1298 Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963 DECRETO FEDERALE sullo statuto dei rifugiati nelle assicurazioni per la vecchiaia e i superstiti e per l'invalidità (Del 4 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale; visto la convenzione del 28 luglio 1951 D sullo statuto dei rifu¬ giati; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962, decreta:

Rifugiati in Svizzera.

1. Diritto alla rendita.

Art. 1 I rifugiati domiciliati in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle x-endite ordinai-ie e agli assegni per invalidi senza aiuto dell'assi¬ curazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

2 1 rifugiati domiciliati in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, quando immediatamente prima della data a con¬ tare dalla quale essi chiedono la rendita hanno risieduto ininterrotta¬ mente in Svizzera per un periodo di 5 anni.

1

Art. 2 2. Diritto aI rifugiati domiciliati in Svizzera hanno dix-itto ai provvedi¬ lo en^^d^eii* Al menti per l'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse per l'intecondizioni dei cittadini svizzeri, quando immediatamente pi-ima delgrazione.

l'invalidità hanno pagato i contributi almeno per un anno intiero.

1) RU 1955, 467 (lì V C).

1299 2

Le mogli, le vedove e i figli minorenni, senza attività lucrativa e domiciliati in Svizzera quali rifugiati, hanno diritto ai provvedi¬ menti per l'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, quando immediatamente prima del¬ l'invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni domiciliati in Svizzera che vi sono nati invalidi oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.

Art. 3 I rifugiati che hanno lasciato la Svizzera per un altro Stato, Rifugiati all'estero.

legato a questa da und convenzione sulle assicurazioni vecchiaia, su¬ perstiti e invalidità, hanno gli stessi diritti alle rendite ordinarie di dette assicurazioni svizzere come i cittadini del loro nuovo Stato di domicilio.

2 Ai rifugiati domiciliati all'estero, cui non è applicabile il capo¬ verso 1, possono essere rimborsati i contributi conformemente al¬ l'articolo 18, capoverso 3, della legge federale del 20 dicembre 1946 1) su l'assicurazione iper la vecchiaia e i superstiti.

1

Art. 4 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore in del presente decreto.

esecuzione.

2 Le prestazioni dell'assicurazione invalidità e le rendite dell as¬ sicurazione vecchiaia e superstiti sostitutive delle rendite per 1 in¬ validità, possono essere domandate, in virtù del presente decreto, anche per il periodo che precede la sua entrata in vigore, ma solo da questa data decorrono i termini per la presentazione delle do¬ mande.

3 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e ha la facoltà di recedere, quanto all'assicurazione vec¬ chiaia e superstiti, dalla riserva fatta dalla Svizzera all'articolo 24, capoversi 1, lettere a e b, e 3 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

4 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

1) CS 8, -137 (A XVI Bla).

1300 Così decretato dai Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

lì Segretario: Ch. Óser.

Il Consiglio federalè decreta: Il decreto fedei'alè che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per órdine del Consiglio federalè svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 12 ottobre 1962.

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963.

Ì301 Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963

DECRETO FEDERALE che proroga l'assegnazione di sussidi per il trasporto di merci di consumo ordinario nelle regioni di montagna (Del 4 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1962, decreta: I.

Il decreto federale del 20 settembre 1957 *) concernente l'assegnazione di sussidi per il trasporlo di merci di consumo ordinario nelle regioni di montagna è, salvo 1 articolo 10, prorogato sino al 31 dicembre 1964.

II.

Il presente decreto entrerei in vigore il 1° gennaio 1963.

2 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio dfegli Stati.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus. .

II Segretario: F. Weber.

1) RU 1958, 1 (A XIX B).

1302 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 12 ottobre 1962.

Termine d'opposizione: 10 gennaio' 1963.

1303

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963

DECRETO FEDERALE che approva alcuni emendamenti del regolamento di trasporto aereo (Del 28 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 75, capoverso 3, della legge federale del 21 dicembre 3948 D sulla navigazione aerea; visto (il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1962, decreta: Art. 1 È approvato 1 emendamento di alcune disposizioni del regolamento di trasporto aereo del 3 ottobre 1952 2>.

Art. 2 L Ufficio aeronautico (federale è autorizzalo a conferire ti carattere obbligatorio alle prescrizioni internazionali sui trasporti aerei di materie ammesse condizionalmente e a pubblicarle sugli avvisi per i navigatori aerei o in altro modo.

Art. 3 Il Consiglio federale ò incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1) RU .1950, 479 (A XIII K).

2) RU 1952, 1090 (A XIII K).

