Traduzione1

Accordo di Parigi sul clima Concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Le Parti del presente Accordo, in qualità di Parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici3 (qui di seguito: «la Convenzione»); conformemente alla Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata istituita con la Decisione 1/CP.17 della Conferenza delle Parti alla Convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione; nel perseguimento dell'obiettivo della Convenzione, e guidate dai suoi principi, compreso il principio di equità e di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali; riconoscendo l'esigenza di una risposta efficace e progressiva all'urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si basi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili; riconoscendo altresì le esigenze specifiche e le circostanze speciali delle Parti che sono Paesi in sviluppo, in particolare di quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato dalla Convenzione; tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle situazioni speciali dei Paesi meno sviluppati in materia di finanziamenti e trasferimento di tecnologia; riconoscendo che le Parti possono essere colpite dagli effetti negativi non soltanto dai cambiamenti climatici, ma anche dall'impatto delle misure adottate per farvi fronte; sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni, le misure di risposta e l'impatto dei cambiamenti climatici hanno con l'accesso equo allo sviluppo sostenibile e lo sradicamento della povertà; riconoscendo la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli impatti negativi dei cambiamenti climatici;

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Dal testo originale francese.

RU ...; FF 2017 287 RS 0.814.01

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tenendo conto degli imperativi di una transizione giusta per la forza lavoro e della creazione di posti di lavoro decorosi e di qualità, in linea con le priorità di sviluppo definite a livello nazionale; riconoscendo che i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità, e che le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, rispettino, promuovano e tengano conto dei loro obblighi rispettivi in materia di diritti umani, di diritto alla salute, di diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e dei popoli in situazioni di vulnerabilità nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale; riconoscendo l'importanza della conservazione e miglioramento, ove opportuno, dei bacini e serbatoi di assorbimento di gas a effetto serra, come indicato dalla Convenzione; notando l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come la Madre Terra, e notando l'importanza per alcuni del concetto di «giustizia climatica», al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici; affermando l'importanza dell'istruzione, della formazione, della consapevolezza e della partecipazione pubblica, dell'accesso del pubblico all'informazione e della cooperazione a tutti i livelli sui temi affrontati nel presente Accordo; riconoscendo l'importanza di un impegno a tutti i livelli delle autorità pubbliche e dei diversi attori, in linea con le legislazioni nazionali delle Parti, nell'affrontare i cambiamenti climatici; riconoscendo altresì che stili di vita sostenibili e schemi di consumo e produzione sostenibili, con un ruolo guida iniziale delle Parti che sono Paesi sviluppati, svolgono un ruolo importante nell'affrontare i cambiamenti climatici, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Ai fini del presente Accordo, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della Convenzione. Inoltre: 1.

Per «Convenzione» si intende la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.

2.

Per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza delle Parti alla Convenzione.

3.

Per «Parte» si intende una Parte al presente Accordo.

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Art. 2 1. Il presente Accordo, nel contribuire all'attuazione della Convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà, segnatamente: a)

mantenendo l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguendo l'azione volta a limitare l'aumento di temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;

b)

aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas a effetto serra, di modo che non minacci la produzione alimentare;

c)

rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima.

2. Il presente Accordo sarà attuato conformemente all'equità e al principio di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Art. 3 A titolo di contributi determinati a livello nazionale alla risposta globale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti intraprendono e comunicano i loro sforzi ambiziosi ai sensi degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente Accordo, come definito all'articolo 2. Gli sforzi di tutte le Parti rappresenteranno una progressione nel tempo, riconoscendo al contempo l'esigenza di sostenere le Parti che sono Paesi in sviluppo per l'efficace attuazione del presente Accordo.

Art. 4 1. Per conseguire l'obiettivo di temperatura a lungo termine di cui all'articolo 2, le Parti tendono a raggiungere il picco globale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile, riconoscendo che ciò richiederà più tempo alle Parti che sono Paesi in sviluppo, e a intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare la povertà.

2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene la sequenza di contributi determinati a livello nazionale che intende conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.

