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Termine d'opposizione: 27 giugno 1962

LEGGE FEDERALE 8Ul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (Legge sullo iniziative popolari) (Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALF DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 122 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 oprile 1960, decreta: I FORMALITÀ Art. 1 La domanda d'iniziativa popolare per la revisione, totale o parziale, della Costituzione federale- (art.- 118, 120 e-221 Cost.) è da indirizzarsi in iscritto. all'Assemblea. federale per mezzo-del Consiglio federale; l'oggetto della domanda va indicato con precisione.

Art. 2.

1 2

II cittadino che fa la domanda deve firmarla personalmente.

Chiunque appone una -firma diversa dalla sua è punibile (art. 282 CP).

436 Art. 3 1

La domanda d'iniziativia popolare nella quale non sia osservata l'unità di materia secondo l'articolo 121, capoverso 3, della Costituzione federale oppure siano combinate la forma di proposta generale c quella di progetto già elaborato, previste nel capoverso 4 del medesimo articolo, sono di¬ chiarate nulle dall'Assemblea federale.

2 L'unità di materia è osservala quando i singoli punti della domanda abbiano tira di loro un'intrinseca connessione.

Art. 4 1

Per essere valida, la lista delle firme deve contenere: a. il nome del (Cantone e del Comune, nei quali le firme sono state raccolte; b. il testo della domanda di revisione; c. il testo dell'articolo 2 della presente legge; d. in ultimo, una dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto cantonale, accertante che i firmatari hanno il diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune con¬ siderato. La dichiarazione, da apporsi gratuitamente, deve essere datata, indicare in lettere o in cifre il numero delle firme autenti¬ cate, essere firmata dalla persona pubblica che l'appone e menzio¬ nare, con un hollo o una scritta, la qualità ufficiale di tale persona.

2

La lista per la domanda di revisione parziale, presentata in forma di progetto già elaborato, che sia sottoposto in più lingue ufficiali all i firma dei cittadini, deve, per essere valida, designare e riprodurre il testo autentico.

3 La lista per la domanda di revisione con clausola di ritiro deve indicare il nome e l'indirizzo di almeno tre firmatari delegati a ritirarla.

La clausola conferisce l'autorità di ritirare la domanda, sia a favore d'un controprogetto dell'Assemblea federale sia incondizionatamente. Il ritiro è risolto a maggioranza dei due terzi di quei delegati.

4 La domanda può essere ritirata: a. fino a quando non sia stata stabilita la votazione popolare, se con¬ cerne la revisione totale della Costituzione federale o una revisione parziale presentata in forma di progetto già elaborato; b. ciò vale parimente, se la domanda concerne una revisione parziale presentata in forma di proposta generale e le Camere federali si siano dichiarate contrarie o non siano giunte, nel termine legale, a una decisione concorde; se invece le Camere federali approvano l'iniziativa, la domanda non può più essere ritirata.

437 5 Dopo il deposito presso il Consiglio federale, le liste delle firme non possono più essere ritirate nè esaminate.

Art. 5 1

Nell'accertamento delle firme valide, .non sono computabili: a. Je firmje che l'autorità competente (art. 4, cpv. 1, lett. d) labbia au¬ tenticato sei mesi prima del deposito della domanda di revisione; b. le firme apposte su una lista invalida (art. 4, cpv. 1 e 2); c. le firme sprovviste della dichiarazione di cui all'articolo 4, capo¬ verso 1, lettera d; d. le firme non interamente scritte di mano propria., le firme con altri nomi scritte visibilmente da una sola e stessa mano (art. 2, cpv. 2); le firme plurime, eccetto una; e. le firme ritirate prima del deposito della domanda. Chiunque intenda ritirare la firma deve informare in iscritto l'autorità competente secondo il diritto cantonale o il Consiglio federale.

2 Le firme plurime d'uno stesso cittadino per una medesima inizia¬ tiva devono essere cancellate, eaeetto una, dall'autorità competente se¬ condo il diritto cantonale.

II PROCEDURA INNANZI AL CONSIGLIO FEDERALE E ALL'ASSEMBLEA FEDERALE Art. 6 Per la procedura innanzi al Consiglio federale e all'Assemblea fede¬ rale, e i termini da osservare, si applicano gli articoli dal 22 al 30 della legge federale del 23 marzo 1962 U concernente la procedura dell'As¬ semblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli).

III VOTAZIONE 1

Art. 7 Le schede in bianco o nulle non si contano nello spoglio.

1) FF 1962, 418.

438 2 II progetto che »raccoglie la maggioranza dei voti validi e'dei Can¬ toni si reputa accettato. i Art. 8 Se l'Assemblea federale ha elaborato un controprogetto (art. 27, cpv.

3, della legge isui rapporti tra i Consigli), sono sottoposti alla votazione i due quesiti seguenti: Volete accettare il progetto di revisione elaborato dall'iniziativa po¬ polare?

oppure Volete accettare al progetto dell'Assemblea federale?

Art. 9 Sono valide le schede contenenti una risposta negativa su ambedue le domande e quelle clic contengono il volo espresso soltanto su l'uno o su l'altro dei quesiti proposti.

2 Sono nulle le schede contenenti una risposta affermativa alle due domande.

Art. 10 Nel rimanente, la votazione popolare è ordinata e attuata secondo le disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874*) concernente le vo¬ tazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 II Consiglio .federale stabilisce il giorno dell'entrala in vigore della presente legge.

2 A quella data sono abrogati gli articoli dall'I al 5, dall'I! al 14 e dal 16 al 18 della legge federale del 27 gennaio 1892 2) 'concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

3 Alla stessa data, la legge federale del 17 giugno 1874 2) concernente le votazioni popolari su leggi e .risoluzioni federali è modificata come segue: Art. 5, cpv. 3 3 II diritto di volo dev'essere attestato dall'autorità icompctentc secondo il diritto cantonale.

1

1) CS 1, 168; HTF 1902, 438.

2) CS 1, 164; RU 1951, 17.

439 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 imarzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 (marzo 1962.

·. .

.

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Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

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1962

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29.03.1962

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