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Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963

LEGGE FEDERALE concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini (Del 28 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 69 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 1962, decreta: Art. 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono alla lotta obbligatoria contro la tubercolosi bovina.

2 II Consiglio federale può dichiarare le presenti disposizioni applica¬ bili, in tutto o in parte, ad altre specie animali, qualora siffatta misura sia richiesta per una lotta efficace contro la tubercolosi.

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Art. 2 I provvedimenti comprendono in particolare: l'esame delle mandre; l'eliminazione degli animali tubercolotici; la protezione e il mantenimento di mandre scevre da tubercolosi.

Art. 3 La Confederazione concede ai Cantoni sussidi del 40-50 per cento delle spese da loro sostenute per i provvedimenti generali d'esecuzione della presente legge e per l'indennizzo d'eliminazione degli animali tuber¬ colotici.

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I sussidi federali per l'eliminazione di animali tubercolotici sonq cal¬ colati sul massimo del 90 per cento del valore ufficiale di stima, dedotto il ricavo della vendita.

Art. 4 Le esperienze e i risultati dell'applicazione della presente legge devono servire alla lotta antitubercolare, nonché al promovimento dell'allevamen¬ to e dell'economia zootecnica.

Art. 5 Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle epizoozie, in parti¬ colare la legge federale del 13 giugno 1917 lì, sempre che la presente legge e le rispettive norme esecutive non dispongano altrimenti.

Art. 6 Chiunque contravviene alla presente legge o alle prescrizioni esecu¬ tive federali o cantonali, è punito giusta l'articolo 41, capoversi 1 e 2, e 43 della legge federale del 13 giugno 1917 U sulle misure per combattere le epizoozie. Sono applicabili gli articoli 41, capoverso 3 (sospensióne dei veterinari colpevoli dalle Ioto funzioni ufficiali), e dal 44 al 47 della pre¬ citata legge. Rimangono riservate le disposizioni del Codice penale svizzero.

2 Le disposizioni sul ritiro della patente di negoziante eli bestiame, per infrazione delle prescrizioni di polizia epizootica, sono parimente applica¬ bili ai negozianti che contravvengono alle disposizioni emanate per combat¬ tere la tubercolosi dei bovini.

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Art. 7 II Consiglio federale emana le disposizioni applicative.

2 L'Ufficio veterinario federale emana le norme esecutive d'ordine tecnico.

Art. 8 1 Le prescrizioni cantonali che consentono di pretendere sussidi fede¬ rali sono valide solo se approvate dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

2 Le norme cantonali esecutive d'ordine tecnico devono essere appro¬ vate dall'Ufficio veterinario federale.

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Art. 9 II Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

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1) OS 9, 264 (A XVT A lb).

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A tale data è abrogata la legge federale del 29 marzo 1950 ) con¬ cernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.

3 Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti accaduti du¬ rante la loro validità.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: Brlngolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata confox*memente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fe¬ derale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 12 ottobre 1962.

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963.

1) RU 1950, 1493 (A XVI A 4 b).

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Legge Federale concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini (Del 28 settembre 1962)

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12.10.1962

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