N° 15

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLV Berna, 12 aprile 1962 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

Termine d'opposizione: 11 luglio 1962

LEGGE FEDERALE sulle vendite a rate (Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 1960, decreta: I.

Gli articoli 226 a 228 del Codice delle obbligazioni sono abrogati e sostituiti con le disposizioni seguenti: Art. 226 a Nella vendita a pagamento rateale, il venditore si obbliga a con- c. Vendite segnare una cosa mobile al compratore prima dell'intero pagamento a ratedel prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite. pagamento* 2 II contratto di vendita a pagamento rateale richiede per la sua rateaJevalidità la iforma scritta. Il contratto clic dal venditore sia conchiuso n'e^orma'e" per professione deve menzionare: contenuto.

1. il nome e il domicilio delle parti; 2. l'oggetto della vendita; 3. il prezzo di vendita a pronti contanti; 4. il soprapprezzo, indicato in franchi, per il pagamento rateale; 5. il prezzo complessivo di vendita; 1

Foglio federalef 1962.

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594 6. ogni altra prestazione, in danaro o in natura, a carico del compratore?

7. l'ammontare e la scadenza del pagamento iniziale e delle rate' e il numero di queste; 8. il diritto del compratore di dichiarare, entro cinque giorni, che rinuncia a conchiud.cre.il contratto; 9. la riserva della proprietà e la cessione del credito del venditore, della mercede o di crediti del compratore verso istituzioni di previdenza, secondo l'articolo 226 c, capoverso 1, qualora siano pattuite; 10. l'interesse esigibile nel caso di prorogazione o di mora; 11. il luogo e il giorno della firma del contratto.

3 È nullo il contratto che non menziona l'oggetto della vendita, l'ammontare del pagamento iniziale, il prezzo di vendita a contanti, il prezzo Icomplcssivo di vendita o il diritto del compratore di ri¬ nunciare, secondo l'articolo 226 c, a conchiudere il contratto.

2. Consenso del coniuge o del rappre¬ sentante legale.

Art. 226 b Ove il compratore sia persona coniugata e i coniugi vivano in comunione domestica, per la validità del contralto in cui l'obbliga¬ zione superi la somma di mille franchi è richiesto il consenso scritto del coniuge.

2 Ove il compratore sia persona minorenne, per la validità del contratto è richiesto il consenso scritto del rappresentante legale.

3 Nei due oasi, il consenso dev'essere dato, il più tardi, all'atto della firma del contratto da parte del compratore.

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Art. 226 c 1 3. Entrata in Per il compratore, il contratto entra in vigore cinque giorni vigore; di¬ dopo che ne ha ricevuto copia firmata dalle parli. Durante questo chiarazione di rinuncia.

termine, egli può dichiarare in scritto al venditore che rinuncia a conchiudere il contralto. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Il termine è osservato se la dichiarazione di rinuncia è conse¬ gnata alla posta il giorno della scadenza.

2 Se il venditore fornisce la cosa prima che sia decorso il ter¬ mine indicalo nel capoverso 1, il compratore non può servirsene se non in quanto occorra per la prova o esame usuale, altrimenti il contratto entra in vigore.

3 Nessuna indennità è dovuta dal compratore che rinunci a con¬ chiudere il contratto.

595 Art. 226 d Non più tardi della consegna della cosa, il compratore deve fare un pagamento iniziale di almeno un quinto del prezzo a con.

· ilm « j anni· ,dalla ,, tanti e terminare pagamento entro due e mezzo con¬ clusione del contratto.

2 II Consiglio federale può, per ordinanza, diminuire fino al dieci per cento del prezzo di vendita a contanti il pagamento iniziale minimo prescritto, oppure aumentarlo fino al trentacinque per cento, e abbreviare fino un anno e mezzo la durata massima del contratto, oppure allungarla fino ia cinque anni, secondo la specie della cosa venduta.

3 II venditore che consegna la cosa al compratore senza avere ricevuto l'intero pagamento iniziale minimo legale, perde il diritto al saldo dello stesso. È nullo il patto che preveda il pagamento di rate dopo il decorso della durata massima legale del contralto, salvo che la condizione economica del compratore non sia essenzialmente peggiorata dopo la conclusione del contratto.

4 È parimente nullo ogni aumento del prezzo di vendita per compensare una rinuncia al pagamento iniziale.

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4. Diritti ® obblighi delle parti a. Pagamen¬ to iniziale e durata del contratto

Art. 226 e I crediti del compratore derivanti da mercede o verso istitu¬ b. Cessione zioni di previdenza possono essere ceduti o costituiti in pegno solo di crediti in quanto siano pignorabili e, al massimo, per due anni e mezzo dal¬ la conclusione del contratto.

