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Termine d'opposizione: 27 dicembre 1962

LEGGE FEDERALE sulla cinematografia (Del 28 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 27 ter e 64 bis della Costituzione federale; visto .il messaggio del Consiglio (federale del 28 novembre 1961 1>, decreta: I. Commissione federale della cinematografìa Art. 1 II Consiglio federale nomina una commissione di 25 membri al massimo. Essa è denominata: Commissione federale della cinema¬ tografia.

2 Fanno parte della Commissione: a. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali del¬ la pubblica educazione; b. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali del¬ la polizia; c. un rappresentante della Fondazione «Pro Helvetia»; (/. due rappresentanti dei cinematografisti; e. nove rappresentanti delle organizzazioni culturali interessate alla cinematografia; /. nove rappresentanti dell'economia cinematografica.

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1) FF .1901, 1641.

1267 Art. 2 Gli organi della Commissione sono: Organi.

et. l'assemblea plenari«; b. il comitato direttivo; c. i comitati speciali; (l. il presidente; e. la segreteria.

2 II presidente è nominato dal Consiglio federale. Nel rimanente, la Commissione stessa provvede alla sua costituzione. Essa nomina due vicepresidenti. Per adempiere i suoi compiti, istituisce tra i membri un comitato speciale culturale, uno giuridico e uno econo¬ mico. Essa può istituire altri comitati.

3 II comitato direttivo si compone del presidente della Commis¬ sione, dei due vicepresidenti e dei presidenti dei tre comitati spe¬ ciali.

4 La segreteria della Commissione è assunta dal Dipartimento federale dell'interno.

Art. 3 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti: Compiti.

a. osservare lo sviluppo generale della cinematografia e proporre al Dipartimento federale dell'interno i provvedimenti che giu¬ dica .necessari; b. dare il parere sulle disposizioni federali 'che toccano la cine¬ ma tqgra fi a; c. dare il parere sull'assegnazione di prestazioni federali confor¬ memente agli articoli 5, 6 e 7; ti. dare il parere su altre questioni concernenti la cinematografia che le sono proposte da autorità o da tribunali; e. promuovere la cooperazione tra i Cantoni nel campo cinema¬ tografico; /. intervenire, come organismo di collegamento, fra le cerchie ci¬ nematografiche o interessate alla cinematografia e promuo¬ verne la cooperazione.

Art. 4 In ogni questione fondamentale concernente la cinematografia Consultae .prima dell emanazione .di prescrizioni federali dev'essere consul- z'one °t»t>litata la Commissione. tutoria.

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1-268'.

II. Misuro di promovimonto Art. 5 La Confederazione può promuovere la. produzione svizzera di pellicole cinematografiche (chiamate appi-esso: pellicole) di pregio per la cultura o la politica generale, in particolare con l'assegna¬ zione di: a. contributi per la produzione di pellicole documentarie, cultu¬ rali ied; educative; b; premi per pellicole notevolmente pregevoli; c. contributi, equamente proporzionati ' alle prestazioni dei Can¬ toni e dei Comuni, per le spese d'esercizio di studi sonori sviz¬ zeri; d. borse per l'istruzione e il perfezionamento - professional dei cinematografisti.

Art. 6 Opere di La - Confederazione può' assegnare sussidi : cultura cine¬ a. a istituzioni .organizzazioni e manifestazioni che promuovono matografica.

la cultura, in particolare l'educazione cinematografica; b. alla Cineteca svizzera..

Produzione cinemato¬ grafica svizzera.

Competenza.

Cinegiornale svizzero.

Art. 7 L'ammontare massimo delle misure annuali di promovimento è iscritto nel bilancio di previsione della -. Confederazione. Le. presta¬ zioni sono stabilite dal Consiglio federale nell'ambito di. quell'am¬ montare, sentite la Commissione federale della cinematografia e la Fondazione «Pro Helvetia».

Art. 8 La Confederazione provvede all'edizione e promuove la diffu¬ sione di un Cinegiornale svizzero per opera d'un istituto giuridica¬ mente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa.

2 A-tale scopo, essa gli assegna, ogni anno un sussidio.

3 II Cinegiornale svizzero · deve giovax-e agli interessi nazionali, promuovere nello spettatore la «comprensione dei problemi spirituali, sociali ed economici del paese, accrescere il sentimento della co¬ munanza svizzera e soddisfare al bisogno di notizie e di ricreazione.

4 II Consiglio federale regola l'esercizio del Cinegiornale sviz¬ zero in tempo di servizio attivo.

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1269 III. Importazione e * noleggio ideile pellicole Art. 9 La Confederazione disciplina l'importazione e- il noleggio delle Principi, pellicole, allo scopo d'assicurare l'indipendenza della cinematografia svizzera dall'estero.

