N° 44

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLV Berna, 1° novembre 1962 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali, -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e; Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postalo XI 690.

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MESSAGGIO del Consiglio federale ali 'Assemblea federale concernente un disegno di legge sull'edilizia di protezione civile (Del 21 settembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di presentarvi un disegno di legge federale sull'edilizia di protezione civile. Esso completa fa legge federale del 23 marzo 1962 ^ sulla protezione civile e sostituisce il decreto federale del 21 dicembre 1950 21 concernente le costruzioni di protezione antiaerea.

I. Introduziono Già prima della seconda guerra mondiale si cercò mediante alcuni de¬ creti, di favorire Ja costruzione dei ricoveri. A quell'epoca risultò sufficiente prescrivere di rinforzare gli interrati già esistenti per provvedere un ade¬ guata protezione dal! efficacia delle armi allora impiegate. Solo per i rico¬ veri pubblici, i'ricoveri degli enti locali, i posti di pronto soccorso e i lo¬ cali per fé cure degli ospedali fu richiesta una costruzione più solida. Vi indichiamo, in proposilo, il decreto federale del 18 marzo 1937 e l'ordi¬ nanza del 24 agosto 1937 concernenti il promovimento di lavori edilizi per la protezione antiaerea, il decreto del Consiglio federale del 17 novembre 1) RU 1962, 1131.

2) RU 1951, 465 (A XI E).

Foglio federale, 1962,

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1430 1939 che promuove i lavori di protezione antiaerea e l'ordinanza dell'I!

maggio 1913 su la manutenzione delle opere di protezione antiaerea, abro¬ gati, questi ultimi due, il 19 ottobre 1945.

Ben presto si rese evidente la necessità di adottare nuove misure edi¬ lizie per proteggere la popolazione dall'offesa aerea. La seconda guerra mondiale mostrò come i ricoveri possano- essere efficaci solo quando rispondo.no a .principi ben sperimentati. -I ricoveri con armature in legno, costruiti durante la seconda guerra mondiale, presterebbero scarsa prote¬ zione data l'accresciuta efficacia delle armi moderne.

Si passò perciò alla costruzione di ricoveri con un grado di protezione più elevato. Col. decreto federale del 21 dicembre 1950, concernente le cocostruzioni di protezione antiaerea, si rese obbligatoria la costruzione di ricovei'i nei nuovi edifici siti in località importanti e nelle città. Detto- de¬ creto entrò in vigore il 1° giugno 1951, senza opposizione. Esso diede ottimi risultati. Per contro con la votazione popolare del 5 ottobre 1952, .falliva il tentativo di far accettare un decreto inteso a disciplinare la- costruzione dei ricoveri negli edifici già esistenti.

Il decreto del 21 dicembre 1950 contribuì in misura assai modesta al¬ la costruzione di impianti e istallazioni per gli enti locali di protezione.

La costruzione di ricoveri pubblici fu di molto trascurata. Negli edifici già esistenti ci si limitò ad adattare gl'interrati a guisa di ricovero.

Le spese suppletive per la costruzione di ricoveri sono limitate, nel decreto del -21 dicembre 1950, al 3 per cento dell'importo complessivo del prezzo di costruzione delle case per una famiglia e al 2' per cento per gli altri edifici, non compreso il, prezzo: del terreno. Da tale limitazione conse¬ gue.qualche trascuratezza nella-costruzione dei,ricoveri e ciò in. modo spe¬ ciale nei grandi edifici.. In generale si è costretti a rinunciare all'impianto di ventilazione o alla sistemazione delle- necessarie gallerie di evacuazione o all'applicazione dell'istallazione di blocco dei passaggi ciechi. Esistono tuttavia dei proprietari che si dichiarano disposti a superare i limiti sopra citati alfine di costruire ricoveri pienamente efficienti.

IL Necessità di nuove disposizioni legali Con, l'avvento dell'arma nucleare si dovette-
riesaminare a> fondo, il.

problema dei, ricovori. L'elaborazione sistematica, dei) risultati degli- espe¬ rimenti svoltisi, su- grande - scala in. occasione di esplosioni: nucleari, ha fornito i dati, necessari al calcolo-delle misure di,protezione'e alla costrur zione-di ricoverai di; maggiore efficienza.

