440 Termine d'opposizione: 27 giugno 1962

LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE CIVILE (Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 22 bis, 42 ter e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 ottobre 1961 decreta: Capo primo: In generalo Art. 1 1. Scopo. 1 La protezione civile è parte della difesa nazionale.

2 La protezione civile lia il compilo di proteggere, di salvare e di soccorrere le persone e di proteggere i beni mediante misure destinate a evitare o ad attenuare le conseguenze delle azioni bel¬ liche. Essa non lia compiti di combattimento.

Art. 2 2. Misure. La protezione civile comprende soprattutto: 1. l'istruzione della popolazione sui pericoli e le possibilità di protezione; 2. misure di prolezione e di salvataggio, come: a. l'allarme; b. l'oscuramento; c. la protezione e la lotta antincendi; d. il salvataggio di persone e di cose; 1) FF 13C1, 1417.

441 e. le misure contro gli effetti delle armi atomiche, biologiche e chimiche; /. la protezione 'contro le inondazioni; g. lo sfollamento; h. il mantenimento in attività di stabilimenti; i. la protezione dei beni d'importanza vitale o culturale; 3. misure di soccorso, come: cf. la cura dei feriti, degli infermi e degli ammalati; b. l'aiuto ai senza tetto e alle persone bisognose.

Art. 3 Le misure sono eseguite, in particolare, coi seguenti mezzi: 1. organi della protezione civile;

3 Mezzi

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-

2. impianti e dispositivi degli organi di protezione locali e di pro¬ tezione degli stabilimenti; 3. l'aiuto vicinale e regionale; 4. i rifugi e gli impianti per la popolazione.

Art. 4 La mobilitazione generale vale come ordine di mobilitazione 4- Mobiiitadegli organi della protezione civile. zione.

2 II Consiglio federale può, inoltre, mobilitarli: a. in caso di mobilitazione parziale; b. se truppe sono altrimenti mobilitate per servizio attivo.

3 I Cantoni possono mobilitarli, in ogni tempo: a. per il soccorso vicinale o regionale in caso di azioni belliche inattese; b. per il soccorso urgente vicinale o regionale in caso di cata¬ strofi.

4 I Comuni possono mobilitarli, in ogni tempo: cr. se sono colpiti da azioni belliche inattese; b. per portare soccorso urgente in caso di catastrofi.

1

Art. 5 Gli organi di protezione civile sono sostenuti dall'esercito che 5- Sostegno mette a loro disposizione anzitutto le truppe di protezione antiaerea. deiiNesercito.

Esse sono attribuite dal Consiglio federale soprattutto ai grandi Comuni molto esposti.

'442 Art. 6 La promulgazione c l'esecuzione delle misure spetta alle auto¬ 6. Compe¬ tenza per le rità civili.

misure.

Art. 7 1 7. Compiti II Consiglio federale esercita d'alta vigilanza e direzione, sor¬ generali.

a. Consiglio veglia e, se necessario, assicura l'esecuzione delle prescrizioni.

2 federale.

In tempo di servizio attivo, il Consiglio federale ordina la completazione delle misure e dei mezzi prescritti.

Art. 8 1 b. Diparti¬ II Dipartimento (federale di giustizia e polizia è incaricato dei mento compiti derivanti dalla presente legge, in quanto spettino alla Con¬ federale di giustizia federazione; è riservato l'articolo 87.

e polizia e 2 Un Ufficio federale della protezione civile è attribuito corine òr¬ Ufficio federale gano esecutivo al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

della prote¬ zione ci¬ vile.

Art. 9 c. Cantoni.

1

1 Cantoni sono responsabili dell'esecuzione delle prescrizioni federali che li concernono. Essi esercitano sul loro territorio la. vi¬ gilanza e la direzione, sorvegliano l'esecuzione delle misure ordinate e la preparazione dei mezzi e, ove occorra, li assicurano.

2 Riservato il ricorso al Consiglio federale, i Cantoni designano i Comuni e gli stabilimenti obbligati a istituire organi di protezione.

3 I Cantoni designano un ufficio di protezione civile come or¬ gano esecutivo per il territorio cantonale e determinano i compiti di questo ufficiò e di quelli comunali.

4 I Cantoni determinano il numero necessario d'istruttori can¬ tonali.

5 Nella misura in cui i Cantoni hanno già attribuito compiti "della protezione civile alla loro amministrazione militare, questa può continuare a occuparsene.

Art. 10 d. Comuni. 11 Comuni, come responsàbili principali della prolezione civile, eseguono nel loro territorio ile misure ordinale dalla Confederazione e dai Cantoni. Essi controllano l'esecuzione affidala agli stabili¬ menti, ai proprietari di case e ai singoli e, ove occorra, l'assicurano e provvedono ai mezzi adeguati.

2 I Comuni istituiscono una direzione locale e un ufficio di pro¬ tezione civile come organo esecutivo.

443 Art. 11 Gli stabilimenti sçno responsabili della preparazione e della ose- e. stabiiicuzione delle misure prescritte loro e della preparazione dei mezzi. menti.

Art. 12 I proprietari di case sono responsabili della preparazione e t. Propriedella esecuzione delle misure prescritte loro e della preparazione dei mezzi. Essi provvedono, in particolare, allo sgombro e all'oscu- duttori.

ramento dei locali 'che usano o che i conduttori usano in comune.

2 1 conduttori provvedono allo sgombro e all'oscuramento dei locali che essi hanno locato.

Art. 13 1 Ciascuno è responsabile della preparazione dell'esecuzione del- e· Singoli, le misure personali prescritte. Si tratta, in particolare, dello sgom¬ bro e dell'oscuramento dei locali e del comportamento in caso d'al¬ larme.

2 In caso d'intervento degli organi della protezione civile, cia¬ scuno, anche se non vi è incorporato, presta l'aiuto che si può ragionevolmente pretendere da lui.