3. Ciascun contributo determinato a livello nazionale di una Parte rappresenta una progressione rispetto al contributo determinato a livello nazionale precedente e corrisponde alla più alta ambizione possibile, tenuto conto delle sue responsabilità

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comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

4. Le Parti che sono Paesi sviluppati continuano a svolgere un ruolo guida, prefissando obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono Paesi in sviluppo continuano a migliorare i loro sforzi di mitigazione, e sono incoraggiate a intraprendere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

5. Alle Parti che sono Paesi in sviluppo è fornito sostegno per l'attuazione del presente articolo, conformemente agli articoli 9, 10 e 11, riconoscendo che un maggior sostegno a tali Parti permetterà loro di intraprendere azioni più ambiziose.

6. I Paesi meno sviluppati e i piccoli Paesi insulari in sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni per lo sviluppo di basse emissioni di gas a effetto serra che riflettano le loro speciali circostanze.

7. I benefici generali di mitigazione risultanti da misure di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati di mitigazione di cui al presente articolo.

8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie alla chiarezza, alla trasparenza e alla comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

9. Ciascuna Parte comunica il contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, e che tiene conto dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14.

10. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

11. Una Parte può, in ogni momento, modificare il proprio contributo determinato a livello nazionale al fine di migliorare il suo livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza
delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono registrati in un registro pubblico conservato dal segretariato.

13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrità ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilità e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

14. Nel quadro dei loro contributi determinati a livello nazionale, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbi292

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menti antropogenici, le Parti tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della Convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13 del presente articolo.

15. Nell'attuazione del presente Accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le più colpite dall'impatto delle misure di risposta, in particolare di quelle Parti che sono Paesi in sviluppo.

16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri, che hanno raggiunto un accordo per agire congiuntamente in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, notificano al segretariato, al momento di comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, anche i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte durante il periodo di tempo rilevante. Il segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della Convenzione dei termini di tale accordo.

17. Ciascuna Parte di tale accordo è responsabile del proprio livello di emissioni quale indicato nell'accordo di cui al precedente paragrafo 16, conformemente ai paragrafi 13 e 14 del presente articolo e agli articoli 13 e 15.

18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di un'organizzazione regionale di integrazione economica che sia essa stessa Parte al presente Accordo, e di concerto con essa, ciascuno Stato membro di tale organizzazione individualmente, e congiuntamente con essa, è responsabile dei propri livelli di emissioni, quali indicati nell'accordo comunicato conformemente al paragrafo 16 del presente articolo, e in conformità con i paragrafi 13 e 14 del presente articolo e con gli articoli 13 e 15.

19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Art. 5 1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i bacini di assorbimento e i serbatoi di gas a effetto serra come indicato al paragrafo 1 lettera (d) dell'articolo 4 della Convenzione, comprese le foreste.

2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere,
anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e orientamenti pertinenti già convenuti in virtù della Convenzione per quanto riguarda approcci regolatori e incentivi positivi per le attività relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste e al ruolo della conservazione, la gestione sostenibile delle foreste e l'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei Paesi in sviluppo nonché per quanto riguarda approcci regolatori alternativi, quali approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, pur riaffermando l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non legati al carbonio associati a tali iniziative.

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Art. 6 1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono volontariamente di cooperare nell'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale per accrescere l'ambizione delle loro azioni di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale.

2. Le Parti, quando si impegnano a livello volontario in approcci cooperativi i cui risultati di mitigazione sono trasferiti a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l'integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso per garantire, inter alia, che si eviti la doppia contabilizzazione, in linea con l'orientamento adottato dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

3. L'utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale in conformità con il presente Accordo è volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano.

4. È istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto l'autorità e la guida della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, rivolto alle Parti, che possono scegliere di utilizzarlo. Esso è gestito da un organo designato dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi e che mira a: a)

promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, allo stesso tempo promuovendo lo sviluppo sostenibile:

b)

incentivare e facilitare la partecipazione, nella mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, di soggetti pubblici e privati autorizzati da una Parte;

c)

contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nel Paese ospitante, il quale trae beneficio dalle attività di mitigazione risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche essere usate da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a livello nazionale; e

d)

produrre una complessiva mitigazione delle emissioni globali.