Determinante è che essi devono proteggere dalla radioattività; effetto suppletivo ma più infenso delle armi nucleari. -Devono inoltre resistere al¬ le onde d'urto (aria e terra) calcolate per un'esplosione nucleare vicina e schermare a sufficienza dall'onda termica. Devono essere inoltre prov-

1431 visti d'un impianto di ventilazione appropriato che permetta agli' occu¬ panti un soggiorno continualo, di almeno 15= giórni, in attésa che si: sia neutralizzata la radioattività del: terreno circostante: Il ricovero adempie ah linea di massima alle esigenze di cui sopra quando protegge dalla radiazione primaria e dall'onda d'urto garantendo esso in tal caso il riparo dalla radiazione secondaria e dall'onda termica.

Il nuovo ricovero modello consta d'un locale in cemento armato con dispositivi di chiusura ed uscite di soccorso provati'e d'im impiantò mec¬ canico di condizionamento. Esso deve, resistere all'aumento dì pressióne di un'atmosfera, assicurando così una protezióne efficace anclie da esplo¬ sioni assai vicine.

Sarà inoltre necessaria la costruzione di' gallerie d'evacuazione laddove è prevedibile, in caso di crollo, che le macerie ingombrino le uscite di soccorso come nei vecchi quartieri e sotto i grandi edifici". Dette gallerie permetteranno inoltre di fuggire dall'abitato in fiamme eludendo il' peri¬ colo d'asfissia e immetteranno aria-fresca nei ricoveri adiacenti alla zona d'incendio.

L'esperienza ha dimostato come per gli edifici contigui siano necessari i passaggi ciechi. Essi devono essere sistemati in modo che, in caso di ca¬ tastrofe, sdano immediatamente praticabili senza doverli approntare nel momento del pericolo. Perciò si-deve badare di tenerli sempre sgombri an¬ corché chiusi con porte rinforzate e1 piombate.

L'ultima guerra e gli esperimenti nucleari hanno però' dimostrato la insufficiènte resistenza di detti ricoveri quando sono compresi1 nel' raggio dell'esplosione. In questo caso solo le costruzioni resistenti: allò alte pres¬ sioni1 possono garantire la sicurezza. Detti'ricoveri rinforzati saranno sii stemati, all'occorrenza, in gallerie sotterranee.

Affinchè sia assicurata l'adduzione d'aria, anche durante lunghi- periodi, si dovrà' provvedere i ricoveri di impianti dì ventilazióne. L'aria sarà fil¬ trata per eliminare il pericolo di contaminazione radioattiva.

La migliorata costruzione' dì: ricoveri; chiusure, impianti di ventila¬ zione, filtri ecc. comporta un considerevole aumento dei costi. Tale au¬ mento non può più essere contenuto nei previsti- 2-3- per cento dei costi di.

costruzione, ma raggiungerà circa il doppio.

Nelle città e nei grandi Comuni
si dovranno costruire, oltre ai rico¬ veri privati, anche quelli pubblici'.

I: missili, modernii volano a velocità* di. gran lunga* superiori; a quelle degli", aeromobili: impiegati' nell'ultima guerra. Ne consegue: che* per-' un' pic¬ colo paese: continentale: come; la Svizzera;.cui è preclusa la possibilità-- di sistemare: delle:attrezzature radar a-grandi, distanze, dalle: città; in modo daintercettare tempestivamente eventuali' missili;., il' tempo d'allarme è enor¬ memente ridotto. Se nel)primo conflitto mondiale si) disponeva* ancora-di'

1432 frazioni d'ora per recarsi al ricovero, oggi dobbiamo conlare al massimo su alcuni mintili. Donde la necessita di costruire, oltre ai ricoveri privati, anche quelli pubblici laddove si danno accentuate concentrazioni di popo¬ lazione. Le città baderanno particolarmente ai posti di grande traffico.

Solamente in tal modo si potrà offrire, in caso d'allarme, un ricovero im¬ mediato alla popolazione.

Nei ricoveri pubblici converranno di regola più persone che in quelli privati, ed essendo i primi pertanto esposti a maggior pericolo sarà neces¬ saria una costruzione molto solida. Essi dovranno resistere alle alte pres¬ sioni e saranno provveduti di istallazioni completive come impianti sani¬ tari, cucine, dormitori ecc.

Siccome detti rifugi causano spese considerevoli è auspicabile che essi possano, in tempo di pace, essere utilmente destinati ad altri scopi come autorimesse, accantonamenti, palestre, locali di fabbricazione, dormitori di riserva, alberghi di soccorso, ecc.

