Decreto federale concernente gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente del 18 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 20152 sulla cartella informatizzata del paziente; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20133, decreta:

Art. 1 Per il finanziamento degli aiuti finanziari di cui agli articoli 20­23 della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente è stanziato un credito d'impegno unico di 30 milioni di franchi al massimo per una durata di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore di detti articoli.

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I crediti di pagamento annui sono iscritti a preventivo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 11 giugno 2014

Consiglio nazionale, 18 marzo 2015

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 101 RS 816.1 FF 2013 4559

2013-0479

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Aiuti finanziari secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente. DF

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FF 2017