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SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lin¬ gua italiana. iNella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Foglio fe¬ derale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Can¬ celleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

4 giugno 1962 Messaggio mile rendite delle casse d'assicurazione del personale fe¬ derale.

L'8 dicembre 1959, il Consiglio nazionale accettava un postulato che invitava il Consiglio federale a ricercare il modo adeguato per miglio¬ rare a sufficienza le rendite dei beneficiari delle casse d'assicurazione del personale federale, stabilite prima del 1960. Il problema di un equo ade¬ guamento delle rendite è trattato esaurientemente nel presente messaggio, il quale è corredato del pertinente disegno di legge federale, inteso a mi¬ gliorare una parte notevole delle rendite sorte prima del 1960 (I, 1962, ted. p. 1277, frane, p. 1317 -- 4 VI 1962, N. 8485).

4 giugno 1962 Messaggio per la ratifica dell'accordo internazionale sul grano, del 1962.

L'accordo internazionale sul grano, approvato il 9 giugno 1959, scade il 31 luglio 1962. Per mantenere il disciplinamento internazionale di questo importante settox-e, il Consiglio internazionale del grano formò, nel giugno del 1961, una Commissione speciale incaricata dei lavori preparatori per una conferenza internazionale da adunare all'inizio del 1962. La Confe¬ renza, icui fu invitata anche la Svizzera, si riunì a Ginevra, il 31 gennaio 1962; vi parteciparono 56 Stati, compresa la Svizzera. Frutto dei lavori di Ginevra è stato il nuovo testo dell'accordo sul grano, che entrerà in vigore il 1° agosto 1962, purché, entro il 15 maggio 1962, sia stato firmato da almeno i due terzi degli Stati partecipanti alla Conferenza. Questa con¬ dizione è stata pienamente soddisfatta, l'accordo pertanto entrerà in vi¬ gore alla data prevista. Il 15 maggio 1962, esso è stato firmato, in nome

946 del 'Consiglio federale, dal nostro ambasciatore a Washington, con riserva d'approvazione da parte delle Camere federali. Scopo del nuovo accordo, che, come gli accordi anteriori, resterà valido tre anni, è quello di sta¬ bilizzare i prezzi del grano e della farina e di incrementare la coopera¬ zione internazionale in questo importantissimo settore economico. Le di¬ sposizioni fondamentali dell'accordo del 1959 hanno dato buona provaesse sono state pertanto riprese nel nuovo testo. Il messaggio passa poi a commentare detto nuovo testo, punto per punto. Conclude proponendo che la Svizzera aderisca al nuovo accordo. Segue il disegno di decreto d'ap¬ provazione e il lesto dell'accordo (I, 1962, led. p. 1307, franc, p. 1350 -- 4 VI 1962, N. 8480).

4 giugno 1962 Messaggio per l'acquisto di terreni a Ostcrmundigen I terreni da acquistarsi sono destinati a consentire la costruzione di circa 400 abitazioni per il personale federale. L'importanza dell'acquisto è tale da superare le possibilità d'un'unica cooperativa. Il decreto pro¬ posto provede pertanto, nel quadro del decreto di base del 7 ottobre 1947, lo stanziamento di un credito di 1 646 000 fr. per comperare quei terreni (39 450 m2) e la cessione dei diritti di superficie, contro adegualo ca¬ none, a delle cooperative edilizie del personale federale (I, 1962, ted. p.

1350, frane, p. 1396 -- 4 VI 1962, N. 8479).

4 giugno 1962 Messaggio sul contributo alle spese di trasporto delle merci correnti spedite nelle regioni montane.

Il decreto federale del 17 dicembre 1952 lia trasferito nella legisla¬ zione ordinaria i provvedimenti circa questo genere di trasporto, ch'erano stati stabiliti in virtù dei poteri straordinari. Il decreto, di validità quin¬ quennale, del 1952 è stato poi sostituito dal decreto del 20 settembre 1957 che prorogava l'ordinamento del''52 senza modificarlo sostanzialmente.

Il decreto del '57 scadrà il 31 dicembre 1962: si pone pertanto il pro¬ blema se il regime della compensazione delle spese di trasporto debba essere mantenuto e in quale forma. Il messaggio discute analiticamente questa questione, illustrandola con varie tabelle numeriche. Esso pro¬ pone di prorogare semplicemente il regime vigente, ma solo per due anni.

Il biennio di proroga si giustifica per il fatto che attualmente è impos¬ sibile dare un giudizio
netto sulla situazione: fra due "anni, per contro, le condizioni saranno mutate a sufficienza per consentire di trarne delle direttive chiare. Il messaggio è corredalo del disegno di decreto che stabi¬ lisce la proroga (I, 1962, ted. p. 1354, frane, p. 1400 -- 4 VI 1962, N. 8481).

047 4 giugno 1962 Rapporto trulla XLV sessione della Conferenza internazionale del la¬ voro e messaggio per la ratifica della convenzione n. 116 concernente la revisione degli articoli finali di alcuni accordi internazionali anteriori.

Il rapporto verte sui lavori tenutisi a Ginevra dal 7 al 29 giugno 1961 e condotti secondo l'ordine seguente: 1. Rapporto del direttore generale: 2. Questioni finanziarie; 3. Informazioni e rapporti sull'applicazione delle convenzioni vigenti; 4. Riduzione della durata del lavoro (seconda discus¬ sione); 5. Abitazioni dei lavoratori (seconda discussione); 6. Problemi e po¬ litica dell'impiego (discussione conclusiva); 7. Formazione professionale; 8. Uguaglianza di trattamento dei cittadini e degli stranieri quanto alla si¬ curezza sociale; 9. Disegno di convenzione peT la revisione parziale degli atti adottati nelle prime 32 sessioni, intesa ad unificare le direttive della stesura dei rapporti concernenti l'applicazione dei testi in vigore; 10. La funzione dell'OIL nel quadro dello sviluppo economico e del progresso so¬ ciale dei Paesi depressi. Il rapporto s'estende su tutti questi punti. Esso si sofferma particolarmente sulla raccomandazione n. 115 concernente le abitazioni dei lavoratori. Infine il rapporto si tramuta in messaggio rac¬ comandando l'approvazione della convenzione n. 116 concernente la revi¬ sione degli articoli finali di accordi anteriori. Trattasi delle convenzioni adottate dal 1919 al 1919 i cui articoli finali recano delle disposizioni di forma divenute obsolete. La convenzione n. 116, di puro valore formale, è intesa ad estendere anche alle convenzioni del periodo 1919-1949, il me¬ todo seguito a contare dal 1950. Il messaggio propone che questa conven¬ zione formale venga accettala e reca il pertinente decreto di ratifica cor¬ redato del testo della convenzione n. 116. È dato pure il testo della racco¬ mandazione n. 115 (I, 1962, ted. p. 1365, frane, p. 1412 -- 4 V/ 1962, N. 8477).

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28.06.1962

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