1

Capo secondo: Gli organi di protezione A. Specie Art. 14 Per preparare ed eseguire le misure di protezione, di salva¬ taggio e di soccorso sono istituiti: a. nei Comuni: organi di protezione locali; b. negli stabilimenti: organi di protezione degli stabilimenti; c. nelle case: guardie dei caseggiati.

2 Gli organi di protezione degli stabilimenti e le guardie dei ca¬ seggiati fanno parte dell'organo di protezione locale e sono sottoposti alla sua direzione.

1

D. Obbligo Art. 15 Organi di protezione locali sono istituiti in tutti i Comuni con 1. Nei Co¬ agglomerati interamente o parzialmente chiusi di mille o più abi- muni . ,.

a. obbligati tan "* a istituire 2 Quando è richiesto dalle circostanze, anche altri Comuni pos- protezione sono essere, totalmente o parzialmente, obbligati dal Cantone a isti1

444 tuire organi di protezione locali o servizi particolari. Parimente, i Comuni possono essere esentuati dall'obbligo di istituire organi di protezione quando la loro importanza e la loro situazione giustifi¬ cano una eccezione.

Art. 16 b. non ob¬ I Comuni non obbligati a istituire organi di protezione istitui¬ bligati a scono almeno un corpo di pompieri di guerra indipendenti. Con il istituire organi di protezione. consenso del Cantone, possono istituire facoltativamente organi di protezione.

Art. 17 c. Organi I Cantoni possono istituire un unico organo di protezione 'lo¬ comuni cale e un unico corpo di pompieri di guerra indipendenti per più Comuni.

Art. 18 1 2. Negli sta¬ Organi di protezione degli stabilimenti sono istituiti negli bilimenti.

stabilimenti pubblici e privati e nelle amministrazioni con almeno cento persone, come anche negli stabilimenti e ospedali con cin¬ quanta o più letti, in quanto si trovino in Comuni obbligati a isti¬ tuire organi di protezione.

2 Stabilimenti più piccoli o situati in Comuni non obbligati a istituire organi di protezione possono parimenti essere tenuti a isti¬ tuire organi di protezione degli stabilimenti, in quanto l'interesse pubblico li richieda e lo stabilimento comporti particolari pericoli.

3 Stabilimenti con cento o più persone e stabilimenti e ospe¬ dali con cinquanta o più letti possono essere esentuati dall'obbligo di istituire organi di protezione, quando la loro importanza e la loro situazione giustificano un'eccezione.

4 Con il consenso del Cantone, altri stabilimenti possono isti¬ tuire facoltativamente organi di protezione.

3. Nelle case.

Art. 19 Guardie dei caseggiati sono istituite per tutte le case e per tutti gli stabilimenti non obbligati a istituire un organo di prote¬ zione, in quanto si trovino in Comuni obbligati a istituire organi di protezione. Se necessario, guardie dei caseggiati in comune pos¬ sono essere istituite per gruppi di case.

2 Se è richiesto dalle circostanze, i Cantoni possono parimente imporre ai Comuni non obbligati a istituire un organo di protezione di istituire guardie dei caseggiati.

3 Con il consenso del Cantone, le guardie dei caseggiati possono essere istituite facoltativamente nei Comuni non obbligati a isti¬ tuire organi di protezione.

1

445 4

II Consiglio federale determina quando debbano essere isti¬ tuite, in tutto o in parte, le guardie dei caseggiati.

Art. 20 Can_ I Cantoni emanano prescrizioni speciali per gli stabilimenti ?· toni.

cantonali.

Art. 21 II Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli stabili- 5. Nella menti federali e per le imprese di trasporto 'concessionarie. zione^*TM' C. Compiti Art. 22 1 Gli organi di protezione locali preparano ed eseguono tutti i l. Organi di compiti, al cui adempimento non bastano gli organi di protezione fjç*"10116 degli stabilimenti e le guardie dei caseggiati. A questo scopo, essi prendono le misure generali e appoggiano quelle degli organi di pro¬ tezione degli stabilimenti e delle guardie dei caseggiati.

2 Essi controllano i rifugi pubblici circa la manutenzione e la efficienza degli impianti e dei dispositivi.

Art. 23 Gli organi di protezione degli stabilimenti preparano nel loro 2- Organi di settore ed eseguono le misure proscritte in modo che le persone e degÌi^stabii beni d'importanza vitale siano protetti e che lo stabilimento possa limenti.

continuare la sua attività per quanto è consentito dalle circostanze.

Art. 24 1

Le guardie dei caseggiati vigilano su le misure prescritte, la 3. Guardie manutenzione dei rifugi privati e degli equipaggiamenti; in caso di g^u*8*5" allarme, sono incaricate di mantenere l'ordine.

2 Le guardie dei caseggiati lottano contro gli incendi, soccor¬ rono le persone sepolte sotto le macerie o ferite e riparano i danni di poca entità.

D. Struttura Art. 25 Negli organi di protezione locali, è istituita una direzione, 1. Compo¬ comprendente, di regola, il capo locale e i suoi sostituti, i oapiser- sizione, vizio degli organi di protezione degli stabilimenti, delle guardie dei a. Comuni.

caseggiati e dei singoli servizi, come anche altri collaboratori.

2 Negli organi di protezione locali sono istituiti i seguenti servizi: 1

446; a. allarme, osservazione e collegamento, b. pompieri di guerra, c. servizio tecnico, d. servizio sanitario, e. servizio atomico, biologico e chimico, /. aiuto ai senzatetto.

3 1 Cantoni possono ordinare ai Comuni - che dispongono di grandi organi di protezione l'istituzione di servizi suppletivi eautorizzare quelli che dispongono solo di piccoli organi a ridurre il nu¬ mero dei servizi. " Art. 26 b. Stabili¬ menti.

