1835

#ST#

75.045

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale su una modificazione del Codice svizzero delle obbigazioni (conservazione dei libri di commercio e delle lettere d'affari su supporti di dati o d'immagini) (Del 7 maggio 1975)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi il disegno di una modificazione del codice delle obbligazioni (CO), per quanto attiene all'obbligo di conservare (art. 962 CO) e di produrre (art. 963 CO) i libri di commercio e le lettere d'affari.

1 Sommario La modificazione della legge ha lo scopo di facilitare alle aziende che hanno l'obbligo di tenere una contabilità, l'obbligo di conservare i libri di commercio: l'articolo 962 del disegno permette loro di conservare le lettere d'affari e i documenti contabili, invece che nell'originale, in modo più razionale e soprattutto meno ingombrante, sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini (microfilm) o di dati (come ad esempio schede perforate, nastri magnetici). Per i libri di commercio (ad eccezione dei conti d'esercizio e dei bilanci) è ammessa la conservazione sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini. Affinchè alle registrazioni sia riconosciuta la necessaria forza probante, sono imposte esigenze particolari alla loro qualità e al procedimento relativo alla loro produzione. La legge definisce il principio di tali esigenze e rimette al Consiglio federale il compito di disciplinare in un'ordinanza i dettagli d'ordine tecnico.

In considerazione della modificazione dell'articolo 962, è necessario completare l'articolo 963 relativo all'obbligo di produrre le registrazioni su supporti d'immagini o di dati.

1975 -- 304

1836

2 Parte generale 21 Situazione iniziale In base all'articolo 962 CO, chi ha l'obbligo di tenere i libri di commercio, deve conservarli per dieci anni; lo stesso dicasi per le lettere d'affari ricevute e le copie di quelle spedite. Il testo e la genesi della legge permettono di ritenere che sia i libri, sia la corrispondenza devono essere conservati nell'originale. Le opere e i lavori preparatori relativi all'articolo 962 CO, nel testo riveduto nel 1936, rinviano costantemente alla disposizione analoga dell'articolo 878 del vecchio CO del 1881 e alle prescrizioni del Codice di commercio francese del 1807 (art. 11) e del Codice di commercio tedesco del 1897 (§ 44) che hanno servito da modello. Il legislatore tedesco ammetteva che si conservassero unicamente gli originali. Le possibilità tecniche dell'epoca non permettevano d'altra parte di prevedere la registrazione su supporti di dati o d'immagini. La copia della corrispondenza spedita consisteva nello stendere copie o duplicati.

La prescrizione di diritto privato che è l'articolo 962 CO, adottata nell' interesse di chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio, ma anche nell'interesse di terzi in causa, è completata dall'obbligo d'edizione previsto all'articolo 963 CO. Questa disposizione interferisce nel diritto processuale, riservato in principio ai Cantoni; essa è tuttavia indispensabile per l'attuazione delle esigenze del diritto civile federale e permetterne l'applicazione.

Il 25 giugno 1957, il Consigliere nazionale Philipp Schmid ha segnalato, in una domanda scritta 1), che i microfilm costituiscono un procedimento moderno di registrazione, utilizzato dalle banche, dalle società d'assicurazione e dalle aziende commerciali, pur essendo, in base al diritto attuale, sprovvisto di qualsiasi forza probante, e che sarebbe giunto il momento di regolarne l'aspetto giuridico. 11 Consiglio federale aveva riconosciuto l'utilità pratica dei microfilm, ma aveva reputato all'epoca una revisione delle regole dell'articolo 962 CO sulla conservazione dei libri necessaria soltanto se i tribunali si fossero rifiutati di accettare la conservazione dei documenti su microfilm.

Fino ad oggi la questione non è ancora stata definita dai tribunali.

In un postulato Vontobel 2), accettato il 1° marzo 1967, il Consiglio nazionale ha invitato il Consiglio federale
a proporre alle Camere federali di completare l'articolo 962 CO con una disposizione che autorizzi la conservazione di libri di commercio e di lettere d'affari sotto forma di microfilm durante il periodo legale. Nuove misure di razionalizzazione si sono sviluppate: la conservazione sotto forma di microfilm permetterebbe un'economia " B Sten CN, sett. 1957 B Sten CN, marzo 1967

2)

1837 nella misura del 98 per cento del posto a disposizione, fatto che potrebbe avere un'importanza notevole per grandi aziende e per l'amministrazione, in particolar modo.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha allora proceduto a ricerche preliminari approfondite. Risulta dai pareri raccolti negli ambienti consultati, dai voti espressi e dalle richieste fatte spontaneamente che l'economia privata ha grande bisogno di nuove possibilità di razionalizzazione per la conservazione dei documenti.

La legislazione dei Paesi vicini ha largamente tenuto conto dei desideri di razionalizzazione espressi dalle persone cui incombe l'obbligo di conservazione. Già nel 1965, la Repubblica federale di Germania, procedendo alla revisione del Codice di commercio (HGB §§ 38 e 44) e della legge fiscale (Reichsabgabeordnung, § 162), ha autorizzato la conservazione delle lettere d'affari ricevute e dei documenti giustificativi sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini e la conservazione di copie delle lettere d'affari spedite sotto forma di registrazione su supporti di dati o d'immagini. A partire dal 1° gennaio 1975, anche i documenti corrispondenti alla nostra nozione di «libri di commercio», fatta eccezione del bilancio, potranno essere conservati su supporti di dati o d'immagini, in virtù delle leggi menzionate sopra.

La legislazione della Repubblica federale di Germania ha incoraggiato altri Paesi europei ad avviare revisioni nello stesso senso.

In Italia, la legge del 4 gennaio 1968 ha dato facoltà alle pubbliche amministrazioni e ai privati di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti commerciali, di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente fotoriproduzione.

La Danimarca ha adottato una legislazione analoga il 12 febbraio 1973.

Tutti gli originali devono essere conservati soltanto per un anno dopo la chiusura dell'esercizio commerciale al quale si riferiscono. Le registrazioni invece devono essere conservate per cinque anni.