2 A richiesta degli interessati, presentabile in ogni tempo, l'uf¬ ficio d'esecuzione determina il minimo da lasciarsi al debitore se¬ condo l'articolo 93 della legge federale dell'll aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

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Art. 226 f II compratore non può rinunciare anticipatamente al diritto c. Eccezioni di compensare il credito derivantegli dalla vendita a pagamento p^toro" rateale, con i crediti del venditore.

2 Le eccezioni del compratore circa il credito risultante dal prezzo di vendita non possono, nel caso di cessione, essere ristrette nè annullate.

Art. 226 g Il compratore può sempre pagare in una sola volta il saldo del d. Pagamenprezzo, salvo che per il pagamento non abbia dato degli effetti tami^ei" saldo.

1) CS 8, 3; RU 1949, 820; 1950, 57, 264; 1951, 1220; 1952, 1060; 1958, 394; 1959, 61.

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596 cambiari. Tutti gli aumenti del prezzo di vendita a contanti, calcolati secondo la durata del contratto, sono diminuiti almeno di una metà in ragione della minor durata dello stesso.

5. Mora del compratore a. Opzione del vendi¬ tore

Art. 226 h Se il compratore è in mora al pagamento iniziale, il venditore ha soltanto il diritto di chiederlo o di recedere dal contratto.

2 Se il compratore è in mora al pagamento di rate, il venditore può chiedere le rate scadute. Qualora se ne sia riservata la facoltà e la mora concerna almeno due rate per un ammontare non inferiore a un decimo del prezzo complessivo di vendita o una rata pari al¬ meno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, il compratore può anche chiedere il saldo del prezzo oppure recedere dal contratto.

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II venditore non può esigere il saldo del prezzo, nè recedere dal contratto, prima d'aver concesso al compratore un termine di almeno quattordici giorni.

b. Recesso

Art. 226 i Se, per la mora del compratore, il venditore recede dal con¬ tralto dopo la consegna della cosa, ciascuna parte è tenuta a re¬ stituire le prestazioni ricevute. Il venditore ha inoltre diritto a un equo compenso per l'uso della cosa e a un'indennità per il deprezza¬ mento straordinario della stessa. Egli, tuttavia, non può pretendere più di quanto avrebbe ricevuto se il contralto fosse stato eseguito per tempo.

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II venditore che recede dal contratto prima della consegna della cosa non può pretendere dal compratore che un equo interesse di capitale e un'indennità per il deprezzamento della cosa dopo la conclusione del contratto. La pena convenzionale non può superare il dieci per cento del prezzo di vendila a contanti.

Art. 2261c c. Agevo- Il giudice può concedere delle agevolezze di pagamento al comeesse dal" pralorc in mora e vietare al venditore di riprendere la cosa, qualora giudice.

il compratore assicuri d'adempiere i suoi obblighi e non ne consegua alcun pregiudizio al venditore.

Art. 2261 6. Foro e tribunale arbitrale.

Per le contestazioni derivanti da una vendita a pagamento ra¬ teale, il compratore domiciliato in Svizzera non può rinunciare in

597 anticipo al foro del suo domicilio nè convenire con il venditore una giurisdizione arbitrale.

tei» Art. 226 m 1 Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i negozi giù- 7. Campo ridici e combinazioni di negozi giuridica, segnatamente ai contratti f^ne110*" di nolo e vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo econo¬ mico identico a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si valgano.

2 Esse si applicano per analogia ai mutui concessi per l'acquisto di cose mobili, quando il venditore cede al mutuante il suo credito verso il compratore, con o senza riserva di proprietà, o quando il venditore e il mutuante cooperano in altro modo per procurare al compratore la cosa mediante pagamento rateale e successivo del prezzo. Il contratto di mutuo deve contenere, in particolare, le menzioni indicate nell'articolo 226 a, capoverso 2, ma indicare, in luogo del prezzo di vendita a contanti e di quello complessivo di ven¬ dita, il valore nominale e l'ammontare complessivo del mutuo.

3 Non sono sottoposte alle disposizioni sulla vendita a paga¬ mento rateale le compere a contanti combinate con mutui rimbor¬ sabili a rate, qualora il pagamento iniziale minimo legale sia fatto al mutuante e il prezzo sia pagato a contanti e senza soprapprezzo all'atto della vendita.

4 Se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, se la vendita concerne una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o a un uso profsesionale, se il prezzo complessivo di ven¬ dita non supera duecento franchi nò la durata del contratto 6ei mesi, oppure se il prezzo complessivo di vendita dev'essere pagato in meno di quattro rate, compreso il pagamento iniziale, sono applicabili sol¬ tanto gli articoli 226 lì, capoverso 2, 226 i, capoverso 1, e 226 k.