1

Negli organi di protezione degli stabilimenti sono istituiti una direzione e, i seguenti servizi: a., allarme, osservazione e collegamento, b. pompieri, c. servizio tecnico, d. servizio sanitario, 2 1 Cantoni possono esigere dai grandi stabilimenti l'istituzione di servizi suppletivi e autorizzare, i piccoli stabilimenti a ridurre il numero dei servizi.

Art. 27, Su proposta del capo locale, l'autoi'itù comunale prescrive l'ef¬ c. Case.

fettivo e la composizione di ciascuna guardia dei-caseggiati e ile attribuisce le case.

Art. 28 2. Aiuto ,vi-, M Comuni vicini sono tenuti a prestarsi vicendevole .aiuto. J cinale e regionale. Cantoni emanano le disposizioni particolari.

2 I Cantoni organizzano l'aiuto regionale e si accordano con i Cantoni finitimi.

E. Direzione e intervento 1. Organi di protezione locali.

Art. 29 Alla direzione di ciascun organo di protezione locale, l'auto¬ rità comunale designa, quale capo locale, una .persona qualificata.

2 Un piano della protezione civile del Comune delcrmina tutta l'organizzazione.

3 II-capo locale assicura la collaborazione fra l'organo locale, gli- organi degli stabilimenti,, le. guardie dei ,'caseggiati e .gli;-altri or1

447: gani ausiliari a disposizione e vigila sull'esecuzione, di tutte le mi¬ sure di protezione prese nel Comune.

4

II capo locale ordina l'intervento e coordina l'azione di tutti i mezzi a sua disposizione.

5 II capo locale è responsabile rispetto all'autorità comunale dell'esecuzione dei suoi compiti.

Art. 30 Alla direzione di ciascun organo di prolezione degli stabili .

menti, è posto, quale capo, una persona qualificata che sia mem " bro e, se possibile, dirigente dello stabilimento. Egli ordina l'inter .

vento dell'organo di protezione.

1

2. Organi di protezione degli stabilimenti.

2

In caso d'intervento fuori dello stabilimento, i capi di organi degli stabilimenti sono posti agli ordini del capo locale, salvo che motivi impellenti impongano uno speciale dis'ciplinamento.

3

I capi degli organi degli stabilimenti designano i capi e gli .

specialisti necessari.

Art. 31 Alla direzione di ciascuna guardia dei caseggiati è posto un capocaseggiato. Egli organizza la guardia e ne ordina l'intervento.

giati.

Art. 32 Il Consiglio federale disciplina l'ordine gerarchico e le condi- 4- Procedura, zioni e la procedura per la nomina dei capi locali, dei capi degli organi degli stabilimenti e dei capiservizio, come anche degli altri capi e degli specialisti.

Art. 33 1

Se formazioni dell'esercito sono messe a'disposizione, il capo 5. Collabolocale designa il luogo e l'urgenza dei soccorsi. L'intervento della p^u^eiì011 truppa è ordinato e diretto dal comandante militare. l'esercito.

2 Se la truppa si prepara a combattimenti imminenti o ha già iniziato il combattimento, la collaborazione fra l'esercito e la prote¬ zione civile è diretto dal comandante militare; egli può ordinare al¬ la protezione civile soltanto l'esecuzione di campiti civili.

2 Le truppe di protezione antiaerea assegnate a un Comune, che non possono essere impiegate in esso per causa di combattimenti o per altri motivi, devono, per quanto possibile, essere impiegale al: trove per compiti di protezione civile.

448 Capo terzo: L'obbligo di servire nella protezione civile A. Estensione Art. 34 1. Obbliga- 1 Gli uomini sono obbligati a servire nella protezione civile dai torietà. go annj compiuti sino a 60 anni compiuti, 1 a. Uomini. 1 2 Se è richiesto dalle circostanze, il Consiglio federale può elevai'e il limite d'età sino a 65 anni compiuti, e abbassarlo sino a 16 anni compiuti.

3 I Cantoni possono concedere dispense per giusti motivi. Il Con¬ siglio federale emana le relative prescrizioni.

Art. 35 1

b. Militari

Gli uomini tenuti al servizio militare e ai servizi complementari non sono obbligati a servire nella protezione civile.

2

Per contro, sono obbligati gli uomini che sono stati dispen¬ sati dal servizio militare o dai servizi complementari per adem¬ piere compili civili.

3 II Consiglio federale obbliga un numero adegualo di uomini tenuti al servizio militare e al servizio complementare a servire come capi o specialisti nella protezione civile.

Art. 36 c. Già. mili- i Nell'incorporazione in un organo della protezione civile di tari uomini prosciolti dal servizio militare o dal servizio complemen¬ tare, è considerata, per quanto possibile, la loro esperienza militare.

2

Se è consentito dalle circostanze, il Consiglio federale può limitare l'obbligo di servire nella protezione civile per gli uomini che hanno adempiuto i loro obblighi legali di servizio militare o complementare, in particolare se domiciliati nei Comuni non ob¬ bligati a istituire organi di prolezione.

3 II Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di servire nella protezione civile gli uomini, a essa assoggettati, che vogliono servire nell'esercito, in particolare nella guardia locale e che ivi sono necessari.

4 II Consiglio federale mette a disposizione dei Cantoni e dei Co¬ muni, per rafforzare la polizia, un numero adegualo di uomini as¬ soggettati alla protezione civile per rafforzare la polizia.

449 Art. 37 Le donne e le adolescenti di 16 anni compiuti possono iscriversi 2- Voiontar volontariamente alla protezione civile.

' a. Donne.

Art. 38 Gli uomini, che sono stati prosciolti dall'obbliigo del servizio nella protezione civile, e gli adolescenti di 16 anni compiuti possono isoriversi volontariamente alla protezione civile.

Uomini,

Art. 39 1

Le persone, che si iscrivono volontariamente alla protezione civile, hanno gli stessi diritti e doveri di coloro che vi sono tenuti per obbligo.

2 L'iscrizione volontaria nelia protezione civile vale, di regola, per cinque anni e può essere rinnovata.

c Effetti

"

-

Art. 10 Ciascun membro della protezione civile può essere obbligato ad 3* Accetta* .....