5. Le riduzioni di emissioni che risultano dal meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo non sono usate per dimostrare che la Parte ospitante ha conseguito il suo contributo determinato a livello nazionale, nel caso esse siano impiegate da un'altra Parte per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.

6. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi garantisce che una quota dei proventi delle attività di cui al meccanismo menzionato al paragrafo 4 del presente articolo, sia impiegata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti che sono Paesi in sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici a sostenere i costi dell'adattamento.

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7. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi adotta le regole, le modalità e le procedure del meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo in occasione della sua prima sessione.

8. Le Parti riconoscono l'importanza degli approcci non di mercato, integrati, olistici ed equilibrati che siano messi a loro disposizione per assisterle nell'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dello sradicamento della povertà, in modo coordinato ed efficace, anche, inter alia, attraverso mitigazione, adattamento, finanza, trasferimento di tecnologia e rafforzamento delle capacità, ove opportuno. Tali approcci tendono a: a)

promuovere l'ambizione di mitigazione e adattamento;

b)

aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale; e

c)

favorire opportunità di coordinamento tra gli strumenti e i meccanismi istituzionali pertinenti.

9. È definito un quadro generale per gli approcci non di mercato per lo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Art. 7 1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo globale sull'adattamento, che consiste nel migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una risposta adeguata in materia di adattamento nell'ambito dell'obiettivo sulla temperatura di cui all'articolo 2.

2. Le Parti riconoscono che l'adattamento è una sfida globale che riguarda tutti, con dimensioni locali, subnazionali, nazionali, regionali e internazionali, e che esso è un elemento chiave della risposta globale a lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti e immediate delle Parti che sono Paesi in sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono Paesi in sviluppo sono riconosciuti, in conformità con le modalità che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, in occasione della sua prima sessione.

4. Le Parti riconoscono che l'attuale esigenza di adattamento è significativa, che maggiori livelli di mitigazione possono ridurre l'esigenza di ulteriori sforzi di adattamento, e che maggiori esigenze di adattamento possono comportare maggiori costi di adattamento.

5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento deve basarsi su un'impostazione guidata dai Paesi, sensibile all'eguaglianza di genere, partecipativa e pienamente trasparente, che tenga conto dei gruppi, comunità ed ecosistemi vulnerabili, e che sia basata e ispirata dalle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, dalle conoscenze tradizionali, dalle culture delle popolazioni indigene e 295

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dalle culture locali, al fine di integrare l'adattamento, se del caso, nelle pertinenti politiche e misure socioeconomiche e ambientali.

6. Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale a favore degli sforzi di adattamento e l'importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono Paesi in sviluppo, in special modo quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

7. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di miglioramento dell'azione di adattamento, tenendo conto del Quadro di adattamento di Cancún, in particolare per: a)

scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, anche, laddove appropriato, se queste si riferiscono alla scienza, alla pianificazione, alle politiche e alla messa in atto di azioni di adattamento;

b)

rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti in virtù della Convenzione che concorrono all'applicazione del presente Accordo, per facilitare la sintesi delle informazioni e conoscenze pertinenti, e l'offerta di sostegno e indicazioni tecniche alle Parti;

c)

rafforzare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e sistemi di allerta precoce, in modo da supportare i servizi metereologici e agevolare la presa di decisioni;

d)

assistere le Parti che sono Paesi in sviluppo nell'individuare pratiche di adattamento efficaci, esigenze di adattamento, priorità, sostegno offerto e ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, nonché sfide e lacune, in modo coerente, così da incoraggiare le buone pratiche;

e)

migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento.

