ad 16.457 Iniziativa parlamentare Diverse modifiche del diritto parlamentare Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 2017 Parere del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 2017 concernente l'iniziativa parlamentare 16.457 «Diverse modifiche del diritto parlamentare».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2017-2444

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Parere 1

Situazione iniziale

La legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl) ha sostituito la legge del 23 marzo 19622 sui rapporti fra i Consigli.

La LParl disciplina una serie di procedure e oggetti in deliberazione che sollevano problematiche complesse. Questo dato di fatto e l'intensificarsi del confronto politico in questi ultimi anni hanno fatto sì che, dalla sua entrata in vigore, la LParl abbia già subito diverse modifiche.

Accanto alle revisioni di singole disposizioni, nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 10.440 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) «Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento»3, il Parlamento ha adottato il 21 giugno 20134 un progetto unico inteso a modificare in diversi punti il diritto parlamentare.

Da quando, il 25 novembre 2013, sono entrate in vigore le modifiche previste dal progetto unico, in determinati ambiti è stata nuovamente riscontrata una necessità d'intervento. Nelle sedute del 25 agosto e 1° settembre 2016 le Commissioni delle istituzioni politiche hanno pertanto deciso di elaborare il presente progetto unico, che riunisce diverse proposte. Successivamente sono state integrate nuove tematiche nei lavori già in corso.

Per evitare che il progetto unico venga affossato, saranno invece attuate separatamente ­ se del caso ­ una serie di iniziative parlamentari concernenti il diritto parlamentare che potrebbero rivelarsi estremamente controverse5.

Il 18 agosto 2017 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha adottato il progetto unico che comprende i progetti di modifica della LParl, dell'ordinanza del 3 ottobre 20036 sull'amministrazione parlamentare, (Oparl) e del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20037(RCN).

1 2 3 4 5

6 7

RS 171.10 RU 1962 831 FF 2011 6049 RU 2013 3687 15.438 s Iv. Pa. Berberat. Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale; 15.433 n Iv. Pa. (Caroni) Moret. Trasparenza sui mandati dei lobbisti a Palazzo federale; 16.456 s Iv. Pa. CIP-S. Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze; 14.422 n Iv. Pa. Aeschi Thomas. Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze; 16.402 n Iv. Pa. Gruppo RL. Programma di legislatura. Eliminazione di costi inutili nell'attività parlamentare; 16.425 n Iv. Pa. Commissione 16.016-CN. Programma di legislatura. Modifica della procedura; 16.426 n Iv.

Pa. Commissione 16.016-CN. Menzione nel programma di legislatura dei progetti pendenti in Parlamento.

RS 171.115 RS 171.13

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Essenzialmente il progetto prevede tre modifiche di portata maggiore: ­

l'obbligo di indicare le relazioni d'interesse cui sottostanno i parlamentari deve essere ampliato (art. 11 P-LParl). In futuro dovranno pertanto essere fornite informazioni anche sul datore di lavoro;

­

i documenti delle commissioni devono poter essere resi accessibili al pubblico (art. 47a P-LParl, art. 8 P-OParl). Di norma dovranno essere classificati, ma, a determinate condizioni, potranno essere declassificati. Sono esclusi i verbali delle commissioni, che devono rimanere inaccessibili al pubblico;

­

occorre estendere sensibilmente l'accesso dei parlamentari e dei loro collaboratori personali ai verbali e ad altri documenti delle commissioni presenti in Extranet.

Fra le altre modifiche proposte, per il Consiglio federale vanno menzionate soprattutto la nuova disposizione dell'articolo 81 P-LParl e la conseguente modifica della legge federale del 17 dicembre 19768 sui diritti politici, secondo cui i decreti federali concernenti le iniziative popolari non saranno più sottoposti alla votazione finale.

