Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS) del 16 dicembre 2016 approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20161 sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS), e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto il Concordato del 29 ottobre 19702 sulla coordinazione scolastica, convengono:

Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni ai sensi dell'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale3.

Art. 2

Obiettivi della collaborazione

La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è volta a:

1 2 3

a.

permettere un dialogo costante su questioni di politica della formazione;

b.

individuare le sfide per la politica della formazione che la Confederazione e i Cantoni intendono affrontare in modo coordinato;

c.

coordinare gli obiettivi di Confederazione e Cantoni in materia di politica della formazione;

d.

elaborare gli obiettivi comuni in materia di politica della formazione;

RS 410.2; RU 2017 135 www.cdpe.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE RS 101

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e.

definire ed eseguire i necessari lavori di base e di sviluppo; e

f.

coordinare le misure di politica della formazione.

Art. 3

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Organo di gestione

L'organo di gestione è formato dal capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dalla presidenza della CDPE.

1

Nell'ambito delle rispettive competenze dei suoi membri, l'organo di gestione svolge i seguenti compiti: 2

a.

intrattiene il dialogo e contribuisce al coordinamento degli obiettivi della politica della formazione di Confederazione e Cantoni;

b.

può fornire pareri e dichiarazioni concernenti la politica della formazione, e in particolare gli obiettivi comuni in materia;

c.

delega i necessari lavori di base e di sviluppo alla Direzione dei processi (art. 4);

d.

approva il programma di lavoro (art. 6).

Art. 4

Direzione dei processi

La Direzione dei processi è costituita da un membro della direzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dal segretario generale della CDPE.

1

2

3

Essa coordina i lavori nell'ambito della collaborazione in materia di formazione: a.

preparando il programma di lavoro;

b.

coordinando l'attuazione del programma di lavoro;

c.

garantendo l'adeguato coinvolgimento degli attori interessati;

d.

concludendo convenzioni sulle prestazioni con gli attori che eseguono i lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

Essa può istituire comitati di coordinamento e affidare loro questi compiti.

Art. 5

Comitati di coordinamento

I comitati di coordinamento sostengono la Direzione dei processi dal punto di vista tecnico e strategico e per il coinvolgimento degli attori interessati nella preparazione e nell'attuazione del programma di lavoro.

1

2

Essi possono adottare decisioni nell'ambito del loro mandato.

Art. 6

Programma di lavoro

I lavori di base e di sviluppo sono definiti in un programma di lavoro comune.

Questo prevede in particolare:

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a.

il monitoraggio del sistema educativo;

b.

l'acquisizione e l'analisi costanti di informazioni sullo spazio formativo svizzero;

c.

la cura di un concetto condiviso di qualità; e

d.

lo sviluppo, la promozione e l'applicazione di misure volte a garantire la qualità nello spazio formativo svizzero.

Art. 7

Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa

La Confederazione e i Cantoni gestiscono il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) quale istituzione comune.

1

Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l'amministrazione nel settore della formazione e con gli attori della politica della ricerca.

2

La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con il CSRE per l'esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

3

Art. 8

Finanziamento

La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

1

La Direzione dei processi decide in merito al limite massimo dei costi comuni e alle prestazioni considerate nella ripartizione a metà dei costi.

2

Art. 9

Validità ed entrata in vigore

La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e le parti concordatarie la sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore.

1

Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione d'intesa con la CDPE; esso può determinarne l'entrata in vigore retroattiva al momento dell'entrata in vigore della LCSFS.

2

Art. 10

Disdetta

La presente Convenzione può essere denunciata con effetto dalla fine di un periodo di promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, con preavviso di due anni.

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Art. 11

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Esecuzione

La SEFRI è l'autorità della Confederazione incaricata dell'esecuzione della presente Convenzione.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

16 dicembre 2016

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione: Il presidente, Christoph Eymann

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