotecnici.

2 Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.

3 Restano riservate le disposizioni federali concernenti la regalia delle polveri 2), il materiale da guerra 3) e il commercio dei veleni 4) in quanto la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione emanata in virtù di essa non contengano prescrizioni speciali.

4 Analogamente dicasi per quanto concerne le prescrizioni del diritto cantonale in materia di polizia del fuoco e dell'edilizia.

1

" FF 1975 II 1261 " RS 514.61/611; RU 1974 1897 "> RS 514.51 " RS 814.80

1285 Art. 2 Esercito e amministrazioni militari 1

L'esercito, le amministrazioni militari e le loro regìe sottostanno alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi o mezzi d'innesco a uffici civili o a privati.

2

II Consiglio federale emana prescrizioni sul commercio di esplosivi e mezzi d'innesco nell'esercito, nelle amministrazioni militari e nelle loro regìe dirette. Tali prescrizioni possono divergere da quelle della presente legge soltanto se giustificato dagli interessi della difesa nazionale.

3

II Consiglio federale può delegare la propria competenza al Dipartimento militare e ai servizi che ne dipendono.

Art. 3 Commercio 1

Per commercio va intesa qualsiasi operazione con esplosivi, mezzi d'innesco e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione.

2

II trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato commercio nel senso della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.

Art. 4 Ordigni esplosivi Per ordigni esplosivi si intendono gli esplosivi e i mezzi d'innesco giusta la presente legge.

Art. 5 Esplosivi 1

Gli esplosivi sono composti chimici puri o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o in altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa: 2

Non sono esplosivi giusta la presente legge: a. i gas esplodenti, i vapori di combustibili 'liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria;

1286 b. gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione che presentano un rischio d'esploisione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; e. i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati e messi in commercio per finalità diverse da quelle derivanti dalle loro proprietà esplosive.

Art. 6 Mezzi d'innesco I mezzi d'innesco sono dispositivi ausiliari che contengono sostanze esplosive e servono a far brillare un esplosivo.

Art. 7 Pezzi pirotecnici I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco e che a. non servono allo sparo ma ad altri scopi d'ordine industriale o tecnico come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure b. sono destinati al semplice spettacolo come i fuochi d'artificio.

Sezione 2: Diritto di commerciare con ordigni esplosivi e pezzi pirotecnici Art. 8 Autorizzazione per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione 1

La fabbricazione, l'importazione e la vendita di polvere da fuoco da parte della Confederazione sottostanno alle prescrizioni sulla regalia delle polveri.

2 II diritto di fabbricare, importare, esportare e far transitare ordigni esplosivi è disciplinato, con riserva del capoverso 3, dagli articoli 4 a 12 della legge federale del 30 giugno 1972 sul materiale bellico 1) 3 L'autorizzazione di fabbricare ordigni esplosivi destinati a usi civili implica il diritto di venderli su territorio svizzero.

4 1 pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il rilascio, il diniego e la scadenza di detta autorizzazione.

11

RS 514.51

1287 Art. 9 Autorizzazione di vendita in Svizzera 1

Chiunque commercia ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici su territorio svizzero deve essere titolare di un'autorizzazione. Ciò vale anche per la vendita di polvere da fuoco da parte di privati. Il Consiglio federale disciplina la durata', la scadenza e la revoca) dell'autorizzazione.

2

L'autorizzazione è rilasciata alle persone fisiche e alle imprese dal Cantone in cui ii richiedente esercita il commercio; nel caso di succursali in più Cantoni, quest'ultimi devono dapprima accordarsi.

3

L'autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l'ha rilasciata.

4

L'autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche richieste e dei depositi prescritti.

5 È riservato il diritto della Confederazione di autorizzare l'esercito, le amministrazioni militari e le loro regìe a fornire ordigni esplosivi a uffici civili e privati.

Art. 10 Limitazione e ripartizione dei punti di vendita 1

11 numero degli spacci di ordigni esplosivi è limitato al minimo necessario; gM spacci sono equamente ripairtiti sull'insieme del territorio'.

