Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 del 17 marzo 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta: I La legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS è adottata nella versione qui allegata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile2 Sostituzione di un'espressione Negli articoli 124, titolo marginale e capoverso 1 e 124a, titolo marginale e capoverso 1, «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituito con «età di riferimento regolamentare».

1 2

FF 2015 1 RS 210

2014-1890

2075

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 89a cpv. 6, frase introduttiva e n. 1a, 2, 2a, 5a, 5b e 24 e 7, frase introduttiva Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP), nonché, per analogia, per gli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 capoverso 4 LFLP, si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6

1a. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1), 2.

l'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia e l'età massima fino alla quale tale riscossione può essere rinviata (art. 13 cpv. 4 e 5),

2a. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13a­13d), 5a. la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni (art. 47a), 5b. Ex n. 5a 24. l'assistenza amministrativa (art. 87).

Per le altre fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: 7

2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta Art. 37b cpv. 1, primo periodo In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il raggiungimento dell'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia della previdenza professionale (art. 13 cpv. 4, primo periodo, della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. ...

1

3 4 5 6

RS 831.42 RS 831.40 RS 642.11 RS 831.40

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

Art. 205g

FF 2017

Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

Per le persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 esercitano un'attività lucrativa indipendente, l'articolo 37b capoverso 1 primo periodo nel tenore del 23 marzo 20077 si applica ancora per cinque anni.

3. Legge federale del 14 dicembre 19908 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 11 cpv. 5, primo periodo In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il raggiungimento dell'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia della previdenza professionale (art. 13 cpv. 4, primo periodo, della legge federale del 25 giugno 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. ...

5

Art. 78g

Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

Per le persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 esercitano un'attività lucrativa indipendente, l'articolo 11 capoverso 5 primo periodo nel tenore del 23 marzo 200710 si applica ancora per cinque anni.

4. Legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 1a

Assicurazione obbligatoria

Sono assicurati in conformità della presente legge:

7 8 9 10 11

a.

le persone fisiche domiciliate in Svizzera che non esercitano un'attività lucrativa;

b.

le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;

c.

i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio che sono inviati all'estero dalla Confederazione e lavorano al servizio della medesima, a condizione che fruiscano di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;

RU 2008 2893 RS 642.14 RS 831.40 RU 2008 2893 RS 831.10

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

d.

i familiari delle persone di cui alla lettera c che le accompagnano all'estero e non esercitano un'attività lucrativa;

e.

i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12.

Art. 1b

Eccezioni all'assicurazione obbligatoria

Non sono assicurati: a.

gli stranieri che fruiscono di privilegi e immunità secondo la legge del 22 giugno 200712 sullo Stato ospite (LSO) per l'attività svolta in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale nonché i familiari che li accompagnano e non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;

b.

le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a per un periodo relativamente breve.

Art. 1c 1

Continuazione dell'assicurazione

Possono continuare ad essere assicurate: a.

le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e da questi retribuite, se lo stesso dà il proprio consenso;

b.

le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in Svizzera in quanto esercitano un'attività lucrativa all'estero;

c.

le persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il proprio coniuge esercitante un'attività lucrativa e assicurato in virtù della lettera a, dell'articolo 1a lettera e o di una convenzione internazionale.

La continuazione dell'assicurazione è ammessa soltanto se la persona in questione è stata assicurata conformemente alla presente legge per un periodo ininterrotto di almeno tre anni immediatamente prima della continuazione.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità di ammissione, recesso ed esclusione.

Art. 1d

Adesione all'assicurazione

Possono aderire all'assicurazione i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSO13 che, in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario, non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera.

12 13

RS 192.12 RS 192.12

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 2 cpv. 1bis, 4, 5 e 5bis In caso di adesione dall'inizio dell'obbligo contributivo secondo l'articolo 3, al figlio che accompagna un genitore all'estero sono computati i periodi d'assicurazione del genitore, se questi era assicurato in virtù del capoverso 1, dell'articolo 1a lettera e, dell'articolo 1c capoverso 1 lettera a o di una convenzione internazionale.

1bis

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 810 franchi all'anno.

4

Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 810 franchi all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.

5

Gli assicurati che prestano servizio presso la Guardia svizzera pontificia pagano contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. La loro retribuzione è considerata come reddito conseguito in forma di rendita.

5bis

Art. 3 cpv. 1 e 1bis Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

1

Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

1bis

Art. 4

Calcolo dei contributi

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percentuale del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Art. 5 cpv. 1 e 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b Dal reddito proveniente da un'attività dipendente (salario determinante) è prelevato un contributo del 4,35 per cento.

1

Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti: 3

b.

Art. 6

dopo l'ultimo giorno del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.

1

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

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I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In questi casi il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

2

Art. 8

Contributi sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

Dal reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito annuo è inferiore a 56 400 franchi, ma è almeno di 9400 franchi, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

1

Se il reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9300 franchi, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 405 franchi all'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

2

Art. 9 cpv. 2 e 2bis Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare: 2

a.

gli interessi su debiti commerciali, ad eccezione degli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 199014 sull'imposta federale diretta (LIFD);

b.

gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 capoversi 1 e 2 nonché 29 LIFD corrispondenti alle svalutazioni subite;

c.

le perdite effettive sul patrimonio aziendale subite nel periodo di computo, se sono state allibrate;

d.

i versamenti che il titolare dell'azienda ha effettuato nel periodo di computo a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;

e.

i contributi correnti versati a istituti di previdenza professionale, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro.

