17.055 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare del 6 settembre 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 settembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2017-0968

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Compendio La legislazione sul servizio militare e civile è stata modificata in diversi punti nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'esercito. Queste modifiche richiedono la revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Il periodo in cui sussiste l'obbligo di pagamento della tassa deve essere adeguato e l'obbligo di pagare la tassa in caso di differimento della scuola reclute deve essere soppresso. Inoltre si intende introdurre una tassa d'esenzione finale in caso di proscioglimento dal servizio.

Situazione iniziale La revisione della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è necessaria in particolare per tre motivi: ­

con la revisione delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) la legislazione sul servizio militare e sul servizio civile sono state modificate in diversi punti;

­

si deve tenere conto delle richieste contenute nella mozione 14.3590 «Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile» presentata da Walter Müller;

­

a seguito delle esperienze pratiche maturate negli ultimi anni sono necessari ulteriori adeguamenti e precisazioni.

Contenuto del progetto Essenzialmente, la legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare dovrebbe essere modificata come segue: ­

la durata dell'assoggettamento alla tassa viene adeguata alla legislazione sul servizio militare e civile, mentre l'obbligo di pagare la tassa in caso di differimento della scuola reclute viene soppresso;

­

Gli obbligati al servizio militare e civile che alla fine del loro obbligo di prestare servizio vengono prosciolti nonostante non abbiano adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio sono ora tenuti a pagare una tassa d'esenzione finale. Questa tassa, riscossa una tantum, dovrebbe da un lato aumentare gli incentivi a prestare servizio. Dall'altro, dovrebbe consentire di migliorare la parità di trattamento nell'ambito degli obblighi militari: la tassa d'esenzione finale verrà riscossa presso tutti gli obbligati al servizio che per motivi diversi non lo hanno assolto per intero. In questo modo si riduce la disparità di trattamento rispetto a chi ha adempiuto per intero tale obbligo e a chi ha sempre pagato la tassa d'esenzione;

­

le nuove disposizioni in materia di prescrizione intendono garantire che, per quanto possibile, tutti gli assoggettati alla tassa ­ anche coloro nei confronti dei quali sono in corso complessi procedimenti giudiziari ­ siano tassati se-

5278

condo la capacità economica. Inoltre, il rimborso della tassa sarà disciplinato secondo nuove regole e, in particolare, sarà specificata la prescrizione del rimborso; ­

infine, l'assistenza amministrativa sarà migliorata: l'obbligo di notificazione sarà esteso agli uffici controllo abitanti dei Comuni e diminuirà l'onere connesso alla riscossione della tassa d'esenzione.

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FF 2017

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Funzionamento e problemi nel diritto vigente

I cittadini svizzeri che in toto o in parte non adempiono l'obbligo di prestare servizio militare o civile devono pagare una cosiddetta tassa d'esenzione conformemente all'articolo 1 della legge federale del 12 giugno 19591 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO). Di regola, questa tassa è riscossa in base alla tassazione dell'imposta federale diretta. È determinante il reddito imponibile dell'assoggettato. L'anno di tassazione è l'anno civile successivo all'anno in cui la tassa è dovuta. Per la riscossione della tassa d'esenzione è dunque rilevante il servizio militare o il servizio civile prestato nel corso dell'anno precedente. Gli adeguamenti dovuti alla modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) diventano quindi rilevanti per la tassa d'esenzione nell'anno successivo alla loro entrata in vigore. La revisione parziale della LTEO deve pertanto entrare in vigore al 1° gennaio 2019.

Nel «Censimento dell'esercito» elaborato dal settore Personale dell'esercito è riportato il numero degli obbligati al servizio militare che negli ultimi anni sono stati prosciolti senza aver adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio: GSR

2012

2013

2014

2015

2016

N. militi

N. militi

N. militi

N. militi

N. militi

1­ 18

981

813

848

621

401

19­ 37

1276

928

854

597

411

38­ 56

1074

778

652

467

335

57­ 75

794

515

396

327

222

76­ 94

470

335

274

249

141

95­114

290

203

208

171

128

115­132

151

134

150

101

117

40

26

36

32

40

5076

3732

3418

2565

1793

133+ Totale

Legenda: GSR: giorni di servizio residui, N. militi: numero di militi prosciolti

1

RS 661

5280

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Anche tra chi presta servizio civile vi sono persone che vengono prosciolte dall'obbligo di servizio senza aver adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio. Il tasso di adempimento è però più elevato rispetto al servizio militare. Nel 2016 sono state prosciolte in via ordinaria 2708 persone che hanno prestato servizio civile, 2606 delle quali avevano adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio (cfr. rapporto di gestione «2016 Servizio civile»2 elaborato dall'Organo d'esecuzione del servizio civile).

Fino alla fine del 2009 gli obbligati al servizio militare potevano chiedere il rimborso della tassa d'esenzione pagata subito dopo aver recuperato il servizio differito.

Dal 1° gennaio 2010 l'importo versato viene invece rimborsato soltanto dopo che è stato adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio. Per il servizio civile questa regola vale dalla sua istituzione, ossia dal 1996. L'introduzione di questa prassi ha portato complessivamente a un incremento del numero di giorni di servizio obbligatorio prestati. La prassi più restrittiva per il rimborso ha contribuito dunque a migliorare i risultati riguardo all'adempimento degli obblighi di prestare servizio. Nonostante questa nuova regolamentazione, ogni anno molti militi vengono ancora prosciolti senza aver prestato tutti i giorni di servizio richiesti. Tra questi figurano molti membri dell'esercito che per diversi motivi non sono più stati chiamati in servizio per diversi anni e quindi non hanno neppure pagato le tasse d'esenzione.

L'impostazione delle vigenti disposizioni in materia di prescrizione causa regolarmente consistenti perdite di gettito nella tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Il termine di prescrizione quinquennale previsto per la tassazione e la riscossione della tassa d'esenzione comincia a decorrere alla fine dell'anno di tassazione, ossia di regola alla fine dell'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. La prescrizione decorre dunque indipendentemente dall'esistenza o meno di una tassazione definitiva. Nella sentenza 2C_1094/2014 del 12 giugno 2015, il Tribunale federale ha confermato che la tassa d'esenzione può prescriversi anche se a causa di complesse procedure di ricorso pendenti in ambito di imposta federale diretta non può essere stabilita in via definitiva.

1.1.2

Revisione delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito del 18 marzo 2016

L'USEs sarà attuato dal 1° gennaio 2018. Grazie a questa riforma l'esercito potrà godere di una buona preparazione, sarà equipaggiato in modo moderno e completo, sarà radicato a livello regionale e potrà essere chiamato in servizio rapidamente. Con la riforma si intende inoltre contribuire ad armonizzare in modo duraturo le prestazioni dell'esercito con le risorse disponibili. L'USEs si basa su un nuovo modello riguardo alla prestazione di servizio e all'istruzione. Esso si basa sui seguenti parametri:

2

Disponibile online sul sito Internet: www.zivi.admin.ch > Infoteca > Pubblicazioni > Rapporti di gestione > 2016.

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­

l'intero servizio obbligatorio per la truppa ammonta a 245 giorni di servizio (finora erano 260);

­

la scuola reclute (SR) è ridotta a 18 settimane (di regola) e si tiene due volte all'anno (attualmente tre volte all'anno);

­

i militi possono assolvere la SR tra il 19° e il 25° anno di età;

­

le unità assolvono ogni anno un corso di ripetizione (CR) della durata di tre settimane;

­

i soldati e gli appuntati (gradi di truppa) devono assolvere sei CR;

­

nella legge militare riveduta, la durata dell'incorporazione dei militi con gradi di truppa è fissata al massimo a 12 anni invece degli attuali 10­14 anni. Il Consiglio federale potrà ora ridurre tale durata. Si auspica una durata d'incorporazione effettiva di dieci anni, compreso l'anno del proscioglimento.

­

per i militi la durata dell'incorporazione inizia nell'anno successivo all'assolvimento della SR; dato che la SR può essere assolta in modo flessibile, il servizio militare sarà prestato tra il 19° e il 37° anno di età (attualmente tra il 20° e il 34° anno di età).