2 II Consiglio federale stabilisce il numero complessivo dei depositi e quello attribuito a ciascun Cantone. Esso può delegare tale competenza al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 11 Permesso d'acquisto 1

Gli esplosivi e i mezzi d'innesco possono essere venduti agli utenti soltanto contro consegna; di un permesso d'acquisto firmato dall'acquirente.

2 Il permesso deve indicare l'identità, la data di nascita e il domicilio dell'acquirente, la natura e la quantità degli ordigni esplosivi per cui è autorizzato l'acquisto nonché la finalità e il luogo dell'impiego. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l'identità delle persone che agiscono per loro conto.

3 II permesso è rilasciato dal Cantone in cui l'acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. Segli ordigni esplosivi devono essere

1288 utilizzati in un altro Cantone, a quest'ultimo è notificata una copia del permesso.

4

II permesso può essere rilasciato soltanto a persone e imprese che offrono tutte le garanzie in quanto a un uso lecito e conforme alle regole dell'arte.

5

Chiunque voglia utilizzare ordigni esplosivi che egli stesso ha fabbricato o importato deve dare alle autorità competenti del luogo d'impiego le indicazioni di cui al capoverso 2.

6 E Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici utilizzati a fini industriali o tecnici. Esso può agevolare le modalità rispetto alle prescrizioni valide per gli ordigni esplosavi.

Art. 12 Piccolo consumatore 1

È considerato piccolo consumatore chiunque abbia soltanto occasionalmente bisogno di ordigni esplosivi e unicamente in piccole quantità.

2

Egli non può custodire esplosivi e mezzi d'innesco per una durata superiore a tre mesi. Il venditore, all'atto della fornitura, deve avvertire l'acquirente in merito a questo termine.

3

Trascorso il termine, il piccolo consumatore deve restituire al venditore gli ordigni esplosivi non utilizzati, contro adeguata rifusione del prezzo di compera.

Art. 13

Permessi d'uso 1

Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza.

2 La stessa norma s'applica per analogia all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali o tecnici. Il Consiglio federale può limitare tale obbligo a pezzi pirotecnici di un determinato genere.

3

II Consiglio federale, dopo aver udito l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerehie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti: a. le categorie di permesso, b. le esigenze in materia di formazione e di esami.

4 1 Cantoni organizzano gli esami se le cerehie economiche non possono provvedervi esse stesse.

1289 5

II Dipartimento federale dell'economia pubblica esercita la vigilanza sugli esami.

Art. 14

Commercio vietato 1

Gli ordigni esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all' ufficio centrale del Ministero pubblico delia Confederazione.

2 La vendita, ambulante o su mercati, di ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata.

3

È vietato consegnare ordigni esplosivi e pezzi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni.

4

Chiunque acquisti ordigni esplosivi per il proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi non autorizzati.

5

È vietato l'uso al fine di spettacolo di ordigni esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi.

Art. 15

Casi speciali II Consiglio federale può agevolare il commercio di ordigni esplosivi e, nel caso di quantità esigue, esentarlo dall'obbligo d'autorizzazione, se detti ordigni servono a scopi scientifici, alla ricerca o alla formazione in Svizzera.

Sezione 3: Prescrizioni di protezione e di sicurezza Art. 16 Principio Chiunque commercia ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di quest'ultimi nonché per la protezione dell'incolumità e dei beni altrui, adottare tutti i provvedimenti che possono essere ragionevolmente chiesti secondo le circostanze.

Art. 17

Responsabilità nelle aziende di fabbricazione 1

Le aziende che fabbricano ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici designano le persone responsabili della fabbricazione, del deposito e della spedizione. Per tale scopo esse possono assumere soltanto persone aventi le qualità e le conoscenze tecniche necessarie.

1290 2

Queste prescrizioni sii applicano per analogia alle aziende che utilizzano ordigni esplosivi per produrre munizioni.

Art. 18 Imballaggio 1

Gli imballaggi e i contenitori di ordigni esplosivi e di pezza pirotecnici devono essere costruiti e contrassegnati) in modo da escludere qualsiasi messa in pericolo dell'incolumità e dei beni altrui.

