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Term ine d'opposizione: 27 giugno J9G2

LEGÇE FEDERALE concernente

la procedura d ell'A ssem b lea fed erale e la form a, la p u b b licazion e, l 'en tra ta in v ig o re d e i. su o i atti (Leggo sui rapporti fra i Consigli) (Del 23 m arzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA

CONFEDERAZIONE

SVIZZERA,

visto gli articoli 85. num ero 1, e 122 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1960, decreta: I. Riunione e aggiornamento Art. 1 1 II, Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si radunano, di regola, per le sessioni ordinarie dell'Assemblea federale il prim o lunedì di di cembre, di m arzo e di giugno e. il lunedì seguente la Festa federale.

2 Essi sono convocati in sessione straordinaria, qualora sia deciso, d a l .

Consiglio federale o sia richiesto da un quarto dei mem bri del Consiglio nazionale o da cinque Cantoni.

Art. 2 1 II Consiglio federale in v ia . la lettera di convocazione per. ogni, ses sione. ordinaria o straordinaria. Sono riservati gli articoli .12, ' Ì3 e 13 bis della, legge federale del 26 m arzo 1934 1) sulle garanzie politiche, e .di polizia in favore della Confederazione., 1) OS 1, 148; F F 1962,. 433..

419 2 La lettera di convocazione indica l'ordine del giorno stabilito dai presidenti dei due Consigli per la prim a seduta. Inoltre, sono allegati l'elenco degli oggetti in deliberazione davanti all'Assemblea federale con le necessarie indicazioni dello stato dei lavori, come anche gli elenchi dei disegni, mozioni, postulati e interpellanze da trattare durante la ses sione.

3 È riservata la convocazione dell'Assemblea federale a Consigli uniti (art. 37).

Art. 3 1 La chiusura o l 'aggiornamento di una sessione può essere risolto da un Consiglio solo con il consenso dell'altro.

2 La soppressione delle sedute p er quattro giorni consecutivi al m as simo non costituisce un aggiornamento.

II. Form a degli atti legislativi Art. 4 Gli atti legislativi devono rivestire una delle forme seguenti: a. legge federale; b. decreto federale di obbligatorietà generale; c. decreto federale semplice.

Art. 5 1 Gli atti legislativi di d urata illim itata che contengono norm e di diritto sono, riservato l'articolo 7, em anati in form a di legge.

2 Sono norm e di diritto tutte le norm e generali e astratte che im pon gono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura.

3 L a form a d ella. legge va parim ente osservata ove essa sia prescritta da una disposizione speciale.

Art. 6

1 Gli atti legislativi di d urata lim itata che contengono norm e di diritto sono em anati in form a di decreto di obbligatorietà generale.

2 Questa form a è parim ente osservata per gli atti »legislativi che, in v irtù .d ella Costituzione federale, sono assoggettati al referendum e per i quali non è prevista la form a della legge.

3 I .decreti di obbligatorietà, generale, possono essere, dichiara ti, urgenti, sft. la loro, en trata in vigore non può essere ritard ata, (art. 89 bis, c p v .. 1, Cost.).

420 4 Per la procedura di dichiarazione d 'urgenza, valgono le disposizioni dell'articolo 35.

Art. 7 1 Gli atti legislativi contenenti norm e di diritto e dati, in virtù della Costituzione federale, di una legge o di un decreto federale di obbligatorietà generale (art. C), per una speciale autorizzazione che escluda il refe rendum , sono parim ente em anali in form a di decreto di obbligatorietà generale, ancorché siano di d u rata illimitata.

2 L'autorizzazione può essere dedotta da una legge o da un decreto di obbligatorietà generale solo in quanto essa vi sia espressamente contenuta con l'indicazione che il referendum non può essere chiesto.

3 Nei decreti em anali in virtù di delta autorizzazione è indicata, al posto della clausola referendaria, la disposizione in virtù della quale il re ferendum non può essere chiesto.