È inoltre deducibile l'interesse sul capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

2bis

14

RS 642.11

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

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Inserire prima dell'art. 9bis Art. 9a

3. Calcolo nel tempo

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

1

Per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione. Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è convertito in reddito annuo.

2

Per la deduzione dell'interesse secondo l'articolo 9 capoverso 2bis si considera il capitale proprio impegnato nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.

3

Art. 10, rubrica e cpv. 1, 1bis e 5 Regola Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi secondo le loro condizioni sociali. I loro contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Se l'assicurato è coniugato, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza di entrambi i coniugi e del reddito da loro conseguito in forma di rendita.

1

Il contributo minimo è di 405 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 405 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

1bis

Le autorità fiscali cantonali comunicano alle casse di compensazione il reddito conseguito in forma di rendita e la sostanza accertati delle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

5

Art. 10a

Calcolo nel tempo

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

1

Se l'obbligo contributivo dura per l'intero anno, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Se è conseguito soltanto durante una parte dell'anno, il reddito conseguito in forma di rendita non viene convertito in reddito annuo.

2

Se l'obbligo contributivo dura meno di un anno, i contributi sono calcolati proporzionalmente alla sua durata. Sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza accertata dalle autorità fiscali per l'anno di contribuzione.

3

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Per i casi in cui l'obbligo contributivo dura meno di un anno poiché l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1, il Consiglio federale può prevedere che sia determinante la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa differisca considerevolmente da quella accertata dalle autorità fiscali.

4

Art. 13

Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Art. 14 cpv. 2, 5 e 6 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente.

2

Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia di cui all'articolo 34; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.

5

Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia di cui all'articolo 34, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.

6

Art. 21

Età di riferimento e rendita di vecchiaia

Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34a senza riduzioni né supplementi.

1

Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Esso si estingue con la morte dell'avente diritto.

2

Art. 24b, secondo periodo ... È fatto salvo l'articolo 40b.

Art. 29bis 1

Disposizioni generali per il calcolo della rendita

La rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento.

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia o decesso).

2

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

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Le lacune contributive non dovute a una riscossione anticipata della rendita possono essere colmate mediante i periodi di contribuzione totalizzati prima del 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni.

3

Le lacune contributive dovute a una riscossione anticipata della rendita possono essere colmate mediante i periodi di contribuzione totalizzati tra l'inizio della riscossione anticipata e il raggiungimento dell'età di riferimento.

4

Dopo una riscossione anticipata, la rendita è ricalcolata al raggiungimento dell'età di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dal capoverso 4.

5

Le lacune contributive possono inoltre essere colmate mediante i periodi di contribuzione totalizzati tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i cinque anni successivi, se il reddito proveniente dall'attività lucrativa conseguito durante tale periodo corrisponde almeno al 25 per cento del reddito annuo medio determinante secondo l'articolo 29quater.

6

Se ha totalizzato periodi di contribuzione dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, l'avente diritto alla rendita può chiedere, fino a cinque anni dopo il raggiungimento di tale età e una sola volta, che la sua rendita sia ricalcolata. Nel nuovo calcolo della rendita sono computati anche i redditi provenienti dall'attività lucrativa conseguiti durante questi periodi di contribuzione.

7

Il Consiglio federale disciplina la procedura e il computo dei mesi di contribuzione totalizzati durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, nonché il computo degli anni in più.

8

Art. 29quinquies cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: 3

a.

entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;

b.

la vedova o il vedovo raggiunge l'età di riferimento;

d.

entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o

e.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: 4

a.

tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano; e

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Art. 29sexies cpv. 3, secondo periodo ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

3

Art. 29septies cpv. 6, secondo periodo ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

6

Art. 33ter cpv. 1 Di regola ogni due anni, per l'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie e l'importo di cui all'articolo 34a all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

1

Art. 34, rubrica 1. Calcolo della rendita completa Art. 34a

1a. Ammontare della rendita completa

La rendita di vecchiaia calcolata secondo l'articolo 34 è aumentata di 70 franchi.

Art. 35, rubrica e cpv. 1, 1bis e 3 2. Somma delle rendite per coniugi La somma delle rendite di vecchiaia secondo l'articolo 34a per coniugi ammonta al massimo al 155 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34a se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa.

1

Il Consiglio federale disciplina il caso di concorso di rendite di vecchiaia e rendite d'invalidità.

1bis

Le rendite di vecchiaia di cui all'articolo 34a sono ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite di vecchiaia di cui all'articolo 34a non ridotte.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle rendite di vecchiaia di cui all'articolo 34a assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

3

Art. 35bis

3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita secondo l'articolo 34a. La rendita e il

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

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supplemento non possono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34a.

Art. 35ter

4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34a corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli sono ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia secondo l'articolo 34a. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

1

In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è rinviata nella stessa misura percentuale.

