N° 47

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLV Berna, 22 novembre 1962 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

8600

MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sulla formazione professionale (Del 28 settembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Già dal 1884, la Confederazione promuove la formazione professioper un nuovo testo della legge federale del 26 giugno 1930 sulla forma¬ zione professionale.

A. L'evoluzione della formazione professionale dopo l'entrata in vigore della legge federale Già dal 1884, la Confederazione promuove la formazione professio¬ nale nelle arti e mestieri, nell'industria e nel commercio mediante l'asse¬ gnazione di sussidi. Tuttavia, in mancanza di competenze di diritto costi¬ tuzionale, essa dovette dapprima rinunciare a sancire norme, segnata¬ mente circa il tirocinio e l'esame finale di tirocinio. In sua vece, furono i Cantoni che, dal 1890 in poi, incominciarono a emanare leggi limitate al solo tirocinio professionale, con lo scopo di disciplinare il medesimo e soprattutto di proteggere l'apprendista; verso il 1920, quasi tutti i Cantoni disponevano di una siffatta legge. Ma poiché i Cantoni perdevano sempre più l'aspetto di regioni economiche indipendenti a sè stanti e .l'evoluzione generale dell'economia favoriva la migrazione della mano d'opera, un diFoglio federale, 1962.

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1534 seipdinainento federale della formazione professionale si imponeva. Gli sforzi intrapresi a tale fine furono validamente sostenuta dall'Unione sviz¬ zera delle arti e mestieri. Con l'articolo 34ter, inserito nella Costituzione federale, l'anno 1908, la Confederazione ottenne La competenza di ema¬ nare disposizioni uniformi nel settore delle arti e mestieri. L'incremento della formazione professionale fu uno dei principali obiettivi di questa revisione costituzionale. La prima guerra mondiale e la conseguente de¬ pressione economica ritardarono assai i lavori legislativi, cosicché la legge federale sulla formazione professionale potè 6olo essere emanata il 26 giugno 1930 ed entrare in vigore il 1° gennaio 1933.

La legge, che disciplina la formazione nelle professioni dell'artigia¬ nato, dell industria, dei trasporti, del commercio e di altri settori econo¬ mici affini, si rivelò tosto come uno strumento eccellente per promuovere a orinazione professionale nel paese. Essa ripartiva giudiziosamente le competenze fra la Confederazione, i Cantoni e le associazioni professiona ì, accoidava a queste un diritto interlocutorio molto esteso per quei empi e proteggeva adeguatamente l'iniziativa privata e la responsabilità ei capi d azienda, principali garanti della formazione e dell'educazione professionali.

^ Dal 1933 in poi, la Confederazione promosse sistematicamente il ti¬ rocinio nelle singole professioni, insistendo segnatamente su un'ampia orniaaone di base che consentisse di migliorare la possibilità di impiego 0l era I a.

P qualificata. Sino alla fine del 1961, il Dipartimento fera e .

., ?

aveva emanato 162 regolamenti discipli¬ nanti il tirocinio in 238pubblica professioni.

Come risulta dalla tabella seguente, il numero dei nuovi contratti di tirocinio aumentò costantemente.

Nuovi contratti di tirocinio Apprendisti 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

14 777 13 799 13 622 14 389 15 200 15 545 15 809 17 251 19 560 19 260 18 928 18 646

Apprendiste 6 029 5 695 5 698 5 831 6 385 6 857 6 971 7125 7 381 7 302 7 648 8 062

Contratti di tirocinio in visore alla fine dell'anno

Totale

Apprendisti

Apprendiste

Totale

20 806 19 494 19 320 20 220 21 585 22 402 22 780 24 376 26 941 26 562 26 576 26 708

44 510 44 161 43 703 43 636.

43 413 45 834 46 978 49 614 52 960 57 309 59 124 59 291

13 905 13 417 13 098 13 128 13 635 14 622 15 134 15 613 16 212 16 562 17 096 17 890

58 415 57 578 56 801 56 764 57 048 60 456 62 112 65 227 69 172 73 871 76 220 77 181

1535 Nuovi contratti di tirocinio

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Contratti di tirocinio in vigóre alla fine dell'anno

Apprendisti

Apprendista

Totale

Apprendisti

Apprendiate

19 040 19 806 19 413 18 939 . 19 727 20 947 21 361 22 966 24 130 25 434 28 331 29 974

8 351 8 443 8 524 8 699 8 805 9 167 9 276 10 019 11110 11753 12 672 13 542

27 391 28 249 27 937 27 638 28 532 30 114 30 637 32 985 35 240 37187 41 003 43 516

58 687 59 377 59 867 59 620 60 031 61 069 63 467 66 776 70 586 75 325 81 617 88 376

18 524 19 094 19 522 19 762 20167 20 606 21 293 22 532 24 377 26 628 28 825 31074

Totale 77 211 78 471 79 389 79382 .

80198 81 675 84 760 ' 89 308 94 963 101 953 110 442 119 450

Nel 1961, il numero dei nuovi contratti di tirocinio rispetto al 1938 ft più che raddoppialo, tanto per gli apprendisti, quanto per le appi en is eNello stesso anno, in rapporto al numero approssimativo degli a o csccn 1 prosciolti dall'obblàgo. scolastico, il 66 per cento dei ragazzi e i P® cento delle ragazze iniziavano un tirocinio nel senso della legge e eia e, mentre, nel quinquennio 1935/1939, la percentuale fu del 42 e do Per l'apprendista, la legge federale introdusse 1 obbligo di frequen tare l'insegnamento professionale. Siffatto insegnamento fu sviluppato si stomaticamente; con il tempo, le classi delle scuole professional nron vieppiù composte di allievi delia stessa professione, o dove ciò non er^ fattibile, di apprendisti di professioni richiedenti una formazione a in La Confederazione provvide a garantire l'uniformità e 1 efficacia e in sognamento mediante l'emanazione di direttive per le scuole pro essiona i e di programmi normali d'insegnamento, che, con altri provve imen i, contribuirono a fare della scuola professionale un tipo di scuo a pai i ·colare, aggiuntosi alle scuole di tipo tradizionale. Nel 1961, la Con era zione ha sussidiato 269 scuole complementari professionali, scuole ar ì e mestieri (scuole laboratorio) e scuole specializzate, 98 scuole comp e mentari commerciali e 45 scuole di commercio e d'amministrazione.

L'istituzione dell'insegnamento professionale obbligatorio costrinse la Confederazione a occuparsi anche della formazione e del perfezionamento dei docenti. Già nel lontano 1936, essa organizzò, in collaborazione con ì Cantoni e le assoiciazioni professionali interessate, 26 corsi per docenti con 556 partecipanti. Nel 1961, 877 docenti di scuole professionali segui¬ rono 38 corsi formativi o dii perfezionamento. Poiché di regola anche i grandi Cantoni non forniscono un numero di docenti professionali suffi¬ ciente a giustificare l'organizzazione di corsi cantonali, questo compito

1536 dev'essere vieppiù assunto dalla Confedei*azione. L'Ufficio federale dell'in¬ dustria, delle arti e mestieri e del lavoro organizzò, nel 1943, un primo corso della durata di un anno iper la formazione di docenti di ruolo desti¬ nati all'insegraamento delle materie commerciali; nei 10 corsi finora in¬ detti sono stati istruiti 155 docenti professionali.

La legge federale sulla formazione professionale consente, inoltre, l'assegnazione di sussidi per l'orientamento professionale. Il continuo au¬ mento del numero delle professioni e la conseguente diversità di forma¬ zione condizionarono, dopo l'entrata in vigore della legge, un incremento anche dell'orientamento professionale. Il numero delle persone che ricor¬ rono ai servizi di consulenza professionale individuale è costantemente au¬ mentato, raggiungendo, nel 1961, le 57 212 persone, contro 21 137 nel 1933. Questo considerevole aumento è dovuto soprattutto al progressivo sviluppo dell'orientamento professionale. Alla fine del 1961, si contavano 186 uffici pubblici d'orientamento professionale, ai quali erano preposti 329 orientaìtori di ruolo o avventizi. L'Associazione svizzera per l'orienta¬ mento professionale e la protezione degli apprendisti organizza, in colla¬ borazione con l'Ufficio federale, corsi di istruzione e di perfezionamento per questi orientatovi. Nel 1961, 4 siffatti corsi ebbero 139 partecipanti.

II 'perfezionamento professionale divenne sempre più importante per icausa del conferimento della base legale agli esami professionali supe¬ riori (esami di (maestro), della crescente instabilità professionale e della progressiva specializzazione in molti settori. Sino alla fine del 1961, la Confederazione aveva approvalo 62 regolamenti pea* gli esami professionali superiori e 34 310 persone avevano sostenuto i detti esami: di osse, 27 434 conseguirono il diploma. Grazie al suo giudizioso ordinamento, che lascia alle associazioni professionali la facoltà di regolare e organizzare gli esa¬ mi e riserva alla Confederazione solo un diritto di vigilanza, la legge sulla formazione professionale ha contribuito notevolmente allo sviluppo degli esalili professionali superiori.

Dal 1895, la Confederazione assegna anche sussidi per promuovere l inseginamemto dell'economia domestica. Seconde la legge sulla forma¬ zione .professionale quel
settore è retto dagli stessi principi validi per la formazione artigianale, industriale e commerciale. L'ordinanza del 14 feb¬ braio 1951 ne sancì il primo disciplinamento. Essa fu, poi, sostituita dal1 ordinanza del 1° giugno 1956 concernente l'insegnamento dell'economia do¬ mestica e la formazione professionale di massaie rurali, che ha per base la legge sulla formazione professionale e quella sull'agricoltura. In virtù di que¬ sta ordinanza, la Confederazione promuove l'insegnamento dell'economia domesliica durante l'obbligo scolastico, le scuole e i corsi di economia dome¬ stica di ogni specie, il tirocinio di economia domestica, gli esami professio¬ nali di economia domestica e il servizio di consulenza di economia dome¬ stica rurale; essa promuove, poi, il perfezionamento delle docenti di eco-

1537 nomia domestica e delle consulenti di economia domestica rurale. Nel 1961, furono sussidiati 1584 scuole e corsi di economia domestica, 43 scuole di economia domestica con (pensionato e 27 scuole di economia do¬ mestica rurale e di massaie rurali; 14 corsi di perfezionamento consenti¬ rono a 334 docenti di prefezionare le loro conoscenze.

L'entrata in vigore della legge ebbe per conseguenza che i contributi della Confederazione per la formazione professionale aumentarono costan¬ temente in funzione dell'incremento delle scuole e dei corsi. Mentre nel 1936 essi assommavano a 6,9 milioni di franchi, nel 1946 ammontarono a 9,5 milioni e nel 1961 a 26,6 milioni. Quest'ultimo importo è suddiviso fra i diversi settori come segue: in mille fr.

scuole e corsi artigiano-industriali, commerciali e d'economia 22.935 domestica 513 orientamento professionale 854 esami di fine tirocinio 438 formazione e perfezionamento di docenti contributo a borse per apprendisti e, a scopo di perfezionamento, 474 per personale qualificato 119 esami professionali superiori .

costruzione e ampliamento di edifici scolastici destinati alla for¬ mazione professionale diversi totale 26.000 Riassumendo, si può affermare che è soprattutto grazie alla legge fe¬ derale che la formazione professionale ha raggiunto nel nostro paese un grado molto soddisfacente e può sopportare il confronto con quella di al¬ tri paesi di condizioni economiche e sociali simili.

B. Condizioni presenti e nuove tendenze nella formazione professionale 11 disegno del Consiglio federale per la legge vigente, che derivava da un avamprogetto elaborato nell'autunno 1923 dall'Ufficio federale del la¬ voro, subì, durante le deliberazioni parlamentari, poche modificazioni. In fondo, quindi, la legge attuale risale materialmente a 40 anni fa. I principi, sui quali si fonda, hanno dato buona prova e possono, dunque, essere considerati validi anche per l'ordinamento futuro. Tuttavia, poiché ha per fulcro il tirocinio artigiano-industriale e 'commerciate tradizionale, la legge non permette più totalmente, per il profondo cambiamento delle condizioni economiche e per la costante evoluzione tecnica, di risolvere

1538 in modo soddisfacente i problemi sempre più molteplici della formazione .professionale.

1. Modificaziono nella struttura dello professioni Dall'inizio del secalo, il centro di gravità della nostra economia si è vieppiù spostato dal settore primario (agricoltura e selvicoltura) a quello secondario (industria e artigianato) e, ora, va costantemente spostandosi verso il terziario, che comprende i servizi di ogni specie (commercio, tra¬ sporti, industria alberghiera, banche, assicurazioni, igiene, cura degli am¬ malati, amministrazione). La percentuale delle persone occupate nei di¬ versi settori della nostra economia è la seguente:

1888 1910 1930 1950 1960

Agricoltura e selvicoltura 37,4 26,8 21,3 16,5 11,6

Industria e artigianato 41,2 44,6 43,2 45,4 49,5

Servizi 21,4 28,6 35,5 38,1 38,9

Come in tutti i paesi molto industrializzati, anche nella Svizzera il numero delle persone occupate nell'agricoltura diminuisce gradualmente, sia in modo assoluto, sia in modo relativo. Sebbene l'industria impieghi la Maggior parte della manodopera, questa parte è rimasta, dal 1910 al 1950, assai costante: nell'ultimo decennio, vi è, però, stato un aumento di circa » 10 per cento. Il grande beneficiario dello sviluppo fu il settore terziario; a parte di manodopera ivi occupata non ha mai cessato di accrescere sino a 1950: da allora, essa è rimasta piuttosto stazionaria, l'orse per causa e aumento estremamente forte degli investimenti. La meccanizzazione e 1 automazione sempre maggiori della produzione ridurranno probabil¬ mente la parte di manodopera impiegata nel settore secondario: è preve* i ile ohe la manodopera conseguentemente liberata sia assorbita dal set¬ tore terziario.

Non è soltanto fra i tre settori che gli spostamenti furono notevoli ma anche internamente a essi: così fra l'artigianato e l'industria, ove la manodopera muove dall'industria dei beni di consumo verso l'industria dei beni di produzione.

· Queste modificazioni strutturali nei singoli settori economici, il co¬ stante^ progresso tecnico, le nuove materie prime e i nuovi metodi di fab¬ bricazione, il cambiamento nei bisogni e nelle abitudini hanno avuto per conseguenza che, aocanto alle professioni artigianali tradizionali, sono sorte nuove numerose professioni dell'industria e dei servizi. L'evoluzione è lungi dall'essere conchiusa. Così, per esempio, l'elettrotecnica ha svi¬ luppato negli ultimi decenni numerose nuove professioni, come quelle di

1539 radioelettricista, montatore di apparecchi elettronici e di teleoomunicazdone, galvanizzatore, elettricista per automobili. Anche il progresso delle civiltà, il miglioramento del livello di vita e la meccanizzazione crescente hanno cagionato una serie di nuove professioni, come istallatore di im¬ pianti sanitari, montatore per riscaldamenti centrali, isolatore, riparatore di macchine dattilografiche e disegnatore di diverse specie. Per la specia¬ lizzazione ci cambiamenti nella produzione industriale, singole professioni, segnatamente nell'industria meccanica e metallurgica, si sono suddivise in parecchie. Ad esempio, dalla primitiva professione di meccanico sono sorte quelle di meccanico di precisione, elettromeccanico, moacanico d'au¬ tomobili, meccanico di cicli e motocicli, meccanico di macchine da cucire.

La specializzazione della meccanica ha contribuito a creare le professioni di meccanico aggiustatore, di tornitore, di fresatore, di alesatore e di sal¬ datore industriale, per ognuna delle quali oggi è prescrìtto un tirocinio regolare. La forte diminuzione della trazione ippomobiie e l'evoluzione nella costruzione delle carrozze costrinsero maniscalchi e fabbri da cairri a cambiare mestiere: sorse così quello di meccanico di macchine agricole. Gradualmente, questo sdoppiamento di professioni si manifestò anche nel piccolo artigianato: ad esempio, il sarto si è specializzato e oggi può essere sarto da uomo, sarto da donna, sarto di uniformi, sarto di con¬ fezioni (industria della confezione). Nell'industria delle calzature e in quella dei tessili, sono sorte, negli ultimi anni, diverse professioni, og¬ getto di tirocinio, precipuamente per disporre di quadri inferiori, cioè di assistenti che possano sorvegliare un numeroso personale semiqualificato e regolare e riparare le macchine. Altre professioni hanno subito una profonda modificazione: così il bottaio è stato sostituito dal cantiniere, poiché oggi il trattamento dei vini è più importante della fabbricazione e riparazione dei fusti di legno, e il conciatore diventa vieppiù un impiegato chimico di laboratorio, perchè il suo lavoro manuale è lasciato a perso¬ nale semiqualificato.

2. Crescente bisogno di manodopera qualificata La sostituizione del lavoro manuale e muscolare con il lavoro mecca¬ nico, 1 incremento sempre più accentuato
della meccanizzazione e l'impor¬ tanza maggiore dell'automazione hanno cagionato un forte aumento della domanda di manodopera qualificata di tutti i gradi della gerarchia pro¬ fessionale, sia nei settori industriali di natura specificatamente tecnica, sia nelle professioni del settore terziario. Lo studio, la costruzione, la gra¬ duazione e la riparazione di macchine e impianti estremamente complessi e costosi esigono dal prestatore di lavoro non soltanto un senso tecnico più sviluppato e una più vasta conoscenza del materiale ma anche una maggiore attenzione e un maggiore senso di responsabilità. La progressiva meccanizzazione della produzione, poi, aumenta il bisogno di personale con una formazione tecnica che gli consenta di elaborare progetti, di co-

1540 struire,

  • Parimente, è cresciuto il bisogno di personale qualificato per di vasto set¬ tore degli acquisti, dell'amministrazione del materiale e del calcolo del prezzo di costo. Nell'industria delle macchine e in quelîa metallurgica, il 3,3 per cento dei lavoratori apparteneva, nel 1900, alla categoria degli «impiegati tecnici»: nel 1950, tale percentuale era già salita al 9,6 e si può presumere che essa sia ancora aumentata nell'ultimo decennio.

    Cerchie scientifiche private hanno valutato che, se siffatta evoluzione dovesse continuare sino al 1970 allo stesso ritmo che dal 1900 in poi, il numero degli impiegati tecnici salirebbe da 84.000 nel 1950 a 150.006 nel 1970, cioè aumenterebbe di 66.000, quello degili impiegati di commercio da 365.000 a 550.000 e quello degli operai qualificati da 345.0(00 a 520.000.

    Di conseguenza, nel 1970, si avrebbe bisogno, in questi tre settori, di circa 426.000 operai qualificati in più che nel 1950, mentre, secondo le previ¬ sioni demografiche, la manodopera aumenterà solo di 180.000 per¬ sone. Anche se si tiene conto di circostanze impreviste o ancora scono¬ sciute, si può presumere che la sproporzione fra offerta e domanda circa personale qualificato, segnatamente la manodopera con formazione tec¬ nica, tenderà piuttosto ad accentuarsi per molto tempo ancora. Come è ·provato dall'esperienza sinora acquisita, l'automazione non modificherà sensibilmente queste condizioni, perchè non libera avantutto i lavoratori qualificati. Per contro, il suo sviluppo avrà per conseguenza un forte fab¬ bisogno di tale manodopera, dato che la costruzione, la fabbricazione, la graduazione e la riparazione degli automati esigono specialisti intelli¬ genti e accuratamente formati.

    3. Crcscento frequenza dei cambiamenti di professione Un tempo, 1 uomo esercitava durevolmente, di regola per tutta la vita, la professione che aveva
    imparato o una specializzazione derivante.

    Ora, 1 atteggiamento generale verso il lavoro e la professione è sensibil¬ mente mutato, per causa della fluidità della struttura professionale: ne è conseguita segnatamente una maggiore disposizione a cambiare il posto di lavoro e anche la professione. Oltre ai cambiamenti tradizionali cagio¬ nati dalla malattia, dagli infortuni e dalla disoccupazione o da promo¬ zioni entro la stessa professione (per es. da meccanico a organizzatore del lavoro o a tecnico), capita sempre più frequentemente che uno ab¬ bandoni il suo mestiere per un altro completamente diverso. Spesso per¬ sone esercitanti un'attività professionale qualificata passano a un'attività

    1541 semiqualiificata, mentre altre, che non hanno compiuto tiri tirocinio, giun¬ gono, grazie alle loro capacità, al livello di operai qualificali (e sono con¬ siderati tali per lavoro e retribuzione) dopo aver esercitato diverse attività parziali e speciali in um settore determinato. I progressi della meccanizza¬ zione e della razionalizzazione nonché il frazionamento vieppiù accen¬ tuato del lavoro tolgono molto spesso la soddisfazione e l'interesse, che dà l'esecuzione completa di un lavoro, e sono causa dell'aumentata fre¬ quenza dei cambiamenti di professione: quei fattori affievoliscono i vin¬ coli che legano l'uomo alla sua professione c lo predispongono ad abban¬ donare per un altro lavoro un'attività più o meno monotona e limitata.

    JLa prosperità economica com la conseguente forte domanda di manodo¬ pera e la possibilità di un migliare guadagno in un'altra professione fa¬ voriscono il cambiamento, alla stessa stregua che salari insufficienti e pes¬ sime condizioni di lavoro. Non vi è in Svizzera una documentazione com¬ pleta su la frequenza e le cause dei cambiamenti professionali, ma i risul¬ tati di alcune singole indagini fanno presumere che essi sono frequenti e costituiscono perciò un problema importante. Il censimento della popola¬ zione del 1960 fornirà, a questo proposito, dati precisi. Un'inchiesta, ef¬ fettuata in Germania qualche anno fa, ha rilevato che, nel 1950, ben il 56 per cento dei lavoratori (solo uomini) dell'artigianato ha cambiato me¬ stiere; un quinto, addirittura più volte. Ne consegue che i cambiamenti di professione non possono più essere considerali come semplici cambia¬ menti di posto o come un fenomeno fortuito, ma che essi costituiscono un problema sociologico die merita di essere studiato.

    4. Conseguenze per la formazione professionale È ovvio che i suddetti cambiamenti abbiano conseguenze anche per la formazione professionale e richiedano la riforma e l'adeguamento della medesima. Lo scopo della formazione professionale non sta nel presente, perchè è per il futuro che occorre dare una professione alla nuova gene¬ razione. Ne consegue che si tratta di un lavoro a lungo termine. Occorre, perciò, vigilare, affinchè la crescente specializzazione non porti a una formazione di base troppo stretta. Il tirocinio deve permettere alla per-' sona professionalmente
    qualificata di corrispondere alle esigenze che si pretenderebbero da lei, qualora si producesse una evoluzione nella sua professione. Esso deve parimente costituire .il punto di partenza del suo avanzamento professionale. È ormai indispensabile di sviluppare e modi¬ ficare i provvedimenti e le istituzioni intesi al perfezionamento professio¬ nale, reso insufficiente dalla maggiore domanda di specialisti e di quadri tecnici medi e superiori. Un tempo, quanto l'operaio aveva imparato du¬ rante il tirocinio e, eventualmente, quanto aveva osservato sul lavoro, gli bastavano per tutta la vita. In quest'epoca di sviluppo tecnico, ove ogni professione evolve costantemente, non è più così. Ài lavoratori, che vo-

    1542 gliono soddisfare le esigenze sempre più severe e fare carriera, quello svi¬ luppo impone un costante perfezionamento professionale. D'altra parte, va tenuto ampiamente conio anche dei bisogni del personale semiqualifi¬ cato e delle persone ohe, per cambiamento di professione, devono essere riadattate o almeno iniziate alla loro nuova attività. Inoltre, la carenza di manodopera qualificata, che durerà presumibilmente molti anni ancora, domanda provvedimenti efficaci e generali per il reclutamento professio¬ nale. Questi provvedimenti non devono essere limitati strettamente alla formazione professionale: in altre parole, essi non devono soltanto ten¬ dere a conferire agli apprendisti le attitudini e le conoscenze indispensa¬ bili per esercitare la loro professione, ma anche a formare il loro carattere e la loro personalità. Occorre, dunque, estendere la base di reclutamento del personale qualificato e mettere a contributo il più possibile le riserve di manodopera, di cui il nostro paese dispone ancora, allo scopo di ricavare migliori risultati e di agevolare a ciascuno, con una buona formazione pro¬ fessionale, il proprio avanzamento sociale. Per causa della costante ca¬ renza di manodopera qualificata, è vieppiù importante di scegliere bene la professione. Ciò implica lo sviluppo dell'orientamento professionale, che deve maggiormente servire anche alle persone desiderose di mutare mestiere. Infine, la revisione della legge offre la buona oocasione per isti¬ tuire un sistema efficace e moderno di borse ohe è indispensabile se vo¬ gliamo usare della riserva di manodopera.

    Le prescrizioni vigenti non consentono di conseguire tutti questi obiettivi. La legge deve essere completata in diversi punti. Inoltre, la sui applicazione ha rivelato che parecchie disposizioni sono troppo restrittive o inadeguate e che, di conseguenza, necessitano di una revisione. Diverse modificazioni, poi, sono state domandate per mezzo di mozioni o di postu¬ lati, che abbiamo accettati in previsione della revisione. Queste proposte avevano per oggetto, segnatamente: il miglioramento dell'aiuto finanziario della Confederazione per l'assegnazione di borse da parte dei Cantoni (po¬ stulati Tenchio del 16 marzo 1956, Scherrer dell'll giugno 1958, Schütz dell 11 giugno 1958 e Reimann dell'll giugno 1958), il prolungamento
    delle vacanze degli apprendisti (postulato Welter del 5 marzo 1958), iil mi¬ glioramento dell'aiuto federale per la formazione di tecnici (postulati Gnagi del 5 ghigno 1957 e Siegrist del 5 giugno 1957) e un nuovo ordina¬ mento dei sussidi federali (postulali Frei del 17 dicembre 1957, Welter dell'll giugno 1958 e Olgiati del 6 giugno 1962).

    C. La genesi del disegno I lavori preliminari di revisione iniziarono alla fine del 1957. Con cir¬ colare del 9 dicembre 1957, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro invitò i dipartimenti cantonali competenti e le asso¬ ciazioni professionali interessate a sottoporgli i loro postulati circa la re-

    i i I

    1543 visione. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica istituì una com¬ missione di periti incaricata di presentargli un avamprogetto. La commis¬ sione, che si riunì peir la prima volta nel giugno 1958, comprendeva, sotto Ja presidenza del Dott. M. Holzer direttore del predetto ufficio, 46 mem¬ bri rappresentainiti i Cantoni, le cerchie scientifiche, le associazioni pro¬ fessionali interessate e le associazioni della formazione e dell'orienta¬ mento professionali. Le discussioni in seno alle sottocommissioni porta¬ rono a un'intesa su tutti i punti principali, in modo che l'avamprogetto e il rapporto della commissione dei periti furono approvati dalla com¬ missione l'8 novembre I960. All'inizio del gennaio 1961, i due documenti furono sottoposti ai Cantoni e alle associazioni per preavviso. L'avampro¬ getto ebbe ovunque favorevole accoglienza, sia per il contenuto sia per la sistematica. Lo si considerò come una giudiziosa soluzione, che consente di considerare sufficientemente i cambiamenti imposti dalle mutate con¬ dizioni. Le proposte di modificazione riguardavano non già questioni fon¬ damentali ma unicamente singole disposizioni. L'Ufficio federale approvò, quindi, l'avamprogetto della commissione, tenendo conto di molte proposte presentate dai Cantoni e dalle associazioni nella procedura di preavvisio.

    Il nuovo testo fu trasmesso, verso la fine di novembre 1961, alla compe¬ tente sottocommissiane, che l'approvò.