L'Austria ha modificato il proprio codice di commercio il 3 dicembre 1973 e regolato sul modello tedesco (legge del 1965) le prescrizioni di diritto commerciale relative alla conservazione dei libri.

In Belgio e in Svezia sono in corso lavori legislativi nello stesso senso.

La Francia, l'Inghilterra (Common Law) e i Paesi
Bassi riconoscono le registrazioni quali mezzi di prova nei processi, malgrado l'assenza di un disciplinamento legale.

L'evoluzione europea mostra che le registrazioni su supporti di dati o d'immagini, nel quadro dell'obbligo di conservare i libri inerenti all'attività commerciale stanno passando dallo stadio del riconoscimento di fatto à quello del riconoscimento di diritto.

1838

Nel nostro Paese, soprattutto l'Amministrazione federale delle contribuzioni si è dovuta occupare dei desideri e delle misure di razionalizzazione dell'economia privata. L'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 (RS 642.211) della legge federale sull'imposta preventiva si occupa all'articolo 2 dell'elaborazione automatica ed elettronica dei dati e autorizza inoltre l'Amministrazione federale delle contribuzioni a permettere al contribuente, alle condizioni e agli oneri che essa stabilisce, di conservare giustificativi sotto forma di riproduzioni su microfilm. Formula analoga si trova all'articolo 2 dell'ordinanza concernente le tasse di bollo del 3 dicembre 1973 (RS 641.101). In collaborazione con la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pubblicato, nell'agosto 1971, direttive applicabili, in materia fiscale alla tenuta regolare della contabilità e alla riproduzione su microfilm. La persona che ha l'obbligo di conservare i libri, che faccia uso delle possibilità offerte -- alle condizioni previste da tali direttive -- e distrugga dopo tre esercizi commerciali i giustificativi, particolarmente numerosi che sono stati registrati su microfilm, adempie bensì all'obbli di conservare i libri sotto l'aspetto fiscale, ma corre il rischio di violare tale obbligo sotto l'aspetto dell'articolo 962 CO.

Nel marzo del 1973, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha istituito una commissione di studio incaricata dell'esame delle questioni poste e dell'elaborazione di progetti di soluzione. Oltre a diversi uffici federali (Ufficio degli stampati e del materiale, Ufficio del registro di commercio, Amministrazione delle contribuzioni, Direzione generale PTT), erano rappresentate in questa commissione le seguenti associazioni: -- Federazione svizzera degli avvocati -- Associazione svizzera dei banchieri -- Associazione svizzera dell'organizzazione di uffici -- Unione svizzera delle arti e dei mestieri -- Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli esperti contabili -- Associazione svizzera di documentazione -- Vorort dell'Unione svizzera di commercio e dell'industria.

Specialisti nel settore del microfilm e dell'elaborazione elettronica dei dati erano pure membri della commissione oppure partecipavano alle discussioni.

Sotto la direzione
della Divisione federale della giustizia, la commissione ha elaborato un disegno preliminare di revisione degli articoli 962 e 963 e il progetto di un'ordinanza del Consiglio federale in materia. Queste proposte, accompagnate dal rapporto finale della commissione, sono state sottoposte, nell'aprile 1974, per consultazione al Tribunale federale, alle divisioni interessate dell'amministrazione federale, ai tribunali d'appello cantonali, ai tribunali commerciali dei Cantoni e alle organizzazioni pure interessate.

1839 22 Apprezzamento della situazione iniziale II volume dei documenti commerciali che devono essere conservati non è aumentato in modo cospicuo soltanto nelle banche, nelle assicurazioni e nelle aziende particolarmente grandi. La mancanza di posto generale e l'aumento costante dei costi dei locali permettono di comprendere il desiderio delle aziende di poter, fare uso delle possibilità di razionalizzazione offerte dalla tecnica moderna. Il postulato Vontobel fa stato di una di tali possibilità: la cosiddetta fotoriproduzione degli archivi. I documenti commerciali, nell'accezione tradizionale, gli scritti, anche i piani o disegni, sono registrati e riprodotti fedelmente su microfilm (supporto d'immagini), in proporzioni fortemente ridotte. La qualità del materiale del film permette d'ottenere una riproduzione esatta fin nei minimi dettagli e di realizzare in seguito ingrandimenti di qualità altrettanto buona, persino oltre il formato originale del documento. Gli originali possono essere distrutti dopo essere stati filmati, ciò che permette di economizzare un posto notevole. I documenti registrati su supporti d'immagini possono inoltre essere conservati in modo più razionale; i documenti filmati e ordinati sistematicamente possono essere prelevati più facilmente e più celermente. Le amministrazioni pubbliche della Confederazione e dei Cantoni hanno già da lungo tempo messo a profitto tali vantaggi; esse possono d'altra parte farlo poiché sottostanno a prescrizioni particolari concernenti la conservazione di documenti. Per le aziende private invece non è assolutamente certo che la conservazione dei documenti commerciali sotto forma di registrazione su microfilm, al posto degli originali, sia compatibile con l'articolo 962 CO. Il proprietario di una ditta deve in particolar modo chiedersi se un microfilm sarà accettato come mezzo di prova in un processo e se del caso, quale sarà la forza probante riconosciutagli.

Nello stato attuale della tecnica, il microfilm costituisce il solo metodo razionale, per rapporto al costo e al tempo, di riproduzione di scritti esistenti, allo scopo di guadagnare posto. Con l'elaborazione automatica e, in particolar modo elettronica dei dati, sono apparsi nuovi mezzi nella contabilità moderna che permettono di conservare documenti o dati anche in altra forma. Attualmente,
i supporti di dati comprendono principalmente i nastri magnetici, i dischi magnetici, i nastri perforati e le schede perforate.

Anch'essi permettono di conservare registrati i documenti in modo meno ingombrante. In certi casi essi possono persino sostituire i giustificativi nel senso tradizionale del termine. È quanto avviene ad esempio con le polizze di versamento dei conti correnti postali: i pagamenti sono comunicati al detentore del conto corrente postale sotto forma di nastro magnetico o scheda perforata. Spetta al detentore stesso di stabilire i giustificativi necessari alla tenuta regolare della contabilità.

