Traduzione

Convenzione europea sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa Conclusa a Strasburgo il 15 marzo 1978 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri, nel rispetto in particolare della preminenza del diritto nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali; convinti che la creazione di mezzi adeguati di reciproco aiuto in materia amministrativa contribuisce a realizzare tale obiettivo; considerando l'importanza che rivestono il miglioramento e la semplificazione dei mezzi per ottenere informazioni e prove in materia amministrativa, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I: Disposizioni generali Art. 1

Campo di applicazione della Convenzione

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciproca assistenza in materia amministrativa in tutti i casi in cui sarà presentata loro una domanda di assistenza conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale, né in materia penale.

Tuttavia ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione, per le domande di assistenza che gli sono indirizzate, si applica in materia fiscale nonché ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione la cui repressione non sia, al momento in cui è richiesta la mutua assistenza, di competenza della propria autorità giudiziaria. Tale Stato

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potrà indicare, nella sua dichiarazione, che intende avvalersi della mancanza di reciprocità.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potrà avvalersi della mancanza di reciprocità.

4. Le dichiarazioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo avranno effetto, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, o tre mesi dopo la loro ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tali dichiarazioni potranno essere ritirate completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di tale dichiarazione.

Art. 2

Autorità centrale

1. Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di assistenza in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali.

2. Ogni Stato contraente ha la facoltà di designare altre autorità aventi le stesse funzioni dell'autorità centrale. Esso ne determinerà la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorità richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità centrale.

3. Ogni Stato contraente ha la facoltà, inoltre, di designare una autorità mittente incaricata di centralizzare le domande di assistenza provenienti dalle proprie autorità e di trasmetterle alla competente autorità centrale straniera. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità mittenti.

4. Le summenzionate autorità devono essere servizi ministeriali o altri servizi ufficiali.

5. Ogni Stato contraente comunicherà, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Art. 3

Esenzione dalla legalizzazione

La domanda di assistenza e i suoi allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esentati da legalizzazione, da postilla e da ogni equivalente formalità.

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Art. 4

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Obbligo di rispondere

L'autorità centrale dello Stato richiesto cui è stata presentata una domanda di assistenza ha l'obbligo di darvi seguito, fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione.

Art. 5

Contenuto della domanda

La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie, concernenti in particolare: a.

l'autorità da cui emana la domanda;

b.

l'oggetto e lo scopo della domanda;

c.

ove occorra, il nome, la nazionalità, l'indirizzo ed eventualmente qualsiasi altro elemento per identificare la persona che deve fornire l'informazione o a cui si riferisce l'informazione o il documento richiesto.

Art. 6

Regolarità della domanda

Se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non siano state rispettate, ne informa immediatamente l'autorità richiedente, precisando i motivi di rimprovero articolati nei confronti della domanda.

Art. 7

Rifiuto di esecuzione

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto cui è stata inviata una domanda di assistenza può rifiutarsi di darvi seguito qualora ritenga che: a.

la materia su cui verte la domanda non costituisce materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;

b.

la sua esecuzione sia di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali di tale Stato;

c.

la sua esecuzione sia di natura tale da ledere i diritti fondamentali o gli interessi essenziali della persona a cui si riferisce l'informazione richiesta oppure la domanda riguardi informazioni confidenziali che non possono essere rivelate;

d.

il suo diritto e i suoi usi interni si oppongano all'assistenza richiesta.

2. In caso di rifiuto, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorità richiedente indicandone i motivi.

Art. 8

Spese

Fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 21, la risposta alla domanda di assistenza non implica il rimborso di spese relative ai servizi forniti dallo Stato richiesto.

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Art. 9

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Lingue

1. La domanda di assistenza e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto oppure corredati da una traduzione in detta lingua.

2. Tuttavia ogni autorità centrale deve accettare la domanda di assistenza redatta in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o corredata da una traduzione in una di queste lingue, a meno che essa non vi si opponga per ragioni specifiche al singolo caso.

3. La risposta è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d'Europa o dello Stato richiedente.

Art. 10

Termine e trasmissione della risposta

1. La risposta a una domanda di assistenza è fornita il più rapidamente possibile.

Tuttavia, se l'evasione della domanda esige tempi lunghi, l'autorità centrale dello Stato richiesto avvisa l'autorità richiedente indicando, se possibile, la data approssimativa in cui la risposta potrà essere comunicata.

2. La risposta alla domanda di assistenza è inviata all'autorità richiedente.

Art. 11

Trasmissione per via diplomatica o consolare

Ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare la via diplomatica o consolare per trasmettere le domande di assistenza all'autorità centrale competente di un altro Stato contraente.

Art. 12

Altri accordi e intese internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione è suscettibile di pregiudicare gli accordi internazionali e le altre intese e pratiche esistenti o che potranno esistere fra Stati contraenti in materie che siano oggetto della presente Convenzione.

Titolo II: Richieste di informazioni, di documenti e di indagini Art. 13

Richieste di informazioni sul diritto, sui regolamenti e sugli usi

Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni sul proprio diritto, sui propri regolamenti e sugli usi in materia amministrativa, quando un'autorità dello Stato richiedente ne fa richiesta per scopi amministrativi.

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Art. 14

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Richieste di informazioni sui fatti e di documenti

Gli Stati contraenti s'impegnano a fornirsi informazioni in loro possesso su fatti di natura amministrativa e a trasmettere copie certificate, copie semplici o estratti di atti amministrativi, quando un'autorità dello Stato richiedente ne fa richiesta per scopi amministrativi.

Art. 15

Richieste di indagini

Quando un'autorità dello Stato richiedente presenta una richiesta per scopi amministrativi, gli Stati contraenti si impegnano a darvi seguito per mezzo di indagini o di qualsiasi altra procedura, secondo le forme prescritte o autorizzate dalla legislazione o dagli usi dello Stato richiesto e senza ricorrere a misure coercitive.