    D. Le innovazioni essenziali del disegno In sostanza, il disegno prevede le seguenti innovazioni, che sono com¬ mentate in modo particolareggiato nei singoli capitoli del messaggio.

    a. Circa l'orientamento professionale, Ja legge .vigente si limita a citarlo in relazione con i sussidi federali. Poiché l'istituzione aumenta co¬ stantemente d'importanza, è indispensabile di determinarne i principi es¬ senziali nella legge stessa, indipendentemente dal fatto che .l'organizza¬ zione dell'orientamento rimane di competenza dei Cantoni.

    b. Una parte degli obblighi dell'apprendista e del maestro di tiroci¬ nio è di diritto privato e un'altra parte è di diritto pubblico. Poiché non é facile separare nettamente questi due gruppi di prescrizioni, sorsero, nella pratica, molte difficoltà. Dopo che la commissione di periti per la revisione delle disposizioni sul contratto di lavoro ebbe
    deciso di racco¬ gliere tutte le norme sul contratto di tirocinio in uno speciale capitoletto del contratto di lavoro nel Cadice delle obbligazioni, il presente disegno non contiene più disposizioni di diritto privato ma unicamente disposi¬ zioni di diritto pubblico o di natura mista. Tale chiarificazione giuridica sara soprattutto di grande importanza per la soluzione delle contestazioni fra i contraenti.

    c. Una innovazione essenziale, precipuamente domandata dall'arti¬ gianato, è quella di poter sdoppiare gli esami professionali superiori (esa-

    1544 mi di maestro) in esami di professione e esami di maestro. Spetterà alle associazioni professionali di istituire per una professione determinata l'e¬ same di professione o l'esame di maestro o ambedue. L'esame di profes¬ sione serve ad accertare se il candidato possiede le attitudini e le cono¬ scenze professionali necessarie per poter rivestire una funzione di capo o dirigere un'azienda di facile gestione. L'esame di maestro serve ad ac¬ certare se il candidato possiede le altitudini e conoscenze professionali ne¬ cessarie per soddisfare esigenze più elevate, cioè per dirigere un'azienda, di una certa importanza o rivestire una funzione particolarmente qualifi¬ cata, ad esempio quella di contabile diplomato.

    d. Come già detto, l'importanza del perfezionamento professionale aumenterà in futuro di molto. Le attitudini e le conoscenze acquisite du¬ rante lil tirocinio non bastano più per tutta la vita. In quasi tutte le pro-r fessioni, chi intende soddisfare le nuove esigenze è, dunque, costretto a completare e approfondire continuamente le sue conoscenze. Per sottoli¬ neare l'importanza del perfezionamento professionale, il disegno ne fa og¬ getto di un capitolo particolare ed estende l'elenco dei corsi che danno diritto a un sussidio federale, comprendendovi anche i provvedimenti in¬ tesi a perfezionare la formazione delle persone che non hanno adempiuto un tirocinio regolare.

    e. Le scuole tecniche superiori (lecnicum) non sono citate nella leg¬ ge vigente, sebbene abbiano fruito dei sussidi in virtù di essa, sin dalla sua entrata in vigore. Considerata la grande importanza di queste scuole, è opportuno fissare in uno speciale capitolo i principi fondamentali che li concernono.

    /. L'elenco delle istituzioni e dei provvedimenti che danno diritto a sussidi federali è completato. Vi si prevedono sussidi anche per i corsi dà istruzione destinati ai maestri di tirocinio, per le indagini e le ricerche intese a sviluppare l'orientamento e la formazione professionali e per la costruzione di case dell'apprendista. Per taluni sussidi (orientamento pro¬ fessionale, scuole tecniche superiori, costruzione e ampliamento di edifici per 1 insegnamento professionale), il disegno prevede, poi, aliquote più elevate delle attuali.

    g. Infine, il disegno definisce meglio le competenze della Confede¬ ratone e
    dei Cantoni. Le disposizioni circa la giurisdizione amministra¬ tiva, ohe, nella legge vigente, è disciplinata solo in modo molto elemen¬ tare, sono migliorate. In taluni oasi, è previsto che le decisioni dell'ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo davanti al Consiglio federale.

    Proponiamo, inoltre, di modificare un certo numero di disposizioni antiquate o inadeguate. Queste modificazioni si riferiscono soprattutto al¬ la definizione della scuola professionale (art. 21), all'organizzazione del¬ l'insegnamento professionale (art. 24), alla formazione e al perfeziona-

    1545 mento delle conoscenze del corpo insegnante (art. 27), olla possibilità di ripetere 1 esame di fine tirocinio (art. 33), al riconoscimento degli esami finali delle scuole di commercio (art. 35) e alle disposizioni penali (art.

    da 55 a 58).

    Poiché la necessità di revisare .la legge ora riconosciuta, ci si poteva chiedere se non bastasse una revisione parziale o se occorresse proprio una revisione generale. Il miglioramento delle disposizioni relative al¬ l'orientamento professionale, al perfezionamento professionale e alle scuole tecniche ·superiori fa indispensabile l'inserimento di nuovi capitoli: inoltre, altri capitoli (esami professionali, esecuzione) devono essere con¬ siderevolmente ampliati. Sebbene il contenuto generale della logge sussi¬ sta, queste modificazioni e aggiunte obbligano a un tale cambiamento strutturale da imporre la revisione totale. Tale revisione offre l'occasione di modificare un certo numero di disposizioni, il cui adeguamento o mi¬ glioramento non è di par sè indispensabile ma solo augurabile.

    Il disegno di legge è diviso in dieci capitoli che hanno per oggetto il campo di applicazione, l'orientamento professionale, il tirocinio, gli esa¬ mi di professione e di maestro, il perfezionamento professionale, le scuole tecniche superiori, i contributi federali, l'esecuzione della legge, le modi¬ ficazioni di altre leggi federali e le disposizioni finali. Si è voluto disci¬ plinare nella legge ogni punto importante e riservare il disciplinanienlo per ordinanza solo quando non era possibile procedere altrimenti e i principi generali sono già sanciti nella legge. Laddove è apparso oppor¬ tuno, si è avuto cura di redigere le prescrizioni in modo che esse consen¬ tano di tenere conto di eventuali mutamenti delle condizioni. Poiché la legge concerne un gran numero di persone, 6i è data particolare impor¬ tanza a che le prescrizioni siano redatte nel modo più chiaro e semplice possibile; inoltre, gli articoli sono provvisti di titoli marginali che espri¬ mono bene il pensiero del legislatore.

    E. Commento ai diversi capitoli del disegno TITOLO E PREAMBOLO Le osservazioni di questo capoverso si riferiscono solo al testo tede¬ sco della logige. Quella vigente ha per titolo: Gesetz über die berufliche Ausbildung, ove è considerato soprattutto l'aspetto strettamente profes¬
    sionale della formazione. Ma poiché questa mira sempre più a formare il carattere dell'apprendista e diventa così una specie di educazione pro¬ fessionale, è opportuno di esprimere siffatto sviluppo anche nel titolo, che diventa: Gesetz über die Berufsbildung. La designazione proposta ha parimente^ il vantaggio di meglio corrispondere all'uso che non l'attuale, essendo 1 abbreviazione Berufsbildungsgeselz la denominazione più co¬ mune.

    1546 La legge è avantutto fondata sull'articolo 34ter, capoverso 1, lettera g, della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il diritto di emanare disposizioni sulla «formazione professionale nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi dell'econo¬ mia domestica». Siccome la revisione della legge comporta la modifica¬ zione parziale del Codice delle obbligazioni e della legge federale concer¬ nente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, oc¬ corre parimente menzionare gli articoli 24 e 64 della Costituzione federale.

    L'articolo 64bis, .poi, è citato, perchè la legge contiene disposizioni penali.

    I. CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1) La legge è applicabile alle professioni dei settori economici elencati nell'articolo 34ter, capoverso 1, lettera g, della Costituzione federale, con¬ siderato, tuttavia, che la formazione professionale agricola è disciplinata nella legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento del¬ l'agricoltura e la conservazione del ceto rurale. La norma costituzionale di competenza non significa alcuna limitazione del campo di applicazione della legge del 1930, onde le espressioni «industria», «artigianato» e «commercio» vanno intese in senso lato e considerano, perciò, .tutto l'am¬ bito di questi tre settori. Come nel disegno per la legge sul lavoro, l'e¬ spressione «artigianato» è anche qui oggetto di una definizione più pre¬ cisa: esso comprende l'artigianato propriamente detto, i settori bancario e assicurativo, i trasporti, l'industria alberghiera e le altre prestazioni di servizio. Si può rinunciare a definire il campo di applicazione in forma negativa, cioè elencando i settori non assoggettati alla legge, perchè il ca¬ poverso 1 indica chiaramente che questa non è applicabile all'agricoltura, alla selvicoltura, alla pesca, alle arti, alle scienze, all'educazione, all'in¬ segnamento nè alla cura degli ammalati. Ciò non esclude, tuttavia, di po¬ ter sancire nelle legislazioni .particolari su questi settori l'applicazione per analogia di singole disposizioni della legge sulla formazione profes¬ sionale, come è previsto, ad esempio, per la selvicoltura (cfr. art. 60 del disegno).

    Per l'assoggettamento alla legge è determinante non già la natura del¬ l'azienda bensì la natura della
    professione (cpv. 2). Ne consegue la super¬ fluità di una disposizione, secondo oui la legge disciplina parimente le aziende della Confederazione e le imprese di trasporto al beneficio di una concessione (cfr. art. 1, cpv. 3, della legge vigente), poiché essa è senz'al¬ tro applicabile alle aziende della Confederazione, dei Cantoni e dei Co¬ muni come anche alle imprese di trasporto, quando ivi siano formati ap¬ prendisti in una professione assoggettata alla legge.

    Quali attività siano considerate professioni, nel senso del capoverso I, sarà determinalo dal Dipartimento foderale dell'economia pubblica per mezzo di un regolamento di tirocinio .per la singola professione. È, poi,

    1647 1 auionta cagionale che, ,,eI dubbio, decide se, nel caso concreto uu rap¬ porto eh formazione possa essere considerato come un rapporto di tiroci¬ nio nel senso della legge (cpv. 3). É ovvio che la legge è applicabile in mo o ugu e alle persone di ambedue i sessi. Già ora, le giovani hanno accesso a tutte le professioni, onde una disposizione speciale a questo pro¬ posito è superflua.

    II. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (Art. da 2 a 5) Quando fu emanata la logge del 1930, l'orientamento professionale era ai primordi. L istituzione è, dunque, citata solo nel capitolo sui sussidi federali, ove è stabilito che la Confederazione promuove la formazione professionale anche per mezzo di sussidi in favore dell'orientamento pro¬ fessionale. Da allora, questo ha assunto uno sviluppo sempre maggiore.

    Per eausa del costante aumento del numero delle professioni, gli adole¬ scenti e i loro genitori non sono più in grado di farsi un'idea su una eco¬ nomia sempre più complessa, onde abbisognano del consiglio di persone competenti per poter scegliere una professione confacentc alle attitudini e alle preferenze. La soddisfazione interna, che l'individuo trac dall'atti¬ vità professionale, con il conseguente felice influsso su la famiglia, la so¬ cietà, e lo Stato, sono conseguenza in gran parte della esatta scelta della pro¬ fessione. Ma questa scelta non è meno importante per la nostra economia, che soffre di una costante mancanza di manodopera qualificata di tutti i gradi. L, dunque,^ indispensabile che l'orientamento professionale possa, da una parte, indirizzare immediatamente il maggior numero possibile di adolescenti verso la professione loro confacentc e, dall'altra, consigliare con competenza le persone sempre più numerose che vogliono cambiare di professione. Per adempiere siffatti compiti, l'istituzione va ampliata notevolmente, infatti, gli adolescenti che oggi scelgono la professione fondandosi sul consiglio individuale di un orientatore professionale sono appena il 50 per cento. Per sottolineare .l'importanza crescente dell'orien¬ tamento professionale e promuovere il suo sviluppo, occorre determinarne i principi nella nuova legge, conformemente al desiderio espresso in nu¬ merosi preavvisi.

    ·L articolo 2 definisce lo scopo dell'orientamento professionale che è que o di aiutare i minorenni, per
    mezzo dell'informazione generale e consu fcazioni individuali e in collaborazione con i genitori la scuola e l'eco¬ nomia, a scegliersi una professione conforme alle loro attitudini e alle oro pre erenze. Esso è, però, anche a disposizione degli adulti che non anno imparato alcuna professione o che desiderano cambiare mestiere.

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    ne sia tutti più gli adolescenti si

    1548 rivolgano all'orientamento professionale, non vi è obbligo. Chi se ne serve non è liberalo dalle responsabilità per la scelta della sua professione (cpv. 3).

    La maggior parte dei Cantoni ha già organizzato l'orientamento pro¬ fessionale nel modo più appropriato, istituendo, per analogia con il si¬ stema d'organizzazione dei servizi ufficiali di collocamento, un ufficio cantonale e organi regionali o comunali. Di conseguenza, l'articolo 4 che prescrive ai Cantoni una siffatta organizzazione, lasciandoli tuttavia liberi per i particolari, non impone ai pivi nuovi obblighi. L'orientamento pro¬ fessionale può conseguire il suo scopo solo se collabora efficacemente con l'autorità cantonale competente per la formazione professionale. Non si tratta di ordinare espressamente che ambedue questi servizi cantonali siano posti sotto la stessa direzione, sebbene tale sia già il caso .in parecchi Cantoni, ma di obbligare i Cantoni a provvedere a una efficace collabora¬ zione fra i due servizi (art. 49, cpv. 2) e ad affidare l'orientamento pro¬ fessionale a specialisti (art. 4).

    La Confederazione non si è limitata sinora a promuovere l'orienta¬ mento professionale per mezzo di sussidi, ma ha parimente incoraggiato la formazione e il perfezionamento degli orientatori professionali. A tale scopo, essa collabora con l'Associazione svizzera per l'orientamento pro¬ fessionale e la protezione degli apprendisti, cui spetterà ancora una atti¬ vità importante. Anche in futuro, la Confederazione assegnerà contributi per l'orientamento professionale pubblico e privato di utilità pubblica (cfr. art. 48, cpv. 1, leti, a) e lo favorirà con altri provvedimenti, soprat¬ tutto sostenendo i corsi di formazione e perfezionamento degli orienta tori professionali. Lo sviluppo dell'orientamento professionale esige ,precipua¬ mente un aumento degli uffici di orientamento a pieno impiego. A tal fine, la Confederazione, d'intesa con i Cantoni, organizzerà essa stessa, se necessario, corsi di formazione e di perfezionamento, di cui potrà affi¬ dare la direzione a organizzazioni di utilità pubblica aventi lo scopo pre¬ minente di promuovere l'orientamento professionale e un'attività estesa a una parte considerevole del paese; queste organizzazioni potranno pari¬ mente essere chiamale a collaborare per altri provvedimenti (art. 5).
    III. TIROCINIO (Art. da 6 a 35) Contrariamente alla sistematica della legge vigente, il capitolo con¬ tiene non solo le disposizioni concernenti la formazione dell'apprendista nell'azienda ma anche quelle concernenti l'insegnamento professionale e l'esame di fine tirocinio. Il capitolo inizia con alcune prescrizioni generali concernenti, in particolare, le nozioni di tirocinio e di apprendista, le con¬ dizioni della formazione, i regolamenti di tirocinio e la vigilanza sul tirocino. Per gli esami finali delle scuole di commercio, si appalesano neces¬ sarie norme speciali, poiché le prescrizioni sull'esame di fine tirocinio vi possono essere applicate solo parzialmente.

    1549 1. Disposizioni generali (art da 6 a 14) o. Formazione professionale di base (art. 6) Già la legge attuale conosce tre specie di formazione professionale di J>asc: il tirocinio propriamente detto (tirocinio in un'azienda), il tiroci¬ nio in scuole d'arti e mestieri e la formazione in una scuola di commercio pubblica o privata di utilità pubblica.

    Circa il 95 per cento degli apprendisti di professioni artigianali e in¬ dustriali compiono il tirocinio in un'azienda pubblica o privata e ricevono l'insegnamento teorico in una scuola professionale. Gli altri sono forai ali in scatole d'arti e mestieri, che, di regola, provvedono sia alla formazione pratica sia all'insegnamento teorico. Per «scuole d'arti e mestieri», sono intese anche le scuole d'arti applicate, per quanto formano apprendisti, le scuole aziendali e le scuole specializzate, come le scuole di ceramica, le scuole dii scultura su legno e di liuteria a Brienz: al fine della loro clas¬ sificazione è secondario se anche le nozioni commerciali sono impartite dai propri insegnanti o da quelli di una scuola professionale. Le prescri¬ zioni concernenti il tirocinio sono applicate per analogia anche alle scuole d'arti e mestieri.

    Per le professioni commerciali, la formazione è data nello stesso mo¬ do che per le professioni artigianali e industriali, cioè nelle aziende. Tut¬ tavia, numerosi impiegati di commercio sono formati nelle scuole di com¬ mercio pubbliche o private di utilità pubblica. Gli esami finali di queste scuole sono equiparati agli esami di fine tirocinio nel commercio. Poiché le scuole di commercio pubbliche partecipano più strettamente all'istru¬ zione pubblica generale che non le scuole d'arti e mestieri, le disposizioni concernenti il tirocinio, l'insegnamento professionale e l'esame di fine tirocinio sono loro applicabili solo in misura limitata. Tiene conto di que¬ sta condizione la nonna particolare dell'articolo 35.

    b. Definizione di tirocinio (art. 7) Nella legge vigente, il tirocinio non è definito. È, tuttavia, giustificato, come fu già detto a proposito del titolo del disegno, di sottolineare espres¬ samente che il tirocinio ha un doppio scopo. Esso permette all'appren¬ dista, da una parte, di conseguire quelle attitudini e conoscenze indispen¬ sabili all'esercizio della sua professione e, d'altra, anche di
    promuovere 1 educazione del suo carattere e sviluppare la sua personalità (cpv. 1).

    Questo secondo scopo va acquistando vieppiù importanza.

    Come smora, il tirocinio, nel senso della legge, è dato solo se la for¬ mazione dura almeno un anno (cpv. 2).

    L applicazione delle prescrizioni sul tirocinio presuppone che la for¬ mazione per una determinala professione sia disciplinata. Ne consegue Foglio federale, 1962.

    102

    1550 che la legge è applicabile soltanto a quelle professioni, per le quali, in virtù dell'articolo 11, sia stato emanato un regolamento di tirocinio (qpv. 3).

    c. Definizione di apprendista (art. 8) La definizione di apprendista data nell'articolo 2, capoverso 1, della legge attuale è mantenuta, riservata una breve modificazione circa l'am¬ missione al tirocinio che non richiederà più in modo assoluto il compi¬ mento dei 15 anni.

    Il detto capoverso era stato modificato dalla legge federale del 24 giu¬ gno 1938 sull'età minima dei lavoratori, nel senso che un minorenne può iniziare il tirocinio solo dopo aver compiuto i 15 anni. Vi erano, allora, validi motivi per ritenere che tutti i Cantoni avrebbero esteso l'obbligo scolastico a nove anni. Ma l'attesa fu delusa in modo che, in molli Can¬ toni, un anno intercorre fra l'uscita dalla scuola e l'inizio del tirocinio.

    Orbene, 1 intervallo non è sempre utilizzato giudiziosamente e spesso ha per conseguenza che l'adolescente abbandona l'idea di compiere un tiro¬ cinio, perchè non vuole rinunciare al guadagno riscosso come ausiliario 0 commissionario per il salario, generalmente più modesto, di apprendista.

    Questa circostanza ha suggerito numerose proposte intese a consentire che gli adolescenti, liberati dall'obbligo scolastico, possano iniziare il tiro¬ cinio già a contare dai 14 anni. L'agevolazione è giustificata anche perchè il disegno di legge sul lavoro tiene parimente conto della legislazione cantonale sulla scuola. Infatti, il suo articolo 28, capoverso 2, prevede che 1 Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati dall'ordinanza a consentire derogazioni, al divieto di occupare giovani sotto i 15 anni, per i giovani che hanno com¬ piuto i 14 anni e che sono prosciolti dall'obbligo scolastico, in quanto sia¬ no date determinate condizioni. L'esperienza prova, tuttavia, in misura crescente che gli adolescenti raggiungono la maturità professionale sem¬ pre più tardi, onde numerosi Stali si propongono di portare dai 14 ai 15 anni 1 età minima richiesta per l'apprendimento di una professione. La revisione della legge sulla formazione professionale non deve, dunque, sancire una diminuzione generale dell'età minima degli apprendisti. Non sarebbe neppure opportuno di assumere l'ordinamento
    previsto nella leg¬ ge sul lavoro, perchè la formazione nell'azienda e, in particolare, l'inse¬ gnamento professionale esigono un livello intellettuale superiore a quello generalmente raggiunto da giovani nop ancora quindicenni. D'altra parte, è innegabile che il divieto assoluto di iniziare il tirocinio prima dei 15 anni possa suscitare taluni inconvenienti. Perciò, secondo il disegno, l'auto¬ rità cantonale può, in circostanze speciali, ammettere come apprendisti i minorenni che compiono i 15 anni durante l'anno in corso. Questa agevo¬ lazione non deve, tuttavia, avere per effetto che tutti i Cantoni, ove l'ob¬ bligo scolastico è soltanto di otto anni, riducano in generale l'età minima

    I

    1551 degli apprendisti. L'inizio anticipato di un tirocinio va autorizzato solo eccezionalmente e dopo esame approfondito del singolo caso (cpv. 2).

    In virtù dell'articolo 2, capoverso 1, della legge attuale, solo i mino¬ renni possono essere considerati, di principio, come apprendisti. Tuttavia, parecchi Cantoni ammettono già da tempo il tirocinio di persone maggio¬ renni, in quanto esse si sottomettano spontaneamente alla legge. Poiché corrisponde assolutamente allo scopo della formazione professionale l'am¬ missione al tirocinio anche di maggiorenni, non vi è alcun motivo per escluderli dall'assoggettamento alla legge, se essi vogliono ancora com¬ piere un tirocinio regolare. Nulla si oppone, quindi, a che la predella pra¬ tica dei Cantoni sia codificala. Di conseguenza, la legge è parimente applicabile al tirocinio dei maggiorenni, laddove le sue disposizioni non concernano espressamente solo i minorenni (cpv. 3).

    La revisione si propone, inoltre, di permettere una conclusione ap¬ propriata del tirocinio agli invalidi inetti a ricevere una formazione com¬ pleta. I particolari saranno stabiliti per ordinanza. È giusto usare taluni riguardi verso gli invalidi al momento dell'esame finale di tirocinio e di rilasciare loro un attestato speciale che comprovi a quali settori si siano estesi la formazione e l'esame (cpv. 4).

    d. Diritto di formare gli apprendisti (art. 9 e 10) Buona prova lrn dato l'ordinamento vigente, secondo cui può tenere apprendisti soltanto chi offra la garanzia che essi ricevano nella sua azienda una adeguata formazione professionale, senza essere esposti a danni fisici o morali. Giova solo precisare clic il capo di azienda deve pos¬ sedere, oltre alle capacità professionali, anche le qualità personali neces¬ sarie (art. 9, cpv. 1).

    Speciali condizioni aziendali e la generale crescente sollecitazione del capo di azienda impediscono spesso al medesimo di formare personal¬ mente l'apprendista. La legge vigente lo autorizza allora ad affidare la formazione dell'apprendista a un suo sostituto; non vi ò motivo, per cam¬ biare siffatta disposizione (art. 9, cpv. 2).

    Se il capo d'azienda o il suo sostituto non adempie le condizioni per la formazione degli apprendisti, in particolare se viola gravemente i suoi obblighi legali e se dagli esami intermedi o da quelli d'i fine tirocinio
    ri¬ sulta che la formazione è insufficiente, l'autorità cantonale può vietare al capo di amenda di assumere apprendisti (art. 9, cpv. 3).

    Taluni membri della commissione peritale hanno insistito sull'impor¬ tanza della formazione dei maestri di tirocinio. Essi hanno espresso l'opi¬ nione che la Confederazione dovrebbe promuoverla, visto anche i buoni risultati conseguiti nei corsi organizzati dai Cantoni e da singole associa¬ zioni professionali. Sembra giusto di accogliere questo postulato, prevc-

    1552 dendo che anche i corsi d'istruzione per maestri di tirocinio siano sussi¬ diati dalla Gonfederazinoe (ofr. art. 48, cpv. 3, leti. b).

    Oltre alle citate condizioni generali, il Dipartimento può ora, in virtù dell'articolo 4 della legge, subordinare il diritto di assumere apprendisti ad altre condizioni speciali. Così, su proposta delle associazioni professio¬ nali, esso può disporre per le professioni, nelle quali sono organizzati esa¬ mi di maestro riconosciuti, che il capo di azienda o il suo sostituto inca¬ ricato della formazione professionale, debba aver superato i detti esami, se l'azienda vuole tenere apprendisti. I particolari di questo ordinamento sono .stabiliti nell'ordinanza II dell'I 1 settembre 1936 per l'esecuzione del¬ la legge sulla formazione professionale. Sino al 1950, 22 professioni arti¬ gianali erano state assoggettate alla detta ordinanza: da allora, là sua applicazione non è più stata estesa ad altre professioni. Sebbene l'ordina¬ mento attuale non soddisfaccia del tutto e l'applicazione abbia talora su¬ scitato invonvenienti, è, però, vero che esso lia indotto numerose persone, esercitanti già un'azienda in proprio o con l'intenzione di farlo, a sostenere tesarne di maestro: ciò ebbe un favorevole influsso sulle prestazioni pro¬ fessionali e, quindi, sulla formazione degli apprendisti. Il fatto che dal diploma di maestro non si possano dedurre nel titolare le qualità perso¬ nali e di carattere indispensabili alla buona formazione degli apprendisti non deve servire di pretesto per rinunciare al vigente ordinamento che, tutto sommato, ha dato risultati positivi. Si prevede, tuttavia, di attenuarlo nel senso che sia sufficiente, per formare degli apprendisti (art. 10, cpv. 1), di aver superato l'esame di professione. Va ritenuto che, in tal modo, sarà rimedialo alla maggior parte degli inconvenienti cagionati dal1 applicazione dell'ordinanza II. Infatti, le associazioni professionali spe¬ rano che lo sdoppiamento degli esami professionali superiori avrà per effetto un sensibile aumento dei candidati rispetto a quello delle persone che ora si iscrivono agli esami di maestro.

    In virtù dell'articolo 3 dell'ordinanza II, il capo d'azienda o il suo sostituto ò esentuato dall'obbligo del diploma di maestro, se ha formato con successo degli apprendisti già prima dell'assoggettamento
    della deter¬ minata professione a detta ordinanza e se dà anche per l'avvenire ogni garanzia per una adeguata formazione professionale degli apprendisti. Pa¬ recchi Cantoni e l'Unione svizzera delle arti e mestieri propongono, come allentamento di questa disposizione, clic basti, per fruire della deroga¬ zione, di aver formato un solo apprendista. La proposta può essere ac¬ cettata, tanto più clie il capo di azienda deve, comunque, adempiere le condizioni generali stabilite nell'articolo 9, capoverso 1 (art. 10, cpv. 2) Inoltre, l'autorità cantonale può, in certi casi, permettere la formazione professionale di apprendisti anche in .mancanza dell'attestato d'esame ri¬ chiesto, in particolare: per condizioni speciali attenenti -alla natura del¬ l'azienda (scuole d'arti e mestieri, aziende con personale di formazione tecnica), per la cessione dell'azienda a un nuovo titolare o la partenza del

    1553 sostituto incaricato della formazione (il permesso è allora limitato alla scadenza del contratto di tirocinio in vigore) e, infine, per carenza di posti di tirocinio adatti. Queste eccezioni, sancite nell'articolo 4 dell'ordinanza II, devono essere mantenute, ma trasferite nella legge stessa (art. IO, cpv. 3).

    e. Regolamenti di tirocinio (art. da 11 a 13) Nella legge attuale, le disposizioni concernenti l'emanazione dei pro¬ grammi di tirocinio per le singole professioni e la determinazione della durata del tirocinio e del numero massimo degli apprendisti, formabili simultaneamente nella stessa azienda, sono ripartite in diversi sottocapi¬ toli. È, però, opportuno raggruppare tutte le disposizioni sui regolamenti di tirocinio. Detti regolamenti, ohe sono emanati dal Dipartimento, stabi¬ liscono la denominazione della professione, la durata del tirocinio, le con¬ dizioni particolari richieste alle aziende, il numero massimo degli appren¬ disti e il programma del tirocinio.