Questo nuovo modello ha ripercussioni anche sulla legge sul servizio civile del 6 ottobre 19953. I 245 giorni di servizio militare da prestare in futuro per i gradi di truppa vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5 e convertiti così in 368 giorni di servizio civile (oggi 390). Inoltre, il servizio civile potrà essere prestato tra il 20° e il 37° anno di età. La durata massima dell'incorporazione nel servizio civile viene abbreviata da 14 a 12 anni.

1.1.3

Mozione Müller (14.3590 «Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile»)

La mozione 14.3590 presentata da Walter Müller il 20 giugno 2014 («Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile»), trasmessa dal Parlamento il 10 marzo 2014, incarica il Consiglio federale di creare le basi legali affinché i militi attivi nella protezione civile abbiano diritto alla riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio. La motivazione recita: «Secondo la normativa attuale le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a una riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare fino all'età di 30 anni. Per i servizi svolti tra i 30 e i 40 anni non è più concessa alcuna riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Questa situazione è ingiusta e spesso disincentiva militi della protezione civile ben istruiti, che di solito restano anche a

3

RS 824.0

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lungo nel medesimo Cantone di domicilio, a continuare a prestare servizio o ad assumere funzioni di quadro».

La problematica di fondo della mozione sta nel fatto che la durata dell'assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (11 anni) non corrisponde all'attuale durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile (21 anni).

La situazione è illustrata nella tabella seguente: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

TEO

X X X X X X X X X X X

SPC











































Legenda: TEO: durata dell'assoggettamento alla tassa; SPC: durata dell'obbligo di prestare il servizio di protezione civile

Innanzitutto la mozione intende incentivare i militi della protezione civile a scegliere la carriera di quadro. A tal fine sono necessarie modifiche nella legge federale del 4 ottobre 20024 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e nell'ordinanza del 30 agosto 19955 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO), che devono essere ancora elaborate e non sono oggetto del presente messaggio.

1.2

La normativa proposta

Il presente disegno di legge comprende: 1.

La soppressione dell'assoggettamento alla tassa in caso di differimento della SR: la SR continuerà a poter essere assolta a partire dal 19° anno di età. A causa di congedi all'estero, formazioni o altri motivi personali, con il nuovo sistema flessibile dell'esercito la SR può tuttavia essere differita al più tardi fino al 25° anno di età. Con il nuovo disciplinamento proposto saranno soggetti alla tassa d'esenzione soltanto i corsi di ripetizione o il servizio civile che sono stati differiti per motivi personali oppure i servizi non prestati per intero.

2.

L'armonizzazione della durata dell'assoggettamento alla tassa con la durata dell'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile: escluso l'anno dell'assolvimento della SR, gli obbligati al servizio militare sono incorporati nell'esercito al massimo per 12 anni e prestano il loro servizio tra il 19° e il 37° anno di età. La novità consiste nel fatto che il servizio civile potrà essere prestato dal 20° al 37° anno di età. Nella LTEO la durata dell'assoggettamento deve quindi essere adeguata. Inizierà quindi al compi-

4 5

RS 520.1 RS 661.1

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mento del 19° anno e si concluderà al compimento del 37° anno di età. Durante questo periodo la tassa d'esenzione verrà riscossa al massimo 11 volte.

3.

L'introduzione di una tassa di esenzione finale: ci sono diversi motivi per cui i militi non prestano il servizio obbligatorio, ad esempio a seguito della soppressione di corsi o di mutate esigenze dell'esercito a livello di personale. Secondo la LTEO in vigore questi motivi esonerano i militi dall'obbligo di pagare la tassa per l'anno in questione. Secondo la legislazione in vigore, gli obbligati a prestare il servizio civile pagano la tassa annualmente se non hanno svolto il servizio civile. In futuro anch'essi non saranno tenuti a pagare la tassa d'esenzione se in un anno non sussiste l'obbligo di prestare servizio. Per motivi di parità di trattamento con chi ha adempiuto l'intero servizio e con chi ha versato tutte le tasse sostitutive, viene introdotta una tassa finale per gli obbligati al servizio militare e civile che sono stati prosciolti alla fine del loro obbligo di prestare servizio, nonostante non abbiano adempiuto l'obbligo di prestarlo per intero. La tassa finale è dovuta indipendentemente dai motivi che hanno portano al mancato adempimento dell'obbligo di prestare il servizio militare o civile.

4.

Ulteriori modifiche e precisazioni: ­ il termine di prescrizione in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare inizierà a decorrere solo dalla tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato; ­ anche gli Uffici controllo abitanti dei Comuni dovranno fornire assistenza amministrativa gratuita; ­ il rimborso delle tasse già pagate potrà essere effettuato anche senza richiesta e conterrà una regolamentazione della prescrizione. I rimborsi d'ufficio saranno effettuati in particolare in base alle notifiche automatiche del relativo sistema informatico, ad esempio il sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) e il portale del servizio civile (E-ZIVI).

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Soppressione dell'assoggettamento alla tassa in caso di differimento della SR e armonizzazione della durata dell'assoggettamento

Nessun assoggettamento alla tassa in caso di differimento della SR In base all'attuale sistema, chi non assolve la SR nel 20° anno di età deve pagare la tassa d'esenzione in virtù dell'obbligo di assoggettamento che subentra automaticamente con l'inizio del 20° anno di età. Nel 2015 gli assoggettati agli obblighi militari interessati erano 10 282 e nel 2016 10 555. Nel 2015 solo il 46 per cento ha quindi assolto la SR durante il 20° anno di età, contro il 47 per cento nel 2016. Anche se le tasse d'esenzione pagate vengono rimborsate dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio, negli ultimi anni questa situazione ha provo5284

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cato sempre più irritazioni e reclami da parte dei genitori e degli obbligati al servizio. I vantaggi del nuovo sistema, che prevede un inizio flessibile della SR, non devono pertanto essere vanificati dal ricevimento del conteggio della tassa per il differimento della SR. Il nuovo disciplinamento prevede dunque che l'assoggettamento alla tassa inizi solo dopo l'assolvimento della SR.

Ripercussioni dell'armonizzazione della durata dell'assoggettamento In base all'attuale diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, l'assoggettamento alla tassa in caso di servizi differiti per motivi personali dura fino al 34° anno di età. Al riguardo si effettua in genere un paragone con gli obbligati al servizio di uguale età (cfr. art. 8 cpv. 1 LTEO). Con il nuovo sistema di entrata flessibile nell'esercito questo confronto non è più attuabile. Secondo la nuova legislazione militare, dopo l'assolvimento della SR rimane ancora l'obbligo di assolvere annualmente un corso di istruzione nella propria formazione di incorporazione (ad es. un CR). Chi non presta annualmente il servizio obbligatorio completo dopo la SR viene dunque sottoposto alla tassa d'esenzione finché ha adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio, ma al più tardi fino al compimento dei 37 anni. Poiché non vengono assolti soltanto CR di 19 giorni complessivi, ma anche altri servizi, non è possibile definire un numero fisso di giorni di servizio da prestare annualmente come nel caso del servizio civile.

Per gli obbligati al servizio civile il disciplinamento attualmente applicabile (art. 8 cpv. 2 e art. 15 cpv. 2 LTEO) rimane invariato. L'assoggettamento alla tassa comincia l'anno successivo all'ammissione, qualora essi non abbiano assolto il numero minimo richiesto di 26 giorni di servizio computabili. Chi presta meno di 14 giorni di servizio civile computabili nell'anno di assoggettamento, paga la tassa intera. Chi presta tra i 14 e i 25 giorni di servizio civile computabili deve la metà della tassa, mentre chi presta 26 o più giorni non paga nessuna tassa d'esenzione.