8. Le organizzazioni e agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti volti a dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

9. Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che consistono in particolare nella messa a punto o nel rafforzamento dei pertinenti piani, politiche e/o contributi, i quali possono comprendere: a)

la realizzazione di misure, programmi e/o sforzi di adattamento;

b)

il processo di formulazione e attuazione dei piani di adattamento nazionali;

c)

la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la vulnerabilità a tali cambiamenti, al fine di definire azioni prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo conto delle popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili;

d)

il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche, dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne derivano; e

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e)

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una resilienza maggiore dei sistemi socioeconomici ed ecologici, anche attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

10. Ciascuna Parte, ove opportuno, presenta e aggiorna periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che può contenere le priorità, le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni, senza istituire alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono Paesi in sviluppo.

11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente articolo, ove opportuno, è presentata e aggiornata periodicamente come componente di altri comunicati e documenti, segnatamente di un piano di adattamento nazionale, di un contributo determinato a livello nazionale di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 e/o di una comunicazione nazionale, oppure congiuntamente a essi.

12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente articolo è registrata in un registro pubblico tenuto dal segretariato.

13. Un sostegno internazionale rafforzato e continuo è messo a diposizione delle Parti che sono Paesi in sviluppo per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11 del presente articolo, in conformità con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.

14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, inter alia: a)

tiene conto degli sforzi di adattamento delle Parti che sono Paesi in sviluppo;

b)

sostiene l'attuazione delle misure di adattamento tenendo conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente articolo;

c)

esamina l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del sostegno offerto per l'adattamento; e

d)

esamina il progresso complessivo compiuto nel conseguire l'obiettivo globale di adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 8 1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni collegati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi eventi metereologici estremi ed eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio e riconoscono altresì l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni.

2. Il Meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni causati dagli impatti dei cambiamenti climatici è sottoposto all'autorità e alla direzione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi e può essere migliorato e rafforzato, come determinato dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

3. Le Parti promuovono la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il Meccanismo internazionale di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e semplificativo, in materia di perdite e dei danni imputabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

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4. In maniera analoga, le aree di cooperazione e semplificazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno riguardano in particolare: a)

sistemi di allerta precoce;

b)

preparazione alle emergenze;

c)

eventi lenti a manifestarsi;

d)

eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;

e)

valutazione e gestione generale del rischio;

f)

strumenti di assicurazione rischi, messa in comune dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative;

g)

perdite non economiche;

h)

resilienza delle comunità, dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi.

5. Il Meccanismo internazionale di Varsavia collabora con gli organi e gruppi di esperti esistenti previsti dall'Accordo, nonché con le organizzazioni e gli organi di esperti pertinenti al di fuori dello stesso.

Art. 9 1. Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie per assistere le Parti che sono Paesi in sviluppo sia per la mitigazione che per l'adattamento quale continuazione degli obblighi già esistenti per loro in virtù della Convenzione.

2. Le altre Parti sono incoraggiate a offrire o continuare a offrire volontariamente tale sostegno.

3. Nell'ambito di uno sforzo globale, le Parti che sono Paesi sviluppati continuano a svolgere un ruolo guida nel mobilitare mezzi per il finanziamento dell'azione climatica da un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, prendendo atto del ruolo significativo dei finanziamenti pubblici, tramite molteplici azioni, incluso il sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale, e tenendo conto delle esigenze e delle priorità delle Parti che sono Paesi in sviluppo. Tale mobilitazione di mezzi per il finanziamento dell'azione climatica deve rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti.

4. La disponibilità di maggiori risorse finanziarie mira a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, alla luce delle strategie sviluppate a livello nazionale e delle priorità ed esigenze delle Parti che sono Paesi in sviluppo, in particolare di quelle particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e che hanno capacità significativamente limitate, quali i Paesi meno sviluppati e i piccoli Paesi insulari in sviluppo, prendendo in considerazione la necessità di risorse pubbliche e a titolo gratuito per l'adattamento.

5. Le Parti che sono Paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a titolo indicativo, le informazioni sulla quantità e qualità delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, compresi se del caso, e se disponibili, i livelli di risorse finanziarie pubbliche previste da fornire alle Parti che sono Paesi in sviluppo. Le altre Parti che

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forniscono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.

6. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni pertinenti comunicate dalle Parti che sono Paesi sviluppati, e/o dagli organi creati in virtù dell'Accordo, relative agli sforzi compiuti in materia di finanziamento dell'azione climatica.

7. Ogni due anni le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno dato o mobilitato attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono Paesi in sviluppo, conformemente alle modalità, procedure e linee guida che la Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi potrà adottare in occasione della sua prima sessione, come indicato al paragrafo 13 dell'articolo 13. Le altre Parti sono incoraggiate a fare altrettanto.

8. Il Meccanismo finanziario della Convenzione, inclusi i suoi uffici operativi, funge da meccanismo finanziario del presente Accordo.

9. Le istituzioni che concorrono all'applicazione del presente Accordo, incluse le entità del Meccanismo finanziario della Convenzione, mirano ad assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono Paesi in sviluppo, in particolare per i Paesi meno sviluppati e i piccoli Paesi insulari in sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e piani nazionali sul clima.

Art. 10 1. Le Parti condividono una visione a lungo termine sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

2. Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtù del presente Accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per l'impiego e la diffusione delle tecnologie esistenti, rafforzano le attività di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.

3. Il Meccanismo tecnologico istituito in virtù della Convenzione concorre all'applicazione del presente Accordo.

4. È istituito un quadro tecnologico per offrire una guida generale all'attività del Meccanismo tecnologico, al fine di promuovere e semplificare attività
sempre maggiori nel campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, in modo da sostenere l'attuazione del presente Accordo e perseguire la visione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Accelerare, incoraggiare e consentire le innovazioni è essenziale per una risposta globale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici e per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, deve essere sostenuto anche dal Meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal Meccanismo finanziario della Convenzione, affinché si producano iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e si agevoli l'accesso alla tecno-

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logia alle Parti che sono Paesi in sviluppo, in particolare nelle prime fasi del ciclo tecnologico.

6. Un sostegno, segnatamente finanziario, è offerto alle Parti che sono Paesi in sviluppo per l'attuazione del presente articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo tecnologico, in modo da raggiungere un equilibrio tra il sostegno per la mitigazione e quello per l'adattamento. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 include anche le informazioni disponibili circa gli sforzi connessi al sostegno allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie a vantaggio delle Parti che sono Paesi in sviluppo.

Art. 11 1. Il rafforzamento delle capacità nel quadro del presente Accordo contribuisce a migliorare le capacità e abilità delle Parti che sono Paesi in sviluppo, in particolare i Paesi con meno capacità, quali i Paesi meno sviluppati, e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, quali i piccoli Paesi insulari in sviluppo, a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici, tra cui attuare azioni di adattamento e mitigazione, e contribuisce ad agevolare lo sviluppo, la diffusione e l'impiego della tecnologia, l'accesso a mezzi di finanziamento dell'azione climatica, i pertinenti aspetti dell'istruzione, della formazione e della sensibilizzazione delle popolazioni nonché la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.

2. Il rafforzamento delle capacità deve essere sviluppato a livello nazionale, deve basarsi e rispondere alle esigenze nazionali e deve promuovere il sentimento di appartenenza delle Parti, in particolare le Parti che sono Paesi in sviluppo, anche a livello nazionale, subnazionale e locale. Il rafforzamento delle capacità deve essere guidato dalle esperienze maturate, anche da quelle derivanti dalle attività di rafforzamento delle capacità intraprese in virtù della Convenzione, e deve essere un processo efficace e interattivo, partecipativo, trasversale e che tenga conto dell'eguaglianza di genere.

3. Tutte le Parti cooperano per migliorare le capacità delle Parti che sono Paesi in sviluppo al fine di attuare il presente Accordo. Le Parti che sono Paesi sviluppati offrono maggiore sostegno alle azioni di rafforzamento delle
capacità nelle Parti che sono Paesi in sviluppo.