2

Art. 36

5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 37

6. Rendita per orfani

La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 corrispondente al reddito annuo medio determinante.

1

Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani sono ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia secondo l'articolo 34. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

2

I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia secondo l'articolo 34.

3

Art. 37bis

7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli

Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia secondo l'articolo 34a.

L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

1

Il Consiglio federale disciplina il caso di concorso di rendite per orfani e per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti con quelle per figli dell'assicurazione per l'invalidità.

2

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

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Titolo prima dell'art. 39

IV. Età flessibile per la riscossione della rendita Art. 39

Rinvio della rendita di vecchiaia

Chi ha diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia può rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio della riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo può chiedere la revoca del rinvio in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo.

1

Chi ha rinviato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale è escluso.

2

La rendita di vecchiaia, o sua percentuale, rinviata è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni rinviate.

3

Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e definisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni.

4

Art. 40

Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Chi adempie le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia può, dal compimento dei 62 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Può chiedere la riscossione anticipata della rendita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo. La riscossione anticipata vale soltanto per le prestazioni future e non può essere revocata.

1

Chi ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale soltanto per le prestazioni future. Non può essere revocato.

2

Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate rendite per figli.

3

In deroga all'articolo 29ter capoverso 1, in caso di riscossione anticipata della rendita la durata di contribuzione non è considerata completa. La rendita anticipata è calcolata in base al numero di anni di contribuzione totalizzati fino all'inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

4

La rendita è calcolata al primo giorno del mese in cui inizia la sua riscossione anticipata. Essa è ricalcolata secondo l'articolo 29bis capoverso 5 nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento.

5

6

Il Consiglio federale disciplina il calcolo della rendita anticipata in casi speciali.

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Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

Art. 40a

FF 2017

Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità

Chi ha diritto a una frazione di rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità (art. 28 cpv. 2 LAI15) può integrare questa prestazione anticipando la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia. È considerato rendita anticipata soltanto l'importo eccedente la rendita d'invalidità.

1

La somma delle due rendite non può superare l'importo della corrispondente rendita intera di vecchiaia.

2

Art. 40b

Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile

Chi ha diritto a una rendita vedovile può, in deroga all'articolo 24b, integrare questa prestazione anticipando la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia. È considerato rendita anticipata soltanto l'importo eccedente la rendita vedovile.

1

La somma delle due rendite non può superare l'importo della corrispondente rendita intera di vecchiaia.

2

3

L'articolo 35bis non è applicabile alla percentuale di rendita di vecchiaia anticipata.

Art. 40c

Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.

1

Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e definisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni.

2

Art. 40d

Combinazione di riscossione anticipata e rinvio della rendita di vecchiaia

Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può rinviare la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

1

La percentuale di rendita rinviata non può essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è stata aumentata durante il periodo di riscossione anticipata.

2

Art. 43bis cpv. 1, secondo periodo, e 4 ... La riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia è parificata alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

1

Chi, fino al momento in cui anticipa la riscossione di una rendita intera o fino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento, ha beneficiato di un assegno per 4

15

RS 831.20

2087

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

Art. 43ter

Contributo per l'assistenza

Chi, fino al momento in cui anticipa la riscossione di una rendita intera o fino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere tale contributo per un importo massimo equivalente a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater­42octies LAI16.

Art. 43quinquies Abrogato Art. 52 cpv. 7 Sulle pretese di risarcimento vanno corrisposti interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

7

Art. 58 cpv. 2, terzo periodo, 4 e 5 ... Possono essere nominate membri del comitato direttivo soltanto persone affiliate alla cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

2

4

5

Al comitato direttivo incombono: a.

l'organizzazione interna della cassa;

b.

la nomina del gerente della cassa;

c.

la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;

d.

il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;

e.

l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale.

Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.

Art. 62 cpv. 2, secondo periodo Abrogato Art. 64 cpv. 2bis, 2ter e 3bis Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di riferimento, ma continuano a essere tenuti al pagamento dei contributi, restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione 2bis

16

RS 831.20

2088

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale può stabilire che le persone senza attività lucrativa e tenute a pagare i contributi siano affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge, se questi non esercita un'attività lucrativa o percepisce una rendita.

2ter

Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1c capoverso 1 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.

3bis

Art. 64a, primo periodo La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. ...

Art. 70 cpv. 1bis Sulle pretese di risarcimento vanno corrisposti interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

1bis

Art. 102 cpv. 1 lett. b, c, e ed f Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con: 1

b.

Concerne soltanto il testo tedesco

c.

i redditi del patrimonio del Fondo di compensazione AVS;

e.

gli introiti risultanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'articolo 130 capoversi 3 e 3ter Cost. destinati all'assicurazione medesima;

f.

il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 104

Finanziamento del contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate.

1

2

L'importo residuo è coperto con le risorse generali.

Art. 107 cpv. 3 Abrogato Art. 110a

Mantenimento dell'equilibrio finanziario

Il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di sotto dell'80 per cento delle uscite annue.