Art. 8 1 Gli atti legislativi, p er i quali non è prescritta alcun'altra form a, sono em anali in form a di decreto semplice.

2 P er i decreti semplici, il referendum non può essere chiesto.

III. Deliberazioni nei due Consigli 1. Priorità di trattazione Art. 9 1 La p rio rità di trattazione degli oggetti che devono essere deliberati separatam ente dai Consigli è attribuita all'uno o all'altro Consiglio.

2 I presidenti dei Consigli si accordano sulla priorità, riservata l'appro vazione dei due Consigli.

3 Se il Consiglio federale annuncia, prim a della riunione dei due Consigli, un oggetto come particolarm ente urgente, i presidenti di questi decidono definitivam ente sulla priorità. In questo caso, gli uffici, se neces sario, nom inano le commissioni già prim a della sessione.

Art. 10 1 Se i due Consigli o, nel caso dell'articolo 9, capoverso 3, i loro p re sidenti non si accordano sulla priorità, questa è, dai presidenti, rimessa al la sorte.

2 II sorteggio è effettuato dopo che ambedue i Consigli o, nel caso dell'articolo 4, capoverso 3, i loro presidenti, hanno confermato le p ro prie decisioni divergenti.

421 Art. 11 1 La prim a deliberazione di articoli costituzionali, di leggi e di de creti di obbligatorietà generale non urgenti può solo eccezionalmente avvenire in ambedue i Consigli durante la slessa sessione.

2 II Consiglio federale, se desidera che la deliberazione avvenga nei due Consigli nella stessa sessione, presenta una dom anda motivata. Su di essa decide la Conferenza dei presidenti dei gruppi del Consiglio nazionale, q ua lora le priorità spetti al Consiglio degli Stati, o l'Ufficio del Consiglio degli Stati, qualora la priorità spetti al Consiglio nazionale.

2. Procedura in casi di divergenze Art. 12 1 Le decisioni di un Consiglio su oggetti, da trattarsi in ambedue, sono firm ate dal presidente e dal segretario e comunicate, con lettera accom pa gnatoria, all'altro Consiglio, entro, di regola, due giorni.

2 Lo stesso vale se un Consiglio decide di non entrare nel m erito di un disegno trasmessogli dal Consiglio federale o dall'altro Consiglio o se esso prende una decisione equivalente.

3 La medesima regola è applicabile alle mozioni accettate da un Con siglio.

4 Non sono, invece, comunicate all'altro Consiglio, le mozioni presen tate diai membri di un Consiglio e respinte da questo nè le decisioni su postulati.

Art. 13 1 P er i disegni di legge e di decreto, la comunicazione è effettuata dopo la votazione sul complesso (art. 34).

2 Quando si tratta di un disegno di legge o di decreto ampio che si presta a essere discusso partitam ente, ciascuno dei due Consigli può eccezionalmente, con il consenso dell'altro, frazionarlo e trasm etterlo al l'altro prim a del voto sul complesso. In tal caso, i m em bri dei due Con sigli possono presentare proposte di nuovo esame dell'intero disegno sino alla votazione sul complesso.

3 Se le decisioni dei due Consigli circa il frazionam ento divergono e se il Consiglio che ha respinto il frazionam ento conferm a la sua deci sione, il disegno è trasmesso a ll'altro Consiglio solo dopo la votazione sul complesso.

Art. 14 Una decisione concorde dei due Consigli non è necessaria per le petizioni.

422 Art. 15 1 Affinchè una mozione accettata da un Consiglio obblighi il Consi glio federale, è necessaria l'adesione dell'altro Consiglio.

2 Se un Consiglio respinge una mozione accettata dall'altro Consiglio e lo inform a della sua decisione, lo m ozione è considerata -respinta.

Art. 16 1 In tutti gli altri casi, le decisioni divergenti di un Consiglio sono rim andate p er deliberazione all'altro Consiglio, fino a quando i due Con sigli si accordano.