4. Tutte le Parti che si adoperano per migliorare le capacità delle Parti che sono Paesi in sviluppo ad attuare il presente Accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali e multilaterali, comunicano regolarmente tali attività o misure di rafforzamento delle capacità. Le Parti che sono Paesi in sviluppo comunicano regolarmente i progressi compiuti nel realizzare i piani, politiche, azioni o misure di rafforzamento delle capacità volte ad attuare il presente Accordo.

5. Le attività di rafforzamento delle capacità sono potenziate grazie a meccanismi istituzionali adeguati per sostenere l'attuazione del presente Accordo, compresi gli adeguati meccanismi istituzionali stabiliti in virtù della Convenzione che concorrono all'applicazione del presente Accordo. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, in occasione della sua prima sessione,

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esamina e adotta una decisione concernente i dispositivi istituzionali iniziali per il rafforzamento delle capacità.

Art. 12 Le Parti cooperano nel prendere le misure necessarie, ove opportuno, a migliorare l'istruzione, la formazione, la coscienza e la partecipazione pubblica, e l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di cambiamenti climatici, riconoscendo l'importanza di tali passi per rafforzare le attività portate avanti in virtù del presente Accordo in materia di cambiamenti climatici.

Art. 13 1. Al fine di rafforzare la fiducia reciproca e promuovere un'attuazione efficace, è istituito un quadro di trasparenza rinforzato per l'azione e il supporto, dotato di flessibilità, che tenga conto delle diverse capacità delle Parti e si basi sull'esperienza collettiva.

2. Il quadro di trasparenza offre flessibilità nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo a quelle Parti che sono Paesi in sviluppo e che, tenuto conto delle loro capacità, ne hanno bisogno. Le modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 del presente articolo tengono conto di tale flessibilità.

3. Il quadro di trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza previste in virtù della Convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Paesi insulari in sviluppo, e deve essere attuato in modo semplificato, non intrusivo e non punitivo, rispettoso della sovranità nazionale e che non imponga oneri eccessivi alle Parti.

4. Le disposizioni relative alla trasparenza previste in virtù della Convenzione, comprese le comunicazioni nazionali, i rapporti biennali e l'aggiornamento biennale di tali rapporti, la valutazione e revisione internazionali e la consultazione e analisi internazionali fanno parte dell'esperienza da cui attingere per la redazione di modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 del presente articolo.

5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni è di fornire una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della Convenzione, in particolare chiarendo e seguendo i progressi compiuti nel conseguimento dei contributi determinati a livello nazionale da ciascuna Parte, come indicato all'articolo 4, e le misure di adattamento
introdotte conformemente all'articolo 7, comprese le buone pratiche, le priorità, le necessità e le lacune, da far confluire nel bilancio globale di cui all'articolo 14.

6. Lo scopo del quadro per la trasparenza del sostegno è di fornire una comprensione chiara sul sostegno fornito e ricevuto da ciascuna Parte interessata nell'ambito delle azioni relative ai cambiamenti climatici intraprese in virtù degli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura del possibile, di offrire un'immagine complessiva dell'insieme del sostegno offerto, da far confluire nel bilancio globale di cui all'articolo 14.

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7. Ciascuna Parte fornisce regolarmente le seguenti informazioni: a)

un inventario nazionale delle fonti e degli assorbimenti delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra, redatto ricorrendo a buone pratiche metodologiche riconosciute dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e accettate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi;

b)

le informazioni necessarie per seguire i progressi compiuti nell'attuazione e nel conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale conformemente all'articolo 4.

8. Ciascuna Parte può altresì fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli impatti dei cambiamenti climatici e all'adattamento di cui all'articolo 7.

9. Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono informazioni, e le altre Parti che offrono sostegno possono fare altrettanto, in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono Paesi in sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

10. Le Parti che sono Paesi in sviluppo possono fornire informazioni in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtù degli articoli 9, 10 e 11.

