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Termine di referendum: 22 settembre 1975

Decreto federale concernente le decisioni in materia di spese # S T #

(Del 20 giugno 1975)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale 1), decreta le seguenti disposizioni completanti temporaneamente la legge sui rapporti fra i Consigli 2) : Capo 1: Condizioni per la votazione straordinaria Art. l

Decisioni in materia di spese 1

Sono decisioni in materia di spese giusta l'articolo 13 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale: a. i bilanci di previsione e i rispettivi complementi, b. quelle che aprono crediti d'impegno o crediti aggiuntivi, e. · le disposizioni di atti legislativi d'obbligatorietà generale che prevedono o implicano spese a carico della Confederazione istituendo un 11

RS 101

2) RS 171.11 1975 _ 440

122 diritto a prestazioni finanziarie da parte di quest'ultima o imponendole di fornire determinate prestazioni finanziarie oppure di assumere obblighi di pagamento condizionali (fideiussioni, garanzie).

2

L'atto legislativo che obbliga la Confederazione a fornire, come soggetto di diritto privato, prestazioni compensative (risarcimento di danni, perequazione di vantaggi) non è una decisione in materia di spese.

Art. 2

Maggiorazione di spese 1

Una spesa è nuova se destinata a un compito che la Confederazione non ha assunto precedentemente o se mira a migliorare o modificare sensibilmente l'esecuzione di un compito della Confederazione.

2

È considerata maggiorazione di spesa: a. l'aumento dei mezzi devoluti per un compito rispetto alle somme impiegate durante il periodo di riferimento e al rincaro provato, b. l'estensione di disposizioni legali istituenti un diritto a prestazioni finanziarie o un obbligo di prestazioni finanziarie a carico della Confederazione.

3

Per la determinazione di spese superiori a quelle preventivate, i crediti completivi accordati sino all'esame del nuovo bilancio di previsione sono computati in quello dell'anno precedente. Un credito globale o di programma è considerato come posta di bilancio.

Art. 3

Spese vincolate II voto a maggioranza qualificata (votazione straordinaria) è omesso quando una spesa e il suo ammontare risultano da una legge o da un decreto federale d'obbligatorietà generale o da una decisione in materia di spese già presa a maggioranza qualificata dai Consigli.

Capo 2: Procedura Art. 4

Domanda di votazione straordinaria 1

La domanda per il voto a maggioranza qualificata deve essere fatta per scritto al presidente del Consiglio, al più tardi nel primo giorno di seduta

123 successivo a quello in cui la spesa è stata decisa con voto concorde dei Consigli.

2

Se è contestato l'adempimento delle condizioni per la votazione straordinaria, il Consiglio decide su proposta del proprio ufficio. Ove un Consiglio neghi la votazione decisa dall'altro, quest'ultimo deve pronunciarsi ancora una volta. Se la decisione è mantenuta, la votazione straordinaria ha luogo in entrambi i Consigli.

3

La votazione avviene non appena sono state eliminate le divergenze riguardanti il disegno.

Art. 5

Esecuzione della votazione straordinaria 1 1 Consigli votano su ciascuna rubrica contestata del bilancio. Se una posta del bilancio è respinta, è cancellata soltanto la maggiorazione di spese.

Non soggiacciono alla votazione straordinaria le proposte concernenti riduzioni rispetto all'anno precedente.

2

Ciascun Consiglio vota l'insieme delle disposizioni prevedenti o implicanti spese a carico della Confederazione a meno che un membro non chieda la votazione distinta.

3

Se sono respinte singole disposizioni di un disegno di natura generale, il Consiglio federale o la commissione incaricata dell'esame preliminare può esigere il rinvio del disegno e proporne il riesame da parte dei Consigli.

Art. 6

Diritto applicabile Del rimanente, l'articolo 35 della legge sui rapporti fra i Consigli s'applica per analogia all'indizione e all'esecuzione della votazione straordinaria.

Capo 3: Disposizioni finali Art. 7 II presente decreto è d'obbligatorietà generale; esso sottosta al referendum facoltativo.

1

2

Esso entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di referendum e, se la sessione dell'autunno 1975 non termina prima di tale data, s'applica alle decisioni in materia di spese prese in detta sessione.

3

Esso decade a fine 1979.

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Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 20 giugno 1975 E presidente, Simon Kohler II segretario, Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 20 giugno 1975 M presidente, Oechslin II segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 23 giugno 1975 Termine di referendum: 22 settembre 1975

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Decreto federale concernente le decisioni in materia di spese (Del 20 giugno 1975)

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1975

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23.06.1975

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