2 La nuova deliberazione è esclusivamente lim itata alle divergenze.

3 Essa può estendersi ad altri punti solo se sia reso necessario dalle nuove decisioni o se sia proposto, di comune intesa, dalle commissioni dei due Consigli.

Art. 17 1 Se un Consiglio dichiara definitive le sue decisioni e l'altro con ferm a le proprie, le divergenze sono sottoposte alla conferenza di con ciliazione, com posta dei m em bri delle commissioni dei due Consigli.

2 L a commissione di un Consiglio, che fosse meno num erosa di quella dell'altro, è com pletata sino ad avere lo stesso numero di membri.

3 La conferenza ò presieduta dal presidente della commissione del Con siglio clic ha avuto la priorità.

·Art. 18 1 La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza, espressamente accertata, della maggioranza di ciascuna commissione.

2 Se la maggioranza dei votanti approva una proposta, questa costi tuisce la .proposta di conciliazione della conferenza.

3 II presidente ha lo stesso diritto di voto degli altri m em bri; in caso di p arità di voti, decide.

Art. 19 Se non è conseguita alcuna intesa, ciascuna commissione ne fa ra p porto al suo Consiglio. Non vi è votazione. L 'intero disegno cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

Art. 20 1 Se è conseguita u n 'intesa, la proposta di conciliazione è trasm essa dapprim a al Consiglio clic lia avuto la priorità e poi, dopo clic questo Consiglio ha preso la sua decisione, all'altro.

*423 2 II rapporto della commissione e la discussione sono limitati alla p ro posta di conciliazione. Ciascun Consiglio può decidere una volta sola.

3 Se la proposta di conciliazione è respinta d a uno o da ambedue i Consigli, l'intero disegno cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

Art. 21 1 La procedura conformem ente agli articoli da 16 a 20 non è, tuttavia, applicata se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono l'entrata in m ateria sul disegno o l'approvazione dello stesso nella votazione sul complesso. Se il Consiglio, che ha respinto l 'entrata in m ateria o l'a p provazione del disegno, conferma la sua decisione, questa è definitiva e il disegno è cancellato d all'elenco degli oggetti in deliberazione.

2 II capoverso 1 è parim ente applicabile se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono un disegno nel suo complesso, in particolare l'approvazione di una convenzione internazionale o la garanzia a una costituzione cantonale.

3. Procedura in caso di iniziativa popolare Art. 22 1 II Consiglio federale accerta, fondandosi sulla Costituzione federale e sulla legge federale del 23 m arzo 1962 1) sul modo di procedere p e r la dom anda d 'iniziativa popolare concernente lia revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari), se la dom anda d'iniziativa a. ha raccolto il num ero prescritto di firm e valide e b. concerne la revisione totale o parziale della Costituzione federale.

2 Se queste condizioni sono adempiute, il Consiglio federale dichiara iche la dom anda d 'iniziativa è riuscita.

3 Se la dom anda d 'iniziativa contiene una clausola di ritiro, il Con siglio federale decide, inoltre, se quest'ultim a è conforme alle esigenze legali (art. 4, cpv. 3, della legge sulle iniziative popolari).

4 Se i diversi testi di una iniziativa divergono, il Consiglio federale li adegua, in quanto necessario, al testo autentico (art. 4, cpv. 2, della legge sulle iniziative popolari).

6 II Consiglio federale pubblica la decisione nel «Foglio federale».

Art. 23 Il Consiglio federale, se accerta che la dom anda d'iniziativa è riu scita, presenta all'Assemblea federale un rapporto e le proposte sul con tenuto della stessa.

1) F F 1963, 435.

424 Art. 24 1 L 'Assemblea federale, se accerta che le condizioni dell'articolo 121, capoversi 3 o 4, della Costituzione federale non sono adempiute, dichiara la nullità dell'iniziativa.

2 Se le decisioni dei d ue Consigli circa la validità di un'iniziativa di vergono e se il Consiglio che si è pronunciato per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa è considerata valida.