2

1 mezzi d'innesco e gli esplosivi devono essere imballati separatamente.

3

Gli imballaggi e i contenitori utilizzati per la fornitura di esplosivi o di mezzi d'innesco devono recare le indicazioni seguenti: a. natura e quantità d'esplosivo o di mezzi d'innesco; b. fabbricante o importatore; e. data di fabbricazione e data limite di utilizzazione.

4

II Consiglio federale può emanare disposizioni completive concernenti l'imballaggio e l'etichettatura e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici.

Art. 19 Deposito di ordigni esplosivi I

Gli esplosivi e le micce detonanti devono essere depositati separatamente dagli (altri mezzi d'innesco detonanti.

2 1 depositi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori devono essere sistemati e mantenuti secondo una collaudata tecnica di sicurezza; essi devono segnatamente essere situati a sufficiente distanza da agglomerati, vie pubbliche e servizi d'interesse generale.

3

II Consiglio federale stabilisce le condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i magazzini degli utilizzatoti per quanto concerne l'ubicazione, il modo di costruzione e di sistemazione nonché i provvedimenti di sicurezza da osservare per la conservazione degli ordigni esplosivi fuori di un deposito.

Art. 20 Deposito e custodia di pezzi pirotecnici II Consiglio federale può agevolare le condizioni relative al deposito e alla custodia di pezzi pirotecnici segnatamente di quelli non soggetti a influenze esterne. Esso può inoltre vietare, limitare o subordinare a talune condizioni la custodia di taluni pezzi nei locali di vendita.

1291 Art. 21 Sicurezza 1

Gli ordigni esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati.

2 Tale norma deve essere parimente osservata quando gli ordigni esplosivi sono destinati alla produzione di munizioni.

Art. 22 Protezione dei lavoratori 1

1 proprietari di aziende e imprese che commerciano ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall'esperienza, applicabili secondo l'evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni d'esercizio.

2 Resta riservata la legislazione federale su la protezione dei lavoratori e l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Art. 23

Assicurazione obbligatoria 1

Chiunque fabbrica o tiene in deposito ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per prevenire danni causabili a terzi in seguito ad esplosione, coprirsi di assicurazione responsabilità civile presso una compagnia autorizzata ad esercitare la propria attività in Svizzera.

2

La Confederazione e i piccoli consumatori sono dispensati da tale obbligo.

3 II Consiglio federale stabilisce le somme minime di garanzia dell'assicurazione per il risarcimento delle parti lese.

Art. 24 Trasporto 1

Anche nelle aziende, il trasporto di ordigni esplosivi sul luogo d'impiego, verso oppure da quest'ultimo, può essere effettuato soltanto da persone debitamente istruite.

2

Anche partendo dai magazzini del consumatore, gli esplosivi e i mezzi d'innesco detonanti possono essere trasportati simultaneamente soltanto in contenitori separati.

1292 3

Per il trasporto di pezzi pirotecnici, il Consiglio federale emana prescrizioni che possono derogare a quelle vigenti per il trasporto di ordigni esplosivi.

Art. 25 Sparo di mine Dopo aver udito l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni nonché le cerehie economiche e le associazioni professionali interessate, il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti speciali di protezione e di sicurezza validi per la preparazione e l'esecuzione di lavori in cui occorre l'impiego di esplosivi.

Art. 26 Distruzione, restituzione 1

Gli ordigni esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere distrutti da specialisti oppure restituiti al venditore.

2 Tale norma s'applica per analogia ai pezzi pirotecnici.

Sezione 4: Vigilanza sul commercio di ordigni esplosivi e pezzi pirotecnici Art. 27 Competenza 1

1 Cantoni sorvegliano il commercio di ordigni esplosivi e pezzi pirotecnici sul proprio territorio.

2 L'Amministrazione delle dogane vigila sull'importazione di pezzi pirotecnici.

3 La vigilanza sul commercio di ordigni esplosivi nell'esercito e nell' amministrazione militare spetta alla Confederazione.