1

2089

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Il Consiglio federale verifica periodicamente se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione è equilibrata. Se si prevede che nell'arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto dell'80 per cento delle uscite annue, il Consiglio federale sottopone misure di stabilizzazione all'Assemblea federale entro un anno dalla pubblicazione del conto d'esercizio.

2

Titolo prima dell'art. 111 e art. 111 Abrogati

Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2017 (Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020) a. Assoggettamento assicurativo Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 sono assoggettate all'assicurazione secondo il diritto previgente, per quanto riguarda l'assoggettamento assicurativo rimane applicabile il diritto previgente.

1

Le persone assicurate in conformità al previgente articolo 1a capoverso 1 lettera a17 o c18 possono chiedere di essere assoggettate all'assicurazione secondo il nuovo diritto.

2

b. Tassi di contribuzione, contributi minimi e importi limite Fino all'armonizzazione dell'età di riferimento delle donne e degli uomini a 65 anni secondo l'articolo 21 capoverso 1 si applicano i tassi di contribuzione, i contributi minimi e gli importi limite previsti dagli articoli 2, 5, 6, 8, 10 e 13 nel tenore previgente. Sono fatti salvi gli adeguamenti dei contributi minimi e degli importi limite secondo l'articolo 9bis.

c. Età di riferimento per le donne A partire dalle date indicate qui appresso, l'età di riferimento per le donne è la seguente:

17 18

a.

dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente modifica, 64 anni e 3 mesi;

b.

dal 1° gennaio dell'anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica, 64 anni e 6 mesi;

c.

dal 1° gennaio del secondo anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica, 64 anni e 9 mesi;

d.

dal 1° gennaio del terzo anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica, 65 anni.

Corrisponde all'art. 1 cpv. 1 lett. a nel tenore del 7 ottobre 1994 (RU 1996 2466).

Corrisponde all'art. 1 cpv. 1 lett. c nel tenore del 23 giugno 2000 (RU 2000 2677).

2090

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

d. Aumento della rendita di vecchiaia L'articolo 34a entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente l'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017. Si applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore.

e. Somma delle rendite dei coniugi La modifica dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente l'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017. Si applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Si applica parimenti alle rendite di vecchiaia in corso delle persone il cui coniuge acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

5. Legge federale del 19 giugno 195919 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 1b Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo conformemente agli articoli 1a­2 della legge federale del 20 dicembre 194620 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 3 cpv. 1bis, quarto periodo 1bis

... L'articolo 9bis LAVS è applicabile per analogia.

Art. 9 cpv. 2 lett. b Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori: 2

b.

sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero: 1. secondo l'articolo 1a lettera e LAVS21, 2. secondo l'articolo 1c capoverso 1 lettera a LAVS, o 3. in virtù di una convenzione internazionale.

Art. 10 cpv. 3 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS 22, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

3

19 20 21 22

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

2091

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 22 cpv. 4, secondo periodo ... Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS23, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

4

Art. 30

Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato: a.

anticipa la riscossione di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS24;

b.

acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

c.

decede.

Art. 37 cpv. 1 e 1bis L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia secondo l'articolo 34 LAVS25. L'articolo 34a LAVS non è applicabile.

1

Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita d'invalidità la somma delle due rendite ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita d'invalidità. L'articolo 35 capoversi 2 e 3 LAVS è applicabile per analogia.

1bis

Art. 42 cpv. 4 e 4bis L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. A partire dal compimento del primo anno di età, l'inizio del diritto è retto dall'articolo 28 capoverso 1.

4

4bis

Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

a.

che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS26; o

b.

in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 42septies cpv. 3 lett. b 3

Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato: b.

23 24 25 26

anticipa la riscossione di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS27 o raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS; o

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

2092

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 74 cpv. 2 I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS28.

2

Art. 80 Il Consiglio federale verifica regolarmente se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione è equilibrata. Se necessario, propone una modifica della legge.

Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 (Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020) Agli aventi diritto in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 lettera b numero 1 nel tenore del 6 ottobre 200629 rimane applicabile il diritto anteriore.

6. Legge federale del 6 ottobre 200630 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 4 cpv. 1 lett. abis, aquater e b n. 2 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA 31) hanno diritto a prestazioni complementari se: 1

abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS e non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194632 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); aquater. hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS; b.

avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se: 2. la persona deceduta avesse compiuto tale periodo di contributo, purché la persona vedova od orfana non abbia ancora raggiunto l'età di riferimento;

Art. 11 cpv. 1 lett. dbis e dter, 1ter e 1quater 1

Sono computati come reddito: dbis. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di rinvio di una percentuale della rendita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS33;

27 28 29 30 31 32 33

RS 831.10 RS 831.10 RU 2007 5129 RS 831.30 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

2093

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

dter. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS; Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS cumulandola con una rendita d'invalidità (art. 40a LAVS) o con una rendita vedovile (art. 40b LAVS) non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.

1ter

Il Consiglio federale disciplina il computo dei redditi nei casi di riscossione anticipata di una rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS cumulata con una rendita d'invalidità (art. 40a LAVS) o con una rendita vedovile (art. 40b LAVS).

