508

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962

DECRETO FEDERALE concernente le indennità di rincaro agli assegnatari di pensioni militari (Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 1962, decreta: Art. 1 Le indennità di rincoro accordale agli assegnatari di pensioni mili¬ tari in virtù del decreto federale del 19 dicembre 1958 *) sono incorpo¬ rate nelle pensioni.

Art. 2 Il Consiglio federale determina, con effetto a contare dal 1° gennaio 1962, le indennità di rincaro da pagarsi agli assegnatari di pensioni perma¬ nenti, in maniera da tenere equo conto della porzione di costo della vita non compreso nelle stesse e, qualora am mutamento dei prezzi lo giusti¬ fichi, le adegua.

Art. 3 Il decreto federale del 19 dicembre 1958 che concede indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni militari è abrogato.

Art. 4 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1) RU 1059, 297.

509 Art. 5 Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui il presente decreto entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

510

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962

DECRETO FEDERALE sul finanziamento della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo (Del 16 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 31 bis, numero 2, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1961, decreta: Art. 1 1

La Confederazione assegna alla Società cooperativa fiduciaria del¬ l'industria del ricamo, per gli anni dal 1962 al 1971, un sussidio annuo co¬ me contributo per le spese di gestione e quelle cagionale dall'esecuzione dei compiti statutari, a condizione che il grado d'occupazione media delle mac¬ chine a spoletta durante i 12 mesi precedenti sia stala inferiore all'85 per cento.

2 II sussidio federale è concesso qualora i Cantoni di San Gallo, d'Appenzcllo Esterno, d'Appenzcllo Interno e di Turgovia da una parte, e i circoli industriali interessali, dall'altra, versino un sussidio annuo confor¬ memente agli articoli 3 e 4.

3 II sussidio annuo complessivo dei partecipanti è stabilito in 168 000 franchi.

511 Art. 2 Il sussidio della Confederazione ammonta a: a. 30 000 franchi per un grado di occupazione delle macchine a spoletta di almeno il 75, ma inferiore all'85 per cento; b. 37 500 franchi per un grado di occupazione delle macchine a spoletta inferiore al 75 per cento.

Art. 3 I Cantoni interessati verseranno, durante gli anni nei quali la Con¬ federazione non accorda sussidi, la somma complessiva di 18 000 franchi; negli altri anni, una parte uguale a quella della Confederazione. Essi si accorderanno sulla ripartizione delle quote da versare.

Art. 4 Il sussidio annuo dell'industria ascende a: a. 150 000 franchi per un grado d'occupazione delle macchine a spo¬ letta dell'85 per cento o più; b. 108 000 franchi per un grado d'occupazione delle macchine a spo¬ letta di almeno il 75, ma inferiore all'85 per cento; c. 93 000 franchi per un grado d'occupazione delle macchine a spoletta inferiore al 75 per cento.

Art. 5 II presente decreto sarà pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

512 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe (precede è pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 16 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

513

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962

DECRETO FEDERALE che proroga quello concernente il promovimento, nell'interesse sociale, della costruzione di abitazioni economiche (Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1961, decreta: I Il decreto federale del 31 gennaio 1958 concernente il pTomovimento, nell'interesse sociale, della costruzione di abitazioni economiche è modificato come segue: Art. 3, cpv. 1 La Confederazione appoggia fino al 31 dicembre 1964, al più tardi, i provvedimenti cantonali intesi ad accelerare la costruzione di abita¬ zioni economiche conformemente all'articolo 4.

Art. 10, cpv. 3 I mutui della Confederazione possono essere accordati fino al 31 di¬ cembre 1964, al più tardi. Essi vanno impiegati soltanto fino all'ammon¬ tare garantito dell'ipoteca di secondo grado e in quanto l'onere totale di questa e dell ipoteca di primo grado non superi il 90 per cento del¬ l'investimento complessivo.

1) RF 1958, 433.

Foglio federalet 1962.

3-4

514 II Il .Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore del pre¬ sente decreto.

III Il presente decreto sarà 'pubblicato conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicalo conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

515

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962

DECRETO FEDERALE eh« approva il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin (Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1961, decreta: Art. 1 È approvato il protocollo aggiuntivo alla convenzione franco-svizzera del 25 aprile 1956 concernente la sistemazione dell'aeroporto di GinevraCointrin, conchiuso il 25 ottobre 1961.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, ca¬ poverso 3, della Costituzione federale, concernenti il referendum in ma¬ teria di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

516 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

517

Traduzione dal testo originale francese *>

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla convenzione del 25 aprile 1956 concernente la sistemazione dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin Conchiuso a Parigi il 25 ottobre 1961

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, desiderosi di apportare alcune modificazioni al rilievo menzionato nel¬ l'articolo 1 della convenzione del 25 aprile 1956 concernente la sistema¬ zione dell'areoporto di Ginevra-Cointrin, allegato a quella convenzione, hanno convenuto: Articolo 1 Il confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell'Ain, nel tratto compreso fra i termini 39 a 90, è stabilito in confor¬ mità del rilievo alla scala 1 :5000, allegato al presente protocollo. A con¬ tare dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il rilievo sarà sostituito a quello dell'allegato 1 della convenzione summenzionata.