Per rispondere ai giustificati desideri di razionalizzazione, ma anche per seguire il passo con l'evoluzione irreversibile avvenuta in questo settore

1840

e per garantire l'esecuzione conforme dell'obbligo di conservare i libri, è necessario e urgente adattare la legge alle nuove circostanze. La revisione non deve limitarsi ai termini del postulato Vontobel, ma occuparsi dei supporti d'immagini e dei supporti di dati.

23 Soluzioni possibili 231 In generale Ove si voglia facilitare l'adempimento dell'obbligo di conservare i libri, sono tre le possibilità che si offrono in principio: -- diminuzione del numero dei documenti da conservare, -- riduzione del termine di conservazione per certi o per tutti i documenti, -- conservazione di documenti determinati o di tutti i documenti sotto forma di registrazione su supporti di dati o d'immagini.

232 I documenti da conservare Non può entrare in linea di conto la riduzione dei documenti da conservare. Onde non perdere il proprio valore, una contabilità deve essere conservata integralmente. Vi sarebbero inoltre difficoltà insormontabili a voler -determinare quello che deve essere conservato e quello che può essere distrutto. Tutti i documenti da conservare in virtù della legge e secondo la dottrina e la pratica relative devono restare tali. Si tratta prima di tutto dei libri di commercio. Si intende con ciò l'insieme dei documenti che il proprietario di una ditta deve allestire onde soddisfare all'obbligo di tenere una contabilità, previsto agli articoli 957 a 961 CO. Essi comprendono in primo luogo i libri che il proprietario di una ditta deve tenere regolarmente e continuamente, che riproducono integralmente le operazioni commerciali nell' ordine cronologico (ad esempio il libro mastro, i fogli di conto, il giornale), così come gli inventari, i conti d'esercizio e il bilancio che devono essere allestiti aula fine di ogni esercizio annuale e dai quali si può rilevare lo stato patrimoniale e il risultato della ditta.

La legge menziona inoltre le lettere d'affari. Si intendono con ciò tutti i documenti scambiati con terzi che forniscono informazioni sulla conclusione e il regolamento di atti giuridici, quali ad es. lettere, contratti, fatture, bollettini di consegna, ricevute e giustificativi bancari. Si può trattare anche di documenti contabili, vale a dire documenti contenuti nei libri, che servono a provare l'esattezza materiale di una contabilità. Un documento contabile non deve avere assolutamente carattere
di corrispondenza, deve però, quale elemento necessario di una contabilità regolare, essere conservato come elemento necessario. Oltre alla corrispondenza, compresa nel

1841 linguaggio corrente piuttosto come uno scambio di lettere propriamente detto, è indicato espressamente nella legge che i documenti contabili sono documenti da conservare.

233 Il termine di conservazione II diritto vigente prevede un termine uniforme di dieci anni per la conservazione di tutti i documenti. Tale termine corrisponde ai più lunghi termini di prescrizione previsti per i crediti, sia di diritto pubblico, sia di diritto privato (le rarissime eccezioni possono essere messe da parte). Si può ritenere di tegola che tutti gli affari ordinari di una ditta sono svolti e liquidati giuridicamente entro un periodo di cinque anni. I termini di prescrizione di cinque anni o di meno si applicano più sovente del termine di dieci anni.

Era perciò indicato d'esaminare la possibilità di prevedere termini di conservazione differenti. Poiché la corrispondenza d'affari e i documenti contabili costituiscono la parte più voluminosa dei documenti che devono essere conservati e poiché la maggior parte degli stessi è riprodotta nei libri di commercio, la commissione di studio ha ritenuto indicato ridurre il termine di conservazione per la corrispondenza d'affari e i documenti contabili. Nel suo progetto essa ha perciò proposto (si veda più oltre, cif. 236) d'introdurre per tali documenti un nuovo termine di conservazione di cinque anni e di mantenere invece il termine di dieci anni per i libri di commercio. L'espressione «libri di commercio» è stata completata con l'enumerazione degli esempi più importanti («inventario, conto d'esercizio e bilancio», art. 958 CO), onde precisare il genere di documenti che devono continuare a essere conservati durante dieci anni.

È in ogni caso essenziale fissare chiaramente l'inizio del decorso del termine. Il diritto vigente lo regola esplicitamente soltanto per i libri di commercio; il termine ha inizio a contare dall'ultima registrazione. Poiché i documenti di un esercizio annuale costituiscono un'unità, sarebbe possibile fissare l'inizio del termine alla fine dell'esercizio annuale corrispondente.

Siccome però certi libri di commercio, come il conto d'esercizio e il bilancio, possono essere allestiti soltanto dopo la fine dell'esercizio annuale -- ciò che in pratica avviene con un ritardo a volte di mesi, persino di anni -- l'osservanza effettiva dei termini di
conservazione non sarebbe garantita in ogni caso. È preferibile far partire il termine alla fine dell'anno civile nel corso del quale i documenti sono stati realmente allestiti, indipendentemente dalla loro datazione formale. Per la corrispondenza d'affari, l'anno civile determinante sarà per analogia l'anno nel quale è stata ricevuta, rispettivamente spedita e, per i documenti contabili, l'anno in cui sono stati allestiti.

La commissione ha proposto di precisare il testo della legge in tale senso.

1842 234 La registrazione su supporti d'immagini o di dati 234.1 Zona d'applicazione L'obbligo di conservare i documenti commerciali sarà reso sensibilmente più facile ove essi possano essere conservati sotto forma di registrazione su supporti d'immagini o di dati.

Va ricordato in primo luogo che si tratta qui soltanto della forma richiesta per conservare, vale a dire per classificare, archiviare i documenti commerciali del proprietario di una ditta che ha l'obbligo di tenere una contabilità. Le prescrizioni relative alla contabilità stessa non sono toccate; i principi generalmente riconosciuti, applicati onde assicurare la tenuta regolare della contabilità, create dalla dottrina e dalla pratica, permangono immutate e non devono essere modificate in alcun modo. Non si tratta neppure d'autorizzare e disciplinare in generale e per le relazioni d'affari correnti la sostituzione degli originali con registrazioni. Ugualmente non è possibile sostituire un originale con registrazioni su un supporto di dati o d'immagini ove, per esempio, un documento rappresenti un diritto. Tenuto conto della possibilità di riprodurre in più esemplari, non si può pretendere da un debitore che onori una cambiale presentata sotto forma di una copia; il debitore che abbia adempiuto il proprio debito conserva naturalmente il diritto alla restituzione del titolo originale. Lo stesso dicasi delle relazioni con le autorità fiscali, nel caso ove sia possibile far valere, in generale, certi diritti soltanto sulla base dei documenti originali (rimborsi, compensazioni, esoneri).