Inoltre con la modifica dell'articolo 99 capoverso 2 LParl la Commissione di redazione delle Camere federali deve poter rettificare errori di traduzione manifesti nei testi delle iniziative popolari e procedere agli adeguamenti formali necessari per inserire nella Costituzione la modifica proposta. Da ultimo occorre estendere l'elenco dei punti che devono essere illustrati nei messaggi che il Consiglio federale sottopone al Parlamento (art. 141 cpv. 2 lett. abis, ater, e, f, gbis e gter P-LParl).

2

Parere del Consiglio federale

Secondo il Consiglio federale spetta anzitutto al Parlamento decidere come intende migliorare la sua organizzazione e le sue procedure. Nella misura in cui le proposte di adeguamento concernono norme prettamente interne al Parlamento e non si ripercuotono sul ruolo del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, il Consiglio federale rinuncia a esprimere un suo parere. Prende invece posizione sulle proposte le cui ricadute vanno al di là del Parlamento e interessano il Consiglio federale e l'Amministrazione federale.

2.1

Legge sul Parlamento

Indicazione delle relazioni d'interesse (art. 11 P-LParl) Il Consiglio federale è fondamentalmente d'accordo, in un'ottica di trasparenza, con la proposta di ampliare le informazioni sulle relazioni d'interesse che i parlamentari devono fornire in virtù dell'articolo 11 LParl, e in particolare con l'obbligo di indicare il datore di lavoro. L'impostazione degli obblighi in questo ambito è tuttavia di

8

RS 161.1

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competenza del Parlamento, motivo per cui il Consiglio federale non si esprime al proposito.

Classificazione dei verbali e di altri documenti (art. 47a P-LParl) Per il Consiglio federale è estremamente importante che i verbali delle commissioni continuino a non essere accessibili al pubblico. Se ciò non fosse più il caso, i consiglieri federali si esprimerebbero meno liberamente sugli oggetti in deliberazione rispetto a quanto avviene oggi in un regime di confidenzialità. Il Consiglio federale accoglie quindi con favore sia quanto previsto dall'articolo 47a capoverso 1 P-LParl, ossia che i verbali delle commissioni e gli altri documenti che non sono pubblici debbano essere classificati, sia il fatto che il capoverso 2 escluda dalla declassificazione, e quindi dall'accesso del pubblico, i verbali delle commissioni.

Compiti e procedura della Commissione di redazione (art. 57 P-LParl) Il nuovo articolo 57 capoverso 1bis P-LParl conferisce espressamente alla Commissione di redazione la competenza di rettificare gli atti normativi che non vengono sottoposti alla votazione finale. Il Consiglio federale è d'accordo di chiarire in questo modo la competenza per la rettifica di decreti federali semplici.

Il Consiglio federale propone altresì di inserire nell'articolo 10 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20049 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) un rinvio all'articolo 57 capoverso 1bis P-LParl. In tal modo verranno chiarite anche nella LPubb le competenze per la rettifica di decreti federali semplici che vengono pubblicati nella Raccolta ufficiale o nel Foglio federale.

Votazione finale (art. 81 P-LParl) Il Consiglio federale si è già espresso una volta sulla proposta di rinunciare alla votazione finale nel caso di decreti federali concernenti iniziative popolari.

Nell'ambito dell'iniziativa 07.400 della CIP-N «Diritto parlamentare. Diverse modifiche» si era infatti allineato al Consiglio nazionale che aveva rifiutato il progetto con 107 voti contro 6110. Secondo il Consiglio federale non vi è oggi nessun motivo per valutare altrimenti la situazione. La votazione finale su un'iniziativa popolare conclude in modo chiaro le deliberazioni parlamentari. Consente anche a chi osserva dall'esterno di seguire con facilità il processo parlamentare e fa sì che il termine per il ritiro inizi a decorrere nello
stesso momento per tutte le iniziative popolari che le Camere terminano di dibattere nel corso della stessa sessione. Inoltre le deliberazioni su un'iniziativa parlamentare dovrebbero concludersi soltanto quando i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati sanno se l'Assemblea federale ha deciso di presentare un controprogetto. In caso di controprogetti diretti, la garanzia che ciò avvenga è data dall'articolo 101 capoversi 2 e 3 LParl, secondo cui la decisione relativa alla raccomandazione di voto è presa soltanto dopo che le Camere si sono espresse sul controprogetto. Per i controprogetto indiretti non vi è invece alcun 9 10

RS 170.512 Boll. Uff. 2008 N 859 segg. Per le deliberazioni in Consiglio degli Stati, cfr. Boll.