Art. 28 Inventori 1

1 titolari d'autorizzazione di fabbricazione, importazione e vendita di ordigni esplosivi devono tenere inventar! distinti circa le loro operazioni riguardanti gli esplosivi e i mezzi di innesco.

2 1 consumatori di ordigni esplosivi hanno l'obbligo di tenere l'inventario se sono considerati grossi consumatori.

1293 3

Negli inventari devono essere indicati esattamente il tipo e la quantità degli ordigni esplosivi, la loro provenienza, la loro fornitura o il loro impiego.

4

II Consiglio federale può agevolare la tenuta degli inventari riguardanti i pezzi pirotecnici.

Art. 29 Obbligo di conservare gli inventari Gli inventari devono essere conservati in buon ordine durante cinque anni con i rispettivi giustificativi.

Art. 30

Perdita, infortuni 1

Chiunque smarrisce ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici deve immediatamente segnalarne la scomparsa alla polizia.

2

Se in un'azienda o impresa la cui attività è in rapporto con ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici avviene un'esplosione provocante pregiudizio all'integrità delle persone o danno importante alle cose, i padroni responsabili devono avvisare senza indugio la polizia.

3

È riservato l'obbligo di annunciare l'infortunio conformemente all' articolo 69 della legge del 13 giugno 19111' sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Art. 31 Obbligo d'informare Per quanto richiesto dall'applicazione della legge e delle sue disposizioni d'esecuzione, chiunque commercia ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell'esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei documenti salvo se è legalmente fondato a rifiutare la propria testimonianza.

Art. 32

Organi d'esecuzione 1

Gli organi d'esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavvertimento nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare gli inventari e i rispettivi documenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi sequestrano il materiale che può servire come mezzo di prova.

2

In caso di sospetta infrazione è riservata l'applicazione di disposizioni più severe.

" RS 832.01 Foglio federale 1975, Voi. 11

82

1294 3 Gli organi d'esecuzione devono tutelare il segreto professionale giusta l'articolo 320 del Codice penale 1) .

Art. 33

Ufficio centrale, elenco degli esplosivi 1

Presso il Ministero pubblico della Confederazione è istituito un Ufficio centrale per la repressione di delitti commessi con esplosivi.

2

D'intesa con il proprio servizio di ricerca scientifica, il Ministero pubblico allestisce un elenco nel quale sono menzionati gli esplosivi e i mezzi d'innesco classici e quelli di recente impiego.

3

L'elenco ha unicamente carattere informativo e non necessariamente esaustivo. Esso è comunicato periodicamente ai Cantoni e all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 34 Autorità d'esecuzione per la legge sul lavoro e la legge sull'assicurazione malattia e infortuni L'esecuzione dei provvedimenti intesi a garantire protezione ai lavoratori occupati nelle aziende sottoposte alla legge federale sul lavoro, nell' industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) 2) o all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in virtù della legge federale sull' assicurazione contro le malattie e gli infortuni 3) è disciplinata conformemente alle disposizioni di queste leggi.

Sezione 5: Decisioni amministrative e vie di ricorso Art. 35 Decisioni Se una persona non si conforma agli obblighi imposti in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità competente prende le decisioni necessarie.

1

2

L'autorità può segnatamente ordinare provvedimenti per garantire la protezione dei terzi e assegnare termini per renderli effettivi, nonché, in caso di violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicure/.za, revocare autorizzazioni, far interrompere la fabbricazione e sequestrare gli ordigni esplosivi e i pezzi pirotecnici.

" RS 311.0 2) RS 822.11 "> RS 832.01

1295 Art. 36 Vie di ricorso 1

II ricorso contro le decisioni relative al permesso d'impiego è ammesso all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro e in ultima istanza al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

2

Le decisioni cantonali d'ultima istanza concernenti i permessi d'acquisto possono essere impugnate davanti al Dipartimento federale di giustizia e polizia che decide definitivamente.

3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni generali della procedura federale.

Sezione 6: Disposizioni penali Art. 37 Delitti 1. Chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della presente legge commercia ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli o distruggendoli, chiunque fornisce indicazioni errate o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge, chiunque fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante siffatte indicazioni, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o la multa.