234.2 Casi d'applicazione Entrano in considerazione due possibilità di registrazione di dati: la riproduzione di documenti scritti (quali lettere, ricevute e fogli di conto) su supporti di dati e l'allestimento di documenti direttamente su un supporto di dati come avviene, ad esempio, per operazioni commerciali direttamente registrate in un sistema di contabilità integrata nell'ordinatore. Non si hanno con ciò più documenti scritti nell'accezione tradizionale del termine: il contenuto dei libri di commercio è dapprima registrato in modo invisibile su nastri magnetici o su supporti di dati analoghi. Tale contenuto, così trattato, non sarà reso leggibile che in caso di necessità e riprodotto periodicamente, in ogni caso alla fine di un esercizio annuale.
Come già menzionato, i documenti scritti possono essere registrati, allo stato attuale della tecnica, soltanto con la riproduzione su un supporto d'immagini e, specificatamente, con la microfilmatura. Gli altri procedimenti sono ancora troppo costosi o molto complicati e perciò troppo lenti e poco pratici. Tenuto conto della futura evoluzione tecnica, la legge non deve pertanto escluderli a priori: in tal contesto non può neppure essere

1843 compito del legislatore autorizzare o escludere determinati procedimenti tecnici di registrazione a scopi di conservazione. Si tratta piuttosto di definire le esigenze alle quale devono essere sottoposti l'allestimento e la qualità delle registrazioni, affinchè quest'ultime possano essere ammesse per la conservazione ai sensi dell'articolo 962 CO. Il microfilm può servire soltanto da esempio quale supporto di dati il cui sviluppo sia sufficientemente avanzato per non presentare inconvenienti d'ordine pratico, sempre che siano state osservate determinate regole per il suo allestimento.

La falsificazione di un microfilm è di regola di facile reperimento; nella maggior parte dei casi la falsificazione di un originale può essere dimostrata sulla base del microfilm e, a seconda dei casi, essa può apparire ancora più chiaramente sulla riproduzione ingrandita di una registrazione su microfilm, che sull'originale stesso.

La contabilità per mezzo di moderne installazioni di elaborazione dei dati è conosciuta nel nostro Paese già da parecchio tempo; essa è conforme alle prescrizioni dell'articolo 957 CO che, redatte in modo generale, non regolano i dettagli d'ordine tecnico. È escluso voler arrestare o abolire l'evoluzione in questo senso. Dobbiamo cercare qui d'assicurare il rispetto delle prescrizioni relative alla conservazione dei libri di commercio, da una parte, e adattarle all'evoluzione attuale, dall'altra, vale a dire non complicare inutilmente la conservazione. I documenti commerciali, ricevuti già sotto forma di registrazioni su supporti di dati o che il proprietario di una ditta -- che possiede una contabilità integrata nell'ordinatore -- ha allestito mediante registrazione diretta su un supporto di dati, devono in principio anche poter essere conservati in questa forma. Si risparmia così alle persone, alle quali incombe l'obbligo di conservare i libri di commercio, la pubblicazione di tutti i dati unicamente per conservarli.

234.3 Le condizioni richieste La condizione essenziale è la seguente: le registrazioni devono corrispondere esattamente ai documenti o ai fatti indicati e comunicare gli stessi dati dei documenti che sostituiscono. Le registrazioni costitutive devono riprodurre fedelmente le informazioni originali.

Le registrazioni devono poter essere leggibili in ogni momento,
vale a dire a non importa quale istante di tutto il termine legale di conservazione.

A tale scopo le registrazioni e il supporto di dati devono essere durevoli; una cura particolare deve essere osservata per la loro conservazione, le cui condizioni vanno adattate al tipo di supporto di dati in causa (ad esempio temperatura, umidità dell'aria, protezione contro gli influssi magnetici).

La riproduzione delle registrazioni sotto forma leggibile per l'occhio umano deve anche essere tecnicamente garantita in ogni tempo.

1844 Gli archivi sono utili soltanto ove i documenti conservativi possano essere ritrovati rapidamente e senza fatica. Tale principio generale si applica anche qui, con tutte le relative conseguenze. Le registrazioni su supporti di dati devono rispettare l'ordine delle iscrizioni e anche i supporti devono essere classificati sistematicamente. Le istruzioni di lavoro e i programmi d'ordinatore costituiscono i piani d'archivio. Non soltanto l'impiegato esperto che lavora nella ditta, bensì anche un terzo, perito, che abbia diritto a prendere visione, deve in ogni momento poter rinvenire rapidamente e facilmente i dati desiderati e renderli leggibili. Devono essergli messi a disposizione il personale e le istruzioni necessarie. Dietro sua richiesta, i documenti gli saranno sottoposti sotto forma di riproduzione scritta o d'ingrandimento.

Le registrazioni non possono far fede che se è dato conoscere il modo con il quale sono state allestite. Non si tratta di fornire indicazioni unicamente sul procedimento tecnico adottato, bensì anche sull'identità e la funzione delle persone che hanno collaborato alla registrazione. Le registrazioni non possono essere soltanto semplici prodotti della tecnica i cui autori restano anonimi. Per tale motivo vanno aggiunte le indicazioni seguenti: identità della persona che le ha allestite, data e metodo dell'operazione, danni causati ai documenti o ai supporti di dati durante la registrazione. Sarà così possibile ottenere la relazione necessaria fra questi nuovi documenti e la persona che li ha allestiti.