Vi sono inoltre persone che per vari motivi vengono dichiarate inabili nel corso del loro servizio militare o servizio civile. Esse sono assoggettate alla tassa d'esenzione a partire da quel momento. I giorni di servizio che hanno prestato sino
ad allora sono computati nel calcolo della tassa d'esenzione dovuta per 11 anni. La SR, i CR oppure i giorni di servizio civile prestati annualmente o in gran numero sono convertiti di volta in volta in tasse d'esenzione non più dovute. Questo calcolo garantisce la parità di trattamento tra tutti gli assoggettati agli obblighi militari.

Il nuovo lasso di tempo entro il quale può essere adempiuto l'obbligo di servizio, compreso tra il 19° e il 37° anno di età, garantirà che anche chi viene reclutato tardivamente, ovvero ad esempio solo nel 24° anno di età, e dichiarato inabile al servizio paghi le 11 annualità richieste della tassa. Un diciannovenne che al momento del reclutamento viene dichiarato inabile paga 11 annualità, ossia dal 20° al 30° anno di età. Chi inizia tardivamente ed è dichiarato inabile al servizio nel 24° anno di età, è assoggettato alla tassa dal 25° al 35° anno di età.

Riscontro positivo a entrambe le modifiche in sede di consultazione L'11 gennaio 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione parziale della LTEO, che si è conclusa il 12 aprile 2017.

Ventitré Cantoni, la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione 5285

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civile e i pompieri (CG MPP), tutti i partiti partecipanti alla consultazione nonché sei partecipanti della categoria comprendente associazioni mantello, organizzazioni e privati sono favorevoli alla soppressione dell'assoggettamento alla tassa in caso di differimento della RS, alla fissazione dell'assoggettamento dal 19° al 37° anno di età e alla riscossione della tassa in questo lasso di tempo per 11 annualità al massimo.

Solo un'associazione mantello ha chiesto di ridurre la riscossione dalle attuali 11 a 10 annualità. Nonostante la riduzione del totale dei giorni di servizio obbligatori prevista con l'USEs, il Consiglio federale rinuncia consapevolmente a una modifica delle 11 annualità. Il mantenimento di 11 annualità al massimo significa che il prezzo per ogni giorno di servizio non prestato aumenta. Lo scopo è incoraggiare a prestare servizio anziché evitarlo con l'esonero su certificato medico 6.

1.3.2

Tassa d'esenzione finale in caso di proscioglimento degli assoggettati con giorni di servizio residui da prestare

Il secondo punto fondamentale della revisione permette di colmare una lacuna che è sempre esistita. Affinché la relativa parità di trattamento (chi presta servizio compie tutti i giorni di servizio stabiliti e chi non presta servizio paga tutte le tasse d'esenzione obbligatorie) decisa a livello politico possa essere realizzata, le autorità competenti devono adempiere i compiti loro assegnati. Le autorità cantonali competenti per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare ricevono ogni anno dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) i nomi delle persone assoggettate alla tassa che non hanno adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio. A loro volta, le autorità cantonali stabiliscono e riscuotono la nuova tassa finale. La parità di trattamento in materia di obblighi militari può quindi essere migliorata grazie a una riscossione completa. La soluzione qui proposta per l'assolvimento incompleto del servizio obbligatorio è semplice, chiara e facilmente attuabile.

6

Il rapporto sui risultati della consultazione è disponibile sul sito Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DFF.

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Esempio pratico in cui sarebbe dovuta la tassa finale (dopo l'entrata in vigore dell'USEs): 22° AE 23° AE 24° AE 25° AE 26° AE 27° AE 28° AE 29° AE 30° AE 31° AE 32° AE Osservazioni

SR 124 GS

Diff. Diff. Diff. Diff. CR Diff. CR Diff. Diff. PRO Dei 245 giorni di mil. mil. mil. mil. 19 GS TEO 19 GS TEO TEO 0 GS servizio dovuti sono stati assolti pag.

pag. pag.

effettivamente solo 162 giorni di servizio (SR + 2 CR). Per motivi militari, durante 4 anni il milite non è stato chiamato in servizio. Per 3 CR differiti in base a domande di differimento del servizio è stata pagata la TEO. Il milite è stato prosciolto con 83 giorni di servizio residui. Non ha pertanto diritto al rimborso della TEO.

Legenda: AE: anno di età; SR: scuola reclute; TEO: tassa d'esenzione dall'obbligo militare; CR: corso di ripetizione; Diff. mil.: differimento del servizio per motivi militari (senza pagamento della TEO); GS: giorni di servizio; Diff. TEO pag.: differimento del servizio (con pagamento della TEO); PRO: proscioglimento

Per evitare un «sovra-adempimento» degli obblighi militari superando il totale dei giorni di servizio da prestare, la tassa d'esenzione finale deve essere versata soltanto se mancano più di 15 giorni di servizio militare o più di 25 giorni di servizio civile.

5287

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Esempio di calcolo per evitare un «sovra-adempimento» dell'obbligo di prestare servizio militare: 22° AE 23° AE 24° AE 25° AE 26° AE 27° AE 28° AE 29° AE 30° AE Osservazioni

SR 124 GS

NCS

NCS

CR CR SD 19 GS 20 GS TEO pag.

SD TEO pag.

CR CR 19 GS 20 GS PRO

Dei 245 giorni di servizio dovuti sono stati assolti 240 giorni (202 effettivamente prestati e 38 quale accredito per 2 TEO pagate). Se al momento del proscioglimento fosse esigibile un'intera TEO, in base all'accredito di 19 GS per la TEO pagata risulta che siano stati assolti complessivamente 259 GS.

Legenda: AE: anno di età; SR: scuola reclute; CR: corso di ripetizione; NCS: non chiamato in servizio; GS: giorni di servizio; Diff. TEO pag.: differimento del servizio (con pagamento TEO); Acc.: accredito; PRO: proscioglimento; TEO: tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Le tasse d'esenzione sono prestazioni finanziarie in sostituzione di obblighi da adempiere in natura, dai quali gli assoggettati sono quindi esonerati (sentenza del Tribunale federale del 21 gennaio 2010, 2C_221/2009, consid. 4.2). Le tasse d'esenzione rientrano tra gli oneri causali. Tutti i tipi di oneri causali sono accomunati dal fatto che devono osservare il principio di equivalenza, secondo il quale il loro importo deve basarsi sulla controprestazione che lo Stato fornisce a un soggetto o al vantaggio particolare che ne deriva. Nel caso della tassa d'esenzione il vantaggio è dato dall'esonero dall'obbligo di prestare servizio personalmente.

Tuttavia, il principio di equivalenza difficilmente riesce a porre limiti efficaci al calcolo della tassa (sentenza del Tribunale federale 1P.693/2004 del 15 luglio 2005, consid. 4.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8516/2010 del 15 novembre 2011, consid. 9.3.1). L'esonero dall'obbligo di prestare un servizio materiale o personale e i vantaggi che ne derivano (obbligo primario) rappresentano solitamente prestazioni di natura diversa rispetto al pagamento di una tassa d'esenzione (obbligo secondario), ed è difficile renderli equivalenti. Di conseguenza, nella definizione della tassa il legislatore ha un considerevole margine di manovra, in particolare nel calcolo della stessa e nella determinazione del relativo importo (sentenza del Tribunale federale 2C_21/2009 del 14 ottobre 2009, consid. 2.2).

Spesso il reddito è il parametro di valutazione utilizzato in caso di esonero dall'obbligo personale di prestare servizio (sentenza del Tribunale federale 2C_807/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2). Anche determinati principi fiscali possono poi rientrare nel calcolo della tassa, in particolare la prestazione sostitutiva può essere collegata pure alla capacità economica dell'assoggettato (sentenza del Tribunale federale 2C_21/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.2 [applicazione di una tariffa proporzionale in base al reddito nel calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare]).