° zione di fune assumere una funzione e a prestare il servizio corrispondente. Zi0nì Art. 41 1

In un organo di protezione civile possono essere incorporate solo le persone che sono psichicamente e fisicamente abili e che non ne sono indegne.

2 Negli organi di protezione locali sono incorporati solo cittadini svizzeri; è riservato l'articolo 44.

3 Negli organi di protezione degli stabilimenti e nelle guardie dei caseggiati possono essere incorporale anche persone che non sono di cittadinanza svizzera, ma, di regola, non in funzioni di capo.

4 Di regola, il personale di uno stabilimento è preferibilmente a disposizione dell'organo di protezione civile dello stabilimento anziché di un qualsiasi altro servizio della protezione civile.

4. Condizio¬ ni per l'incorporazióne, a. In gene¬ rale

Art. 42 1

Negli organi di protezione locali, nei pompieri di guerra in¬ b. In parti¬ colare dipendenti e nelle guardie dei caseggiati possono essere incorporate solo le persone che abitano nel Comune considerato. Negli organi di protezione degli stabilimenti possono essere incorporate solo le Foglio federale, 1962.

30

450 persone che lavorano nello stabilimento considerato; eccezionalmente, anche altre persone che abitano nel Comune.

2

Per circostanze speciali, i Cantoni, se necessario, prendono di¬ sposizioni locali differenti.

5. Motivi di prosciogli¬ mento e di esclusione.

Art. 43 Sono motivi di proscioglimento: a. l'età, la malattia o l'infermità, b. fatti nuovi costituenti la causa di esenzione nel senso del¬ l'articolo 36, capoverso 3; c. altri giusti motivi, in particolare per le donne la maternità e l'assistenza di parenti vecchi o bisognosi di aiuto.

1

2

6. In tempo di servizio attivo.

I motivi di esclusione sono: a. l'incapacità, b. l'indegnità.

Art. 44 In tempo di servizio attivo, il Consiglio federale può estendere l'obbligo di servire nella protezione civile e, in particolare, assog¬ gettarvi, in generale, gli stranieri e gli apolidi.

Art. 45 7. Procedura i jj Consiglio federale disciplina la procedura d'incorporazione razionè^di negli organi di protezione locali e degli stabilimenti e nelle guardie proscioglidei caseggiati, come anche la procedura di proscioglimento e di esala¬ mento. sione. L'ordinamento deve prevedere che un'autorità cantonale sta¬ tuisca definitivamente sui ricorsi.

2 Prescrizioni speciali sono applicabili agli stabilimenti federali e alle imprese di trasporto concessionarie.

D. Diritti degli assoggettati Art. 46 1

1. Retribu- Chiunque partecipa a corsi, esercizi c rapporti o serve nella zione. protezione civile in tempo di servizio attivo o è chiamalo a prestare soccorsi urgenti ha diritto a una retribuzione, se ò occupato per al¬ meno tre ore consecutive.

2

II Consiglio federale stabilisce l'importo della retribuzione nei limiti del soldo militare.

451 Art. 47 Chiunque partecipa a corsi, esercizi e rapporti o serve nella 2. indennità protezione civile in -tempo di servizio attivo o è chiamato a prestare dfguadagno.

soccorsi urgenti ha diritto a una indennità conformemente alle di¬ sposizioni sulle indennità per perdita di guadagno che gli sono applicabili.

Art. 48 1

Le persone obbligate a servire nella protezione civile e gli 3. Assicuistruttori che partecipano a corsi, esercizi e rapporti o che sono razionemobilitati in tempo di servizio attivo o che sono chiamati a prestare soccorsi ungenti sono equamente assicurati contro gli infortuni e le malattie da parte dell'autorità che li convoca. L'assicurazione deve corrispondere, in generale, all'assicurazione militare. Contro gli in¬ fortuni sono parimente assicurate le persone che prestano soccorso conformemente all'articolo 13, capoverso 2.

2

La Confederazione può conchiudere un'assicurazione colletti¬ va, cui i Cantoni e i Comuni possono partecipare.

Art. 49 La legge federale del 1° aprile 1949 *) che limita il diritto di 4- Proteziodisdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare è appli- disdetteTM16 cabile per analogia alle persone che servono nella protezione civile.

Art. 50 1

Le prestazioni di servizio nella protezione civile possono es- 5- Tassa di sere adeguatamente considerate per quanto concerne la tassa d'esen- daT^ervfzio zione dal servizio militare. militare.

2 II Consiglio federale emana le disposizioni particolari e disci¬ plina la procedura.

Art. 51 SoS 6 In tempo di servizio attivo, le disposizioni della legge federale d n" dell' 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento concernenti la esecuzioni, sospensione delle esecuzioni in caso di servizio militare (art. 57 s.)

sono applicabili per analogia alle persone che servono negli organi di protezione locali e degli stabilimenti.

1) RU 1949, 1117.

452 Capo quarto: Istruzione 1. Corsi, esercizi e rapporti.

2. Durata, a. Corsi.

b. Esercizi e rapporti.

3. Compe¬ tenza.

a. Confede¬ razione.

Alt. 52 Corsi, esercizi e rapporti sono organizzati, 'conformemente alle prescrizioni federali, per istruire e tenere preparati i membri degli organi di protezione locali e degli stabilimenti, come anche i capioaseggiato, e mantenerli in grado di adempiere i loro compiti. Se possibile, sono organizzati, inoltre, esercizi comuni con le truppe della protezione antiaerea.

2 L'istruzione dei pompieri di guerra avviene conformemente alle prescrizioni cantonali e comunali, tenendo conto delle partico¬ larità della guerra.

3 Con il consenso del Consiglio federale, i Cantoni possono or¬ dinare che anche il rimanente del personale delle guardie dei ca¬ seggiati sia istruito.