    La legge vigente non conferisce una base giuridica per prescrivere agli apprendisti la tenuta di un giornale di lavoro. Visto che siffatto giornale, se è tenuto (bene, è di grande utilità per l'apprendista e per il capo di azienda, giova provvedere die, su proposta delle associazioni professionali interessate, esso possa essere prescritto nei regolamenti di tirocinio (art.

    li, cpv. 1).

    Talune professioni sono esercitate soltanto in un Cantone, cosi ad esempio quella di ebanista da cofani (Kleinschreiner) a Brienz e dintorni, di pianatala e di confezionatrice di occhi artificiali a Lucerna o di fon¬ ditore di caratteri di stampa nel Cantone di Basilea città. Poiché per si¬ mili professioni, l'emanazione di un regolameno federale di tirocinio non si appalesa indispensabile, il Dipartimento deve essere autorizzato a con¬ ferire ai Cantoni la facoltà di emanarne uno cantonale (art. 11, cpv. 2).

    Lo sviluppo della tecnica, la razionalizzazione e la specializzazione dell industria comportano costantemente il sorgere di nuove professioni Non è sempre, tuttavia, facile di decidere se una determinata attività deb¬ ba essere dichiarata professione da tirocinio nel senso della legge. Talora, oi si chiede anche se una professione nuova non soppianti una già disci¬ plinata o non possa essere assoggettata a un regolamento già esistente,
    mediante una estensione o modificazione del programma di tirocinio.

    Spesso, quindi, si è costretti, prima dell'emanazione di un regolamento per una nuova professione, a raccogliere altre esperienze: ciò avviene, per il meglio, grazie a un regolamento provvisorio che consente poi di deter¬ minare razionalmente la durata e il programma del tirocinio. Ne consegue che 1 Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro deve essere autorizzato a emanare regolamenti provvisori e parimente a con¬ ferire tale facoltà all'autorità cantonale (art. 11, cpv. 3).

    1554 Non v'è alcun motivo pei* abbandonare il principio, secondo cui il nu¬ mero massimo degli apprendisti, che un'azienda può formare simultanea¬ mente, va stabilito in modo da non progiudicare una formazione accurata e adeguata (art. 12, cpv. 1 e 2). L'attuale disposizione dell'articolo 5, ca¬ poverso 2, per la quale l'autorità cantonale può limitare il numero mas¬ simo di apprendisti stabilito nel regolamento, se gli impianti dell'azienda 10 esigono, diventa inutile, perchè un'azienda non ha senz'altro il diritto di formare il numero massimo di apprendisti e la necessità di una for¬ mazione adeguata prevale comunque su ogni altra considerazione. Per contro, l'autorità cantonale deve avere la facoltà, in circostanze partico¬ lari come carenza di posti di tirocinio adatti o fabbisogno straordinario di giovani, di aumentare temporaneamente per una determinala azienda il numero massimo ammesso di apprendisti. Simile provvedimento può ap¬ palesarsi indispensabile, quando, ad esempio, in una professione d'im¬ provviso sviluppo il fabbisogno di personale qualificato cresce più rapi¬ damente del numero di aziende in grado di formare apprendisti. Va da sè che, pure in questo caso, deve essere data ogni garanzia per una for¬ mazione adeguata (art. 12, cpv. 3).

    Secondo le esperienze fatte, è opportuno prevedere che il Diparti¬ mento possa elevare l'età minima prevista nel regolamento per il tirocinio in una determinata professione, se sia giustificato da speciali circostanze (art. 13, cpv. 1). Ciò può essere, ad esempio, il caso per professioni, il cui tirocinio richiede una costituzione fisica particolarmente l'obusta.

    L'articolo 19, capoverso 2, della legge vigente, secondo cui l'autorità cantonale competente può consentire eccezioni alla durata del tirocinio in singoli casi tenendo conto delle condizioni speciali proprie a certi stabili¬ menti o del grado di preparazione dell'apprendista, consente, per il suo contenuto, solo runa riduzione della durata del tirocinio. Alcuni Cantoni, tuttavia, autorizzano parimente dei prolungamenti, soprattutto se lo scopo del tirocinio non può essere conseguito nella durata normale o se il tem¬ po necessario a un apprendista per imparare taluni lavori è maggiore di quello previsto nel regolamento. È opportuno dare a questa prassi un fon¬ damento legale. Però, il
    prolungamento del tirocinio deve essere consen¬ tito solo se il capo d'azienda ha avuto premura di formare l'apprendista in modo accurato e adeguato (art. 13, cpv. 2). Il provvedimento permet¬ terà parimente agli apprendisti meno capaci di conchiudere positivamente 11 tirocinio.

    /. Vigilanza sul tirocinio (art. 14) L'autorità cantonale deve vigilare, affinchè le prescrizioni legali sul tirocinio siano osservate. Essa ha, dunque, da svolgere una corrispondente sorveglianza, e può, a tale scopo, esigere informazioni dagli interessati e far ispezionare le aziende da periti della professione o dai suoi funzionari (cpv. 1). Per ogni rapporto di tirocinio, essa deve, in tempo utile, assicu-

    1555 Tarsi sul posto se la formazione sia (conferita conformemente alle prescri¬ zioni, in quanto precedenti tirocini non le diano già le necessarie garan¬ zie (cpv. 2). OLa legge vigente prevede che queste ispezioni abbiano luogo, possibilmente, nella prima metà del tirocinio ma, di regola, dopo un se¬ mestre. Questa disposizione diventa superflua, perchè va da se che l'auto¬ rità cantonale non controlli un tirocinio all'inizio nè così lardi da non poter più, o solo difficilmente, colmare le eventuali lacune. L'autorità cantonale, se, in un'ispezione di azienda, accerta carenza nella formazione dell'apprendista o dubiti ch'egli sia stato formato bene, può sottoporre il medesimo a un esame intermedio. Essa può prendere siffatto provvedi¬ mento anche quando un'azienda formi apprendisti per la prima volta.

    L esame intermedio è, dunque, avantutto un mezzo di controllo indivi¬ duale e non deve diventare una specie di esame preliminare di tirocinio.

    Conformemente al desiderio espresso da taluni Governi cantonali, i Can¬ toni rimangono competenti, come sinora, a istituire esami intermedi pel¬ igli apprendisti di una determinata professione, in quanto vi sia una neces¬ sità. Il Cantone può affidare l'organizzazione di questi esami a un associa¬ zione professionale che ne faccia richiesta (cpv. 3).

    Conformemente all'articolo 17, capoverso 2, dell« legge attuale, il Consiglio federale può, a domanda di un'associazione professionale, incaricai'la di organizzare gli esami intermedi cosiddetti «federali», cioè su tutto il territorio della Confederazione. Questa disposizione, esso l'ha finora usata solo per gli apprendisti del settore tipografico. Tuttavia, l'esperienza ha indicato che non è necessario sottoporre all'esame tutti gli apprendisti indistintamente, senza considerare se il provvedimento sia o no giustifi¬ cato nel singolo caso. In futuro, si può, dunque, rinunciare all'organizza¬ zione di esami federali intermedi.

    La legge attuale non stabilisce i provvedimenti da prendere qualora dall ispezione o dall'esame intermedio sorgessero dubbi sulle attitudini dell apprendista o sul successo del tirocinio o x-isullassc una carenza di formazione. La nuova legge prevede che, in simili casi, Tauforitn canto¬ nale, consultate le parti contraenti, prenda i necessari provvedimenti. Essa aumenterà, di conseguenza,
    le ispezioni o prescriverà, più lardi, un nuovo esame intermedio o, se dubita dell'esito del tirocinio o non sia data la ga¬ ranzia dell osservanza delle prescrizioni legali, porrà fine allo stesso, re¬ vocandone l'approvazione (cpv. 4).

    2. II tirocinio (art. da 15 a 20) a. Rapporti fra la legge Milla formazione professionale e il Codice delle obbligazioni Il Codice delle obbligazioni fa posto nel titolo sul contratto di lavoro a talune disposizioni concernenti il contratto di tirocinio che ne discipli-

    1556 nano la stipulazione e il 'contenuto, come anche gli obblighi del padrone (art. 325 e 337). Per il rimanente, le disposizioni relative al contratto di lavoro si applicano per analogia al contratto di tirocinio (art. 319, cpv. 3).

    Essendo la regolamentazione del tirocinio troppo sommaria nel Co¬ dice delle obbligazioni, il legislatore, al momento di emanare la legge sul¬ la formazione professionale, si vide obbligato a disciplinarvi in modo più particolareggiato il rapporto di tirocinio per le professioni assoggettate alla legge stessa. VI furono, perciò, inserite alcune disposizioni suppletive sulla conclusione del contrailo di tirocìnio (art. 6 e 7), sui suoi effetti, cioè i doveri dell'apprendista (art. da 10 a 12) e del padrone dello stabi¬ limento (art. da 13 a 16), come anche sul suo scioglimento (art. 21). Quese disposizioni, destinate a completare il diritto civile, sono eollegate stret¬ tamente con talune prescrizioni di diritto pubblico per il padrone e l'ap¬ prendista e con sanzioni penali (art. 57, cpv. 1, lett. a, b e c).

    Gli obblighi dell'apprendista e del capo di azienda sono, in parte, di nitto privato e, in parte, di diritto pubblico. Non è, però, molto facile di estinguere chiaramente fra i due gruppi di disposizioni: ciò, nella praìca, ha spesso cagionato inconvenienti. Cosi, ad esempio, la disposizione e articolo 15, capoverso 1, della legge vigente, secondo cui il padrone C 6 'ab il imeèri to costringere a seguire l'insegnamento pro ?essionale, di deve diritto pubblico, l'apprendista mentre l'obbligo del padrone, sancito ne o stesso perioda, di concedere all'apprendista, senza trattenuta di merc e, ü tempo necessario al detto scopo è di diritto civile e basterebbe in¬ serir o nel contralto di tirocinio. Essendo in esame una revisione del ticc ? ? . 'el Codice delle obbligazioni relativo al contratto di sulla lavoro, le dispo¬ sizioni delle obbligazioni e quelle della legge formazione pro essionale devono essere accordate fra loro. Ciò facendo, il legislatore

    » eyC °TMfn<^a^sj se a una determinata prescrizione vuol conferire la maU1 M r1CO * lsP(osue'z'0ne di diritto civile o quella di disposizione di diritto .

    ,.° I ^^a dì norma mista, cioè con effetti simultanei di diritto civile e di diritto pubblico.

    'La commissione peritale per la revisione del contratto di lavoro ha eciso di disciplinare il contratto di tirocinio in uno speciale capìtolo ^ contra-tto di lavoro, assumendo, a tal scopo, nel Codice delle o igazioni, singole prescrizioni della legge sulla formazione professio¬ ne e. Un discipìinamento più preciso del contratto di tirocinio nel Codice delle obbligazioni urge soprattutto perchè la legge sulla formazione pro¬ fessionale e la 'legge sull'agricoltura non regolano tutta la formazione professionale. La legge sulla formazione professionale comprende solo le professioni dell industria, dell'artigianato, del commercio, dei trasporti e dei settori affini dell economia, inclusa l'economia domestica, e la legge sull agricoltura è ristretta all'agricoltura, esclusa la selvicoltura. La Con¬ federazione non è competente a emanare disposizioni di diritto pubblico

    1557 per il tirocinio in altre professioni, dato che le sue competenze, in virtù dell articolo 34ter, capoverso 1, lettera g, della Costituzione federale, sono limitate alla formazione professionale nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, 'nell'agricoltura e nei servizi dell'economia domestica. Per le predette altre professioni, il Codice delle obbligazioni è, dunque, il solo determinante, ma le sue disposizioni sono troppo sommarie e non corri¬ spondono più alle odierne esigenze.

    Lo scopo prefisso, cioè quello di trovare un ordinamento soddisfa¬ cente anche per le professioni non assoggettale alla legge sulla formazione professionale, è conseguibile, per il meglio, completando le disposizioni sul contratto di tirocinio nel Codice delle obbligazioni. La commissione peritale per la revisione del diritto sul contratto di lavoro ha, perciò, pre¬ visto uno speoiale capitolo sul contratto di tirocinio, che lo definisca e ne regoli la costituzione e il contenuto, gli effetti (obblighi dell'apprendista e del suo rappresentante legale, obblighi del capo di azienda), lo sciogli¬ mento e l'attestalo di tirocinio. Queste disposizioni sono state assunte dalla commissione peritale per la legge sulla formazione professionale (cfr. art. 59), perchè esse devono entrare in vigore contemporaneamente alla detta legge.

    Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di tirocinio varranno, dunque, per tutti i rapporti di tirocinio, mentre, per quelli as¬ soggettali alla legge sulla formazione professionale e alla legge sull'agri¬ coltura, saranno inoltre applicabili le disposizioni suppletive contenute nelle due leggi. Queste disposizioni sono puramente di diritto pubblico e anche di diritto civile rafforzato dì diritto pubblico (le cosiddette norme miste), cioè disposizioni che potranno essere eseguite mediante una pro¬ cedura sia di diritto civile sia di diritto pubblico (d'ufficio ed eventualmente con comminazione di pene). La legge attuale segue giù questa via per quanto concerne i doveri del padrone e punisce con sanzioni -penali l'inos¬ servanza degli obblighi sanciti nei suoi articoli 13, 14 e 15.

    In particolare, essa impone al padrone i seguenti doveri, che, in parte, sono strettamente di diritto pubblico e, in parte, possono, come norme miste, essere contemporaneamente aggetto del
    contratto di tirocinio e, quindi, fatte valere anche in una procedura di diritto civile: a. obbligo di formare l'apprendista secondo le esigenze tecniche (art.

    13, cpv. 1), b. divieto di impiegare l'apprendista a lavori non professionali o di retribuirlo pezzo per pezzo, qualora l'apprendimento ne soffra (art.

    13, cpv. 2 e 3), c. obbligo di richiedere il consenso del rappresentante legale dell'ap¬ prendista se lo si vuole occupare presso un altro padrone (art. 13,.

    cnv 51 . '

    1558 d. obblighi (generali e speciali circa il benessere fisico e morale dell'ap¬ prendista (art. 14, cpv. 1 e 3), e. obbligo di non far lavorare l'apprendista più a lungo degli operai e impiegati della stessa azienda o dell'uso locale (art. 14, cpv. 2), /. obbligo di assegnare all'apprendista vacanze pagate (art. 14, cpv. 2), g. obbligo di constringere l'apprendista a seguire l'insegnamento pro¬ fessionale, di concedergli senza trattenuta di (mercede il tempo a ciò necessario e di annunciarlo agli esami prescritti dalla legge (art. 15).

    Secondo le esperienze delle autorità cantonali d'esecuzione, i doveri elencati nelle lettere da a a c, che di per «è sono di diritto civile e, perciò, dovrebbero essere sanciti nel Codice delle obbligazioni (art. 362 d), de¬ vono essere fissati in norme di natura mista, cioè vanno rafforzali, come sinora, conferendo loro anche la natura di diritto pubblico. Lo stesso di¬ casi per l'obbligo di concedere all'apprendista, senza trattenuta di salario, il tempo necessario a seguire l'insegnamento professionale e di annunciarlo «gli esami prescritti dalla legge (lett. g). Per il giudizio della questione se 1 apprendista possa essere occupato presso un altro capo d'azienda (lett.

    c), è determinante l'ordinamento concei'nente la sostituzione del capo dì azienda (cfr. art. 9, cpv. 2, 17, 22, cpv. 2, 29 cpv. 2 del disegno). Gli obbli¬ ghi elencati nelle lettere d ed e sono stati ripresi nelila legge sul lavoro, presentemente davanti alle Camere federali (art. 27, 29 e 30), mentre per le vacanze (leti. /) deve valere per tutti i prestatori di lavoro il previsto nuovo ordinamento del Codice delle obbligazioni.

    Circa i doveri dell'apprendista e del suo rappresentante legale è op¬ portuno di assumere nella legge sulla formazione professionale, come nor¬ me di natura mista, le corrispondenti disposizioni del Codice delle obbli¬ gazioni (cfr. art. 362 c del CO e art. 18 del disogno).

    Dunque, nel capitolo relativo al tirocinio, il disegno di legge allegato contiene solo prescrizioni di diritto pubblico o di natura mista, mentre le disposizioni finali del disegno (art. 59) prevedono l'aggiunta al Codice delle obbligazioni di un capitolo sul contratto di tirocinio (art. da 362 à a 362 /).

    b. L'ordinamento del tirocinio nei particolari aa. Approvazione del tirocinio (art. 15)
    In virtù dell'articolo 7, capoverso 3, della legge vigente, il controllo di tirocinio firmato dal padrone, dall'apprendista e dal suo rappresentante legale deve essere sottoposto all'autorità cantonale competente ohe esa¬ mina se è conforme alle disposizioni legali. Questo esame è indispensabile, perchè l'autorità deve accertare se le condizioni per un rapporto di tiro¬ cinio nel senso della legge siano date (professione assoggettata alla leg¬ ge, diritto del capo di azienda di formare degli apprendisti, età minima dell'apprendista, obbligo scolastico assolto, numero massimo degli ap-

    1559 prendisti nella stessa azienda e, per talune professioni, sufficienza di im¬ pianti nell'azienda). Un contralto d.i tirocinio valido può essere conohiuso solo se siano adempiute tutte queste condizioni. La legge tace, però, sulle conseguenze di questo esame. Ci si chiede, quindi, se il rapporto di tiro¬ cinio già sorge fra le parti con- la conclusione del contratto scritto o se l'approvazione da parte dell'autorità cantonale debba essere considerata come pressupposto per la validità del contratto stesso. Contro l'ultima in¬ terpretazione, sta l'articolo 9, secondo il quale le disposizioni della legge devono essere applicate in lutti i casi in cui si verifichino di fatto i requi¬ siti per il tirocinio, anche se non ò stato conchiuso il contratto prescritto.

    Ma è solo l'autorità cantonale clic può, nel singolo caso, costatare la presenza dei requisiti. E, dunque, opportuno di sostituire il consenso puro e semplice dell'autorità con una vera c propria approvazione, cosic¬ ché itn rapporto di tirocinio In una professione assoggettata alla legge sia possibile solo se esso è stato approvato dall'autorità cantonale. L'ap¬ provazione ha effetto dal momento in cui il tirocinio è stato iniziato (cpv. 1).

    Di conseguenza, un rapporto di tirocinio in una professione assog¬ gettata alla legge esiste solo se le parti hanno conchiuso per iscritto un contratto di tirocinio, che sia stato approvato dall'autorità cantonale. Ciò non significa, però, che stia nel libito delle parti di istituire un vero rap¬ porto di tirocinio nella detta professione, senza attenersi alle disposizioni della legge. Al contrario, il tirocinio in una professione assoggettata alla le&ge non è possibile che in conformità della legge. Se. dunque, le parti convengono, in virtù di un contratto di tirocinio nel senso del Codice del¬ le obbligazioni, di dare a un giovane le conoscenze e le attitudini neces¬ sarie per esercitare una professione assoggettata alla legge, applicando es¬ senzialmente circa la durata della formazione e il programma di tirocinio le prescrizioni del corrispondente regolamento federale, J'autorita can¬ tonale, può per l'articolo 1, capoverso 3, sottoporre questo tirocinio alla legge.

    Essa può, perciò, costringere il capo di azienda a presentare il contralto, se le parti, date le circostanze, non rinunciano a
    continuare il rapporto fra loro. II capo di azienda, che, in questa fattispecie, omette di conchiu¬ dere il contratto, e punibile in virtù dell'articolo »55, capoverso 1, lettera b. D altro lato, le parli contraenti non possono essere obbligate a trasfor¬ mare un volontariato o un semplice tirocinio empirico in un rapporto di tirocinio legale, se non sono adempite le condizioni e se esse medesime non ne hanno l'intenzione. Del resto, oggi ancora vi sono numerose attivita professionali, per il cui esercizio non è necessario un tirocinio di più anmi ma è sufficiente la semplice formazione pragmatica. In sif¬ fatti casi, va da sè che le condizioni per frequentare la scuola 'professio¬ nale e per essere ammessi agli esami di fine tirocinio non sono soddi¬ sfatte.

    1560 Per essere valido, il contratto di tirocinio deve rivestire la forma scritta (ofr. art. 362 b CO). Le associazioni professionali interessate, dmtesa con le autorità cantonali o la conferenza degli uffici cantonali per la formazione professionale, possono, come sinora, compilare un modulo normale per il contratto di tirocinio.

    Nella commissione peritale, fu espressa l'opinione che il contratto dovrebbe essere sottoposto all'autorità cantonale prima dell inizio del tiro¬ cinio e non solo entro 14 giorni dopo il tempo di prova, come previsto dal¬ l'articolo 7, capoverso 3, della legge attuale. La commissione voleva così permettere alle autorità cantonali di intervenire per tempo nel caso di rapporti di tirocinio inammissibili, ciò ohe è impossibile se il capo d azien¬ da può aspettare due mesi e mezzo dall'inizio del tirocinio prinm di pro¬ durre il contratto. Per contro, parecchi Cantoni c le associazioni padro¬ nali dichiararono, nei preavvisi, che .sarebbe molto difficile di esigere dal capo d'azienda la presentazione del contratto prima dell inizio del tiro¬ cinio e che, d'altronde, un grande numero di contratti è sciolto durante il periodo di prova. Per questi molivi, è opportuno di mantenere 1 ordi¬ namento attuale. È ciò che fa l'artìcolo 15, capoverso 2, che, però, obbliga il capo di azienda a stipulare il contratto prima dell inizio del tirocinio.

    Se non l'ha ancora presentato quattordici giorni dopo il tempo di prova, egli è punibile (cfr. art. 55, cpv. 1, lett. b)' in tal modo, si vuole assicu¬ rare che i contratti siano presentati per tempo agli uffici della forma¬ zione professionale. Se le condizioni del tirocinio sono adempiute e se li contratto à conforme alle prescrizioni legali, l'autorita cantonale 1 appro¬ va e ne rimette a ciascuna parte un esemplare munito del suo visto di approvazione (cpv. 2).

    Se il capo di azienda è, nel contempo, detentore della potestà dei ge¬ nitori, non è necessario un contratto, perchè fra il padre e il figlio mi¬ norenne non ne possono essere conchiusi. Per contro, anche siffatti rap¬ porti di tirocinio devono essere notificati per iscritto ali autorità canto¬ nale entro quattro settimane dall'inizio del tirocinio, affinchè la compe¬ tente scuola professionale ne sia informata e di esso sia tenuto conto qua¬ lora l'azienda voglia formare altri
    apprendisti (ant. 15, cpv. 3).

    Le paTti sono assoggettate alle disposizioni legali fin dall inizio del ti¬ rocinio anche se omettessero di conchiudere un contratto, pur avendo con¬ venuto un tirocinio, se il capo d'azienda omettesse di sottoporre per tem¬ po il contratto all'autorità cantonale o di notificarle per tempo il rapporto di tirocinio (>cpv. 4 ).

    bb. Tempo di prova (art. 16) Il tempo di prova non deve durare meno di un mese nè più di tre (cfr. art. 362 b, cpv. 3, CO). Rispetto all'ordinamento attuale (art. 20, cpv. 2, della legge), esso è, dunque, prolungato di un mese conforme-

    1561 mente al desiderilo espresso da più cerchie. Eccezionalmente, può essere prorogato prima della sua fine, d'intesa eon l'autorità cantonale, ma la sua durata non deve inai superare i sei mesi come sinora (cpv. 1). È op¬ portuno di aumentare da 3 a 7 giorni il termine di disdetta durante il tem¬ po di prova: questa modificazione è importante soprattutto quando il luogo di tirocinio è mollo lontano da quello di domicilio del rappresen¬ tante legale dell'apprendista (ofr. art. 362 e, cpv. 1, CO). La legge vigente non contiene alcuna disposizione circa la persona ehe deve annunciare all'autorità cantonale lo scioglimento del rapporto di tirocinio durante il tempo di prova. Poiché è il capo d'azienda che deve sottoporre ali auto¬ rità il contratto di tirocinio, è logico che competa pure a lui l'obbligo di notificare la disdetta, senza riguardo della persona che l'ho domandata {cpv. 2).

    cc. Obbighi del capo di azienda (art. 17) La natura del tirocinio e il fatto che l'apprendista, sebbene sia mi¬ norenne, è sottoposto per forza di cose a un ritmo di lavoro concepito per gli adulti, pongono al capo di azienda obblighi speciali. Quello prin¬ cipale, cioè di formare l'apprendista, in modo adeguato e dando prova di comprensione, a lutti i lavori indispensabili all'esercizio della profes¬ sione, deriva direttamente dallo scopo del contratto di tirocinio ed e, peiciò, avantutto di diritto civile, onde è disciplinato nel Codice delle obbli¬ gazioni (cfr. art. 362 a, cpv. 1, e 362 d, cpv. 1 e 3). Tuttavia, è opportuno conferire a questo obbligo la natura di diritto .pubblico, perchè è anche nell'interesse pubblico che l'apprendista sia formato convenienemcnte.

    L'articolo 17, capoverso 1, prescrive, dunque, al capo di azienda di foimare l'apprendista ai lavori previsti dal regolamento di tirocìnio in modo adeguato e dando prova di comprensione nei suoi riguardi, cioè tenendo conto dell'età e della mancanza di pratica e usando pazienza. L appren¬ dista può essere occupato ad altri lavori che quelli professionali solo se sono in relazione con la professione e non ne soffra la formazione (cpv.

    2). Il lavoro a cottimo o a tempo non è illecito di per sé ma non deve nuocere alla formazione. Se necessario, iil regolamento può vietarlo per tutta la durata del tirocinio o parte di essa (opv. 3). Gli obblighi generali
    e speciali del capo di azienda per l'assistenza all'apprendista, presente¬ mente definiti nell'articolo 14, sono, per contro, disciplinati nella legge sul lavoro (cfr. art. 27, 29 e 30 del disegno di legge sul lavoro).

    dd. Obblighi dell'apprendista (art. 18) L'apprendista deve fare lutto il suo possibile per conseguire lo scopo del tirocinio. Egli deve conformami alle istruzioni del maestro di tiro¬ cinio, eseguire coscienziosamente i lavori da lui assegnatigli e mantenere il «egreto d'affari. Questi obblighi sono di diritto privato, onde vanno di¬ sciplinati nel Codice delle obbligazioni (cfr. art. 362 c, cpv. 1, CO). Giova,

    1562 però, assumerli parimente nella legge sulla formazione professionale, in modo da rafforzarli con il diritto pubblico (cpv. 1).

    Sempre più si dimostra che un rapporto di tirocinio può dare buoni effetti solo se di esso si preoccupa anche il rappresentante legale dell'apprendista. Spesso la sua collaborazione lascia molto a desiderare.