Le spese elevate richiedono anche un adeguato contributo da parte della Confederazione e dei Cantoni, chè altrimenti detti ricoveri potreb¬ bero solo, ed eccezionalmente, essere costruiti dalle città. Mancando in particolare detto tipo di ricovero, si dovrà promuoverne la costruzione me¬ diante l'adozione di una nuova legge.

La legge federale sulla protezione civile regola il problema degli im¬ pianti e dei dispositivi degli organi di protezione.

Siccome il decreto federale del 21 dicembre 1950, concernente le co¬ struzioni di protezione antiaerea dovrebbe essere quasi integralmente ri¬ veduto, conviene riformare del tutto le disposizioni legali. A proposito dobbiamo far notare ohe conformemente all'articolo 5 della nuova legge sui rapporti fra i consigli che entra in vigore 11 1° dicembre 19G2, le so¬ pracitate disposizioni non potranno più avere la forma di un decreto fe¬ derale d obbligatorietà generale ma bensì quella di una legge federale.

III. Costituzionalità La costituzionalità della nuova legge federale risulta chiaramente dal¬ l'articolo 22 bis della Costituzione.

IY. Spese per la costruzione dei ricoveri 1. Esperienze fatte. Nel maggio 1945 esistevano circa 36 000 ricoveri capaci di accogliere almeno 700 000 persone. L'allentamento delle dispo¬ sizioni concernenti la costruzione dei ricoveri indusse molli
proprietari a smontare i rinforzi sistemati negli interrati. In tal modo il numero dei ri¬ coveri andò via via diminuendo. A fine maggio 1951 se ne contavano solo 16 000 ossia il 46 per cento dell'effettivo al 1945.

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. . ® "; ; "" ° "' «° "el decreto .federate qUe dt>1 1951 aI 1960 fu ri resa Ja d^oni ' P la Confederazione costruzione di nuoci-- ricoveri· capaci d. ospitare 1 153 000 persone; presto un contributo par. a 30 milioni di franchi. Il numero dei ricoveri 1059 C 1960 è quasi pari a denirUIv ottoelle annipossono prece¬ denti.

NelTraci""' 1961 sono stati approvali i progettiOueHo per degli ricoveri spi aro compessivamente 180 000 persone. La Confederazione ha gara 11un con ri u o 1 9,3 milioni di franchi pari al 12 per cento dei costi di costruzione.

P^tty ricoveri sono costruiti in modo da poter resistere all'efficacia lo.ni G duali che esplodono nelle immediate vicinanze. La loro ca¬ f° 1 pienza e ìipaitita in 2 m3 per persona ned ricoveri con ventilazione mec¬ canica e in m per persona in quelli privi di ventilazione artificiale.

Essi possono, ali occorrenza, essere resi più resistenti mediante semplici accorgimenti, ella terra riportata contro i muri esterni può, ad esempio, aumentare sensibilmente la neutralizzazione delle radiazioni, e l'istalla¬ zione di impianti di ventilazione permettere il soggiorno prolungato.

Le spese medie per persona variano a seconda che si tratti di ricoveri Se U na ^A»Crfranchi, . ° P*1'1però famiglie oppure pubblici da 220 ina 420 risalendo a 1000 franchi quandoe siammontano tratta di ricoveri gallerie.

,.

^Pese fllture' In caso di aggressione con armi nucleari, chimiche o biologiche è necessario un soggiorno prolungato nei ricoveri. Questi devono perciò essere adeguati a tale eventualità. Il volume di 2 m3 per per¬ sona sinora calcolato va aumentato a m3 2,5. Un ventilatore dovrà prov¬ vedere al ricambio dell'aria, che deve essere inoltre filtrata. Parte dello spazio dovrà essere destinata a contenere le riserve di acqua, alimenti e materiale sanitario. La costruzione dei ricoveri in cemento armato dovrà essere rinforzata e dovranno anche essere migliorate le porte e le botole di uscita. Questi provvedimenti comportano un sensibile aumento delle spese, cosicché i limiti sinora stabiliti saranno superati.

Considerati d prezzi odierni dell'industria edilizia, per un ricovero dì concezione moderna bisogna calcolare una spesa per persona che si aggira . ranchi, por i rifugi monofamiliari, e sui 300 franchi per quelli più anu0 ie. Per i rifugi in galleria tale somma ascende a 1500 franchi.