Art. 53 1 Tutte le persone incorporate a nuovo negli organi di protezione locali e degli stabilimenti devono partecipare a un corso d'introdu¬ zione di tre giorni al massimo.

2 I quadri e gli specialisti degli organi di protezione sono istruiti nei corsi di base di dodici giorni al massimo.

3 Di principio, i quadri e gli specialisti seguono, ogni quattro anni, un corso di perfezionamento della stessa durata.

4 Chiunque è designato per una funzione superiore segue, inol¬ tre, un corso speciale di dodici giorni al massimo.

0 Corsi facoltativi possono essere organizzati per i membri degli organi della protezione civile.

1

0 Se i periodi d'istruzione si appalesano troppo corti, il Consi¬ glio federale può prolungarli di un terzo al massimo, dopo essersi ·consultato con i Cantoni.

Art. 54 Le persone incorporate negli organi di protezione locali e de¬ gli stabilimenti come anche i capieaseggiato e gli specialisti delle guardie dei caseggiati possono essere convocali annualmente a eser¬ cizi e rapporti di una durata totale di due giorni al massimo.

Art. 55 La Confederazione istruisce: a. i oapi degli uffici cantonali della protezione civile, gli istrut¬ tori cantonali, i capi locali e i loro sostituti, i capi degli or1

453 gani di protezione degli stabilimenti con cinquecento o più per¬ sone e i loro sostituti; b. gli specialisti del servizio d'allarme, d'osservazione e di colle¬ gamento e del servizio atomico, biologico e chimico; c. il personale degli organi di protezione degli stabilimenti fede¬ rali.

2 A domanda dei Cantoni e a loro 6pese, la Confederazione può parimente istruire in corsi federali i quadri e gli specialisti, per la cui istruzione sono competenti i Cantoni.

Art. 56 I Cantoni istruiscono: *>· Cantoni.

a. i capi-servizio, i capidistaccamento, i capisetlore e i capiquartiere, come anche gli specialisti degli organi di protezione lo¬ cali e degli organi di protezione degli stabilimenti; b. i 'capi degli organi di protezione degli stabilimenti con meno di cinquecento persone, coane anche i Ioto sostituti; c. i rimanenti membri degli organi di protezione degli stabilimenti cantonali.

Art. 57 I Comuni istruiscono i capigruppo, i capi-solato e i capicaseggiato e i rimanenti membri degli organi di protezione locali e degli organi di protezione degli stabilimenti comunali.

c

- Comuni,

Art. 58 Gli stabilimenti istruiscono i capigruppo e gli altri membri dei dmenti, * Stabiii. ....

loro organi di protezione.

Art. 59 II Consiglio federale emana disposizioni speciali sulla formazione istruttori, degli istruttori.

Art. 60 La Confederazione può mettere a disposizione per corsi ed eser- 5. Centro cizi personale qualificato, edifici adatti, impianti e dispositivi. di corslArt. 61 D'intesa con l'autorità superiore, i corsi obbligatori o facoltativi 6. Coliaboradi competenza della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e degli g^Tpri^ati stabilimenti possono essere affidati, totalmente o parzialmente, a or¬ ganizzazioni private.

454 Capo quinto: Equipaggiamento, materiale, impianti o dispositivi Art. 62 1. Equipag¬ giamento e materiale, a. Confede¬ razione.

1

II Consiglio federale emana prescrizioni uniformi per l'equi¬ paggiamento e il materiale che servono esclusivamente alla prote¬ zione civile; esso provvede anche per le ricerche necessarie.

2 Per l'equipaggiamento e il materiale, usali solo sussidiaria¬ mente nella protezione civile, il Consiglio federale può emanare istru¬ zioni.

3 La Confederazione stabilisce, mantiene e amministra 'le riserve di equipaggiamento e di materiale che saranno consegnati ulterior¬ mente ai Cantoni, 'ai Comuni, agli stabilimenti e ai privati.

4 Allo scopo di conseguire una buona decentralizzazione, la Con¬ federazione può obbligare i Cantoni e i Comuni a tenere in deposilo, amministrare e mantenere tutte queste riserve o parte di esse.

Art. 63 I Cantoni si procurano l'equipaggiamento e il materiale ne¬ cessari ai loro organi di protezione.

2 I Cantoni possono costituire riserve suppletive, in particolare di materiale sanitario, oltre quelle affidate loro dalla Confedera¬ zione.

Art. 64 1 I Comuni si procurano gli equipaggiamenti personali pre¬ c. Comuni.

scritti per gli organi locali e le guardie dei caseggiati come anche il materiale comune per gli organi locali con le riserve adeguate, in particolare di viveri.

2 I Comuni mettono a disposizione dei membri degli organi di protezione looali l'equipaggiamento personale nella quantità neces¬ saria.

Art. 65 1 d. Stabili¬ Gli stabilimenti si procurano gli equipaggiamenti personali e menti.

il materiale comune prescritti per i loro organi di protezione come anche le riserve adeguate.

2 Gli stabilimenti mettono a disposizione dei membri dei loro organi di protezione l'equipaggiamento personale nella quantità ne¬ cessaria.

Art. 66 e. Proprieta¬ I proprietari di case si procurano il materiale comune presci'itto ri di case. per le guardie dei caseggiati e lo mettono a loro disposizione.

b. Cantoni.

1

455 Art. 67 Franchi¬ Il materiale importato dalla Confederazione a destinazione della r. gia doga¬ protezione civile (prodotti semifabbricati e prodotti finiti) è trattato, nale.

in materia doganale, come materiale di guerra conformemente alla legge Federale del 1° ottobre 1925 1) sulle dogane e al suo regola¬ mento d'esecuzione del 10 luglio 1926 2L Art. 68 I Comuni e gli stabilimenti costruiscono gli impianti e i di . 2. eImpianti disposi¬ spositivi necessari ai loro organi di protezione.

tivi.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni uniformi.

