A Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Diverse modifiche della legge sul Parlamento) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 20171; visto il parere del Consiglio federale dell'11 ottobre 20172, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Minoranza (Barrile, Galladé, Glättli, Masshardt, Piller Carrard, Streiff, Wermuth) Art. 6 cpv. 3 Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle Camere, fatta eccezione per il diritto di parola dei relatori delle commissioni, dei rappresentanti del Consiglio federale e delle minoranze di commissione.

3

Art. 11 cpv. 1 lett. a, 1bis, 2 e 3 All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su: 1

a.

1 2 3

le sue attività professionali; se è un salariato, il parlamentare indica la propria funzione e il datore di lavoro;

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Minoranza I (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Romano, Rutz Gregor, Steinemann) a.

Stralciare (= secondo il diritto vigente)

Minoranza II (Jauslin, Barrile, Galladé, Glättli, Piller Carrard, Streiff, Weibel, Wermuth) Nel caso di attività di cui al capoverso 1 lettere b­e, il parlamentare indica se l'attività è svolta a titolo onorifico o se, complessivamente, è retribuita con un importo superiore a 12 000 franchi annui.

1bis

Minoranza III (Wermuth, Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard) Per ogni attività di cui al capoverso 1 lettere b­e, il parlamentare indica se la stessa è svolta a titolo onorifico. In caso di retribuzioni superiori a 12 000 franchi annui complessivi, occorre indicare l'importo.

1bis

Minoranza IV (Wermuth, Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard) I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico sulle attività dei parlamentari di cui al capoverso 1 e controllano l'esattezza delle indicazioni. Qualora siano riscontrate incongruenze, il parlamentare interessato ha la possibilità di esprimersi e di rettificare i propri dati. L'Ufficio della Camera di cui fa parte il parlamentare in questione rende pubbliche le incongruenze rimanenti.

2

Minoranza V (Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Wermuth) I parlamentari che prendono la parola alla Camera o in una Commissione indicano espressamente se: 3

a.

hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione;

b.

sussiste un'ulteriore relazione d'interesse che non dev'essere indicata nel registro pubblico secondo il capoverso 1.

Minoranza VI (Glättli, Barrile, Galladé, Kiener Nellen, Piller Carrard, Wermuth) I parlamentari che prendono la parola alla Camera o in una Commissione indicano espressamente se: 3

a.

hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione;

b.

sussiste un'ulteriore relazione d'interesse che non dev'essere indicata nel registro pubblico secondo il capoverso 1. In caso di deliberazioni su impor-

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tanti oggetti concernenti spese o acquisizioni, il parlamentare deve dichiarare espressamente se esiste una relazione d'interesse.

Art. 17 cpv. 3bis e 4 I presidenti delle commissioni competenti possono, di comune intesa, rinviare per rettifica all'autorità di perseguimento penale le richieste di soppressione dell'immunità non sufficientemente motivate.

3bis

Le richieste manifestamente insostenibili possono essere direttamente liquidate, di comune intesa, dai presidenti delle commissioni competenti. Questi ultimi ne informano previamente le commissioni. Se la maggioranza di una commissione chiede che la richiesta sia esaminata, la stessa è trattata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 17a.

4

Art. 37 cpv. 2 lett. d, 4 secondo periodo e 5 2

Concerne soltanto il testo francese

4

Concerne soltanto il testo francese

5

Abrogato

Art. 47a

Classificazione dei verbali e di altri documenti

I verbali e gli altri documenti delle commissioni devono essere classificati; fanno eccezione i documenti già accessibili al pubblico prima della consegna alla commissione.

1

Le commissioni possono declassificare i propri documenti e renderli accessibili al pubblico, ad eccezione dei verbali delle proprie sedute. Le modalità di accesso ai documenti sono stabilite in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

2

Minoranza (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Stralciare Art. 57 cpv. 1bis È inoltre competente per le rettifiche redazionali di atti legislativi che non devono essere sottoposti alla votazione finale.

1bis

Art. 76 cpv. 3, 3bis e 3ter Si può chiedere di rivenire su una decisione mediante mozione d'ordine fintantoché una Camera non abbia concluso le deliberazioni su un oggetto in deliberazione.

3

Non è ammissibile presentare una mozione d'ordine che chiede di rivenire sulla decisione di entrata in materia.

3bis

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Una mozione d'ordine che chiede di ripetere una votazione mediante la quale la Camera conclude la sua deliberazione su un oggetto in deliberazione può essere presentata soltanto immediatamente dopo tale votazione.