Nei calcoli che seguono si è tenuto conto di una spesa media di 800 rane li per peisona. Fintanto che l'iperattività edilizia persiste è prevedi¬ ci « ° e S1 crei"° annualmente ricoveri per circa 200 000 persone. La spem on fin nt>m0n hTM ^ * di cui 100 milioni per i ricoveri privati e 0 delle spes" ' Prevjs'one raPpresenta l'ammontare massimo

;1434 Il contributo della Confederazione alle spese per la costruzione di ri¬ coveri privati è previsto nella misura del 20 per cento e cioè di 20 milioni di franchi. È previsto inoltre un contributo federale del 40 per cento pel¬ ila costruzione dei ricoveri pubblici, e uno del 40 per cento, in media, ;per i ricoveri costruiti volontariamente. Questi due sussidi assieme ammontereb,bero a 24 milioni di franchi. La spesa annua della Confederazione ascen¬ derebbe così a 44 milioni. Alla fine del 1962 avremo ricoveri per 1,5 milio:ui-di persone; resterebbero dunque da costruire quelli per i rimanenti .2,5 milioni. In questo calcolo, dai 5,4 milioni di abitanti abbiamo sottratto gli stranieri che in caso di guerra tornano nella loro patria e i' militi che de¬ vono prestare servizio. Non furono invece sottratti gli 800 000 abitanti dei Comuni non soggetti all'obbligo di istituire gli enti di protezione. Se i lavori di costruzione dei ricovex-i riescono a mantenere il ritmo attuale, .creando annualmente la possibilità di ricovero per 200 000 persone, essi sa¬ ranno terminati in dodici anni. Dovesse per contro recedere l'attività, detto periodo sarà allungato in proporzione.

Y. .Chiarimenti sui singoli articoli e osservazioni sui pareri espressi Il disegno di legge con i .chiarimenti è stato sottoposto, per preavviso, ai Cantoni, all'unione delle città svizzere, all'associazione dei Comuni sviz¬ zeri, ali unione svizzera dei proprietari fondiari, all'unione svizzera degli affittuari, alla fédération romande immobilière, alla commissione federale per la protezione antiaerea, all'unione svizzera per la protezione civile, alla lega svizzera dei samaritani, e al gruppo di lavoro per un'organizza¬ zione efficace della popolazione in caso di guerra o catastrofe.

I membri della commissione federale per la protezione antiaerea si sono ·pronunciati sul disegno nella loro seduta del 4 giugno 1962. I Cantoni, sal¬ vo due, hanno risposto in merito e tutte le associazioni consultate 'hanno espresso di loro parere.

Preambolo. La legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione ci¬ vile tiene conto, per l'assegnazione dei sussidi, della perequazione finan¬ ziaria. Ciò dovrà essere osservato anche in questa nuova legge concer¬ nente la protezione civile.

Parecchi .dei pareri ricevuti chiedono che, in questa legge,
non si tenga conto della perequazione finanziaria .(Zurigo, commissione federale per la protezione antiaerea, unione delle città svizzere). Ma ciò sarebbe anti¬ costituzionale.

Articolo 1, capoverso 1. L'obbligo edilizio è previsto, di regola, per tut¬ ti i Comuni che devono istituire organi di prolezione locali. Per scongiu¬ rare il pericolo della contaminazione radioattiva, tutti i Comuni della Sviz¬ zera dovrebbero essere assoggettati a detto obbligo. Tuttavia, essendo .poco diffusa nei piccoli Comuni la costruzione di nuovi edifici, e dovendosi prin-

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1) « .

i näsele uwic, au côuiuiiu, urn1 esistenza deportanti nodi del traffico, centri produttivi, importanti is Lallazione mali tari o dalla vicinanza immediata d'una città.

^ Capoverso 3. L esenzione dall'obbligo deve essere concessa solo in casi veramente eccezionali e comprenderà solo parti del Comune.

· a^r^acopossi ^° ì capoverso 1: Si dovranno costruire ovunquee esis ità di sistemare un vano al disotto dei del ricoveri piano terreno /TU arm indipendentemente ifidinAnrlAntA*M.wi. dal T fatto che il padri questo one sia intenzionato o meno a costruire un interrato.

ri1 ^ ^anton' devono decidere sull'opportunità o meno del deI ,enono ap>i hi normalmente m °i a n? Uia roccioso o inconsistente -- sug¬ gerirebbe ama costruzione-- priva d'interrati.

]flrmpnt°I!nnef^' siti in zone non protette saranno partico¬ larmente esposti m casoospedali di rnfisfrnf«.