2 La Confederazione facilita l'importazione delle pellicole cul¬ turali, educative e scientifiche di pregio.

3 II Consiglio federale dà le disposizioni d'applicazione degli ac¬ cordi · internazionali · per l'importazione delle 'pellicole, : derogando, se occorra, agli-articoli dal;'10 al :;15.

4 Qualora il principio deL capoverso ;1 sia attuabile con mezzi diversi dal contingentamento, il Consiglio federale .può sostituire, al controllo numerico, una semplice vigilanza sull'importazione e ne determina le condizioni.

'Art. 10 1 Per attuare · il contingentamento delle pellicole da spettacolo, stabilito negli articoli seguenti, l'importazione, delle pellicole è sotto- ^lone.

posta all'obbligo del ;pcrmesso. Nel concederlo, la - Confederazione riscuote una tassa, il cui provento è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero.

2 II permesso d'importazione non è trasmissibile.

3 II Consiglio federale può esentare generalmente dal permesso d'importazione: a. le pellicole di formato' inferiore a 16' mm; b. le pellicole di dilettanti.

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Art. 11 : L'importazione delle pellicole da spettacolo è disciplinata mediante l'assegnazione di contingenti. pellicole da spettacolo.

Art. . 12 1. Principio.

1 1 contingenti d'importazione sono assegnati,. su richiesta, sin- 2.^Assegnagolarmente ai noleggiatori di pellicole, tenuto 'conto dell'importanza della loro attività.

2 Nell'assegnazione del contingente il noleggiatore può essere ob¬ bligato a fornire adeguatamente di ^pellicole le istituzioni, le orga¬ nizzazioni - e le imprese che promuovono ' la · cultura e 1 l'educazione cinematografica.

,3 Le ; autorità d'assegnazione vegliano affinchè non si stabili¬ scano dei unonopoli contrari ài pùbblico interesse.

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Hanno diritto a nuovi contingenti, baslevoli all'esercizio nor¬ male di un'impresa, i richiedenti le cui condizioni personali assicu¬ rino un noleggio sano, tanto dal lato culturale -come da quello eco¬ nomico, e indipendente dall'estero.

5 Le domande d'aumento di contigenti possono essere accolte soltanto se non sono contrarie allo scopo menzionato nell'articolo 9, capoverso 1.

3. Diminu¬ zione.

4. Intrasmissibilità.

5. Revoca.

6. Compo¬ tenza.

Art. 13 Una diminuzione generale dei contingenti è possibile soltanto quando motivi culturali o di politica generale l'esigono.

2 La diminuzione singola del contingente è possibile quand'esso non è stato adoperato a sufficienza durante tre anni consecutivi.

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Art. 14 *1 contingenti d'importazione non sono trasmissibili.

2 II noleggio delle pellicole da spettacolo importate secondo un contingente è permesso soltanto al titolare di questo.

3 Quando motivi gravi lo giustificano, può essere derogato alle disposizioni dei capoversi 1 e 2.

Art. 15 Il contingente d'un noleggiatore può essere revocato tempora¬ neamente o definitivamente: a. se, nella gestione dell'impresa, egli opera di continuo contro gli interessi generali della cultura o dello Stalo; b. se, nella conclusione di contratti di licenza 'con i produttori o di proiezione con gli esercenti di cinematografi, egli pratica il noleggio alla cieca o in blocco in maniera da ledere gli in¬ teressi generali della cultura o dello Stato; c. se più non sussistono le condizioni nelle quali era stalo asse¬ gnato.

Art. 16 La competenza a concedere i permessi d'importazione e ad assegnare, diminuire o revocare i contingenti spetta al Dipartimento federale dell'interno.

2 Contro le decisioni del Dipartimento, gl'interessati possono ri¬ correre alla 'Commissione federale di ricorso della cinematografia.

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1271 Ari. 17 1

La 'Commissione federale di ricorso della cinematografia si compone di tre membri e di due supplenti; i membri e i supplenti devono essere giudici di carriera e sono nominati dal Consiglio fe¬ derale per un periodo di quattro anni.

2 Nella procedura di ricorso si applicano per analogia le dispo¬ sizioni sulla giurisdizione amministrativa del Tribunale federale; nondimeno, la Commissione può parimente esaminare se la decisione impugnata sia adeguata alle circostanze e possono presentare ricorso anche le associazioni 'cinematografiche professionali.

7. Ordina¬ mento e pro¬ cedura della Commissione federale di ricorso della cinemato¬ grafia.

IV. Apertura trasformazione e chiusura di imprese di proiezione di pellicole Art. 18 1

L'apertura e la trasformazione di imprese di proiezione di Permesso pellicole sono sottoposte al permesso; sono, in particolare, tra- obblißatoiiosformazioni il cambiamento d'esercente e ogni modificazione nella partecipazione prevalente al capitale dell'impresa.

2 Le domande di permesso sono decise secondo gli interessi ge¬ nerali della cultura e dello Stato. Il permesso non può essere negato per il solo motivo che una nuova impresa farebbe concorrenza a quelle esistenti. È riservata la legislazione di polizia dei Cantoni.