Queste esigenze devono essere descritte dettagliatamente e dovrebbero cooperare ad evitare negligenze e malintesi in occasione della registrazione di dati. L'articolo 962 CO non può essere appensantito da prescrizioni speciali che renderebbero men chiara la legge. Inoltre, affinchè il 32.mo Titolo del Codice delle obbligazioni possa continuare ad adattarsi all'evoluzione della tecnica -- qualità sin qui riconosciutagli -- è necessario che la legge preveda soltanto esigenze minime, valide quali che siano le circostanze. Tutte le altre condizioni dovranno essere regolate in un'ordinanza, che la legge darà mandato al Consiglio federale di emanare. Anche redatte in modo il più generale possibile, le disposizioni piuttosto tecniche dell' ordinanza saranno senz'altro sorpassate
più velocemente dall'evoluzione; esse devono pertanto poter essere modificate con una procedura rapida.

234.4 Esclusione del conto d'esercizio e del bilancio dalla registrazione II conto d'esercizio e il bilancio sono i documenti che devono essere allestiti alla fine di ogni esercizio annuale, conformemente ai principi generalmente riconosciuti dalla pratica commerciale. Sempre che siano allestiti secondo le disposizioni, essi devono permettere una vista d'insieme sull' ampiezza, la situazione finanziaria, la liquidità e l'efficienza della ditta; essi rappresentano in qualche modo un riassunto di tutti gli altri documenti.

1845 Malgrado la loro importanza, essi richiedono pochissimo .posto; si può facilmente domandare al proprietario della ditta di conservarli in originale, affinchè siano in ogni tempo accessibili. Se la contabilità è integrata nell' ordinatore, essi devono essere pubblicati, ciò che appare già necessario in virtù dell'articolo 961 CO; gli esemplari firmati conformemente a tale disposizione devono essere considerati originali.

235 Registrazioni quali mezzi di prova in un processo Le nuove possibilità offerte dalla revisione dell'articolo 962 CO potrebbero essere annientate dalle disposizioni di diritto pubblico, in modo particolare dalle leggi cantonali di procedura civile che rifiutassero qualsiasi forza probante alle registrazioni autorizzate dall'articolo 962 CO.

La maggior parte dei codici cantonali di procedura civile hanno adottato il principio in base al quale i documenti devono essere presentati al giudice in originale o sotto forma di copia certificata conforme con autenticazione ufficiale. Il codice di procedura civile del Cantone Zurigo prevede che i documenti devono in generale essere presentati nell'originale (§ 234); il Cantone San Gallo esige in principio l'originale (art. 221); il Cantone di Berna l'originale o una copia certificata conforme da autenticazione notarile (art. 229); la legge di procedura civile federale menziona anche la copia fotografica ma autorizza il giudice a ordinare la produzione dell'originale (art. 52). Per la parte che non può produrre i documenti soltanto sotto forma di registrazioni e non nell'originale, le conseguenze variano a seconda delle regole e i principi adottati dalla legge di procedura che entra in considerazione. Se è applicabile il principio del libero apprezzamento delle prove, come ad esempio nella legge di procedura civile federale e in tutti i codici moderni di procedura cantonale, allora gli inconvenienti non dovrebbero essere gravi; una copia non è di per sé sprovvista di forza probante. Se però il giudice è astretto a regole di prova formali oppure se lo stesso si mostra troppo formalista nell'apprezzamento delle prove, anche se non vi è costretto da tali regole, potrà capitare che una parte sia perdente; perché non accetta la prova contraria, il giudice ammette sia gli allegati e i mezzi di prova dell'altra parte, sia la mancanza di prove;
incombendole l'obbligo della prova, la parte soccombente deve portare le conseguenze.

11 proprietario di una ditta può evitare tali rischi, conservando gli originali per misura cautelativa, sapendo già, o presumendo che un determinato affare possa dar luogo a un processo. Egli può pertanto trovarsi implicato in un processo imprevisto e nell'obbligo di dover produrre i documenti, in virtù sia del diritto cantonale di procedura, sia dell'articolo 963 CO; chi ha registrato i documenti commerciali in modo regolamentare e distrutto in seguito gli originali, non dovrebbe subire le stesse conseguenze

1846 sul piano procedurale di quelle subite dalla persone che non è più in grado di produrre gli originali sia per negligenza, sia perché li ha distrutti onde far sparire i mezzi di prova.

Prevedendo che le registrazioni abbiano identica forza probante dei documenti registrati, si impedisce che le registrazioni siano a priori escluse . quali mezzi di prova o che non sia riconosciuta loro alcuna forza probante, ove si tratti dell'apprezzamento delle prove, perché essi non sono originali.

Il giudice deve acquisirle agli atti e valutarle e motivarne la eventuale irricevibilità quali mezzi di prova, come agirebbe per gli originali. Le registrazioni devono in principio essere trattate dal giudice, nell'ambito della procedura, come se si trattasse di originali. In pari tempo deve però essere esclusa l'applicazione alle stesse di quelle regole di prova che una legge cantonale di procedura potrebbe prevedere in favore dei documenti o che contiene la regola dell'articolo 9 CC (presunzione dell'esattezza dei registri pubblici e dei pubblici documenti): esse restano sottoposte al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice.

Le disposizioni relative alla forza probante si applicano evidentemente soltanto alle registrazioni effettuate per la conservazione di libri di commercio ai sensi dell'articolo 962 CO e che adempiono le esigenze della legge e dell'ordinanza.

Poiché le registrazioni possono anche entrare in linea di conto per la produzione di documenti, si tratta di completare l'articolo 963 CO. Le registrazioni saranno presentate al giudice in modo che possa prenderne conoscenza senza l'aiuto di mezzi ausiliari; gli devono essere rimessi documenti scritti o ingrandimenti, fatto che non gli impedisce naturalmente di richiedere la produzione dei supporti di dati stessi o, se del caso, di farli esaminare da un perito.

236 II disegno preliminare della commissione di studio La commissione di studio ha proposto, in un disegno preliminare, il testo seguente per la revisione degli articoli 962 e 963 CO: Art. 962 1 c. obbligo di Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve conservare i libri di conservarli, in modo particolare l'inventario, il conto d'esercommercio cizio e il bilancio, regolarmente per dieci anni. Per le lettere d'affari ricevute e le copie di quelle spedite e per i documenti contabili, il termine è di cinque anni.