Art. 227 a Nella vendita a rate anticipate, il compratore si obbliga a pa¬ gare al venditore, anticipatamente e a rate, il prezzo di vendita d'una cosa mobile e il venditore a consegnare la cosa al compratore dopo il detto pagamento.

2 II contralto di vendita a rate anticipate richiede per la sua validità la forma scritta e deve menzionare: 1. il nome e il domicilio delle parti; 2. l'oggetto della vendita; 1

II. Vendita a rate anti¬ cipate.

1. Definizio¬ ne, forma e contenuto.

598 3. il credito complessivo del venditore; 4. il numero, l'ammontare e la scadenza delle rate, la durata del contratto; 5. la banco. autorizzata a ricevere i versamenti anticipati; 6. l'interesse dovuto al compratore; 7. il diritto del 'compratore di dichiarare, entro cinque giorni, che rinuncia a conchiudere il contratto; 8. il diritto del compratore di disdire il contratto, e la pena di recesso dovuta in tale caso; 9. il luogo e il giorno della firma del contratto.

Art. 227 b 2. Diritti e obblighi del¬ le parti a. Sicurezza delle rate anticipate.

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Se il contratto è conchiuso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il compratore deve pagare le rate a una banca sog¬ getta alla legge federale dell'8 novembre 1934 ^ su le banche e le casse di risparmio. Questi pagamenti sono iscritti in un conto di risparmio o di deposito, intestalo al compratore, e fruttano l'inte¬ resse usuale.

2 La banca deve tutelare gli interessi delle due parti. Ogni ritiro di denaro è subordinato al consenso di entrambe.

3 Nel caso d'esecuzione forzata contro il venditore, il credito del compratore che, contrariamente alla disposizione del capoverso 1, non abbia pagato le rate a una banca, è collocato, fino a un ammon¬ tare di cinquemila franchi, nella terza classe, secondo l'articolo 219 della legge (federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul falli¬ mento. Il venditore perde ogni suo diritto verso il compratore che disdice il contratto in conformità dell'articolo 227 /.

.4rf. 227 c 1

b. Diritto del H compratore può chiedere, in ogni tempo, la consegna della comprato- cosa, pagando l'intero prezzo di vendita; se il venditore deve prima derehfcon- Procurarsela, il compratore ò tenuto a concedergli il termine usuale segna di consegna.

2 II venditore può consegnare la cosa al compratore soltanto se sono osservate le disposizioni sul contratto di vendita, a paga¬ mento rateale.

3 II compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di scella, può, se le cose non costituiscono un complesso, 1) CS 10, 331.

599 chiedere che gli siano rimesse mediante consegne parziali, previo il pagamento iniziale minimo prescritto nell'articolo 226 d. Qualora il prezzo di vendita non sia interamente pagato, il venditore può es¬ sere tenuto a eseguire delle consegne parziali, soltanto se gli ri¬ manga, come sicurezza, il dieci per cento del saldo.

Art. 227 d Se il contratto è conchiuso per più di un anno o per un tempo c. Pagaindeterminato, il prezzo di vendita dev'essere pagato all'atto della consegna della cosa; il compratore che chiede la consegna può tutta¬ via liberare, a favore del venditore, l'avere depositato, fino a un terzo del prezzo di vendita. Un'obbligazione siffatta non può essere stipulata al momento della conclusione del contralto.

Art. 227 e 1

È nulla la riserva d'un soprapprezzo, qualora il prezzo di vendita sia determinato al momento della conclusione del contratto.

2 Se il compratore si è obbligato ad acquistare a scelta, fino a un ammontare determinato, delle cose il cui prezzo non sia conve¬ nuto nel contratto, il venditore deve sottoporgli tutta la scelta al prezzo usuale di vendita a contanti.

3 È nullo ogni patto in contrario, salvo che non sia più favore¬ vole al compratore.

Art. 227 f 1 II compratore può disdire in ogni tempo il contratto conchiuso per più di un anno o per un tempo indeterminato, fino al momento in cui domanda la consegna della cosa.

2 La pena di recesso dovuta dal compratore non può superare il due e mezzo o il cinque per cento del credito complessivo del ven¬ ditore, nè cento o duecentocinquanta franchi, secondo che la disdetta sia data nel termine di un mese dalla conclusione del contratto o più tardi. Il compratore ha diritto al rimborso dei pagamenti ra¬ teali, con l'interesse al saggio bancario usuale, in quanto superino tale pena.

3 La pena di recesso non è dovuta quando il contratto sia disdetto per la morte o una durevole incapacità al guadagno del compratore, nel caso di perdita delle rate o se il venditore ricusi di sostituire al contratto una vendita a pagamento rateale secondo le condizioni usuali.