11. Le informazioni fornite da ciascuna Parte conformemente ai paragrafi 7 e 9 del presente articolo sono sottoposte a un esame tecnico condotto da esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per quelle Parti che sono Paesi in sviluppo e che, alla luce delle loro capacità, ne hanno bisogno, il processo di revisione comprende anche l'assistenza nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacità.

Inoltre, ciascuna Parte partecipa a un esame multilaterale, basato sulla facilitazione, dei progressi compiuti conformemente all'articolo 9, della loro relativa attuazione e del conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.

12. L'esame tecnico da parte degli esperti, di cui al presente paragrafo, verte sul sostegno fornito dalla Parte interessata, laddove rilevante, nonché sull'attuazione e conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce i settori suscettibili di miglioramento per la Parte interessata e verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalità, procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13 del presente articolo, tenuto conto della flessibilità accordata alla Parte interessata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

L'esame presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti che sono Paesi in sviluppo.

13. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni relative alla trasparenza
previste dalla Convenzione e precisando le disposizioni del presente articolo, adotta modalità, procedure e linee guida comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del sostegno.

14. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è fornito un sostegno ai Paesi in sviluppo.

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15. Analogamente, è fornito un sostegno continuativo per rafforzare le capacità in materia di trasparenza delle Parti che sono Paesi in sviluppo.

Art. 14 1. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi verifica periodicamente l'attuazione del presente Accordo al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo del presente Accordo e dei suoi obiettivi a lungo termine (qui di seguito «bilancio globale»). Tale verifica, globale e basata sulla facilitazione, prende in considerazione l'attenuazione, l'adattamento e i mezzi di attuazione e sostegno e tiene altresì conto dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

2. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e in seguito ogni cinque anni, salvo se stabilisce diversamente.

3. Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera determinata a livello nazionale, le misure e il sostegno conformi alle disposizioni pertinenti del presente Accordo, oltre che il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di azioni per il clima.

Art. 15 1. È istituito un meccanismo per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è costituito da un comitato composto di esperti, è basato sulla facilitazione e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. Il comitato presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti.

3. Il comitato opera secondo le modalità e le procedure adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi in occasione della sua prima sessione e riferisce annualmente alla Conferenza delle Parti che agisce come riunione della Parti all'Accordo di Parigi.

Art. 16 1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agisce come riunione delle Parti al presente Accordo.

2. Le Parti alla Convenzione che non sono Parti al presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti al presente Accordo. Quando la
Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti al presente Accordo, le decisioni adottate in virtù del presente Accordo sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso.

3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti al presente Accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte alla Convenzione che, in quel momento, non sia Parte al pre303

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sente Accordo, è sostituito da un ulteriore membro da eleggersi da e tra le Parti al presente Accordo.

4. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi verifica a intervalli regolari l'attuazione del presente Accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le sono assegnate dal presente Accordo e: a)

istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'attuazione del presente Accordo; e

b)

esercita ogni altra funzione necessaria per l'attuazione del presente Accordo.

5. Le regole di procedura della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtù della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo, salvo se deciso altrimenti, per consenso, dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

6. La prima sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi è convocata dal segretariato unitamente alla prima sessione della Conferenza delle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Le successive sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi saranno convocate in coincidenza con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, salvo se deciso altrimenti dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

7. Sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi sono convocate in ogni altra data ritenuta necessaria dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, o dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione di tale richiesta a tutte le Parti a cura del segretariato, la stessa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché uno Stato che di esse ne sia membro od osservatore, e che non sia parte alla Convenzione, possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi. Organi o agenzie, nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti negli ambiti previsti dal presente Accordo e che abbiano trasmesso al segretariato il loro interesse a partecipare in qualità di osservatori a una sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi possono esservi ammessi, salvo se almeno un terzo delle Parti vi si oppone. L'ammissione e partecipazione di osservatori è soggetta alle regole e procedure di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Art. 17 1. Il segretariato istituito in virtù dell'articolo 8 della Convenzione esercita
anche le funzioni di segretariato del presente Accordo.