Uff. 2008 S 715 seg.

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meccanismo di questo tipo. Può quindi accadere che le deliberazioni su un'iniziativa parlamentare si concludano prima che si sappia con certezza se verrà presentato un controprogetto.

Attualmente i termini per sottoporre a votazione le iniziative popolari di 10 rispettivamente 16 mesi (art. 75a LDP) decorrono dal giorno della votazione finale. In tal modo si garantisce che il Consiglio federale disponga sempre di due date in cui sottoporre a votazione popolare i testi delle iniziative. Questa possibilità è importante affinché, in caso di progetti in contraddizione fra di loro, il Consiglio federale possa sottoporli al voto del Popolo in momenti diversi. Il presente progetto prevede ora che, a causa della rinuncia alla votazione finale, i termini per la votazione popolare decorrano già durante la sessione. Di conseguenza potrebbe accadere che, in contingenze eccezionali, il Consiglio federale disponga di un unico termine per la votazione popolare. Per ovviare a questa eventualità basta continuare a far decorrere il termine entro il quale un oggetto deve essere sottoposto alla votazione popolare dalla fine della sessione nella quale l'Assemblea federale ha concluso la trattazione.

In via subordinata occorrerebbe perlomeno modificare l'articolo 75a P-LDP.

Non modificabilità del testo delle iniziative popolari (art. 99 P-LParl) Cpv. 1 Secondo la CIP-N è necessario modificare la versione italiana dell'articolo 99 capoverso 1 LParl poiché, così come formulata ora, non comprende le iniziative popolari presentate in forma di proposta generica le quali, se respinte dall'Assemblea federale, sono sottoposte al voto del Popolo (e non anche a quello dei Cantoni, cfr. art. 103 cpv. 2 LParl). Questa interpretazione, di per sé possibile, non è corretta per i motivi seguenti: ­

la posizione della disposizione: l'articolo 99 capoverso 1 LParl è inserito nella lettera a della Sezione 2 «Disposizioni comuni»: le disposizioni di questa sezione concernono dunque i due tipi di iniziativa popolare; la struttura della disposizione: l'articolo 99 capoverso 1 LParl concerne la forma mediante la quale le iniziative popolari devono essere sottoposte al Popolo (indipendentemente dal fatto che richiedano la doppia maggioranza o meno);

­

la forma linguistica: in base alla sua formulazione («... deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale»), il contenuto della disposizione ­ ossia il divieto di modificare il testo di un'iniziativa ­ si applica ai due casi: quello in cui è richiesta la doppia maggioranza e quello in cui è necessaria soltanto la maggioranza del Popolo;

­

contesto diretto: non è sempre chiaro se l'espressione «votazione popolare» debba essere intesa come «voto del Popolo» o come «voto del Popolo e dei Cantoni». Il titolo dell'articolo 103 LParl («Parere dell'Assemblea federale e votazione popolare») combinato con il capoverso 2 dello stesso articolo potrebbe lasciare intendere che «votazione popolare» si riferisca soltanto al voto del Popolo.

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Cpv. 2 La prevista aggiunta del capoverso 2 all'articolo 99 LParl ribadisce l'importanza del principio secondo cui un'iniziativa popolare dev'essere sottoposta alla votazione popolare nel suo tenore originale. Il Consiglio federale è soddisfatto che il progetto si limiti alla precisazione e alla chiarificazione di questo principio.