5288

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La riscossione di una tassa d'esenzione finale (art. 9a D-LTEO) prevede alcuni elementi forfettari. Non viene conteggiato ogni giorno di servizio mancante e la base di calcolo del reddito netto alla fine dell'obbligo di prestare servizio solitamente è maggiore del reddito netto che l'assoggettato ha conseguito nell'anno in cui non ha assolto il servizio completo. Tuttavia, la norma è opportuna per riflessioni di natura economico-amministrativa. Il conteggio di ogni giorno di servizio non prestato comporterebbe oneri amministrativi troppo elevati e causerebbe problemi nell'attribuzione degli anni di servizio mancanti al reddito imponibile. La procedura nell'ambito delle imposte e dei tributi è una procedura di tassazione collettiva. Per ragioni di praticità, sono ammesse determinate soluzioni schematiche (sotto forma di determinazione di cifre forfettarie), sebbene con ciò non si possa tenere completamente conto delle particolarità del singolo caso (e quindi del principio di uguaglianza giuridica). Nel complesso, però, con la tassa d'esenzione finale viene rispettato il principio di uguaglianza e la sua attuazione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione federale7 (Cost.), in particolare per quanto concerne la capacità economica.

In sede di consultazione, la proposta di introdurre una tassa d'esenzione finale per gli obbligati al servizio militare e servizio civile a cui mancano più di 15 giorni di servizio militare o più di 25 giorni di servizio civile per adempiere l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio è stata accolta favorevolmente da 20 Cantoni, cinque partiti e dalla maggioranza dei partecipanti appartenenti alla categoria delle associazioni mantello, delle organizzazioni e dei privati. Due Cantoni, un partito e un'associazione mantello hanno criticato il fatto che la nuova norma preveda che l'obbligato a prestare servizio debba pagare anche se i giorni di servizio mancanti sono attribuibili alle autorità (ad es. differimento del servizio o mancata convocazione). A questo proposito va osservato che addebitare tale situazione alle autorità non sarebbe corretto, poiché il differimento del servizio non comporta automaticamente il mancato adempimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

1.3.3

Ulteriori adeguamenti e precisazioni

Nuovo diritto in materia di prescrizione La tassa d'esenzione è percepita in base alla tassazione dell'imposta federale diretta.

In linea di principio l'anno di tassazione è l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. Se la tassazione in materia di imposta federale diretta non è passata in giudicato, la tassa d'esenzione non può essere stabilita.

Secondo il diritto vigente in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, il termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere alla fine dell'anno di tassazione della tassa. Il termine di prescrizione decorre dunque indipendentemente dall'esistenza o meno di una tassazione definitiva per l'imposta federale diretta. A causa di annosi procedimenti giudiziari che riguardano l'imposta federale diretta, si registrano pertanto perdite milionarie. In futuro si intende quindi far dipendere il termine di prescrizione in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare dal momento in cui la tassazione dell'imposta federale diretta passa in giudicato.

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Nonostante il termine di prescrizione di cinque anni sia piuttosto breve, non si prevedono deroghe. Tale termine si applica anche alle tasse d'esenzione dall'obbligo militare che sono state fissate sulla base di una dichiarazione speciale (in particolare nel caso di persone che tornano da congedi all'estero). Poiché durante il periodo di residenza all'estero per questi assoggettati la prescrizione è sospesa o non inizia, normalmente per le relative tasse d'esenzione il termine di prescrizione di cinque anni non rappresenta un problema.

Siccome le autorità cantonali competenti per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare non eseguono una tassazione specifica, ma (in considerazione dell'onere amministrativo) per definire l'importo della tassa d'esenzione si basano di fatto sulla tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, in futuro la tassazione e la riscossione della tassa dovuta potranno essere garantite.

In sede di consultazione non sono stati rilevati pareri contrari alla modifica della prescrizione.

Miglioramento dell'assistenza amministrativa Tutte le persone assoggettate agli obblighi militari, comprese le persone dichiarate inabili al servizio, devono adempiere l'obbligo legale di notificazione (art. 27 della legge federale del 3 febbraio 19958 sull'esercito e sull'amministrazione militare 9, art. 32 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile e art. 50 dell'ordinanza dell'11 settembre 199610 sul servizio civile). I loro dati personali sono tenuti nel Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) o nel corrispondente sistema del servizio civile (E-ZIVI). Per legge, le autorità cantonali competenti per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e l'AFC hanno accesso a entrambi i sistemi. Nella prassi, per quanto riguarda il servizio civile questo obbligo di notificazione è meno rispettato. L'obbligo di notificazione all'autorità di polizia in materia di domicilio e dimora viene invece adempiuto con maggior rigore. La proposta di estendere l'assistenza amministrativa agli uffici controllo abitanti dei Comuni garantisce dunque alle autorità cantonali competenti il regolare accesso agli indirizzi aggiornati degli assoggettati agli obblighi militari e permette la riscossione della tassa d'esenzione senza dover effettuare onerose ricerche.

In sede di consultazione non sono stati espressi pareri contrari al miglioramento dell'assistenza amministrativa.

1.3.4

Adeguamenti e misure accantonati

Nel rapporto del 15 marzo 201611 elaborato dal gruppo di studio sul sistema dell'obbligo di prestare servizio sono state presentate raccomandazioni per adeguare la tassa minima (400 franchi) e l'aliquota (3 per cento del reddito netto) della tassa 8 9 10 11

RS 510.10 RS 824.0 OSCi, RS 824.01 Disponibile sul sito Internet: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 06.07.2016 «Il Consiglio federale prende atto del rapporto del gruppo di lavoro sul futuro dell'obbligo di prestare servizio» (stato: 16.05.2017).

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d'esenzione. Tuttavia, le tasse minime vigenti e l'attuale valore per la base di calcolo della tassa d'esenzione non vengono contestate dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Solamente un Cantone, un partito e un'organizzazione ritengono opportuno l'innalzamento della tassa minima a 1000 franchi e reputano sostenibile l'aumento dell'aliquota, ad esempio al 4 per cento del reddito netto. Con la mozione Studer del 14 dicembre 2004 (04.3672 «Servizio civile: introduzione della prova dell'atto») la tassa minima è stata raddoppiata da 200 a 400 franchi con effetto dal 1° gennaio 2010. Già allora le istanze politiche hanno discusso se mantenere invariata la tassa minima o aumentarla a 1000 franchi. Il Parlamento in quell'occasione ha seguito il Consiglio federale decidendo di raddoppiare la tassa minima a 400 franchi. L'importo minimo viene pagato da circa un terzo degli assoggettati. Si tratta per lo più di persone con redditi modesti o che non percepiscono alcun reddito. È questa la ragione principale per cui si rinuncia all'aumento dell'importo minimo. Inoltre occorre considerare che un massiccio aumento della tassa minima potrebbe comportare problemi a livello di incasso. La riscossione comporterebbe oneri supplementari dovuti a un aumento delle procedure di esecuzione e al trattamento di numerose istanze di condono. Viste le esigue maggiori entrate e gli oneri amministrativi supplementari che ne deriverebbero, l'aumento della tassa minima non sembra una misura efficace. Inoltre, la tassa d'esenzione media ammonta a 681 franchi, ossia solo 275 franchi in più rispetto alla tassa minima attuale. Per quanto riguarda le obiezioni al mantenimento dell'aliquota del 3 per cento del reddito netto, si deve osservare che, tra l'altro, l'importo dell'aliquota è stato esaminato anche nel rapporto dell'AFC del 7 giugno 2007, e si è giunti alla conclusione che sia un'adeguata compensazione per l'esonero dal servizio obbligatorio personale. Il PSS in merito a questa domanda ha una posizione differenziata.

Pur essendo favorevole al mantenimento dell'aliquota del 3 per cento del reddito netto, propone di introdurre una tariffa progressiva per i redditi superiori a 100 000 franchi. Poiché nell'imposta federale diretta la tariffa è già progressiva e il Consiglio federale in occasione dell'introduzione
della LTEO si era espresso a favore di una tariffa lineare (cfr. BBl 1958 II 365 n. 7a, oppure FF 1958 385 n. 7a), la proposta del PSS è stata accantonata. In base ai citati pareri espressi in sede di consultazione non è pertanto necessario apportare adeguamenti alla tassa minima né alla base di calcolo.

La proposta di far verificare sistematicamente la regolarità e la legalità del versamento della quota spettante alla Confederazione da parte di un organo di vigilanza finanziaria cantonale e indipendente è stata respinta da 18 Cantoni e dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP).