Art. 25 1 Qualora la dom anda d'iniziativa dichiarata riuscito concerne la re visione totale della Costituzione federale, l'Assemblea federale, senza espri m ere il proprio parere, sottopone a votazione popolare il quesito se tale revisione debba essere effettuata.

2 Se la maggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia afferm ativam ente, si procederà alla nuova elezione dei due Consigli, onde por m ano alla revisione totale (art. 120 Cost.).

Art. 26 1 Qualora la dom anda d'iniziativa dichiarata riuscita concerne l'ema nazione, l'abrogazione o la modificazione di determ inati articoli della Co stituzione federale (revisione parziale) e qualora essa è presentata come proposta generale, ossia nella form a di progetto non elaborato, l'Assem blea generale, entro due anni dalla presentazione dell'iniziativa, deve de cidere se essa vi aderisce o no.

2 L 'Assemblea federale, se aderisce all'iniziativa, le dà seguito confor memente all'articolo 121, capoverso 5, della Costituzione federale.

3 L'Assemblea federale, se non aderisce a ll'iniziativa, la sottopone alla votazione popolare, con o senza raccom andazione di respingerla.

4 Se le decisioni dei due Consigli divergono, è applicabile l'articolo 21.

8 Se una decisione concorde dei due Consigli non è conseguita entro il term ine legale, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.

8 Se la m aggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia afferm ativam ente, l'Assemblea federale procede senza indugio alla revisione, uniform andosi alla decisione del popolo, e sottopone il risul tato delle sue deliberazioni alla votazione del popolo e dei Cantoni (art.

121, cpv. 5, Cost.).

425 Art. 27 1 Qualora la dom anda di revisione parziale è presentata nella forma di un progetto già elaborato, l 'Assemblea federale deve decidere, entro tre anni dalla presentazione dell'iniziativa, se aderisce o no alla stessa come fu presentata.

2 L'Assemblea federale, se aderisce a ll'iniziativa, la sottopone alla vo tazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccomandazione di accet tarla.

3 L 'Assemblea federale, se non aderisce a ll'iniziativa, la sottopone p a rim ente alla votazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccom an dazione di respingerla. Essa può nel contempo sottoporre loro un pro getto di revisione, da essa elaborato, concernente la stessa m ateria costi tuzionale (controprogetto).

4 Se le decisioni dei due Consigli divergono, gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sono applicabili.

5 Se i due Consigli non si sono accordati sul testo del controprogetto, la conferenza di conciliazione può anche proporre, in derogazione all'a r tico! o 17, capoverso 1, di rivenire sulla decisione concorde di non ade rire all'iniziativa e di presentare un controprogetto.

6 Se i due Consigli non conseguono una decisione concorde, entro il termine legale, il Consiglio federale ordina la votazione del popolo e dei Cantoni.

Art. 28 1 Se al Consigilo federale sono state presentate più iniziative sulla stessa m ateria costituzionale, l'iniziativa presentata per prim a è per p ri m a trattata, nel term ine stabilito agli articoli 26 e 27, e sottoposta alla votazione popolare.

2 Le altre iniziative sono trattate d all'Assemblea federale nell'ordine ïn cui sono state presentate, ciascuna entro un anno dalla votazione popo lare sull'ultim a iniziativa trattata.

Art. 29 1 II Consiglio federale deve presentare all'Assemblea federale il rap porto e le proposte al più tardi un anno prim a della scadenza dei termini previsti negli articoli 26, capoverso 1, 27, capoverso 1, e 28, capoverso 1.

2 Se, per circostanze speciali, non è in grado di provvedervi, esso ne inform a l'Assemblea federale prim a della scadenza del term ine as segnatogli.

3 In tal caso, l'Assemblea federale può prorogare di un anno al massimo il term ine previsto agli articoli 26, capoverso 1, 27, capoverso

426 1, c 28, 'capoverso 1, o deliberare sulViniziativa senza aspettare il ra p porto e 'la proposta del Consiglio fédérale.