, j u PeFC1 ossc ano delle istallazioni completive di T?

° ^ proporzioni modeste e sistemateP in ricoveri.

cpdpi^ppp^r^nì^ Questo capoverso dà ai Cantoni la competenza di conC ' per magazzini inabitati e autorimesse in suf. .

N .

1 ar ri S , j ? . !. P*ù volte espresso il desiderio-che siano soppressi L-aHn VrpMr0VV1 f * interrali> capoverso 1, e il capoverso 2. I Cany . ef°1I eci ere' Quando le difficoltà sono paticolarmcnte gravi, aU e e 660 . , ., ^" ° ^P phe ne deriva può ancora essere giudicato soppor¬ S tili «famPTTf"TM»' ff trovare un'altra soluzione. Un Cantone attira sfp ni rvprippi0 TMzw"e soPa edilizia di protezione nelle zone espoderp ilin «i f ° I,n°n azi.on.e' * Comuni in dette zone dovranno provve.innltrp nrn.n ft"lazIone. ei ricoveri fuori dal territorio minacciato. È stato dphh'ino na«? ° c le 1 Proprietari impossibilitati a costruire un ricovero ai er e COn r rtisnn * ? d t 'buìre costruzione del ricovero pubblico.

Una deposizione rispondente n ques,alla ,,dl'nrllcolo 3.

a proposla è conlcnula Articolo S. TI capoverso 1 discinlinn i,, one(e,,,;o,,o an; .;.nft,,nr; ,,,,k

1436 Il capoverso 4 concerne principalmente la costruzione di ricoveri pubblici nelle stazioni, nei grandi edifici postali, nelle officine delle Ferro¬ vie federali e delle aziende delle poste ecc.

Nei pareri che abbiamo ricevuto è espresso il desiderio che i ricoveri pubblici siano resi obbligatori nei vecchi quartieri delle città, ma fintanto che non sussiste l'obbligo edilizio per gli edifici esistenti non si può chiederne la sostituzione con ricoveri pubblici. Sarà pertanto compito delle città di rimediare alla situazione mediante la costruzione volontaria di xifugi.

Articolo 4. Il capoverso 1 attua il principio costituzionale della pere¬ quazione finanziaria.

Il capoverso 2 permette di considerare lo sfruttamento di un ricovero pubblico neH'assegnazione dei sussidi, deducendo appunto da quest'ultimi i proventi dell'affitto o della locazione.

Articolo 5, capoverso 1. In confronto a quelli dell'ordinamento vigente, i sussidi sono raddoppiati; tuttavia anche i Cantoni e i Comuni devono adeguare i loro sussidi alle nuove condizioni. Interessante per i proprietari è che il contributo complessivo è aumentato dal 30 al 60 per cento.

Capoverso 2. La costruzione di ricoveri pubblici di grande capienza comporta delle spese considerevoli e può essere intrapresa solo con l'aiuto di contributi speciali. Perciò si mira all'assegnazione di sussidi straordi¬ nari per dette costruzioni. Rinviamo, in merito, all'articolo 88 della legge federale sulla protezione civile.

Parecchi Cantoni auspicano un maggiore contributo da parte della Confederazione. È stata proposta la seguente ripartizione: 30 per cento a carico della Confederazione e 30°/o a carico dei Cantoni e Comuni. Non si può tuttavia soddisfare tale richiesta in quanto la Confederazione, con un contributo del 55-65 per cento alla costruzione degli impianti e istallazioni per le organizzazioni di protezione, sgrava già considerevolmente i Cantoni e i Comuni. Inoltre essa è disposta, in casi speciali, a sussidiare il 40 per cento delle spese per la costruzione di ricoveri pubblici che sono, di regola, costruzioni di grande mole. Il sussidio federale del 20 per cento, in media, per la costruzione di ricoveri privati è da considerarsi equo. Il raddoppia¬ mento dei contributi corrisponde alle maggiori spese per i miglioramenti costruttivi imposti.
Articolo 6, capoverso 2. Come la costruzione dei grandi .ricoveri pub¬ blici, così anche la costruzione volontaria di ricoveri in edifici già esistenti ha da beneficiare di maggiori sussidi, sia perchè comporta spese rilevanti, sia perchè occorre promuoverla. Anche i sussidi comunali e cantonali de¬ vono essere adeguatamente aumentati.