Articolo 2 Ciascuno dei due Governi notificherà all'altro il compimento della propria procedura costituzionale, richiesta per la messa in vigore del pre¬ sente protocollo. Questo avrà effetto a contare dal giorno dell'ultima di tali notificazioni.

Parigi, 25 ottobre 1961.

"

(Seguono le firme)

1) Il testo originale è pubblicato nel FF 1961, II, erfiz. franc., a pag. 1305.

Annexe au protocole additionnel â la convention entre la Suisse et la France

519

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto d'un terreno a Urdorf (Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 1961, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 3 700 200 franchi per l'acquisto d'un terreno di 36 502 m2 in Urdorf.

1

2

II fondo sarà messo a disposizione, in forma di diritto di super¬ ficie e col pagamento d'un congruo interesse, delle società coopérative di costruzione d'abitazioni del personale federale, le quali siano politica¬ mente e confessionalmente neutrali.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 marzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

520 Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Vat«rlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

521

DECRETO FEDERALE che stanzia dei crediti d'opera per la costruzione di impianti doganali a Stabio confine e a Madonna di Ponte (Del 16 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale dell' 8 dicembre 1961, decreto: Art. 1 Sono stanziati per la costruzione di impianti doganali i crediti d'opera seguenti: 1. Stabio-Confine 1 206 000 franchi 2. Madonna di Ponte ....

1 215 000 franchi Ai progetti di costruzione potranno essere apportate, nel limite dei crediti stanziati, le modificazioni che risultassero necessarie.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 marzo 1962.

Il Presidente: Brlngolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

522 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segnatario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

523

DECRETO FEDERALE che assegna un sussidio al Cantone di Zurigo per la correzione del Riedbach a Wintertliur (Del 21 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELiLiA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto la legge federale del 22 giugno 1877 U sulla polizia delle acque nelle regioni elevate; visto l'istanza del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo del 4 maggio 1961; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 1961, decreta: Art. 1 È accordato al Cantone di Zurigo, per la correzione del Riedbach a Oberwinterthur nel Comune di Winterthur, un sussidio pari al 20 per cento delle spese reali, ossia di 514 000 franchi al massimo, le spese totali essendo previste in 2 570 000 franchi.

Art. 2 Il sussidio accordato in virtù dell'articolo 1 sarà pagato nei limiti dei crediti forniti al Consiglio federale, a mano a mano che progredi¬ scano i lavori e in conformità dei conti presentati dal Dipartimento dei lavori pubblici del Cantone di Zurigo e riscontrati dall'Ufficio federale delle strade e delle arginature.

1) CS 4, 947; 1953, 1004.

524 Ari. 3 I programmi annuali dei lavori e i documenti che li concernono de¬ vono lessero jrresentati per l'approvazione all'Ufficio federale delle acque e delle arginature. Il rapporto aggiuntivo della Direzione del III Circon¬ dario delle Ferrovie federali svizzere, da chiedersi dal Cantone, sarà al¬ legato ai documenti (progetti esecutivi ie conti di previsione) concernenti i lavori d'adattamento rispetto alle linee delle FFS Winlcrtliur--Etzwilen e YVinterthur--Frauenfeld. I lavori eseguili senza permesso e possono es¬ sere esclusi dal sussidio.

Nella compilazione dei programmi e nel procedere ai 'lavori di sterro sarà tenuto conto della stato del mercato del lavoro, nei limiti compati¬ bili con l'urgenza delle opere.

Art. 4 L'esecuzione dei lavori è posta sotto la vigilanza dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature. Per ogni opera parziale compiuta deve essere presentato un conto. Le spese ulteriori per queste opere sono a carico della manutenzione.

Art. 5 Si provvederti a ' proteggei'c la natura e la pesca come segue: a. nell'argine a duplice livello previsto al limitare superiore del tratto da correggere saranno costruite, conformemente alle indicazioni dcll'autorità competente per la pesca, dei rifugi per i pesci e, agli an¬ goli a monte dei bacini d'ammortamento saranno deposti dei pietroni grezzi; b. le distanze tra le soglie e i rifugi per i pesci saranno tali, che ne risulti un salto di 10 cm, anche nei tratti in cui la pendenza 6ia uguale o inferiore a 1,4 per mille; c. la pavimentazione dell'alveo sarà eseguita in maniera, che risulti quanto più rugosa, e concavo il letto di magra; d. le banchine laterali devono avere una pendenza dell'8 al 10 per cento; e. l'autorità competente per la pesca dev'essere informala per tempo dell'inizio dei lavori, delle deviazioni e dei prosciugamenti clic oc¬ corressero in certi tratti.

Art. 6 I contributi di perimetro della Confederazione e delle sue aziende, comprese le Ferrovie federali, non potranno essere diversi nò maggiori di quelli delle altre proprietà situate nel comprensorio.

II sussidio non sarà pagato prima clic sia definita la questione circa i detti contributi.

525 Art. 7 È assegnato al Cantone di Zurigo il termine di 1 anno per dichia¬ rare se accetta il presente decreto. Se non l'accetta entro tale termine, il decreto diverrà caduco.

Art. 8 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1962.

11 Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1962.

Il Presidente: Brlngolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Decreto federale concernente le indennità di rincaro agli assegnatari di pensioni militari (Del 23 marzo 1962)

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29.03.1962

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