1304 Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari 'su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 12 ottobre 1962.

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963.

1305

DECRETO FEDERALE oho accorda dei sussidi alle scuole d'infermieri, riconosciute dalla Croce Rossa svizzera (Del 24 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 69 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 1962, decreta: Art. 1 Per ovviare alla penuria d'infermieri, la Confederazione incoraggi® -con sussidi, conformemente alle disposizioni seguenti, la formazione di in¬ fermieri ed infermiere nelle scuole riconosciute dalla Croce Rossa svizzera.

Art. 2 I sussidi sono assegnati alle scuole d'infermieri non specializzati, ri·conosciute dalla Croce Rossa svizzera, e alle sue scuole superiori.

Art. 3 II sussidio ascende a 1000 franchi al massimo per ogni infermiere istruito e diplomato in dette scuole.

2 II sussidio per ogni scuola è stabilito, nei limiti suddetti, secondo 1 ammontare totale dei contributi che essa riceve dai Cantoni, distretti, Co¬ muni, ospedali pubblici e privati e non deve sorpassare complessivamente: a. per i primi due anni, l'ammontare di tali contributi, b. per il terzo e quarto anno, i due terzi, e c. per il quinto e il sesto anno, un terzo degli slessi.

3 Per il calcolo dei contributi dei Cantoni, distretti, Comuni e ospedali, ·sono determinanti le prestazioni finanziarie o di valore pecuniario che non 1

1306 siano da considerarsi ricompensa d'un lavoro, pagate esclusivamente alle scuole che hanno chiesto il sussidio federale.

Art. 4 Per le spese d'esercizio delle scuole superiori d'infermieri, la Croce Rossa svizzera riceve un sussidio del 50 per cento del disavanzo debita¬ mente provato, ma non superiore complessivamente a 50 000 franchi l'anno.

Art. 5 1 II Consiglio federale emana le disposizioni applicative.

2 Esso comunicherà, ogni anno, all'Assemblea federale, nel rapporto di gestione, il numero degli infermieri formati e l'ammontare dei sussidi federali concessi.

Art. G Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra in vigore il 1° gennaio 1963 per una durata di 6 anni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 settembre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 24 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1307

DECRETO FEDERALE cho aumenta il contributo annuo della Confederazione al Comitato internazionale della Croce Rossa (Del 27 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1962, decreta: AtC 1 A contare dal 1963, è assegnato al Comitato internazionale della Oro ce Rossa un contributo federale annuo di 1 milione 'di franchi.

2 II contributo sarà iscritto nel bilancio di previsione.

1

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore. Il Consiglio federale è incaricato di ese¬ guirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1308 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1309

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di un terreno a Ostermundigen (Del 25 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERÄLE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1962, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 1 646 000 franchi per l'acquisto di un terreno di 39 450 m2 a Ostermundigen (Berna). Dei diritti di superficie saranno ceduti, contro interesse appropriato, a delle cooperative di costru¬ zione del personale federale, politicamente e confessionalmente neutre.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Foglio federale, 1962.

86

1310 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 settembre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 25 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1311

DECRETO FEDERALE concernente la partecipazione della Confederazione al mutuo dell'ONU (Del 2 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1962, decreta : Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a partecipare, per un montante di un milione e novecentomila dollari USA, al mutuo obbligazionario emes¬ so dal! Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che detto mutuo sia sottoscritto dagli altri Stati conformemente alla decisione 1739 (XVI), presa dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1961 e clic la quota-parte della Svizzera sia usata per scopi civili. E stanziato all'uopo il corrispon¬ dente credito.

Art. 2 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1312 Così decrelato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Beina, 2 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1313

DECRETO FEDERALE concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Glarona (Del 4 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELi/A CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 1962; considerato che la disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 45, capoverso 1, riveduto, della Costituzione del Cantone di Glarona, accettato dalla Landsgemeinde del 6 maggio 1962.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1962..

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1314 Così decretato del Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1315

DECRETO FEDERALE concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Argovia (Del 4 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1962; considerato che le disposizioni costituzionali rivedute nulla conten¬ gono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Ant. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 69, capoverso 2, e 70, capoverso 2, riveduti, della Costituzione del Cantone di Argovia, accettati nella votazione popolare del 27 maggio 1962.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1316 Così decretato dal Consìglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicalo nel Foglio federale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati nelle assicurazioni per la vecchiaia e i superstiti e per l`invalidità (Del 4 ottobre 1962)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

12.10.1962

Date Data Seite

1298-1316

Page Pagina Ref. No

10 154 459

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.