I pareri concernenti il capoverso 2 divergono, richiedendo gli uni un aumento dei contributi federali fino al 60 per cento e gli altri invece una ri-

1437 duzione al 60 per cento del sussidio complessivo. È pure stato proposto che vengano sussidiati gl'impianti tecnici completivi, come ventilazioni, filtri, gruppi generatori di soccorso, istallati in un secando tempo.

Articolo 7, capoverso 1. Le esigenze minime saranno superiori alle at¬ tuali e imposte dalla maggior solidità di costruzione e dal più lungo sog¬ giorno nei ricoveri. Nuovi sono le gallerie d'evacuazione e gli impianti di ventilazione con filtri e, nei grandi ricoveri, i generatori di soccorso.

Capoverso 2. Siccome le spese suppletive aumentano proporzional¬ mente a quelle di costruzione, la percentuale dovrà esservi adeguata. Il o per cento previsto permette una buona sistemazione dei ricoveri sia per quanto concerne la sicurezza edile sia per la dotazione di istallazioni tec¬ niche. I contributi dovrebbero poter essere assegnati anche per le spese suppletive causate da circostanze speciali quali i lavori di scavo in roccia e di drenaggio di acque sotterranee. Per contro devono essere a carico del proprietario le spese suppletive per arredamenti lussuosi o comunque non necessari.

Articolo 8, capoverso 1. In tempo di pace i ricoveri devono poter es¬ sere adibiti ad usi privati. Tuttavia si prenderanno i provvedimenti neces¬ sari affinchè essi siano messi a disposizione della protezione civile nel giro di 24 ore.

Capoverso 2: La Confederazione, siccome sussidia in modo ragguar¬ devole la sistemazione di ricoveri che i proprietari possono usare per altri scopi, può pretendere che detti proprietari s'occupino anche della manu¬ tenzione. I pareri espressi accennano anche ai controlli periodici. Questi sono disciplinati dagli articoli 22 e 24 della legge federale sulla protezione civile. Si attira inoltre l'attenzione sul dovere di manutenzione e si chiede l'imposizione dell'obbligo di sgombrare i ricoveri occupati. L'ordinanza d'esecuzione terrà conto di tali richieste.

Articolo 9, capoverso 1. Si procederà all'espropriazione quando risulti impossibile un'intesa circa l'acquisto della proprietà o la conclusione d'un contratto di servitù.

Capoverso 2. Il Comune deve avere la competenza di ordinare la si¬ stemazione di gallerie d'evacuazione in determinate zone. Per tale scopo occorre che esso pure possa esercitare il diritto d'espropriazione.

Si propone che anche i Cantoni possano
esercitare detto diritto a fa¬ vore di privati. Ma per quest'ultimi sono i Comuni che praticamente do¬ vranno esercitarlo.

Articolo 11. La ripartizione delle spese tra proprietario e locatali de¬ riva dalla natura stessa del negozio. Si terrà però conto per i locatari della diminuzione dello spazio affittato o degli altri svantaggi che dovessero subire.

1438 Nei pareri si accenna alle spese di manutenzione, che dovrebbero pure essere traslabili; ma dette spese sono irrilevanti e non supereranno anai gli importi che l'autorità fiscale permette di dedurre dalle imposte per spese di manutenzione e pertanto possono essere lasciate a carico dei proprietari.

Articolo 12. Dato che secondo le disposizioni cantonali in materia, i permessi di costruzione non devono esser richiesti in tutti i^ Comuni, i Can¬ toni dovranno con le loro ;prescrizioni esecutive disciplinare la procedura d'approvazione per la costruzione di rifugi.

Articolo 19, capoverso 2. Per prescrizioni amministrative s'intende spe¬ cialmente la procedura contabile. Le prescrizioni tecniche comprendono i principi concernenti la costruzione di ricoveri e la sistemazione delle istal¬ lazioni e impianti che vi sono previsti.

Articolo 20. I ricoveri, i cui progetti sono già stati approvati e .i lavori già iniziati ma non terminati al momento dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge, sono sussidiati conformemente alle disposizioni della stessa.

Abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione del disegno di legge qui allegato.

Contemporaneamente vi proponiamo di cancellare il postulalo del Consiglio degli Stati N. 7442 (Postulato Müller, Basilea Campagna) del 1958 e i postulati del Consiglio nazionale '8016 e 8083 (Postulati Düby e Bächtold) del 1960.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 21 settembre 1962.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: P. Chaudet.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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