3 Le autorità che concedono il permesso vegliano affinchè nel¬ l'ambito locale non si stabiliscano dei monopoli contrari al pubblico interesse.

Art, 19 Il permesso accordato all'esercente di cinematografo può es- Revoca, sere revocato temporaneamente o definitivamente: a. se, nella gestione dell'impresa, egli opera di continuo contro gli interessi generali della cultura o dello Stato; b. se, nella conclusione di contratti di proiezione con il noleg¬ giatore, egli pratica il noleggio alla cieca o in blocco in ma¬ niera da ledere gli interessi generali della cultura o dello Stato; c. se egli conviene di rinunciare alla quota spettantegli del pro¬ vento della rappresentazione mediante una indennità globale pagata da terzi privi della licenza prevista nell'articolo 18, po¬ nendoli così in grado d'influire in maniera preponderante e duratura sull'esercizio dell'impresa; d. se più non sussistono le condizioni del rilascio.

1272 Art. 20 Competenza *1 Cantoni designano le autorità competenti a concedere e a e procedura, revocare i permessi , in .conformità degli articoli 18 e 19, e ne rego¬ lano la procedura.

2 Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale, gli: interessati possono ricorrere alla Commissione federale di ricorso della cine¬ matografia (art. 17). Nella procedura di ricorso si applicano .per analogia le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa del Tri¬ bunale federale; nondimeno, la Commissione può parimente esami¬ nare se la decisione impugnala sia adeguata alle circostanze e:pos¬ sono presentare ricorso anche le associazioni cinematografiche pro¬ fessionali.

3 Le disposizioni della presente'legge non sono applicàbili qua¬ lora il permesso d'apertura o di > trasformazione d'un cinematografo sia stalo negato o revocato in virtù del diritto cantonale.

Contravven¬ zioni.

Y. Tono o procedura ponalo Art. 21 1 Chiunque, senza permesso, i importa pellicole, chiunque, mediante indicazioni inveritierc o comportamenti in¬ gannevoli, ottiene un permesso d'importazione, chiunque, senz'essere autorizzato, cede o si fa cedere dei contin¬ genti. o dei permessi d'importazione, chiunque, senz'essere autorizzalo, noleggia pellicole che non ha importato nell'ambito del suo contingente, chiunque accetta, per la proiezione, pellicole che il noleggiatore non ha importato nell'ambito del suo contingente, ò punito 'con l'arresto o con la multa (art. 101 CP).

2 Le contravvenzioni sono punibili anche quando siano dovute a negligenza (art. 333, cpv. 3, CP): in questo caso, la pena è della multa (art. 106 CP).

3 È riservato il perseguimento penale in virtù delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero.

Art. 22 1 Persone giu¬ Se la contravvenzione è commessa nell'azienda d'una persona ridiche, so¬ giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, o di cietà com¬ merciali, una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle aziende indi¬ persone che. hanno agito o avrebbero, dovuto agire-per essa.

viduali ecc.

2 La persona giui'idica, la società o il titolare della ditta indi¬ viduale risponde solidalmente del pagamento della multa e .'delle

1273 spese, salvo che la direzione responsabile non provi d'essersi ado¬ perala con la debita diligenza per indurre le persone menzionate nel capoverso 1 a osservare le presci'izioni.

Art. 23 Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dal Diparli- ^^.^jura.

mento federale dell'interno conformemente alla parte quinta della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

2 Se occorre, la decisione penale definisce parimente la respon¬ sabilità solidale.di: cui all'articolo .22, capoverso 2.

3 La persona giuridica, la società e il titolare d'una ditta indivi¬ duale solidalmente responsabili hanno i medesimi diritti degli incol¬ pati.

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VI. Disposizioni finali Art. 24 Il Consiglio federale è autorizzalo a diminuire il dazio d'entrala ° previsto nella tariffa doganale,e .a .condonare;interamente', o in parte rilascio la tassa di permesso d'importazione: dclla tassa" a. per le. pellicole parlate in italiano, che sono proiettate esclusi¬ vamente nel Cantone Ticino e nei luoghi di lingua italiana 'del Cantone dèi 'Grigioni; b. per le pellicole destinate soltanto a scopi ideali, escluso ogni impiego commerciale.

Art. 25 Con l'entrata in vigore della,,presente legge è abrogato il decreto federale del 28 aprile 1938 D che istituisce una Camera sviz- zi0ni.

zera della cinematografia.

Art. 26 1 II Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrala in vigore della presente legge. esecuzione.

2 Esso è incaricato d'eseguirla.

1) CS 4, 240.

1274 Così decretalo dal Consiglio degli Stali.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 settembre 1962.

Per órdine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 28 settembre 1962.

Termine d'opposizione: 27 dicembre 1962.

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Legge federale sulla cinematografia (Del 28 settembre 1962)

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1962

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39

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27.09.1962

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