ad 15.410 Iniziativa parlamentare Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 marzo 2017 Parere del Consiglio federale del 12 aprile 2017

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 marzo 20171 concernente l'iniziativa parlamentare «Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2017 2987

2017-0869

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FF 2017

Parere 1

Situazione iniziale

L'11 marzo 2015 il consigliere nazionale Dominique de Buman ha depositato l'iniziativa parlamentare 15.410 «Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero». L'iniziativa chiede di inserire definitivamente nella legge l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero, la cui validità è attualmente limitata fino al 31 dicembre 2017 in virtù dell'articolo 25 capoverso 4 della legge sull'IVA (LIVA)2. Le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) e del Consiglio degli Stati (CET-S) hanno dato seguito all'iniziativa rispettivamente il 19 gennaio 2016 e il 18 agosto 2016.

Il 14 marzo 2017 la CET-N ha deciso di proporre alla propria Camera una proroga temporanea fino al 31 dicembre 2027 dell'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero. La minoranza della CET-N auspica invece che l'aliquota speciale sia inserita nella LIVA in via definitiva.

Con lettera del 14 marzo 2017 la CET-N ha invitato il Consiglio federale a esprimere il suo parere sul testo ai sensi dell'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento3. La CET-N ha chiesto in particolare al Consiglio federale di esaminare in modo approfondito l'aspetto giuridico della questione concernente la proroga dell'aliquota speciale oltre il 2020, anno a cui è attualmente limitata la facoltà della Confederazione di riscuotere l'IVA.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale condivide il parere della CET-N secondo cui l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero non debba essere inserita in modo permanente nella LIVA. Esso concorda anche sul fatto che non sia opportuno sopprimere l'aliquota speciale a fine 2017 alla luce della situazione in cui si trova il settore alberghiero, in particolare a causa del franco forte. Il Consiglio federale avrebbe preferito che l'aliquota speciale fosse prorogata sino alla fine del 2020, ciononostante è disposto ad aderire alla proposta della CET-N di prolungare l'aliquota speciale sino a fine 2027. Analogamente a quanto specificato nel rapporto del 14 marzo della CET-N, l'Esecutivo ritiene che la soppressione dell'aliquota speciale a favore di un'aliquota normale dell'8 per cento per le prestazioni del settore alberghiero comporterebbe un aumento del gettito dell'IVA di circa 200 milioni di franchi all'anno.

Il Consiglio federale ha già tenuto conto del mantenimento dell'aliquota speciale, e quindi delle relative minori entrate, nel piano finanziario 2018­2020 e nell'analisi della situazione politico-finanziaria del 22 febbraio. Non vi è pertanto alcuna necessità di procedere a ulteriori rettifiche.

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RS 641.20 RS 171.10

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Su richiesta della CET-N il Consiglio federale ha esaminato in modo approfondito l'aspetto giuridico della questione concernente la proroga dell'aliquota speciale oltre il 2020, anno al termine del quale si estinguerà la facoltà della Confederazione di riscuotere l'IVA secondo la Costituzione federale (Cost.)4.

La LIVA ha di per sé validità permanente anche se la facoltà di riscuotere l'IVA ­ e quindi di legiferare in materia ­ è limitata a fine 2020 secondo l'articolo 196 numero 14 capoverso 1 Cost. Se questa competenza dovesse venir meno alla scadenza del termine, il 1° gennaio 2021 la legge non diverrebbe automaticamente caduca né potrebbe essere semplicemente rimossa dalla Raccolta sistematica del diritto federale. Essa rimarrebbe un atto legislativo permanente ma sarebbe sprovvista di una base costituzionale (cfr. in proposito art. 190 Cost.). In tal caso si avrebbe una situazione giuridica precaria a cui si dovrebbe rimediare eventualmente adottando una legge urgente extracostituzionale ai sensi dell'articolo 165 capoverso 3 Cost. da combinare con un nuovo progetto costituzionale.

Nulla si oppone quindi al mantenimento oltre il 2020 del carattere temporaneo dell'aliquota speciale del settore alberghiero. Questa norma diventerebbe obsoleta se l'IVA cessasse di essere riscossa prima della scadenza fissata per l'aliquota speciale.

In altri termini, una disposizione limitata a un termine oltre il 2020 ha senso soltanto se l'IVA viene riscossa.

Una situazione simile si è già verificata in passato con l'uno per mille dell'IVA destinato al finanziamento e all'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (art. 196 n. 14 cpv. 4 Cost.). A suo tempo, nella disposizione costituzionale era stata introdotta una condizione per chiarire la norma. Per l'aliquota speciale applicata al settore alberghiero si può procedere allo stesso modo a livello di legge: «L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, fino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero ...».

Questa formulazione è conforme in tutte le sue parti alla proposta della CET-N.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare il progetto della CET-N.

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