1quater

Art. 13 cpv. 3 Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate. L'importo residuo è coperto con le risorse generali.

3

7. Legge federale del 25 giugno 198234 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Sostituzione di espressioni Negli articoli 30b, 33a capoverso 3, 41 capoverso 2, 51a capoverso 5 e 52 capoverso 4, nonché nella lettera b delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010, «del Codice delle obbligazioni» è sostituito con «CO».

1

Negli articoli 33b, rubrica, e 34a capoverso 4, «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

2

Art. 1 cpv. 2 e 3 2

Concerne soltanto il testo francese

Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione.

3

Art. 4 cpv. 3bis e 4 I salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata secondo l'articolo 2 capoverso 4 possono, se il datore di lavoro vi acconsente, assicurarsi alla stregua degli indipendenti secondo il capoverso 3.

3bis

34

RS 831.40

2094

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

I contributi e i conferimenti che gli indipendenti e i salariati di cui al capoverso 3bis versano all'istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.

4

Art. 5 cpv. 2, secondo periodo ... Gli articoli 51a, 56 capoverso 1 lettere c e d nonché 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a­72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 35 sul libero passaggio (LFLP).

2

Art. 8

Salario coordinato

Se il lavoratore è sottoposto all'assicurazione obbligatoria in virtù dell'articolo 2 capoverso 1, dev'essere assicurato il salario coordinato. Esso si calcola deducendo dalla parte del salario annuo inferiore o uguale a 84 600 franchi (importo limite massimo) un importo di coordinamento pari al 40 per cento.

1

L'importo di coordinamento corrisponde almeno all'importo della rendita minima di vecchiaia dell'AVS e al massimo al 75 per cento della rendita massima di vecchiaia dell'AVS.

2

Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato resta invariato almeno fintanto che sussiste l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni36 (CO) oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

3

Art. 9

Adattamento all'AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita minima di vecchiaia dell'AVS secondo l'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 194637 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell'evoluzione generale dei salari.

Art. 10 cpv. 2 lett. a 2

Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando: a.

35 36 37

è raggiunta l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1;

RS 831.42 RS 220 RS 831.10

2095

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

Art. 13

FF 2017

Età di riferimento, età minima ed età massima

L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194938 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1

L'istituto di previdenza può prevedere un'età di riferimento regolamentare diversa da tale età di riferimento, ma al massimo inferiore o superiore di cinque anni.

2

Se è prevista un'età di riferimento regolamentare inferiore all'età di riferimento prevista dalla legge, la rendita di vecchiaia in tale momento deve corrispondere almeno alla rendita di vecchiaia nell'età di riferimento secondo le esigenze minime della presente legge.

3

L'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia è di 62 anni.

L'istituto di previdenza può prevedere un'età minima regolamentare inferiore; questa non può essere inferiore a 60 anni né consentire il prelievo anticipato per più di cinque anni. L'istituto di previdenza può tuttavia prevedere un prelievo anticipato di durata superiore a cinque anni in caso di: 4

a.

modelli di pensionamento finanziati collettivamente;

b.

ristrutturazioni di imprese e rapporti di lavoro per i quali un'età di pensionamento inferiore si impone per motivi di sicurezza pubblica; in tali casi, l'istituto di previdenza può prevedere la riscossione della prestazione di vecchiaia prima del compimento dei 60 anni.

La prestazione di vecchiaia è esigibile al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

5

Art. 13a

Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

L'assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammessi fino a tre scaglioni. L'istituto di previdenza ne può autorizzare un numero maggiore.

1

In caso di riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale sono ammessi al massimo tre versamenti.

2

Art. 13b

Riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia

La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

1

La quota riscossa deve essere pari almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L'istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.

2

Se il salario annuo residuo scende sotto l'importo di cui all'articolo 2 capoverso 1 o sotto quello regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1bis LFLP39.

3

38 39

RS 831.10 RS 831.42

2096

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

Art. 13c

FF 2017

Rinvio della prestazione di vecchiaia

La parte della prestazione di vecchiaia rinviata dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la prestazione di vecchiaia regolamentare massima determinata sulla base del salario ancora percepito.

1

Il Consiglio federale disciplina il calcolo della prestazione di vecchiaia che si può rinviare sulla base del salario ancora percepito.

2

Art. 13d

Assicurazione presso più istituti di previdenza

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza.

Art. 14

Ammontare della rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia (aliquota di conversione) che l'assicurato ha acquisito nel momento in cui inizia a riscuotere prestazioni di vecchiaia.

1

L'aliquota minima di conversione è del 6 per cento per l'età di riferimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o posteriore all'età di riferimento.

2

Il Consiglio federale sottopone un rapporto alle Camere federali almeno ogni cinque anni. Vi espone gli elementi per la determinazione dell'aliquota minima di conversione negli anni seguenti.

3

Art. 15 cpv. 1 lett. a e bbis 1

L'avere di vecchiaia consta: a.

degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, accumulati nel periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino all'età di riferimento;

bbis. dei riscatti effettuati, fino all'importo massimo di cui all'articolo 79b capoverso 1ter, e dei relativi interessi; Art. 16

Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percentuale del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti: Età

Aliquota in per cento del salario coordinato

25­34 35­44 45­54 55­età di riferimento

7 11 16 18

2097

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo ... La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.

