Revoca della dichiarazione di obbligatorietà generale per il «Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica» (decisione generale) Visti la richiesta del 31 dicembre 2014 dell'ente responsabile del fondo per la formazione professionale e l'articolo 2 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale del 19 aprile 20121 che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera, vista la dichiarazione del 7 luglio 2015 dell'ente responsabile del fondo per la formazione professionale nella quale si certifica che il capitale residuo di cui all'articolo 20 capoverso 2 del regolamento del Fondo viene destinato alla formazione professionale dei negozi specializzati in musica, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione ha deciso quanto segue: 1.

il 1° maggio 2017 è revocato il decreto del Consiglio federale del 19 aprile 2012 che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera (v. allegato);

2.

la presente decisione è notificata per iscritto all'ente responsabile del fondo per la formazione professionale e alle aziende del ramo mediante pubblicazione nel Foglio federale.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 50 cpv. 1 PA2). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

2 maggio 2017

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione: Direzione

1 2

FF 2012 4251; FUSC n. 89 dell'8 maggio 2012 RS 172.021

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2017-1082

FF 2017

Allegato

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera

del 19 aprile 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'associazione «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» conformemente al regolamento del 17 maggio 2010 2.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

19 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato: Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera con COG 1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 89 dell'8 maggio 2012.

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