Termine per la raccolta delle firme: 21 settembre 2018

Iniziativa popolare federale «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme presentata il 9 febbraio 2017 a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici»; dopo che il 7 febbraio 2017 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme presentata il 9 febbraio 2017 a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2017-0621

1933

Iniziativa popolare federale

FF 2017

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Brönnimann Yvonne, Jurastrasse 15, 4500 Solothurn 2. Herren Franziska, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach 3. Kuhn Ruth, Pfaffenwiesenstrasse 54, 8404 Winterthur 4. Kummer Walter, Gummenweg 6, 4539 Rumisberg 5. Molnar Anuschka, Neuhofstrasse 36, 3426 Aefligen 6. Schneider El-Banna Leila, Adlihubel 1, 4919 Reisiswil 7. Steiner Regina, Gantrischstrasse 31, 3006 Bern 8. Vakkuri Madeleine, Belpbergstrasse 26d, 3110 Münsingen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione Sauberes Wasser für alle, c/o Franziska Herren, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach, e pubblicata nel Foglio federale del 21 marzo 2017.

7 marzo 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale

FF 2017

Iniziativa popolare federale «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: 1

a.

garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sane e acqua potabile pulita;

La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti: 3

a.

completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; tali esigenze comprendono la conservazione della biodiversità, una produzione esente da pesticidi e un effettivo di animali che può essere nutrito con il foraggio prodotto nell'azienda;

e.

può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento, purché queste misure sostengano l'agricoltura conformemente alle lettere a e g nonché al capoverso 1;

g.

esclude da pagamenti diretti le aziende agricole che fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali o il cui sistema di produzione rende necessario l'uso regolare di antibiotici.

Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali, controlla l'esecuzione delle prescrizioni e gli effetti conseguiti e informa regolarmente il pubblico sui risultati del controllo.

4

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4 Dopo l'accettazione dell'articolo 104 capoversi 1 lettera a, 3 lettere a, e, g e 4 da parte di Popolo e Cantoni si applica un termine transitorio di otto anni.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

1935

Iniziativa popolare federale

1936

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