Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica dell'11 maggio 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015 e del 19 agosto 20161, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 8

B.

Aumento salariale per il Cantone di Ginevra

1. Salari minimi contrattuali I salari minimi contrattuali per il personale d'esercizio ammontano a: Per i lavoratori titolari di un AFC o di un CAP ­

il primo anno dopo la fine del tirocinio

Fr. 4500.00

­

dopo un anno di esperienza professionale

Fr. 4680.00

­

dopo due anni di esperienza professionale

Fr. 4900.00

­

dopo cinque anni di esperienza professionale

Fr. 5100.00

Per i lavoratori titolari di un CFP

1

­

con meno di 2 anni di esperienza professionale Fr. 4150.00

­

dopo due anni di esperienza professionale

Fr. 4230.00

­

dopo cinque anni di esperienza professionale

Fr. 4690.00

FF 2014 1479 6821, 2015 6821, 2016 6137

2017-1223

3181

Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

FF 2017

Per i lavoratori senza AFC o CAP ­

con meno di 2 anni di esperienza professionale Fr. 4050.00

­

con più di 2 anni di esperienza professionale

Fr. 4150.00

­

con più di 5 anni di esperienza professionale

Fr. 4450.00

2. Salari effettivi 2017 L'aumento è a discrezione del datore di lavoro.

3. Salari e vacanze per gli apprendisti Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC ­

1° anno

Fr. 600.00

­

2° anno

Fr. 800.00

­

3° anno

Fr. 1000.00

­

4° anno

Fr. 1300.00

Apprendisti carrozzeria-verniciatura CFP ­

1° anno

Fr. 600.00

­

2° anno

Fr. 800.00

Gli apprendisti nel 1° anno hanno diritto a 6 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età. Gli apprendisti nel 2° anno, 3° anno e 4° anno hanno diritto a 5 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età.

4. Tredicesima mensilità Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un'intera tredicesima mensilità (100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

11 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3182