1

Capo sesto: Spese Art. 69 La Confederazione sussidia i provvedimenti ch'essa prescrive obbligatoriamente e che cagionano spese agli interessati. Considerata la capacità finanziaria dei Cantoni e avuto riguardo alle regioni dì montagna, i sussidi variano fra il cinquantacinque e il sessantacin¬ que per cento delle spese. È riservato il capoverso 3.

2 La Confederazione partecipa parimente con sussidi fra il cin¬ quantacinque e il sessantacinque per cento alle spese per l'istruzione eseguita volontariamente in conformità alle sue prescrizioni come anche per l'acquisto di equipaggiamento e di materiale.

3 La Confederazione può vendere equipaggiamenti e materiale a prezzo ridotto.

4 La Confederazione sopporta tutte le spese per l'esecuzione e l'amministrazione della protezione civile di sua spettanza, in parti¬ colare per la protezione degli stabilimenti federali, per i corsi, eser¬ cizi e rapporti organizzati da essa e per il materiale tecnico d'istru¬ zione.

6 La Confederazione sopporta inoltre, le spese suppletive dei Can¬ toni e dei Comuni risultanti da misure di protezione civile rese ne¬ cessarie per impianti della Confederazione.

6 La Confederazione assegna sussidi conformemente al capoverso 1 per l'istruzione, l'equipaggiamento e 1' impiego di uomini ob¬ bligati a servire nella protezione civile che, nell'interesse di detta protezione, 6ono messi a disposizione dei Cantoni e dei Comuni con1

1) CS 6, 475; RU 1956, 639; 1959, 1400.

2) CS 6, 523; RU 1957, 1040; 1959, 1661; 1960, 267.

456 fovmcmente all'articolo 36, capoverso 4, per rafforzare la loro po¬ lizia.

7 Nessun sussidio ò pagato sulle spese d'istruzione, d'equipag¬ giamento e di materiale per i pompieri ordinari.

Art. 70 1

I Cantoni sopportano tutte le spese per l'esecuzione e l'ammi¬ nistrazione della loro protezione civile come anche per l'intervento di organi di prolezione civile da essi ordinato per prestare soccorsi urgenti.

2 I Cantoni sopportano le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali, in particolare le spese per i corsi, esercizi e rap,porti organizzali da essi, come anche le spese d'immagazzinamento e di manutenzione dell'equipaggiamento e del materiale propri o rice¬ vuti dalla Confederazione.

Art. 71 3 comuni. 11 Comuni sopportano tutte 'le spese per l'esecuzione e l'ammi¬ nistrazione della loro potezione civile come anche per l'intervento di organi di protezione civile da essi ordinato per prestare soccorsi urgenti.

2 I Comuni sopportano le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi, in particolare le spese per i corsi, esercizi e rapporti orga¬ nizzati da essi, le spese d'immagazzinamento dell'equipaggiamento e del materiale propri o ricevuti dalla Confederazione, come anche le spese, gli impianti e dispositivi approntati da essi.

Art. 72 4. Sussidi cantonali.

Il diritto cantonale stabilisce la misura in cui il Cantone sussi¬ dia le spese dei Comuni e degli stabilimenti.

Art. 73

5. Stabilimonti.

1

Gli stabilimenti sopportano le spese dei loro organi di prote¬

zione.

2 Per l'istruzione, l'equipaggiamento e il materiale, la Confede¬ razione assegna loro gli stessi sussidi previsti in favore dei Comuni.

3 Per gli impianti e dispositivi clic servono esclusivamente alla protezione civile, la Confederazione assegna loro gli stessi sussidi previsti in favore dei Comuni.

457 4 Se gli impianti e i dispositivi non servono esclusivamente alla protezione civile, la Confederazione assegna sussidi solo per le mag.

giori spese.

Art. 74 I proprietari di case sopportano le spese per l'acquisto del ma- 6. Proprieteriale comune delle guardie dei caseggiati; essi possono procurarsi tarl di cas< il materale prescritto, a prezzo ridotto, presso i Comuni.

Capo settimo: Uso delle proprietà Art. 75 1 I proprietari e i possessori sono obbligati, previo tempestivo 1. In tempo avviso, a mettere i loro fondi a disposizione per ricognizioni ed eser- dJ Pacecizi d'organi di protezione o di singoli servizi.

2 I proprietari e i possessori sono parimente obbligati a tolle¬ rare sui loro fondi impianti e dispositivi della protezione civile.

3 Un'equa indennità è prestata per la diminuzione di valore e la perdita della proprietà.

4 Ove occorra, la Confederazione può esercitare il diritto di espropriazione; è applicabile la procedura abbreviata, prevista nel¬ l'articolo 33 della legge federale del 20 giugno 1930 U sulla espro¬ priazione. Il Consiglio federale può conferire tale diritto ai Cantoni e ai Comuni.

Art. 76 1

In tempo di servizio attivo, la protezione civile ha il diritto 2. in tempo di servizio di requisire alle stesse condizioni di risarcimento che l'esercito.

attivo.

2 1 preparativi necessari devono essere fatti giù in tempo di pace.

3 Gli equipaggiamenti, il materiale, gli impianti e i dispositivi appartenenti alla protezione civile o che le sono stati attribuiti non possono essere requisiti nè altrimenti richiesti dall'esercito.

4 II Consiglio federale emana le disposizioni particolari.

Capo ottavo: Responsabilità per danni Art. 77 1 La Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli stabilimenti sono ^fPon~ sabilità.

responsabili di qualsiasi danno cagionato a terzi in corsi ed esercizi organizzati da essi o con atti compiuti dai Ioto istruttori o dai loro organi di protezione nell'adempimento del proprio servizio, in quan¬ 1) CS 4, 1145.

458 lo il danno non sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa. Gli articoli 42, 43, capoverso 1, 44, capoverso 1, 45, 46 e 47 del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia alla de¬ terminazione del risarcimento.

2 È riservala la responsabilità secondo la legge federale del 19 dicembre 1958 1) sulla circolazione stradale.