Art. 30 La votazione popolare sull'iniziativa e la procedura ulteriore sono ordinate in conform ità della legge sulle iniziative popolari e della legge `fédérale del 17 giugno 1874 1) concernente le votazioni popolari sii leggi e risoluzioni federali.

4. Redazione dófinitiva degli atti legislativi Art. 31 1 Term inate le deliberazioni nei due Consigli, le leggi e i decréti ili obbligatorietà generale sonò trasm éssi alla commissione di redazióne.

2 La commissione di redazione è com posta dèi relatóri delle commis sióni dei "due ' Consigli, del cancellière dèlia 'Confederazióne e del vicecan·celliere ó di ambedue i vicccàncélliéri, come anche dèi segretario generale `dell'Assemblea fedémle. Il capo della segreteria di lingua italiana della Cancelleria federale (art. 33) partecipa allé sedute quale perito perm a nente. La commissione di redazione può invitare altri periti. I periti h an no voto consultivo.

3 Essa è convocata e presieduta dal relatore del Consiglio che ha avuto la priorità.

Art. 32 1 La commissione di redazióne stabilisce il testo tedesco è il tèsto fra n cese definitivo, nè assicura la concordanza éd elimina le contraddizióni puram ente formali.

2 Essa non può procèdere a m odificazioni m ateriali; tuttavia, se con stata che ani diségno, pél* contraddizioni, imprecisióni o lacune manifèste, esige tali modificazioni, i relatori delle commissioni le propóngono ai Con sigli.

Art. 33 1 II testo italiano del disegno è stabilito dalla commissione di rédazione italiana.

2 E ssa è com pósta di duè mem bri dèi Consiglio nazionale e di due mem bri del Consiglio degli Stati, di lingua italiana, è del capo della segre teria di lingua italiana della Cancelleria federale; è presieduta dal m em

1) C S 1, 168 ; F F Ì962, 435.

427 bro più anziano di carica del Consiglio che h a avuto la priorità. Se r i corre a periti, questi hanno solo voto consultivo.

3 I presidenti dei due Consigli designano p er la durata della legisla tu ra i membri del loro Consiglio, che fanno parte della commissione.

6. Votazioni Art. 34 La prim a deliberazione è conchiusa, in ciascun Consiglio, con la votazione sul complesso del disegno.

Art. 35 1 P er i disegni di decreti di obbligatorietà generale provvisti della clausola d 'urgenza, quest'ultim a è so ttratta alla votazione sul complesso.

2 L 'urgenza è discussa e decretata solo dopo l'eliminazione delle di vergenze; la priorità spetta nuovam ente al Consiglio che l'aveva sull'in tero disegno. La votazione sulla clausola d 'urgenza deve essere espres samente prevista nell'ordine del giorno.

8 L'urgenza può essere decretata solo con la maggioranza di tutti i mem bri di ciascun Consiglio; il voto del presidente conta come quello degli altri membri.

4 Se le decisioni dei due Consigli sulla clausola d'urgenza non con cordano e se il Consiglio che l'ha respinta conferm a la sua decisione, questa è definitiva e la clausola referendaria sostituisce la clausola di urgenza.

6 Q ualora il rifiuto dell'urgenza renda vano un decreto, ciascun m em bro dei due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporne la cancellazione d all'elenco degli oggetti in de liberazione.

Art. 36 1 Se ambedue i Consigli hanno completamente deliberato su un di segno concernente una norm a costituzionale, una legge o un decreto di obbligatorietà generale c, dato il caso, hanno approvato il testo stabilito dalla commissione di redazione, una votazione finale sull'oggetto si svolge in ciascun Consiglio.