    Perciò, va inserito, come norma mista, sia nel Codice delle obbligazioni (art. 362 c, cpv. 2), sia nella legge sulla formazione professionale (art18, cpv. 2), una disposizione, secondo cui il rappresentante legale dell ap¬ prendista deve sostenere, per il meglio, il maestro di tirocinio nell adem¬ pimento dei suoi compiti e promuovere la buona intesa fra questo e 1 ap¬ prendista. A tale scopo, egli deve informarsi regolarmente presso il maestro di tirocinio circa la condotta e i progressi del giovane. Poiché 1 insegna¬ mento professionale nel senso delia legge è un elemento importante del tirocinio, :il rappresentante legale è parimenile tenuto a sostenere 1 attività della scuola professionale.

    ce. Scioglimento (art. 19) La natura del rapporto di tirocinio esige che esso non sia sciolto per futili motivi. La rottura del tirocinio nuoce avantutto ali apprendista ma può pregiudicare gravemente anche il capo di azienda e va pure contro l'interesse pubblico, poiché i pubblici poteri assegnano continuamente som¬ me importanti alla formazione professionale. Tuttavia, essendo la conclu¬ sione del contratto lasciata alla lìbera volontà delle parti, queste devono anche poterlo sciogliere. La disdetta unilaterale è, però, possibile solo du¬ rante il tempo di prova;' Trascorso questo periodo, iil inapporto di tirocinio può essere sciolto solo per accordo fra le parli o, per motivi gravi, da una di esse.

    Secondo la pratica di quasi tutti i Cantoni, lo scioglimento non è ef¬ fettivo se non quando l'autorità cantonale ne sia stala previamente avver¬ tita e abbia vanamente cetnoato di accordare le parti. Dal profilo giuri¬ dico, siffatto rinvio degli effetti dello scioglimento per consentire un in¬ tervento dell'autorità è discutibile. Il 'tentativo di conciliazione, sebbene sia in molli casi opportuno e augurabile, non può essere prescritto coatti¬ vamente, perchè spesso è proprio inutile. Basta, perciò, prescrivere al capo di azienda d'avvertire immediatamente l'autorità
    cantonale, quando uncontratto di tirocinio è slato sciolto di comune accordo o, per molivi gravi, unilateralmente. L'autorità cantonale cercherà allora di conseguire^ una intesa fra le parti per continuare il tirocinio (cpv. 1). Queste prescrizioni non modificano la pratica attuale delle autorità cantonali che conservano ogni facoltà d'intervenire in caso di scioglimento.

    In virtù dell'articolo 21, capoverso 1, della legge in vigore, un rap¬ porto di tirocinio può essere sciolto per ragioni gravi immediatamente oentro il termine di quattro settimane. Questa nonna si è rivelata inade¬ guata. Infatti, quando vi è un motivo grave per sciogliere un contratto-

    JS63 di tirocinio, non si può ragionevolmente pretendere dalla parte lesa di continuarlo per un certo temipo. Alcuni motivi gravi sono elencati, a mo' d esempio, nell articolo 362 e, capoverso 2, del Codice delle obbligazioni.

    Sono, in particolare, la mancanza grave di una parte ai suoi obblighi, la mancanza delle capacità professionali e delle qualità personali necessarie
    È possibile che l'apprendista sia adeguatamente formato ma che nel¬ l'azienda determinata la ,sua moralità sia compromessa, senza che il suo rappresentante legale 6e ne preoccupi. Quando non vi è certezza d'adem¬ pimento delle prescrizioni legali o quando l'autorità apprende l'esistenza di dubbi sull esito del tirocinio, non ò giusto che essa possa sciogliere di sua iniziativa il tirocinio, perchè solo il giudice può intervenire in un contratto di diritto civile, cui l'autorità non partecipa. Per contro, essa può, intese ile parli, mettere fine al rapporto di tirocinio, revocando la sua approvazione. Poiché un contratto di tirocinio in una professione assog¬ gettata alla legge è solo lecito se è stato approvato dall'aulorlà cantonale, decade con il ritiro dell'approvazione il contratto sfesso: gli effetti sono d medesimi che nell ordinamento vigente. Non vi è, quindi, più alcun rap¬ porto di tirocinio nel senso della legge, onde l'interessato non può più frequentare la scuola professionale e non può esser ammesso agli esami finali di tirocinio (cpv. 2).

    //. Applicazione del Codice civile (art. 20; Salvo disposizione contraria della legge sulla formazione professio¬ nale, le norme del Codice civile, in particolare, del Codice delle obbliga¬ zioni, rimangono applicabili al rapporto di tirocinio. Così, ad esempio, 1 articolo 343 del Codice delle obbligazioni è determinante nel caso di in¬ venzione da parte dell'apprendista e gli articoli 331 e 332 del Codice civile lo sono per la comunione domestica fra il capo di'azienda e l'apprendista; parimente, gli articoli 97 e seguenti
    del Codice delle obbligazioni determi¬ nano 1 obbligo del capo di azienda di risarcire l'apprendista in caso di formazione insufficiente. La riserva relativa all'applicazione del Codice civile fa superflua la disposizione dell'articolo 16 della legge vigente (cpv. 1).

    Poiché gli obblighi del capo di azienda sono, in parte, di diritto ci¬ vile^ e, in parte, di diritto pubblico e taluni di natura mista, è indispen¬ sabile che la legge sia chiara. Obblighi di diritto pubblico, che,, nel contempo, concernono il rapporto fra le parti, come ad esempio nel caso degli articoli 17 e 18, capoverso 1, del disegno, devono poter essere assi¬ curati per mezzo di azione civile (cpv. 2).

    1564 Di per «è, le contestazioni di diritto civile risultanti dal contratto di tirocinio dovrebbero essere ·giudicate da un tribunale del lavoro o com¬ merciale o, in mancanza, da un giudice civile ordinario. Ma da tempo un numero assai rilevante di Cantoni fa giudicare siffatte contestazioni in prima istanza da un'autorità amministrativa, ad esempio da una commis¬ sione di apprendisti. Non si vuole togliere ai Cantoni questa possibilità, ma non sarebbe opportuno di ammettere che sia l'autorità amministra¬ tiva a decidere definitivamente le dette contestazioni, sì da escludere pu¬ ramente e semplicemente il giudice ordinario. I Cantoni, che approfittano delle possibilità di far giudicare le contestazioni civili in prima istanza da un'autorità amministrativa, devono disciplinare la procedura secondo le norme del processo civile e concedere i rimedi giuridici dati dalla legi¬ slazione cantonale (cpv. 3).

    c. Obblighi d'assistenza, durata del lavoro e del riposo, vacanze All'epoca dell'emanazione della legge vigente sulla formazione pro¬ fessionale, solo la protezione degli adolescenti nelle fabbriche era disci¬ plinata in modo assai soddisfacente. Per l'artigianato, valeva la legge fe¬ derale del 31 marzo 1922 sull'impiego degli adolescenti e delle donne nel¬ le arti e mestieri. Essa si limitava, tuttavia, a vietare il lavoro notturno.

    Gli altri adolescenti non beneficiavano di alcuna protezione legale, salvo che i Cantoni non avessero emanato sulla materia disposizioni proprie.

    Il disegno del Consiglio federale del 9 novembre 1928 per una legge sulla formazione professionale non prevedeva alcuna disposizione protettiva per gli adolescenti ma riservava semplicemente le prescrizioni foderali e cantonali sulla protezione dei lavoratori. Fu soltanto il Consiglio nazio¬ nale a proporre alcune prescrizioni sulla protezione degli apprendisti, che il Consiglio degli Stati riunì in uno speciale articolo. Così, sorse 1 articolo 14 della legge attuale che fa obbligo al padrone dello stabilimento di avere riguardo alla salute dell'apprendista, di preservarlo dai cattivi esempi durante il lavoro e di proteggerlo da cattivi trattamenti od offese da par¬ te del personale. Questo obbligo generale è completato con obblighi spe¬ ciali del padrone nei casi di infortunio, malattia o pericolo per la mora¬ lità dell
    apprendista, come anche nel caso di comunione domestica. Circa la durata del lavoro, la legge prevede che essa non deve superare quella degli operai e impiegati dello sfosso stabilimento o, se non vi sono di que¬ sti, quella fissata dall'uso locale. Infine, l'apprendista ha diritto ad alme¬ no sei giorni di vacanza pagate all'anno.

    La logge attuale non contiene altre disposizioni per la protezione de¬ gli apprendisti. Nel rimanente, sono applicabili le prescrizioni federali e cantonali sulla protezione dei lavoratori. Per quanto concerne la Confede¬ razione, vanno citate le leggi seguenti.

    La legge federale del 24 giugno 1938 sull'età minima dei lavoratori stabilisce, di principio, a 15 anni compiuti l'età minima per esercitare una

    1565 attività lucrativa o imparare una professione- L'ordinanza d'esecuzione della legge sulle fabbriche e l'ordinanza dell'I 1 gennaio 1944 concernente i lavori nei quali è vietato occupare gli adolescenti e le «donne nelle arti e mestieri proibiscono l'impiego di adolescenti e di donne per certi lavori o lo subordinano a determinale condizioni. Tuttavia, queste disposizioni sono applicabili soltanto nelle 'fabbriche e nelle aziende artigianali; la agricoltura, il commercio, l'industria alberghiera e le imprese di trasporti federali o concessionarie non sono, dunque, compresi nel loro campo d!i applicazione. Inoltre, la legge in vigore contiene disposizioni relative alla durata del lavoro e del riposo. Il lavoro notturno è vietato agli adolescenti 6otto i 18 anni oiccupati nelle fabbriche e nelle aziende artigianali e anche il lavoro domenicale a quelli occupati nelle fabbriche. Per le per¬ sone sotto i 18 anni, il riposo notturno deve comportare almeno 11 ore consecutive fra le 22 e le 5. Gli adolescenti sotto i 16 anni occupati nel¬ l'industria non possono essere tenuti a lavoro suppletivo e ausiliario o al lavoro diurno a due sciolte.

    A queste prescrizioni federali, si aggiungono numerose prescriziona cantonali, parzialmente superate, sulla durata del lavoro e del riposo degh adolescenti, la chiusura delle aziende e dei negozi, i giorni festivi uffi¬ ciali, che tutte sono applicabili anche ai 'giovani lavoratori.

    L'esposto delle disposizioni legali sulla protezione degli adolescenti prova che l'attuale legge sulla formazione professionale è ben lungi da trattare esaurientemente la protezione degli apprendisti.

    Nel mess aggio del 30 settembre 1960, il Consiglio federale ha presen¬ tato alle Camere federali il disegno per una nuova legge sul lavoro. Que¬ sta legge costituisce essenzialmente una codificazione del diritto attuale, ove la protezione dei giovani è migliorata e applicata anche al commercio e all'industria alberghiera. Essa assume gli obblighi generali e specia l d'assistenza sanciti nella legge sulla formazione professionale e ne esten¬ de l'applicazione a tutti gli adolescenti. Inoltre, la detta legge prevede, a protezione della loro vita, salute e moralità, che l'impiego d adolescent, può essere vietato per ordinanza o subordinato a condizioni determinate, essa prescrive parimente
    che la durala del lavoro degli adolescenti non deve superare quella degli altri lavoratori dell'azienda, compresi il la¬ voro suppletivo e ausiliario, che l'insegnamento professionale obbligatorio deve essere impartito durante le ore di lavoro e, inoltre, che la durata giornaliera del lavoro è l'ioni tata a 9 ore. iNuovo è, poi, ohe la durala del riposo non debba essere inferiore a 12 ore consecutive e debba compren¬ dere d'estate le ore fra le 22 e le 5 e d'inverno fra le 22 e le 6. Per ga¬ rantire il riposo giornaliero e settimanale, la legge proibisce, di principio, il lavoro notturno c domenicale: quello notturno, però, può, eccezional¬ mente essere autorizzato come provvedimento indispensabile per la formaFoglio federale, 1962.

    103

    1566 zione professionale. Infine, la legge sul lavoro contiene anche disposizioni concernenti le vacanze: i giovani hanno diritto a tre settimane annue, di cui due consecutive.

    Riassumendo: le prescrizioni speciali del disegno di legge sul lavoro relative alla protezione dei giovani sono materialmente mollo più ampie che quelle della legge attuale sulla formazione professionale. iKsse sono ap¬ plicabili non 6olo agli apprendisti, ma a tutti d giovani sino ai 18 anni compiuti. Il Consiglio nazionale ha poi deciso che per giovani nel senso della legge sul lavoro siano intesi tutti i prestatori di lavoro sino ai 19 an¬ ni compiliti e.gli apprendisti sino ai 20 compiuti. Ne consegue che, poiché g.à vi provvede la legge sul Lavoro, è superfluo sancire nella legge sulla formazione professionale disposizioni speciali circa la protezione degli ap¬ prendisti.

    d. Assicurazione obbligatoria degli apprendisti contro gli infortuni e le malattie; visita e controllo medicali Nella commissione peritale fu parimente sollevata la questione se la nuova legge debba prescrivere l'assicurazione obbligatoria degli appren¬ ti contro gli infortuni e le malattie. Inoltre, sii discusse della visita meica degii apprendisti prima dell'!;nizio del tirocinio e del controllo xneìco annuo. Si osservò che l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria deg 1 apprendisti contro le malalt.e agevolerebbe anche la soluzione del pro ema delle spese della visita e del controllo predetti, perchè 'Consenti¬ rebbe di ifarle assumere dalle casse malati.

    f delle /|,rCaaziende \ass'curaz 'one contro gli infortuni, notato che glidelapprendi¬ sti indicate nell'articolo 60 dellavalegge federale 13 giu¬ gno 11 sull assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono obbligaonamente. assicurati presso l'INSAI. Per gli apprendisti di altro aziende, ^ antoni hanno dichiarato obbligatoria l'assicurazione: 11 di essi pre¬ scrissero 1 assicurazione sia contro gli infortuni professionali sia contro ^.U<Ì.1 11011 professionali. Secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni so¬ cia 1,^ a legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni non impedisce i Cantoni di estendere l'obbligo assicurativo anche agli ap¬ prendisti ohe non siano già obbligatoria/memte assicurati in virtù dell'arti¬ colo 60 dli detta legge. Poichò tale provvedimento
    non richiede una «peiciale autorizzazione, è superfluo a questo proposito prevedere una dispo¬ sizione speciale nella innova legge sulla formazione professionale. Se altri Cantoni reputano necessaria l'assicurazione obbligatoria degli apprendisti contro gli infortuni, la possono liberamente istituire.

    In virtù della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la Confederazione non è autorizzata a proscrivere l'assicurazione contro le malattie. Per contro, i Cantoni possono, conformemente all'ar¬ ticolo 2 della stessa legge, dichiarare obbligatoria l'assicurazione contro le

    1567 malattie, in generale o per singole cla-ssi di popolazione. Circa gli appren¬ disti, 14 Cantoni hanno già fatto uso di questa facoltà, lei maggior parte di essi fondandosi a torto ßulla legge concernente la formazione professio¬ nale. Nei Cantoni che non conoscono l'obbligo, l'assicurazione degli ap¬ prendisti' si è affermata come assicurazione facoltativa. L'istituzione del¬ l'obbligo da parte della Confederazione esigerebbe una revisione della leg¬ ge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Non sembra, però, opportuno di modificare la delimitazione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni nel settore dell'assicurazione icontro le malattie, be i Cantoni reputassero necessaria l'assicurazione degli apprendisti contro le malattie, essi disporrebbero già ora deila competenza necessana per istituirne l'obbligatorietà.

    La legge vigente non contiene alcuna prescrizione speciale sulla pro¬ tezione della salute degli apprendisti, ma dispone semplicemente, nell ar¬ ticolo 14, che il padrone dello stabilimento deve avere riguardo alla sa¬ lute dell'apprendista. Nel corso degli anni, alcuni Cantoni hanno emanato prescrizioni prevedenti una visita medica obbligatoria per tutti gh appren¬ disti o per quelli di determinate professioni; inoltre, in taluni Cantoni, gli apprendisti sono assoggettati a un controllo medico periodico nell am¬ bito del servizio medico scolastico o in virtù di disposizioni speciali. Pre¬ sentemente, solo tre Cantoni esigono la presentazione di >un certificato me¬ dico prima dell'inizio del tirocinio. Secondo le disposizioni vigenti^ nei Cantoni del Ticino e di Ginevra, il certificato deve attestare l'idoneità fi¬ sica dell'adolescente per il tirocinio nella determinata professione, mentre il Cantone di Soletta si accontenta di un certificalo sulle condizioni gene¬ rali di salute dell'apprendista.

    Singoli Cantoni ordinano la visita medica dell'apprendista prima del¬ l'inizio del trocinio in determinate professioni: così, ad esempio, il Can¬ tone di Basilea Città per 15 professioni, il Cantone di Zurigo per gli ap¬ prendisti parrucchieri, camerieri, cuochi, panettieri e pasticcieri, il Can¬ tone d.i Neuohàtel per gli apprendisti panettieri-pasticcieri. Gli altri Can¬ toni non esigono una visita medica iniziale degli apprendisti; singoli Can¬ toni la
    prescrivono solo se l'apprendista non ha ancora compiuto 1 età mi¬ nima stabilita per questa professione (specialmente per quella di cuoca c di cameriera). Un controllo medico periodico di tutti gli apprendisti ha luogo solo nei Cantoni di Vaud, ove il relativo decreto del Consiglio di Stato ha per base la legge federale del 13 giugno 1928 sulla lotta contro la tubercolosi, e di Ginevra. In taluni Cantoni, il controllo medico avviene nella forma di un esame radioscopico, generalmente ogni uno o due anni, cui sono tenuti tutti gli apprendisti o solo quelli della località con un ser¬ vizio medico scolastico.

    Alla protezione della salute degli adolescenti, dovrebbe senza dubbio essere prestata un'attenzione ancora maggiore. In virtù dell'articolo 27,

    1568 capoverso 4, del disegno di legge sul lavoro può essere precritto per via d'ordinanza che, nel coso di assunzione di un giovane, sia presentato/ol¬ tre all'attestato di età, un certificato medico.

    La commissione espresse il parere che tale questione non sia ancora matura. Nella procedura di preavviso, i Cantoni e le associazioni sono sta¬ ti espressamente invitati a pronunciarsi sulla visita e sul controllo medicali degli apprendisti. La maggior parte dei Cantoni ossequienti all'invito desi¬ derano ohe questo problema sìa Insidiato alla soluzione dei Cantoni o che ci si limiti ai provvedimenti previsti nella legge sul lavoro: i Cantoni di Soletta, Vaud e Ginevra non vogliono rinunciare al loro attuale ordina¬ mento. Le associazioni dei datori di lavoro respingono l'obbligatorietà di diritto federale, mentre le associazioni dei prestatori di lavoro sono fa¬ vorevoli, sebbene differisca/no nei particolari. Va aggiunto che il Consiglio nazionale, nel corso delle deliberazioni per la legge sul lavoro, ha accettato una proposta intesa a riservare le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani fino a quando la Confederazione non usi della sua compe¬ tenza conformemente all'articolo 27, capoverso 4, della legge sul lavoro (presentazione di un certificato medico).

    e. Corsi di pretirocinio Gon i corsi di pretirocinio (art. 26 e 27 della legge vigente), il legislaore si proponeva, all'origine, di conseguire un doppio scopo. Da una parte, essi erano destinati a completare e a corroborare praticamente i risu tati dell orientamento professionale, in particolare quelli degli osami psicotecnilci e, dall'altra, a costituire già un inizio della formazione proessionale, onde erano computali nella durata del tirocinio.

    Tuttavia, tali corsi non si svilupparono nella misura prevista al mo¬ mento dell emanazione della legge. Sebbene la legge lo consentisse, essi non urono dichiarati obbligatori per alcuna professione. Fu solo in tempi più recenti ohe singoli Cantoni con obbligo scolastico di otto anni .introussero un nono anno di scuola facoltativo, durante il quale, allo scopo di indagare sulle inclinazioni e attitudini degli allievi, è impartito loro un insegnamento comprendente, oltre alle materie di cultura generale, talune nozioni elementari concernenti precipuamente il settore della lavorazione
    del legno e dei metalli. Simili istituzioni, come le scuole di avviamento professionale e altre con scopi analoghi, appartengono, però, all'orienta¬ mento professionale, in quanto questo sia lo scopo primo. Nel singolo caso va, dunque, accertato se esse fruiscano dei sussidi federali nel senso dell'articolo 5 del disegno.

    Scopo dei corsi di pretirocinio può anche essere quello di dare un ini¬ zio di formazione professionale ai giovani che hanno già conchiitso un contratto di tirocinio con un capo d'azienda: questi deve allora adeguata¬ mente introdurre l'apprendista nei lavori fondamentali della professione,

    1569 eventualmente per mezzo di uno speciale corso d'introduzione. L'organiz¬ zazione di siffatti corsi spetta all'azienda o alle associazioni professionali, che ne sopportano anche .le spese, e non già ai poteri pubblici: in partico¬ lare, non incombe alle scuole professionali nè aile scuole d'arti e mestieri.

    In ogni caso, ila Confederazione deve promuovere simili corsi mediante sussidi, in virtù dell'articolo 48, capoverso 3, del disegno, solo eccezional¬ mente e in condizioni speciali pei* una determinata professione; è, in¬ vece, opportuno che le aziende e le associazioni possano usare a tale scopo i locali e gli impianti delle scuole professionali di ogni specie.

    3. Insegnamento professionale (art. da 21 a 27) Abbiamo già parlato dell'importanza crescente dell'insegnamento pro¬ fessional e. Esso ha lo scopo non solo di dare all'apprendista le cono¬ scenze generali e professionali indispensabili ma anche sempre più di per¬ fezionare l'educazione dell'apprendista onde sviluppare la sua personalità e ili ®uo senso civico. Per una buona parte di apprendisti, che 'la^ loro col¬ laborazione nell'azienda ha portato a un primo contatto con il mondo esterno, la scuola professionale rappresenta un'ultima transizione prima di entrare definitivamente nella vita professionale e prima di acquistare la completa indipendenza e la piena responsabilità verso sè slessi e verso gli altri. Questo è il motivo, per cui la scuola professionale non deve esau¬ rirsi nel dispensare conoscenze professionali, ma deve maggiormente co¬ stituire un punto d'appoggio per l'allievo che entra nella vita pratica.

    Siffatta bella ma difficile missione esige una preparazione approfondita del corpo insegnante, ohe, di conseguenza, deve essere adeguatamente istruito e messo in grado di perfezionarsi. Anche a questo proposito, la logge deve porre le necessarie basi giuridiche.

    a. Scuole professionali (art. da 21 a 23) La scuola professionale dispensa agli apprendisti 1 insegnamento ob¬ bligatorio nelle materie professionali e in quelle di cultura generale. La formazione nell'azienda e l'insegnamento professionale costituiscono i due fattori equipollenti del tirocinio, che può conseguire il suo scopo solo se essi si completano vicendevolmente. La scuola professionale organizza parimente corsi facoltativi per apprendisti e corsi di
    perfezionamento se¬ condo l'articolo 44 (art. 21, cpv. 1).

    Come 6Ìnora, la Confederazione stabilirà per ordinanza le materie ob¬ bligatorie e le ore annue d'insegnamento delle stesse. D'intesa con i Can¬ toni; le associazioni professionali e le associazioni della formazione pro¬ fessionale, essa determinerà parimente i programmi normali dell'insegna¬ mento professionale, elle devono essere adeguali alle singole professioni (art. 21, cpv. 2 e 3). Nell'ordinamento o nelle istruzioni del Dipartimentò federale dell'economia pubblica concernenti l'organizzazione dell'insegna-

    1570 mento professionale va, poi, precisato quali materie facoltative fruiscono dei sussidi. Fra queste materie saranno ormai inclusi anche la ginnastica e lo sport. Motivi igienici e edaicativi stanno in favore dell'intensificazione e della diffusione dell'insegnamento della cultura fisica agli apprendisti di ambedue i sessi. Nell'era della motorizzazione, delle teleferiche e dei telescì, la ginnastica è un elemento compensativo importante che contribui¬ sce di molto al mantenimento e al miglioramento della salute e della re¬ sistenza fisiche e psichiche. Si prevede, dunque, di riconoscere l'insegna¬ mento della ginnastica e delCo sport nelle scuole professionali come (ma¬ terie facoltative sussidiatali.

    Affinchè il tirocinio possa essere conchiuso con successo, gli appren¬ disti devono essere obbligati a frequentare regolarmente l'insegnamento per tutta la durata del tirocinio, compreso il tempo di prova (art. 22, cpv. 1 ).11 capo di azienda deve, però, costringere l'apprendista a frequen¬ tare 1 insegnamento e, a tale scopo, concedergli il tempo libero necessario senza deduzione di salario (art. 22, cpv. 2). La violazione di questo ob¬ bligo è punibile (cfr. art. 55, cpv. 1, lett. c). L'autorità cantonale dispensa totalmente o parzialmente dall'insegnamento l'apprendista che comprovi conoscenze professionali equivalenti o superiori o ohe non può parteci¬ parvi per infermità (art. 22, cpv. 3).

    I Cantoni provvedono affinchè gli apprendisti delle aziende situate nel loro territorio possano seguire l'insegnamento obbligatorio. A questo 6copo, essi fondano scuole professionali o rendono possibile la frequenza di scuole e corsi fuori del Cantone, in quanto non vi siano già scuole o comi istituiti da associazioni professionali, organizzazioni di utilità pub¬ blica o aziende (scuole aziendali) e riconosciuti dalla Confederazione (art.

    23). La frequenza di scuole e corsi fuori del Cantone è segnatamente ne¬ cessaria, se, nel Cantone, gli apprendisti di una determinata professione non sono sufficienti per formare una -alasse specializzata.

    b. Organizzazioni deli'insegnamento (art. 24 e 25) L organizzazione dell'insegnamento professionale spetta ai Cantoni (art. 24, opv. 1). La Confederazione si limita a poche disposizioni generali.

    La densità attuale della rete delle vie di comunicazione e il numero
    considerevole di scuole professionali sparse un po' in tutto il patòe con¬ sentono di porre il principio che le classi devono essere costituite secondo le singole professioni, mentre la legge vigente (art. 30, opv. 3) si limita a sancire che le classi vanno costituite, in quanto possibile, in base ai grup¬ pi professionali. Qualora ila costituzione di classi speciali per le singole professioni non sia possibile, gli apprendisti di professioni diverse ma esigenti una formazione analoga sono raggruppati in un'unica classe (art.

    24, cpv. 2).

    1571 È vantaggioso soprattutto per le scuole professionali ma aneli e per
    L insegnamento obbigatorio è impartito sempre più durante il tempo ordinario di lavoro nell'azienda. È, perciò, opportuno anticipare di un'ora, rispetto all'ordinamento vigente, la fine, cioè prescrivere che esso debba terminare alle ore 19.00; l'autorità cantonale può, tuttavia, concedere de¬ rogazioni per gravi motivi (art. 24, cpv. 3). Sarà, invece, l'ordinanza a di¬ sporre che gli orari delle lezioni debbano essere stabiliti in modo da te¬ nere adeguatamente conto delle possibilità materiali della scuola, dei bi¬ sogni delle professioni e dei mezzi di comunicazione.

    Per le professioni con relativamente pochi apprendisti, non sarà pos¬ sibile, neppure nei grandi Cantoni, eli costituire classi speciali. In questi casi oppure in altre condizioni particolari, l'Ufficio federale, come sinora, può, su proposta dell'associazione professionale o del Cantone interessati, dichiarare obbligatorio eli e l'apprendista frequenti, invece di una scuola professionale, un corso specializzato intercantonale, in quanto, così facendo, lo scopo dell'insegnamento possa essere meglio conseguito e le spese sup¬ pletive siano adeguate alle circostanze. L'Ufficio federale emana per cia-scuii caso un regolamento concernente l'organizzazione, le materie e il numero delle ore, il programma e la copertura delle spese (art. 25): si¬ nora sono stati emanati 17 siffatti regolamenti.

    c. Corpo insegnante (art. 26 e 27) Dalle crescenti esigenze dell'economia è derivato
    uno sviluppo dell'in¬ segnamento professionale: di conseguenza, negli ultimi anni, sono consi¬ derevolmente aumentate anche le conoscenze richieste al corpo insegnante.