1

Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti: 1

Art. 21 cpv. 2bis Alla morte dell'assicurato che aveva raggiunto l'età di riferimento e non aveva ancora percepito interamente la prestazione di vecchiaia, la rendita è calcolata in base alla rendita di vecchiaia cui egli avrebbe avuto diritto al momento della morte.

2bis

Art. 24 cpv. 2 e 3 lett. b La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di riferimento.

2

3

L'avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta: b.

della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di riferimento, senza gli interessi.

Art. 26 cpv. 3, secondo periodo ... Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento.

3

Art. 31

Principio

Fanno parte della generazione d'entrata le persone che il 1° gennaio 1985 hanno già compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento.

Art. 33a cpv. 2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.

2

Art. 36 cpv. 1 Le rendite per i superstiti e d'invalidità in corso da più di tre anni sono adeguate all'evoluzione dei prezzi, fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina l'adeguamento.

1

2098

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 37 cpv. 2 e 3 L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13­13d) gli sia versato come liquidazione in capitale.

2

L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest'ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS (art. 34 cpv. 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 40 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti), nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

3

Art. 41 cpv. 3 Dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199441 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

3

Art. 44 cpv. 1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso i seguenti istituti di previdenza, se sono costantemente adempiuti i principi della previdenza professionale di cui all'articolo 1 capoverso 3: 1

a.

l'istituto di previdenza della loro professione;

b.

l'istituto di previdenza dei loro lavoratori;

c.

un altro istituto di previdenza che prevede questa possibilità nel suo regolamento.

Art. 46 cpv. 2 Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro: 2

a.

presso il medesimo istituto di previdenza o presso l'istituto di previdenza della sua associazione professionale, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne; o

b.

presso l'istituto collettore.

Art. 47a

Cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni

Se, compiuti i 58 anni, cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro, l'assicurato può 1

40 41

RS 831.10 RS 831.425

2099

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

esigere la continuazione dell'assicurazione, nella stessa estensione e presso il medesimo istituto di previdenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 47 o alle disposizioni seguenti.

L'assicurato può, durante il periodo in cui continua l'assicurazione, aumentare la sua previdenza per la vecchiaia mediante il pagamento di contributi. La prestazione d'uscita resta presso l'istituto di previdenza anche se l'assicurato non aumenta la sua previdenza per la vecchiaia.

2

L'assicurato versa contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità e per le spese di amministrazione. Se aumenta la sua previdenza per la vecchiaia, versa inoltre i relativi contributi.

3

L'assicurazione finisce all'insorgere del rischio morte o invalidità o al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione finisce se in tale istituto sono necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per l'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari.

L'assicurato può disdire l'assicurazione in ogni momento, l'istituto di previdenza può disdirla in presenza di contributi arretrati.

4

L'assicurato che continua l'assicurazione in virtù del presente articolo ha gli stessi diritti di chi è assicurato presso la medesima collettività sulla base di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quel che concerne gli interessi, l'aliquota di conversione e i pagamenti effettuati dal precedente datore di lavoro o da terzi.

5

Se l'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni dell'assicurazione sono versate sotto forma di rendita e il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d'uscita per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio non sono più ammessi. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni unicamente sotto forma di capitale.

6

Nel regolamento interno l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità di continuare l'assicurazione conformemente al presente articolo già a partire dal compimento dei 55 anni. Nel regolamento interno può inoltre prevedere che, su richiesta dell'assicurato, sia assicurato un salario più basso di quello precedente, per l'intera previdenza o per la sola previdenza per la vecchiaia.

7

8

Il Consiglio federale disciplina: a.

le spese riconosciute come spese di amministrazione;

b.

il prelievo di contributi di risanamento;

c.

i dettagli della continuazione dell'assicurazione nei casi in cui l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza nel quale sono necessari meno di due terzi della prestazione d'uscita per l'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari.

Art. 49 cpv. 1, secondo periodo, e 2 n. 2, 2a, 6a, 6b e 27 ... Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate soltanto fino all'età di riferimento.

1

2100

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 2

2.

l'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia e l'età massima fino alla quale tale riscossione può essere rinviata (art. 13 cpv. 4 e 5),

2a. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13a­13d), 6a. la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni (art. 47a), 6b. Ex n. 6a 27. l'assistenza amministrativa (art. 87).

Art. 52 cpv. 2, secondo periodo ... Se il diritto al risarcimento del danno deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

2

Art. 53a

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni: a.

sui requisiti che devono adempiere le persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione del patrimonio;

b.

sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione del patrimonio;

c.

sulla liceità e l'obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti da persone e istituzioni nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza.

Art. 53d cpv. 1, terzo periodo ... Precisa i casi in cui, a causa dell'onere sproporzionato, si può eccezionalmente rinunciare a una liquidazione parziale.