Nei casi di esigua gravita il giudice può pronunciare l'arresto o la multa.

2. Se l'attore ha agito per negligenza, è punito con l'arresto o la multa.

Art. 38 Contravvenzioni 1. Chiunque non si conforma ai provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 16 a 26) o da una ordinanza d'esecuzione, emanati in virtù di quest'ultima, chiunque, viola gli obblighi di tenere gli inventar!, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive emanate in virtù di quest'ultima, chiunque, in altro modo contravviene intenzionalmente alle prescrizioni della presente legge o delle disposizioni esecutive emanate in virtù di

1296 quest'ultima o ad una decisione a lui diretta (art. 35) sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, è punibile con la multa.

Art. 39

Infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio d'incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

II padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 40 Rapporto con altre disposizioni penali 1

Gli articoli 224 a 226 del Codice penale 1) rimangono riservati. Tuttavia la loro applicazione esclude quella delle disposizioni penali della presente legge soltanto se concernono l'atto in tutti i suoi effetti sia sul piano della illiceità sia su quello della colpevolezza.

2 Per quanto concerne la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione o il transito di ordigni esplosivi (art. 8 cpv. 2) la mancanza d'autorizzazione è esclusivamente sanzionata secondo le disposizioni penali della legge federale del 30 giugno 1972 2) sul materiale bellico.

3

Se delle azioni che riuniscono gli elementi costitutivi di un'infrazione 'punita dalla legge federale sul materiale bellico, concernono di fatto soltanto il commercio interno di ordigni esplosivi, sono unicamente applicabili gli articoli 37 e 38 della presente legge.

11

RS 311.0 2) RS 514.51

1297 4

Le disposizioni penali della presente legge sono poziori all'articolo 6 della legge federale del 30 aprile 18491' sulla regalia delle polveri da fuoco e all'articolo 66 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni 2).

Art. 41 Perseguimento penale II perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 42 Esecuzione 1

II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

I governi cantonali designano le competenti autorità esecutive e emanano le necessarie disposizioni organizzative, le quali soggiacciono all'approvazione del Consiglio federale.

3

Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge compete ai Cantoni. Quest'ultimi possono, entro i limiti stabiliti dal Consiglio federale, riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli particolari.

4

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

Essa può impartire istruzioni ai Cantoni.

Art. 43

Disposizioni transitorie 1

Chiunque commercia ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici e intende continuare tale attività, deve rivolgersi all'autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizzazioni, entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

2 L'autorizzazione per la vendita di ordigni esplosivi è subordinata alla condizione che il titolare disponga dei depositi prescritti, entro un anno a contare dal rilascio dell'autorizzazione.

3

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge i piccoli consumatori devono consegnare le loro scorte di ordigni esplosivi ai " RS 514.61/611; RU 1974 1897 21 RS 832.01

1298 fornitori, contro adeguato risarcimento del prezzo di compera oppure sollecitare un permesso d'acquisto.

4

1 venditori che cessano l'attività o che non ottengono più l'autorizzazione sono parimente tenuti a restituire le loro scorte ai fornitori.

5

I piccoli consumatori che intendono fare esplodere cariche senza vigilanza devono ottenere il permesso richiesto entro tre anni a contare dall' entrata in vigore della presente legge.

6

Per i grandi consumatori, tale termine è stabilito a cinque anni. Successivamente, l'effettivo degli operai titolari di un permesso d'impiego dovrà corrispondere, in tali aziende, alle ordinazioni da eseguire.

Art. 44

Riserva in favore dei Cantoni I Cantoni possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo a determinate circostanze o a sottoporlo a altre condizioni.

Art. 45 Abrogazioni di prescrizioni cantonali Le prescrizioni cantonali concernenti la materia disciplinata dalla legge sono abrogate.

Art. 46 1 2

Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta a referendum facoltativo.

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge federale sulle materie esplodenti (Legge sugli esplosivi) (Del 20 agosto 1975)

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29.09.1975

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