3 In caso di esercizi combinati della protezione civile e dell'eser¬ cito, la responsabilità nell'intervento comune è disciplinata dalle di¬ sposizioni della presente legge.

4 Non è data responsabilità secondo la presente legge, se la pro¬ tezione civile interviene in caso di guerra.

Art. 78 2. Regresso. La Confederazione, i Cantoni, i Comuni o gli stabilimenti che hanno prestato un risarcimento hanno un diritto di regresso contro la persona che ha cagionato il danno intenzionalmente o per negli¬ genza grave.

Art. 79 3. Proce- i j Cantoni designano l'autorità competente a trattare le pre¬ tese .per risarcimento dei danni.

2 Se un'intesa non è conseguita, l'autorità cantonale decide in prima istanza sulle pretese per risarcimento e sui diritti di regresso risultanti da danni materiali. La decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta e indipendentemente dal valore litigioso, presso la Commissione federale di ricorso in ma¬ teria di protezione civile, che statuisce definitivamente.

3 In caso di morte o di lesione corporale di terzi, l'autorità can¬ tonale competente cercherà dapprima di conseguire un'intesa per via bonalc. Mancando l'intesa, il Tribunale federale decide quale istanza unica. Il Tribunale federale decide parimente sul regresso contro gli autori di danni corporali.

4 Se un infortunio ha cagionato oltre a danni corporali an¬ che danni materiali, le pretese per il risarcimento di questi sono trattate nello stesso processo dal Tribunale federale.

4. Peren¬ zione e prescrizione.

Art. 80 II diritto al risarcimento dei danni conformemente all'articolo 77 è perento, se la parte lesa non l'ha fatto valere entro 30 giorni dall'evento che ha cagionato il danno. Se essa prova che ha avuto conoscenza del danno solo più tardi, può farlo valere entro 30 giorni da quando ha conosciuto il danno e, in ogni caso, entro un anno dall'evento che ha cagionato il danno.

1

1) RU 1959, 685, 877, 1347; I960, 668, 1220, 1366.

459 2

II diritto al risarcimento dei danni si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha conosciuto il danno e l'ente o lo sta¬ bilimento responsabili e, in ogni caso, in dieci anni dall'evento che ha cagionato il danno.

3 II diritto di regresso si prescrive in un anno da quando l'ob¬ bligo di risarcire i danni alla parte lesa è stato riconosciuto o ac¬ certato dall'autorità competente e, in ogni caso, in dieci anni dal¬ l'evento che ha cagionato il danno.

Art. 81 Gli articoli 69 e seguenti della presente legge sono determinanti 5- Ripartlper la ripartizione delle prestazioni di risarcimento fra la Confede- prestazioni razione, i Cantoni, i Comuni e gli stabilimenti. di risarci¬ mento.

Capo nono: Diritto di ricorso Art. 82 1 Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale, che non sono dichiarate definitive dalla presente legge e che non concernono pre¬ tese pecuniarie, è dato, entro 30 giorni, il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia, che statuisce definitivamente. È ri¬ servato l'articolo 9, capoverso 2.

2 Contro disposizioni del capo locale, può essere fatta opposi¬ zione presso l'autorità comunale competente. Le decisioni di questa autorità possono essere impugnate mediante ricorso presso l'auto¬ rità cantonale competente che statuisce definitivamente.

Capo decimo: Pretese pecuniarie Art. 83 1 Sulle pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa, che si fondano sulla presente legge o sui relativi decreti esecutivi del Consiglio federale ma che non concernono la responsabilità per danni, decide l'Ufficio federale della protezione civile, riservato il ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione federale di ricorso in ma¬ teria di protezione civile che, indipendentemente dal valore litigioso, statuisce definitivamente.

2 II Consiglio federale disciplina la procedura.

Capo undccimo: Disposizioni penali Art. 84 1 Chiunque rifiuta di adempiere i compiti spettantigli nella pro- l. infrazioni tezione civile, senza esserne dispensato o esentuato per causa di alla le&gesalute.

460 2

chiunque incita pubblicamente a non partecipare a corsi, eser¬ cizio o altre attività della protezione civile o a non conformarsi alle misure ordinate dall'autorità, 3 chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a. non dà seguilo, senza causa valida, a un ordine di marcia o si allontana da corsi, esercizi o interventi o si sottrae in altro modo all'obbligo di servire nella prolezione civile, b. disturba o mette in pericolo corsi, esercizi o altre attività e impianti o dispositivi della protezione civile o l'intervento della stessa, è punito con l'arresto o la multa; nei casi di particolare lieve en¬ tità, la prima condanna può essere sostituita con un ammonimento da parte dell'autorità cantonale o comunale competente.

4 Nei casi gravi, la pena è la detenzione, cui può essere cumu¬ lata la multa.

5 In tempo di servizio attivo, la pena può essere la detenzione e, nei casi gravi, la reclusione sino a cinque anni.

G È riservato il perseguimento penale di atti punibili in virtù di altre leggi.

Art. 85 1 2. Infrazioni Chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni emanate dal alle disposi¬ Consiglio federale in esecuzione della presente legge è punito con la zioni ese¬ multa sino a 200 fr. e, inoltre, nei oasi gravi o in caso di recidiva, cutive.

con l'arresto.

2 Nei casi di particolare lieve entità o se l'autore ha agito per negligenza, la prima condanna può ©ssere sostituita con un ammoni¬ mento da parte dell'autorità cantonale o comunale competente.

3 In tempo di servizio attivo, la pena può essere la detenzione.

3. Persegui¬ mento pe¬ nale.

Art. 86 II perseguimento e il giudizio degli atti cui la presente legge commina una pena spettano ai Cantoni.

2 Tutte le decisioni penali e dichiarazioni di non doversi pro¬ cedere devono essere comunicate, in copia integrale e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione.