2 Se il disegno è respinto dall'uno o dall'altro Consiglio, esso cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

428 III. Consigli uniti in Assem blea federale Art. 37 1 Se ambedue i Consigli devono riunirsi per deliberare in comune (art. 92 Cost.), essi sono convocati per iscritto dal presidente del Con siglio nazionale o, qualora ne sia impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

2 II presidente del Consiglio nazionale o, qualora ne sia impedito, il presidente del Consiglio degli Stati dirige le deliberazioni.

3 L'Assemblea federale a Consigli uniti si dà il suo regolamento.

Art. 38 Una commissione, incaricala di esam inare le p re sentate all'Assemblea federale, è istituita p e r la durata della legislatura; essa è composta di nove m em bri del Consiglio nazionale e di quattro mem bri del Consiglio degli Stati e si costituisce da sè.

Art. 39 Una commissione, che si costituisce da sè, è istituita ogni qualvolta sia necessario preparare decisioni in caso di conflitti di competenza.

Per la sua composizione, vale il rapporto di rappresentanza della com missione di grazila.

IV. Segreteria dell'Assem blea federale Art. 40 1 Gli affari di cancelleria dell'Assemblea federale (Consigli separati e Consigli uniti) sono sbrigati, in seno alla Cancelleria federale, dalla segre teria dell'Assemblea federale, diretta dal segretario generale dell'Assem blea federale.

2 II segretario generale dell'Assemblea federale è sottoposto ini pre sidenti dei due Consigli.

Art. 41 1 Le deliberazioni dei due Consigli sono registrate alla lettera.

2 II testo è sottoposto a iciascun oratore per eventuali m iglioramenti stilistici, che non devono, tuttavia, modificare il significato del discorso.

3 Le contestazioni concernenti il testo definitivo sono decise dallo Ufficio del Consiglio.

429 Art. 42 1 Le deliberazioni su norm e costituzionali, leggi e decreti di obbli gatorietà generale sono pubblicate nel «Bollettino Ufficiale dell'Assemblea federale».

2 Ciascun Consiglio può decidere la pubblicazione anche di altre deliberazioni. Esso comunica la decisione a ll'altro Consiglio, salvo che si tratti di affari che non concernono quest'ultimo.

V. Rapporti dell'Assem blea federale e delle sue commissioni con il Consiglio federale 1. Presentazione di messaggi e rapporti del Consiglio federale Art. 43 Nei messaggi a sostegno di disegni di legge e di decreti, il Consiglio federale tratta, in un capitolo speciale, il problem a della costituzionalità.

Art. 44 1 1 messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sono trasmessi alla Segreteria dell'Assemblea federale così per tempo da poter essere inviati ai m em bri dei due Consigli, al più tardi, 10 giorni avanti la seduta della commissione che tratta, per prim a, l'oggetto. È riservato l'articolo 45, capoverso 2.

2 P er il rim anente, la circolazione degli inserti fra il Consiglio federale e l'Assemblea federale con le sue commissioni è disciplinata da uno spe ciale regolamento emanato dal Consiglio federale e sottoposto all'appro vazione dei due Consigli.

Art. 45 1 Per la sessione estiva, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale i rapporti sulla sua gestione e i conti di Stato, il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere dell'esercizio prece dente, come anche il bilancio di previsione della regìa degli alcoli per l'anno seguente; per la sessione invernale, esso presenta il bilancio di previsione della Confederazione e quello delle Ferrovie federali svizzere per l'anno seguente, come anche un rapporto sulla gestione e i conti della regìa degli alcoli nell'anno precedente.

2 II rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione, i conti di Stato e il bilancio di previsione della Confederazione sono trasmessi ai membri delle commissioni, »al più tardi, un mese prim a dell'inizio della sessione.

430.

3 Se, nella sessione invernale, sono decise spese per l'anno seguente, il sbilancio di previsione deve esserne completato, ancorché sia già stato approvato.

4 II rapporto di gestione indica brevem ente a clic punto è l'esame del le mozioni trasmesse al Consiglio federale.

Art. 46 ' 1 1 Consigli possono trasm ettere ogni oggetto di deliberazione al Con siglio federale perche riferisca.