Art. 16

Specificità dell'oggetto della richiesta

1. Su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiesto, l'autorità richiedente non può usare le informazioni o i documenti fornitile in applicazione della presente Convenzione a fini diversi da quelli precisati nella sua domanda di assistenza.

2. Ogni Stato può formulare in qualsiasi momento una riserva in merito alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora la sua legislazione in materia di accesso ad atti amministrativi non gli permetta di conformarvisi.

3. L'autorità centrale dello Stato richiesto può, per ogni singolo caso, rifiutarsi di dare seguito a una richiesta proveniente dall'autorità di uno Stato che ha formulato una simile riserva.

Art. 17

Autorità autorizzata a rispondere

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto cui è stata presentata una richiesta può formulare direttamente la risposta qualora sia di sua competenza oppure trasmettere la richiesta all'autorità competente affinché quest'ultima formuli la risposta.

2. L'autorità centrale dello Stato richiesto ha la facoltà, in casi appropriati o per motivi di organizzazione amministrativa, di trasmettere la richiesta di informazioni sul diritto di cui l'articolo 13, previo consenso dell'autorità richiedente, a un organismo privato o a un giurista qualificato che formulerà la risposta.

Art. 18

Spese speciali

1. Gli importi dovuti agli esperti e agli interpreti che hanno collaborato per dare seguito a una richiesta sono a carico dello Stato richiedente.

2. Lo stesso vale quando la risposta alla richiesta di informazioni sul diritto di cui l'articolo 13 è stata formulata da un organismo privato o da un giurista qualificato previo consenso dell'autorità richiedente.

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Titolo III: Commissioni rogatorie in materia amministrativa Art. 19

Misure istruttorie

1. Una giurisdizione amministrativa o qualsiasi autorità che esercita funzioni giurisdizionali in materia amministrativa in uno degli Stati contraenti può, conformemente alle disposizioni legislative di tale Stato, chiedere per il tramite di una commissione rogatoria all'autorità centrale di uno Stato contraente che un'autorità competente proceda a una misura istruttoria, a condizione che una tale procedura sia ammessa, per il caso specifico, nello Stato richiesto.

2. Non può essere richiesta una misura istruttoria per permettere alle parti di ottenere mezzi di prova che non sarebbero destinati a essere utilizzati in un procedimento in corso o futuro.

3. L'esecuzione della commissione rogatoria può essere rifiutata nella misura in cui, nello Stato richiesto, essa non rientri nella competenza di una giurisdizione amministrativa o di un'altra autorità che esercita funzioni giurisdizionali in materia amministrativa.

Art. 20

Legge applicabile e forma particolare

1. L'autorità che esegue una commissione rogatoria applica il suo diritto interno per quanto attiene alle forme da seguire e alle misure coercitive da applicare.

2. Tuttavia, si dà seguito alla richiesta dell'autorità richiedente di procedere secondo una forma particolare a condizione che tale forma non sia contraria alla legislazione e agli usi dello Stato richiesto, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione alle parti interessate della data e del luogo ove si procederà alla misura richiesta.

3. La commissione rogatoria non viene eseguita se la persona interessata fa appello a una dispensa o a un divieto di deporre stabiliti: a.

dalla legge dello Stato richiesto; o

b.

dalla legge dello Stato richiedente e specificati nella commissione rogatoria o, se del caso, attestati dall'autorità richiedente su richiesta dell'autorità richiesta.

Art. 21

Spese speciali

Gli importi dovuti agli esperti e agli interpreti che hanno collaborato per dare seguito a una richiesta sono a carico dello Stato richiedente. Lo stesso vale qualora la richiesta di applicare una forma particolare di procedura generi spese speciali.

Art. 22

Esecuzione per via diplomatica o consolare

Le disposizioni del presente titolo non escludono la facoltà degli Stati contraenti di far eseguire direttamente dai loro agenti diplomatici o funzionari consolari le misure istruttorie se lo Stato sul cui territorio deve essere eseguita la misura istruttoria non vi si oppone.

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Titolo IV: Disposizioni finali Art. 23

Entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta alla loro ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti dello Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà successivamente, il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 24

Revisione della Convenzione

A richiesta di uno Stato contraente o dopo il terzo anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore, al fine di studiarne l'applicazione come anche l'opportunità di effettuarne la revisione o di ampliare alcune delle sue disposizioni.

Tale consultazione avrà luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 25

Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ivi compresa l'unanimità degli Stati contraenti.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione, che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Art. 26

Portata territoriale della Convenzione

1. Ogni Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.

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2. Ogni Stato può, al momento del deposito dello proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per il quale dispone della facoltà di stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione pertinente da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 27

Riserve alla Convenzione

1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di alcuna altra riserva salvo di quella prevista dall'articolo 16 paragrafo 2.

2. Lo Stato contraente che farà uso della riserva prevista dall'articolo 16 paragrafo 2 potrà ritirarla mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e avrà effetto a partire dalla data della sua ricezione.

Art. 28

Denuncia della Convenzione

1. Ogni Stato contraente potrà, per ciò che lo riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione continuerà ad applicarsi alle domande ricevute prima dello spirare di tale termine.

Art. 29

Funzioni del depositario della Convenzione

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a.

ogni firma;

b.

il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c.

ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 23 paragrafi 2 e 3;

d.

ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafi 2, 3 e 4;

e.

ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 5;

f.

ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 paragrafo 2;

g.

ogni dichiarazione ricevuta dell'articolo 26 paragrafi 2 e 3;

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in

applicazione

delle

disposizioni

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h.

il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 paragrafo 2;

i.

ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 1.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 15 marzo 1978, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

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