1

Capo dodicesimo: Protezione dei boni culturali Art. 87 II Consiglio federale e i Cantoni prendono i provvedimenti per proteggere i beni culturali importanti contro gli effetti di conflitti armati.

1

461 2

L'esecuzione è attribuita al Dipartimento federale dell'interno, per quanto essa spetta alla Confederazione.

3 I Cantoni provvedono ai necessari preparativi per il loro ter¬ ritorio e ne informano il Dipartimento federale dell'interno.

Capo tredicesimo: Disposizioni transitorie e finali Art. 88 1. Misure .

....

.

edili.

Le misure edili, per quanto non concernono gli impianti e i dispositivi che servono agli organi di prolezione locali e degli stabi¬ limenti, sono disciplinate, sino all'entrata in vigore di una legge sulle misure edili in materia di prolezione civile, dal decreto fede¬ rale del 21 dicembre 1950 1) concernente le costruzioni di prote¬ zione antiaerea.

2 Detto articolo è modificato come segue: ,1

T

Art. 3, cpv. 2 2

Per rifugi pubblici destinati ad almeno 100 persone, il Consiglio federale può, in casi speciali, assegnare i sussidi sino al quaranta per cento.

Art. 89 1 II Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecu¬ 2. Disposi' zioni ese¬ zione e di procedura.

cutive.

2 II Consiglio federale emana, in particolare, disposizioni con¬ cernenti l'informazione, il servizio sanitario e il servizio atomicoj-lbiologico-chimico in favore della popolazione, l'allarme, la lotta àntiincendi e il soccorso ai senza letto, come anche l'esecuzione della convenzione di Ginevra del 12 agosto 1919 2) peT la protezione delle persone civili in tempo di guerra.

3 II Consiglio federale può affidare l'esecuzione della predetta convenzione, oltre che alla Croce Rossa, agli OTgani di protezione.

Questi organi possono, in particolare, essere incaricati di distribuire targhe di riconoscimento ai fanciulli e di informare la popolazione sulla convenzione.

4 Per il rimanente, l'esecuzione delle prescrizioni spetta ai Can¬ toni e, sotto la loro vigilanza, ai Comuni, alla direzione degli stabi¬ limenti pubblici e privali e a ciascun singolo.

1) RU 1951, 465.

2) RU 1951, 297.

462

3. Esecu¬ zione.

4. Coordi¬ namento.

Art. 90 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge nella misura in cui l'esecuzione spetta all'autorità federale.

Art. 91 II Consiglio federale disciplina la collaborazione della prole¬ zione civile con l'esercito e l'economia di guerra.

2 In particolare, il Consiglio federale discrimina minutamente le competenze delle autorità civili e degli organi militari.

1

Art. 92 5. Compiti 1 L'Ufficio federale della protezione civile assume i compiti ciattuali. spettantj f jn01«a al Servizio di protezione antiaerea del Dipartimen¬ to militare federale e al Servizio federale dell'igiene pubblica del Di¬ partimento federale dell'interno.

2 II Consiglio federale prende tutte le misure che richiede la se¬ parazione della protezione civile dal Dipartimento militare federale.

3

1 compiti, 'l'organizzazione, l'equipaggiamento e l'istruzione delle truppe di protezione antiaerea devono avantutto soddisfare i bisogni della protezione civile, pur non trascurando quelli militari.

4 Gli uomini che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già incorporati nella protezione civile e hanno compiuto 60 anni sono obbligati a servire nella protezione civile fino a 65 anni.

6. Modifica¬ zioni : a. ordina¬ mento delle inden¬ nità ai mi¬ litari.

Art. 93 La 'legge federale del 25 settembre 1952 U sulle indennità ai mi¬ litari per perdita di guadagno è completata come segue: Art. 1, cpv. 2 2 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno parimente diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono la retribuzione in conformità dell'articolo 46 della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile.

Esse sono parificate ai militari nel senso della presente legge; tuttavia, non sono loro applicabili gli articoli 9, capoverso 2, secondo periodo, e 11.

Art. 21, cpv. 1, per. 2 Per la protezione civile l'applicazione avviene con la colla¬ borazione dei contabili degli organi di prolezione.

1) RU 1952, 1050; 1954, 459; 1959, 565.

463 Art. 94 organiz¬ La legge federale del 27 giugno 1919 U sull'organizzazione del b. zazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue: Diparti¬ mi en to fe¬ derale di Art. 1, n. 8 giustizia e 8 polizia L'Ufficio federale della protezione civile.

2 L'attuale numero 8 dello stesso articolo diventa numero 9.

1

Art. 95 organizza¬ La legge federale del 26 marzo 1914 2) sull'organizzazione del¬ c. zione del¬ l'amministrazione federale è modificata come segue: l'ammini¬ strazione federale.

Art. 31, n. Vili Vili. Ufficio federale della protezione civile.

Preparazione ed esecuzione della legislazione sulla prote¬ zione civile.

2 L'attuale numero Vili diventa numero IX.

1

Art. 96 1

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore 7.

in Entrata j il presente «ì vigore, della legge.

2 Con l'entrata in vigore della stessa, sono abrogati: a. il decreto federale del 29 settembre 1934 3) concernente la di¬ fesa passiva della popolazione da attacchi aerei, b. il decreto federale del 24 giugno 1938 U concernente le dispo¬ sizioni penali in malteria di protezione antiaerea.

3 Nella misura in cui non sono contrarie alla presente legge, le disposizioni esecutive attuali rimangono in vigore fino a quando esse non saranno adeguate, sostituite o abrogate.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Bringolf.

II Segretario: Ch. Oser.

1) OS 2) CS 3) CS 4) CS

1, 1, 5, 5,

375; RU 1959, 289.

247; RU 1956, 1240; 1959, 290; 1960, 569.

429.

431.

464 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale clic precede è pubblicala conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni po¬ polari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 2.9 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

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Legge federale sulla protezione civile (Del 23 marzo 1962)

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29.03.1962

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