Non sembra pertanto opportuno introdurre tale verifica contro la volontà della stragrande maggioranza dei Cantoni. La norma proposta non è pertanto stata ripresa nel disegno di legge.

Ha destato pareri controversi la proposta contenuta nel progetto posto in consultazione secondo cui, se la tassa dovuta non viene pagata o se le garanzie non vengono costituite (art. 35 cpv. 1 LTEO), non solo può essere respinta la richiesta di rinnovo del passaporto o della carta d'identità, ma può essere anche disposto il ritiro dei documenti in corso di validità. La precisazione del provvedimento di garanzia per le tasse d'esenzione dovute e non ancora versate è stata accolta favorevolmente da 16 Cantoni, dalla CG MPP e da un partito. Contestualmente, però, la proposta è stata 5291

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respinta da dieci Cantoni e cinque partiti nonché da sei partecipanti appartenenti alla categoria delle associazioni mantello, delle organizzazioni e dei privati. La reiezione è imputabile principalmente alla mancanza di proporzionalità tra il provvedimento di garanzia e gli importi dovuti della tassa, a dubbi sulla costituzionalità e alle possibilità esistenti secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Secondo l'articolo 35 LTEO, per le persone soggette all'obbligo militare, il rilascio o la proroga di un passaporto svizzero possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie (cpv. 1). Il Consiglio federale emana le norme che devono disciplinare l'applicazione dei provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinché gli interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio sproporzionato (cpv. 2). Secondo l'articolo 49 capoverso 1 OTEO, a un assoggettato si può rifiutare il rilascio del passaporto se deve una tassa passata in giudicato ed esigibile (lett. a), se l'assoggettato deve, in virtù dell'articolo 25 capoverso 3 della legge, una tassa stabilita (lett. b) o se la tassa è stata oggetto di una domanda di garanzia conformemente all'articolo 36 capoverso 1 lettera a della legge (lett. c). Il rifiuto di rilasciare un passaporto svizzero o di estenderne la validità, poiché non sono state pagate o garantite le annualità della tassa d'esenzione non è compatibile con le disposizioni del diritto internazionale pubblico (cfr. n. 2). Si propone quindi lo stralcio del provvedimento di garanzia di cui all'articolo 35 capoverso 1 LTEO.

1.4

Attuazione

La prevista modifica di legge dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2019, vale a dire un anno dopo la presunta entrata in vigore della nuova legislazione sul servizio militare e sul servizio civile. Questa decisione è dettata dal fatto che la tassazione per l'anno di assoggettamento 2018 verrà effettuata soltanto nell'anno successivo.

Le prime tassazioni in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare in base al nuovo diritto verranno emesse con validità dal 1° maggio 2019.

I Cantoni sono responsabili per la tassazione e la riscossione delle tasse d'esenzione.

A livello federale si devono modificare l'ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) nonché le istruzioni, le circolari e le interfacce informatiche. A livello cantonale devono essere adeguati i tre sistemi informatici impiegati in tutta la Svizzera e in parte le ordinanze d'esecuzione cantonali. I costi per i Cantoni sono coperti dalla provvigione di riscossione, pari al 20 per cento. Prima dell'attuazione, l'AFC inviterà tutte le autorità cantonali competenti per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare a un seminario di formazione specifico dedicato alle nuove prescrizioni e alla nuova prassi.

Dalla consultazione è emerso che 11 Cantoni non si aspettano problemi dall'attuazione della revisione parziale proposta. Tuttavia, per la stragrande maggioranza dei Cantoni e la CG MPP non è ancora possibile stimare con precisione la necessità di adeguamento ai sistemi informatici cantonali e le maggiori spese che ne conseguirebbero.

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Commento ai singoli articoli

Ingresso Siccome nell'ingresso vi è ancora il rinvio alle disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.), esso viene sostituito con un rinvio alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). L'articolo 45bis capoverso 2 vCost. corrisponde all'articolo 40 capoverso 2 della Costituzione federale in vigore e l'articolo 18 capoverso 4 vCost. corrisponde all'articolo 59 capoverso 3 della Costituzione federale in vigore.

Art. 2 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis Capoverso 1 lettera a: si tratta una modifica di carattere meramente linguistico con la quale viene esplicitato che l'articolo 2 capoverso 1 lettera a è applicabile sia agli obbligati al servizio militare sia agli obbligati al servizio civile.

Capoverso 1bis: con questa disposizione vengono poste le basi per la nuova tassa d'esenzione finale. Essa sarà riscossa presso gli assoggettati agli obblighi militari che sono prosciolti dall'obbligo di servizio, ma che non hanno prestato tutti i giorni di servizio obbligatori. Questa tassa d'esenzione finale mira ad accrescere la parità di trattamento tra gli obbligati al servizio che l'hanno svolto per intero e quelli che sono prosciolti dall'obbligo di servizio senza aver prestato tutti i giorni di servizio obbligatorio (cfr. n. 1.1.1 e 1.3.2). La tassa deve essere pagata solo da chi: 1.

ha omesso di prestare più di 15 giorni di servizio militare computabili o più di 25 giorni di servizio civile computabili, e

2.

non ha versato la tassa d'esenzione per questi giorni in cui non ha prestato servizio.

Art. 3 Capoverso 1: La durata dell'assoggettamento durante il quale possono essere riscosse le annualità della tassa d'esenzione, deve essere adeguata alla legislazione in materia di servizio militare e civile. Durante il possibile periodo di assoggettamento alla tassa d'esenzione, dal 19° al 37° anno d'età (19 anni), la tassa deve essere pagata al massimo per 11 anni. Per gli assoggettati agli obblighi militari che vengono dichiarati inabili soltanto nel corso del servizio, i giorni prestati vengono convertiti in tasse d'esenzione, cosicché anche costoro non devono versare più di 11 annualità. Sull'insieme dei giorni di servizio obbligatorio, la scuola reclute (SR) equivale a 124 giorni e un corso di ripetizione (CR) a 19 giorni; entrambi tuttavia corrispondono a una tassa annuale. Per gli obbligati a prestare il servizio civile, un periodo d'impiego prolungato di 180 giorni di servizio corrisponde alla SR e viene pertanto computato come un'annualità. Inoltre, una prestazione di 26 giorni di servizio corrisponde a un CR e quindi ad un'annualità della tassa d'esenzione.

Capoversi 2-5: La nuova flessibilità prevista riguardo al momento dell'arruolamento nell'esercito, in particolare l'ammissione alla SR e, per quanto concerne la protezione civile, il completamento della formazione di base modificano l'inizio 5293

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dell'assoggettamento alla tassa, concedendo agli assoggettati agli obblighi militari maggiore libertà. Se essi non prestano servizio militare o civile, versano 11 annualità (cpv. 2). I giorni di servizio di protezione civile prestati vengono conteggiati (cpv. 3). Gli assoggettati agli obblighi militari che prestano servizio militare o civile sono assoggettati alla tassa solo se non hanno prestato il servizio annuale (cpv. 4 e 5).

Art. 7 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a Capoverso 1: nella legislazione relativa al servizio militare e al servizio civile si distingue tra giorni di servizio prestati e giorni di servizio computabili. I giorni di servizio prestati comprendono anche i congedi personali, i congedi generali lunghi, i giorni di arresto, i servizi volontari ecc. In linea con la legislazione sul servizio militare, dal 2010 anche in materia di tassa d'esenzione vengono considerati soltanto i giorni di servizio computabili. Questa prassi viene ora precisata con la presente revisione. In materia di servizio civile vengono considerati, sin dalla sua introduzione, soltanto i giorni di servizio computabili.

Capoverso 3 lettera a: questa disposizione concretizza la nuova definizione prevista dalla legislazione militare. Dal 2010, il reclutamento viene di nuovo compreso nei giorni di servizio obbligatorio. Le ispezioni nei Comuni e quelle complementari non vengono più effettuate. Inoltre, viene computato il cosiddetto «corso per ripetenti o rimasti».