Il progetto prevede di sancire nella legge la prassi attuale secondo cui la Commissione di redazione può procedere alla rettifica di errori di traduzione manifesti nelle iniziative popolari. Secondo il Consiglio federale siffatta competenza della Commissione di redazione è corretta dal profilo materiale. Tuttavia, la prassi vuole che, prima di un'eventuale rettifica, oltre al comitato d'iniziativa siano consultati anche i servizi interessati dell'Amministrazione federale. Questo coinvolgimento dev'essere mantenuto. In particolare, la Cancelleria federale può fornire informazioni utili in merito al processo traduttivo basandosi sui propri documenti interni. Un errore di traduzione manifesto dovrebbe poter essere rettificato soltanto se tutti i servizi coinvolti e il comitato d'iniziativa sono giunti unanimemente alla stessa conclusione.

Da un altro punto di vista, il presente progetto rispecchia la prassi attuale soltanto in parte. A seconda del momento in cui l'errore di traduzione manifesto è scoperto, nella prassi sono adottate misure diverse11. Sebbene per quanto concerne le iniziative popolari riuscite la rettifica di siffatti errori debba rimanere di competenza della Commissione di redazione, qualora l'iniziativa popolare si trovi in uno stadio molto precoce della raccolta delle firme anche la Cancelleria federale può effettuare la rettifica12. È pure possibile che il Consiglio federale riscontri un errore di traduzione manifesto una volta concluse le deliberazioni su un'iniziativa popolare in Parlamento: in tal caso può indicarlo nelle spiegazioni di voto.

Il progetto prevede inoltre di sancire nella legge la competenza della Commissione di redazione di effettuare i necessari adeguamenti formali. A tal proposito occorre considerare che è possibile stabilire se le disposizioni contenute in un'iniziativa popolare sono state inserite correttamente nella Costituzione soltanto al momento in cui queste ultime siano state accolte da Popolo e Cantoni. Può accadere che
al termine dei dibattiti parlamentari relativi a un'iniziativa popolare non sia sufficientemente chiaro come si presenterà il testo della Costituzione al momento della votazione popolare sulla stessa. Secondo il progetto, la Commissione di redazione deve poter operare i necessari adeguamenti formali in vista dell'inserimento nella Costituzione della «modifica proposta». Siffatti adeguamenti devono poter essere possibili, all'occorrenza, anche in occasione dell'accettazione di un'iniziativa popolare da parte del Popolo e dei Cantoni. In questo caso non si tratterebbe tuttavia più dell'adeguamento formale dell'iniziativa, bensì dell'inserimento formale della modifica costituzionale accolta. Il comitato d'iniziativa può essere sentito in merito all'adeguamento formale, tuttavia è la Commissione di redazione che deve effettuare la valutazione secondo criteri obiettivi. È pertanto opportuno che anche l'Ammini11

12

Cfr. a questo proposito: Wegleitung zum Umgang mit offensichtlichen Übersetzungsfehlern bei Volksinitiativen, GAAC 2/2016 del 30.6.2016, pag. 48 seg. (parzialmente in italiano).

Cfr. spiegazione dettagliata in, Wegleitung zum Umgang mit offensichtlichen Übersetzungsfehlern bei Volksinitiativen, GAAC 2/2016 del 30.6.2016, pag. 48, n. 6.1.

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strazione federale, in particolare la Cancelleria federale, sia consultata prima che siano predisposti adeguamenti formali e in vista dei problemi di tecnica legislativa che potrebbero porsi.

Messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi (art. 141 P-LParl) L'articolo 141 capoverso 2 LParl prevede l'obbligo per il Consiglio federale di motivare e commentare nei suoi messaggi i disegni di atti legislativi proposti e stila un elenco esaustivo dei temi da trattare. Mediante l'aggiunta delle nuove lettere abis, ater, gbis e gter, la CIP-N propone ora una notevole estensione di tale elenco. Sono inoltre modificate le lettere e ed f.