3ter

Art. 77 cpv. 3 Se la clausola d'urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l'entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

3

Art. 78 cpv. 5 5

I voti devono sempre essere conteggiati in caso di: a.

votazioni sul complesso;

b.

votazioni su proposte di conciliazione;

c.

votazioni su disposizioni che richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 159 cpv. 3 Cost.);

d.

votazioni finali.

Art. 81 cpv. 1 e 1bis 1

Si procede alla votazione finale su: a.

le leggi federali;

b.

le ordinanze dell'Assemblea federale;

c.

i decreti federali che sottostanno al referendum obbligatorio o facoltativo, fatta eccezione per i decreti federali concernenti le iniziative popolari.

Si procede alla votazione finale non appena le Camere abbiano espresso decisioni concordanti sull'atto legislativo e approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione. Le due Camere procedono alla votazione finale lo stesso giorno.

1bis

Minoranza (Rutz Gregor, Addor, Buffat, Burgherr, Campell, Glättli, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) Si procede alla votazione finale non appena le Camere abbiano espresso decisioni concordanti sull'atto legislativo e approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione. Le due Camere procedono alla votazione finale nella stessa sessione.

1bis

Art. 97 cpv. 2 e 3 Se il Consiglio federale decide di elaborare un disegno di decreto federale concernente un controprogetto oppure un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa popolare, il termine è prorogato a diciotto mesi.

2

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Se il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale il proprio messaggio corredato del disegno di decreto federale entro i termini, una commissione competente può elaborare il disegno di atto legislativo necessario.

3

Art. 98 cpv. 3 Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto è respinta, in deroga all'articolo 93 capoverso 2 è stralciata solo la disposizione corrispondente.

3

Minoranza (Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) 3

Stralciare

Art. 99 cpv. 1 e 2 L'iniziativa deve essere sottoposta alla votazione popolare in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale.

1

È fatta salva la competenza della Commissione di redazione di rettificare errori di traduzione manifesti e di operare i necessari adeguamenti formali al fine di inserire nella Costituzione la modifica proposta. La Commissione dà al comitato d'iniziativa la possibilità di esprimersi.

2

Art. 141 cpv. 2 lett. abis, ater, e, f, gbis e gter Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare: 2

abis. come ha utilizzato il margine di manovra della Svizzera in occasione del recepimento del diritto internazionale; ater. l'osservanza del principio di sussidiarietà nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali; e.

il rapporto del disegno di atto legislativo con il piano finanziario e l'osservanza del freno all'indebitamento;

f.

le ripercussioni dell'atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna;

gbis. la salvaguardia della responsabilità personale e del margine di manovra dei privati interessati da un determinato disciplinamento; gter. le ripercussioni sulle esigenze nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le relative spese;

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Minoranza I (Nantermod, Barrile, Galladé, Glättli, Masshardt, Moser, Piller Carrard, Wermuth) abis. Stralciare ater. Stralciare gbis. Stralciare gter. Stralciare Minoranza II (Burgherr, Addor, Buffat, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) ater. l'osservanza del principio di sussidiarietà nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali; a tal proposito illustra in che modo i compiti in discussione superano la capacità dei Cantoni o esigono un disciplinamento uniforme da parte della Confederazione, quali sono le possibili conseguenze per i Comuni e in qual misura l'autonomia comunale rimane garantita; II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici Art. 73a cpv. 2 Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale al più tardi durante la sessione in cui conclude le deliberazioni concernenti la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare, il comitato d'iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

2

Art. 75a cpv. 1 Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi: 1

4

a.

dalla conclusione delle deliberazioni sulla raccomandazione di voto dell'Assemblea federale;

b.

dall'accettazione di un controprogetto da parte dell'Assemblea federale;

c.

dalla scadenza dei termini di trattazione impartiti all'Assemblea federale, qualora quest'ultima non decida in merito alla raccomandazione di voto entro i termini stabiliti.

RS 161.1

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2. Legge del 18 marzo 20055 sulla consultazione Art. 6a

Requisiti posti alle spiegazioni dei progetti

Alle spiegazioni dei progetti si applicano per analogia i requisiti posti ai messaggi del Consiglio federale di cui all'articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento.

Minoranza (Rutz Gregor, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Reimann Lukas, Sollberger, Steinemann)

3. Legge del 18 marzo 19887 sulle indennità parlamentari Art. 3 cpv. 1 Il parlamentare riceve a titolo di indennità di perdita di guadagno una diaria di 220 franchi per ogni mezza giornata di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Steinemann, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Sollberger, Reimann Lukas, Rutz Gregor) Non entrare in materia

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RS 172.061 RS 171.10 RS 171.21

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