Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname Proroga e modifica del 17 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 28 aprile 2009, del 13 dicembre 2010, dell'11 dicembre 2014 e del 24 gennaio 20171 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale del 28 aprile 2009, dell'11 dicembre 2014 e del 24 gennaio 2017, menzionate alla cifra I, sono modificate come segue (modifica del campo d'applicazione): art. 2 cpv. 2 e 3 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valide per i datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

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Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti, nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria

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FF 2009 2663, 2010 8023, 2014 8423, 2017 669

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(imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le tintorie del legno e le falegnamerie dell'antiquariato.

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del CCL sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui al capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

3

Sono esclusi: a)

i maestri falegnami diplomati, i direttori d'azienda, i maestri d'officina, i tecnici falegnami con funzioni direttive e i capi progettisti (definizione secondo l'Appendice IV CCL) e altri collaboratori che per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare un'influenza determinante sui processi decisionali;

b)

il personale commerciale e di vendita;

c)

gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Art. 4 cpv. 1 (Perfezionamento professionale) Per il perfezionamento professionale specifico del ramo il lavoratore ha diritto a tre giorni di lavoro rimunerato per ogni anno civile. È possibile riportare all'anno civile successivo solo un giorno di congedo di formazione.

1

Art. 8 cpv. 2 (Obblighi del lavoratore) I lavoratori incaricati dal datore di lavoro devono seguire la formazione di «responsabile della sicurezza (RESI)» e in azienda devono adempiere coscienziosamente gli obblighi che ne derivano.

2

Art. 9 cpv. 1

(Posizione dei responsabili in azienda per il programma di sicurezza «SIKO 2000»)

I «responsabili della sicurezza (RESI)» nominati e formati dal datore di lavoro svolgono una funzione di guida e di controllo nell'intera azienda; nei confronti di tutti i dipendenti essi hanno il diritto vincolante e diretto di impartire istruzioni su tutte le questioni che riguardano l'applicazione del programma di sicurezza «SIKO 2000» e la sorveglianza delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.

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Art. 10 cpv. 1 lett. c

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(Contributo per il perfezionamento professionale e la protezione della salute; scopo dei contributi)

La Commissione professionale paritetica centrale, CPC, riscuote i seguenti contributi per la promozione del perfezionamento professionale dei lavoratori e per l'attuazione del programma di sicurezza «SIKO 2000» in conformità della direttiva CFCSL: 1

(...)

c.

Fondo per la protezione della salute Il Fondo per la protezione della salute finanzia le attività della Commissione per la sicurezza «SIKO-S» ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 del presente CCL. Si tratta fra l'altro delle misure di prevenzione degli infortuni e di protezione della salute nelle aziende, nonché della formazione dei responsabili per la sicurezza (RESI).

Art. 11 cpv. 2 cifra 2

(Ammontare dei contributi)

I contributi per il perfezionamento professionale e per la protezione della salute mensili e annuali ammontano agli importi seguenti: 2

(...)

2.

Per il lavoratore: A)

B)

Contributo ai costi d'esecuzione per il presente CCL:

Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatorietà generale, il contributo per entrambi i CCL ammonta complessivamente a:

Per lavoratori qualificati, addetti alla pianificazione, quadri medi, falegnami CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale, montatori specializzati e Fr. 14.­ al mese montatori:

Fr. 24.­ al mese

Per montatori ausiliari e lavoratori ausiliari:

Fr. 19.­ al mese

Art. 13 cpv. 4­10

Fr. 9.­ al mese

(Pene convenzionali)

A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell'impresa ai sensi del contratto collettivo di lavoro (...) sarà inflitta una pena convenzionale fino a 4000 franchi. Nel caso di un controllo dell'orario di lavoro che risulta comprensi4

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bile, ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collettivo di lavoro (...), la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente.

A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20'000 franchi.

5

A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti necessari e richiesti in anticipo per scritto dall'organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20 000 franchi.

6

In casi meno gravi CPC e CPR possono anche rinunciare a una pena convenzionale e ammonire il colpevole.

7

Sia la CPC sia le CPR possono imporre ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, anche il versamento delle spese di controllo che si sono verificate e che possono essere provate (per spese sostenute sia da parte del mandatario sia da parte della CPC e delle CPR).

8

La CPC e le CPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali.

9

Le pene convenzionali vengono utilizzate per i costi di esecuzione del Contratto collettivo di lavoro e le eventuali eccedenze vengono utilizzate ai fini del perfezionamento professionale e a scopo sociale, una volta decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale.

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Appendice IV

Definizione di capo progettista (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a del campo d'applicazione): Sono considerati capi progettisti i collaboratori in possesso imperativamente ­

di un diploma di falegname AFC o di un diploma professionale equivalente e di almeno 5 anni di esperienza

­

e che hanno terminato l'esame professionale di capo progettista con attestato professionale federale o una formazione equivalente o che soddisfano da almeno 5 anni due delle condizioni sotto elencate: ­ hanno una funzione chiave nell'impresa, durante il cui esercizio essi progettano, assistono e coordinano i progetti, dalla stesura delle necessità alla preparazione dei documenti di produzione fino all'organizzazione del montaggio; ­ fungono da interlocutori per gli architetti, i committenti, i fornitori e altri artigiani che partecipano a un ordine; ­ svolgono compiti di progettazione all'attenzione della produzione, eseguono calcoli dei costi riguardo all'ordine e accompagnano l'esecuzione fino al montaggio e alla preparazione del conteggio finale.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

17 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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