1

Art. 56 cpv. 1 lett. i 1

Il fondo di garanzia: i.

versa sovvenzioni agli istituti di previdenza che, in seguito a un adeguamento dell'aliquota minima di conversione, devono garantire il mantenimento del livello delle prestazioni alle persone che un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 hanno già compiuto i 45 anni (generazione di transizione).

Art. 60 cpv. 2 lett. f e g 2

Esso è obbligato:

2101

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

f.

ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60b);

g.

ad ammettere le persone che intendono riscuotere l'avere di libero passaggio sotto forma di rendita; tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.

Art. 60a

Versamento dell'avere di libero passaggio sotto forma di rendita

Su richiesta dell'assicurato, l'istituto collettore gli versa l'avere di libero passaggio sotto forma di rendita vitalizia.

1

La rendita può essere versata al più presto al raggiungimento dell'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 4, primo periodo).

2

Alla morte del beneficiario della rendita, i superstiti di cui agli articoli 19, 19a e 20 hanno diritto a prestazioni per i superstiti.

3

4

Gli articoli 20a e 37 capoverso 3 sono applicabili per analogia.

5

L'istituto collettore stabilisce le basi tecniche per il calcolo della rendita.

Art. 60b

Prestazione d'uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio

Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d'uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio può chiederne il versamento all'istituto collettore.

1

Su richiesta del beneficiario, l'istituto collettore converte l'avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell'età minima stabilita dal regolamento dell'istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

2

3

L'istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

4

L'articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 62 cpv. 1 lett. c L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare: 1

c.

2102

prende visione dei rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale;

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 64a cpv. 1 lett. h La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti: 1

h.

pubblica periodicamente un rapporto sulla situazione della previdenza professionale.

Art. 64c cpv. 2 lett. a 2

La tassa di vigilanza annuale è riscossa: a.

presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate;

Art. 75

Contravvenzioni

Sempre che non si tratti di un delitto per il quale il Codice penale42 commina una pena più severa, è punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque: a.

viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;

b.

si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti;

c.

non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.

Art. 76

Delitti

Sempre che non si tratti di un delitto o di un crimine per il quale il Codice penale 43 commina una pena più severa, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chiunque:

42 43

a.

mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;

b.

mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;

c.

nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;

d.

viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;

RS 311.0 RS 311.0

2103

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

e.

nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi previsti dalla legge;

f.

tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;

g.

non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, salvo che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

Art. 79b cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 e 4 L'istituto di previdenza permette il riscatto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

1

Fino all'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia legale, i riscatti sono accreditati a quest'ultimo.

1bis

L'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia legale è calcolato in funzione dell'età e del salario coordinato. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica una tabella per tale calcolo.

1ter

2

Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che: a.

fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;

b.

ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.

La limitazione di cui al capoverso 3 non si applica ai riscatti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata secondo l'articolo 22c LFLP44.

4

Art. 81b

Deduzione dei contributi versati in caso di continuazione della previdenza dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria

I contributi delle persone che continuano a titolo volontario la previdenza dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria (art. 47 e 47a) sono deducibili per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali. I contributi delle persone assicurate secondo l'articolo 47 che non conseguono un reddito assoggettato al contributo AVS sono deducibili per due anni, ma al massimo fino all'età di riferimento.

44

RS 831.42

2104

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2017 (Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020) a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso All'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 rimane applicabile il diritto anteriore.

b. Aliquota minima di conversione Il Consiglio federale riduce l'aliquota minima di conversione al valore previsto all'articolo 14 capoverso 2 nell'arco di quattro anni dopo il 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

1

Gli articoli 8, 16, 56 capoverso 1 lettera i e 79b capoversi 1, 1bis e 1ter entrano in vigore quando l'aliquota minima di conversione di cui al capoverso 1 inizia a essere ridotta.

2

Per il periodo transitorio di cui alla lettera c delle disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2017 della legge federale del 20 dicembre 194645 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale può stabilire aliquote minime di conversione diverse per gli uomini e per le donne.

3

c. Generazione di transizione e garanzia delle prestazioni Fanno parte della generazione di transizione le persone che un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 hanno già compiuto i 45 anni.

1

Gli istituti di previdenza garantiscono a queste persone le prestazioni calcolate secondo la presente legge nella versione vigente fino all'entrata in vigore della presente modifica.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; tiene conto dell'aumento dell'età di riferimento per le donne.

3

d. Adeguamento delle disposizioni regolamentari all'età minima legale Per gli assicurati affiliati presso di loro alla fine dell'anno civile precedente l'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017, gli istituti di previdenza possono continuare ad applicare ancora per cinque anni le disposizioni regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore di tale modifica che prevedono un'età minima per la riscossione della prestazioni di vecchiaia inferiore a 60 anni.

8. Legge del 17 dicembre 199346 sul libero passaggio Art. 1 cpv. 4 Essa non si applica ai rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza non finanziato secondo il sistema di capitalizzazione accorda un diritto a rendite transito4

45 46

RS 831.10 RS 831.42

2105

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

rie fino all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194647 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 2 cpv. 1bis L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia e l'età di riferimento previste nel regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.