Art. 8 Capoverso 1: Con il nuovo arruolamento flessibile non è più possibile applicare il confronto con gli obbligati al servizio di uguale età. Secondo l'articolo 51 della legge militare nella versione introdotta con la modifica del 18 marzo 201612, dopo l'assolvimento della SR rimane ancora l'obbligo di assolvere annualmente un corso di istruzione nella formazione in cui sono incorporati (ad es. un CR). Se dopo la SR una persona durante un anno non presta il servizio obbligatorio in modo completo, per l'anno in questione il servizio militare si ritiene non prestato, con la conseguenza che l'obbligato al servizio militare per tale anno è assoggettato alla tassa d'esenzione. Questa regola vale finché egli ha adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio, ma al più tardi fino al compimento dei 37 anni.

Capoverso 2: questa regola corrisponde al
vigente capoverso 1bis. A prescindere da precisazioni di carattere redazionale, viene mantenuto il tenore del vigente capoverso 1bis.

Capoverso 3: dall'introduzione di Esercito XXI, i servizi di recupero per servizi differiti sono stati aboliti. Tutti i servizi vengono prestati nell'ambito dell'intero servizio obbligatorio. Il servizio civile non ha mai conosciuto simili servizi di recupero. Per questo motivo il vigente articolo 3 viene riscritto.

Lettera a: in questa sede si elencano in modo esaustivo i motivi rilevanti sotto il profilo della legislazione militare che dispensano dalla tassa d'esenzione in un 12

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determinato anno. Con la nuova disposizione, questi motivi vengono fortemente ridotti e al contempo concretizzati. In futuro l'obbligato al servizio militare non dovrà più versare la tassa d'esenzione per gli anni in cui non ha potuto prestare in modo completo il servizio obbligatorio perché chiamato in servizio per coprire il fabbisogno di specialisti nelle formazioni o di quadri nei servizi d'istruzione. Sarà cancellata l'espressione «per altri motivi non inerenti alla sua persona» nel capoverso 2 della disposizione attualmente in vigore. Questo motivo, ideato come fattispecie sussidiaria, non riveste ormai più alcuna rilevanza pratica. Le chiamate in servizio dell'esercito si basano sulle associazioni esistenti e sulle funzioni a queste necessarie. Per questo motivo, l'esercito necessita una certa flessibilità per quanto riguarda le chiamate o le dispense annuali.

Lettera b: in base al diritto vigente gli obbligati al servizio civile versano una tassa d'esenzione annuale per tutti gli anni in cui non hanno prestato servizio civile. In futuro anch'essi non saranno tenuti a pagare la tassa d'esenzione se per tale anno non sussiste l'obbligo di prestare servizio.

Lettera c: inoltre, la tassa annuale non è dovuta per gli anni in cui l'obbligato al servizio militare o civile non ha potuto prestare servizio in modo completo, poiché il servizio o l'impiego programmato avrebbe messo in pericolo la sua salute a causa di un'epidemia o di un'epizoozia.

Art. 9a Nel nuovo articolo 9a è prevista l'introduzione di una tassa d'esenzione finale per tutti gli obbligati al servizio che non hanno adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio e che per i giorni in cui non hanno prestato servizio non hanno pagato la tassa d'esenzione. Per evitare un sovra-adempimento degli obblighi militari, la tassa finale deve essere versata soltanto a partire da 16 giorni di servizio militare o 26 giorni di servizio civile computabili non prestati. Per il calcolo del totale dei giorni di servizio obbligatorio computabili, le tasse d'esenzione dall'obbligo militare già pagate devono essere convertite in giorni di servizio. Vengono considerati anche gli anni in cui ci sono state cause di esonero conformemente agli articoli 4, 4a o 8 capoverso 3. La base di calcolo della tassa d'esenzione finale è il reddito
conseguito nell'anno del proscioglimento.

Art. 11 L'attuale articolo 10 OTEO stabilisce già che gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 199013 sull'imposta federale diretta (LIFD), le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o manifestazioni analoghe, nonché le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto sottostanno alla tassa d'esenzione all'aliquota fissata all'articolo 13 capoverso 1 LTEO, anche qualora le prestazioni in capitale in virtù della legislazione sull'imposta federale diretta siano tassate separatamente con un'imposta annua speciale nell'anno in cui sono state versate. In virtù del principio di legalità di cui all'arti13

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colo 164 capoverso 1 lettera d Cost., almeno la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e la base di calcolo della tassa devono essere definiti nella legge stessa. Quindi, con la precisazione della base di calcolo nella legge sulla tassa d'esenzione, il principio di legalità viene meglio rispettato. L'attuale articolo 10 OTEO viene integrato nell'articolo 11 della legge affinché l'oggetto della tassa sia formulato in maniera più precisa.

Art. 15 cpv. 1 e 19 cpv. 1 L'espressione «più della metà del servizio militare», citata nell'articolo 15 capoverso 1 della legge in vigore, va adeguata precisando che si tratta di «più della metà dei giorni di servizio computabili» del servizio militare. In linea con la legislazione sul servizio militare, dal 2010 anche in materia di tassa d'esenzione vengono considerati soltanto i giorni di servizio computabili. Nel servizio civile sono sempre stati considerati sistematicamente, sin dalla sua introduzione, soltanto i giorni di servizio computabili (cfr. anche commento ad art. 7 cpv. 1).

Art. 22 cpv. 3 L'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale (LTF) statuisce che di regola i Cantoni istituiscano «tribunali superiori» quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale. Altre leggi federali possono derogare a tale principio. L'articolo 22 capoverso 3 della LTEO vigente contiene una simile eccezione, in quanto prescrive ai Cantoni unicamente di istituire una commissione di ricorso indipendente. Per sgravare il Tribunale federale si intende ora rinunciare a tale deroga. Le attuali istanze cantonali che esaminano ricorsi in materia di tassa d'esenzione (commissioni di ricorso in materia di imposte o camere di diritto tributario) non sono definiti come tribunali «superiori» in tutti i Cantoni. Affinché i Cantoni non debbano modificare radicalmente la propria struttura organizzativa, occorre accordare loro la libertà di mantenere le attuali istanze di ricorso, istituendo tuttavia un tribunale superiore quale ultima istanza cantonale. Va qui menzionato che con la prossima revisione della LFT si intende comunque stralciare la possibilità stabilita nell'articolo 86 capoverso 2 LTF di prevedere un'eccezione.

Art. 24, rubrica nonché cpv. 1 e 2 frase introduttiva, lett. k, l e m nonché cpv. 4 Rubrica: La modifica
della rubrica concerne soltanto il testo francese.

Al capoverso 1 è apportata una modifica redazionale (omissione del modale «dovere»); sotto il profilo del contenuto nulla cambia.

Capoverso. 2: secondo l'articolo 24 capoverso 1, le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge devono prestarsi gratuitamente assistenza. Si intendono le autorità cantonali competenti per la tassa d'esenzione. Tuttavia, l'assistenza amministrativa gratuita dovrà essere estesa anche alle autorità e agli uffici elencati all'articolo 24 capoverso 2. La precisazione è importante, poiché il numero di autorità che 14

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vogliono fatturare le prestazioni fornite nel quadro dell'assistenza amministrativa è in crescente aumento.

Lettera k: circa l'assistenza amministrativa concessa dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), va sottolineato che il libretto di servizio è il documento che rappresenta il mezzo di prova per dimostrare l'adempimento dell'obbligo militare. Il rimborso delle tasse d'esenzione già versate viene accordato soltanto se è stato adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio. I servizi prestati vengono registrati anche nel sistema PISA, oltre che nel libretto di servizio. In caso di richiesta di rimborso, le autorità competenti in materia di tassa d'esenzione verificano sia l'uno che l'altro. Spesso constatano differenze, talvolta notevoli, tra i giorni di servizio ivi indicati. Nel determinare l'effettivo numero di giorni di servizio computabili, il conteggio delle indennità per perdita di guadagno si rivela uno strumento assai utile. La collaborazione con l'UFAS funziona bene ed è disciplinata in modo informale. La presente disposizione si limita a riprendere nella legge la prassi sin qui applicata.