2 Prim a di essere trattati, i ricorsi contro risoluzioni e decisioni del Consiglio federale sono trasmessi allo stesso, perchè riferisca.

3 P er i rapporti fra il Consiglio federale e l'Assemblea federale in caso di trattazione di una iniziativa popolare valgono gli articoli 22 c seguenti.

2. Rapporti; del Consiglio foderalo con le commissioni parlamentari Art. 47 1 Le commissioni di ambedue i ; Consigli possono invitare alle loro se dute m em bri.del Consiglio federale, p er avere i necessari chiarim enti.

2 Esse possono dom andare al Consiglio -federale messaggi e rapporti , completivi sui disegni sottoposti al loro esame.

Art. 48 P er l'esame del bilancio di previsione della. Confederazione, delle do m ande di crediti suppletivi, del riporto di crediti e dei conti di Stato, cia scun. Consiglio istituisce una commissione delle finanze peri la. du rata del la legislatura.

Art. 49.

Le commissioni delle finanze di ambedue i Consigli eleggono nel loro seno e per la .d u ra ta della; legislatura, una; delegazione, nella quale eia.-, scuna commissione delega tre m em bri e che si costituisce da sè.

Art- 50 1 Alla delegazione delle finanze spettano l'esame c il controllo, p arti colareggiati dell'intera gestione finanziaria.

2 E ssa.si riunisce alm eno una volta.ogni due m esi.e, inoltre, qualora sia necessario.

3 Nella*; m isura, in, cui lo ; reputi necessario, per , l'adenipimento, delle; suor funzioni, la delegazione delle finanze ha il diritto assoluto di prendere

431 conoscenza, in qualunque tempo, degli, atti in rapporto con la gestione finanziaria e di esigere da tutti i servizi i chiarim enti utili.

4 In particolare, il controllo delle finanze Je fornisce ogni inform a zione desiderata e, a tale scopo, le m ette a disposizione, a m ano a mano, tutti i rapporti di revisione e i processi verbali, tu tta la corrispondenza fra il D ipartim ento delle finanze e delle dogane e gli altri. Dipartimenti, la Cancelleria federale e i Tribunali federali, come anche tutti i decreti del Consiglio federale che concernono la vigilanza sui crediti iscritti in bilancio e, in generale, la gestione finanziaria della Confederazione.

5 Le è parim ente concesso il personale necessario per speciali verifi cazioni e ricerche; essa può, inoltre, ricorrere al parere di periti per chia rire punti richiedenti cognizioni tecniche speciali.

Art. 51 P er l'esame del rapporto di gestione, dei conti e del bilancio di p re visione della regia degli alcoli, ciascun Consiglio istituisce, p er la durata della legislatura, una commissione degli alcoli.

Art. 52 Le commissioni degli alcoli di am bedue i Consigli eleggono, nel loro seno e per la durata della legislatura, una delegazione, nella quale cia scuna commissione delega tre membri e che si costituisce da sè.

Art. 53 1 La delegazione degli alcoli esamina il bilancio di previsione e i conti della regia e vigila su tutta l'attività della stessa, eccettuato l'uso della decima dell'alcole.

2 Essa si riunisce almeno una volta ogni trim estre e, inoltre, qualora sia necessario.

3 La regìa le presenta un rapporto trim estrale scritto sulla sua ge stione.

4 Nella misura, in cui lo reputi necessario per l'adem pim ento delle sue funzioni, la. delegazione ha il diritto di prendere conoscenza, in qualunque tempo, della contabilità e della corrispondenza della,, regìa ;e di. esigere i chiarim enti utili.

6 II controllo delle finanze fornisce alla delegazione ogni inform azione desiderata e, a tale scopo, le mette a disposizione, a m ano a mano, tutti i rapporti di revisione, i processi verbali e la corrispondenza concernenti la vigilanza sui crediti iscritti in bilancio e, in generale, la gestione della regìa.