Le spiegazioni da inserire nei messaggi secondo le lettere abis, ater e gbis sono intese a contrastare l'eccesso normativo. La lettera gter prevede che nei messaggi sia effettuata una valutazione delle ripercussioni di un atto legislativo sulle esigenze nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Consiglio federale puntualizza che le esigenze supplementari poste ai messaggi, di cui all'articolo 141 capoverso 2 P-LParl, implicano lo svolgimento di ulteriori valutazioni delle ripercussioni, un fattore che comporterà inevitabilmente un notevole aumento dei costi per l'Amministrazione federale.

Il Consiglio federale deplora peraltro che nelle lettere e ed f rielaborate ­ concernenti le ripercussioni a livello finanziario ­ siano stati tralasciati gli importanti aspetti delle modalità di copertura dei costi relativi a un compito, nonché il rapporto costiutilità. Purtroppo il rapporto della CIP-N non illustra in dettaglio perché tali aspetti siano stati omessi. Anche qualora le lettere e ed f dell'articolo 141 capoverso 2 PLParl fossero attuate, il Consiglio federale è intenzionato a mantenere gli aspetti della copertura dei costi e del rapporto costi-benefici nell'ambito della Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale 13. Tiene inoltre a sottolineare che, alla lettera e, la nozione di «osservanza del freno all'indebitamento» è stata usata in modo improprio. Il freno all'indebitamento è uno strumento relativo alla gestione globale delle finanze della Confederazione e la sua osservanza non può essere motivata o giudicata in base a singoli progetti. Il Consiglio federale raccomanda di rivedere la lettera e in tal senso.

Il Consiglio
federale osserva inoltre che diversi punti inseriti nell'articolo 141 capoverso 2 P-LParl figurano già oggi tra gli aspetti da trattare nei messaggi secondo la citata Guida.

2.2

Modifica della legge sulla consultazione

Requisiti posti alle spiegazioni dei progetti (art. 6a P-LCo) Anche il Consiglio federale ritiene che per la motivazione di un progetto da porre in consultazione debbano valere gli stessi requisiti applicabili alle spiegazioni di un disegno in un messaggio del Consiglio federale al Parlamento. In tal senso, il Consi13

La Guida è scaricabile all'indirizzo www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Documenti in italiano > Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale.

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glio federale può dichiararsi favorevole all'inserimento, nell'articolo 6a della legge del 18 marzo 200514 sulla consultazione, del rinvio all'articolo 141 LParl concernente i requisiti posti al rapporto esplicativo concernente un progetto di legge. Richiama tuttavia l'articolo 8 capoverso 5 dell'ordinanza del 17 agosto 200515 sulla consultazione, il quale stabilisce già oggi che al rapporto esplicativo si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.

2.3

Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Classificazione (art. 5a P-Oparl) Il Consiglio federale è soddisfatto che i verbali delle sedute delle commissioni siano classificati «ad uso interno».

Extranet (art. 6a, 6b e 6c P-Oparl) Al fine di estendere i diritti di accesso in Extranet, la CIP-N ha ripreso il progetto inteso ad attuare l'iniziativa parlamentare 13.403 «Extranet. Accesso ai deputati»16, ritirato dall'Ufficio del Consiglio nazionale nel 2014, e proposto adeguamenti corrispondenti nella Oparl. Nel parere del 20 novembre 201317 il Consiglio federale si era dichiarato contrario all'estensione dei diritti di accesso. Ancora oggi ritiene molto importante che sia garantito il carattere confidenziale dei verbali delle commissioni. Coglie l'occasione per dichiararsi soddisfatto che i diritti di accesso non vengano estesi nel settore dell'alta vigilanza. Per il resto il disciplinamento dei diritti di accesso in Extranet è di competenza del Parlamento, motivo per cui rinuncia a proporre una modifica.

[Pubblicazione di] altri documenti (art. 8 P-Oparl) Il Consiglio federale accoglie con favore che nella Oparl sia data attuazione alla competenza delle commissioni di rendere i propri documenti accessibili al pubblico, ad eccezione dei verbali delle proprie sedute, stabilita all'articolo 47a capoverso 2 PLParl. Si creano in tal modo i presupposti per una prassi per quanto possibile uniforme.

