Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 ottobre 20171, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice civile2 Art 28b cpv. 3bis e 4, secondo periodo Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò sia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione.
3bis
... Provvedono al perfezionamento professionale necessario delle persone che sono incaricate presso questo servizio o i tribunali della protezione dalle violenze, minacce o insidie.
4
Art. 28c c. Sorveglianza elettronica
Su richiesta dell'attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell'esecuzione possono ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull'autore della lesione, che consente di localizzare e registrare il suo luogo di soggiorno ininterrottamente.
1
La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per sei mesi al massimo.
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RS 210
2016-3100
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I Cantoni designano un servizio competente per l'esecuzione della misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati registrati delle persone coinvolte siano impiegati unicamente per l'attuazione del divieto e siano cancellati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura.
3
All'attore non è addebitato alcun costo derivante dall'esecuzione della misura.
4
Titolo finale, art. 6d IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie
Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.
2. Codice di procedura civile3 Art. 114 lett. f Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie: f.
per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC4 o riguardanti l'ordine di sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.
Art. 198 lett. abis La procedura di conciliazione non ha luogo: abis. nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC5 o riguardanti l'ordine di sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC; Art. 243 cpv. 2 lett. b Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie: 2
b.
per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC6 o riguardanti l'ordine di sorveglianza elettronica ai sensi dell'articolo 28c CC;
Art. 343 cpv. 1bis Se la decisione prevede un divieto secondo la disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie dell'articolo 28b CC7, il giudice dell'esecuzione può, 1bis
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ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica ai sensi dell'articolo 28c CC.
Titolo prima dell'art. 407d
Capitolo 4: Disposizione transitoria della modifica del ...
Art. 407d I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...
sono retti dal nuovo diritto.
3. Codice penale8 Titolo prima dell'art. 52
Sezione 4: Impunità nonché sospensione e abbandono del procedimento Art. 55a, titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 25 3. Sospensione e abbandono del procedimento.
Coniuge, partner registrato o partner convivente
In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 35), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se: 1
b.
la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e
c.
la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l'imputato a partecipare a un programma rieducativo antiviolenza durante la sospensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa il servizio competente per i casi di violenza domestica conformemente al diritto cantonale sulle misure adottate.
2
3
La sospensione non è ammessa, se: a.
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l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;
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b.
nei suoi confronti è stata pronunciata una pena o ordinata una misura; e
c.
il reato è stato commesso contro una vittima di cui al capoverso 1 lettera a.
La sospensione ha una durata di sei mesi. Il pubblico ministero o il giudice riattiva il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentate legale lo richiede o se emerge che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.
4
Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono del procedimento.
5
4. Codice penale militare del 13 giugno 19279 Art. 46b cpv. 1 lett. b e c, 2, 3, 3bis, 3ter e 4, primo periodo In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento, se: 1
b.
la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e
c.
la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
L'uditore o il tribunale militare può obbligare l'imputato a partecipare a un programma rieducativo antiviolenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L'uditore o il tribunale militare informa il servizio competente per i casi di violenza domestica conformemente al diritto cantonale sulle misure adottate.
2
3
La sospensione provvisoria non è ammessa se: a.
l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;
b.
nei suoi confronti è stata pronunciata una pena o ordinata una misura;
c.
il reato è stato commesso contro una vittima di cui al capoverso 1 lettera a.
La sospensione provvisoria ha una durata di sei mesi. L'uditore o il tribunale militare riattiva il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentate 3bis
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legale lo richiede o se emerge che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.
Prima della fine della sospensione provvisoria l'uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono definitivo del procedimento.
3ter
Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o 195 della procedura penale militare del 23 marzo 197910. ...
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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