    La maggiore istituzione di classi specializzate permette un insegnamento professionale adattato a ciascuna singola professione, che non solo pre¬ suppone nell'insegnante vaste conoscenze ma anche l'adeguamento con¬ tìnuo del suo insegnamento alle innovazioni tecniche e all'evoluzione del¬ la determinala professione. Considerata la nuova missione educativa delle scuole professionali, anche i compiti dell'insegnamento per quanto con-

    1572 cerne le materie di 'cultura generale sono diventati più complessi e più impegnativi. L'insegnamento può conseguire il suo scopo solo se è impar¬ tito da maestri con una sufficiente formazione tecnica e pedagogica (art. 26, cpv. 1). Questo principio vale sia per i docenti di ruolo sia per quelli incaricati. Se è evidente che non si può troppo esigere da quest'ultimi, sta però che anch'essi devono essere almeno iniziati ai principi generali della didattica e della metodica dell'insegnamento.

    Come già detto, il compito di istruire e di perfezionare il corpo inse¬ gnante è passato sempre più alla Confederazione, perchè anche nei Can¬ toni maggiori non vi è un numero sufficiente di candidati che consenta l'organizzazione dei corsi. Di questo sviluppo, tiene conto l'articolo 27, secondo cui la Confederazione provvede, d'intesa con i Cantoni e le asso¬ ciazioni professionali interessate, a istruire e perfezionare i docenti pro¬ fessionali.

    L istruzione dei docenti di commercio rimane di competenza delle Università cantonali. Presentemente, la Confederazione, in virtù della leg¬ ge sulla formazione professionale, assegna loro un sussidio calcolato par¬ zialmente secondo il numero dei docenti diplomati durante l'anno consi¬ derato. Siffatto contributo rappresenta una partecipazione molto modesta alle spese totali delle Università. Visto che la Confederazione esamina ora la possibilità di sostenere finanziariamente, su altre basi, le Università cantonali, esso diventa superfluo. Per contro, la Confederazione conti¬ nuerà a provvedere al perfezionamento dei docenti di commercio (art.

    27, cpv. 1).

    Qualora i corsi organizzati dalla Confederazione non bastassero, i Cantoni possono, d'intesa con la Confederazione, organizzare corsi com¬ pletivi: ad esempio, se il numero delle iscrizioni a un corso federale per docenti di commercio, che insegnano la civica e l'economia, fu così ele¬ vato da non potervi essere ammessi tutti gli iscritti.

    Conformemente all'articolo 21 dell'ordinanza I, l'Ufficio federale può obbligare gli insegnanti delle scuole professionali di ogni paese a seguire corsi di preparazione e di perfezionamento. Ma, poiché sono i Cantoni a essere responsabili dell'esecuzione della legge e a vigilare a che l'insegna¬ mento sia impartito da docenti con una formazione tecnica e pedagogica
    sufficiente, essi slessi devono avere la competenza di obbligare il corpo insegnante a seguire corsi di perfezionamento (art. 27, cpv. 3).

    4. Esame di flne tirocinio (Art. da 28 a 34) . Salvo la possibilità di ripetere due volle l'esame di fine tirocinio, il disegno non apporta alcuna modificazione all'ordinamento vigente (art.

    da 35 a 41 della legge).

    1573 a. Scopo e organizzazione (art. da 28 a 31) L'obbligo di sostenere l'esame di fine tirocinio fu uno dei più importanti postulati attuati dalla logge federalo del 1930. -L'esame deve stabi¬ lire se l'apprendista possiede le altitudini e le conoscenze necessarie per esercitare la sua professione (art. 28, cpv. 1). Poiché è il Dipartimento che emana i regolamenti di tirocinio, è logico che sia esso stesso a deter¬ minare per le singole professioni le esigenze che l'apprendista deve sod¬ disfare. A questo scopo, il Dipartimento emana regolamenti d'esame, che disciplinano la durata, l'organizzazione, le materie, l'apprezzamento e le note (art. 28, cpv. 2). L'apprendista è obbligato a subire l'esame verso la fine del tirocinio o alla prima occasione dopo. Qualora ne sia impedito, egli deve presentarsi quando l'impedimento sia cessato (art. 29, cpv. 1).

    L'apprendista, che omette di presentarsi senza un motivo valido, è punibile (cfr. art. 56, cpv. 1, lett. 6). II capo di azienda deve iscrivere 1 apprendista all'esame e lasciargli il necessario tempo libero. La legge in vigore (art 15, cpv. 2) non stabilisce espressamente che per questo tempo non può essere operata alcuna deduzione di salario. È, però, d'uso che 1 appren¬ dista riceva il suo salario durante il tempo d'esame, in quanto esso cada nel periodo contrattuale di tirocinio, onde la nuova legge deve tener conto di questa prassi. Il capo d'azienda è parimente tenuto di mettere gratuita¬ mente a disposizione dell'apprendista, secondo le istruzioni dell autorità preposta agli esami, i locali, gli utensili e il materiale (sostituibile icon un corrispondente risarcimento) necessari all'esecuzione dei lavori di esame (art. 29, cpv. 2).

    In virili dell'articolo 25 della legge attuale, può essere ammesso agli esami di fine tirocinio anche chi si è impratichito in una delle professioni assoggettate alla legge, lavorandovi per almeno un tempo doppio di quel¬ lo che dura il tirocinio prescritto o usuale per quelle professioni, e ha sogruito l'insegnamento professionale o mostra in altro modo di possedè io le cognizioni necessarie all'esercizio della professione. Entrano in consi¬ derazione, come è detto nello stesso articolo 25 a mo' di spiegazione, spe¬ cialmente gli operai ed impiegati capaci che non poterono, durante la mi¬ nore età, fare un
    tirocinio. Siffatta proscrizione, che originariamente eia stata pensata come una disposizione transitoria, ha dato buona prova nel¬ la pratica, onde dev'essere mantenuta. Essa ha, poi, il suo posto naturale nel sottocapitolo «Esame di fine tirocinio», perchè regola un icaso spe¬ ciale di ammissione. Il predetto articolo 25 prescrive esplicitamente che può servirsi dell'agevolazione solo una persona maggiorenne. Poiché tale è per lo più il caso, è meglio precisarlo. Inoltre, l'espressione «si è impra¬ tichito in una delle professioni..., lavorandovi» va sostituita con «ha eser¬ citato la professione», dato che la formazione empirica, non si estende, in pratica, su un periodo di più anni (art. 30, cpv. 1).

    Di recente, anche scuole professionali privale hanno incominciato a dare agli adolescenti una formazione di base come quella di disegnatore

    1574 edile, parrucchiere, ortieoltrice e radioelettrilcisla. Non è ancora possibile di prevedere quale sviluppo assumerà questo genere di formazione profes¬ sionale. Non si può, tuttavia, neppure ignorarlo, sebbene esso non debba pregiudicare il tirocinio normale. Giova, perciò, prevedere nella nuova leg¬ ge che agli esami di fine tirocinio possano essere ammessi anche gli al¬ lievi di scuole private, in quanto essi adempiano le condizioni richieste per la determinata professione (art. 30, cpv. 2). Disposizioni più precise po¬ tranno essere sancite per via di ordinanza.

    Riservate talune disposizioni, l'organizzazione dell'esame di fine tiro¬ cinio spetta ai Cantoni (art. 31, cpv. 1). A domanda di un associazione pro¬ fessionale interessata, la Confederazione può delegare loro la competenza di organizzare l'esame di fine tirocinio in quella professione, per tutte o per talune materie, su l'intero territorio della Confederazione o su quello di più Cantoni. Il Cantone può procedere nello slesso modo, qualora la Confederazione non usi della sua facoltà (art. 31, cpv. 2). L associazione professionale incaricata dell'organizzazione dell'esame deve approntare un regolamento che sottopone all'approvazione del Dipartimento o del Can¬ tone (art. 31, cpv. 3). Ad esempio, alla Società svizzera degli impiegati di commercio è stata affidata l'organizzazione in tutta la Svizzera dell esame di fine tirocinio per gli impiegati di commercio; diversi Cantoni, poi, han¬ no incaricato le associazioni professionali dell'organizzazione sul proprio territorio dell'esame di fine tirocinio per talune o per tutte le professioni, segnatamente circa le conoscenze professionali.

    La legge in vigore sancisce (art. 38, opv. 3) ohe non si riscuoteranno tasse d'esame. Da tempo, parecchi Cantoni chiamano i capi d azienda a coprire almeno parzialmente le spese: essi vorrebbero poter continuare tale sistema. Per tener conto di questa prassi, la disposizione è pi'eoisata nel senso che non si riscuoteranno tasse d'esame dagli apprendisti (art.

    31, cpv. 4).

    L articolo 37 della legge vigente prevede che gli esami di ima scuola d'arti e mestieri o di una scuola professionale possono, su proposta del¬ l'autorità competente del Cantone nel oui territorio si trova l'istituto, es¬ sere dichiarati dal Consiglio federale equipollenti agli
    esami finali di ti¬ rocinio. Siffatta disposizione poteva essere giustifiìcata al momento del¬ l'entrata in vigore della legge nel 1933, ma oggi non ha più importanza pratica, perchè è d'uso già da molto tempo che gli allievi di una scuola d'arti e mestieri si presentino agli esami cantonali e non già a quelli or¬ ganizzati dalla scuola stessa. Soltanto per le scuole commerciali ricono¬ sciute dalla Confederazione, la predella disposizione costituisce ancora il fondamento legale per l'equipollenza dei loro esami finali. Poiché questa questione è disciplinata nell'articolo 35 del disegno, è superfluo assumere l'articolo 37 della legge vigente. 11 disegno si limita, perciò, a una dispo¬ sizione d'eccezione in favore delle scuole commerciali.

    1575 b. Attestato di {capacità e ripetizione dell'emme (art. da 32 a 34) L'apprendista che ha superato l'esame di fine tirocinio riceve un atte¬ stato di capacità che lo autorizza a denominarsi impiegalo od operaio qua¬ lificato. 11 termine «qualificato» non è entrato nell'uso; capila solo rara¬ mente che, ad esempio, il falegname, dopo l'esame di fine tirocinio, si de¬ nomini «falegname qualificato». Ci si è, perciò, chiesti se in futuro la denominazione professionale, come falegname, fabbro o parrucchiere, non debba essere riservata esclusivamente aLe pensane che hanno superalo l'esame di fine tirocinio in quella detta professione. Tuttavia, una siffatta limitazione non sarebbe possibile, considerato l'uso linguistico della pa¬ rola e cagionerebbe, inoltre, un lavoro considerevole ai Cantoni respon¬ sabili di farla osservare. D'altra parte, la rinuncia all'attuale protezione legale della denominazione di «qualificalo» potrebbe suscitare l'impres¬ sione che il legislatore non dia più l'importanza dovuta all'esame di fine tirocinio. Di conseguenza, non rimarrà altro che mantenere l'ordinamento vigente (art. 32, cpv. 1).

    L'attestato di capacità è compilato dall'autorità cantonale e rilasciato all'apprendista solo dopo la fine del tirocinio. Esso non menziona le note; però, i Cantoni, di regola, consegnano anche un prospetto delle note, in forma di foglio volante inserito nell'attestato di capacità. Va da se che l'apprendista soccombente all'esame riceve un'attestazione sulle sue presta¬ zioni nelle singole materie: non è, quindi, necessario dirlo espressamente nelia legige.

    La legge vigente prevede ohe l'attestato dii capacità possa essere rila¬ sciato a determinate condizioni, senza /che ci sia stato l'esame. Ci si può chiedere se una siffatta agevolazione, di cui d'altronde è fatto poco uso, debba essere mantenuta. Siccome essa è giustificata in casi speciali, cosi se una grave malattia costringe l'apprendista a una cura di più mesi, l'autorità cantonale deve, anche in futuro, poter rilasciare eccezionalmente un atte¬ stato di capacità senza esame, alla condizione che l'apprendista abbia com¬ piuto almeno due terzi della durata del tirocinio e Comprovato le sue ca¬ pacità e che sia stato assente dall'esame senza sua colpa. Se, tuttavia, è presumibile che l'apprendista ammalato o infortunato
    possa presentarsi ali esame entro un anno, l'agevoilazlone non va applicata (art. 32, cpv. 2).

    Il candidato che è caduto all'esame, vi è nuovamente ammesso al più presto dopo sei mesi. La legge vigente non dice se l'esame può essere ri¬ petuto più di una volta. Tuttavia, col passare degli anni, si è, in generale, affermato la pratica di consentire due ripetizioni dell'esame, come d'al¬ tronde è uso per gli esami professionali superiori. Vale la pena di sancire siffatta pratica. Per contro, è opportuno evitare che l'apprendista, caduto la seconda volta, possa di nuovo essere riammesso all'esame già dopo un semestre. L eventuale terzo esame deve aver luogo soltanto dopo un anno dal secondo, affinchè vi sia sufficiente tempo per colmare le lacune di

    1576 formazione. Sinora, non vi era neppure una pratica uniforme circa le ma¬ terie che devono essere oggetto dell'esame di ripetizione. Occorre, dunque, specificare che il secondo esame comprende soltanto le materie, per le quali il risultato conseguito nel primo fu insufficiente: il terzo esame, in¬ vece, comprende tutte le materie dei secondo. In tal modo, 6i vuole evitare una eccessiva agevolazione della ripetizione dell'esame, conformemente al desiderio espresso da diverse cerchie. La regolamentazione proposta per la ripetizione dell'esame di fine tirocinio corrisponde così a quella prevista nel settore degli esami professionali superiori (art. 33).

    Circa l'equipollenza dei certificati esteri, bisogna distinguere fra quel¬ la generale e quella concessa nei singoli casi. Per l'equipollenza generale, è competente, come s'inora, il Dipartimento; per l'altra, 1 Ufficio federale.

    La disposizione riveste importanza soprattutto per gli stranieri e per gli svizzeri che hanno compiuto il loro tirocinio all'estero e ©he vogliono pre¬ sentarsi in Svizzera all'esame di professione o ali esame di maestro (art. 34).

    5. Riconoscimento dell'esamo filiale delle scuolo commerciali (art. 35) La formazione degli apprendisti per le professioni commerciali è da¬ ta, per lo più, nelle aziende e nelle scuole professionali frequentate nel contempo. Nel 1961, il numero totale dei contratti di tirocinio commer¬ ciale (comprosa l'amministrazione) ammontava a circa 23.900 c quello degli attestati di capacità rilasciati a 6635. Inoltre, le scuole commerciali pubbliche o private eli utilità pubblica formano una parte dei futuri im¬ piegati di commercio, conferendo una formazione di base nel senso del¬ l'articolo 6, lettera b, del disegno di legge. Dello 49 scuole commerciali ri¬ conosciute dalla Confederazione, 39 sono pubbliche, cioè cantonal: o co¬ munali, e 10 appartengono a organizzazioni private di utilità pubblica. Le 39 scuole commerciali pubbliche e 4 private di utilità pubblica sono sus¬ sidiate dalla Confederazione: le alltre 6 private sono di proprietà di orga¬ nizzazioni religiose che rinunciano ai sussidi foderali. Le 49 scuole riconosiciutc contavano, sempre nel 1961, circa 11.500 allievi e rilasciarono, nello stesso anno, 2003 diplomi di .commercio o attcstati di maturità com mereiaio.

    Per la formazione
    nelle scuole commerciali non sono applicabili le disposizioni concernenti l'insegnamento professionale sancite nella legge sulla formazione professionale, ma le pertinenti prescrizioni cantonali o comunali, segnatamente i regolamenti scolastici. L'esame finale di una scuola commerciale è equivalente all'esame di fine tirocinio commerciale solo se le condizioni enumerate nella circolare del Dipartimento federale dell'economia pubblica dal 22 marzo 1935 sono adempiute, cioè se la for¬ mazione è data conformemente ai programmi normali td insegna¬ mento stabiliti dall'Ufficio federale per le scuole commerciali e se il re-

    1577 colamento d'esame è stato approvalo dall'Ufficio medesimo. Qualora la scuola commerciale soddisfa anche gli altri presupposti per l'assegnazione del sussidio federale (numero minimo di allievi per classe, necessità della scuola, ecc.), nulla si oppone al sussidiamento.

    Come già detto, l'articolo 37 vigente costituisce il fondamento giuri¬ dico per il riconoscimento dell'esame finale delle scuole commerciali pub¬ bliche e privale di utilità pubblica. Ma, poiché le prescrizioni sull esame finale di tirocinio possono essere applicate solo in misura molto limitata alle scuole commerciali, conviene disciplinare l'esame finale di dette scuole in un capitoletto speciale. In virtù dell'articolo 35, capoverso I, la Con¬ federazione può, su proposta di un Cantone, riconoscere l'esame finale di una scuola commerciale pubblica o privata di utilità pubblica. L attestato, che comprova il superamento dell'esame finale, autorizza il suo^ titolare a denominarsi impiegato qualificato e a essere ammesso al corrispondente esame di professione o di maestro.

    Di principio, anche gli allievi di altre scuole commerciali, cioè non private di utilità pubblica nè pubbliche, sono ammessi all'esame finale rico¬ nosciuto, in quanto la formazione corrisponda a quella data nelle scuole pubbliche. Il Cantone, che non voglia ammettere tali allievi ali esame presso una scuola commerciale riconosciuta, può organizzare per essi esa¬ mi speciali (cpv. 2): spetta all'ordinanza di sancire a questo proposito, prescrizioni più particolareggiate.

    Scuole o Cantoni, che organizzano esami finali riconosciuti, devono redigere un regolamento da sottoporre all'approvazione del Dipartimento (cpv. 3). Come sinora, la Confederazione determinerà le condizioni per ì riconoscimento (durata della formazione, programmi d'insegnamento, co¬ noscenze richieste ai candidati, ecc.).

    IV. ESAME DI PROFESSIONE E ESAME DI MAESTRO (art. da 36 a 43) 1. In generalo Abbiamo già detto che gli esami professionali superiori, per il fatto di di essere stati sanciti nella legge, hanno avuto un grande sviluppo e che, In corrispondenza, è aumentato anche il numero delle persone inscrittesi a essi. Sino alla fine del 1961, 34.310 candidati hanno subito un esame professionale superiore, artigianale o commerciale. .

    Tuttavia, contrariamente alle previsioni iniziali,
    gli esami di maestro, nonostante gli sforzi intrapresi dalle associazioni professionali, non ßi sono affermati a tal punto che il giovane artigiano consideri del tutto naturale di sostenere detto esame nella sua professione, prima di esercitare una azienda in proprio. È sodo nelle professioni, per le quali il diploma di

    1578 maestro è d'importanza notevole, cioè indispensabile o alla formazione d'apprendisti (professioni rette dall'ordinanza II) o all'ottenimento della concessione per esercitarle in proprio (montatore elettricista, spazzaca¬ mino, montatore di impianti sanitari), che le iscrizioni agli esami profes¬ sionali superiori sono relativamente numerose. Nelle altre professioni, i candidati si presentano solo in una proporzione assai debole rispetto al numero delle persone che le esercitano. Va, poi, aggiunto che l'attuale si¬ stema degli esami professionali superiori non consente di attuare suffi¬ cientemente la formazione dei quadri professionali, che per ino te profes¬ sioni è un urgente postulato. L'esame professionale superiore è piuttosto concepito per candidati animati daJl desiderio di comprovare che sono in grado di dirigere un'azienda di una certa importanza. Per i quadri, soprat¬ tutto nelle maggiori aziende artigianali, e per i titolari di piccole aziende è, invece, importante soprattutto il possesso di profonde conoscenze profes¬ sionali. Finora, poi, chi non intende esercitare una professione in proprio ma solo essere promosso assistente o capo gruppo non ha altra possibilità che sostenere l'esame di maestro, se vuole ottenere un titolo riconosciuto dallo Stato. A tale scopo, egli devo anche sottoponsi all'esame in materie commerciali ed eventualmente altre, come calcolo dei prezzi di costo o gestione dell'azienda, sebbene non abbia da occuparsi di simili problemi ed esse non siano indispensabili per la sua ulteriore attività professionale.

    Questa situazione indusse l'Unione svizzera delle arti e mestieri a pro¬ porre uno sdoppiamento degli esami professionali superiori. Secondo tale sdoppiamento, l'esame di grado inferiore si limiterebbe, di principio, a-lle conoscenze professionali e tecniche: esso corrisponderebbe approssimati¬ vamente alla parte professionale degli attuali esami di maestro. Per le professioni, ove è necessario, si insisterebbe anche sulla capacità creatrice del candidato. Circa le conoscenze commerciali, invece, ci si accontente¬ rebbe del minimo indispensabile per la determinata professione. L'esame di gradi) superiore, cioè l'esame di maestro, sarebbe concepito per i diri¬ genti di aziende, grandi o medie. Esso si concentrerebbe sulle conoscenze nelle vere funzioni
    aziendali e, nel contempo, accentuerebbe la parte «com¬ merciale degli attuali esami di maestro.

    Come per il passato, la Confederazione rinuncia a organizzare essa stessa esami professionali superiori, ma lascia tale facoltà alle associazioni professionali che continueranno a organizzare, -conformemente alle presorizioni legali, gli esami riconosciuti dalla Confederazione. La legge con¬ tiene, però, le -disposizioni fondamentali, segnatamente circa lo scopo, le condizioni di ammissione e la protezione del titolo, e prevede, inoltre, ohe gli esami sono posti sotto la vigilanza della Confederazione, «consistente nell'approvazione dei regolamenti da parte del Dipartimento e nella sorve¬ glianza dei singoli esami da parte dell'Ufficio federale. L'approvazione del regolamento ha, nel singolo caso, lo scopo di affidare gli esami all'asso¬ ciazione professionale interessata, in qualità di fiduciaria dell'autorità «fé-

    1579 derate. Per il momento, le associazioni conservano la facoltà di organiz¬ zare altri esami per i lavoratori qualificati: come presentemente quelli per assistenti edili, dichiaratori di dogana e segretarie di direzioni. Poiché questi esami non sono considerati come esami professionali superiori dal¬ ia legge sulla formazione professionale, i titoli professionali che conferi¬ scono non sono protetti in virtù di tale legge.

    2. Scopo o condizioni di ammissione (art. da 36 a 39) Il disciplinaimento previsto nel disegno si fonda sugli argomenti del¬ l'Unione svizzera dellle arti e mestieri, sebbene debba tenere parimente con¬ to degli esami professionali superiori di commercio già esistenti (esami per contabili, esperti contabili, impiegati di assicurazione, impiegati di banca, corrispondenti, commercianti al minuto): l'esistenza simultanea di esami superiori artigianali, 'industriali e commerciali influisce sulla defi¬ nizione dello scopo degli esami professionali superiori.

    In futuro, le associazioni professionali devono poter organizzare sia esami di professione sia esami di maestro: è lasciato loro di determinare se per le singole professioni siano da organizzare solo l'esame di profes¬ sione o solo l'esame di maestro o ambedue gli esami (art. 36, cpv. 1).

    Spetterà, dunque, alle associazioni di decidere se vorranno continuare con Sii esami di maestro attuali o sdoppiarli in esami di -professione e esami di maestro.

    Le associazioni professionali che vogliono organizzare esami di pro¬ fessione e esami di maestro riconosciuti devono elaborare un regolamento e sottoporlo all'approvazione del Dipartimento (art. 36, cpv. 2). Il regola¬ mento deve segnatamente disciplinare l'organizzazione, le materie e le no¬ te: si avrà soprattutto cura che le materie d'osarne icorrispondino alla na¬ tura dell'esame e che, circa le esigenze, sia raggiunto un livello possibil¬ mente unitario -per tutte le professioni.

    Gli esami di professione e quelli di maestro soggiacciono alla vigilanza della Confederazione, che la esercita per mezzo dell'Ufficio federale (art.

    37). Come ora, non spetta ài Cantoni alcuna funzione di organizzazione e di sorveglianza; tuttavia, è nell'interesse dogli enti organizzatori di collabo¬ rare con i Cantoni, che promuovono la preparazione dei candidati me¬ diante sussidi per i corsi
    c mediante altri provvedimenti, e di consentire alle competenti autorità cantonali una visione sugli esami.

    L'osarne di professione è destinalo ad accertare se il candidato pos¬ siede le attitudini e conoscenze necessarie per adempiere la funzione di capo o per dirigere un'azienda di facile gestione. Agli esami di maestro, il candidato deve comprovare clic possiede le attitudini e conoscenze ne¬ cessarie per soddisfare nella sua professione a esigenze più elevate (art.

    37, cpv. 2). Per siffatte esigenze sono da comprendere quelle richieste per

    1580 un imprenditore in proprio rispettivamente per il titolare di una grande azienda o per un prestatore di lavoro particolarmente qualificato, come un contabile diplomalo che dirige il servizio di icontabilità di un'azienda.

    Chi vuole essere ammesso a uno dei due esami professionali, deve godere dei diritti civici e avere conseguito l'attestato di capacità negli esa¬ mi finali di tirocinio della determinata professione. Inoltre, l'ammissione agli esami di professione richiede un'attività professionale di almeno due anni dopo la conclusione dell tirocinio e l'ammissione agli esami di mae¬ stro, ne richiede una di Ire anni. Se per una professione sono organizzati sia l'esame di professione sia l'esame di maestro, 'il candidato è, di regola, ammesso all'esame di maestro solo se prima ha assolto quello di profes¬ sione e se dopo il suo assolvimento ha lavoralo nella professione almeno due altri anni (art. 39, cpv. 1-3). L'attività professionale pratica richiesta potrebbe forse sembrare un po' corta, ma alle persone capaci, che inco¬ minciano a perfezionare le loro conoscenze subito dopo l'esame di fine ti¬ rocinio, va pure data la possibilità di subire gli esami professionali supe¬ riori prima di essere troppo assorbiti dalla professione e dalle cure fami¬ liari. I termini dati sono, tuttavia, termini minimi che il regolamento di osarne può, se necessario, prolungare.

    Se le circostanze lo giustificano, il regolamento può prevedere altre condizioni d'ammissione (art. 39, cpv. 4). Così, già ora, sono poste ai tec¬ nici e ingegneri diplomati particolari condizioni per l'ammissione agli esa¬ mi di capomastro. La legge deve, a questo proposito, tenere conto di even¬ tuali sviluppi futuri, tanto più che non possono ancora essere previste tut¬ te le conseguenze dello sdoppiamento degli esami superiori.

    Gli stranieri possono essere ammessi agli esami professionali superiori nelle stesse condizioni che i cittadini svizzeri, in quanlo il loro Stato di origine accordi la reciprocità (art. 39, cpv. 5).

    3. Attestati o titoli (art. 40, 41 o 43) Circa gli attestati, i periti deltta commissione furono unanimi nel ri¬ conoscere che l'attestalo rilasciato a chi ha superalo l'esume di professione non può essere definito «diploma». Inoltre, va vigilato a che esso sia chia¬ ramente distinto dall'attcstalo di capacità
    a seguito degli esami di fine ti¬ rocinio. Perciò, chi assolve l'esame di professione riceve un «attestato pro¬ fessionale», mentre il «diploma» spetterà, come sinora, a chi supera l'esa¬ me di maestro (art. 40, cpv. 1 e 2).

    Il nome dea titolari dell'attestato professionale o del diploma saranno pubblicali e iscritti in un registro pubblico, come già è i.1 caso per i tito¬ lari del diploma

  • 1581 Il titolarle dell'attestato professionale o del diploma è autorizzato a portare il titolo stabilito ndl regolamento (art. 41, cpv. 1). Nel disegno, si è rinunciato a citare esempi di titoli contrariamente all'articolo 48 della legge vigente, perchè sarebbero solo di poca importanza pratica per causa delle nuove condizioni derivanti dallo sdoppiamento degli esami superiori.

    Tuttavia, dove essere prescritto iche come titolo per chi abbia ottenuto l'at¬ testato professionale può essere usata solo la denominazione della profes¬ sione (ad es. capo montatore) seguita da «con attestato professionale fe¬ derale» e per olii abbia ottenuto il diploma la denominazione della pro¬ fessione seguita da «diplomato» o proceduta da «maestro» (art. 41, cpv. 2 e 3). Per il momento, spetterà al Dipartimento di provvedere, se è il oaso, al coordinamento fra i titoli di chi lia conseguito l'attestato professionale e di .chi ha conseguito il diploma: potrà farlo al momento dell'approvazione dei regolamenti di esame. Gome sinora, è riservato, entro l'azienda, 1 uso di titoli attribuiti dalla direzione (art. 41, cpv. 4).