2

II termine di conservazione ha inizio a partire dalla fine dell'anno civile nel corso del quale hanno avuto luogo le ul-

1847

time registrazioni, le lettere d'affari sono state ricevute o spedite e i documenti contabili allestiti.

3

Ad eccezione del conto d'esercizio e del bilancio, i documenti figuranti al capoverso 1 possono anche essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di dati o d'immagini, ove le registrazioni corrispondano ai documenti e possano essere rese leggibili in ogni tempo. Il Consiglio federale regola le altre condizioni per via d'ordinanza.

4 Le registrazioni su supporti di dati o d'immagini, ai sensi del capoverso 3, hanno in principio la stessa forza probante dei documenti stessi.

Art. 963 Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio deve, D. Obbligo in caso di controversia che concerna l'azienda, produrre i detti d edizione libri e, in modo particolare l'inventario, il conto d'esercizio e il bilancio, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice lo reputi necessario ai fini della prova.

1

2

Le registrazioni su supporti di dati o d'immagini devono essere prodotte in modo tale da essere leggibili senza mezzi ausiliari.

Questo testo è stato oggetto di una procedura di consultazione; esso era accompagnato da un primo disegno d'ordinanza del Consiglio federale.

24 I risultati della procedura di consultazione 241 Generalità Ventidue governi cantonali, dodici tribunali cantonali d'appello e dieci organizzazioni si sono pronunciati in merito al disegno.

La grande maggioranza delle risposte approva la revisione proposta, senza riserve o comunque nei punti essenziali.

Un solo tribunale cantonale e la direzione della giustizia dello stesso Cantone respingono in principio l'ammissione dei supporti di dati o d'immagini per la conservazione dei libri di commercio. Il disciplinamento relativo alla forza probante -- o almeno lo scopo perseguito da tale disposizione -- non ha sollevato obiezioni né da parte dei tribunali cantonali, né da parte dei governi cantonali. Soltanto la riduzione del termine di conservazione per le lettere d'affari e i documenti contabili è stata respinta

1848 da più di un'istanza consultata; due risposte chiedono che i documenti siano conservati in originale durante un certo tempo.

I risultati della procedura di consultazione sono stati esaminati dalla commissione di studio. Nella misura in cui vi proponiamo di apportare modificazioni al disegno preliminare della commissione di studio, tali modificazioni corrispondono nell'insieme al parere della commissione di studio.

242 Riduzione del termine di conservazione per la corrispondenza d'affari e i documenti contabili Questa proposta ha urtato contro un'opposizione a volte forte o ha suscitato obiezioni. Tre governi cantonali, cinque tribunali d'appello, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, la Conferenza dei funzionari fiscali di stato e la Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli esperti contabili si sono opposti. Anche gli ambienti dell'economia privata non hanno espresso approvazione unanime. Le obiezioni fatte sono giustificate.

L'espirazione di un termine di prescrizione di cinque anni non corrisponde necessariamente alla fine del termine di conservazione di cinque anni: i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dopo ogni interruzione.

Processi possono essere iniziati poco prima della fine del termine di conservazione di cinque anni: la decisione che ordini ulteriormente l'edizione dei documenti è vana se i documenti giustificativi sono nel frattempo stati distrutti. Sono anche stati invocati gli sforzi impresi per un'armonizzazione delle prescrizioni fiscali della Confederazione e dei Cantoni: un termine uniforme di dieci anni a partire dalla fine del periodo fiscale è stato previsto nell'ambito delle procedure per l'imposta supplementare o per frode fiscale.

Poiché la riduzione del termine di conservazione proposto dalla commissione di studio non è neppure auspicata unanimemente da tutti i principali interessati ad un alleggerimento delle regole sulla conservazione, proponiamo di mantenere il termine attuale uniforme di dieci anni: non vogliamo in nessun caso far sorgere l'impressione di voler rendere più difficile la lotta contro la criminalità economica e la. frode fiscale. Tuttavia, come ha rilevato a giusto titolo il Consiglio di Stato del Cantone d'Uri, la revisione non accorderà più alcuna facilitazione alle persone cui incombe l'obbligo di conservare i
libri commerciali ove, per motivi finanziari o altri, esse rinuncino a registrare i propri documenti commerciali.

243 Conservazione dell'originale durante un certo tempo L'Amministrazione federale delle contribuzioni e la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato rilevano che il disciplinamento proposto rende-

1849 rebbe più difficili i controlli fiscali. Sia i libri commerciali che i giustificativi potrebbero essere presentati al revisore fiscale sotto forma di registrazioni. Nel caso di registrazioni su microfilm, egli sarebbe costretto a lavorare con due apparecchi lettori o allora richiedere riproduzioni ingrandite. Ambedue i procedimenti sarebbero lunghi e complicati. Per essere leggibili, i libri commerciali registrati su nastro magnetico dovrebbero in ogni caso essere riprodotti per iscritto. Non è certo che le riproduzioni scritte necessarie possano essere stese in tempo utile e che l'ordinatore sia illimitatamente a disposizione. La riproduzione scritta di singoli libri non sarebbe di utilità al revisore: egli deve poter esaminare l'insieme dei libri onde poter stabilire il piano di un controllo adeguato, in ogni caso particolare. Sarebbe perciò indicato prescrivere la conservazione in originale di tutti i libri di commercio durante cinque anni, per evitare che i controlli fiscali siano resi più difficili da ostacoli indesiderabili e inutili.

La Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli esperti contabili propone che tutti i giustificativi siano conservati in originale fino all'assemblea generale che approva il conto d'esercizio 8 il bilancio. La Camera si oppone a che l'ufficio di controllo non possa più eseguire i lavori di controllo sulla base di documenti originali. Questo non soltanto per facilitare agli esperti contabili i controlli richiesti dalla legge, ma anche in vista di un eventuale ampliamento degli obblighi legali e dei compiti dell'ufficio di controllo.