1bis

Art. 5 cpv. 1 lett. c 1

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se: c.

l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi ed egli non si è affiliato a un istituto di previdenza nei tre mesi successivi alla fine dell'ultimo rapporto di previdenza.

Art. 8 cpv. 3 In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve comunicare al nuovo istituto di previdenza o istituto di libero passaggio: 3

a.

per le persone appartenenti alla generazione di transizione (art. 56 cpv. 1 lett. i LPP48), le informazioni necessarie per calcolare le eventuali sovvenzioni destinate a garantire il livello delle loro prestazioni;

b.

per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite, necessarie per calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente nonché per garantire il rispetto del numero massimo di versamenti ammessi in caso di riscossione sotto forma di capitale (art. 13a cpv. 2 LPP).

Art. 16 cpv. 3, terzo periodo, e 5 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine all'età di riferimento prevista nel regolamento.

5

Art. 17 cpv. 2 lett. a­c e g I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni: 2

47 48

RS 831.10 RS 831.40

2106

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

a.

contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino all'età di riferimento;

b.

contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell'età di riferimento;

c.

contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all'età di riferimento; il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni per questa eventuale deduzione;

g.

contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite dovute alla conversione in rendita.

Art. 22e

Pagamento per vecchiaia o invalidità

Se ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha compiuto 60 anni, il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC49.

1

Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194650 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.

2

Art. 24f, secondo periodo ... L'obbligo di conservazione si estingue quando l'assicurato compie 80 anni.

Art. 25 cpv. 2 Alle persone e alle istituzioni incaricate di attuare le forme ammissibili del mantenimento della previdenza e in particolare di amministrare il patrimonio si applicano per analogia le disposizioni della LPP concernenti l'integrità e la lealtà dei responsabili nonché i negozi giuridici con persone vicine (art. 51b e 51c LPP).

2

Art. 26 cpv. 1bis e 2 Fissa in particolare un patrimonio iniziale e prestazioni di garanzia per gli istituti incaricati del mantenimento della previdenza nelle forme ammissibili. Impartisce agli istituti esistenti un termine per la fornitura delle prestazioni di garanzia. La presente disposizione non si applica all'istituto collettore.

1bis

2

Fissa il tasso d'interesse moratorio.

49 50

RS 210 RS 831.10

2107

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

9. Legge federale del 20 marzo 198151 sull'assicurazione contro gli infortuni Sostituzione di un'espressione Negli articoli 18 capoverso 1 e 20 capoverso 2ter, «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o a un rinvio oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

2

Art. 22

Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA52, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto anticipa la riscossione di una rendita AVS intera in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 53 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o a un rinvio oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.

4

10. Legge federale del 19 giugno 199254 sull'assicurazione militare Art. 41 cpv. 1 La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui è esclusa l'assegnazione di una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194655 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

1

51 52 53 54 55

RS 832.20 RS 830.1 RS 831.10 RS 833.1 RS 831.10

2108

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Art. 43 cpv. 1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica: 1

a.

le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS56;

b.

le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 47 cpv. 1 Dal momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS57, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

1

Art. 51 cpv. 4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS58, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità.

Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

4

11. Legge del 25 giugno 198259 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 2 cpv. 2 lett. c 2

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: c.

i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

Art. 8 cpv. 1 lett. d 1

L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

56 57 58 59

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 837.0

2109

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

d.

FF 2017

ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS60;

Art. 13 cpv. 3 Abrogato Art. 18c cpv. 1 Le prestazioni di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

1

Art. 27 cpv. 3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS61 e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

3

12. Legge del 17 dicembre 200462 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 37 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese, lett. b e 3 bis Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare: 2

b.

i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia di conversione in rendita e delle spese;

Le imprese di assicurazione disciplinano l'assegnazione della partecipazione alle eccedenze, suddivisa in funzione dei processi, in base alla stessa cerchia di stipulanti nonché agli stessi criteri e fattori di ponderazione applicati per il calcolo dei premi.

3bis

Art. 38 cpv. 2 Le tariffe per le prestazioni in caso di morte e di invalidità sono considerate abusive in particolare se i premi che ne risultano superano di oltre il 100 per cento il danno atteso in base alla statistica sinistri.

2

60 61 62

RS 831.10 RS 831.10 RS 961.01

2110

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al decreto federale del 17 marzo 201763 sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto.

3

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 marzo 201764 Termine di referendum: 6 luglio 2017

63 64

FF 2017 2063 FF 2017 2075

2111

Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. LF

FF 2017

Allegato (cifra I)

Legge federale sull'aumento a favore dell'AVS delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 17 marzo 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale65; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 201466, decreta:

Art. 1

Aumento delle aliquote dell'IVA

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono aumentate come segue: a.

di 1 punto percentuale l'aliquota normale;

b.

di 0,3 punti percentuali l'aliquota ridotta;

c.

di 0,5 punti percentuali l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero.

Art. 2

Utilizzo dei proventi

I proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA sono integralmente devoluti all'AVS.

Art. 3

Abrogazione di un altro atto normativo

Il decreto federale del 20 marzo 199867 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI è abrogato.

65 66 67

RS 101 FF 2015 1 RU 1998 1803

2112