    L'articolo 43 disciplina l'equipollenza degli attestati professionali e dei diplomi esteri allo stesso modo clic circa gli attestali di capacita (cfi\ art. 34).

    4. Ripetizione dell'esame (art. 42) In vista di ottenere un ordinamento unitario e semplice, è previsto che 1 esame di professione e l'esame di maestro possono essere ripetuti nelle stesse condizioni. Chi non ha superato uno di quesiti esami, lo può ripe¬ tere, al più presto, dopo un anno. Il candidalo che non supera neppure il secondo esame piiò essere riammesso a un terzo e ultimo esame, al più presto quattro anni dopo il primo. Per quanto attiene alle materie del1 esame di ripetizione, vanno ripetute, nel secondo esame, solo le materie per le quaiii non sia stala ottenuta, nel primo, almeno la nota «bene»; per contro, nel terzo esame, vanno ripetute tutte le materie che sono state og¬ getto del secondo. È così mantenuto .l'ordinamento vigente, che ha dato buona prova.

    V. PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE (art. 44) Gome già detto ndl capitolo 13, numero 4, della parte generale del pi'esente messaggio, il perfezionamento professionale assume un'importanza sempre maggiore. Mentre un ilempo non era altro die una preparazione agli esami superiori
    di maestro e concerneva una cor cibi a relativamente ri¬ stretta di penso ne -- in generale, i figli dei capi di azienda e gii operai e impiegati capaci desiderosi di lavorare in proprio --, oggi, per così dire, tutti coloro che esercitano un'attività professionale sono obbligati a perF aglio federale, 1962.

    104

    1582 fezionare le loro conoscenze, se vogliono fronteggiare le esigenze della professione. Per .il crescente fabbisogno di quadri inferiori e medi, segna¬ tamente nell'industria, è necessario che un numero sempre maggiore di persone sia costantemente preparato, in corsi isolati o in icicli interi, all'as¬ sunzione di compiti più diffidili. Inoltre, la crescente specializzazione ha per conseguenza, in quasi tutte le professioni, che malti operai e impiegati qualificati, nonostante la buona formazione di base acquisita (nel tiroci¬ nio, sono costretti ad aumentare ancora le loro conoscenze nell'uno o nel¬ l'altro settore. Inoltre, un numero relativamente elevalo di persone, che, per motivi diversi, abbandonano 3a loro .professione primitiva allo scopo di darei a un'altra attività simile o completamente diversa, devono, per un tempo più o meno lungo, .riadattarsi o perfezionare le loro conoscenze.

    Considerata questa evoluzione, è opportuno, per sottolinearne l'importanza, dedicare al perfezionamento uno speciale capitolo della legge, invece di limitarsi come sinora a citarlo nel capitolo sui sussidi federali. .

    L elenco dei promotori di provvedimenti sussiidiabili intesi al perfe¬ zionamento professionale è stato allungato e comprende ormai i Cantoni, le scuole professionali, le siouole d'arti e mestieri, le scuole specializzate (ad es. la scuola specializzata di Hard/Winter thur, l'Ufficio centrale di perfezionamento professionale a S. Gallo, i corsi serali a Ginevra), le asso¬ ciazioni professionali o altri enti. La Confederazione può sostenere questi provvedimenti anche in altro modo die mediante sussidi: ad esempio for¬ mando docenti specializzati nel perfezionamento professionale (opv. 1).

    Iii (capoverso 2 cita, senza voler essere esclusivo, le quattro specie prin¬ cipali di corei di perfezionamento. Nella [Lettera a sono nominati i corei destinati al perfezionamento dei praticanti. La legge vigente si occupa solo degli apprendisti ma non di coloro che, subito dopo l'uscita dalla scuola, si danno a un'attiv.tà lucrativa richiedente puramente un certo ambienta¬ mento o una perla pratica più o meno breve. Sebbene presentemente solo circa il 15-20 per cento degli adolescenti, licenziati dalla scuola, cerchi subito un guadagno, icioè si trovi nelle suddette condizioni, il problema ideila formazione
    dei praticanti non va misconosciuto, poiché sono pro¬ prio questi giovani ad abbisognare, nella loro formazione, di un aiuto efficace e comprensivo. A questo scopo, ò avaulutto necessario il migliora¬ mento della scuola di promoviimenlo, che, in molli Cantoni, è obbligatoria per i giovani, Che .non assolvono alcun tirocinio nò frequentano scuole medie o superiori. L'insegnamento impartito ora nelle sianole di promovi¬ mento non è, tuttavia, sufficiente, perchè, lai buona parte, ò solo una ripe¬ tizione o un limitato complemento del programma dell'ultimo anno di ob¬ bligatorietà scolastica, invece di conferire al giovane, grazie a una oppor¬ tuna scelta del programma e a un opportuno metodo d'insegnamento, un aiuto efficiente per ila soluzione dei problemi lolle gli si porranno nella vita

    1583 e nella professione. Alla Confederazione difettano Me basi giuridiche che le consentono idi prescrivere d'obbligo generale della scuola di promovimento o talune esigenze minime, cosicché spetta ai Cantóni1 di'dedicare a queste scuole tutta la necessaria attenzione e idi adeguarle ui; tempi.'Parec¬ chi Cantoni sono già lodevolmente all'opera. i ' : La iciomimissione peritole è stata unanime nel ritenere impossibile un discipl-inamento di diritto federale delle professioni empiriche in virtù di regolamenti di formazione, nel senso di un cosiddetto «piccolo tirocinio», perchè soprattutto risulterebbe sminuito il -tirocinio normale, ohe., va promosso con tutti i mezzi. Per la molteplicità delle singole attività onir piriche, ohe variano da professione a professione ,e spesso persino da azien¬ da ad azienda e richiedono una iniziazione di alcuni giorni, sino a un an¬ no, non 6 d'altronde, possibile emanare un valido regolamento generale ohe per ben poche di esse. Anche un ordinamento cantonale, non cambierebbe alcunché ma cagionerebbe soltanto spiacevoli ineguaglianze. È, dun¬ que, alle aziende ohe spetterà, come sinora, la formazione di base della manodopera empirica. Per contro, va promosso sistematicamente e in am¬ pia misura il perfezionamento di questa categoria di lavoratori, affinchè essi possano essere inseriti convenientemente nelle aziende ò la manodo¬ pera qualificala possa essere sgravata di taluni lavori. Inoltre, l'ànegiiato perfezionamento consentirà loro di migliorare le proprie condizióni so¬ ?

    dali.

    ' 7;* * ' Come corsi di perfezionamento, si intendono parimente corsi di ini¬ ziazione a settori professionali speciali per il personale qualificato e ipra: licanti. In molti settori, La crescevi te suddivisione del lavoro e la .raziona; lizzazione come anche l'alto costo delle macelline e degli impianti .d'ogni specie richiedono sempre più specialisti accuratamente preparati (cpy. .2, lelt. b).

    . , .

    Di grande momento sono, come nel passato, i corsi di perfeziona¬ mento a tiroioinio conchiuso, che, di regola si estendono su un certo tempo e comprendono tutti i settori di una professione. Si tratto, precipuamente, di comi destinati alla formazione di quadri o alla preparazione agli esami : di professione o di maestro (opv. 2, lett. c).

    Crescente importanza rivestono, infine,
    i corsi, nei quali un numero sempre assai elevato di lavoratori qualificati o apprendisti verso la fine del tirocinio è preparato all' esame di ammissione in scuole tecniche su¬ periori o in altre scuole superiori (cpv. 2, leti. ri).

    1684 VI SCUOLE TECNICHE SUPERIORI (art. 45 e 46) Ln questi tempi di rapido progresso tecnico in quasi tutti i settori economici e di crescente meccanizzazione e razionalizzazione del lavoro, che hanno già portato in qualche ramo sino all'automazione della produ¬ zione, una particolare importanza assumono le scuole tecniche specializ¬ zate superiori, come centri di formazione del personale qualificato per l'industria e l'artigianato. Si tratta, in generale, di scuole cantonali che la Confederazione sussidia già da un'epoca ben anteriore all'entrata in vigore della legge vigente. Non è la legge stessa a citarle ma solo l'articolo 50, lettera e, dell'ordinanza dii esecuzione I, che le attribuisce alla categoria delle scuote professionali superiori vere e proprie. 'Ma, poiché la Confede¬ razione è molto interessata allo sviluppo delle scuole tecniche superiori e intende aumentare d suoi contributi, è giustificato, anche per sottolineare il loro significato per la nostra economia, di riservare loro un capitolo proprio nella nuova legge.

    Conformemente all'articolo 45, capoverso 1, la Confederazione pro¬ muove La formazione nelle scuollc tecniche superiori. Queste dispensano le conoscenze tecniche e pratiche necessaire per l'esercizio adegualo delle professioni tecniche superiori non esigenti alcuna formazione universi¬ taria. Esse conseguono tale scopo mediante un insegnamento scientifico e, se è necessario o 'corrispondente alla natura delle materie insognale, me¬ diante esercizi di costruzione e di laboratorio.

    Nei loro preavvisi, le associazioni professionali dei tecnici, degli inge¬ gneri e degli architetti, come anche il Cantone di Berna e l'Unione svizzera delle arti e mestieri domandarono, nell'interesse di una formazione uni¬ taria, la determinazione di requisiti minimi per le scuole tecniche superiori sussidiate dalla Confederazione. Di questa opinione tiene conto l'articolo 45, capoverso 2, il quale prevede che la Confederazione può prescrivere, d intesa con i Cantoni interessali, esigenze minime ci rea i programmi e gli osami. D altronde, poiché tale provvedimento si è rivelato indispensabile per 1 assegnazione di sussidi in seguito soprattutto alla costruzione di nuo¬ ve siffatte scuole, l'Ufficio federale, d'accordo con la conferenza dei diret¬ tori di tecnicum, ha già stabilito recentemente
    condizioni minime per le scuole tecniche superiori.

    Da qualche tempo, segnatamente le associazioni degli ex allievi dei tecnicum della Svizzera tedesca si sforzano di ottone re clic la designazione attuale.di «tecnici» e di «tecnicum» sia sostituita con quella di «ingegneri» e «scuola d'ingegneria». Esse giustificano la loro opinione soprattutto con l'argomento clic, di regola, il tecnico, é, all'estero, solo una persona dei cosidelti quadri inferiori o addirittura un operaio qualificato, mentre co¬ loro che hanno frequentato scuole corrispondenti, per le condizioni di ammissione, per la durata idi formazione e per il programma d'Insegna¬ mento, ai tecnicum svizzeri sono, nella maggior parie dei paesi, chiamati

    1585 «ingegneri». Inoltre, i fautori di un cambiamento di designazione affer¬ mano che il titolo di «tecnico», originariamente portato solo da persone aventi conchiuso gli studi presso un tecnicum, oggi ò sempre più usato da persone di di velisi settori che non hanno beneficiato di alcuna formazione tecnica superiore, in modo che ne è risultato un certo deprezzamento del titolo stesso. Infine, essi fanno valere dhc, all'estero, i tecnici svizzeri sono svantaggiati, per causa del loro titolo, rispetto all'ingegnere di una scuola specializzata.

    D'altro .lato, la maggior parte dei Gantoni coin tecnicum, la Società svizzera degli ingegneri e architetti, la Federazione degli architeli svizzeri e le associazioni degli ex allievi della Scuola politecnica foderale e della Scuola politecnica dell'Università di Losanna non possono rallegrarsi di un cambiamento di denominazione dei tecnicum e dei licenziati dagli stes¬ si. Essi lo considerano come un deprezzamento del .titolo d'ingegnere e si riferiscono al registro degli ingegneri, architetti e tecnici, istituito nel 1951, che, per conciliare gli interessi di tutti le associazioni professionali in cau¬ sa, permette al tecnico di essere promosso ingegnere o architetto e, dopo l'inscrizione nel registro fondata sul principio della prestazione professio¬ nale, di essere assimilato a un ex allievo di scuola politecnica.

    La denominazione di ingegnere, architetto e tecnico non sono, di per se, protette. Il loro abuso può essere presentemente represso sol«o in virtù della legge sulla concorrenza sleale. La Confederazione è, tuttavia, compe¬ tente a emanare una legge sulla protezione dei titoli nel settore della tec¬ nica, fondandosi sull'articolo 31 bis, capoverso 2, della Costituzione fede¬ rale, secondo cui la Confederazione può, sempre salvaguardando gli inte¬ ressi generali dell'economia nazionale, emanare prescrizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria e prendere misure in favore dei singoli ra¬ mi dell'eoo nomi a o di professioni. La questione dell'emanazione di una siffatta legge si porrebbe, però, solo qualora si dovesse costatare che il registro degli ingegneri, architetti e tecnici, suscettibile senz'altro di mi¬ glioramenti, non potesse istituire un ordinamento soddisfacente. Per con¬ tro, la revisione della legge stilla formazione professionale
    dà l'occasione di specificare il titolo professionale dei licenziati dalle scuole tecniche superiori, e di proteggere questi, prescrivendo che esso possa essere porlato soltanto dalle persone aventi superato l'esame finale di una scuola tecnica superiore riconosciuta dalla Confederazione. I licenziati devono essere autorizzati a portare il titolo di «ingegnere - tecnico STS», (scuola tecnica superiore) rispettivamente «architetto - tecnico STS» (art. 46).

    Tale è l'ordinamento previsto, consultali i Cantoni interessati, le associazioni degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici e gli organi del registro. Esso rappresenta un compromesso fra le opinioni molto diver¬ genti della grande maggioranza dei Cantoni interessati, delle associazioni degli ingegneri e degli architetti e degli organi del registro, da una parte, e delle associazioni degli ex allievi dei tccndoum della Svizzera tedesca e

    1586 l'Unione tecnica-svizzera, dall'altra.. I primi culi sopraccitati approvano la soluzione proposta^ mentre' le 'organizzazioni dei tecnici la avversano, seb¬ bene'essa'consenta, circa-il titolo,' lina chiara e netta distinzione fra i li¬ cenziati dalle scuole1 tecniche superiori e tutti gli altri tecnici senza una formazione'tecnica superiore e conferisca al titolo una protezione legale.

    Essa permette anche la continuazione del registro degli ingegneri, degli architetti e dei'tecnici,1 di ciii è in corso un ampliamento, e che riveste grande importanza in funzione degli sforzi intrapresi entro la Comunità economica europea per un ordinamento dei titoli mediante l'istituzione di un registro, europeo degli ingegneri. Il disegno elaboralo dalla Federazione europea ;di .! associazioni , nazionali d'ingegneri (FEANI), per incarico delle autorità della, Comunità , economica europea, muove dallo stesso principio, che è, alla base del registro istituito dalle associazioni professio¬ nali svizzere,- e si propone,di agevolare lo scambio degli ingegneri. Esso prevedc itre; sezioni:-i licenziati con formazione universitaria sono iscritti nella ! sezione A ,e i licenziati-dai tecnioum sono iscritti nella sezione C, mentre- la sezione B è riservata all'iscrizione d:i persone soddisfacenti ta¬ luni sistemi .di formazione francesi e belgi. Secondo il disegno, poi, può essere iscritto: qualsiasi specialista, clic eserciti la professione da almeno cinque anni e, che, davanti a un collegio esaminatore, può provare, se999^0, .regole e.criteri stabiliti dalla FEANI, di avere una formazione sufficiente per l'iscrizione nella , determinata sezione del registro.

    '

    ;

    VII SUSSIDI FEDERALI (art. 47 e 48)

    , ;1. Sistema d'asscgnaziono dei contributi · : ' Secondo : l'ordinamento vigente, circa il 90 per cento dei fondi ohe la Confederazione mette-Annualmente a disposizione della formazione pro¬ fessionale sono destinati a scuole e corei artigiano-industriali, commer¬ ciali, e d economia 'domestica. I sussidi sono calcolali su gli stipendi del corpo insegnante e le spese per l'acquisto di materiale didattico generale.

    La-commissione peritale si occupò in modo approndito della questione se siffatto ! sistema'-debba essere mantenuto o sostituito con un altro si¬ stema essenzialmente più semplice fondato sul principio di una quota per allievo, come è il caso per gli aiuti alla scuola pubblica primaria in virtù della legge federale del 19 giugno 1953. Titilla via, alcuni sondaggi compro¬ varono che; per causa delle molteplicità e della diversità degli istituti di formazione professionale (ad es. la scuola di arti e mestieri di Zurigo con¬ tava,: noi 1961, 10.563 allievi tenuti all'insegmamenilo professionale e 476 docenti, di cui 129 di ruolo, manlrc quelle di Santa Maria in Val di Mo¬ nastero contava solo 20 allievi e 6 docenti incaricati), sarebbe eccessiva¬ mente difficile di stabilire un'aliquota di sussidio valida in generale. Una soluzione .parzialmente soddisfacente sarebbe comprensibile solo mediante un sistema di supplementi all'aliquota di base: ne risulterebbe, però, un

    1587 sistema di sussidiamento assai complesso e, quindi, da evitare. La commis¬ sione peritale giunse così alla conclusione ohe è preferibile mantenere, di principio, l'ordinamento attuale, cercando, tuttavia, di ridurre il numero delle aliquote e di semplificarne il più possibile le formalità.

    2. Norme o condizioni generali (art. 47) Il capoverso 1 sancisce il principio che la Confederazione, nell'ambito dei limiti superiori stabiliti dalla legge, assegna contributi alle spese com¬ putabili per istituzioni e provvedimenti dell'orientamento, della formazione e del perfezionamento professionali.

    Già dal 1895, la Confederazione promuove mediante sussidi l'inse¬ gnamento ddll'economia domestica durante l'obbligatorietà scolastica e in corsi pos (scolastici. Por poter mantenere questa pratica, occorre porre nella nuova legge -un fondamento legale.

    Secondo la prassi attuale, il sussidio massimo legale non è concesso per ciascun settore di una istituzione defila formazione professionale, ma, in determinate condizioni, l'aliquota è alquanto abbassata. Così, la legge vigente assegna alle scuole professionali un sussidio del 50 per cento solo per l'insegnamento obbligatorio, mentre che, per le materie facoltative, il materiale didattico generale e i corsi di perfezionamento, è determinante I aliquota del 40 per cento. Il disegno prevede che l'eventuale graduazione dei contributi, le spese computabili per le singolle istituzioni e i singoli provvedimenti nonché le altre condizioni siano stabilite per ordinanza (cpv. 3): il dits cip tin am e nt o è analogo a quello sancito ora negli articoli 45 e s egg. dell'ordinanza I.

    Coirne sinora, i contribuii federali sono assegnali soltanto per istitu¬ zioni e provvedimenti che non perseguono uno scopo lucrativo e che sono accessibili a tutti i cittadini svizzeri soddisfacenti le condizioni di età e di formazione. Ne consegue ohe nessun contributo federale può essere concesso per un corso di perfezionamento, al quale siano ammessi soltanto membri di una determinata organizzazione o dell'associazione professio¬ nale interessata (cpv. 2).

    Per quanto i contributi sono versati ai Cantoni, è applicabile la legge foderale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni. La graduazione del contributo è operata in modo che à Cantoni sono ripartiti
    in tre classi secondo la loro capacità finanziaria: i sussidi sono assegnati nel rapporto di 5:4:3 secondo che si tratti di Cantoni fi¬ nanziariamente deboli o di forza finanziaria media o finanziariamente forti. Se, perciò, nella legge sulla formazione professionale è stabilita solo la percentuale massima del contributo, tale percentuale vale solo per i Cantoni finanziariamente deboli, mentre, per quelli di forza finanziaria media, essa è diminuita del 20 per cento e, per qudlli finanziariamente farti, del 40 per cento (cpv. 3).

    1588 Per l'assegnazione e il 'calcolo del sussidio, nel singolo caso, è compe¬ tente, nei limiti della legge e dell'ordinanza, l'Ufficio federale (cpv. 4).

    3. Limito (art. 48) Rispetto all'ordinamento vigente, la cerchia delle istituzioni e dei provvedimenti sussidiai)ili va alquanto estesa nel senso che, d'ora in poi, sono previsti contributi anche per i 'comi d'istruzione del corpo insegnante, per studi e ricerche inlesi a promuovere l'orientamento c la formazione professionali e per la costruzione di case dell'app rendis la. I limiti attuali sono, in generale, mantenuti: è però previsto un equo aumento per quelli destinati all'orientamento professionalle e alla costruzione e ampliamento degli edifici scolastici. Non va, tuttavia, dimenticato clic le aliquote mas¬ sime sancite nella legge vigente non sono mai state applicate prima dell'en¬ trata in vigore della perequazione finanziaria inter cantonale. Sino al 1959, le aliquote stabilite, ogni anno, dal Dipartimento risultarono sensibilmente inferiori a quelle massime legali. Ë solo dal 1° gennaio 1960 che quest'ul¬ time sono applicate, in rapporto con la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, ma soltanto per il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli.

    L'articolo 48 definisce le istituzioni e i provvedimenti sussidiafoiti, di cui determina le percentuali massime: le istituzioni e i provvedimenti, che beneficiano di un uguale contributo, sono riunite nello stesso capoverso.

    d. Il contributo massimo del 50 per cento è previsto per l'orienta¬ mento professionale, Ile scuole professionali e le borse per apprendisti, i partecipanti ai corsi di perfezionamento e gli allievi delle scuole tecniche superiori (cpv. 1).

    Già abbiamo dotto della crescente importanza dell'orientamento pro¬ fessionale e della necessità urgente di svilupparlo. Il contributo massimo ò elevato dal 33 al 50 per cento, nel senso, però, 'che tale percentuale sia valida solo per le istituzioni dell'orientamento profess io ni a e a pieno im¬ piego; gli orientatovi professionali incaricali giustificheranno un contri¬ buto inferiore clic sarà stabilito nell'ordinanza.

    Alle scuole professionali è assegnato come sinora un contributo del 50 per cento per l'insegnamento obbligatorio agli apprendisti e del 40 per cento per
    l'insegnamento facoltativo, i corsi di perfezionamento e il mate¬ riale didattico generale.

    Nella persistente carenza di manodopera qualificata, un sistema di borse efficace e ben organizzato è di grande .importanza, pcrohè permette di sfruttare meglio le riserve di capacità e di apprendere una professione anche ai figli di famiglie modeste o disperse in regioni isolate. Se è neces¬ sario, una borsa può parimente agevolare a persone già qualificate il per-

    1589 fezionaimonlo delllc loro conoscenze, segnalamento se questo, per la lunga una a, cagiona perdile di guadagno e spese considerevoli. Poiché, da una "pai e, un miglioramento del sistema delle horse è indispensabile e, dall'al¬ tra, a iConfedei azione non dispone di un sull'i ci en le fondamento costituziona e pei agiic, il Dipartimento federale dell'interno ha redallo un «vam¬ pi ogelto pei un articolo 27 qualcr della Costituzione federale inteso a proniuoveie I assegnazione di borse e di altri aiuti alla formazione, che, ris erMita la sovianita dei Cantoni sulle scuole, è concepito come norma gencìae di competenza. Con autorizzazione del Consiglio federale, l'avampro&elto è sfato 'sottoposto, la fine dello scorso aprile, al parere dei Governi cantonali, dei parliti politici, delle associazioni economiche centrali e di a cune alile organizzazioni interessate. Esso ha avuto, in generale, un'ac¬ coglienza molto favorevole. Il Dipartimento dell'interno ha, perciò, ini¬ ziato immediatamente l'elaborazione di un messaggio a sostegno del pre¬ visto articolo costituzionale 27 qucitcr. Fino all'emanazione di questa nor¬ ma di competenza, 1 assegnazione di bons e, nell'ambito della formazione professionale (comprese le scuole tecniche superiori), dovrà ancora fon¬ ai si esclusivamente sull'articolo 34 ter, capoverso 1, lettera q, della Co¬ stituzione federale.

    Nella commissione peritale, ci si è anche chiesti se l'istituzione di un ondo nazionale, alimentato dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Co¬ muni c_ daille associazioni professionali, non consentirebbe, nell'assegna¬ zione di borse per la formazione professionale, una politica più efficace di que La svolta ora in virtù di circa 1400 fondazioni con diverse disposizioni uso. Pei motivi giuridici, un fondo siffatto non potrebbe, tuttavia, es¬ sere costituito mediante una riunione dei mezzi privati e pubblici già esi¬ stenti. Oibene, è da ricercarsi una coordinazione non tanto delle fonti quanto doli esecuzione, avendo cura che i,( perno sia l'orientamento e in. orinazione dei richiedenti. Va, perciò, mantenuto il sistema attuale, "Q quale il settore delle borse è lascialo -cs-senzialmenle ai Cantoni, ai omuni e alle organizzazioni private. Anohc per il futuro, la Confedera¬ zione «\rà solo da collaborare laddove 3'adempì ni en to di un determinato
    compi o supera le forze delle istituzioni pubbliche e private. Tn simili casi, a on e ex azione assegna contributi per borse in favore degli apprendisti, pai ecipanti ai corsi di perfezionamento e allievi delle scuole tecniche sucri m i, 1 un imporlo sino ni 50 per cento del contributo di terzi (Can¬ toni, Comuni, fondazioni, associazioni).

    art' ^ ^ contributo massimo del 40 per cento previsto per le scuole di 101 ir ' f.

    ' 0 Ie scuo'c commerciali coiTispon.de alla prassi vigente.

    Nfnioi.,la ^fI111?ri'0 differenziato delle sonale professionali «rligiano-indu'r.1.!° ° e lSCU0"e darli e mestieri è giustificato, perchè, quanto alle delle fS°"° dî contributo gli stipendi non soltanto dei docenti 10 1C C C formazione1 'nìYiT" !' ouItu.ra Nonostante ferale mala anche deipercentuale docenti della P ica nei- ilaboratori.

    minore di

    1590 contributo, la Confederazione partecipa molto (li più alle spese di una scuola d'arti e mestieri ohe alle spese di una scuola professionale artigia¬ no-industriale >con uguale numero di apprendisti.

    Il contributo del 40 per cento è, inoltre, proposto per i corsi indetti dai Cantoni allo scopo di formare e perfezionare il corpo insegnante, per gli esami di fine tirocinio, di professione e di maestro, per i corsi di per¬ fezionamento di ogni specie e per le scuole tecniche superiori (cpv. 2).

    c. Il contributo federale del 30 per cento è previsto, nel capoverso 3, per altri provvedimenti ohe non 6Ìano già elencati nei capoversi 1 e 2 e idlie siano intesi a promuovere la formazione, il perfezionamento e la ri¬ cerca nel settore. L'elenco nelle lettere a, b, c e d non è esclusivo; esso è slato volutamente concepito in modo da permettere l'assegnazione di con¬ tributi anche per altri provvedimenti di formazione professionale, futuri e non ancora prevedibili.

    In virtù del detto capoverso 3, è possibile, segnatamente, l'assegna¬ zione di contributi per le spese di viaggio e di vitto di apprendisti che non possono frequentare l'insegnamento obbligatorio dove abitano o dove sono a tirocinio. Dal crescente aumento di classi speciali per le singole professioni e dall'istituzione di corsi specializzati intercantonali consegue che, precipuamente agli apprendisti di professioni con pochi posti di tiro¬ cinio incombono rilevanti spese di viaggio. Come già detto, d'ora in ipoi anche i corsi d'istruzione per maestri di tirocinio saranno sussidiati, per¬ chè è risultato che siffatti corsi sono di grande importanza, soprattutto per i capi di azienda che non hanno ancora formato alcun apprendista.