6 Alla delegazione, è, concesso il personale necessario, per speciali* ve rificazioni e ricerche; essa può, inoltre, ricorrere al p a re re , di periti per, chiarire punti richiedenti cognizioni tecniche speciali.

432 Art. 54 1 1 Consigli possono istituire altre commissioni perm anenti per la d u rata della legislatura.

2 I m em bri di u n a commissione perm anente, il cui m andato è scaduto per disposizioni regolam entari o per altri motivi, non possono essere rie letti nella stessa commissione per almeno tre anni.

VI. Pubblicazione ed entrata in vigore degli atti legislativi Art. 55 Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la segreteria dell'Assemblea federale stabilisce un esemplare originale in tedesco e uno in francese, firm ato dai presidenti e dai segretari di am be due i Consigli, con indicazione della data di approvazione, e il Consiglio clic aveva la p rio rità li trasm ette al Consiglio federale, affinché prov veda alla pubblicazione e, dato il caso, all'esecuzione dell'atto legislativo.

Art. 56 1 II Consiglio federale provvede alla pubblicazione degli atti legisla tivi nella «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti federali» o nel «Fo glio federale».

2 Per gli alti legislativi assoggettati al referendum, è riservata la legge federale concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Art. 57 1 La «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti federali» è pubbli cata nelle tre lingue ufficiali, per quanto possibile simultaneamente.

2 Essa c spedita gratuitam ente, in un esemplare, ai Governi cantonali, ai loro D ipartim enti, alle prefetture o autorità distrettuali, ai tribunali cantonali c ai Comuni.

3 Le autorità cantonali sono tenute a conservarla rilegata.

4 I cittadini hanno il diritto di consultarla nelle cancellerie comunali.

Art. 58 1 La data d 'entrata in vigore di un atto legislativo, se non è determ i nata dai due Consigli, è stabilita dal Consiglio federale e pubblicala con tem poraneam ente all'atto legislativo.

433 2 La d ata dell'entrata in vigore non deve, di regola, essere stabilita per un giorno anteriore al quinto dalla pubblicazione.

3 Se la data dell'entrata in vigore non è stata affatto stabilita, l 'atto legislativo entra in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione .Se la pubblicazione nelle tre raccolte non avviene sim ultaneam ente, il ter mine di cinque giorni decorre solo dalla pubblicazione più tarda.

VII. Disposizioni finali e transitorie Art. 59 La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 1962.

Art. 60 1 Alla stessa data sono abrogati: a. la legge federale del 9 ottobre 1902 *) sui rapporti fra il Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati e il Consiglio federale, e sulla form a della prom ulgazione e della pubblicazione delle leggi e dei decreti; b. gli articoli 6 a 10 della legge federale del 27 gennaio 1892 2) concer nente il modo di procedere per le dom ande d 'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

2 Alla stessa data, la legge federale del 26 m arzo 1934 z> sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione è com pletata come segue: Art. 136ts Gli articoli 12 e 13 sono parim ente applicabili qualora la si curezza delle autorità federali o la possibilità di agire del Consiglio federale sia m inacciata per altre cause.

Art. 61 I term ini previsti n cigli articoli 26, capoverso 1, 27, capoverso 1, e 28 sono parim ente applicabili alle iniziative pendenti all'entrata in vi gore della presente legge.

1) c s 1, 233.

2 ) C S 1, 164; R U 1951, 17.

3) C S 1, 148.

Foglio federale, 1962.

29

434 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 m arzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oscr.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 m arzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F . Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale d ie precede è pubblicata conformemente all'arti colo 89, capo verso 2, della Costituzione fédérale "e" all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 ' concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali. ' ' Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Term ine d 'opposizione: 27 giugno 1962.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale concernente la procedura dell`Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l`entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Del 23 marzo 1962)

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1962

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29.03.1962

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