Il disciplinamento proposto dalla Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli esperti contabili sarebbe senz'altro insoddisfacente. Esso si applicherebbe soltanto a una parte delle aziende obbligate a conservare i libri di commercio. In base al disegno preliminare d'ordinanza inoltre, l'esame delle registrazioni non deve essere reso più difficile né esigere più tempo di quello necessario per gli originali. Non è previsto d'allargare gli obblighi legali e i compiti dell'ufficio di controllo che renderebbero necessaria la conservazione dei giustificativi in originale. Infine l'ufficio di controllo può raggiungere lo scopo prefisso -- esame sulla base degli originali -- con accordi interni.

Per contro devono essere prese
in considerazione le obiezioni delle autorità fiscali. È vero che l'articolo 962 CO, quale prescrizione di diritto privato, non tocca le norme di conservazione del diritto fiscale. Le leggi fiscali della Confederazione e dei Cantoni possono contenere regole attinenti unicamente agli interessi fiscali che derogherebbero al codice delle obbligazioni e impedire praticamente che la persone obbligata a conservare i libri di commercio possa far uso delle facilitazioni previste dall'articolo 962 CO. Onde favorire l'armonizzazione delle prescrizioni di diritto privato e di diritto fiscale relative alla conservazione dei libri, si deve pertanto tener conto degli aspetti fiscali e ciò nella speranza che le leggi fiscali non imporranno, alle persone obbligate a conservare i libri, esigenze supplementari per rapporto alle prescrizioni del codice delle obbligazioni.

Foglio federale 1975, Vol. l

114

1850 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato vorrebbero che tutti i libri di commercio che il revisore fiscale deve esaminare siano disponibili all'inizio del controllo, in una forma leggibile senza mezzi ausiliari. Poco importa che si tratti di veri originali (si potrebbe comunque discutere quale sia l'originale in una contabilità integrata nell'ordinatore). Per l'Amministrazione federale delle contribuzioni è ugualmente importante che i libri registrati all'origine direttamente su nastri magnetici non siano conservati unicamente sotto tale forma. È necessario piuttosto che sia conservata in principio la riproduzione scritta che deve in ogni caso essere allestita periodicamente.

Nella misura in cui la legge o l'ordinanza prescrivono che all'inizio di un controllo annunciato, i libri debbano essere prodotti in modo tale da essere leggibili senza mezzi ausiliari, le autorità fiscali non si oppongono a che i libri, tenuti in modo convenzionale, o le riproduzioni scritte di dati dell'ordinatore siano conservati su un supporto di immagini, vale a dire su un microfilm. Le registrazioni su microfilm sono sempre direttamente leggibili -- anche se con l'uso di uno strumento -- e sono protette, meglio delle registrazioni su nastro magnetico, contro la perdita o il cambiamento.

Riproduzioni ingrandite possono essere ottenute senza grande apparecchiatura tecnica. I detentori di ordinatori moderni possono ugualmente utilizzare il procedimento «COM» («Computer output microfilm») con il quale i dati possono essere direttamente riprodotti su microfilm.

Contrariamente al disegno preliminare della commissione di studio, vi proponiamo di ammettere nella legge, per i libri di commercio (ad eccezione del conto d'esercizio e del bilancio che devono comunque essere conservati in originale) unicamente la registrazione su un supporto d'immagini. Si dovrà precisare nell'ordinanza che, allo stato attuale della tecnica, soltanto il microfilm può entrare in linea di conto come supporto d'immagini.

All'inizio di un controllo che è stato annunciato, devono essere messe a disposizione riproduzioni ingrandite dei libri di commercio conservati esclusivamente sotto forma di registrazioni su microfilm. Questa prescrizione dovrà essere inserita nell'ordinanza del Consiglio
federale, onde rispondere alle esigenze delle autorità fiscali: la persona che ha l'obbligo di conservare i libri, può economizzare il costo delle riproduzioni ingrandite, ove attenda, per distruggere l'originale o la riproduzione scritta dei dati dell'ordinatore, che abbia avuto luogo il controllo dei libri, in particolare quello dell'Amministrazione delle contribuzioni. Nella maggior parte dei casi tali controlli non vanno oltre gli ultimi cinque anni civili.

Questa soluzione permette di conservare i libri in modo meno ingombrante sin dall'inizio, e lascia alla singola persona obbligata a conservare i libri di decidere se sia il costo del locale o il costo delle riproduzioni ingrandite ad essere determinante.

1851 244 Le altre proposte di modificazione Nella procedura di consultazione è stata altresì sollevata la questione dell'adattamento eventuale delle prescrizioni sulla conservazione dei documenti di società cancellate (art. 590 e 747 CO). Tre obiezioni possono essere fatte: dopo lo scioglimento di una società, la registrazione dei suoi documenti non dovrebbe in pratica più entrare in linea di conto: il termine di conservazione dell'articolo 962 CO permarrà immutato e verrà così a corrispondere al termine di dieci anni degli articoli 590 e 747 CO; infine il legislatore si è volontariamente astenuto dall'autorizzare una società radiata a distruggere successivamente i propri documenti. Tutti i documenti devono essere sottoposti a un nuovo termine di conservazione di dieci anni a partire dallo scioglimento, ciò che appare chiaramente dal testo francese della legge: «pendant dix ans à compter de la radiation» (art. 590 CO).

Mentre certuni propongono di sopprimere negli articoli 962 e 963 CO l'enumerazione di «inventario, conto d'esercizio e bilancio», una risposta chiede invece di completarla con il conto profitti e perdite. Questa enumerazione era stata introdotta a causa della differenza dei termini di conservazione e diviene perciò senza oggetto, essendo soppressa tale differenza.

Per meglio tener conto dei due casi d'applicazione della registrazione -- riproduzione di documenti esistenti in registrazione originale --, una delle proposte in procedura di consultazione verte a completare il disegno preliminare nel senso seguente: le registrazioni devono corrispondere ai dati originali introdotti nell'ordinatore o, altra formula, ai fatti indicati ove non esista documento scritto di sorta. Va da sé che le registrazioni devono corrispondere ai dati o ai fatti indicati, e che non possono essere oggetto di una modificazione senza che ne sia precisato il genere e il motivo. Anche l'autore di uno scritto nel senso tradizionale del termine non ha diritto di stenderlo falsamente e un documento nel senso tradizionale del termine non può essere modificato. Non è con ciò necessario completare il progetto di legge nel senso proposto.