    La pubblicazione di materiale didattico merita sempre di essere sostenuta, tanto più oggi in quanto il moltiplicarsi delle specializzazioni esige un materiale maggiormente differenziato, che l'accelerato ritmo del progresso tecnico fa rapidamente invecchiare. Grazie a un contributo federale, si può ottenere ohe tali pubblicazioni siano accessibili agli apprendisti per un prezzo modico. Circa i contributi ai periodici specializzati delle associa¬ zioni professionali, va mantenuta la pratica attuale che non ritiene suf¬ ficiente la pubblicazione occasionale di un articolo siili'orientamento pro¬ fessionale o la formazione
    professionale, ma esige che si tratti di una ri¬ vista, la quale si occupi precipuamente di questi problemi, come ad esem¬ pio, gli organi delle associazioni della formazione professionale e dell'as¬ sociazione svizzera per l'ori en lamento professionale e la protezione degli apprendisti. . . , Sempre più si appalesa necessario di promuovere la ricerca scien¬ tifica sulle professioni e sulle cause della loro evoluzione nonché la psi¬ cologia, la sociologia c la pedagogia professionali. Perciò, in futuro, de¬ vono essere parimente sussidiati i provvedimenti intesi alla ricerca nel settore dell' orientamento, della formazione e del perfezionamento profes¬ sionali: si pensa, ad esempio, agli istituti scientifici che si occupano dei

    1591 problemi della ricerca professionale e anche all'Istituto svizzero per l'eco¬ nomia domestica, la cui attività giova parimente all'insegnamento dell'eco¬ nomia domestica (cpv. 3).

    d. Aumentati devono essere anohe i contributi per la costruzione e l'ampliamento degli edifici scolastici destinati alla formazione professio¬ nale. La legge vigente prevede una aliquota massima del 20 per cento e, nel singolo icaso, un sussidio massimo di 200.00 franchi; la disposizione relativa fu, però, messa in vigore soltanto nel 1948, in virtù di un de¬ creto del Consiglio federale che inserì nell'ordinanza I l'articolo 60 bis, il quale limita il sussidio al 10 per cento e a 100.000 franchi in ogni sin¬ golo caso. II ripristino dell'aliquota originariamente prevista dalla logge e l'aumento della somma massima nel singolo caso a 500.000 franchi sono giustificati segnatamente per causa del rinvilio del denaro e del rincaro delle costruzioni intervenuti dopo (cpv. 4).

    Oltre alla costruzione e all'ampliamento degli edifici scolastici, me¬ rita di essere promossa, mediante contributi, anche la costruzione di case dell'apprendista. La costante diminuzione dei posti di tirocinio con vitto e alloggio, il ricorso alla riserva di manodopera ancora esistente nelle regioni isolate e la necessità per molli apprendisti provenienti dai Cantoni montani di abitare fuori della famiglia durante il tirocinio, esigono la co¬ struzione di nuove case dell'apprendista. Il contributo della Confedera¬ zione saTà, tuttavia, subordinato alla condizione che una parte dei posti disponibili sia riservata ad apprendisti di altri Cantoni, soprattutto di quelli montani. È previsto di contribuire alla costruzione di case dell'ap¬ prendista nella stessa misura ohe per gli edifici ospitanti le scuole pro¬ fessionali.

    e. Come abbiamo dotto nel 'capitolo A della parte generale del pre¬ sente messaggio, la Confederazione sussidia, già dal 1895, la formazione domestica. Determinante è, al momento, l'ordinanza del 1° giugno 1956 concernente l'insegnamento dell'economia domestica e la formazione pro¬ fessionale di massaie rurali, che ha per fondamento sia la legge sulla for¬ mazione professionale sia quella sull'agricoltura. Ne consegue che le istitu¬ zioni e i provvedimenti al boneificio del contributo federale come anche le percentuali massime del
    contributo per la formazione e il perfezionamento nell'economia domestica rimarranno determinali non nella nuova legge sulla formazione professionale ma in un'ordinanza speciale. Dopo 1 en¬ trata in vigore di questa legge, l'ordinanza del 1° giugno 1956 potrà, se è il caso, essere modificata o completata (cpv. 5).

    1592 Vili. ESECUZIONE DELLA LEGGE (art. da 45 a 58) 1. Organizzazione e compiti dello autorità (art. 49 e 50) a. Competenza ilei Cantoni L'esecuzione della legge spella ai Cantoni, per quanto essa non sta¬ bilisce diversamente (art. 49, cpv. 1). I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni esecutive nella misura in cui non sono di spettanza della Con¬ federazione.

    I Cantoni hanno segnatamente le seguenti competenze: -- organizzazione dell'orientamento professionale (art. 4), -- approvazione dei contratti di tirocinio e saia revoca (art. 9, 15 e 19), -- temporaneo aumento del numero massimo lecito di apprendisti per una singola azienda (art. 12, cpv. 3)., -- raccorciainenlo o proroga della durala del tirocinio nel singolo caso (art. 13, ìcpv. 2), -- vigilanza sull'insegna m ein lo professionale (art. 14), -- istituzione di scuole professionali e organizzazioni dell'insegnamento professionale (art. 23 e 24), -- organizzazione degli esami di fine tirocinio (ari. 31).

    Altre competenze sono conferite ai Cantoni negli articoli 8, capoverso 2, 10, capoverso 3, 11, capoverso 3, 1(3, capoverso 1, 27, capoversi 2 e 3, 31, capoverso 2, 32, capoversi 2, 35, capoverso 2, 58, capoverso 3.

    I Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della leg¬ ge. Il disegno attribuisce ai Cantoni compiti più numerosi e variati che quelli conferiti loro nella legge vigente: ne consegue l'opportunità di af¬ fidare l'esecuzione in ogni Cantone a am ufficio permanente, senza tut¬ tavia escludere clic, .nei piccoli Cantoni, possano essere attribuiti allo stesso altri compiti. Va da sè die i Cantoni sono liberi di istituire com¬ missioni cantonali e regionali per gli apprendisti o commissioni speciali per una professione o gruppi di professione e di conferire loro talune competenze: tuttavia, va evitato di affidare a una commissione l'e&ec.uzione generale della legge. È già stalo rilevato che i Cantoni devono prov¬ vedere a una efficace vigilanza sui rapporti di liroicinio e a una stretta collaborazione fra gli uffici incaricati della formazione professionale, del1 orientamento professionale e del collocamento. Infine, è necessario, nel¬ l'interesse di una pacifica applilcazionc della legge, clic i detti uffici coo¬ perino anche con le competenti associazioni professionali e di formazione professionale, come è già,
    in generale, il caso (art. 49, cpv. 2).

    Già ora, i Cantoni devono riferire annualmente su taluni aspetti del¬ l'esecuzione della legge: così, ad esempio, sul rinnovo dei contratti di tiro¬ cinio, sul raccorciamcnto nei singoli casi della durata del tirocinio, sulle

    1693 autorizzazioni per impartire l'insegnamento obbligatorio dopo le ore 20.00, sulla delegazione alle associazioni professionali della competenza di orga¬ nizzare esami di fine tirocinio. È sufficiente die nel disegno sia assunto il principio del rapporto: spetterà, poi, all'ordinanza di stabilire su cosa e quando (ogni anno od ogni due anni) j Cantoni devono riferire all'Uffi¬ cio federale (art. 49, cpv. 3).

    b. Competenze della Confederazione Nell'esecuzione della legge, anche la Confederazione lia importanti funzioni. Così, il Consiglio federale deve emanare le ordinanze nei casi espressamente previsti dalla legge e le disposizioni esecutive intese a pre¬ cisare le singole prescrizioni legali. Inoltre, esso emana le disposizioni amministrative a destinazione delle autorità di esecuzione e di vigilanza (art. 50, cpv. 1).

    Prima di emanare le ordinanze come anche i regolamenti e i pro¬ grammi di tirocinio, il Consiglio federale deve consultare i Cantoni, le associazioni professionali e le associazioni della formazione professionale.

    Esso deve procedere nello stesso modo prima di prendere decisioni di por¬ tala generale (art. 50, cpv. 2), come l'obbligo di frequentare un corso spe¬ cializzato inter.canlonale per apprendisti (airi. 25) e la determinazione del programma annuo di un corso di formazione professionale. Contraria¬ mente all'ordinamento vigente, la legge non cita i singoli casi nei quali i Cantoni e le associazioni devono essere previamente consultati, ma pre¬ vede l'obbligo generale di queste consultazioni. Essa sancisce, in tal ano¬ do, la prassi attuale, secondo cui i Cantoni e le associazioni sono intesi anche nei casi non espressamente elencali nella legge.

    La Confederazione non solo esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge, ma le competono anche, per quanto la legge la dichiara com¬ petente, innumerevoli provvedimenti esecutivi, come l'emanazione di re¬ golamenti di tirocinio e d'esame, l'organizzazione di corsi per la forma¬ zione e il perfezionamento del corpo insegnante, la sorveglianza degli esa¬ mi di professione e di maestro, l'assegnazione e il calcolo dei contributi nel singolo caso. Questi compiti spettano all'Ufficio federale, qualora la competenza non sia riservata al Consiglio federale o al Dipartimento (art.

    50, cpv. 3).

    La 'commissione ha parimente
    esaminato se, in correlazione con la revisione della legge, non fosse opportuno istituire una commissione fe¬ derale permanente della formazione professionale, composta di rappre¬ sentanti dei Cantoni e delle associazioni professionali e della formazione professionale interessale e avente il compito di esaminare per il Diparti¬ mento e per l'Ufficio federale i problemi importanti, che sano posti loro.

    La. maggioranza, però, preferì rinunciarvi e lasciare al Dipartimento e al1 Ufficio foderale la facoltà di ricorrere alla icollaborazione di perdi.

    1594 2. Giurisdizione amministrativa (art. da 51 a 54) La legge vilmente contiene solo delle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa. Per una migliore protezione del diritto e per una giusta e uniforme applicazione delle prescrizioni federali, è opportuno svilup¬ pare l'ordinamento attuale. Ciò consentirà, inoltre, alle autorità di ricorso di pronunciami su questioni controverse e, quindi di istaurare una certa prassi che contribuirà a chiarire e perfezionare il diritto materiale. A tale scopo, mira anche l'estenzionc del diritto di ricorso.

    a. Decisioni (art. 51) Le istanze federali e cantonali, incaricate dell'esecuzione della legge, devono prendere decisioni che, per lo più, sono di grande importanza per igjli interessati. Esse devono, perciò, comunicarle per iscritto, motivarie e indicare il diritto e il termine di ricorso. Siffatte decisioni .pos¬ sono essere cambiate e abrogate in qualsiasi tempo, qualora i fatti, che le hanno motivate, mutassero.

    b. Ricorsi (art. da 52 a 54) Occorre distinguere -fra i ricorsi contro le decisioni di uffici federali e cantonali e i ricorsi contro le decisioni delle commissioni di esame e di vigilanza.

    Contro le decisioni dell'Ufficio federale è ammissibile il ricorso al Dipartimento e contro le decisioni del Dipartimento è ammissibile il ri¬ coreo al Consiglio federale: circa la forma, il contenuto, i termini, ecc. è determinante la legislazione sul l'organizzazione dell'amministrazione fe¬ derale (art. 52).

    Poiché la maggior parte delle decisioni emana dalle autorità .canlouali, la protezione giuridica deve essere garantita anche nell'ambito del Cantone e, almeno in determinati casi, deve essere data la possibilità di ricorrere all'istanza federale. Il disegno si limita a fare obbligo ai Cantoni di designare un'autorità cantonale di ricorso e di stabilire taluni principi generali sulla procedura di rioorso. Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate presso l'autorità cantonale di ricorso entro 30 (giorni dalla comunicazione della decisione (art. 53, cpv. 1). La decisione va comunicata al ricorrente e all'autorità, clic ha emanato la decisione impugnata, per iscritto, con indicazione doi motivi e dei mezzi di ricorso.

    Per il rimanente, la procedura ò regolata dal diritto cantonale (art. 53, cpv. 2). Conformemente all'articolo 54,
    capoverso 3, della legge vigente, la deoisione dell'autorità cantonale competente è definitiva. Il ricorso al Consiglio federale è dato soltanto contro una decisione dell'autorità can¬ tonale, che abbia per oggetto l'assoggettamento alla logge nel singolo caso.

    Tuttavia, le leggi federali, la cuii esecuzione spetta al Cantone, prevedono

    1595 di regola, la possibilità di ricorrere contro la decisione cantonale a una istanza federale. Per quanto attiene alla legge sulla formazione professio¬ nale non vi è alcun motivo di statuire un diritto generale di ricorso. Ma, poiché le autorità esecutive cantonali hanno, in molti casi, da prendere decisioni di glande momento, ò opportuno ammettere il ricorso al Con¬ siglio federale contro talune decisioni di considerevole importanza, elen¬ cate in modo esclusivo. Si tratta di decisioni dell'ultima istanza cantonale circa 1 applicabilità della legge a singoli rapporti di tirocinio, il divieto di ;formare apprendisti, il rifiuto o In revoca dell'approvazione del con¬ tratto di tirocinio, il rifiuto dell'ammissione di un praticante o di un pri¬ vatista ali esame di fine tirocinio o di un privatista all'esame finale di una scuola commerciale riconosciuta (art. 53, opv. 3).

    Già ora, contro le decisioni delle commissioni esaminatrici .che ne¬ gano 1 ammissione agli esami di maestro o il diploma è dato il ricorso presso l'Ufficio federale (art. 47, opv. 4, della logge e art. 40 bis dell'or¬ dinanza I). L'articolo 54 assume l'ordinamento vigente, adeguandolo al previsto sdoppiamento degli esami professionali superiori. Considerato che la -formazione dei docenti di ruolo delle scuole professionali artigianoindustriali e delle sicuole d'arti e mestieri spetta alla Confederazione, il ri¬ corso a/11 Ufficio federale deve pur essere ammesso anche contro deci¬ sioni delle commissioni esaminatrici die negano l'attestato concernente 1 esame finale di un corso d'istruzione por docenti riconosciuto dalla Con¬ federazione o di un corso per orientato-ri professionali. Parimente, il ri¬ corso è dato .contro la decisione ohe nega l'ammissione di un candidato a un corso siffatto. La decisione dell'Ufficilo foderale può essere impu¬ gnata presso il Dipartimento, ohe decide definitivamente.

    3. Disposizioni penali (art. da 55 a 58) L'esecuzione della legge spetta soprattutto ai Cantoni, die devono farla rispettare precipuamente per mezzo dei provvedimenti amministra¬ tivi, di cui hanno la competenza e che sovente sono più efficaci delle pene stesse, così il divieto a un (capo di azienda di formare apprendisti confor¬ memente aill'artioodo 9, capoverso 3. Le autorità esecutive operano anche mediante le informazioni,
    i corsi c le raccomandazioni. Tuttavia, anche nel settore della formazione professionale, sono inevitabili talune disposi¬ zioni penali contro il capo di azienda e l'apprendista che violino i loro obblighi. Parimente, deve essere punito chi viola le disposizioni sulla pro¬ tezione delle denominazioni professionali e dei titoli. Il disegno si propone una chiara distinzione fra le diverse categorie di infrazioni. Visto che le violazioni del capo di azienda ai suoi obblighi e le violazioni alle dispo¬ sizioni sulla protezione del titolo annoverano forme gravi, va previsto, accanto alla multa, anche l'arresto. Questo non si giustifica, per contro, nel caso di infrazioni commesse dall'apprendista.

    1596 Come la leggje attuale (ari. 57, apv. 1, leti, a e c), anche il disegno pre¬ vede che il capo di azienda è punibile se egli forma o fa formo/re appren¬ disti in una professione assoggettata alla legge, sebbene l'autorità canto¬ nale, in mancanza delle condizioni necessarie, glielo abbia vietalo o non gli abbia rilasciato l'autorizzazione conformemente all'articolo 10. Inoltre, egli è punibile se non presenta per tempo il contratto di tiroicinio all'au¬ torità cantonale, se come detentore della potestà dei genitori omette di no¬ tificare per tempo il rapporto di tirocinio o se omette di concbiudere il contratto di tirocinio, sebbene le parli abbiano inteso di istituire un rap¬ porto di tirocinio.

    Il capo di azienda è, poi, punibile se trascura i suoi obbligali di for¬ mazione dell'apprendista (art. 17), omette d'informare l'autorità cantonale dello scioglimento del rapporto di tirocinio (art. 19, cpv. 1), omette di co¬ stringere l'apprendista a frequentare l'insegnamento professionale e di dargli il tempo necessario per sostenere gli esami di fine tirocinio, senza deduzione di salario (art. 22, cpv. 2, 29, epv. 2). Se il sostituto del capo di azienda, che questi ha incaricalo della .formazione degli apprendisti, com¬ mette una infrazione, è egli stesso punibile: il capo d'azienda soggiace a pena solo se aveva conoscenza dell'infrazione e omise di impedirlo o di rimediarvi (art. 55).

    L'apprendista ò punito con multa se, nonostante l'avvertimento del¬ l'autorità scolastica, manca, senza giustificazione, dall'insegnamento ob¬ bligatorio o se, senza motivi plausibili, non si presenta a un osarne. Su proposta espressa delle associazioni dell'insegnamento professionale, lo fattispecie penale del ripetuto disturbo intenzionale dell'insegnamento è mantenuta, sebbene rimangano riservale le competenze disciplinari delle autorità scolastiche. iNei casi! di colpa lieve, può essere inflitto un avverti¬ mento invece della multa (art. 56).

    Secondo rartjtcolo 57, capoverso 1, .lettera c, della legge vigente è pu¬ nito chi si spaccia per maestro diplomato senza possedere il diploma di maestro oppure si arroga il lecitamente un altro titolo protlelo dalla legge.

    L'esperienza insegna che questa disposizione penale non è sufficiente qua¬ lora la persona si attribuisca una designazione o un titolo diversi sì
    da quelli protetti legalmente per la professione in causa ma atti a suscitare nel pubblico non bene informalo l'impressione clic egli abbia superato gli osami di professione o di maestro. L'articolo 57, lettera b, include, per¬ ciò, anche questo caso fra le infrazioni. Infine, è punibile chi si attribui¬ sce un titolo conferito conformemente all'articolo 46, senza aver superato gli esami finali di una scuola tecnica superiore rllconosciuta dalla Con¬ federazione.

    Le infrazioni secondo gli articoli 55, 56 e 57 sono parimente puni¬ bili se sono commesse per negligenza (art. 58, cpv. 1).

    1597 Le disposizioni penali della leggjC non escludono l'applicazione del1 Codice penale, le cui disposizioni speciali sono espressamente riservale nel.1 articolo 58, capoverso 2. Questo capoverso .concerne segnatamente 1 articolo 333: di conseguenza, le disposizioni del Codice penale concer¬ nenti le contravvenzioni sorio: sussidiariamente applicabili alle infrazioni nel senso degli articoli 55, 56 e 57 della legge sulla formazione professio¬ nale. La riserva del Codice penale sii' riferisce parimente ad altre disposi¬ zioni speciali del medesimloi come quelle sulle lesióni'corporali e sulla (fal¬ sità in atti.

    Come sihora, il perseguimento penale spetta ai Cantoni (art. 58, cpv. 3).

    IX. MODIFICAZIONE DI LEGGI FEDERALI (art. da 59 a 61) La revisione dtìlìa legge sulla formazione professionale fornisce l'oc¬ casione di modificare tré altre leggi federali, precisamente: il Codice delle obbligazioni (art. 59), la leggje federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (art. 60) e La legge federale sulLassiourazione contro la disoccupazione (art. 61).

    1. Il Codice delle obbligazioni (art. 59) Nel capitolo III, numero 2, abbiamo già esposto i motivi, per i quali le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il contratto di ti¬ rocinio devono essere ampliale. Le nuove disposizioni furono elaborate dalla commissione per la (revisione della legislazione sul contratto di la¬ voro. (Esse (art. 862 da a a /) completano le disposizioni sul contratto di lavóro. Quelle disposizioni ohe, come nonne miste, sono assunte anche nella legge sulla formazione professionale, furono (già commentate nel icapitolo sul tirocinio.

    Mediante il contratto di tirocinio, Iii maestro di tirocinio si obbliga a formare adeguatamente l'apprendista in una determinata professione (art. 362 er, cpv. 1). Per quanto attiene all'apprendista, egli ha l'obbligo di conformarsi alle istruzioni del maestro intese al conseguimento dello scopo del tirocinio.

    Le disposizioni concernenti il Icontratto di lavoro sono applicabili sus¬ sidiariamente al contralto dli .tirocinio (art. 362 w, cpv. 2), come quelle circa fa fornitura di utensili e materiali o circa le invenzioni fatte dal lavoratore. Inoltre, sono riservate le prescrizioni federali e (cantonali di diritto pubblico riguardanti la formazione professionale e la protezione dei lavoratori: ciò esclude clic le parti conchiudano, per l'apprendimento Foglio federale, 1962.

    105

    1598 di una professione assoggettata alla 1 eggte 6ulla formazione professionale, un contratto di tirocinio secondo il Codice delle obbligazioni (art. 362 a, cpv. 3).

    Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.

    Questa esigenza è giustifilcata per la necessità di una speciale protezione dell'apprendista, che generalmente è un minorenne, e per la durata assai lunga del rapporto, i cui particolari devono essere chiaramente stabiliti.

    Il contratto deve disciplinare, in ogni caso, il genere e la durata della for¬ mazione professionale, il tempo di prova, la durata del lavoro e le vacanze (art. 362 b, cpv. 1). Inoltre, esso può contenere altre disposizioni, ad esem¬ pio sul salario, sugli utensili, sui contributi alle spese di alloggiò e vitto, sull'assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti, come la fornitura di abili professionali (art. 362 b, opv. 2).

    La natura del rapporto di tirocinio, il cui successo dipende in gran parte dall'attitudine dell'apprendista per la professione considerata, ri¬ chiede un periodo di prova, durante il quale il contralto può essere di¬ sdetto per ogni tempo (con un preavviso di sette giorni (art. 362 e, cpv. 1).

    11 periodo di prova deve essere almeno 'dà un mese; se è il caso, esso può essere prolungato sino a tre, qualora le parti non abbiano acquisito la cer¬ tezza che il rapporto di tirocinio possa essere continuato (cfr. 362 b, cpv. 3). Il maestro di tirocinio non può subordinare il rapporto alla con¬ dizione che l'apprendista, terminato il tirocinio, rimanga ancora nell azien¬ da, per un certo tempo. Una siffatta convenzione sarebbe nulla anche se fosse proposta dall'apprendista o dal suo rappresentante legale con lo sco¬ po, ad esempio, di ottenere un posto d'apprendista in una professione nel¬ la quale pochi sono i posti ma molti i postulanti (art. 362 b, cpv. 4). Gli articoli 362 c e 362 d disciplinano gli obblighi dell'apprendista e del suo rappresentante legale, 'come anche quelli del maestro di tirocinio. Essi sono già stati commentati in correlazione con gli articoli 17 e 18: circa l'articolo 362 e (fine del contratto di tirocinio) rinviamo ali esposto sul¬ l'articolo 19.

    Terminato il tirocinio, il maestro deve rilasciare all'apprendista un attestato di tirocinio contenente le necessarie indicazioni
    sulla professione imparata e sulla durala del tirocinio (art. 362 /). Si tratta^ di un attestato strettamente privato: esso non è in alcun rapporto con 1 attestato di ca¬ pacità rilascialo in seguito all'esame di fine tirocinio, conformemente al¬ l'articolo 32, capoverso 1, che non potrebbe .sostituire. La disposizione non va neppure 'interpretata nel 6enso clic nelle professioni assog¬ gettate alla legge sulla formazione professionale il maestro di tirocinio debba rilasciare all'apprendista un attestato di tirocinio conformemente all'articolo 362 /. Per dette professioni, d'altronde, esso sarebbe superfluo, perchè l'attestalo di capacità contiene già quelle indicazioni clic 1 articolo 362 / prescrive per l'attestato di tirocinio privato. Il maestro di tirocinio

    1599 è, invece, libero, ned senso della legge sulla formazione professionale, di rilasciare al suo apprendista una attestazione contenente indicazioni su le capacità, il lavoro e la condotta del medesimo.

    2. Legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foresto (art. 60) I 1. Ordinamento attuale La legge federale dell'I 1 ottobre 1902 conicamente l'alta vigilanza della Confederazione nella polizia delle foreste regola la formazione del personale forestale subalterno solo in quanto sancisce, negli articoli 9 e 41, che i 'Cantoni provvederanno all'istruzione e alla nomina del personale forestale subalterno: per l'istruzione, continua ila legge, saranno istituiti dei corsi cantonali o intercantonali di selvicoltura alle cui spese ila Con¬ federazione contribuisce prendendo a carico Je indennità agli insegnanti e l'acquisto del materiale scolastico.

    Nella revisione parziale del 23 settembre 1955 (art. 9 bis) è stalo pre¬ visto, circa la formazione dei tagliaboschi, che la Confederazione sussidia i corsi per tagliaboschi istituiti dai Cantoni o da organizzazioni forestali (da 2 a 3 settimane), assumendo dal 20 al 30 per cento delle spese compu¬ tabili.

    a. Personale forestale subalterno.

    La formazione del personale forestale subalterno in tcorsi cantonali o inlercanlonali, originariamente di due mesi, diretti dal personale fo¬ restale in funzione bastava ifino a quando il personale forestale subalterno si occupava specialmente di compiti di polizia (vigilanza sull'adempimento delle prescrizioni forestali e cantonali, protezione delle foreste, ecc.). Ma essa non è più sufficiente ora che ai soltoispeltori forestali sono affidati anche compiti di sistemazione e di gestione. Per questo motivo, si cerca, da anni, di migliorare la formazione dei sottoispettori forestali sulla base delle prescrizioni vigenti: da un lato, prorogando i consi di selvicoltura sino a 4 mesi e includendovi una parte dedicata alla tecnica del lavoro e, dall'altro, rendendo più severe le condizioni di ammissione e approntando un nuovo manuale d'insegnamento per d sottoispettori forestali. Dal 1955, sono ammessi solo candidati che hanno superato un coreo di tagliabo¬ schi. In tal modo e grazie ai maggiori Icorsi di perfezionamento, si giun¬ se, a poco a poco, a migliorare essenzialmente la
    formazione dei sotto¬ ispettori forestali, ma non ancora sufficientemente per conformarla alle esigenze odierne. Infatti, il sottoispeltore forestale è diventato il braccio destro del gerente (cioè dell'ispettore forestale) e, inoltre, deve agire sem¬ pre più di sua iniziativa, soprattutto nel ßeitore della tecnica del lavoro.

    La Carenza di manodopera qualificala obbliga anolie l'economia forestale

    1600 alla razionalizzazione e alla meccanizzazione. Orbene, -solo, un personale forestale ben istruito è capace di giudicare dell'opportunità d'i usare mac¬ chine e attrezzi di ogni specie. Va escluso che un corso- della durata media di 3 mesi -possa conferire tale capacità. Inoltre, diventa sempre più diffi¬ cile di trovare il personale insegnante lildoneo che, oltre alla sua attività ufficiale nel circondario forestale, sia in grado di dedicarsi per alcuni mesi alla formazione del personale forestale subalterno, pur prescin¬ dendo did fatto che, a cagione idei progressi della specializzazione, vi è una carenza di ingegneri forestali con -un formazione corrispondente al bisogno.

    L'esperienza dimostra che la mancanza di un tirocinio professionale ha effetti anche sulla leondizione sociale del personale forestale subal¬ terno. Ancora oggji è purtroppo frequente che il sottoispettorc -forestale eser¬ citi le sue funzioni solo a titolo accessorio e guadagni relativamente po¬ co. Solo dall'ispettore forestale di ruolo può essere richiesta una forma¬ zione approfondita. La migliore formazione del personale forestale su¬ balterno dipende, dunque, direttamente dall'organizzazione del servizio forestale nei Cantoni. Ci vorrà, dunque, del tempo prima che siano at¬ tuate ovunque le condizioni necessarie per l'assunzione di sottoispettori forestali di: ruolo.

    b. Boscaiuoli e operai forestali.