Tuttavia, secondo il Consiglio federale l'articolo 8 P-Oparl dev'essere adeguato in due punti. Da un lato, i documenti classificati devono essere declassificati prima o al momento della decisione sulla pubblicazione. Questo significa che ogni volta occorre fare una distinzione tra la decisione sulla declassificazione e la decisione sulla pubblicazione. L'articolo 8 P-Oparl dev'essere adeguato di conseguenza.

Il Consiglio federale è soddisfatto che, secondo l'articolo 8 capoverso 4 P-Oparl, gli autori dei documenti siano sentiti prima della pubblicazione. Ritiene per contro che l'elenco dei documenti la cui pubblicazione richiede l'approvazione dell'autore sia 14 15 16 17

RS 171.061 RS 171.061.1 FF 2013 7665 FF 2013 7677

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incompleto. Se la Commissione ha ricevuto dall'Amministrazione federale documenti che, secondo l'articolo 150 capoverso 2 LParl, avrebbe il diritto di esigere ma che sono classificati, l'autore del documento deve approvarne la declassificazione e la pubblicazione. A questo proposito si pensi in particolare ai documenti classificati «ad uso interno» che, secondo l'articolo 150 capoverso 2 LParl, la commissione avrebbe diritto di esigere. L'articolo 8 capoverso 4 P-Oparl dev'essere adeguato di conseguenza.

2.4

Regolamento del Consiglio nazionale

Orari (art. 34 P-RCN) L'articolo 34 capoverso 1 lettera e P-RCN prevede che il venerdì della terza settimana della sessione il Consiglio nazionale si riunisca non più solo fino alle ore 11.00, bensì per tutta la durata di riunione prevista nelle altre mattinate. La maggioranza della CIP-N intende infatti prolungare la durata della seduta fino alle 13.15.

A questo proposito il Consiglio federale ricorda che anch'esso si riunisce regolarmente in seduta l'ultimo giorno della sessione. Si augura pertanto che in futuro si terrà conto di questo aspetto qualora il venerdì dell'ultima settimana di sessione vi saranno oggetti all'ordine del giorno che richiedono la presenza di membri del Consiglio federale.

3

Proposte del Consiglio federale

Alla luce delle considerazioni sovraesposte il Consiglio federale propone quanto segue:

Progetto A I

Legge del 13 dicembre 200218 sul Parlamento Art. 81 cpv. 1 lett. c 1

Si procede alla votazione finale su: c.

i decreti federali che sottostanno al referendum obbligatorio o facoltativo.

Art. 99 cpv. 1 e 2, secondo periodo 1

Stralciare

18

RS 171.10

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2...

La Commissione dà al comitato d'iniziativa e all'Amministrazione federale la possibilità di esprimersi.

II

1. Legge federale del 17 dicembre 197619 sui diritti politici Art. 73a cpv. 2 Stralciare Art. 75a cpv. 1 Stralciare Proposta subordinata concernente l'art. 75a cpv. 1: Art. 75a cpv. 1 lett. a Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi: 1

a.

dalla conclusione della sessione in cui l'Assemblea federale ha concluso le deliberazioni sulla raccomandazione di voto;

1a. Legge del 18 giugno 200420sulle pubblicazioni ufficiali Art. 10 cpv. 2 Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dagli articoli 57 capoverso 1bis e 58 della legge del 13 dicembre 200221 sul Parlamento.

2

Progetto B Ordinanza del 3 ottobre 200322 sull'amministrazione parlamentare Art. 8 cpv. 3, primo periodo, 4 e 5, frase introduttiva e lett. c La commissione può declassificare e pubblicare documenti importanti di cui al capoverso 1 sempreché non vi si oppongano interessi degni di protezione. ...

3

Prima di una declassificazione conformemente al capoverso 3 l'autore del documento viene sentito.

4

19 20 21 22

RS 161.1 RS 170.512 RS 171.10 RS 171.115

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5

La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l'approvazione dell'autore: c.

documenti che sono stati classificati dal loro autore.

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