2. Il paragrafo 2 dell'articolo 8 della Convenzione, sulle funzioni del segretariato, e il paragrafo 3 del medesimo articolo, sulle disposizioni relative al funzionamento del 304

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segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente Accordo. Il segretariato, inoltre, esercita le funzioni che gli sono assegnate in virtù del presente Accordo e dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

Art. 18 1. L'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'Organo sussidiario di attuazione istituiti in virtù degli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e Organo sussidiario di attuazione del presente Accordo. Le disposizioni della Convenzione riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo. Le sessioni delle riunioni dell'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'Organo sussidiario di attuazione sono convocate congiuntamente alle riunioni, rispettivamente, dell'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'Organo sussidiario di attuazione.

2. Le Parti alla Convenzione che non sono Parti al presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari.

Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Accordo, le decisioni assunte in virtù del presente Accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti al presente Accordo.

3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente Accordo, i membri dell'ufficio di presidenza di detti organi sussidiari che rappresentano una Parte alla Convenzione che, in quel momento, non sia Parte al presente Accordo, sono sostituiti da ulteriori membri eletti da e tra le Parti al presente Accordo.

Art. 19 1. Gli organi sussidiari o altri meccanismi istituzionali istituiti dalla Convenzione o che ne dipendano, diversi da quelli menzionati dal presente Accordo, operano per il presente Accordo dietro decisione in tal senso della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi specifica le funzioni da esercitarsi da parte dell'organo sussidiario o meccanismo anzidetto.

2. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione
delle Parti all'Accordo di Parigi può impartire ulteriori istruzioni a detti organi sussidiari o meccanismi istituzionali.

Art. 20 1. Il presente Accordo è aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti alla Convenzione. Esso è aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente Accordo sarà aperto all'adesione dal primo giorno successivo alla data in

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cui è stato chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.

2. Un'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte al presente Accordo, senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte, deve rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica in cui uno o più Stati membri siano Parte all'Accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri si accordano sulle rispettive responsabilità per l'assolvimento degli obblighi loro derivanti in virtù del presente Accordo. In tali casi, l'organizzazione e lo Stato membro non hanno diritto di esercitare in modo concorrenziale diritti derivanti dal presente Accordo.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dichiarano l'estensione delle loro competenze per quanto concerne gli ambiti disciplinati dal presente Accordo. Tali organizzazioni informano altresì il depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, in merito ad ogni modifica sostanziale nell'estensione delle loro competenze.

Art. 21 1. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti alla Convenzione, che rappresentino almeno una percentuale stimata al 55 per cento del totale delle emissioni di gas a effetto serra globali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Esclusivamente ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per «totale delle emissioni di gas a effetto serra globali» si intende la quantità più aggiornata comunicata alla data o prima della data dell'adozione del presente Accordo dalle Parti alla Convenzione.

3. Per ogni Stato od organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente Accordo, o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato od organizzazione regionale di integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente
articolo, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.

Art. 22 Le disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione relative all'adozione di emendamenti alla Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

Art. 23 1. Le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione relative all'adozione e emendamento di allegati alla Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

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2. Gli allegati al presente Accordo ne formano parte integrante, salvo che non sia espressamente previsto altrimenti; ogni riferimento al presente Accordo s'intende allo stesso tempo come riferimento a detti allegati. Tali allegati possono essere unicamente liste, moduli e ogni altro materiale di natura descrittiva che abbia carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

Art. 24 Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione sulla composizione delle controversie, si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

Art. 25 1. Ciascuna Parte ha un voto, fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il diritto di voto, negli ambiti di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti al presente Accordo. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

Art. 26 Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.

Art. 27 Non sono ammesse riserve al presente Accordo.

Art. 28 1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare l'Accordo inviando notifica scritta al depositario.

2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica della denuncia ovvero in una data successiva specificata nella notifica di denuncia.

3. La Parte che denuncia la Convenzione denuncia implicitamente anche il presente Accordo.

Art. 29 L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

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Fatto a Parigi, il 12 dicembre 2015.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Accordo.

(Seguono le firme)

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