    Per mollo tempo, non ci si è curati molto della formazione dei bo¬ scaiuoli e dogli operai forestali. Fu solo dopo il 1940 che l'Ufficio fore¬ stale cantonale svizzero, allo scopo idi promuovere la formazione dei bo¬ scaiuoli inlcominciò a organizzare per essi corsi della durata di 2 a 3 set¬ timane e, più tardi, anche corsi sull'uso delle seghe a motore. Siffatti cor¬ si, sebbene abbiano conferito ai partecipanti preziose attitudini e cono¬ scenze, non. possono sostituire una vera formazione professionale. Pro¬ prio ora che anche i paesi in via di sviluppo si sforzano di formare ade¬ guatamente i loro lavoratori, una formazione professionale attraverso un: corso di breve durata non corrisponde più alle esigenze del tempo.. Indub¬ biamente, la mancanza di una formazione sufficiente è un -motivo deicrescente disinteresse dei giovani per i lavori in foresta. Il censimento fe¬ derale- delle aziende del 1955 ha rilevato
    -che su 37 440 lavoratori delle amministrazioni forestali pubbliche nella Svizzera solo 2255; cioè il 6 per cento, erano impiegati stabilmente. Nel 1954, cinca l'80 per cento delle 3080 amministrazioni forestali pubbliche del-paese occuparono esclusiva¬ mente manodopera avventizia, che in ragione-dei 4/5, lavorava a pieno impiego o a titolo accessorio nell'agricoltura. Già: per il fatto ic-lie l'agri¬ coltura stessa soffre sempre più di una acuta carenza di manodopera, laselvicoltura deve provvedere ad aumentare il numero dei suoi lavoratori stabili,, indipendentemente dalla considerazione che la meccanizzazione del lavoro forestale obbliga a una profonda formazione. Soltanto per que-

    1601 sta manodopera può essere garantito un duraturo pieno impiego, -una re¬ tribuzione soddisfacente e una adeguata protezione sociale in una profes¬ sione che per sua naturo non è facile.

    Per questi molivi, già da tempo ci si sforza di formale l'operaio fo¬ restale attraverso un tirocinio, cioè di istituire Ja professione dell'operaio forestale stabile, seguendo fco sì l'esempio procursore del Cantone di Neuchâtel. Con lettera circolare del 27 febbraio 1958, il Dipartimento fede¬ rale dell'interno trasmise ai Dipartimenti cantonali delle foreste una «Istruzione per J'emfanazione di regolamenti cantonali sul tirocinio degli operai forestali» e an «Modello di contratto di tirocinio per gli operai fo¬ restali», invitandoli a voler sancire provvisoriamente, in mancanza di un disiciplinamento federale, disposizioni cantonali. All'imito fu dato seguito itn modo molto confortante. All'inizio del 1960, oltre 100 rapporti di tiro¬ cinio esistevano in 9 Cantoni. Tuttavia, furono palesi numerosi inconve¬ nienti di organizzazione, di tecnica della formazione e di natura finan¬ ziaria, che solo un disciplinamento federale può sopprimere.

    2. Gli sforzi dell'economia forestale per migliorare la formazione del personale forestale subalterno e degli operai forestali Già nel 1958, la Società forestale svizzera, nella sua assemblea an¬ nua di Coirà, propose una migliore formazione degli operai forestali e dei sottoispóttori forestali e istituì a tale scopo una commissione di stu¬ dio. -La proposta dèlia commissione fu discussa in un'assemblea stra¬ ordinaria e sottoposta, a metà gennaio 1961, al Dipartimento federale delI interno. Essa prevede l'istituzione da parte della Confederazione del ti¬ rocinio per operai forestali e, su questa base, la formazione dei sottoispettori forestali in tuna scuola professionale annuale. Per l'istituzione del tirocinio di operaio forestale devono essere determinanti analogica¬ mente le prescrizioni della legge federale sulla formazione professionale.

    II predetto tirocinio ha lo scopo di preparare-gli operai forestali alla Toro professione, conferendo loro un'adeguata formazione e il piacere per il proprio lavoro, e di creare un efficace corpo di operai forestali. Gli ap¬ prendisti devono essere tenuti a frequentare corsi specializzati, come corsi di boscaiuolo e corsi -sull'uso
    delle seghe a motore.

    Gome meta finale della formazione dei sotloispetlori forestali, la So¬ cietà forestale svizzera propone di istruirli non più in córsi ma in sèuole.

    L'istruzione dovrebbe durare un anno intero, affinchè gli allièvi póssaho familiarizzarsi con i lavori di !un cielo annuo completo, ciò che è parti¬ colarmente importante nella selvicoltura ove i lavori differiscono da una stagione all'altra.

    La -proposta contiene disposizioni particolareggiate sull'ammissione, subordinata alla condizione che il candidalo -abbia effettuato un tirocinio completo di operaio forestale. II programma -di -tirocinio prevede un in-

    1602 segnamento teorico e pratico in classi (7 mosi) e un'attività pratica indi¬ viduale (5 mesi) presso un ispettorato forestale del Cantone di domicilio.

    Dopo aver frequentato questa scuola, il sottoispettore forestale deve essere capace di: -- effettuare tutti i 'lavori manuali che si ipresenlano nell'esercizio fo¬ restale pratico, compresi l'uso e la manutenzione delle macchine e degli impianti, -- dirigere e organizzare il lavoro in un esercizio forestale, impiegare funzionalmente il personale e servirsi razionalmente delle macchine e del materiale, -- istruire e dirigere il personale, -- assortire il prodotto del taglio nel modo commercialmente migliore, -- assecondare i superiori come collaboratore specializzato e consigliare i proprietari di foreste private nelle questioni riguardanti la ge¬ stione diretta, -- effettuare gli indispensabili lavori slcritti (liste di paga, distinte degli assortimenti, rapporti, eoe), esercitare la polizia forestale con fermezza e tatto.

    La formazione deve essere conchiusa con un esame teorico e pra¬ tico. Chi. lo supera rilceve un diploma rilasciato dalla scuola.

    La proposta prevede, poi, che la direzione della scuola sia conferita a un ingegnere forestale, cui spetterà la gerenza di una foresta scolastica.

    Egli sarà coadiuvato da ingegneri forestali dei dintorni e da altri ausi¬ liari. La vigilanza sulla scuola sarà esercitala dai rappresentanti .dei Can¬ toni partcfcipanti e da un rappresentante della Confederazione, che desi¬ gnano, in comune, i cinque membri della commissione esaminatrice. Con¬ siderate le diversità delle singole regioni del paese, l'istruzione deve es¬ sere curata in scuole regionali: si prevede una scuola di lingua francese e idue scuole di lingua tedesca.

    Una (certa elasticità organizzativa delle scuole permetterà di tenere conto di condizioni particolari (considerazione del luogo d'origine dei partecipanti mediante ad esempio corsi di montagna, corsi in lingua ita¬ liana, ecc.). Per poter essere sfruttata al massimo, .la scuola deve, inoltre, organizzare corsi specializzati e corsi di perfezionamento per operai fo¬ restali, sottoispcttori forestali c proprietari di foreste.

    I Cantoni, interessali alla stessa scuoia regionale, possono associarsi per esercitarle in comune. Le spose d'esercizio di una scuola, valutate a 80.000
    franchi annui, sono attinte dagli allievi, dai Cantoni partecipanti e dalla Confederazione.

    La Società forestale svizzera riassunse le sue proposte in tre articoli di legge: il primo tratta della formazione dei boscaiuoli e degli operai

    1603 forestali, il secondo della formazione dei sottoispettori forestali e il terzo dei contributi della Confederazione.

    Il Dipartimento federale dell'interno sottopose, per parere, la propo¬ sta della Società forestale svizzera agli ispettori forestali cantonali e ai Dipartimenti cantonali delle foreste. In generale, essa fu accolta favore¬ volmente. Tuttavia, sia gli ispettori forestali cantonali sia la Conferenza dei direttori cantonali delle foreste osservarono che per molti Can¬ toni (Cantoni montani, 'Cantoni con molte foreste private) sarà difficile di rinunciare al sistema attuale dei corsi di selvicoltura. Perciò, essi do¬ mandarono di mantenere parimente questi corsi. Solo a pochi Cantoni è possibile di partecipare alle scuole di sottoispettore forestale senza mo¬ dificare le toro proscrizioni legali. Inoltre, è opportuno accogliere la pro¬ posta dei direttori dei Dipartimenti cantonali delle foreste intesa a su¬ bordinare all'adempimento del tirocinio di operaio forestale l'ammissio¬ ne alle scuole di sottoispettore forestale: ma, poiché il detto tirocinio non è ancora istituito dappertutto, si dovrebbe, per il momento rinunciarvi.

    È poi da esaminare se nelle souale di sattoispettore forestale non siano da ammettere anche Idarpentieri, falegnami, muratori qualificati, ecc. An¬ che l'Associazione dei sottoispettori forestali preconizza unanime I istitu¬ zione del tirocinio di operaio forestale su base federale e l'istituzione di una scuola di sottoispettore forestale.

    3. Il nuovo disciplinamento legale Per poter attuare questi postulati, la legge federale concernente 1 al¬ ta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste deve essere modificata c completata: ciò (richiede l'abrogazione degli attuali articoli 9, 9 bis e 41. Poiché questa revisione parzale ha parimente per scopo il promovimenlo della formazione professionale e poiché i capitoli della legge sulla formazione professionale riguardanti il tirocinio e i contributi federali devono essere applicati per analogia alla formazione e al perfe¬ zionamento dogli operai forestali, è opportuno di approfittare della pre¬ sente revisione della legge sulla formazione professionale per includervi la .revisione parziale della legge (concernente l'alta vigilanza della Confe¬ derazione sulla polizia delle foreste: è quello clic
    avviene nel capo IX (modificazione di Heggji federali, art. CO). In tal modo, la selvicoltura vuole parimente dimostrare ch'essa non si tiene più in disparte entro il settore della formazione professionale, ma clic si associa agli altri set¬ tori dell'economia.

    a

    - Formazione e perfezionamento dei boscaiuoli e degli operai forestali (art. 9) Come detto sopra, la Confederazione lia già ora la possibilità di pro¬ muovere mediante sussidi la formazione dei boscaiuoli. Il capoverso 2 prevede che, oltre ai Cantoni, anche le organizzazioni forestali possano

    .1604 organizzare carsi per boscaiuoli. Per essi, sono segnatamente intesi corsi di taglio, di .preparazione e di esbosco, i corsi sull uso delle seghe a mo¬ tore, i corsi di ..selvicoltura e, inoltre, i .corsi centrali per dirigenti ove è istruito il corpo docente dei predetti corsi specializzati.

    Chi vuole formarsi come operaio forestale deve superare il tirocinio .di operaio forestale (cpv. 3). Non se ne deve conchiudere che in futuro qualsiasi persona che voglia lavorare in foresta debba avere compiuto tale tirocinio: come sinora, ad esempio, i contadini di montagna potran¬ no, durante l'inverno, procurarsi un guadagno accessorio, lavorando -nel¬ le foreste comunali o cantonali. È probabile clic le materie commerciali saranno insegnate agli apprendisti nelle scuole professionali artigianoindustriali, mentre l'insegnamento delle materie tecniche sara loro im¬ partito, per regione, dal personale forestale superiore o subalterno. Dì -base all'emanazione del regolamento di tirocinio dell operaio forestale e ai contratti di tirocinio possono servire gli allegati alla citata circolare del Dipartimento federale dell'interno del 27 luglio 1.958. Ohi supera il .tiro¬ cinio di operaio forestale riceve un attestalo federale di capacità come operaio forestale qualificato. Aigli operai forestali qualificati va data d'oc¬ casione .di perfezionarsi in corsi specializzati e soprattutto di prepararsi all'esame professionale. Questo è organizzato dai Cantoni e dalle orga¬ nizzazioni forestali; il regolamento d'esame richiede l'approvazione del Dipartimento dell'interno. Il perfezionamento è destinato a permettere, ai giovani capaci, di sostenere, al più presto due anni dopo 1 esame di fine tirocinio, l'esame professionale nel settore forestale (lav,ori di vivaio, ta¬ glio, .preparazione .del legno, esbosco, costruzione di strade forestali, .ecc.).

    ·Chi ha superato l'esame professionale deve essere in grado di esercitare le funzioni di assistente e di capo gruppo: la sua attività va chiaramente delimitata rispetto a quella dei sottoispettori forestali. Di prinlcipio, la formazione dei soltoispetlori forestali deve prendere l'avvio dal tirocinio di operaio forestale.

    Al tirocinio, al perfezionamento e all'esame professionale degli ope¬ rai forestali sono applicabili per analogia le .disposizioni della legge
    sulla formazione professionale.

    b. Formazione del personale forestale subalterno (art. t0) Come sinora varrà lill principio che i Cantoni devono provvedere al¬ la formazione del personale forestale subalterno, mentre la Confedera¬ zione si limita a promuovere mediante sussidi la formazione e il perfe¬ zionamento (cpv. 1). Conformemente ai- pareri espressi nella procedura di preavviso, gli attuali corsi cantonali o inteUctantonaTi di selvicoltura saranno mantenuti accanto alle progettate scuole regionali di sottoispet¬ tore forestale dei Cantoni (cpv. 2). Nessun nuovo istituto federale dev es¬ sere fondato. Dal numero medio dei partecipanti ai corsi di selvicoltura durante gli ultimi 20 anni si può ritenere «che, per il momento, la Syiz-

    .1605 zera .tedesca e ..la .Svizzera francese abbisogneranno, ciascuna, .di una scuola. Poiché i Cantoni montani della Svizzera centrale e i Cantoni con molte foreste private desiderano .mantenere temporaneamente il sistema dei .corsi di selvicoltura, non sarebbe giustificato dhe, .nella Svizzera te¬ desca, forze e (mezzi fossero ripartiti fra due scuole. Di conseguenza, la scuola svizzero-tedesca dovrà essere situata nelle Prealpi in una località .il più possibile centi-ole e accessibile.

    Per garantire anche nel futuro l'organizzazione razionale dei corei di selvicoltura, i Cantoni, che vogliono conservare l'attuale sistema di for¬ mazione, devono essere raggruppati convenientemente.

    Allo scopo di evitare differenze essenziali nella formazione fra le singole scuole regionali di sottoispettore forestale, i regolamenti e i pro¬ grammi d'insegnamento delle scuole di sottoispetlore forestale, come an¬ che i programmi dei corsi di selvicoltura (pure destinati a formare sot¬ toispettori; forestali) .devono essere approvati dal Dipartimento dell'in¬ terno (cpv. 3). Nel rimanente le commissioni -di vigilanza .avranno cura a che il livello di queste scuole conrisponda al loro scopo, sopva descril,to, e che siffatto livello 6ia mantenuto.

    Agli .allievi delle scuole di soltoispettore forestale (con diploma) e .dei corei di -sottoispottare forestale (con patente cantonale) deve essere .data la garanzia che solo essi (possano essere nominati a un posto di sotftoispettore forestale .nell'amministrazione pubblica (cpv. ,1). Questo non è poi una conseguenza così tanto pacifica, perchè sono ancora in fun¬ zione sotloispettori che non hanno nemmeno seguito un corso forestale.

    Per il momento, l'assunzione del personale forestale subalterno è rego¬ lata dal .diritto cantonale.

    c. Sussidi federali (art. Al) Per analogia con il disegno di legge sulla formazione professionale, il sussidio federale per i (corsi di boscaiuoli non deve superare il 40 pei* cento. In quanto i sussidi siano pagati ai Cantoni, è determinante per il calcolo la legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria fra i Cantoni. Le somme spese .sinora dalla Confederazione a questo scopo .ammontano .a circa 26.000 franchi l'anno. Con il nuovo disciplinamento, l'importo non dovrebbe essere sensibilmente più elevato.
    Circa i sussidi della Confederazione alla formazione e al perfezio¬ namento degli operai forestali qualificati, agli esami professionali e alle scuole regionali di sotloispettore forestale dei Cantoni sono applicabili per analogia gli articoli 47 e 48 del disegno di legge sulla formazione professionale. Si tratta, soprattutto, dell'appoggio alle scuole professio¬ nali (art. 48, cpv. 1, lett. b), per ile quali -è prevista un'aliquota massima del 50 per cento. Ma anche le altre .disposizioni dei predetti due articoli, .sono applicabili per analogia alla formazione e al perfezionamento -dei-

    1606 bostoaiuoli, degli operai forestali e dei soltoispettori forestali, così segna¬ tamente quelle dell'articolo 48, capoverso 2, lettera b, concernente i prov¬ vedimenti per l'istruzione e il perfezionamento del corpo insegnante. Con l'andar del tempo, quando saranno costruiti edifici scolastici, si ricorrerà anche all'applicazione dell'articolo 48, capoverso 4 (cpv. 2).

    I sussidi annui della Confederazione alle scuole di sottoispeitore fo¬ restale dovrebbero ammontare a circa 24.000 franchi, cosicché i Cantoni interessati assumerebbero, dedotte le tasse scolastiche di 20.000 franchi (in media: 25 allievi a 800 franchi l'uno), circa 56.000 franchi dellle spese d esercizio valutabili ora a 100.000 franchi l'anno.

    La Confederazione sosterrà, nei limili attuali, la formazione di sottoispettori forestali negli appositi corsi cantonali! e inleroantonali, pren¬ dendo a oarico gli onorari dei docenti e mettendo gratuitamente a dispo¬ sizione il materiale didattico. Come tale, sono già ora inlesi non solo i libri e gli opuscoli, ma anche le pigioni e l'ammortamento delle macchine e degli utensili usati nell'insegnamento della tecnica del lavoro.

    Poiché le spese a carico della Confederazione per un corso di sottoispettore forestale della durata di circa 3 mesi ammontano a 12.000 ranchi e poiché, in media, sono organizzali annualmente, in tutto il paese, 3 corsi, il sussidio federale annuo assomma ora approssimativa¬ mente a 36.000 franchi. La spesa di 48.000 franchi per due scuole di sotcaspettore forestale non é, dunque, molto maggiore. Va, però, osservato c re, pei taluni Cantoni, i sottoispettori continueranno a essere formati m corsi, tuttavia, istituite le due scuole di sottoispettore forestale, non ·«ara organizzato annualmente più di un corso.

    La modificazione della legge concernente l'alta vigilanza della Confeerazuone sulla polizia delle foreste avrà per conseguenza la necessità di a. eguare alle nuove prescrizioni 11- regolamento d'esecuzione del 13 mar¬ zo 1903 per la legge medesima.

    3. Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (art. 61) In seguito al postulato Wyss dell'I 1 marzo 1960 concernente l'dstibuzione di un fondo nazionale di solidarietà, l'Unione sindacale svizzera propose di approfittare della revisione della legge sulla formazione pro¬ fessionale per modificare
    le disposizioni della logge concernente il servi¬ zio di collocamento riguardanti la reintegrazione dei disoccupati me¬ diante provvedimenti di perfezionamento e di rieducazione. Il postu¬ lalo Wyss muoveva dalla considerazione che il perfezionamento e la rie¬ ducazione professionali dei lavoratori minatoria ti di disoccupazione per causa dell integrazione europea o di altri spostamenti strutturali dovesse essere agevolata per icons entire la loro occupazione in altri settori indu¬ striali. In seguito, le proposte di revisione si concentrarono attorno alla

    1607 tegge sulla, formazione professionale e l'Unione sindacale svizzera pro¬ pose di promuovere il perfezionamento e la rieducazione professionali come misura generale, indipendentemente dalla minadcia o no di disoc¬ cupazione. Il problema della revisione delle norme sul servizio di colloca¬ mento fu, dunque, accantonato e sarà ripreso solo ulteriormente.

    Il disegno allegato tiene notevolmente conto delle proposte del¬ l'Unione sindacale svizzera concernenti la revisione della legge sulla for¬ mazione professionale: infatti, le disposizioni sul perfezionamento profes¬ sionale sono di molto migliori di quelle contenute nella legge vigente e sono riunite in un capitolo speciale (art. 14). In corrispondenza, l'elenco delle istituzioni e dei provvedimenti sussidiabili è stato considerevolmente ampliato.

    In questo contesto, è molto importante la seguente proposta dell'Unio¬ ne sindacale svizzera: ai partecipanti dei corsi di perfezionamento e di rieducazione dovrebbe essere garantito il icorrispettivo dell'intera per¬ dita di guadagno, qualora essi non beneficiassero della indennità di di¬ soccupazione. Attuare la proposta equivale a tche i partecipanti non aventi diritto all'indennità di disoccupazione siano completamente risar¬ citi della loro perdita di guadagno, mentre i partecipanti assicurati con¬ tro la disoccupazione e aventi diritto all'indennità di disoccupazione do¬ vrebbero accontentarsi di un risarcimento parziale della loro perdita di guadagno, perchè le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la di¬ soccupazione coprono solo una parte della perdita di guadagno. Per ga¬ rantire l'uguale trattamento di tutti i partecipanti ai corsi, va ricercata un'altra soluzione. Ci si è posti la domanda fondamentale se si può chia¬ mare, in siffatta misura, l'assicurazione contro la disoccupazione alla prestazione di indennità per perdita di guadagno ai partecipanti dei corsi di perfezionamento e di rieducazione. Certo clic si dovrebbe poterlo, da¬ to per dû più ohe lo scopo di tutti i provvedimenti del promovimento professionale si Confonde con Io scopo dell'assicurazione contro la disoc¬ cupazione: infatti, quei provvedimenti sono intesi a (migliorare la capa¬ cità di collocamento degli assicurati e, pertanto, diminuiscono il pericolo di disoccupazione.

    Pei* questi motivi, la legislazione
    vigente (consente già, sia pure li¬ mitatamente, il pagamento di indennità per perdila di guadagno ai parte¬ cipanti di corsi. Secondo l'articolo 20 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, (il partecipante a un corso di rieducazione o di perfezionamento, che sia assicurato contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità per perdita di guadagno, se, come disoccupato, gli fu imposto di frequentarlo oppure se, partecipan¬ dovi spontaneamente, sarebbe stato disoccupato durante il corso. Una certa estensione di queste disposizioni (consentirebbe l'assegnazione di

    1608 indennità per perdita di guadagno, anche qualora-l'assicuralo non siadijsoocupato. La maggioranza dei Cantoni e delle associazioni condivide siffatta opinione, sebbene i pareli siano poii alquanto discordi sulle con¬ dizioni e .sull'importo delle prestazioni. Por poter intensamente porre, di principio, l'assicurazione contro la disoccupazione al servizio del perfe¬ zionamento professionale, occorre, tuttavia, .istituire dapprima le basi legali. Ë raccomandabile di provvedervi in correlazione con la revisione della legge sulla formazione professionale, per evitare di postulare in un disegno a parte questa piccola estensione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le condizioni particolari per il versamento del¬ le indennità (art. 20 dell'ordinanza di esecuzione della legge sull'assicu¬ razione contro la disoccupazione) dovrebbero essere riesaminate, segnatamonte in rapporto con la revisione delle disposizioni sul servizio di collo¬ camento.

    Il lavoratore assicurato, che sia obbligato dall'Ufficio cantonale dell lavoro a frequentare un corso, può chiedere il pagamento dell'indennità per perdila di guadagno durante il corso, fondandosi sull'articolo 23, ca¬ poverso 2, della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupa¬ zione. Secondo tale capoverso, gli assicurati devono conformarsi alle istruzioni degli uffici cantonali che .loro ingiungono di seguire corsi di rie¬ duca zi one o di perfezionamento professionale. Per contro, il capoverso non prevede le possibilità di pagare l'indennità per perdita di guadagno anche .all'assicurato che partecipa volontariamente a un corso senza es¬ sere disoccupato ma solo essendo in pericolo di diventarlo. Tanto meno, 1 articolo 26 della legge, il quale definisce in generale la perdita di gua¬ dagno che dà diritto a indennità, consente di pagare l'indennità per per¬ dita di guadagno ai partecipanti che non sono disoccupati, sebbene siano minacciati di disoccupazione. Per poter ve rear e anche in questi casi l'in¬ dennità, è indispensabile la modificazione della legge -sull'assicurazione contro la disoccupazione. Tale modificazione può essere attuata per il meglio completando l'articolo 26, capoverso 3, con un riferimento gene¬ rale alla perdila di guadagno durante l'assolvimento di corsi di .perfe¬ zionamento e di rieducazione. In tal
    modo, sarebbe possibile di accogliere in buona parte la proposta, fatta dall'Unione sindacale svizzera in se¬ guito al postulato Wyss, intesa al pagamento di una indennità per per¬ dita di guadagno durante l'assolvimento di corsi di perfezionamento o d'i rieducazione.

    X. DISPOSIZIONI FINALI (art. 62 e 63) La revisione della legge comporta l'abrogazione della legge vigente del 26 marzo 1930, delle disposizioni del Codice delle obbligazioni con¬ cernenti il contratto di tirocinio (art. 319, cpv. 3, -325 e 337) e delle pre¬ scrizioni cantonali contrarie alla nuova legga Dall'abrogazione della

    1609 legge attuale è eccettualo l'articolo 14 ohe rimane valido sino all'entrata in vigore della legge sul lavoro, iperlchè altrimenti mancherebbe qualsiasi disposizione circa la protezione e l'assistenza dell'apprendista (art. 62, cpv. 1).

    La nuova leggje deve entrare in vigore a una data possibilmente fa¬ vorevole per la transizione dal vecchio al nuovo diritto: .in particolare, i Cantoni devono avere il tempo necessario per adempiere le loro prescri¬ zioni esecutive. È il Consiglio federale ohe stabilirà la data dell'entrata in vigore della legge. Esso potrà anlclie differire a una data ulteriore l'entrata in vigore di singole parti o di singole disposizioni (art. 63).

    * $ * Nella concorrenza economica con gli altri paesi, la Svizzera può con¬ servare il suo posto solo per la qualità del suo lavoro e dei suoi prodotti.

    Presupposto è: una buona formazione professionale · che sia adeguata ai tempi, che tenga conto dei bisogni e dell'evoluzione della- nostra econo¬ mia e che- consenta il reclutamento della necessaria manodopera di tutti i. gradi. La proposta revisione della legge sulla formazione professionale ba lo scopo di istituire le basi legali atte a conseguire i detti obiettivi.

    Fondandoci su questo esposto, ci onoriamo di raccomandarvi l'ac¬ cettazione del disogno di legge foderale qui allogalo. Inoltre vi propo¬ niamo di cancellare i postulati del Consiglio nazionale n. 6872 (Tencliio) del 16 marzo 1956 concernente la formazione professionale nelle regioni di montagna, n. 7430 (Welter) del 5 .marzo 1958 concernente le vacanze degli;apprendisti, n. 7498, 7503 e 7613 (Scherrer, Schütz e-Reimann) del¬ l'11 giugno 1958 concernenti le borse per la formazione professionale, il promuovimenlo della formazione noi settore telcnico e l'assegnazione di borse, n. 7197 e 7368 (Gniigi e Siegrist) del 5 giugno 1957 concernenti la mancanza di scuole tecniche superiori e la formazione-di manodopera qualificata, n. 7457 (Frei) del 17 dicembre 1957, n. 7558 (Welter) dell'11 giugno 1958 e 8277 (Olgiati) del 6 giugno 1962 concernenti i sussidi fede¬ rali per la formazione professionale.

    Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assi¬ curazione della nostra alta considerazione.

    Berna, 28 settembre 1962.

    In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: P.Chaudet.

    Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

    Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

    Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sulla formazione professionale (Del 28 settembre 1962)

    In

    Bundesblatt

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    In

    Foglio federale

    Jahr

    1962

    Année Anno Band

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    Volume Volume Heft

    47

    Cahier Numero Geschäftsnummer

    8600

    Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

    22.11.1962

    Date Data Seite

    1533-1609

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