Lettera l: circa l'assistenza amministrativa da parte degli uffici cantonali e comunali preposti all'assistenza sociale che si occupano di assoggettati alla tassa d'esenzione, occorre considerare che in molti casi questi uffici si rivolgono direttamente alle autorità cantonali competenti in materia, ad esempio per l'esonero dalla tassa, pagamenti rateali, condoni ecc. Per garantire un esercizio efficiente ed effettivo dei diritti e doveri degli assoggettati, le autorità cantonali competenti devono poter accedere alle informazioni di cui dispongono gli uffici dell'assistenza sociale. Questa nuova norma è già prevista all'attuale articolo 15 OTEO. Si tratta ora semplicemente di elevarla a livello di legge, come per tutte le altre autorità e gli altri uffici.

Lettera m: in quanto all'assistenza concessa dagli uffici controllo abitanti dei Comuni, tutte le persone assoggettate agli obblighi militari soggiacciono all'obbligo di notificazione in materia di servizio militare o civile. Tale obbligo non è integralmente rispettato. È molto importante che le autorità cantonali competenti in materia di tassa d'esenzione abbiano accesso a questi dati affinché possano ottenere
rapidamente e senza complessi accertamenti gli indirizzi aggiornati.

Capoverso 4: rientrano nell'obbligo di assistenza amministrativa anche i dati che riguardano la dichiarazione d'imposta e la sostanza. In particolare si necessitano i dati forniti dagli uffici preposti all'assistenza sociale, inclusi nella nuova legge.

Inoltre, per la gestione degli attestati di carenza di beni rivestono importanza i dati degli uffici di esecuzione riguardanti l'eventuale nuova sostanza a disposizione degli assoggettati alla tassa.

Art. 25 cpv. 3 L'aggiunta «e riscossa» rappresenta un'importante precisazione, poiché nel testo attuale è espressamente menzionato soltanto il fatto che la tassa sia stata stabilita; il fatto che questo tributo venga non solo stabilito ma contemporaneamente anche riscosso suscita regolarmente malumori. Le tasse versate dagli assoggettati agli obblighi militari che intendono andare all'estero vengono stabilite ma anche riscosse anticipatamente per tre anni al massimo (cfr. art. 19 OTEO). Solitamente viene

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stabilita l'imposta minima, poiché al momento del prelievo anticipato il reddito degli anni successivi è perlopiù ancora sconosciuto.

Art. 26 Capoverso 1: eccetto un adeguamento di carattere redazionale, il testo vigente viene ripreso senza modifiche. L'espressione «accertamento delle basi di calcolo» è sostituita da «calcolo», poiché la tassa d'esenzione non viene accertata, ma calcolata (cfr.

anche la rubrica del capitolo terzo, nelle tre lingue). Nel testo tedesco «Bemessung» è sostituito da «Berechnung». Il testo francese non viene modificato, poiché attualmente è già utilizzata l'espressione «déterminer les bases de calcul».

Capoverso 2: la procedura di tassazione vigente si basa già sulla decisione di tassazione dell'imposta federale diretta passate in giudicato. Questo principio consente di escludere molti reclami presentati per contestare le basi di calcolo del reddito. Anche gli assoggettati agli obblighi militari che non pagano l'imposta federale diretta ricevono una decisione e pagano in linea di principio la tassa d'esenzione minima.

Questa disposizione consente di accelerare l'esecuzione da parte delle autorità cantonali competenti in materia di tassa d'esenzione. Con l'entrata in vigore del nuovo regime dei termini di prescrizione previsto all'articolo 38 LTEO, i complessi ricorsi in materia di imposta federale diretta non causeranno più la prescrizione della tassa d'esenzione e sarà dunque possibile evitare le perdite di gettito corrispondenti.

Capoversi 3 e 4: ormai da tempo, gli assoggettati alla tassa d'esenzione non sono più tassati in base alle imposte cantonali, poiché tutti i Cantoni emanano una decisione di tassazione per l'imposta federale diretta, indipendentemente dal fatto che tale imposta sia o non sia dovuta. Il testo attuale del capoverso 3 può pertanto essere soppresso definitivamente. Il capoverso viene sostituito dall'attuale capoverso 4, con l'adeguamento di un rimando e modifiche di carattere redazionale che non hanno alcun effetto sul contenuto materiale della norma.

Art. 28 cpv. 1 Poiché le riduzioni accordate sulla tassa non dovranno più essere indicate nell'articolo 29 LTEO, dovranno essere integrate nell'articolo 28 capoverso 1. La decisione di tassazione dovrà indicare anche le riduzioni della tassa d'esenzione che vengono accordate in base ai giorni
di servizio prestati.

Art. 29 rubrica e cpv. 1 nonché art. 30 cpv. 1 Nel regime del diritto vigente, le riduzioni accordate sulla tassa per una durata superiore all'anno di assoggettamento devono essere oggetto di una decisione. Lo stesso vale per le esenzioni di durata superiore all'anno di assoggettamento. Tuttavia, nella prassi per le riduzioni di durata superiore a un anno non vengono emesse decisioni, poiché in caso di riduzione la situazione personale dell'assoggettato deve essere nuovamente esaminata ogni anno di assoggettamento. In singoli casi, un'esenzione di durata superiore all'anno di assoggettamento può invece senz'altro essere giustificata. Il concetto di «riduzione» deve pertanto essere stralciato nella rubrica dell'articolo 29 come pure negli articoli 29 capoverso 1 e 30 capoverso 1.

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Art. 31 cpv. 3 La disposizione va adeguata al nuovo tenore dell'articolo 22 capoverso 3.

Art. 31a La LTEO non contiene prescrizioni sulle ferie giudiziarie. La normativa cantonale in materia è molto eterogenea: alcuni Cantoni le escludono, mentre altri le prevedono per le imposte cantonali, altri ancora le prevedono soltanto per le procedure giudiziarie o non hanno disciplinato la questione. La legge federale sull'imposta federale diretta esclude le ferie giudiziarie. Per ragioni di trasparenza e di uniformità, è necessario che la LTEO preveda un disciplinamento unico per tutti i Cantoni. La menzione del fatto che la sospensione dei termini di cui all'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa non è applicabile chiarisce che durante le ferie giudiziarie i termini della procedura di reclamo e di ricorso non sono sospesi.

Art. 32 cpv. 3 lett. b L'assoggettamento alla tassa d'esenzione può essere constatato soltanto alla fine dell'anno in questione e la tassa viene fatturata l'anno successivo. A differenza di quanto avviene per le imposte, per la tassa d'esenzione non è previsto un calcolo pro rata temporis. In caso di dichiarazione di fallimento l'anno di assoggettamento alla tassa d'esenzione non è ancora terminato e di conseguenza non è dato sapere a quel momento se i presupposti dell'assoggettamento sono o non sono adempiuti per quell'anno. È quindi necessario specificare che solo le tasse degli anni precedenti scadono, poiché gli uffici di esecuzione e gli assoggettati vogliono sempre tenere conto anche della tassa dell'anno in corso. Con quest'aggiunta si chiarisce che tale tassa non è ancora esigibile.

Art. 35 cpv. 1 Il rifiuto di rilasciare un passaporto o prorogarne la scadenza quale provvedimento di garanzia viene stralciato, poiché viola il diritto internazionale pubblico e, in particolare, il Patto internazionale del 16 dicembre 196616 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).

Art. 38 cpv. 1 Le disposizioni sulla prescrizione devono essere adeguate, poiché le complesse procedure di reclamo o ricorso in materia di imposta federale diretta sfociano regolarmente in perdite importanti nell'ambito della tassa d'esenzione (cfr. n. 1.1.1 e 1.3.3). La tassa d'esenzione si basa oggi di fatto sulla tassazione in materia di imposta federale
diretta passata in giudicato e in futuro si intende fissare questo criterio anche a livello legale. Dal punto di vista dell'economia processuale e amministrativa, questa rappresenta la giusta soluzione. Non sarebbe ragionevole se le autorità 15 16

RS 172.021 RS 0.103.2

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cantonali competenti in materia di tassa d'esenzione dovessero effettuare una tassazione a sé stante. Legando ora anche la prescrizione al passaggio in giudicato della tassazione per l'imposta federale diretta, ci si assicura che la prescrizione della tassa d'esenzione non sopraggiunga fintanto che non sussiste una tassazione passata in giudicato per l'imposta federale diretta.