Art. 227 g 1 L'obbligo di pagare le rate cessa dopo cinque anni.

d. Detenni nazione del prezzo.

8. Fine del contratto a. Diritto di disdetta

b. Durata del con¬ tratto.

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Se il contraito è conchiuso per più di un anno per un tempo indetcrminato e il compratore non abbia chiesto la consegna della cosa entro otto anni, il vendilare ne lo diffida e, decorsi invano tre mesi, riceve gli stessi diritti che gli spetterebbero nel caso di disdetta da parte del compratore.

Ari. 227 li 4. Mora del 1 Se il compratore è in inora al pagamento di una o più rate, il compratore venditore può chiedere soltanto le rate scadute; tuttavia, ove la mo¬ ra concerna due rate ammontanti almeno a un decimo del cre¬ dilo complessivo o una rata pari almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, il venditore ha, dopo un termine di diffida di un mese, il diritto di disdire il contratto.

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Qualora il venditore receda da un contratto conchiuso per un tempo non superiore a un anno, si applicano per analogia le dispo¬ sizioni dell'articolo 226 i, capoverso 2. Se la durata del contratto è superiore a un anno, il venditore può chiedere soltanto la pena di recesso pattuita secondo l'articolo 227 /, capoverso 2, e i vantaggi eccedenti il saggio bancario usuale, concessi al compratore.

3 Ove, trattandosi di un contratto conchiuso per più di un anno, il compratore abbia chiesto la consegna della cosa, il venditore ha diritto a un equo interesse per il capitale e a un'indennità per il de¬ prezzamento subilo dalla cosa nel frattempo. La pena convenzionale non può superare il dieci per cento del prezzo di vendita.

4 Quando la merce sia stata consegnata, è applicabile al recesso l'articolo 226 f, capoverso 1.

5. Campo d'applicazionc.

III. Dispo¬ sizioni co¬ muni.

Art. 227 i Gli articoli 227 a e 227 h non si applicano se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona auto¬ rizzata a firmare per una ditta individuale o una società commer¬ ciale, oppure se la vendita concerne una cosa che, per la sua na¬ tura, sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o a un uso professionale .

Art. 228 1 Le disposizioni sulla vendita a pagamento rateale concernenti il consenso del coniuge o del rappresentante legale, il diritto del compratore di rinunciare alla conclusione del contratto, la cessione di mercede, le eccezioni del compratore, la concessione di agevo¬ lezze dal giudice, il foro e il tribunale arbitrale sono applicabili alla vendita a rate anticipate.

2 Le disposizioni sulla vendita a rate anticipale sono applica¬ bili per analogia alla vendita a pagamento rateale, qualora il ter-

601 mine di consegna sia superiore a un anno oppure indeterminato, e il compratore sia tenuto a fare dei pagamenti prima della consegna della cosa.

II DISPOSIZIONI FINALI Art. 1 Nell'articolo 219 della legge federale dell'I 1 aprile 1889 sulla A. Priviieesecuzione e sul fallimento è aggiunta la disposizione seguente: mento1 e Terza classe d. i crediti del compratore risultanti dal contratto di vendita a rate anticipale (art. 227 b, cpv. 3, CO).» Art. 2 Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 1943 D sulla concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1, lett. i e k; art. 13. lett. h e i): « in pubblici annunci concernenti vendite a pagamento rateale, dà indicazioni sul corrispettivo a carico del compratore senza menzionare il prezzo di vendita a contanti o il prezzo com¬ plessivo di vendita, oppure non menzionandolo con esattezza, segnatamente indicando il numero e l'ammontare delle rate senza specificare in franchi il soprapprezzo chiesto per il pagamento rateale; » « incita il compratore, che ha firmato un contratto di vendita a pagamento rateale o a rate anticipate, a non conchiuderlo, oppure il compratore, che ha conchiuso un contratto di ven¬ dita a rate anticipate, a disdirlo, per stipulare seco il con¬ tratto;»

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- Concor8 ea e-

renza

Art. 3 Gli articoli 226 f a 226 k sono applicabili anche alle vendite C. Disposia pagamento rateale conchiuse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Per le vendite a rate anticipate conchiuse prima dell'entra¬ ta in vigore della presente legge è applicabile soltanto l'articolo 226 k. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l'ar¬ ticolo 227 b entro un anno dall'entrata in vigore della legge, altri¬ menti decadono e tutto l'avere del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev'essere rimesso.

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1) CS 2, 935.

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602 Art. 4 D. Entrata II Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge in vigore.

entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede ò pubblicata .conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 12 aprile 1962.

Termine d'opposizione: 11 luglio 1962.

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Legge federale sulle vendite a rate (Del 23 marzo 1962)

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1962

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15

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12.04.1962

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