La formula relativa alla forza probante delle registrazioni («Le registrazioni su supporti di dati o d'immagini, ai sensi del capoverso 3, hanno in principio la stessa forza probante
dei documenti stessi») ha suscitato due gruppi di critici; alcuni hanno proposto la soppressione del termine «in principio» che diminuisce in modo non auspicabile la portata della disposizione; altri erano del parere che tale redazione non esprimesse abbastanza chiaramente l'intenzione del legislatore che di per sé approvano.

Possiamo accettare la proposta del Tribunale d'appello di Zurigo nel senso di menzionare esplicitamente il principio del libero apprezzamento delle prove. Il termine «in principio», motivo manifesto di confusione, deve essere soppresso. Per il resto, il testo proposto dalla commissione di studio

1852

può essere mantenuto poiché pone su piede d'uguaglianza le registrazioni e gli originali nell'ambito della procedura applicabile.

Alla proposta di prevedere, come all'articolo 747 CO, la conservazione «in un luogo sicuro», in particolare di supporti di dati, potrà esser dato seguito nell'ordinanza.

25 Conclusione Riassumendo, vi proponiamo di disciplinare come segue l'obbligo di conservazione e di edizione: -- conservazione di tutti i documenti commerciali durante dieci anni, come sin qui; -- conservazione del conto d'esercizio e del bilancio, esclusivamente in originale; -- conservazione degli altri libri di commercio in originale o sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini (rinuncia a esigere la conservazione in originale durante una parte del termine previsto); -- conservazione della corrispondenza d'affari e dei documenti contabili in originale o sotto forma di registrazioni su supporti di dati o d'immagini (ugualmente rinuncia a esigere la conservazione in originale durante una parte del termine previsto); -- competenza del Consiglio federale a emanare un'ordinanza sulla registrazione di documenti da conservare; -- riconoscimento giuridico delle registrazioni su un supporto di dati o d'immagini quale documento che resta tuttavia sottoposto al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice.

3 Parte speciale: Commento del disegno di legge Articolo 962 CO Marginale: la modificazione concerne soltanto il testo tedesco.

Il capoverso 1 riunisce i capoversi 1 e 2 del testo vigente. Esso indica quali documenti debbano essere conservati e durante quanto tempo. Per precisione maggiore, esso menziona esplicitamente i documenti contabili, ma non apporta modificazione d'ordine materiale al disciplinamento attuale.

Il capoverso 2 è completamente nuovo. Esso da la possibilità di conservare i libri di commercio, ad eccezione del conto d'esercizio e del bilancio, sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini, e gli altri do-

1853 cumenti sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini o di dati. Esso determina le condizioni essenziali per la registrazione e autorizza il Consiglio federale a regolare i dettagli.

11 capo verso 3 fissa l'inizio del termine di conservazione. La novità consiste nel fatto che il termine comincia a decorrere in modo uniforme a contare dalla fine dell'anno civile corrispondente.

11 capoverso 4 definisce la forza probante delle registrazioni nell'ambito di un processo e le sottomette, quali mezzi di prova, al libero apprezzamento del giudice.

Articolo 963 CO 11 capoverso 1 corrisponde, quanto al contenuto, al testo attuale. Esso menziona esplicitamente anche i documenti contabili nel senso di una precisazione. L'espressione poco chiara di «interesse legittimo» è sostituita dalla nozione di «interesse degno di essere protetto», più soddisfacente.

11 capoverso 2 è nuovo. La modificazione dell'articolo 962 CO ne rende necessaria l'introduzione. Esso determina la forma nella quale le registrazioni devono essere prodotte in un processo.

4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni a livello del personale La revisione non avrà alcuna conseguenza di tale genere, né per la Confederazione, né per i Cantoni, né per i Comuni.

5 Costituzionalità Come gli attuali, anche i nuovi articoli 962 e 963 CO si fondano sull' articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale. Come nelle disposizioni attuali, il disegno incide sul diritto di procedura, riservato in principio ai Cantoni, soltanto nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione uniforme del diritto civile materiale.

6 Classificazione dei postulati Con il nostro disegno di legge può essere tolto di ruolo il postulato 1967 P 9448, Obbligo di conservare i libri di commercio (N 1° marzo 1967, Vontobel).

1854

7 Proposta Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo di approvare l'allegato disegno di legge.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 maggio 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: H presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

1855

(Disegno)

Legge federale che completa il Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbliga/ioni) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 19751}, decreta:

II titolo trentesimosecondo del codice defilé obbligazioni2) è modificato come segue: Art. 962 1

Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve conservarli, come tutta la corrispondenza d'affari e i documenti contabili, regolarmente per dieci anni.

2

II conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati in originale; gli altri libri di commercio possono anche essere conservati sotto forma' di registrazioni su supporti d'immagini, la corrispondenza d'affari e li documenti contabili inoltre quali registrazioni su supporti di dati, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano ad ogni momento essere rese leggibili. Il Consiglio federale regola le condizioni.

3

II termine di conservazione inizia a decorrere dall'anno civile nel quale sono state fatte le ultime inserzioni, la corrispondenza d'affari si è svolta o i documenti contabili sono stati stesi.

» FF 1975 I 1835 > RS 220

2

C. Obbligo di conservare i libri di commercio

1856 4

Le registrazioni su supporti d'immagini e di dati in base al capoverso 2 hanno la stessa forza probante degli originali: esse sottostanno inoltre al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice.

Art. 963 D. Obbligo d'edizione

1

Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre detti libri di commercio, Ta corrispondenza d'affari e i documenti contabili in quanto sia giustificato un interesse degno di essere protetto e il giudice lo reputi necessario ai fini della prova.

2 Le registrazioni su supporti d'immagini e di dati devono essere prodotte in modo tale da essere leggibili senza mezzi ausiliari.

II

1 2

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

II Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale su una modificazione del Codice svizzero delle obbigazioni (conservazione dei libri di commercio e delle lettere d'affari su supporti di dati o d'immagini) (Del 7 maggio 1975)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1975

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

21

Cahier Numero Geschäftsnummer

75.045

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.06.1975

Date Data Seite

1835-1856

Page Pagina Ref. No

10 111 569

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.