Art. 39 Capoverso 1: i servizi di sostituzione non esistono più. Di conseguenza, il testo della disposizione deve essere adattato prevedendo che il rimborso è concesso se l'obbligato al servizio militare o al servizio civile ha adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

Capoverso 2: questo capoverso precisa che non sempre è necessario presentare una domanda per ottenere il rimborso di tasse d'esenzione già pagate. Oggi la possibilità del rimborso senza domanda è già prevista all'articolo 54 OTEO. I presupposti definiti all'articolo 54 capoverso 2 OTEO sono già adempiuti sia per quanto riguarda il sistema PISA sia per quanto riguarda il portale E-ZIVI.

Capoverso 3: le autorità competenti in materia di tassa d'esenzione necessitano il libretto di servizio per decidere in merito ai rimborsi della tassa. Nel capoverso 3 si deve pertanto precisare che alla domanda deve essere allegato l'attestato di adempimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio. Nella prassi le autorità competenti chiedono già oggi agli obbligati al servizio militare di presentare il libretto di servizio. Si rinuncia deliberatamente a menzionare il termine «libretto di servizio», poiché già da tempo si sta esaminando la possibilità di utilizzare altri formati (elettronici). Per le persone che prestano servizio civile, i giorni di servizio prestati non vengono iscritti nel libretto di servizio: sono registrati solo nel sistema elettronico E-ZIVI. Le autorità cantonali competenti in materia di tassa d'esenzione hanno accesso a questo sistema e se ne avvalgono per esaminare le domande di rimborso presentate dalle persone che prestano servizio civile.

Capoverso 5: il termine di prescrizione sarà riformulato al fine di disciplinare il rimborso in modo inequivocabile. Con il secondo periodo ora introdotto si impedisce che eventualmente vengano stabilite altre tasse d'esenzione dopo che le richieste di rimborso sono già
scadute (cfr. art. 38 cpv. 1 AP-LTEO).

Art. 49 cpv. 2 e 3 Capoverso 2: la disposizione transitoria del capoverso 2 non è più applicabile.

Nell'ultima revisione del 2008 il legislatore ha dimenticato di abrogarla. Ora si intende rimediare a questa dimenticanza.

Capoverso 3: la formulazione della disposizione transitoria del capoverso 3 si riferisce all'entrata in vigore della LTEO nel 1959, ma non alle modifiche della legge. Il capoverso 3 deve pertanto essere sostituito da una disposizione transitoria che si riferisca alla presente modifica. La modifica è riportata al numero romano II capoverso 2.

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Disposizioni transitorie Capoverso 1: la tassa d'esenzione finale sarà introdotta con un anno di differimento.

In questo modo, gli assoggettati agli obblighi militari che sono stati prosciolti dall'obbligo militare nell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della modifica della LTEO hanno ancora la possibilità di prestare i giorni di servizio mancanti.

Capoverso 2: si rinvia al commento all'articolo 49 capoverso 3.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Con la tassa d'esenzione finale, riscossa nel caso in cui non sia stato adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio, si possono prevedere maggiori entrate annue di pressappoco 2 milioni di franchi. La stima si bassa sui circa 1000 nuovi assoggettati che dovranno pagare una tassa d'esenzione finale di circa 2000 franchi. Il motivo per questo importo relativamente elevato rispetto all'attuale tassa d'esenzione media di 681 franchi è l'età di questi assoggettati. Nell'anno del proscioglimento avranno tutti un'età compresa tra i 30 e i 37 anni. In questa fascia di età i redditi sono più elevati. Tuttavia, a medio termine la tassa d'esenzione finale implicherà che sempre meno persone la dovranno pagare, poiché gli assoggettati agli obblighi militari saranno sempre più incentivati ad adempiere l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio. In ragione dell'atteso aumento delle persone che non prestano servizio, non è possibile stimare a quanto ammonteranno le maggiori entrate dal 2020. L'80 per cento del gettito complessivo va alla Confederazione, mentre il 20 per cento è devoluto ai Cantoni quale provvigione di riscossione.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Per quanto riguarda la Confederazione nella sua funzione di autorità di vigilanza, le modifiche della LTEO proposte non avranno ripercussioni dato che i compiti come l'emanazione di istruzioni, l'elaborazione di direttive concernenti la prassi, le ispezioni e le consulenze avranno lo stesso volume di quello attuale.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni

Poiché i Cantoni hanno strutture organizzative diverse per quanto riguarda la tassazione e la riscossione della tassa d'esenzione, non è possibile fare previsioni generali in merito alle ripercussioni sulle procedure di tassazione e di riscossione da modificare. I sistemi informatici dei Cantoni devono essere adeguati. Tuttavia, secondo la stragrande maggioranza dei Cantoni e la CG MPS la necessità di adeguamento dei sistemi informatici cantonali e le maggiori spese che ne conseguono non possono ancora essere stimate con precisione. Lo stesso vale per il dispendio di lavoro. Da un 5301

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lato, viene meno la tassazione e il disbrigo delle pratiche riguardanti i circa 13 000 militi che ogni anno differiscono la scuola reclute o la interrompono e, dall'altro lato, il sistema flessibile di arruolamento nell'esercito produce un maggior onere amministrativo e un aumento dei controlli. Questo maggior dispendio sarà a carico di tutte le persone assoggettate. Inoltre, il fatto di riscuotere la tassa d'esenzione finale in occasione del proscioglimento dal servizio quando l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio non è stato adempiuto provoca ulteriori oneri. Ci si attende anche che subentri lo stesso effetto come nel 2004, quando si è passati da Esercito 95 a Esercito XXI. Tra il 2005 e il 2015 il numero degli assoggettati è aumentato da 132 800 a oltre 214 000 (ca. +61 %). L'AFC si aspetta, dal 2020 circa, un aumento annuo continuo delle persone che non prestano servizio. Nel complesso occorre quindi prevedere un onere amministrativo pressoché stabile, mentre sul fronte del personale ci si aspetta ripercussioni che differiscono da Cantone a Cantone.

3.3

Ripercussioni per l'economia

La revisione parziale della LTEO non avrà ripercussioni degne di nota per l'economia.

3.4

Altre ripercussioni

L'introduzione di una tassa d'esenzione finale per le persone che prestano il servizio militare o il servizio civile e non adempiono l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio tendenzialmente incentiverà a svolgere i giorni di servizio richiesti. Ci si aspetta che richieste in tal senso verranno presentate all'esercito. Per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ciò potrebbe rappresentare un problema se le richieste dovessero essere presentate con ritardo (ad es. negli ultimi 2 anni prima del termine di proscioglimento). Affinché le persone interessate prestino per tempo i giorni di servizio obbligatori, l'AFC, in collaborazione con il DDPS e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), fornirà tempestivamente le necessarie informazioni.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente disegno non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201617 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201618 sul programma di legislatura 2015­2019. Le modifiche della LTEO vengono appor17 18

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tate a seguito dell'attuazione e dell'introduzione dell'USEs. Il disegno tiene conto anche delle conclusioni del rapporto del 15 marzo 201619 del gruppo di studio sul sistema dell'obbligo di prestare servizio e dal rapporto del 9 maggio 201220 sull'attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+, indicati nel programma di legislatura 2015­2019 all'obiettivo 15: (La Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace).

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Le modifiche proposte per la LTEO presentano in parte punti in comune con la Strategia di protezione della popolazione e di protezione civile dopo il 2015 (cfr.

n. 8.10 del messaggio del 27 gennaio 2016 sul Programma di legislatura 2015­ 201921).

5

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 59 capoverso 3 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere una tassa d'esenzione.

19 20 21

Disponibile sul sito Internet: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > 06.07.2016.

Disponibile sul sito Internet: www.vbs.admin.ch > Protezione della popolazione.

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