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MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale per 1 'approvazione dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera (Del 30 novembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione dell'accordo italo-sviz¬ zero per l'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera, fii'mato a Ro¬ ma il 15 dicembre 1961.

I Per i loro scopi formativi, le scuole svizzere in Italia sussidiale dalla ·Confederazione (Catania, Firenze, Genova, Luino, Milano, Napoli e Roma), comprendenti attualmente 65 professori principali e circa 1300 allievi, Ranno costantemente dovuto importare dalla Svizzera del materiale didat¬ tico e, sovente, anche attrezzature e mobilio. Giusta la legislazione italiana, queste importazioni sono gravale dei diritti doganali; ne consegue un aumento delle spese d'esercizio delle scuole, particolarmente sensibile per questi istituti dai mezzi già limitati. Nel 1952, per esempio, si sarebbero dovuti pagare 3500 fx. di dazio per del materiale di fisica che un privato aveva donato alle scuole svizzere di Genova, Firenze e Roma. Un caso così estremo indusse il Dipartimento dell'interno ad invitare la nostra am¬ basciala di Roma a proporre al Ministero italiano degli affari esteri la conclusione d'un accordo per l'esenzione doganale del materiale didattico, delle attrezzature e dei mobili scolastici destinati alle scuole svizzere in Italia e, reciprocamente, a quelle italiane in Svizzera. L'Italia assunse im¬ mediatamente un atteggiamento favorevole, tuttavia .i negoziati andarono qualche po' a rilento in quanto l'accordo interessava veramente solo il nostro Paese, l'Italia non possedendo in Svizzera una scuola italiana vera e propria. Il rapporto di fatto venne però configurandosi come bilaterale

1790 quando, qui da noi, si cominciarono ad istituire sempre più numerosi corsi di perfezionamento professionale e di formazione postscolastica per gli operai italiani in rapidissimo aumento. Su domanda dell'Italia, la Sviz¬ zera accettò d'includere questi corsi nell'ambito dell'accordo: l'ostacolo dell'unilateralità essendo così caduto, si giunse rapidamente alla conclu¬ sione del nuovo atto.

L'accordo, che reca la data del 15 dicembre 1961, prevede nel suo arti¬ colo 1, l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contri¬ buto dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio e del mo¬ bilio scolastico, necessari alle scuole svizzere in Italia ed italiane in Sviz¬ zera. Il disposto si applica parimente alle scuole primai'ie, secondarie e medie; sono pure inclusi i 'giardini d'infanzia annessi a dette scuole.

L'articolo 2, prevede la stessa agevolazione per i corsi d'addestra¬ mento e i corsi postscolastici istituiti per gli Svizzeri in Italia e per gli Italiani in Svizzera. In questo caso tuttavia restano esclusi dal beneficio dell esenzione i mezzi tecnici ausiliai'i, il materiale d'uso corrente (uten¬ sili, impianti, materie prime) e i macchinari. Le agevolazioni disposte nei due primi articoli comportano come condizione essenziale, che tali corsi non abbiano scopo di lucro; ciò ciré è appunto il caso così delle scuole svizzere in Italia come dei corsi organizzali in Svizzera unicamente per gli operai italiani. L'importanza dell'accordo ò data per noi dall'articolo 1, per l'Italia dall'articolo 2.

L articolo 3 reca un rinvio agli ordinamenti particolari che dispon¬ gono la concessione di agevolezze doganali, imposte e lasse a favore del1 Istituto svizzero di Roma e del Centro di studi italiani di Zurigo; s'è preferito fare una riserva esplicita per evitare qualsiasi ambiguità.

L articolo 4 contiene le disposizioni di ratificazione, d'entrata in vi¬ gore e di disdetta.

II L accordo contribuisce a migliorare la situazione delle scuole svizzere in Italia e s iscrive dunque perfettamente nella linea della politica prati¬ cata venso le scuole svizzere all'estero. Esso va accolto tanto più favore¬ volmente in quanto occorre prevedere un aumento delle importazioni di materiale didattico, di studio e di mobili scolastici in seguito alla costru¬ zione d un edificio
per la scuola di Napoli e all'ampliamento di altre scuole svizzere in Italia. Nè la lqgjslazione vigente in Svizzera o in Italia, nè l'ac¬ cordo internazionale del 22 novembre 1950 voluto dall'UNESCO per l'im¬ portazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (rati¬ ficalo da noi nel 1953 [RU 1953, 475] ed anche dall'Italia) avxebbero po¬ tuto procurare delle agevolazioni così estese quali quelle apportate dal presente accordo.

1791 Notiamo in ultimo che le autorità italiane hanno assicurato di voler semplificare al massimo le formalità dell'esenzione dal dazio, almeno quanto ai libri e alle riviste scolastiche; esse si sono pure dichiarate di¬ sposte ad accordare retroattivamente l'esenzione per quel materiale di fi¬ sica succitato che, nel 1952, era destinato alle scuole svizzere di Genova, Firenze e Roma.

L'accordo non è sottoposto al referendum facoltativo sui trattati in¬ ternazionali (art. 89, cpv. 3, cost.) dato che possiamo disdirlo in ogni, tempo.

Non abbiamo nessuna osservazione da fare quanto alla costituziona¬ lità del disegno.

Fondandoci su quanto precede, vi raccomandiamo di accettale il di¬ segno di decreto qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 30 novembre 1962.

In nome del Consiglio federale svizzero, 11 Presidente della Confederazione: P. Chaudet.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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13.12.1962

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